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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/07/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 998/2018 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nato in [...] P.G. (ME), il 28.3.1947, res.te in S.Giorgio di Legnano (MI), nella Via Ragazzi Parte_1
del '99, n. 59, C.F.: , elett.te dom.to in Barcellona P.G. (ME), nella Via Roma, n. 265, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Maruzza Pino, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura a margine dell'Atto di
Citazione
attore
c o n t r o
P.G., C.F. e P.Iva , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, autorizzato a stare in giudizio con Delibera di G.M. n. 264 del 20.9.2018, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (ME), presso lo studio dell'Avv. Guido Genovese, che lo rappresenta e difende per procura conferita su foglio separato che si allega in calce alla Comparsa di Costituzione e Risposta per costituirne parte integrante. Il suddetto procuratore veniva, successivamente, sostituito, giusta Comparsa di
Costituzione di Nuovo Procuratore del 3.10.2023, depositata in atti, dall'Avv. Massimiliano Chiofalo,
autorizzato a stare in giudizio giusta Delibera della G. C. n. 210 del 25.9.2023, elettivamente domiciliato in
Barcellona Pozzo di Gotto (ME), nella Via Firenze, n. 50, presso lo studio professionale dello stesso, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce ed in allegato alla Comparsa di cui prima
convenuto
O g g e t t o : risarcimento danni.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza dell'8.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Preliminarmente va decisa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva così come avanzata da parte convenuta, P.G.. Controparte_1
In ordine a ciò si osserva che sia dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi in corso di causa che dalla documentazione, anche fotografica, versata in atti ed in particolare nel fascicolo di parte attrice, chiara risulta essere l'indicazione del luogo ove l'incidente ebbe a verificarsi con la conseguente responsabilità del citato Ente alla manutenzione del predetto tratto di strada posto proprio nel centro abitato del medesimo
CP_1
Per quanto prima l'eccezione non risulta meritevole di accoglimento e và, pertanto, rigettata.
Affermava, l'attore, Sig. , che in data 22.11.2016, verso le ore 9.30 circa stava percorrendo il Parte_1
marciapiede posto sulla destra della Piazza Europa Unita, all'incrocio con la Via Verdi, con senso di marcia monte – mare, quando veniva colpito, alla spalla destra, da un pezzo del tronco di un albero che si trovava in prossimità dei cassonetti della nettezza urbana e che si staccava improvvisamente al suo passaggio.
Riferiva, l'attore, che il pezzo di tronco si presentava marcio all'interno e quindi passibile di distacco dallo stesso albero e che la zona interessata non era delimitata né segnalata.
Rappresentava che a seguito dell'impatto patito riportava lesioni come meglio descritte nella documentazione medica versata in atti.
Concludeva, chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità del convenuto in Controparte_2
persona del Sindaco pro tempore, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c., con la condanna dello stesso al risarcimento dei danni da esso patiti a seguito dell'occorso precedentemente descritto.
Si costituiva il in persona del Sindaco pro tempore, il quale contestava l'assunto Controparte_2
avverso per i motivi meglio specificati nei propri scritti difensivi.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della formulata domande attoree.
Con Ordinanza del 26.2.2021. il G.I. dell'epoca ammetteva le prove richieste dalle parti come può evincersi dalla lettura del verbale della tenuta udienza virtuale. Successivamente venivano escussi i testi, Sigg.ri e , i quali riferivano sui Testimone_1 Testimone_2
fatti oggetto di causa in maniera chiara e circostanziata fornendo elementi utili all'accertamento della responsabilità nell'accadimento per cui è causa, in particolare, entrambi i testi dichiaravano di aver personalmente assistito al verificarsi dell'incidente che vedeva coinvolto l'attore, Sig. , Parte_1
trovandosi il luogo ove i fatti ebbero a determinarsi a breve distanza dal loro negozio. Riferiva, inoltre, il teste,
Sig. , di essere stato lui a chiamare i VV.UU. del convenuto, che poco dopo Testimone_2 CP_1
giungevano sui luoghi redigendo apposito verbale di intervento. Concludeva la propria deposizione affermando che nel momento di accadimento dei fatti non pioveva, non vi era vento e che nella zona in prossimità dell'albero, da cui si staccava la parte di tronco che andava a colpire l'attore, non vi erano posizionati segnali di pericolo.
Nessuna prova a contrario veniva fornita da parte convenuta.
A seguito dell'eseguita prova testimoniale, con Ordinanza del 23.10.2024, veniva disposta Ctu medico – legale sulla persona dell'attore per i motivi meglio indicati nel provvedimento di cui prima.
