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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/04/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile ex Reg. Europeo n. 861/2007 in primo grado iscritta al n. 12905/2024 R.G., vertente tra:
Parte_1
[...]
[...
[...]
-CONVENUTA-
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio (modulo di domanda standard A) ex Reg. Europeo
n. 861/2007, la (per brevità, d'ora in avanti anche Parte_1 solo “ ”), società detentrice dei diritti economici inerenti alle immagini fotografiche di Parte_1
ha convenuto in giudizio la per brevità, d'ora Persona_1 Parte_1 in avanti anche solo “ ) lamentando l'illegittimo utilizzo della fotografia “Mountain Pt_1 Panorama | Sofia, Bulgaria” sul sito web di quest'ultima, “http:/www.rivedil.com/” a far data dal
7.2.2019, chiedendo il risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 5.000,00, a seguito della violazione del diritto d'autore ex L. 633/41 e s.m.i.
Con il modulo di replica (Modulo C) si è costituita in giudizio la Parte_1
chiedendo il rigetto della domanda per: (i) assenza di tentativo di conciliazione;
(ii) difetto di
[...]
legittimazione attiva;
(iii) estinzione per prescrizione del diritto dedotto da parte attrice;
(iv) infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea.
Successivamente, sia l'attrice che la convenuta hanno depositato rispettive memorie di replica insistendo per l'accoglimento delle domande ed eccezioni così come inizialmente proposte.
La causa è stata, quindi, istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e rimessa al
Collegio per la decisione.
2. La domanda va accolta per quanto di ragione.
2.1. Preliminarmente, va rigettata per infondatezza l'eccezione avanzata dalla di “assenza Pt_1 di tentativo di conciliazione” (v. punto 1) del modulo di replica) poiché non vi è la obbligatorietà - per assenza di specifica previsione normativa- del preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione ai fini della valida instaurazione del presente giudizio, in disparte la circostanza che l'attrice ha depositato in atti (v. all.to C6, memoria di risposta attrice) l'email del 17.12.2019 inviata all'indirizzo della convenuta ( ; ) a mezzo della quale ha Email_1 Email_2 richiesto la immediata cessazione dell'utilizzo della fotografia oggetto del presente giudizio (nel modulo C di replica la difesa della ne ha contestato solo la carenza probatoria ed il difetto di Pt_1 legittimazione, doglianze infondate poiché l'email del 17.12.2019 è a firma dell'avvocato Robert
Fechner, legale di quest'ultimo autore della fotografia in esame ed all'epoca Persona_1
detentore dei diritti patrimoniali della fotografia de qua, fino alla sottoscrizione del contratto di licenza e di sublicenza del 30.6.2020 (v. all.to C1 modulo A) in favore della Sumvest Ltd. prima e della odierna attrice). Parte_1
Con riferimento, poi, all'eccepito difetto di legittimazione dell'odierna attrice, va rilevato che sia il contratto di licenza stipulato tra e la Sumvest Ltd. che il contratto di sublicenza Persona_1
stipulato tra Sumvest Ltd. la hanno ad oggetto tutte le Parte_1 fotografie di segnatamente “tutte le fotografie che ha mai scattato che (quelle) che Persona_1 verranno realizzate dopo la firma del presente contratto fino alla risoluzione” (v. contratto all.to C1 modulo A, punto 1) oltre a “qualsiasi violazione del copyright di cui il signor è a Per_1 conoscenza al momento della firma di questo contratto” (v. contratto all.to C1 modulo A, punto 4), perciò le doglianze della secondo cui la non ha provato che “la specifica foto Pt_1 Parte_1 oggi contestata rientra tra quelle oggetto della sua licenza” (v. pag. 2 modulo C) nonché il difetto di legittimazione ad agire dell'odierna attrice, sono infondate.
2.2. Sempre in via preliminare, nel merito, va dichiarata l'infondatezza dell'eccepita prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. avanzata dalla sul presupposto che l'odierna domanda si fonda Pt_1
su un fatto risalente al 7.2.2019, poiché la difesa della ha documentato in atti che la Parte_1
violazione in esame si è protratta fino al 2024, giusta acquisizione digitale della pagina YouTube della del 25.11.2024 (v. all.to C5 modulo A), non contestata dalla difesa della difesa della Pt_1
convenuta (cfr. art. 115 c.p.c.) ragion per cui trattandosi di una violazione del copyright permanente il termine prescrizionale va fatto decorrere dall'ultima violazione documentata, appunto il
25.11.2024, sicché il diritto della al risarcimento del danno non può considerarsi Parte_1
prescritto.
3. Nel merito, si registra che nel nostro ordinamento le riproduzioni fotografiche ricevono due diverse modalità di protezione, tra loro alternative: qualora presentino connotati di creatività, esse godono della piena tutela accordata alle opere dell'ingegno dal diritto d'autore, ai sensi dell'art. 2, punto 7) della L. n. 633/1941 (L.d.A.); qualora non presentino tali connotati, beneficiano comunque della tutela prevista per i c.d. diritti connessi al diritto d'autore dalla medesima L. n. 633/1941 (Cass.
Civ., sentenza n. 8425/2000).
La differenza tra queste due modalità di protezione, quindi, va individuata nella creatività o meno della riproduzione oggetto del contendere.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della L. n. 633/1941, non coincida con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisca alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate in tale norma (cfr. Cass. n. 25173/2011).
