CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2001/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2001/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. DE GAETANO VINCENZO e dell'avv. PEDICINI CLAUDIA V. A. CAD.
N. 39 47521 CESENA;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CAMMELLI FILIPPO e dell'avv. PIPERATA GIUSEPPE PIAZZA
ALDROVANDI 3 BOLOGNA;
APPELLATO
IN PUNTO A: in punto a: appello della sentenza. del Tribunale Civile di Bologna, n. 2774/2022 nel giudizio n. R.G. n. 9897/2021, pubblicata in data 09.11.2022,
Assegnata a decisione con ordinanza del 18.02.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note telematiche depositate tempestivamente in considerazione della trattazione scritta.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso avviso di Parte_1
accertamento esecutivo di entrata patrimoniale Prot n. 0005562 del 22.06.2021 notificatole in data
05.07.20021 dal per la somma di euro 17.641,53, chiedendone, previa CP_1 CP_1 sospensione, l'annullamento e/o la revoca e/o la declaratoria di inefficacia del medesimo con vittoria di spese di lite.
Si è costituito il opposto, sostenendo, preliminarmente, l'inammissibilità/ nullità dell'atto di CP_1 citazione per nullità dell'oggetto e comunque nel merito l'infondatezza dalle domande di cui ha chiesto il rigetto e la condanna alle spese di lite.
Previo respingimento dell'istanza di sospensione, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione – sulla scorta di istruttoria meramente documentale – a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04.11.2022 fissata per la precisazione delle conclusioni e all'esito il Tribunale così ha statuito: “Il Tribunale di Bologna, in persona del Giudice
Unico, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; dichiara tenuta e condanna l'opponente alla refusione Parte_1
a favore dell'opposto , nella persona del sindaco pro tempore, delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in complessivi euro 2.538,50 per compensi, oltre a rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”.
La statuizione è stata motivata rilevato, preliminarmente, come nelle more del procedimento era stata definita da medesimo Tribunale altra causa pregressa alla presente, pendente tra le stesse parti ed avente identica causa petendi, (Tribunale di Bologna n. 1420/2022 del 24.05.2022, pubblicata il
26.05.2022 nella causa iscritta al n. 20083/2017 R.G. versata in atti).
Sempre preliminarmente– come già giudicato nella richiamata sentenza – il Tribunale ha affermato che la seconda ingiunzione, oggetto del giudizio, non rappresentasse una sostituzione della prima, bensì una sua integrazione.
Nel merito il Giudice ha richiamato integralmente le motivazioni del menzionato precedente giurisprudenziale del medesimo Tribunale, essendo la questione in diritto affrontata e definita nella causa pregressa assolutamente identica a quella oggetto del presente giudizio, atteso che i due procedimenti differivano unicamente perché prendevano le mosse da due diverse ingiunzioni di pagamento per il medesimo titolo.
pagina 2 di 7 Il Primo Giudice ha così qualificato il vincolo Peep come onere reale e, di conseguenza, insensibile all'effetto purgativo della vendita forzosa, posto che l'attrice aveva acquistato il bene immobile in controversia in asta giudiziaria e, per tale motivo, essa riteneva infondata la pretesa del CP_1 nascente dal conguaglio del prezzo rispetto a quello a suo tempo pagato dall'assegnatario dell'immobile in area PEEP, poi alienato con la richiamata procedura forzosa.
Da ciò è disceso, secondo il Tribunale, che l'acquisto dell'immobile per asta giudiziaria non aveva interrotto il rapporto intercorrente tra gli assegnatari degli immobili ed il Comune. La pertanto, Pt_1 essendo l'attuale beneficiaria dell'immobile facente parte del complesso PEEP e non potendo vantare un'interruzione del rapporto derivante dall'acquisto per procedura forzosa, era onerata al pagamento intimatole dal di , al pari degli altri attuali beneficiari degli immobili PEEP. CP_1 CP_1
Le spese della lite hanno seguito il principio della soccombenza.
ha impugnato innanzi a questa Corte la sentenza per più motivi. Parte_1
Con il primo motivo essa censura la decisione per erronea qualificazione dei vincoli PEEP.