Successivamente il consulente nominato accettava l'incarico conferitigli prestando, all'uopo, l'impegno di rito.
In seguito l'ausiliare del Giudice provvedeva al deposito dell'elaborato peritale.
In ordine alla responsabilità dell'evento esso risulta imputabile, ex art. 2051 cod. civ., in via esclusiva, al quale Ente proprietario (e custode) del bene pubblico, nonché quale soggetto Controparte_2
obbligato alla manutenzione degli alberi che costeggiano le strade del proprio territorio. A tal proposito, la Suprema Corte ha in più sedi ribadito che “dalla proprietà pubblica del sulle strade CP_1
(art. 16 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione,
come stabilito dall'art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
qualora abbia omesso di vigilare per impedire che ne derivino danni a terzi” (Cass. Civ., sent. n. 11749/1998).
Inoltre, la Cassazione ha statuito che “Gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni.” (Cass. Civ.,
sent. n. 16226/2005).
Ed ancora, l'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa,
indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017;
Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Il caso fortuito atto ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso: «In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per ottenere l'esonero della stessa, il custode deve provare che il fatto presenti i requisiti dell'autonomia,
dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito» (C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014, n. 20619). L'amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art.2051 c.c. laddove «dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (C. Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805, in Arch. giur. circol. e sinistri
2017, 7-8, 630). Ex art.2051 c.c. non è sufficiente la dimostrazione dell'assenza di colpa da parte del custode,
ma si richiede la prova positiva della causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode, restando così a carico di quest'ultimo anche il danno derivante da causa rimasta ignota,
tutto ciò non applicabile, sicuramente, al caso di specie.
Per altro verso, il sinistro è, inoltre, riconducibile alla fattispecie del “danno ingiusto risarcibile” contemplato dalla norma dell'art. 2043 c.c. recepente il principio del “neminem ledere”, atteso che non ha detto Ente
territoriale provveduto alla eliminazione o comunque alla regolamentare segnalazione del dissesto. Tale
condotta del risulta essere in palese contrasto con quanto imposto allo stesso dalle norme vigenti CP_1
in materia e dalla comune diligenza e prudenza. Infatti, la stessa giurisprudenza ha sottolineato che “La
discrezionalità dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizzi e mantenga un'opera pubblica trova un sicuro limite nell'obbligo di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamenti disciplinanti detta attività, nonchè le comuni norme di diligenza e prudenza, così che, all'inosservanza di dette disposizioni e di dette norme consegue la ineludibile responsabilità dell'amministrazione stessa per i danni arrecati a terzi” (Cass. Civ., sent. n. 15061/2003). Va ora valutato il danno da lesioni patito dal Sig. . Parte_1
Dette valutazioni risultano determinate dalla consulenza redatta dal CTU nominato.
Dall'espletata CTU, è risultato che le invalidità riscontrate rientrano tra le c.d. micropermanenti e sono risarcibili a titolo di danno biologico per compromissione del diritto alla salute.
Per la liquidazione di detti danni è assunta come parametro la tabella del danno biologico ex art. 139 del
Codice delle Assicurazioni, aggiornata dal D.M. Sviluppo Economico del 16.7.2024, e sono quantificati nella seguente misura: danno biologico permanente 2% €. 1.469,26; inabilità temporanea assoluta gg. 0, €. 0;
inabilità temporanea parziale gg. 25 ridotta al 75 % €. 1.035,75; inabilità temporanea parziale gg. 30 ridotta al 50 % €. 828,60; inabilità temporanea parziale gg. 35 ridotta al 25 % €. 483,35.
Compete altresì al Sig. , il risarcimento del danno morale, pari ad €. 954,24. Parte_1
Spetta, infine, all'attore, il rimborso delle spese mediche, sostenute dal medesimo in conseguenza del sinistro per cui è causa, ammontanti a complessivi €. 342,84, giusta documentazione fiscale versata in atti.
Per tutto quanto sopra, il convenuto, in persona del Sindaco pro tempore, và Controparte_2
condannato, a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla persona dell'attore, Sig, , per l'occorso Parte_1
di cui è causa, al pagamento della somma complessiva di €. 5.114,04, oltre interessi di Legge dal verificarsi del fatto al soddisfo.
Su dette superiori somme non compete la rivalutazione perché calcolate all'attualità, mentre sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'incidente al soddisfo, questi ultimi, come sancito dalla S.C. (Cass. Civ. 1712/95),
competono dal fatto alla data di decisione sulla somma liquidata devalutata al momento del fatto e via, via, annualmente rivalutata, con esclusione degli interessi sugli interessi, mentre dalla data della decisione al soddisfo competono gli interessi legali sulla somma liquidata.
