Ordinanza collegiale 8 marzo 2023
Sentenza 29 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/07/2023, n. 12841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12841 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2023
N. 12841/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02306/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2306 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Cherubina Ciriello, Massimo Boccia Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Boccia Neri in Roma, via Beccaria n.29;
nei confronti
-OMISSIS-, intimati e non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
▪ della graduatoria finale di merito relativa al “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1”, pubblicata in data 21 dicembre 2022 sul sito istituzionale dell'INPS, previa delibera n. 261 del Consiglio di Amministrazione, nella parte in cui attribuisce ai ricorrenti un punteggio totale inferiore a quello dovuto a causa della mancata valutazione del titolo di specializzazione nelle professioni legali che avrebbe attribuito loro ulteriori 4 punti (doc.1);
▪ della graduatoria dei vincitori relativa al “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1 ”, pubblicata in data 21 dicembre 2022 sul sito istituzionale dell'INPS, previa delibera n. 261 del Consiglio di Amministrazione, laddove lesivo nei confronti dei ricorrenti a causa della mancata valutazione del titolo di specializzazione nelle professioni legali che avrebbe attribuito loro ulteriori 4 punti (doc.2);
▪ della delibera n. 261 del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, nella parte in cui approva la graduatoria finale di merito con viziata dall'erroneo punteggio attribuito ai ricorrenti;
▪ dei tre elenchi contenenti gli esiti della valutazione dei titoli pubblicati sul sito istituzionale dell'INPS (di cui l'ultimo definitivo) effettuata dalla Commissione nei confronti dei candidati ammessi alla prova orale sulla base di quanto previsto dall'art.9 del Bando di concorso pubblico “per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale”, nella parte in cui attribuiscono ai ricorrenti un punteggio totale inferiore a 4 punti rispetto a quello dovuto a causa della mancata valutazione del titolo di specializzazione nelle professioni legali (doc.3/4/5);
▪ del verbale n.16 del 12/09/2022 nella parte in cui la Commissione d'esame ha escluso per tutti i candidati il punteggio supplementare per il possesso del diploma SSPL;
▪ della nota dagli estremi ignoti, priva della data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'INPS ma in ogni caso pubblicata successivamente al Bando e divenuta lesiva con la graduatoria finale di merito, contenente le “ulteriori precisazioni” in merito alla compilazione della domanda, nella parte in cui si specifica che “il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali non è considerato titolo valutabile nell'ambito della presente procedura” (doc.6);
▪ della scheda di valutazione dei titoli dei ricorrenti e dei verbali dagli estremi ignoti, in cui la Commissione ha valutato i loro titoli non tenendo conto, ai fini del punteggio aggiuntivo di 4 punti previsto dall'art.9 c.2 del Bando, del possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali che si sarebbe dovuto equiparare al “master di II livello” inerente alle materie di cui al citato Bando;
▪ del Bando pubblicato in G.U.R.I. – Serie IV – n.78 del 1° ottobre 2021 (adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 28/10/2020), con cui è stato indetto il “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale”, nella parte lesiva ai ricorrenti (doc.7);
▪ nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;
nonché per l’accertamento dell'interesse in capo ai ricorrenti di vedersi riconoscere la piena validità del proprio di “Diploma di Specializzazione Biennale delle professioni legali” al pari del Master di II livello inerente alle materie indicate all'art.2 del Bando di concorso, ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio aggiuntivo di 4,00 punti previsto dall'art.9 del Bando e del diritto degli stessi alla corretta rideterminazione del punteggio finale, con conseguente “corretta” collocazione nella graduatoria finale di merito, che permetterebbe nello specifico:
▪ al dott. -OMISSIS- di raggiungere una posizione prossima alla n.2720 con un punteggio totale di 56,20 (anziché la posizione n.-OMISSIS- con l'attuale punteggio di -OMISSIS-);
▪ alla dott.ssa -OMISSIS- di raggiungere una posizione prossima alla n.607 con un punteggio totale di 65,28 (anziché la posizione n.-OMISSIS- con l'attuale punteggio di -OMISSIS-);
▪ alla dott.ssa -OMISSIS- di raggiungere una posizione prossima alla n.1013 con un punteggio totale di 62,84 (anziché la posizione n.-OMISSIS- con l'attuale punteggio di -OMISSIS-);
▪ alla dott.ssa -OMISSIS- di raggiungere una posizione prossima alla n.2871 con un punteggio totale di 55,58 (anziché la posizione n.-OMISSIS- con l'attuale punteggio di -OMISSIS-);
▪ alla dott.ssa -OMISSIS- di raggiungere una posizione prossima alla n.603 con un punteggio totale di 65,32 (anziché la posizione n.-OMISSIS- con l'attuale punteggio di -OMISSIS-);
▪ alla dott.ssa -OMISSIS- di raggiungere una posizione prossima alla n.219 con un punteggio totale di 69,38 (anziché la posizione n.-OMISSIS- con l'attuale punteggio di -OMISSIS-).