Con il secondo motivo si lamenta l'errore di diritto sulla portata dell'art. 586 c.p.c. L'ultimo motivo censura la sentenza anche in punto di regolazione delle spese di lite. La statuizione a parere dell'appellante sarebbe ingiusta e gravatoria, per cui essa ha concluso: “Disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'appellata sentenza e previa sua sospensione: in via principale: riformare l'impugnata sentenza a verbale n. 2774/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data 04.11.2022 e depositata in data 09.11.2022 e notificata in data 09.11.2022 nel merito dichiarando che la Signora nulla deve al Parte_1 [...]
accogliendo tutte le conclusioni espresse dalla parte appellante nel primo grado di CP_1
giudizio innanzi al Tribunale di Bologna per tutte le motivazioni esposte in premessa e già nel giudizio di primo grado con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali e oneri di legge;
in via subordinata: nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui la Corte
d'Appello di Bologna Voglia ritenere tenuta la Signora a corrispondere al Parte_1 [...]
le somme di cui all'avviso di accertamento esecutivo di entrata patrimoniale Prot n. CP_1
0005562 del 22.06.2021 notificato in data 05.07.2021 emesso dal ovvero Controparte_1
quella minore somma ritenuta congrua ovvero di giustizia, riformare la sentenza a verbale n.
2774/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data 04.11.2022 e depositata in data 09.11.2022 e notificata in data 09.11.2022 anche in punto alla condanna alle spese di lite disponendo la compensazione dei due gradi di giudizio per tutte le motivazioni esposte in premessa e da intendersi ivi richiamate”. pagina 3 di 7 Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'impugnativa con conferma del provvedimento e CP_1
vittoria di spese di lite. La Corte, con ordinanza di data 18.02.2024 ha trattenuto la causa in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti a mezzo note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta, concedendo ex art. 190 c.p.c. il termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
L'appello è infondato. Il Collegio rileva che non sono contestati in maniera puntuale gli importi ingiunti, bensì la debenza degli stessi poiché parte opponente ha allegato di aver effettuato l'acquisto dell'immobile in controversia per asta giudiziaria circostanza che impedirebbe di qualificare la medesima come “assegnataria”, pertanto nessuna ingiunzione fiscale da parte del poteva CP_1 esserle intimata in primis per ignoranza incolpevole circa l'appartenenza dell'immobile ad un'area
PEEP in quanto nessuna indicazione era fornita dal Tribunale in tal senso. Inoltre, parte attrice ha affermato di non avere i requisiti necessari, specificamente determinati dalla legge, per essere considerata assegnataria di conseguenza non poteva essere sottoposta ai vincoli PEEP, tra i quali il pagamento del conguaglio. La tesi difensiva non è stata condivisa dal Primo Giudice il quale con motivazione immune da vizi dalla quale non vi è motivo di discostarsi ha affermato: ”Come correttamente eccepito dalla parte opposta e come peraltro stimato anche nella sentenza sopra richiamata, si ritiene, infatti, che il peso del debito finale debba essere sopportato dagli “attuali beneficiari” dei lotti PEEP (acronimo di Piano Edilizia Economica Popolare) a titolo di conguaglio del prezzo pagato, dove per “attuali beneficiari” s'intendono sia coloro che abbiano ricevuto gli immobili per assegnazione, sia coloro che li abbiano successivamente acquistati, non rilevando la modalità di acquisto. L'art. 586 c.p.c., in merito al trasferimento del bene espropriato, prevede infatti che “avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione (…) può pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508 c.p.c.”. Tale norma, tuttavia, non può interpretarsi analogicamente anche al caso in esame, riguardante la sussistenza di vincoli PEEP sull'immobile aggiudicato, e ciò in quanto i vincoli PEEP non possono essere ritenuti equivalenti o analoghi alle trascrizioni dei pignoramenti e alle iscrizioni ipotecarie sull'immobile aggiudicato per diversità della natura giuridica: i primi hanno, infatti, natura pubblicistica in quanto relativi all'urbanistica comunale, mentre i pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie attengono a rapporti tra privati. Si ritiene inoltre che i vincoli PEEP in questione, a differenza dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie,
pagina 4 di 7 appartengano alla categoria degli oneri reali consistenti in una attività a carattere periodico dovuta da un soggetto per il mero fatto che si trovi nel godimento di un bene.”.
