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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/10/2025, n. 7447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7447 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3368/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 26/01/2024 da
nata in [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]20100 MILANO IT con l'Avv. ANTONELLA PIRRO ATTORE e
nato in [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 27.2.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI relative alla REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Che l'on. Tribunale adito tenuto conto delle mutate condizioni familiari ed economiche, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti del sig. e Controparte_1 voglia modificare le condizioni di affidamento e pertanto: - Disporre l'affidamento esclusivo (c.d. superesclusivo o rafforzato) della figlia minore alla ricorrente;
- disporre il contributo del padre al mantenimento della figli nella misura di Euro 350,00 complessive, o in quell'altra misura che il Tribunale, effettuate le opportune indagini, riterrà di determinare, tenendo comunque conto della nuova situazione e delle diverse esigenze della minore, e stante il mancato pagamento delle spese straordinarie, con decorrenza dalla nascita della minore;
- Disporre l'obbligo per il padre a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 60% con la ricorrente.
- Disporre che l'assegno unico familiare venga integralmente percepito dalla sig.ra Parte_1
[...]
Con generali oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto difensore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Controparte_1 intrattenuto una relazione more uxorio e dalla loro unione é nata Persona_1 in data 26.7.2018 figlia anche del convenuto come accertato e dichiarato con sentenza n. 1831/2023 pubblicata il 10.8.2023 RG 5584/2019 del Tribunale di Monza . Con la medesima sentenza il Tribunale di Monza disponeva che la minore venisse affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, dettava le modalità di frequentazione tra padre e figlia sia con riferimento al calendario ordinario sia con riferimento alle festività, faceva obbligo al padre di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento della minore l'importo di € 150,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici istat dal agosto 2024 ( base di calcolo agosto 2023) oltre al sessanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi e dettava dettagliatamente il regime da seguirsi per le ulteriori spese straordinarie. Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/01/2024 Parte_1 lamentando l'intervenuta modificazione delle circostanze fattuali in base alle quali era stata emessa la sentenza del Tribunale di Monza, e deducendo l'inadempimento da parte del convenuto sia con riferimento alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore sia con riferimento agli aspetti di natura economica, chiedeva che il Tribunale disponesse l'affidamento super esclusivo/ rafforzato della figlia minore e facesse obbligo al convenuto di corrisponderle a titolo di contributo per il mantenimento della bambina l'importo mensile di € 350,00 rivalutabili annualmente secondo indici istat oltre al 60% delle spese straordinarie della bambina con condanna del convenuto alla rifusione in proprio favore ELimporto di € 9.000,00 a titolo di arretrati non versati per gli anni 2018- 2023 ( ossia dalla nascita della minore). A seguito di rinnovazione della notifica al convenuto, la parte ricorrente compariva avanti al Giudice Delegato ( dott.ssa Bassi) all'udienza del 29.1.2025 nel corso della quale il Giudice Delegato evidenziava l'inammissibilità della domanda volta al condannatorio del convenuto al pagamento degli arretrati. Ritualmente istaurato il contraddittorio, all'udienza EL11.3.2025, nella quale compariva la sola ricorrente ( il convenuto sebbene abbia ritualmente ricevuto la notificazione degli atti ex art. 140 c.p.c. non ha inteso costituirsi nel presente giudizio) la stessa sentita dal Gd dichiarava: “in questo momento non so che lavoro faccia il mio ex compagno, era un elettricista ma non so dire se svolga questo lavoro. Vede la bambina quando vuole lui: non la vede secondo il calendario indicato dal Tribunale di Monza. Quando io gli chiedo di tenere la bambina ad esempio tutta la giornata lui mi dice che non può perché sta lavorando o è in trasferta. Quando prende la bambina la porta a casa sua: la bambina si lamenta però che lui la tenga sempre in casa. Sono io che gli suggerisco cosa deve fare, ad esempio di protrarla fuori per la merenda. La scorsa settimana quando la bambina era a casa per carnevale visto che era a casa da giovedì gli ho detto di venirla a prendere, ma lui mi ha riesposto che non poteva perché era in trasferta per lavoro. Lui quando la prende fa quello che vuole: ad esempio la vuole prendere la domenica, ma poi la riporta a casa tardissimo a volte alle 10 di sera