Spetta, inoltre, all'attore, Sig. , il rimborso delle spese di C.T.U. medica, pari, ad €. 290,77, oltre Parte_1
IVA e CP se dovuti, oltre gli interessi legali dalla data dell'effettivo esborso al soddisfo, come da Decreto di
Liquidazione del 17.6.2025.
L'accoglimento, della domanda svolta dall'attore, Sig. , comporta la condanna del convenuto, Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e compensi di Controparte_2
giudizio che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M.
55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi
€. 2.804,00, per compensi, di cui €. 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA
come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con Atto di
Citazione, dal Sig. , nei confronti del in persona del Sindaco pro Parte_1 Controparte_2
tempore, sentiti i procuratori delle parti, così provvede :
1) dichiara la responsabilità del P.G., in persona del Sindaco pro tempore, nella Controparte_1
causazione dell'evento specificato in premessa, per quanto in parte motiva;
2) per l'effetto, condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_2
corrispondere all'attore, Sig. , la somma complessiva di €. 5.114,04, per i danni dallo Parte_2
stesso patiti in conseguenza dell'occorso per cui è causa, oltre gli interessi di Legge dal verificarsi
del fatto al soddisfo, per quanto in narrativa;
3) condanna, ancora, il in persona del Sindaco pro tempore, al rimborso Controparte_2
nei confronti dell'attore, Sig. , delle spese di C.T.U. medica, pari, ad €. 290,77, oltre Parte_1
IVA e CP se dovuti, oltre gli interessi legali dalla data dell'effettivo esborso al soddisfo, come da
Decreto di Liquidazione del 17.6.2025;
4) condanna, infine, il predetto convenuto, in persona del Sindaco pro Controparte_2
tempore, al pagamento, nei confronti dell'attore, Sig. , delle spese e compensi del Parte_1
presente giudizio che tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati,
come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal
3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00, per compensi, di cui €.
264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 8.7.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 998/2018 Ruolo Gen., vertente
t r a
, nato in [...] P.G. (ME), il 28.3.1947, res.te in S.Giorgio di Legnano (MI), nella Via Ragazzi Parte_1
del '99, n. 59, C.F.: , elett.te dom.to in Barcellona P.G. (ME), nella Via Roma, n. 265, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Maruzza Pino, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura a margine dell'Atto di
Citazione
attore
c o n t r o
P.G., C.F. e P.Iva , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, autorizzato a stare in giudizio con Delibera di G.M. n. 264 del 20.9.2018, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (ME), presso lo studio dell'Avv. Guido Genovese, che lo rappresenta e difende per procura conferita su foglio separato che si allega in calce alla Comparsa di Costituzione e Risposta per costituirne parte integrante. Il suddetto procuratore veniva, successivamente, sostituito, giusta Comparsa di
Costituzione di Nuovo Procuratore del 3.10.2023, depositata in atti, dall'Avv. Massimiliano Chiofalo,
autorizzato a stare in giudizio giusta Delibera della G. C. n. 210 del 25.9.2023, elettivamente domiciliato in
Barcellona Pozzo di Gotto (ME), nella Via Firenze, n. 50, presso lo studio professionale dello stesso, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce ed in allegato alla Comparsa di cui prima
convenuto
O g g e t t o : risarcimento danni.
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza dell'8.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Preliminarmente va decisa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva così come avanzata da parte convenuta, P.G.. Controparte_1
In ordine a ciò si osserva che sia dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi in corso di causa che dalla documentazione, anche fotografica, versata in atti ed in particolare nel fascicolo di parte attrice, chiara risulta essere l'indicazione del luogo ove l'incidente ebbe a verificarsi con la conseguente responsabilità del citato Ente alla manutenzione del predetto tratto di strada posto proprio nel centro abitato del medesimo
CP_1
Per quanto prima l'eccezione non risulta meritevole di accoglimento e và, pertanto, rigettata.
Affermava, l'attore, Sig. , che in data 22.11.2016, verso le ore 9.30 circa stava percorrendo il Parte_1
marciapiede posto sulla destra della Piazza Europa Unita, all'incrocio con la Via Verdi, con senso di marcia monte – mare, quando veniva colpito, alla spalla destra, da un pezzo del tronco di un albero che si trovava in prossimità dei cassonetti della nettezza urbana e che si staccava improvvisamente al suo passaggio.
Riferiva, l'attore, che il pezzo di tronco si presentava marcio all'interno e quindi passibile di distacco dallo stesso albero e che la zona interessata non era delimitata né segnalata.
Rappresentava che a seguito dell'impatto patito riportava lesioni come meglio descritte nella documentazione medica versata in atti.
Concludeva, chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità del convenuto in Controparte_2
persona del Sindaco pro tempore, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c., con la condanna dello stesso al risarcimento dei danni da esso patiti a seguito dell'occorso precedentemente descritto.
Si costituiva il in persona del Sindaco pro tempore, il quale contestava l'assunto Controparte_2
avverso per i motivi meglio specificati nei propri scritti difensivi.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della formulata domande attoree.
Con Ordinanza del 26.2.2021. il G.I. dell'epoca ammetteva le prove richieste dalle parti come può evincersi dalla lettura del verbale della tenuta udienza virtuale. Successivamente venivano escussi i testi, Sigg.ri e , i quali riferivano sui Testimone_1 Testimone_2
fatti oggetto di causa in maniera chiara e circostanziata fornendo elementi utili all'accertamento della responsabilità nell'accadimento per cui è causa, in particolare, entrambi i testi dichiaravano di aver personalmente assistito al verificarsi dell'incidente che vedeva coinvolto l'attore, Sig. , Parte_1
trovandosi il luogo ove i fatti ebbero a determinarsi a breve distanza dal loro negozio. Riferiva, inoltre, il teste,
Sig. , di essere stato lui a chiamare i VV.UU. del convenuto, che poco dopo Testimone_2 CP_1
giungevano sui luoghi redigendo apposito verbale di intervento. Concludeva la propria deposizione affermando che nel momento di accadimento dei fatti non pioveva, non vi era vento e che nella zona in prossimità dell'albero, da cui si staccava la parte di tronco che andava a colpire l'attore, non vi erano posizionati segnali di pericolo.
Nessuna prova a contrario veniva fornita da parte convenuta.
A seguito dell'eseguita prova testimoniale, con Ordinanza del 23.10.2024, veniva disposta Ctu medico – legale sulla persona dell'attore per i motivi meglio indicati nel provvedimento di cui prima.
Successivamente il consulente nominato accettava l'incarico conferitigli prestando, all'uopo, l'impegno di rito.
In seguito l'ausiliare del Giudice provvedeva al deposito dell'elaborato peritale.
In ordine alla responsabilità dell'evento esso risulta imputabile, ex art. 2051 cod. civ., in via esclusiva, al quale Ente proprietario (e custode) del bene pubblico, nonché quale soggetto Controparte_2
obbligato alla manutenzione degli alberi che costeggiano le strade del proprio territorio. A tal proposito, la Suprema Corte ha in più sedi ribadito che “dalla proprietà pubblica del sulle strade CP_1
(art. 16 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione,
come stabilito dall'art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
qualora abbia omesso di vigilare per impedire che ne derivino danni a terzi” (Cass. Civ., sent. n. 11749/1998).
Inoltre, la Cassazione ha statuito che “Gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni.” (Cass. Civ.,
sent. n. 16226/2005).
Ed ancora, l'Ente proprietario (o gestore) della strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa,
indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (C. Cass., Sez. III, 12/4/2013, n.8935; v. poi Cass. 18753/2017;
Cass. 11526/2017; Cass. 7805/2017; Cass. 1677/2016; Cass. 9547/2015; Cass. 1896/2015).
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Il caso fortuito atto ad escludere la responsabilità del custode è inteso quale evento interruttivo del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso: «In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per ottenere l'esonero della stessa, il custode deve provare che il fatto presenti i requisiti dell'autonomia,
dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno e il rapporto di custodia fra il soggetto e la cosa stessa, concretando così gli estremi del caso fortuito» (C. Cass., Sez. VI, 30/9/2014, n. 20619). L'amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art.2051 c.c. laddove «dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (C. Cass., Sez. VI, 27/3/2017, n. 7805, in Arch. giur. circol. e sinistri
2017, 7-8, 630). Ex art.2051 c.c. non è sufficiente la dimostrazione dell'assenza di colpa da parte del custode,
ma si richiede la prova positiva della causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode, restando così a carico di quest'ultimo anche il danno derivante da causa rimasta ignota,
tutto ciò non applicabile, sicuramente, al caso di specie.