È pacifico tra le parti che la delibera di giunta, adottata a seguito delle sentenze 3020/18 e 3095/18 della Corte di Appello di Bologna che hanno visto soccombente il appellato, che ha definito i CP_1
criteri di rideterminazione e il ricalcolo degli importi afferenti al comparto PEEP in controversia non è stata impugnata da nessuno degli interessati, compresa l'odierna appellante.
Infatti, la vicenda trova la propria origine da un articolato contenzioso che ha coinvolto sia in sede civile che amministrativa il medesimo avente ad oggetto il criterio di liquidazione CP_1 dell'indennità di espropriazione.
Il ha allegato, senza alcuna contestazione sul punto dell'appellante che “In data 17 settembre CP_1
2019, il Consiglio di Stato si pronunciava sulla suddetta sentenza del TAR Bologna n. 909 depositata il
26 settembre 2014, respingendo il ricorso in appello proposto dagli assegnatari;
con specifico riferimento al tema centrale del criterio di liqui-dazione dell'indennità di espropriazione, i giudici del
Consiglio di Stato nelle motivazioni della sentenza rappresentavano che: “Il tema del criterio cui parametrare l'indennizzo da espropriazione è uno dei più complessi e dibattuti negli anni in cui è avvenuta la cessione delle aree, e tale è rimasto, anche in ragione di precedenti giurisprudenziali difformi, sino a tempi recenti. Basti considerare che l'evoluzione del sistema indennitario sia pervenuto ad ancorare l'indennizzo al valore venale del bene solamente a seguito degli interventi della
Corte costituzionale con le sentenze 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349 e 11 giugno 2011, n. 181, nonché delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte EDU (in termini, tra le tante, Cass., I,
14 maggio 2018, n. 11704; I, 10 maggio 2017, n. 11445). Conseguentemente, appare ragionevole che il abbia resistito, anche nell'interesse stesso degli appellanti, al giudizio di Controparte_1 opposizione alla stima, attendendone l'esito, facendo così decorrere un lasso temporale comportante corresponsione degli interessi legali e la sopportazione delle spese di giudizio, che entrano dunque eziologicamente nella nozione di “costo di acquisizione delle aree”.
La Corte osserva che l'onere reale è una figura non espressamente prevista dalla legge, per cui non vi è dato normativo che ne fornisce una definizione o un'apposita disciplina;
trattasi di un peso imposto su un fondo, che obbliga il proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento su esso) ad eseguire prestazioni positive (di dare o di facere) favore di un altro soggetto.
pagina 5 di 7 La Cassazione a Sezioni Unite richiamata dal Primo Giudice chiaramente afferma (cfr. Cass. SU sentenza n. 1835/2015) che il vincolo del prezzo di massima che discende direttamente dalla legge non
è affatto soppresso automaticamente a seguito del venir meno del divieto di alienare il bene immobile invece, in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita è, quindi, opponibile anche ai sub acquirenti.
Tra questi ultimi possono ricomprendersi anche quelli che hanno acquistato l'immobile a titolo originario da asta giudiziaria. Tale principio è conforme, infatti, sotto il profilo teleologico, ad una politica del legislatore volta a garantire il diritto alla casa, volendo così facilitare l'acquisizione di alloggi a prezzi contenuti ai ceti meno abbienti, ma non certo per consentire successive operazioni speculative di rivendita a prezzo di mercato o altro.
È assolutamente fuori dubbio che alcuna convenzione ad hoc tanto meno trascritta avesse interessato il bene in controversia.
Posto poi come pacifico che l'alloggio di edilizia economica e popolare possa essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori degli assegnatari, riguardando il divieto di legge unicamente gli atti volontari di disposizione compiuti da questi ultimi, gli immobili di tale natura possono essere, pertanto, venduti a qualsiasi partecipante alla gara d'asta indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti per la cessione originaria. Correttamente il Giudice di Prime Cure ha ritenuto che l'effetto previsto dall'art 586 c.p.c. non si espanda fino a ricomprendere gli oneri reali. Infatti, il vincolo PEEP che ci occupa, come evidenziato dal Tribunale, ha natura pubblicistica rientrando nella sfera dell'esercizio del potere pubblico in materia urbanistica da parte dell'amministrazione comunale, mentre i pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie rientrano nella sfera specifica del diritto privato e, pertanto, attengono esclusivamente a rapporti tra privati conseguentemente l'articolo del codice di rito in commento non può interpretarsi analogicamente alla fattispecie.
