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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/09/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
RGL 1932/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1932/25 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Parte_1
Gassino e dall'avv. Paolo Folco parte ricorrente C O N T R O
CP_1 parte convenuta contumace
* * * * * *
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 10 settembre 2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I
Con atto depositato in data in data 4 marzo parte ricorrente espone che:
- ha prestato la propria attività dal 25 settembre 2023, alle dipendenze della società convenuta;
- ha svolto le mansioni di meccanico principalmente presso il deposito sito in Rivalta, via Biagi 3;
- nello svolgimento dell'attività ha sempre seguito le disposizioni impartite da e da che Parte_2 Controparte_2 nel periodo per cui è causa sono stati legali rappresentanti e Contro amministratori di
- l'orario di lavoro svolto dal ricorrente era dalle ore 8,30 alle 17,30, dal lunedì al venerdì;
1 RGL 1932/25
- nonostante le richieste il rapporto di lavoro non è mai stato regolarizzato né retribuito;
- in data 31 ottobre 2023 il ricorrente è stato licenziato verbalmente. La parte convenuta, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, non si è costituita in giudizio. II Nel corso dell'istruttoria è emerso che:
… confermo il contenuto del ricorso. ho iniziato a lavorare dalla convenuta il 28 settembre 2023. Ci eravamo accordati per 2.300,00 netti al mese;
io facevo già il meccanico, mi hanno assunto come meccanico, lui aveva un parcheggio al GS di Rivalta, si lavorava in mezzo alla strada per riparare i camion;
con inizio al mattino alle 8,00 fino alle 18,00, anche sabato e domenica. Io chiedevo che mi facesse il contratto, anche perché avevo appena comperato la casa e dovevo pagare il mutuo;
però loro non mi facevano il contratto, anzi mi dicevano di prendere la disoccupazione e che loro mi pagavano in nero, io non ero d'accordo, mi hanno dato solo 500,00
€, poi più niente. Il fratello del sig mi ha dato una a trovare Pt_2 un altro lavoro che ho tuttora. Siccome detto , non CP_2 Per_1 mi faceva il contratto gli ho detto che mettevo l'avvocato, ho lavorato da lui fino all'inizio di novembre, e poi sono andato a cercare un altro posto che poi ho trovato all'IVECO dove mi hanno fatto il contratto il 6 novembre 2023 (interrogatorio libero del ricorrente, udienza 21 maggio 2025);
… Io ho accompagnato una volta il ricorrente al lavoro, era l'8 ottobre 2023 alle 20 perché c'era stato un problema con un camion. In quella occasione sono stato ad attendere nella mia macchina che lui intervenisse sul camion e sono stato ad aspettarlo per 4 ore e poi l'ho riportato in azienda. So che il ricorrente ha cominciato a lavorare per la convenuta il 25/09/23, lo so perché appena ha trovato il lavoro mi ha chiamato per dirmelo, e so che ha cessato di lavorare il 30/10/2023, anche questo lo so per le stesse ragioni, io e il ricorrente siamo come due fratelli. Il mio amico è un meccanico ma non so dire altro sulle mansioni che svolgeva (teste Tes_1
udienza 16 giugno 2025);
[...]
… Ha cominciato a lavorare per la convenuta a fine settembre, il 25
o il 26, ha fatto 15 giorni di prova dopo i quali avrebbe dovuto avere il contratto, invece ha lavorato sino al 30 di ottobre senza contratto, me ne ha parlato e io gli ho detto che così non andava bene, che doveva essere regolarizzato anche in caso di infortunio. Inoltre per tutto il periodo lavorato gli hanno dato solo 500,00 € in contanti. Così il mio amico ha chiesto di essere regolarizzato
2 RGL 1932/25
altrimenti non avrebbe continuato a lavorare e così ha fatto. So che poi chiamava il titolare della convenuta per avere i suoi soldi ma quello staccava il telefono. Il mio amico svolgeva mansioni di meccanico e lavorava dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì, ma se c'era bisogno gli chiedevano di andare a lavorare anche il sabato (teste udienza 16 giugno 2025); Testimone_2
III
All'esito del giudizio, alla luce delle risultanze istruttorie e considerata la condotta di parte convenuta, si osserva che:
1. nonostante la ritualità delle notificazioni la società convenuta non ha provveduto a costituirsi in giudizio né a partecipare personalmente alle udienze, neppure a quella fissata per l'interpello;
2. pertanto, trova piena applicazione la c.d. ficta confessio di cui all'art. 232 cpc, secondo il quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio (o il giudice monocratico, in forza del rinvio operato dall'art. 281bis cpc), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio;
3. i testi escussi hanno confermato i fatti costitutivi allegati con riferimento alla durata del rapporto, all'orario seguito, alle mansioni svolte;
4. alla luce delle deduzioni svolte in ricorso, dei riscontri testimoniali e della condotta di parte convenuta, è pertinente ed assorbente il principio giurisprudenziale secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743, e da ultimo, Cass. Civ. sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584), onere cui parte convenuta nel caso di specie non ha assolto;
5. con riferimento all'importo indicato da parte ricorrente1 come dovuto a titolo di differenze retributive, ovviamente non contestato da parte convenuta, si rileva che esso è da ritenere
3 RGL 1932/25
congruo considerando le mansioni svolte e corretto in base al CCNL prodotto2, da tale importo, pari a €. 2.680,00 lordi (di cui €. 279,12 a titolo di TFR), dovrà essere detratta la somma di € 500,00 che il ricorrente ha correttamente riconosciuto di aver percepito;