o alle 11: è troppo tardi visto che il giorno dopo deve andare a scuola. Mi sta versando solo 100 euro di mantenimento salvo dicembre 2024 in cui ha versato 150 e febbraio 2025 in cui ha versato 120,00 e marzo 2025 in cui ha versato 130,00. Io lavoro come badante contratto regolare per 12 ore la settimana. Guadagno 370, 350 al mese. Non posso avare un tempo pieno perché non ho nessuno che mi aiuti e quindi quando la bambina esce da scuola io devo andarla a prendere. Faccio presente che non paga le spese straordinarie. Gli ho fatto presente che a bisogno di spese dentistiche. Lui Per_1 non mi ha detto niente e quindi ho dovuto cercare una dentista con il SSN. E' vero che vivo in una casa del comune per cui pago un affitto di € 215/ 220 al mese e devo far fronte alle utenze e alle spese di mantenimento mio e della bambina . Per questa ragione ho chiesto una elevazione ELassegno perché non riesco a farcela soprattutto perché lui non solo versa meno di quanto dovrebbe ma non mi paga le spese straordinarie. Prendo l'assegno unico che attualmente è di 200,00 ( 100%). Sono stata disoccupata dal luglio 2021 fino a settembre 2023 e poi sono stata messa in regola per 12 ore alla settimana”. All'esito della menzionata udienza il Giudice Delegato, dato atto delle lacune documentali anche relative alla produzione di parte attrice, disponeva che parte ricorrente depositasse entro il 30.4.2025 le dichiarazioni fiscali relative ai redditi percepiti nel 2024 e ordinava all'Agenzia delle Entrate di MONZA far pervenire a le dichiarazioni dei redditi 730/ unico/ CU per gli anni 2022, 2023, 2024 relative a nato in [...] il [...] codice fiscale Controparte_1
Residente VIA MONTE SABOTINO 31 21000 MONZA IT entro il C.F._2
31.5.2025, richiesta successivamente reiterata con ordinanza 12.6.2025. Sostituita l'udienza del 18.9.2025 con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la parte attrice rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe ( note depositate il 12.9.2025) .
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 18.9.2025 e decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Sulla posizione processuale del convenuto Deve nella presente sede essere dichiarata la contumacia del convenuto il quale, sebbene ritualmente evocato nel presente giudizio, non ha inteso costituirsi.
Sulla richiesta di modifica del regime relativo alla responsabilità genitoriale e alla misura del contributo al mantenimento della prole Nel presente procedimento parte attrice chiede la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Monza nello specifico chiedendo che la minore sia alla medesima affidata in via esclusiva ex art. 337 quater c.p.c. ( cd affidamento super esclusivo o rafforzato) fondando la propria richiesta sulle importanti criticità ascrivibili alla figura paterna che avrebbero nella prospettazione attorea pesanti ricadute sulla minore. Peraltro dalla lettura degli atti – ma anche sulle base delle dichiarazioni rese dalla parte attrice al Giudice Delegato - emerge che il padre della minore da un lato non si sarebbe attivato per il cambio del cognome della bambina come previsto dalla sentenza dichiarativa resa dal Tribunale di Monza, e dall'altro non rispetterebbe il calendario delle frequentazioni tra padre e figlia come dettate dal Tribunale e nello specifico vedrebbe suo piacimento, in giornate ed orari diversi da quelli Per_1 calendarizzati, per tempi più ristretti rispetto a quanto previsto e anche non rispettando gli orari indicati ( ad esempio riaccompagnando la minore a casa molto tardi la sera in orario inadeguato in ragione degli impegni scolastici della mattina successiva). Nel giudizio il convenuto è rimasto contumace con la conseguenza che lo stesso non ha preso in alcun modo posizione in ordine a quanto affermato dalla parte attrice le cui affermazioni , invero, appaiono verosimili non essendoci una ragione specifica per la quale la medesima debba aver riferito al Tribunale circostanze differenti al vero. Orbene ritiene il Collegio che alla luce degli scarni elementi probatori offerti in comunicazione al Tribunale, non vi siano elementi specifici