Per altro verso, il sinistro è, inoltre, riconducibile alla fattispecie del “danno ingiusto risarcibile” contemplato dalla norma dell'art. 2043 c.c. recepente il principio del “neminem ledere”, atteso che non ha detto Ente
territoriale provveduto alla eliminazione o comunque alla regolamentare segnalazione del dissesto. Tale
condotta del risulta essere in palese contrasto con quanto imposto allo stesso dalle norme vigenti CP_1
in materia e dalla comune diligenza e prudenza. Infatti, la stessa giurisprudenza ha sottolineato che “La
discrezionalità dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizzi e mantenga un'opera pubblica trova un sicuro limite nell'obbligo di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamenti disciplinanti detta attività, nonchè le comuni norme di diligenza e prudenza, così che, all'inosservanza di dette disposizioni e di dette norme consegue la ineludibile responsabilità dell'amministrazione stessa per i danni arrecati a terzi” (Cass. Civ., sent. n. 15061/2003). Va ora valutato il danno da lesioni patito dal Sig. . Parte_1
Dette valutazioni risultano determinate dalla consulenza redatta dal CTU nominato.
Dall'espletata CTU, è risultato che le invalidità riscontrate rientrano tra le c.d. micropermanenti e sono risarcibili a titolo di danno biologico per compromissione del diritto alla salute.
Per la liquidazione di detti danni è assunta come parametro la tabella del danno biologico ex art. 139 del
Codice delle Assicurazioni, aggiornata dal D.M. Sviluppo Economico del 16.7.2024, e sono quantificati nella seguente misura: danno biologico permanente 2% €. 1.469,26; inabilità temporanea assoluta gg. 0, €. 0;
inabilità temporanea parziale gg. 25 ridotta al 75 % €. 1.035,75; inabilità temporanea parziale gg. 30 ridotta al 50 % €. 828,60; inabilità temporanea parziale gg. 35 ridotta al 25 % €. 483,35.
Compete altresì al Sig. , il risarcimento del danno morale, pari ad €. 954,24. Parte_1
Spetta, infine, all'attore, il rimborso delle spese mediche, sostenute dal medesimo in conseguenza del sinistro per cui è causa, ammontanti a complessivi €. 342,84, giusta documentazione fiscale versata in atti.
Per tutto quanto sopra, il convenuto, in persona del Sindaco pro tempore, và Controparte_2
condannato, a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla persona dell'attore, Sig, , per l'occorso Parte_1
di cui è causa, al pagamento della somma complessiva di €. 5.114,04, oltre interessi di Legge dal verificarsi del fatto al soddisfo.
Su dette superiori somme non compete la rivalutazione perché calcolate all'attualità, mentre sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'incidente al soddisfo, questi ultimi, come sancito dalla S.C. (Cass. Civ. 1712/95),
competono dal fatto alla data di decisione sulla somma liquidata devalutata al momento del fatto e via, via, annualmente rivalutata, con esclusione degli interessi sugli interessi, mentre dalla data della decisione al soddisfo competono gli interessi legali sulla somma liquidata.
Spetta, inoltre, all'attore, Sig. , il rimborso delle spese di C.T.U. medica, pari, ad €. 290,77, oltre Parte_1
IVA e CP se dovuti, oltre gli interessi legali dalla data dell'effettivo esborso al soddisfo, come da Decreto di
Liquidazione del 17.6.2025.
L'accoglimento, della domanda svolta dall'attore, Sig. , comporta la condanna del convenuto, Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e compensi di Controparte_2
giudizio che, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati, come da D.M.
55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi
€. 2.804,00, per compensi, di cui €. 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA
come per Legge.
P.Q.M.
il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, con Atto di
Citazione, dal Sig. , nei confronti del in persona del Sindaco pro Parte_1 Controparte_2
tempore, sentiti i procuratori delle parti, così provvede :
1) dichiara la responsabilità del P.G., in persona del Sindaco pro tempore, nella Controparte_1
causazione dell'evento specificato in premessa, per quanto in parte motiva;
2) per l'effetto, condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_2
corrispondere all'attore, Sig. , la somma complessiva di €. 5.114,04, per i danni dallo Parte_2
stesso patiti in conseguenza dell'occorso per cui è causa, oltre gli interessi di Legge dal verificarsi
del fatto al soddisfo, per quanto in narrativa;
3) condanna, ancora, il in persona del Sindaco pro tempore, al rimborso Controparte_2
nei confronti dell'attore, Sig. , delle spese di C.T.U. medica, pari, ad €. 290,77, oltre Parte_1
IVA e CP se dovuti, oltre gli interessi legali dalla data dell'effettivo esborso al soddisfo, come da
Decreto di Liquidazione del 17.6.2025;
4) condanna, infine, il predetto convenuto, in persona del Sindaco pro Controparte_2
tempore, al pagamento, nei confronti dell'attore, Sig. , delle spese e compensi del Parte_1
presente giudizio che tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, vengono liquidati,
come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal
3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.804,00, per compensi, di cui €.
264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 8.7.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)