La Corte osserva che l'esame dell'avviso di accertamento opposto appare ictu oculi come integrativo di quanto oggetto di impugnazione nella causa pregressa, anch'essa pendente innanzi a questa corte e trattenuta in decisione da questo collegio, come correttamente valutato dal Primo Giudice con motivazione immune da vizi che è pienamente condivisa.
A ciò si aggiunge che la parte appellata ha chiesto in primo grado nel giudizio pregresso con le proprie conclusioni il rigetto delle domande attrici e la conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta e non vi è alcuna rinuncia in atti e tanto meno accettazione della stessa.
pagina 6 di 7 I motivi di appello sopra esposti, cui il Primo Giudice ha già risposto, non intaccano la correttezza dal punto di vista logico giuridico del provvedimento gravato, sono ripetitivi degli atti difensivi di primo grado e debbono essere respinti.
Anche l'ultimo motivo di appello, sulla regolazione delle spese di lite deve essere rigettato poiché il
Primo Giudice ha correttamente applicato il principio della soccombenza cui si dovrà ricorrere anche nel presente grado.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello è infondato e la sentenza gravata deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. anche nel presente grado che deve essere condannata a rifonderle in favore della parte appellata ex D.M. 55/2014 aggiornato con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 come da dispositivo e determinate in base al parametro medio dello scaglione di riferimento sul valore della causa (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) per tutte le fasi effettivamente espletate con esclusione di quella istruttoria.
Si dà atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R.
30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 rilevandosene i presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa così dispone:
I respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
II condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore della parte appellata che sono liquidate nella misura di euro 3.966,00 per compensi oltre spese generali 15% CPA e IVA se dovuta come per legge;
III Si dà atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R.
30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 13.05.2025.
Il Consigliere Ausiliario Estensore La Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott.ssa Antonella Allegra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2001/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. DE GAETANO VINCENZO e dell'avv. PEDICINI CLAUDIA V. A. CAD.
N. 39 47521 CESENA;
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CAMMELLI FILIPPO e dell'avv. PIPERATA GIUSEPPE PIAZZA
ALDROVANDI 3 BOLOGNA;
APPELLATO
IN PUNTO A: in punto a: appello della sentenza. del Tribunale Civile di Bologna, n. 2774/2022 nel giudizio n. R.G. n. 9897/2021, pubblicata in data 09.11.2022,
Assegnata a decisione con ordinanza del 18.02.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note telematiche depositate tempestivamente in considerazione della trattazione scritta.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso avviso di Parte_1
accertamento esecutivo di entrata patrimoniale Prot n. 0005562 del 22.06.2021 notificatole in data
05.07.20021 dal per la somma di euro 17.641,53, chiedendone, previa CP_1 CP_1 sospensione, l'annullamento e/o la revoca e/o la declaratoria di inefficacia del medesimo con vittoria di spese di lite.
Si è costituito il opposto, sostenendo, preliminarmente, l'inammissibilità/ nullità dell'atto di CP_1 citazione per nullità dell'oggetto e comunque nel merito l'infondatezza dalle domande di cui ha chiesto il rigetto e la condanna alle spese di lite.
Previo respingimento dell'istanza di sospensione, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione – sulla scorta di istruttoria meramente documentale – a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04.11.2022 fissata per la precisazione delle conclusioni e all'esito il Tribunale così ha statuito: “Il Tribunale di Bologna, in persona del Giudice
Unico, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; dichiara tenuta e condanna l'opponente alla refusione Parte_1
a favore dell'opposto , nella persona del sindaco pro tempore, delle spese di Controparte_1
lite che si liquidano in complessivi euro 2.538,50 per compensi, oltre a rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”.
La statuizione è stata motivata rilevato, preliminarmente, come nelle more del procedimento era stata definita da medesimo Tribunale altra causa pregressa alla presente, pendente tra le stesse parti ed avente identica causa petendi, (Tribunale di Bologna n. 1420/2022 del 24.05.2022, pubblicata il
26.05.2022 nella causa iscritta al n. 20083/2017 R.G. versata in atti).