sufficienti a giustificare la richiesta modifica del regime ELaffidamento della minore non avendo la ricorrente allegato – e tantomeno provato o Per_1 anche solo chiesto di provare- specifiche condotte paterne in grado di significantemente incidere, compromettendolo, sul profilo della responsabilità genitoriale. Il quadro offerto al tribunale è quello, infatti, di una padre non sempre attento e rispettoso dei tempi dettati per la frequentazione della minore, scarsamente disponibile alla collaborazione con la ex compagna per la suddivisione dei tempi di gestione della minore. Non risulta, peraltro che tale modalità di gestione della relazione con la bambina abbia avuto o abbia delle importanti e significative ricadute sotto il profilo della responsabilità genitoriale, ovvero che il comportamento del convenuto abbia in alcun modo paralizzato scelte e decisione da assumersi nell'interesse della minore, ovvero abbia pregiudicato la sua salute, la sua educazione ovvero la sua integrità psicofisica latamente intesa. In siffatto contesto, quindi, la domanda della parte attrice di modifica del regime ELaffidamento mutandolo in un affidamento supereclusivo non può trovare accoglimento.
Considerazioni in parte differenti debbono invece, essere svolte con riferimento alla richiesta di modifica della misura del contributo al mantenimento di dal momento che è fuor di dubbio Per_1 che la misura del contributo al suo mantenimento venne stabilita nel 2023 dal Tribunale di Monza tenendo conto, oltre che della posizione reddituale e patrimoniale delle parti, anche dei tempi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori con la conseguenza che a fronte di tempi di frequentazione più ridotti rispetto a quelli calendarizzati ed intermittenti, gli assetti economico patrimoniali originariamente dettati debbono essere rivisti essendo indubbio che la frequentazione per tempi minori e assai ridotti comporta una ricaduta sulla parte attrice in termini di maggiori oneri
- economici e non – sulla stessa incombenti ( e di minori oneri e di mantenimento diretto in capo al padre) dovendo la medesima occuparsi ( assistenza primaria) della minore per tempi maggiori con specifica incidenza anche sulle opportunità lavorative della stessa proprio per il fatto di non poter contare sulla collaborazione ELex compagno ( che sovente dichiara di essere assente per lavoro o per trasferte). Sotto il profilo economico giova osservare che la parte attrice, la quale ha dichiarato di essere stata disoccupata dal 2021 al settembre 2023 è stata messa in regola come badante per 12 ore a settimana. La documentazione dei redditi prodotta da atto che la stessa ha percepito nel 2023 ( CU 2024) un reddito netto di € 1233,00 per 92 giorni di lavoro ( datore di Lavoro ) e di € Parte_2
5330,02 ( lordi) annuo nel 2024. La sentenza del Tribunale di Monza dava peraltro atto di un decremento nella posizione reddituale della parte attrice evidenziando che “ dalla documentazione versata in atti si riscontra un reddito pari ad Euro 10.182,00 per l'anno di imposta 2019; di Euro 9.380,00 per l'anno di imposta 2020 e di Euro 7.663,00 per l'anno di imposta 2021”, poi ulteriormente ridottosi anche per effetto della perdita di lavoro. Quanto alla posizione del convenuto- osserva il Tribunale che nella sentenza del Tribunale di Monza il Collegio evidenziava che ha dichiarato di svolgere attività di lavoro Controparte_1 subordinato presso un'impresa edile, a tempo pieno e indeterminato, percependo una retribuzione netta mensile pari a circa Euro 1.100,00/1.200,00 mensili. Dalla documentazione versata in atti, si deduce un reddito pari ad Euro 16.220,00 per l'anno di imposta 2020 e di Euro 19.394,00 per l'anno di imposta 2021 riscontrandosi dunque un incremento patrimoniale …. Ha dichiarato di vivere, unitamente alla primogenita in una abitazione di sua proprietà per Persona_2 la quale sopporta un esborso di circa 450,00 Euro mensili per il mutuo, e per il quale ha concordato un piano di ammortamento;
ha allegato spese per l'assicurazione ELautovettura pari ad Euro 54,00 mensili;
spese condominiali pari ad Euro 45,00 mensili oltre a spese per le utenze pari a circa Euro 100,00 mensili. Ha allegato spese relative all'acquisto degli occhiali da vista per la figlia;