6. su tale importo sono dovuti, rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
7. la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova di eventuali fatti estintivi della propria obbligazione;
8. con riferimento alla cessazione del rapporto è sufficiente richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare quale fatto costitutivo della sua domanda che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro anche se manifestata con comportamenti concludenti la mera cessazione dell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova3;
9. alla luce del richiamato principio si osserva che sia in fase assertoria che in fase probatoria non è stato acquisito al processo alcun fatto costituivo idoneo a giustificare la domanda di reintegra;
10. l'omessa regolarizzazione del rapporto lavorativo, sotto il profilo contributivo e fiscale, nonché le risultanze dell'istruttoria, impongono la trasmissione della presente sentenza – unitamente a copia del ricorso e del verbale di causa – all' ed all'Agenzia delle Entrate per CP_3 CP_4 quanto di rispettiva competenza. IV
In applicazione del criterio della soccombenza, la convenuta è condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P Q M
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta che tra il ricorrente e la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 25 settembre 2023 al 31 ottobre 2023, con inquadramento di livello 4J
4 RGL 1932/25
CCNL Autotrasporto e Logistica;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore del ricorrente, del complessivo importo lordo di €. 2.680,00, di cui €. 279,12 a titolo di TFR, (da cui dovrà essere detratta la somma di € 500,00), oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
dichiara infondata e rigetta la domanda di accertamento della nullità del licenziamento intimato oralmente;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore del ricorrente, della somma di €. 2.626,00, a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende;
manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, unitamente a copia del ricorso e del verbale di causa, all' ed all'Agenzia delle Entrate presso le CP_3 CP_4 rispettive Direzioni Regionali. Torino, 10 settembre 2025
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. conteggi all. A: 2 Cfr Tabella retributiva allegata al CCNL Applicato, doc. 10 ric. 3 Cass. Sez. Lav., 8 febbraio 2019, n. 3822, Cass. Sez. Lav., 16 maggio 2019, n. 13195.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1932/25 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Parte_1
Gassino e dall'avv. Paolo Folco parte ricorrente C O N T R O
CP_1 parte convenuta contumace
* * * * * *
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 10 settembre 2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I
Con atto depositato in data in data 4 marzo parte ricorrente espone che:
- ha prestato la propria attività dal 25 settembre 2023, alle dipendenze della società convenuta;
- ha svolto le mansioni di meccanico principalmente presso il deposito sito in Rivalta, via Biagi 3;
- nello svolgimento dell'attività ha sempre seguito le disposizioni impartite da e da che Parte_2 Controparte_2 nel periodo per cui è causa sono stati legali rappresentanti e Contro amministratori di
- l'orario di lavoro svolto dal ricorrente era dalle ore 8,30 alle 17,30, dal lunedì al venerdì;
1 RGL 1932/25
- nonostante le richieste il rapporto di lavoro non è mai stato regolarizzato né retribuito;
- in data 31 ottobre 2023 il ricorrente è stato licenziato verbalmente. La parte convenuta, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso, non si è costituita in giudizio. II Nel corso dell'istruttoria è emerso che:
… confermo il contenuto del ricorso. ho iniziato a lavorare dalla convenuta il 28 settembre 2023. Ci eravamo accordati per 2.300,00 netti al mese;
io facevo già il meccanico, mi hanno assunto come meccanico, lui aveva un parcheggio al GS di Rivalta, si lavorava in mezzo alla strada per riparare i camion;
con inizio al mattino alle 8,00 fino alle 18,00, anche sabato e domenica. Io chiedevo che mi facesse il contratto, anche perché avevo appena comperato la casa e dovevo pagare il mutuo;
però loro non mi facevano il contratto, anzi mi dicevano di prendere la disoccupazione e che loro mi pagavano in nero, io non ero d'accordo, mi hanno dato solo 500,00
€, poi più niente. Il fratello del sig mi ha dato una a trovare Pt_2 un altro lavoro che ho tuttora. Siccome detto , non CP_2 Per_1 mi faceva il contratto gli ho detto che mettevo l'avvocato, ho lavorato da lui fino all'inizio di novembre, e poi sono andato a cercare un altro posto che poi ho trovato all'IVECO dove mi hanno fatto il contratto il 6 novembre 2023 (interrogatorio libero del ricorrente, udienza 21 maggio 2025);
… Io ho accompagnato una volta il ricorrente al lavoro, era l'8 ottobre 2023 alle 20 perché c'era stato un problema con un camion. In quella occasione sono stato ad attendere nella mia macchina che lui intervenisse sul camion e sono stato ad aspettarlo per 4 ore e poi l'ho riportato in azienda. So che il ricorrente ha cominciato a lavorare per la convenuta il 25/09/23, lo so perché appena ha trovato il lavoro mi ha chiamato per dirmelo, e so che ha cessato di lavorare il 30/10/2023, anche questo lo so per le stesse ragioni, io e il ricorrente siamo come due fratelli. Il mio amico è un meccanico ma non so dire altro sulle mansioni che svolgeva (teste Tes_1
udienza 16 giugno 2025);
[...]