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
▪ delle ultime e rettificate graduatorie finali di merito e dei vincitori pubblicate in data 15 febbraio 2023 sul sito istituzionale dell'INPS (e già comunicate dell'Istituto e impugnate nel precedente atto) e relative al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1” nonché della deliberazione n. 17 del Consiglio di Amministrazione del 14/02/2023 con cui le modifiche alle precedenti graduatorie e la loro nuova ripubblicazione sono state approvate dal C.d.A. e allegate a tale delibera costituendone parte integrante, nella parte in cui attribuisce ai ricorrenti un punteggio totale inferiore a quello dovuto a causa della mancata valutazione del titolo di specializzazione nelle professioni legali che avrebbe attribuito loro ulteriori 4 punti (doc.1)
▪ del verbale n.67 del 12/01/2023 con cui la Commissione d'esame ha deliberato di integrare la precedente graduatoria di merito con i nominativi dei candidati ammessi con riserva alla prova orale a seguito di provvedimento giurisdizionale e della nuova e allegata graduatoria finale di merito “provvisoria” approvata come sopra (e parte integrante del richiamato verbale) in merito al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1” (doc.2);
▪ nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento ivi inclusi tutti i verbali della selezione se lesivi, anche se ad oggi non conosciuti;
nonché per l’accertamento dell'interesse in capo ai ricorrenti di vedersi riconoscere la piena validità del proprio di “Diploma di Specializzazione Biennale delle professioni legali” al pari del Master di II livello inerente alle materie indicate all'art.2 del Bando di concorso, ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio aggiuntivo di 4,00 punti previsto dall'art.9 del Bando e del diritto degli stessi alla corretta rideterminazione del punteggio finale, con conseguente “corretta” collocazione nell'ultima e rettificata graduatoria finale di merito, che permetterebbe nello specifico:
▪ al dott. -OMISSIS- di raggiungere una posizione prossima alla n.-OMISSIS- (anziché la posizione n.-OMISSIS-);
▪ alla dott.ssa -OMISSIS- di raggiungere una posizione prossima alla n.-OMISSIS- (anziché la posizione n.-OMISSIS- -OMISSIS-);
alla dott.ssa -OMISSIS- di raggiungere una posizione prossima alla n.-OMISSIS- (anziché la posizione n.-OMISSIS- -OMISSIS-);
▪ alla dott.ssa -OMISSIS- di raggiungere una posizione prossima alla n.-OMISSIS- (anziché la posizione n.-OMISSIS- -OMISSIS-);
▪ alla dott.ssa -OMISSIS- di raggiungere una posizione prossima alla n.-OMISSIS- (anziché la posizione n.-OMISSIS--OMISSIS-);
▪ alla dott.ssa -OMISSIS- di raggiungere una posizione prossima alla n.-OMISSIS- (anziché la posizione n.-OMISSIS- -OMISSIS-).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto previdenziale.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il 5 luglio 2023 la parte ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso e la contestuale richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, rappresentando che non vi è più alcun ricorrente che ha interesse alla definizione del contezioso.
Rilevato che detta rinuncia al ricorso è stata formalizzata nel rispetto della previsione del comma 3 dell’art. 84, in quanto notificata il 5 luglio 2023, quindi almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Rilevata, altresì, la mancata opposizione dell’amministrazione resistente che in seno all’udienza pubblica ha chiesto il passaggio in decisione della causa.
Considerato, dunque, che al Collegio non resta che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito del presente giudizio e dichiarare estinto il giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese legali, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Sebastiano Zafarana, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.