la figlia primogenita risulta essere integralmente a suo carico.”. Le acquisizioni disposte nel presente giudizio dall'Agenzia della Entrate hanno peraltro evidenziato un trend di reddito in crescita disponendo il convenuto per l'anno 2022 ( 730/2023) di un reddito imponibile di € 22. 577 e nel 2023 ( 730/2024) di un redito imponibile di € 23.070,00 e quindi di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di € 1687,08 ( 23.070- imposta netta € 2328- addizionale regionale €312 - addizionale comunale € 185= 20.245,00 :12= 1687,08). Anche volendo considerare invariati gli oneri a carico del convenuto, ne deriva in ogni caso un miglioramento della sua posizione reddituale a fronte di una peggiorata condizione patrimoniale della convenuta. Nel contesto dato, considerati tutti gli elementi disponibili e la necessità di assicurare alla minore il soddisfacimento delle basilari esigenze di vita, considerati altresì i maggiori oneri di Per_1 mantenimento che gravano sulla madre in ragione ELindisponibilità paterna alla cura e frequentazione della minore nei tempi di sua spettanza, deve essere rideterminato in 250,00 mensili l'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare all'attrice a far data dalla domanda ( gennaio 2024) – importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal gennaio 2025- oltre al 60% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025. L'assegno unico universale spetterà in via integrale 100% alla parte attrice trattandosi del genitore che si occupa invia sostanzialmente integrale della minore
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio, considerata la soccombenza ELattrice con riferimento alla domanda volta alla modifica del regime relativo alla responsabilità genitoriale e la parziale soccombenza con riferimento alla modifica sotto il profilo economico, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore ELRI ( attesa l'ammissione ELattrice al beneficio del patrocinio a carico dello stato) di 1/3 delle spese processuali che per tale quota si liquidano in € 900,00 oltre 15% rimborso forfettario cpa e iva rimanendo compensata tra le parti la residua quota di 2/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3368 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, nella contumacia – che dichiara- del convenuto e in parziale accoglimento delle domande di modifica delle condizioni relative alla misura del contributo al mantenimento della prole di cui alla sentenza n. 1831/2023 pubblicata il 10.8.2023 RG 5584/2019 del Tribunale di Monza così provvede:
1. RIGETTA la domanda avanzata da nei confronti Parte_1
volta ad ottenere l'affidamento cd super esclusivo Controparte_1 della figlia minore Persona_1
2. DISPONE che corrisponda a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore far data
[...] Per_1 dalla domanda ( gennaio 2024) in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese € 250,00 mensili– importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT dal gennaio 2025 ( base di calcolo gennaio 2024) - oltre al 60% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 di seguito ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura ELorario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta ELaltro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
3. DISPONE che l'assegno unico universale sia corrisposto e percepito in via integrale (100% ) dalla parte attrice
4. CONDANNA al pagamento in favore ELerario di Controparte_1
1/3 delle spese processuali che per tale quota liquida in € 900,00 oltre 15% rimborso forfettario cpa e iva rimanendo compensata tra le parti la residua quota di 2/3.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 26/01/2024 da
nata in [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]20100 MILANO IT con l'Avv. ANTONELLA PIRRO ATTORE e
nato in [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 27.2.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI relative alla REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Che l'on. Tribunale adito tenuto conto delle mutate condizioni familiari ed economiche, voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti del sig. e Controparte_1 voglia modificare le condizioni di affidamento e pertanto: - Disporre l'affidamento esclusivo (c.d. superesclusivo o rafforzato) della figlia minore alla ricorrente;
- disporre il contributo del padre al mantenimento della figli nella misura di Euro 350,00 complessive, o in quell'altra misura che il Tribunale, effettuate le opportune indagini, riterrà di determinare, tenendo comunque conto della nuova situazione e delle diverse esigenze della minore, e stante il mancato pagamento delle spese straordinarie, con decorrenza dalla nascita della minore;
- Disporre l'obbligo per il padre a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 60% con la ricorrente.
- Disporre che l'assegno unico familiare venga integralmente percepito dalla sig.ra Parte_1
[...]
Con generali oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto difensore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Controparte_1 intrattenuto una relazione more uxorio e dalla loro unione é nata Persona_1 in data 26.7.2018 figlia anche del convenuto come accertato e dichiarato con sentenza n. 1831/2023 pubblicata il 10.8.2023 RG 5584/2019 del Tribunale di Monza . Con la medesima sentenza il Tribunale di Monza disponeva che la minore venisse affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, dettava le modalità di frequentazione tra padre e figlia sia con riferimento al calendario ordinario sia con riferimento alle festività, faceva obbligo al padre di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento della minore l'importo di € 150,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici istat dal agosto 2024 ( base di calcolo agosto 2023) oltre al sessanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi e dettava dettagliatamente il regime da seguirsi per le ulteriori spese straordinarie. Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/01/2024 Parte_1 lamentando l'intervenuta modificazione delle circostanze fattuali in base alle quali era stata emessa la sentenza del Tribunale di Monza, e deducendo l'inadempimento da parte del convenuto sia con riferimento alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore sia con riferimento agli aspetti di natura economica, chiedeva che il Tribunale disponesse l'affidamento super esclusivo/ rafforzato della figlia minore e facesse obbligo al convenuto di corrisponderle a titolo di contributo per il mantenimento della bambina l'importo mensile di € 350,00 rivalutabili annualmente secondo indici istat oltre al 60% delle spese straordinarie della bambina con condanna del convenuto alla rifusione in proprio favore ELimporto di € 9.000,00 a titolo di arretrati non versati per gli anni 2018- 2023 ( ossia dalla nascita della minore). A seguito di rinnovazione della notifica al convenuto, la parte ricorrente compariva avanti al Giudice Delegato ( dott.ssa Bassi) all'udienza del 29.1.2025 nel corso della quale il Giudice Delegato evidenziava l'inammissibilità della domanda volta al condannatorio del convenuto al pagamento degli arretrati. Ritualmente istaurato il contraddittorio, all'udienza EL11.3.2025, nella quale compariva la sola ricorrente ( il convenuto sebbene abbia ritualmente ricevuto la notificazione degli atti ex art. 140 c.p.c. non ha inteso costituirsi nel presente giudizio) la stessa sentita dal Gd dichiarava: “in questo momento non so che lavoro faccia il mio ex compagno, era un elettricista ma non so dire se svolga questo lavoro. Vede la bambina quando vuole lui: non la vede secondo il calendario indicato dal Tribunale di Monza. Quando io gli chiedo di tenere la bambina ad esempio tutta la giornata lui mi dice che non può perché sta lavorando o è in trasferta. Quando prende la bambina la porta a casa sua: la bambina si lamenta però che lui la tenga sempre in casa. Sono io che gli suggerisco cosa deve fare, ad esempio di protrarla fuori per la merenda. La scorsa settimana quando la bambina era a casa per carnevale visto che era a casa da giovedì gli ho detto di venirla a prendere, ma lui mi ha riesposto che non poteva perché era in trasferta per lavoro. Lui quando la prende fa quello che vuole: ad esempio la vuole prendere la domenica, ma poi la riporta a casa tardissimo a volte alle 10 di sera