Sempre preliminarmente– come già giudicato nella richiamata sentenza – il Tribunale ha affermato che la seconda ingiunzione, oggetto del giudizio, non rappresentasse una sostituzione della prima, bensì una sua integrazione.
Nel merito il Giudice ha richiamato integralmente le motivazioni del menzionato precedente giurisprudenziale del medesimo Tribunale, essendo la questione in diritto affrontata e definita nella causa pregressa assolutamente identica a quella oggetto del presente giudizio, atteso che i due procedimenti differivano unicamente perché prendevano le mosse da due diverse ingiunzioni di pagamento per il medesimo titolo.
pagina 2 di 7 Il Primo Giudice ha così qualificato il vincolo Peep come onere reale e, di conseguenza, insensibile all'effetto purgativo della vendita forzosa, posto che l'attrice aveva acquistato il bene immobile in controversia in asta giudiziaria e, per tale motivo, essa riteneva infondata la pretesa del CP_1 nascente dal conguaglio del prezzo rispetto a quello a suo tempo pagato dall'assegnatario dell'immobile in area PEEP, poi alienato con la richiamata procedura forzosa.
Da ciò è disceso, secondo il Tribunale, che l'acquisto dell'immobile per asta giudiziaria non aveva interrotto il rapporto intercorrente tra gli assegnatari degli immobili ed il Comune. La pertanto, Pt_1 essendo l'attuale beneficiaria dell'immobile facente parte del complesso PEEP e non potendo vantare un'interruzione del rapporto derivante dall'acquisto per procedura forzosa, era onerata al pagamento intimatole dal di , al pari degli altri attuali beneficiari degli immobili PEEP. CP_1 CP_1
Le spese della lite hanno seguito il principio della soccombenza.
ha impugnato innanzi a questa Corte la sentenza per più motivi. Parte_1
Con il primo motivo essa censura la decisione per erronea qualificazione dei vincoli PEEP.
Con il secondo motivo si lamenta l'errore di diritto sulla portata dell'art. 586 c.p.c. L'ultimo motivo censura la sentenza anche in punto di regolazione delle spese di lite. La statuizione a parere dell'appellante sarebbe ingiusta e gravatoria, per cui essa ha concluso: “Disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'appellata sentenza e previa sua sospensione: in via principale: riformare l'impugnata sentenza a verbale n. 2774/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data 04.11.2022 e depositata in data 09.11.2022 e notificata in data 09.11.2022 nel merito dichiarando che la Signora nulla deve al Parte_1 [...]
accogliendo tutte le conclusioni espresse dalla parte appellante nel primo grado di CP_1
giudizio innanzi al Tribunale di Bologna per tutte le motivazioni esposte in premessa e già nel giudizio di primo grado con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali e oneri di legge;
in via subordinata: nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui la Corte
d'Appello di Bologna Voglia ritenere tenuta la Signora a corrispondere al Parte_1 [...]
le somme di cui all'avviso di accertamento esecutivo di entrata patrimoniale Prot n. CP_1
0005562 del 22.06.2021 notificato in data 05.07.2021 emesso dal ovvero Controparte_1
quella minore somma ritenuta congrua ovvero di giustizia, riformare la sentenza a verbale n.