Un'opera d'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, il quale, però, non può essere solamente costituito dall'idea in sé, ma può anche riguardare la forma della sua espressione o della sua soggettività, di modo tale che la stessa idea possa essere alla base di diverse opere. Di conseguenza, per l'ottenimento della protezione del diritto d'autore, la creatività non può essere esclusa per il solo fatto che l'opera consista in idee e nozioni semplici (cfr. Cass. Civ., n. 5089/04), oppure già riprese in altre opere;
al contrario, essa può anche riguardare le modalità con cui l'opera medesima viene realizzata, purché le stesse siano idonee a distinguerla sia dalla passiva raffigurazione tecnica, sia dalle altre creazioni esistenti.
Con specifico riferimento alle riproduzioni fotografiche, secondo indirizzo pretorio qui condiviso, è stato osservato che: “ (…) tali modalità di realizzazione, per poter dar origine a un'opera creativa, debbono concretarsi, in un'attività di interpretazione del dato oggettuale, cioè in un'attività che, muovendo - anche (ma non necessariamente) mediante specifiche scelte tecniche - dalla lettura di quel dato secondo la personalità dell'autore, si proponga di isolare e di trasmettere al fruitore il nucleo comunicativo ed emotivo racchiuso nell'opera” (cfr. Corte d'App. Milano sez. I, 20 settembre
2010, n. 2564; Corte d'App. Milano Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 20/05/2013, n.2065).
Come evidenziato da altra giurisprudenza formatasi sul punto: “La fotografia quale opera d'arte presuppone difatti una lunga accurata scelta da parte del fotografo del luogo, del soggetto, dei colori, dell'angolazione, dell'illuminazione e si concretizza in uno scatto unico, irripetibile nel quale
l'autore sintetizza la sua visione del soggetto” (cfr. Trib. Roma sez. XVII, 12/07/2019, n.14758).
Nel caso di specie, la ha documentato che la fotografia “Mountain Panorama | Sofia, Parte_1
Bulgaria” di soddisfa il criterio di creatività richiesto dalla L. n. 633/1941 (L.d.A.), Persona_1 atteso che la stessa è frutto di precise scelte del fotografo quali l'inquadratura (selezione dell'angolo di ripresa), il momento in cui è stata scattata (il tramonto alle ore 17.49), la composizione (poiché la stessa contrappone elementi urbani e naturali in modo visivamente suggestivo con l'utilizzo di linee guida create dalla strada che conduce verso le montagne), la presenza dei toni rosa del cielo ottenuti mediante tecniche artistiche di post-produzione (ISO 100, lunghezza focale di 70 mm, trasformazione del file RAW regolando esposizione e colori, v. raffronto a pag. 12 memoria di risposta , Parte_1 tutti elementi che concorrono indubbiamente a definire una particolare creatività dell'immagine in esame frutto della personalità e l'originalità dell'artista, tutelabile secondo la Legge sul diritto d'Autore, distinguendola dalla mera riproduzione di una situazione di fatto come invece sostenuto dalla Pt_1
Ciò posto, avendo la dimostrato la titolarità dei diritti di esclusiva della fotografia in Parte_1 esame, previsti dall'art. 88 L.d.A., attraverso l'allegazione dei contratti di licenza e sublicenza (v. all.to C1 modulo A), rilevato che la fotografia in esame è caratterizzata dall'avviso di copertura da copyright (v. all.to C7 memoria di risposta attrice) a nulla rilevando la presenza di fotografie similari presenti su altri database, considerato altresì che non vi è stata la contestazione dell'utilizzo della stessa da parte della (anzi la stessa convenuta ha dato atto di averla utilizzata al fine di creare Pt_1 un flyer digitale per una fiera di settore tenutasi a Sofia, Bulgaria, nell'anno 2019, cfr. 115 c.p.c.), deve conseguentemente accordarsi la tutela prevista dall'art. 87 ex L. n. 633/1941 (L.d.A.) e, per l'effetto, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno richiesto da parte attrice, il quale può essere determinato attraverso l'utilizzo del listino prezzi inerente al canone di licenza allegato (v. pag.
6 Modulo A) ed in conformità alle fatture allegate riguardanti la licenza standard della Parte_1
(v. all.to C4 Modulo A). Sulla base di tale documentazione, la violazione potrebbe essere quantificata in € 6.250,00, frutto della sommatoria dell'importo dovuto per l'utilizzo “senza attribuzione” (non autorizzato) della fotografia de qua per un periodo fino ai 5 anni (pari ad € 5.720.00) e l'importo di € 530 per “ogni anno aggiuntivo”, per un totale pari appunto ad € 6.250,00, considerato che vi è prova in atti -non contestata- dell'utilizzo superiore ai 5 anni della fotografia in questione da parte di (v. all.to Pt_1
C5 modulo A).
Tuttavia, parte attrice ha richiesto il pagamento del solo importo pari ad € 5.000,00, oltre interessi legali, “per poter utilizzare la procedura europea per le controversie di modesta entità”, rinunciando
“a qualsiasi diritto sull'importo aggiuntivo” (v. pag. 6 Modulo A), ragion per cui la
[...] va condannata al pagamento del solo importo pari ad € 5.000,00, oltre interessi Parte_1
legali, in favore della Parte_1
4. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, considerata l'attività difensiva svolta ed il valore della presente controversia, alla luce dell'art. 16 del
Reg. EU n. 861/2007.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) accoglie la domanda della (ZFM) e, per l'effetto, Parte_1 la al pagamento dell'importo pari ad € 5.000,00, CP_1 Parte_1
oltre interessi legali a far data dal presente provvedimento, in favore della
[...]
(ZFM); Parte_1
2) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
della che si liquidano in € 1.278,00 per Parte_1
compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari nella camera di Consiglio del 28.4.2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana