Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7395 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
LA CORTE SUPRE 7.395/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA Oggetto 2 LIBRETTI AL SEZIONE PRIMA CIVILE PORTATORE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14473/00 Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Cron.16425 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep.ᏗᎵᏕ Dott. Sergio DI AMATO Rel. Consigliere Ud. 15/01/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI UC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMILLA 8, presso l'avvocato LUCIA ROSELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO M CALAMIA, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente #
contro
CREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore33 elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI PIETRA 26, presso l'avvocato MONICA BUCARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati 2003 WALDEMARO FLICK, PROSPERO DE FERRARI, STEFANO DE 63 FERRARI, giusta delega in calce al controricorso;
1 - controricorrente nonchè
contro
NI IN;
- intimato avverso la sentenza n. 81/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 12/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2003 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il resistente l'Avvocato De Ferrari che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per la inammissibilità del ricorso 0, in subordine per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN TI conveniva in giudizio il Credito Italiano s.p.a., innanzi al Tribunale di La Spezia, # esponendo che nel maggio 1978 lo zio AR OS aveva aperto presso detto istituto, individuandoli con il no- me di battesimo di ciascuno dei suoi sette nipoti, un - eguale numero di libretti di risparmio al portatore che aveva immesso in altrettanti depositi, intestati agli stessi nipoti ed aperti presso la società fiduciaria CO;
che per il libretto a nome "AN" esso at- + 2 3 tore aveva tenuto i rapporti con la società CO, la quale, quando era stato chiuso il deposito presso di essa, gli aveva comunicato di avere messo a sua dispo- sizione il libretto%;B che, viceversa, l'istituto di cre- dito aveva illegittimamente disposto delle somme depo- sitate sul libretto, seguendo le istruzioni ricevute dal OS, con la conseguenza che, alla morte di que- sti, il capitale era caduto nella di lui successione. Pertanto, AN TI chiedeva la condanna del Cre- dito Italiano s.p.a. al pagamento dell'importo recato dal libretto a nome "AN". L'istituto di credito si costituiva contestando la fondatezza della domanda ed il Tribunale, con sentenza n. 28 del 1997, rigettava la domanda del TI;
analogamente il Tribunale provve- deva sulla identica domanda che era stata proposta da IO TI, anch'esso nipote di AR OS. In e Pli- particolare, il Tribunale affermava che AN nio TI avevano conferito al OS mandato irrevo- # cabile a rappresentarli, con esonero da ogni responsa- bilità, e che lo stesso OS aveva chiesto alla Cor- dusio di mettere a sua disposizione i libretti;
pertan- to, quando ne era stato richiesto, il Credito Italiano aveva legittimamente restituito al OS gli importi depositati. Avverso detta sentenza proponevano appello AN 3 e IO TI, deducendo che essi, in relazione al deposito effettuato presso la CO, avevano la ve- ste di possessori dei libretti con la conseguenza che, quando la fiduciaria aveva messo i libretti a loro di- sposizione presso il Credito Italiano, aveva aperto un nuovo deposito del quale il OS non avrebbe dovuto poter disporre. La Corte di appello di Genova rigettava l'appello osservando che: 1) i TI avevano conferi- to al OS mandato irrevocabile di operare sui depo- siti costituiti presso la CO e nei quali erano immessi i libretti il portatore;
2) il OS stati aveva revocato il deposito presso la CO, chieden- do che i libretti tornassero presso il Credito Italia- no;
pertanto, la CO non avrebbe potuto metterli a disposizione dei TI e la comunicazione agli stessi TI che i libretti erano a loro disposizione presso la banca andava intesa come semplice comunicazione che non era più essa a tenere in custodia i libretti;
3) il Credito Italiano aveva ricevuto i libretti in esecuzio- ne di una direttiva impartita dal OS alla CO, "al cui interno manca (va) del tutto il riferimento alla effettiva, concreta e reale traditio dei libretti dalla disponibilità giuridica della CO a quella mate- riale e giuridica dei TI"; 4) in conclusione i TI non avevano mai avuto la disponibilità giuridi- ca e materiale dei libretti. Avverso detta sentenza AN TI propone ri- corso per cassazione, deducendo quattro motivi. Il Cre- dito Italiano s.p.a. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce la viola- zione dell'art. 2003 cod. civ., assumendo che il Credi- to Italiano, immettendo il libretto a nome "AN" nel deposito a custodia intestato a AN TI presso la società CO, aveva effettuato la conse- gna del libretto allo stesso TI, che ne aveva ac- quisito la titolarità e proprio in virtù di questa ave- va potuto conferire mandato irrevocabile al OS. Pertanto, al momento della estinzione del deposito presso di essa, la CO aveva realmente, così come formalmente comunicato, messo il libretto a disposizio- ne del TI presso il Credito Italiano. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la vio- H lazione degli artt. 1766 e SS. cod. civ., lamentando che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto che il OS avesse impartito le sue disposizioni alla CO in qualità di depositante e non di mandatario . r del TI. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazio- ne degli artt. 1703 SS. cod. civ., assumendo che la 5 - Corte di merito non aveva tenuto conto che, nel mandato fiduciario avente ad oggetto l'amministrazione di tito- li al portatore, il mandatario ha solo la legittimazio- ne a disporre, ma non anche la titolarità dei diritti;
nella specie, pertanto, la titolarità in capo al OS era stata erroneamente desunta dalle operazioni di pre- levamento e versamento eseguite sul libretto. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la vio- lazione degli artt. 1836, 1838 e 1176 cod. civ., assu- mendo che il Credito Italiano era a conoscenza del fat- to che il OS operava sui libretti in qualità di mandatario, come emergeva da una lettera inviata il 1° dicembre 1978; pertanto, erroneamente la sentenza impu- gnata aveva affermato che il TI non aveva mai avu- to la disponibilità effettiva del libretto. Di tale di- sponibilità aveva consapevolezza la CO quando, nel dicembre 1979, aveva comunicato al TI, nella sua qualità di depositante, di avere messo a sua dispo- H sizione il libretto de quo presso il Credito Italiano ed aveva consapevolezza anche la banca, che erroneamen- te, da un lato, aveva ricevuto istruzioni dal OS : per la chiusura del libretto, malgrado il OS fosse mandatario solo nei confronti della CO, e d'altro canto, essendo succeduta come depositaria alla Cordu- sio, non aveva richiesto istruzioni al depositante San- tini. Pertanto, il Credito Italiano aveva estinto il libretto effettuando il pagamento a soggetto che non era né possessore né depositante. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono affetti dalla stessa ragione di inammissibilità. E' pacifico in causa che l'odierno ricorrente aveva conferito mandato irrevocabile allo zio AR OS per operare sul deposito presso la società CO, nel quale era stato immesso il libretto al portatore per cui è causa. Pertanto, il punto decisivo della con- troversia sta tutto nelle istruzioni conferite dal OS alla società CO e nella successiva attivi- svolta da questa, indipendentemente tà concretamente dalla relativa comunicazione indirizzata al TI. Infatti, se il depositario consegna al mandatario del depositante il titolo di credito al portatore presso di sé depositato, il mandatario acquisisce certamente la 女 disponibilità del titolo e la legittimazione ad incas- sarlo. Sul punto la sentenza impugnata ha testualmente affermato, come riferito in narrativa, che nella diret- tiva impartita dal OS alla CO "manca (va) del tutto il riferimento alla effettiva, concreta e reale traditio dei libretti dalla disponibilità giuridica della CO a quella materiale e giuridica dei San- tini". 7 " Il ricorrente non ha censurato tale accertamento di fatto, con 1' appropriata deduzione di un vizio di motivazione, ma, intitolando i motivi come violazioni di legge, si è limitato a prospettare, inammissibilmen- te in sede di legittimità, una difforme ricostruzione (in parte fondata anche su documenti diversi da quelli presi in considerazione dalla Corte di merito e non di- rettamente esaminabili da questa Corte) dei rapporti intercorsi nella vicenda tra il OS, il TI, la società CO ed il Credito Italiano. In particola- re, tutte le doglianze presuppongono e prospettano, di- versamente da quanto accertato dalla Corte di merito, che anche dopo la chiusura del deposito a lui intestato presso la fiduciaria CO il TI aveva mantenu- 2 to la disponibilità del libretto per effetto della con- segna asseritamente fattane dalla società CO. Il giudice di legittimità, tuttavia, non ha, come è noto, # il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, come nella SO- stanza gli è stato chiesto dal ricorrente, ma ha sol- tanto, se adeguatamente investito con la deduzione di un vizio di motivazione, la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giu- dice del merito. 8 " E Le spese seguono la soccombenza e si liquidano co- me in dispositivo. • Q. M. P dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ri- corrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in 2.000,00 per onorari in 100,00 per esborsi, e oltre spese generali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 gennaio 2003. Il Consigliere estensore Sergiothi Anna's Il Presidente (Rosario De Musis) (Sergio Di Amato) IL CANCELLIERE FUNZIONAR (Dr. Flemen Persons) CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 25-5-2004 serie 4 al n. 16143 versate € 160,10 CORTE SHTREMAIN CARRACCUE apposta in calce alla copia autentica Prima Sezione Chle (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Depositate in Cancelloria IL CANCELLIERE C1 14 MAG. 2003 Roberto Ricci il