2774/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data 04.11.2022 e depositata in data 09.11.2022 e notificata in data 09.11.2022 anche in punto alla condanna alle spese di lite disponendo la compensazione dei due gradi di giudizio per tutte le motivazioni esposte in premessa e da intendersi ivi richiamate”. pagina 3 di 7 Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'impugnativa con conferma del provvedimento e CP_1
vittoria di spese di lite. La Corte, con ordinanza di data 18.02.2024 ha trattenuto la causa in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti a mezzo note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta, concedendo ex art. 190 c.p.c. il termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
L'appello è infondato. Il Collegio rileva che non sono contestati in maniera puntuale gli importi ingiunti, bensì la debenza degli stessi poiché parte opponente ha allegato di aver effettuato l'acquisto dell'immobile in controversia per asta giudiziaria circostanza che impedirebbe di qualificare la medesima come “assegnataria”, pertanto nessuna ingiunzione fiscale da parte del poteva CP_1 esserle intimata in primis per ignoranza incolpevole circa l'appartenenza dell'immobile ad un'area
PEEP in quanto nessuna indicazione era fornita dal Tribunale in tal senso. Inoltre, parte attrice ha affermato di non avere i requisiti necessari, specificamente determinati dalla legge, per essere considerata assegnataria di conseguenza non poteva essere sottoposta ai vincoli PEEP, tra i quali il pagamento del conguaglio. La tesi difensiva non è stata condivisa dal Primo Giudice il quale con motivazione immune da vizi dalla quale non vi è motivo di discostarsi ha affermato: ”Come correttamente eccepito dalla parte opposta e come peraltro stimato anche nella sentenza sopra richiamata, si ritiene, infatti, che il peso del debito finale debba essere sopportato dagli “attuali beneficiari” dei lotti PEEP (acronimo di Piano Edilizia Economica Popolare) a titolo di conguaglio del prezzo pagato, dove per “attuali beneficiari” s'intendono sia coloro che abbiano ricevuto gli immobili per assegnazione, sia coloro che li abbiano successivamente acquistati, non rilevando la modalità di acquisto. L'art. 586 c.p.c., in merito al trasferimento del bene espropriato, prevede infatti che “avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione (…) può pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'art. 508 c.p.c.”. Tale norma, tuttavia, non può interpretarsi analogicamente anche al caso in esame, riguardante la sussistenza di vincoli PEEP sull'immobile aggiudicato, e ciò in quanto i vincoli PEEP non possono essere ritenuti equivalenti o analoghi alle trascrizioni dei pignoramenti e alle iscrizioni ipotecarie sull'immobile aggiudicato per diversità della natura giuridica: i primi hanno, infatti, natura pubblicistica in quanto relativi all'urbanistica comunale, mentre i pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie attengono a rapporti tra privati. Si ritiene inoltre che i vincoli PEEP in questione, a differenza dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie,
pagina 4 di 7 appartengano alla categoria degli oneri reali consistenti in una attività a carattere periodico dovuta da un soggetto per il mero fatto che si trovi nel godimento di un bene.”.
È pacifico tra le parti che la delibera di giunta, adottata a seguito delle sentenze 3020/18 e 3095/18 della Corte di Appello di Bologna che hanno visto soccombente il appellato, che ha definito i CP_1
criteri di rideterminazione e il ricalcolo degli importi afferenti al comparto PEEP in controversia non è stata impugnata da nessuno degli interessati, compresa l'odierna appellante.
Infatti, la vicenda trova la propria origine da un articolato contenzioso che ha coinvolto sia in sede civile che amministrativa il medesimo avente ad oggetto il criterio di liquidazione CP_1 dell'indennità di espropriazione.
Il ha allegato, senza alcuna contestazione sul punto dell'appellante che “In data 17 settembre CP_1
2019, il Consiglio di Stato si pronunciava sulla suddetta sentenza del TAR Bologna n. 909 depositata il
26 settembre 2014, respingendo il ricorso in appello proposto dagli assegnatari;
con specifico riferimento al tema centrale del criterio di liqui-dazione dell'indennità di espropriazione, i giudici del
Consiglio di Stato nelle motivazioni della sentenza rappresentavano che: “Il tema del criterio cui parametrare l'indennizzo da espropriazione è uno dei più complessi e dibattuti negli anni in cui è avvenuta la cessione delle aree, e tale è rimasto, anche in ragione di precedenti giurisprudenziali difformi, sino a tempi recenti. Basti considerare che l'evoluzione del sistema indennitario sia pervenuto ad ancorare l'indennizzo al valore venale del bene solamente a seguito degli interventi della
Corte costituzionale con le sentenze 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349 e 11 giugno 2011, n. 181, nonché delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte EDU (in termini, tra le tante, Cass., I,
14 maggio 2018, n. 11704; I, 10 maggio 2017, n. 11445). Conseguentemente, appare ragionevole che il abbia resistito, anche nell'interesse stesso degli appellanti, al giudizio di Controparte_1 opposizione alla stima, attendendone l'esito, facendo così decorrere un lasso temporale comportante corresponsione degli interessi legali e la sopportazione delle spese di giudizio, che entrano dunque eziologicamente nella nozione di “costo di acquisizione delle aree”.
La Corte osserva che l'onere reale è una figura non espressamente prevista dalla legge, per cui non vi è dato normativo che ne fornisce una definizione o un'apposita disciplina;
trattasi di un peso imposto su un fondo, che obbliga il proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento su esso) ad eseguire prestazioni positive (di dare o di facere) favore di un altro soggetto.
pagina 5 di 7 La Cassazione a Sezioni Unite richiamata dal Primo Giudice chiaramente afferma (cfr. Cass. SU sentenza n. 1835/2015) che il vincolo del prezzo di massima che discende direttamente dalla legge non
è affatto soppresso automaticamente a seguito del venir meno del divieto di alienare il bene immobile invece, in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita è, quindi, opponibile anche ai sub acquirenti.
Tra questi ultimi possono ricomprendersi anche quelli che hanno acquistato l'immobile a titolo originario da asta giudiziaria. Tale principio è conforme, infatti, sotto il profilo teleologico, ad una politica del legislatore volta a garantire il diritto alla casa, volendo così facilitare l'acquisizione di alloggi a prezzi contenuti ai ceti meno abbienti, ma non certo per consentire successive operazioni speculative di rivendita a prezzo di mercato o altro.
È assolutamente fuori dubbio che alcuna convenzione ad hoc tanto meno trascritta avesse interessato il bene in controversia.
Posto poi come pacifico che l'alloggio di edilizia economica e popolare possa essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori degli assegnatari, riguardando il divieto di legge unicamente gli atti volontari di disposizione compiuti da questi ultimi, gli immobili di tale natura possono essere, pertanto, venduti a qualsiasi partecipante alla gara d'asta indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti per la cessione originaria. Correttamente il Giudice di Prime Cure ha ritenuto che l'effetto previsto dall'art 586 c.p.c. non si espanda fino a ricomprendere gli oneri reali. Infatti, il vincolo PEEP che ci occupa, come evidenziato dal Tribunale, ha natura pubblicistica rientrando nella sfera dell'esercizio del potere pubblico in materia urbanistica da parte dell'amministrazione comunale, mentre i pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie rientrano nella sfera specifica del diritto privato e, pertanto, attengono esclusivamente a rapporti tra privati conseguentemente l'articolo del codice di rito in commento non può interpretarsi analogicamente alla fattispecie.
La Corte osserva che l'esame dell'avviso di accertamento opposto appare ictu oculi come integrativo di quanto oggetto di impugnazione nella causa pregressa, anch'essa pendente innanzi a questa corte e trattenuta in decisione da questo collegio, come correttamente valutato dal Primo Giudice con motivazione immune da vizi che è pienamente condivisa.
A ciò si aggiunge che la parte appellata ha chiesto in primo grado nel giudizio pregresso con le proprie conclusioni il rigetto delle domande attrici e la conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta e non vi è alcuna rinuncia in atti e tanto meno accettazione della stessa.
pagina 6 di 7 I motivi di appello sopra esposti, cui il Primo Giudice ha già risposto, non intaccano la correttezza dal punto di vista logico giuridico del provvedimento gravato, sono ripetitivi degli atti difensivi di primo grado e debbono essere respinti.
Anche l'ultimo motivo di appello, sulla regolazione delle spese di lite deve essere rigettato poiché il
Primo Giudice ha correttamente applicato il principio della soccombenza cui si dovrà ricorrere anche nel presente grado.
Per quanto sin qui ritenuto l'appello è infondato e la sentenza gravata deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. anche nel presente grado che deve essere condannata a rifonderle in favore della parte appellata ex D.M. 55/2014 aggiornato con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 come da dispositivo e determinate in base al parametro medio dello scaglione di riferimento sul valore della causa (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) per tutte le fasi effettivamente espletate con esclusione di quella istruttoria.
Si dà atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R.
30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228 rilevandosene i presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa così dispone:
I respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
II condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore della parte appellata che sono liquidate nella misura di euro 3.966,00 per compensi oltre spese generali 15% CPA e IVA se dovuta come per legge;
III Si dà atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, c.
1-quater, T.U. di cui al d.P.R.
30/5/2002 n.115, introdotto con L.24/12/2012 n. 228.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 13.05.2025.
Il Consigliere Ausiliario Estensore La Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott.ssa Antonella Allegra
pagina 7 di 7