Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N°
___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron.
___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Addì
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa F.A. _________________ ____________
__
, nella causa iscritta al n.4788/2022 R.G.L. promossa
Parte_1 Rilasciata spedizione in
D A forma esecutiva all'Avv.
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], 90040 Parte_2
______________
________ San Cipirello PA, avente codice fiscale , n.q di rappresentante legale della C.F._1
______________ ditta agriturismo Ponte di Calatrasi di Vaccarino Carmelo, CF rappresentato e P.IVA_1 ________
difeso dall'avv. Lavinia Cipollina, per mandato in atti. per
______________ _____
Ricorrente
______________
C O N T R O ________
______________
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Parte_3 ________
nella via Ciro il Grande n. 21, c. f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 Il Cancelliere
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bernocchi, per mandato in atti
Resistente
All'esito dell'udienza del 5.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto
relativamente alla Ordinanza Ingiunzione n. OI-000093799 ed in misura pari ad €. 1.263,04
relativamente alla Ordinanza Ingiunzione n. OI-000080800;
2. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.5.2022, l'odierno istante proponeva opposizione avverso le
Ordinanze Ingiunzioni n. OI-000093799 del 13.4.2022, (oggetto dell'atto di accertamento protocollo
5500 02/05/2017 0038100) e n. OI-000080800 del 13.4.2022 (oggetto dell'atto di accertamento Pt_3
protocollo 5500 28/04/2017 0037151), tutte notificate in data 27.04.2022, ai sensi dell'art. 2, Pt_3
c. 1 bis del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv.con mod. dalla l. 11 novembre 1983, n. 683, per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per gli anni 2013 e 2014.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti alle due ordinanze impugnate, nonché la prescrizione dei crediti ex art.3, comma 9, della legge 335/1995.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione o in subordine la riduzione della sanzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' con memoria del 15.3.2024 contestando Pt_3
la domanda e rilevando di avere provveduto a rideterminare la sanzione a seguito dell'introduzione del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023.
Con le note scritte del 27.11.2024, parte ricorrente insisteva per la decisione e l'accoglimento delle conclusioni di cui in ricorso, in subordine chiedeva l'applicazione della sanzione in misura ridotta,
come da rideterminazioni già allegate dalla controparte.
All'esito dell'udienza de 5.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata decisa.
Preliminarmente va precisato che la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella (parziale)
depenalizzazione disposta con d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983 per cui, ove l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non superi i
10.000 euro annui, la condotta non configura più reato, ma illecito amministrativo, dovendosi quindi applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Deve tuttavia darsi atto che, successivamente alle notifiche delle Ordinanze impugnate, è intervenuto il legislatore che, con il D.L. 4 maggio 2023 nr. 48, conv. in L. 85/2023, l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638 ha previsto, in luogo della sanzione da € 10.000,00 ad € 50.000,00, la sanzione da “una volta
e mezza a quattro volte l'importo omesso” nei confronti dell'autore della condotta di omesso versamento dei contributi previdenziali.
Ciò posto, nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti alle Ordinanze Ingiunzione impugnate e la prescrizione del credito.
Ora, dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione convenuta, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, emerge la rituale notifica dell'atto di accertamento n.
INPPS.5502.28.04.2017.0037151 in data 12.5.2017 e, così pure, dell'atto dell'accertamento
.5502.02.05.2017.0038100 in data 23.5.2017. Pt_3
Risulta pertanto infondata l'eccezione di prescrizione ex art. 28 L. 689/1981, il quale dispone che “Il
diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel
termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Tale momento, nel caso di fatti già costituenti reato e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge, a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Pertanto, atteso che l'illecito amministrativo di cui si discute risulta depenalizzato dal 6 febbraio
2016, data dalla quale decorre la prescrizione, al momento della notifica delle opposte Ordinanze
Ingiunzioni del 27.4.2022, il termine di prescrizione non era ancora maturato, tenuto conto della notifica degli atti di accertamento in data 12.5.2017 e 23.5.2017, nonché della sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse ( tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1-quater del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463) e delle sospensioni cd. OV (di giorni 311, previste dal Decreto Cura Italia n. 18/2020(129 giorni dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe n. 183/2020(182 giorni dal 31
dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021).
Infine, non risulta che la ricorrente abbia provveduto al pagamento della sanzione come successivamente rideterminata dall' . Pt_3
In conclusione, per le considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata con condanna del ricorrente al pagamento delle sanzioni amministrative così come rideterminate dall' , nel Pt_3
provvedimento prot. .5502.12/03/2024.0031290 U, in misura pari ad €. 2.522,03 relativamente Pt_3
alla Ordinanza Ingiunzione n. OI-000093799 ed in misura pari d a €. 1.263,04 relativamente alla
Ordinanza Ingiunzione n. OI-000080800.
In ragione della peculiarità della controversia, sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 27.1.2025
Il Giudice Onorario
Parte_1