o alle 11: è troppo tardi visto che il giorno dopo deve andare a scuola. Mi sta versando solo 100 euro di mantenimento salvo dicembre 2024 in cui ha versato 150 e febbraio 2025 in cui ha versato 120,00 e marzo 2025 in cui ha versato 130,00. Io lavoro come badante contratto regolare per 12 ore la settimana. Guadagno 370, 350 al mese. Non posso avare un tempo pieno perché non ho nessuno che mi aiuti e quindi quando la bambina esce da scuola io devo andarla a prendere. Faccio presente che non paga le spese straordinarie. Gli ho fatto presente che a bisogno di spese dentistiche. Lui Per_1 non mi ha detto niente e quindi ho dovuto cercare una dentista con il SSN. E' vero che vivo in una casa del comune per cui pago un affitto di € 215/ 220 al mese e devo far fronte alle utenze e alle spese di mantenimento mio e della bambina . Per questa ragione ho chiesto una elevazione ELassegno perché non riesco a farcela soprattutto perché lui non solo versa meno di quanto dovrebbe ma non mi paga le spese straordinarie. Prendo l'assegno unico che attualmente è di 200,00 ( 100%). Sono stata disoccupata dal luglio 2021 fino a settembre 2023 e poi sono stata messa in regola per 12 ore alla settimana”. All'esito della menzionata udienza il Giudice Delegato, dato atto delle lacune documentali anche relative alla produzione di parte attrice, disponeva che parte ricorrente depositasse entro il 30.4.2025 le dichiarazioni fiscali relative ai redditi percepiti nel 2024 e ordinava all'Agenzia delle Entrate di MONZA far pervenire a le dichiarazioni dei redditi 730/ unico/ CU per gli anni 2022, 2023, 2024 relative a nato in [...] il [...] codice fiscale Controparte_1
Residente VIA MONTE SABOTINO 31 21000 MONZA IT entro il C.F._2
31.5.2025, richiesta successivamente reiterata con ordinanza 12.6.2025. Sostituita l'udienza del 18.9.2025 con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la parte attrice rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe ( note depositate il 12.9.2025) .
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 18.9.2025 e decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Sulla posizione processuale del convenuto Deve nella presente sede essere dichiarata la contumacia del convenuto il quale, sebbene ritualmente evocato nel presente giudizio, non ha inteso costituirsi.
Sulla richiesta di modifica del regime relativo alla responsabilità genitoriale e alla misura del contributo al mantenimento della prole Nel presente procedimento parte attrice chiede la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Monza nello specifico chiedendo che la minore sia alla medesima affidata in via esclusiva ex art. 337 quater c.p.c. ( cd affidamento super esclusivo o rafforzato) fondando la propria richiesta sulle importanti criticità ascrivibili alla figura paterna che avrebbero nella prospettazione attorea pesanti ricadute sulla minore. Peraltro dalla lettura degli atti – ma anche sulle base delle dichiarazioni rese dalla parte attrice al Giudice Delegato - emerge che il padre della minore da un lato non si sarebbe attivato per il cambio del cognome della bambina come previsto dalla sentenza dichiarativa resa dal Tribunale di Monza, e dall'altro non rispetterebbe il calendario delle frequentazioni tra padre e figlia come dettate dal Tribunale e nello specifico vedrebbe suo piacimento, in giornate ed orari diversi da quelli Per_1 calendarizzati, per tempi più ristretti rispetto a quanto previsto e anche non rispettando gli orari indicati ( ad esempio riaccompagnando la minore a casa molto tardi la sera in orario inadeguato in ragione degli impegni scolastici della mattina successiva). Nel giudizio il convenuto è rimasto contumace con la conseguenza che lo stesso non ha preso in alcun modo posizione in ordine a quanto affermato dalla parte attrice le cui affermazioni , invero, appaiono verosimili non essendoci una ragione specifica per la quale la medesima debba aver riferito al Tribunale circostanze differenti al vero. Orbene ritiene il Collegio che alla luce degli scarni elementi probatori offerti in comunicazione al Tribunale, non vi siano elementi specifici sufficienti a giustificare la richiesta modifica del regime ELaffidamento della minore non avendo la ricorrente allegato – e tantomeno provato o Per_1 anche solo chiesto di