… Ha cominciato a lavorare per la convenuta a fine settembre, il 25
o il 26, ha fatto 15 giorni di prova dopo i quali avrebbe dovuto avere il contratto, invece ha lavorato sino al 30 di ottobre senza contratto, me ne ha parlato e io gli ho detto che così non andava bene, che doveva essere regolarizzato anche in caso di infortunio. Inoltre per tutto il periodo lavorato gli hanno dato solo 500,00 € in contanti. Così il mio amico ha chiesto di essere regolarizzato
2 RGL 1932/25
altrimenti non avrebbe continuato a lavorare e così ha fatto. So che poi chiamava il titolare della convenuta per avere i suoi soldi ma quello staccava il telefono. Il mio amico svolgeva mansioni di meccanico e lavorava dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì, ma se c'era bisogno gli chiedevano di andare a lavorare anche il sabato (teste udienza 16 giugno 2025); Testimone_2
III
All'esito del giudizio, alla luce delle risultanze istruttorie e considerata la condotta di parte convenuta, si osserva che:
1. nonostante la ritualità delle notificazioni la società convenuta non ha provveduto a costituirsi in giudizio né a partecipare personalmente alle udienze, neppure a quella fissata per l'interpello;
2. pertanto, trova piena applicazione la c.d. ficta confessio di cui all'art. 232 cpc, secondo il quale se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio (o il giudice monocratico, in forza del rinvio operato dall'art. 281bis cpc), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio;
3. i testi escussi hanno confermato i fatti costitutivi allegati con riferimento alla durata del rapporto, all'orario seguito, alle mansioni svolte;
4. alla luce delle deduzioni svolte in ricorso, dei riscontri testimoniali e della condotta di parte convenuta, è pertinente ed assorbente il principio giurisprudenziale secondo cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743, e da ultimo, Cass. Civ. sez. VI-I, 12 ottobre 2018, n. 25584), onere cui parte convenuta nel caso di specie non ha assolto;
5. con riferimento all'importo indicato da parte ricorrente1 come dovuto a titolo di differenze retributive, ovviamente non contestato da parte convenuta, si rileva che esso è da ritenere
3 RGL 1932/25
congruo considerando le mansioni svolte e corretto in base al CCNL prodotto2, da tale importo, pari a €. 2.680,00 lordi (di cui €. 279,12 a titolo di TFR), dovrà essere detratta la somma di € 500,00 che il ricorrente ha correttamente riconosciuto di aver percepito;
6. su tale importo sono dovuti, rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
7. la parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito alcuna prova di eventuali fatti estintivi della propria obbligazione;
8. con riferimento alla cessazione del rapporto è sufficiente richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare quale fatto costitutivo della sua domanda che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro anche se manifestata con comportamenti concludenti la mera cessazione dell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova3;
9. alla luce del richiamato principio si osserva che sia in fase assertoria che in fase probatoria non è stato acquisito al processo alcun fatto costituivo idoneo a giustificare la domanda di reintegra;
10. l'omessa regolarizzazione del rapporto lavorativo, sotto il profilo contributivo e fiscale, nonché le risultanze dell'istruttoria, impongono la trasmissione della presente sentenza – unitamente a copia del ricorso e del verbale di causa – all' ed all'Agenzia delle Entrate per CP_3 CP_4 quanto di rispettiva competenza. IV
In applicazione del criterio della soccombenza, la convenuta è condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P Q M
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta che tra il ricorrente e la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 25 settembre 2023 al 31 ottobre 2023, con inquadramento di livello 4J
4 RGL 1932/25
CCNL Autotrasporto e Logistica;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore del ricorrente, del complessivo importo lordo di €. 2.680,00, di cui €. 279,12 a titolo di TFR, (da cui dovrà essere detratta la somma di € 500,00), oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
dichiara infondata e rigetta la domanda di accertamento della nullità del licenziamento intimato oralmente;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore del ricorrente, della somma di €. 2.626,00, a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende;
manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, unitamente a copia del ricorso e del verbale di causa, all' ed all'Agenzia delle Entrate presso le CP_3 CP_4 rispettive Direzioni Regionali. Torino, 10 settembre 2025
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. conteggi all. A: 2 Cfr Tabella retributiva allegata al CCNL Applicato, doc. 10 ric. 3 Cass. Sez. Lav., 8 febbraio 2019, n. 3822, Cass. Sez. Lav., 16 maggio 2019, n. 13195.