provare- specifiche condotte paterne in grado di significantemente incidere, compromettendolo, sul profilo della responsabilità genitoriale. Il quadro offerto al tribunale è quello, infatti, di una padre non sempre attento e rispettoso dei tempi dettati per la frequentazione della minore, scarsamente disponibile alla collaborazione con la ex compagna per la suddivisione dei tempi di gestione della minore. Non risulta, peraltro che tale modalità di gestione della relazione con la bambina abbia avuto o abbia delle importanti e significative ricadute sotto il profilo della responsabilità genitoriale, ovvero che il comportamento del convenuto abbia in alcun modo paralizzato scelte e decisione da assumersi nell'interesse della minore, ovvero abbia pregiudicato la sua salute, la sua educazione ovvero la sua integrità psicofisica latamente intesa. In siffatto contesto, quindi, la domanda della parte attrice di modifica del regime ELaffidamento mutandolo in un affidamento supereclusivo non può trovare accoglimento.
Considerazioni in parte differenti debbono invece, essere svolte con riferimento alla richiesta di modifica della misura del contributo al mantenimento di dal momento che è fuor di dubbio Per_1 che la misura del contributo al suo mantenimento venne stabilita nel 2023 dal Tribunale di Monza tenendo conto, oltre che della posizione reddituale e patrimoniale delle parti, anche dei tempi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori con la conseguenza che a fronte di tempi di frequentazione più ridotti rispetto a quelli calendarizzati ed intermittenti, gli assetti economico patrimoniali originariamente dettati debbono essere rivisti essendo indubbio che la frequentazione per tempi minori e assai ridotti comporta una ricaduta sulla parte attrice in termini di maggiori oneri
- economici e non – sulla stessa incombenti ( e di minori oneri e di mantenimento diretto in capo al padre) dovendo la medesima occuparsi ( assistenza primaria) della minore per tempi maggiori con specifica incidenza anche sulle opportunità lavorative della stessa proprio per il fatto di non poter contare sulla collaborazione ELex compagno ( che sovente dichiara di essere assente per lavoro o per trasferte). Sotto il profilo economico giova osservare che la parte attrice, la quale ha dichiarato di essere stata disoccupata dal 2021 al settembre 2023 è stata messa in regola come badante per 12 ore a settimana. La documentazione dei redditi prodotta da atto che la stessa ha percepito nel 2023 ( CU 2024) un reddito netto di € 1233,00 per 92 giorni di lavoro ( datore di Lavoro ) e di € Parte_2
5330,02 ( lordi) annuo nel 2024. La sentenza del Tribunale di Monza dava peraltro atto di un decremento nella posizione reddituale della parte attrice evidenziando che “ dalla documentazione versata in atti si riscontra un reddito pari ad Euro 10.182,00 per l'anno di imposta 2019; di Euro 9.380,00 per l'anno di imposta 2020 e di Euro 7.663,00 per l'anno di imposta 2021”, poi ulteriormente ridottosi anche per effetto della perdita di lavoro. Quanto alla posizione del convenuto- osserva il Tribunale che nella sentenza del Tribunale di Monza il Collegio evidenziava che ha dichiarato di svolgere attività di lavoro Controparte_1 subordinato presso un'impresa edile, a tempo pieno e indeterminato, percependo una retribuzione netta mensile pari a circa Euro 1.100,00/1.200,00 mensili. Dalla documentazione versata in atti, si deduce un reddito pari ad Euro 16.220,00 per l'anno di imposta 2020 e di Euro 19.394,00 per l'anno di imposta 2021 riscontrandosi dunque un incremento patrimoniale …. Ha dichiarato di vivere, unitamente alla primogenita in una abitazione di sua proprietà per Persona_2 la quale sopporta un esborso di circa 450,00 Euro mensili per il mutuo, e per il quale ha concordato un piano di ammortamento;
ha allegato spese per l'assicurazione ELautovettura pari ad Euro 54,00 mensili;
spese condominiali pari ad Euro 45,00 mensili oltre a spese per le utenze pari a circa Euro 100,00 mensili. Ha allegato spese relative all'acquisto degli occhiali da vista per la figlia;
la figlia primogenita risulta essere integralmente a suo carico.”. Le acquisizioni disposte nel presente giudizio dall'Agenzia della Entrate hanno peraltro evidenziato un trend di reddito in crescita disponendo il convenuto per l'anno 2022 ( 730/2023) di un reddito imponibile di € 22. 577 e nel 2023 ( 730/2024) di un redito imponibile di € 23.070,00 e quindi di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di € 1687,08 ( 23.070- imposta netta € 2328- addizionale regionale €312 - addizionale comunale € 185= 20.245,00 :12= 1687,08). Anche volendo considerare invariati gli oneri a carico del convenuto, ne deriva in ogni caso un miglioramento della sua posizione reddituale a fronte di una peggiorata condizione patrimoniale della convenuta. Nel contesto dato, considerati tutti gli elementi disponibili e la necessità di assicurare alla minore il soddisfacimento delle basilari esigenze di vita, considerati altresì i maggiori oneri di Per_1 mantenimento che gravano sulla madre in ragione ELindisponibilità paterna alla cura e frequentazione della minore nei tempi di sua spettanza, deve essere rideterminato in 250,00 mensili l'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare all'attrice a far data dalla domanda ( gennaio 2024) – importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal gennaio 2025- oltre al 60% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025. L'assegno unico universale spetterà in via integrale 100% alla parte attrice trattandosi del genitore che si occupa invia sostanzialmente integrale della minore
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio, considerata la soccombenza ELattrice con riferimento alla domanda volta alla modifica del regime relativo alla responsabilità genitoriale e la parziale soccombenza con riferimento alla modifica sotto il profilo economico, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore ELRI ( attesa l'ammissione ELattrice al beneficio del patrocinio a carico dello stato) di 1/3 delle spese processuali che per tale quota si liquidano in € 900,00 oltre 15% rimborso forfettario cpa e iva rimanendo compensata tra le parti la residua quota di 2/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 3368 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, nella contumacia – che dichiara- del convenuto e in parziale accoglimento delle domande di modifica delle condizioni relative alla misura del contributo al mantenimento della prole di cui alla sentenza n. 1831/2023 pubblicata il 10.8.2023 RG 5584/2019 del Tribunale di Monza così provvede:
1. RIGETTA la domanda avanzata da nei confronti Parte_1
volta ad ottenere l'affidamento cd super esclusivo Controparte_1 della figlia minore Persona_1
2. DISPONE che corrisponda a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore far data
[...] Per_1 dalla domanda ( gennaio 2024) in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese € 250,00 mensili– importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT dal gennaio 2025 ( base di calcolo gennaio 2024) - oltre al 60% delle spese extra assegno di cui alle linee guida del tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 di seguito ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura ELorario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta ELaltro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
3. DISPONE che l'assegno unico universale sia corrisposto e percepito in via integrale (100% ) dalla parte attrice
4. CONDANNA al pagamento in favore ELerario di Controparte_1
1/3 delle spese processuali che per tale quota liquida in € 900,00 oltre 15% rimborso forfettario cpa e iva rimanendo compensata tra le parti la residua quota di 2/3.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai