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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/12/2024, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 3991/23 e 4449/23 R.g.
La prima tra
elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni Colangelo, rappresentata e difesa dall'avv.
Sebastiano Cavarra del Foro di Firenze per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. CP_1
Carlo Francesco Glinni che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: autorizzazione al trasferimento di residenza della figlia minore.
La seconda tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. CP_1
Carlo Francesco Glinni che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e
elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni Colangelo, rappresentata e difesa dall'avv.
Sebastiano Cavarra del Foro di Firenze per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c.
Conclusioni: le parti private come da rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.06.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 26.10.2023 ha chiesto che - a Parte_1 modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore , nata il [...] dalla relazione affettiva Persona_1 intercorsa tra essa resistente e , come stabilite da CP_1 questo Tribunale con decreto del 23.01.2023 – sia autorizzato il trasferimento della minore da Corleto Perticara in Firenze, unitamente alla madre collocataria.
Ha dedotto di aver reperito in Firenze, sua città natale, un lavoro più stabile e meglio retribuito di quello svolto in Corleto Perticara;
di avere a Firenze la disponibilità di un appartamento più spazioso, ove già abitano sua madre e la figlia maggiorenne , nata da Per_2 precedente relazione di essa ricorrente;
che anche il figlio quindicenne – nato da precedente matrimonio di essa Per_3 ricorrente e del quale ella è affidataria in via esclusiva - è in procinto di iscriversi presso l'Istituto alberghiero “Aurelio Saffi” di Firenze e di trasferirsi a vivere in quella città con la nonna materna e la sorella maggiorenne;
che il rapporto con il padre di è minato dalla Per_1 pesante conflittualità generata dallo stesso con una infondata CP_1 denuncia di abusi sessuali ai danni della minore da parte dei due fratelli;
che la città di Firenze offre alla minore maggiori opportunità di studio e cure pediatriche rispetto al paese di Corleto Perticara.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Ha dedotto la mancanza di prova dell'effettiva stipula, da parte della ricorrente, di un contratto di lavoro più remunerativo in Firenze;
che la dalla fine di agosto si è allontanata dalla residenza Pt_1 familiare con la minore e si è recata a Firenze, a suo dire per trascorrervi le ferie estive, senza il consenso di esso ricorrente e senza l'autorizzazione del Tribunale, tanto che pendono nei suoi confronti le numerose querele da lui presentate, nonché il ricorso giudiziario da lui proposto per l'adozione delle relative sanzioni, la modifica delle condizioni di regolamentazione del diritto di visita della minore e, in via definitiva, la prevalente collocazione della minore presso il padre in Corleto Perticara;
che l'iscrizione del figlio Per_3 presso un istituto scolastico di Firenze costituisce una scelta della madre e non una necessità del figlio e comunque non è idonea a giustificare la richiesta di trasferimento di a distanza di Per_1 centinaia di chilometri dal padre;
che la ricorrente ha sempre ostacolato il diritto di visita del ricorrente e ha gestito la minore in modo esclusivo e arbitrario, di tal che la richiesta di autorizzazione al trasferimento “rappresenta l'ultimo step della finalizzato Pt_1 solo ed esclusivamente ad escludere il dalla vita della CP_1 propria figlia ed ad allontanare la minore dalla sua città natale e da tutti gli affetti che la bambina in tenera età ha diritto di coltivare, quale, in primis, il proprio padre la nonna, gli zii i cugini i parenti e gli amici tutti”.
Nelle more, con ricorso del 27.11.2023 iscritto al n. 4449/23 R.G.,
ha denunciato la violazione, da parte di CP_1 Parte_1
, delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia,
[...] come stabilite da questo Tribunale con decreto del 23.01.2023.
Ha dedotto che la ha sempre ostacolato la sua Pt_1 frequentazione con la minore e che alla fine del mese di agosto ha condotto la bambina con sé a Firenze, ove tuttora la trattiene senza il consenso del padre e senza l'autorizzazione del Tribunale.
Ha chiesto pertanto l'adozione di provvedimenti idonei a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
la modifica delle condizioni in essere, con l'affidamento della minore al padre e la collocazione abitativa prevalente presso di lui ovvero, in via subordinata, l'affidamento condiviso e la collocazione abitativa prevalente presso il padre;
l'ammonizione della resistente e la condanna della stessa al risarcimento del danno e al pagamento di una sanzione in favore della . Parte_2
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente, la quale, nel richiamare le deduzioni di cui al proprio ricorso, ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, con provvedimento emesso il 09.02.2024 nel procedimento n. 3991/23 R.G. il Tribunale ha incaricato i Servizi Sociali di Firenze e di Corleto Perticara, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di eseguire ogni opportuna verifica sulla situazione psicofisica della minore, sulla capacità dei genitori di rapportarsi tra loro adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale, sulla qualità della relazione della minore con i genitori e con i fratelli, sulla capacità di ciascun genitore di garantire alla minore la figura dell'altro genitore, sull'idoneità dell'attuale situazione abitativa della minore, con descrizione degli spazi;
sull'eventuale necessità di interventi di sostegno a favore della prole o dei genitori;
sull'eventuale sussistenza di elementi ostativi alla collocazione abitativa della minore presso il padre o la madre, anche dal punto di vista della capacità di ciascun genitore di garantire alla figlia un'idonea condizione abitativa e di relazioni sociali.
Nel procedimento iscritto al n. 4449/23 R.G., all'udienza del
19.04.2024 le parti, a seguito del libero interrogatorio, hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice per garantire l'immediata ripresa della frequentazione tra il padre e la figlia.
Riuniti i due procedimenti ed acquisite le relazioni dei Servizi Sociali di Firenze e di Corleto Perticara, all'udienza del 19.06.2024, sostituita con il deposito di note scritte, ha così concluso: Parte_1
“previo i. rigetto integrale delle domande avversarie, nonché, anche avuto riguardo alla persecuzione giudiziaria in cui il Sig. continua a CP_1 perseverare, ii. condanna, ove ritenuto, del medesimo, d'ufficio (cfr.
Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in Gazz.
Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5) alle sanzioni ed al risarcimento di cui all'art. 473 bis, 39 co., c.p.c.: a) Autorizzare il trasferimento della residenza della figlia da quella attuale, Persona_1 nel Comune di Corleto Perticara (PZ), Via XXVIII Ottobre n. 25, a quella del nuovo domicilio, in Firenze, Via San Niccolò n. 42, al seguito della madre, la Sig.ra affidataria congiunta, presso cui rimarrà Pt_3 prevalentemente collocata e cui, espressamente sarà affidata la facoltà di iscrivere la minore presso la scuola più attigua ed opportuna, così come, se del caso, di consultare qualsivoglia professionalità medica per il suo benessere psico-fisico; b) Modificare il Decreto emesso da questo giudice il
23.01.2023 nel procedimento R.g. n. 1154/22 V.G., stabilendo che la Sig.ra si impegnerà, sin d'ora, a garantire alla figlia il mantenimento dei Pt_1 rapporti con il padre , coadiuvandola, tra l'altro, anche nella CP_1 telefonata giornaliera, da effettuarsi, salvo imprevisti, nell'arco temporale tra le ore 17:00 e le ore 19:00, seppur per una durata massima di 15 minuti;
c) Modificare del Decreto emesso da questo giudice il 23.01.2023 nel procedimento R.g. n. 1154/22 V.G., stabilendo che, onde garantire il diritto della minore alla bigenitorialità, la minore possa trascorrere Per_1 con il padre il primo weekend del mese - tutti i mesi, dalle ore 12:00 del
Venerdì alle ore 12:00 del Lunedì - una volta, potendola prelevare il Sig.
dalla residenza fiorentina, ed un'altra, dovendola invece portare la CP_1
Sig.ra presso la residenza paterna a Corleto Perticara: e così a Pt_3 mesi alterni, e salvo gravi, motivati e comunicati, imprevisti. Sempre e comunque, con vittoria di spese (previo loro aumento ex art. 4 del D.M.
55/2014, nonché ai sensi del suo nuovo articolo 4, comma 1 bis, come introdotto dal decreto Ministero di Giustizia n. 37 del 08.03.2018) e diritti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
ha così concluso: CP_1
“Pertanto, ritenendole del tutto inconferenti ed irrilevanti, perché, ancora una volta, fuorvianti dal thema decidendum, ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da parte resistente e si insiste per l'ammissione dell'istruttoria così come articolata in ricorso introduttivo. Si insiste, quindi, nelle rassegnate conclusioni affinché la venga sanzionata per la Pt_1 condotta tenuta, sin dalla emissione dei provvedimenti regolamentativi del diritto di visita della minore ad oggi, volta solo ed esclusivamente ad allontanare il dalla propria figlia, dalle negazioni delle visite sino al CP_1 trasferimento nella città di Firenze del tutto illegittimo ed ingiustificato.
Rimettendosi in ogni caso alle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria adita”.
Sulla base delle conclusioni, come riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Sulla domanda di autorizzazione al trasferimento della residenza della minore da Corleto Perticare a Firenze, è opportuno richiamare preliminarmente l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o
l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario” (Cass.
9633/2015; conf. Cass. 18087/2016).
Nella specie, fermo il diritto costituzionalmente garantito della signora (art. 16 Cost.) di fissare ove ritenga la propria Pt_1 residenza, il compito del giudice è quello di valutare se in previsione di detto trasferimento possa essere confermato, con esclusiva valutazione del superiore interesse della figlia minore, l'attuale regime di affidamento e prevalente collocazione abitativa della stessa.
Parallelamente, la ricorrente ha chiesto in ricorso Pt_1
l'autorizzazione al trasferimento della minore in Firenze presso l'attuale abitazione della nonna materna e della figlia maggiorenne nata da precedente relazione di essa ricorrente, senza formulare ulteriori richieste, né in ricorso, né entro i termini perentori di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.
Il resistente ha concluso in comparsa di costituzione CP_1 chiedendo di “rigettare la richiesta di autorizzazione al trasferimento in quanto priva dei presupposti normativi richiesti per l'ottenimento della stessa…”, senza formulare ulteriori richieste, né in comparsa, né entro i termini perentori di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.
Dunque, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte,
l'oggetto del giudizio è la modifica del collocamento della figlia di una coppia di genitori separati, “nell'ambito del quale il giudice non ha il potere d'imporre all'uno o all'altro…. di rinunziare a un progettato trasferimento, che del resto corrisponde a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito…” dovendo invece il giudice “prendere atto delle determinazioni al riguardo assunte dell'interessato e regolarsi di conseguenza nella decisione, che gli compete, sull'affido
e il collocamento dei figli minori” (v. Cass. 9633/2015 cit., in motivazione).
Tanto premesso, va preliminarmente ritenuta, sulla scorta degli atti di causa, delle deduzioni delle parti e delle relazioni dei Servizi Sociali di Firenze e di Corleto Perticara, l'esistenza di una sufficiente capacità genitoriale di ciascuna delle parti, che ha condotto all'adozione della modalità di affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori
(v. provvedimento di questo Tribunale reso il 23.01.2023 a definizione del procedimento R.g. n. 1154/22 V.G., in materia di affidamento, collocazione e mantenimento di figli nati da coppia di fatto).
Va anche escluso, sempre sulla scorta degli atti di causa e delle deduzioni delle parti, che il presente ricorso sia dettato da una volontà emulativa, tendente a separare il padre dalla figlia ovvero a rendere più difficile la loro frequentazione, avendo la posto Pt_1
a base della sua richiesta non solo la possibilità di svolgere a Firenze un'attività lavorativa retribuita in maniera più adeguata rispetto a quella che è riuscita a reperire in Basilicata, ma anche la disponibilità nel capoluogo toscano di una casa di abitazione più spaziosa, ove madre e figlia possono ricongiungersi alla nonna materna e ai due figli nati da precedenti relazioni affettive della ricorrente medesima.
Le suddette esigenze sono state documentate, quanto al lavoro, attraverso la produzione del contratto, sottoscritto dalle parti, tra la ricorrente e il gestore del ristorante “La Piazzetta” di Firenze, mentre non è contestata la dimora nel capoluogo toscano della madre e della figlia maggiorenne della , nonché la frequentazione di un Pt_1
Istituto scolastico superiore di Firenze da parte del secondo figlio, quindicenne.
Ciò posto, al fine di verificare il superiore interesse della minore in relazione all'affidamento e alla collocazione abitativa prevalente, occorre anzitutto considerare che la bambina vive con la madre dall'età di due anni (ovvero dalla cessazione della relazione tra i genitori), abita con lei in Corleto Perticara ed incontra il padre, che vive nello stesso paese presso la propria madre, due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola alle 20,00 ed a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del sabato alle 20,00 della domenica.
Non emerge dagli atti una quotidianità della minore caratterizzata da una significativa frequentazione ed intrattenimento con altri familiari del padre, oltre alla nonna paterna con quest'ultimo convivente.
Ciò posto, a giudizio del Tribunale il trasferimento della residenza in
Firenze deve essere valutato positivamente in riferimento al superiore interesse della bambina.
Il trasferimento anzitutto consente di mantenere il legame quotidiano, senza dubbio forte e intenso, che ella ha con la madre e che ha consolidato nel corso di tre anni di prevalente collocazione abitativa presso di lei, senza peraltro lasciare a Corleto Perticara un contesto familiare ed amicale che possa essere definito ricco di affetti e dunque particolarmente importante e stimolante per la sua crescita ed il suo benessere.
Va inoltre valutato positivamente, proprio in considerazione dello stretto legame esistente tra la minore e la madre, il vantaggio che la bambina potrà ricevere da un miglioramento della condizione della signora sul piano familiare e lavorativo, oltre che dal Pt_1 ricongiungimento con i fratelli maggiori.
Nello stesso senso, va considerato che il trasferimento è stato richiesto per una città che offre ampie opportunità sul piano dell'istruzione scolastica, ricreativo e dell'assistenza medica e terapeutica – oltre che, in prospettiva, sul piano lavorativo -, città che la minore già frequenta insieme alla madre, alla nonna materna ed ai fratelli.
In alternativa, la bambina dovrebbe essere collocata con il padre nel paese di Corleto Perticara, che non può dirsi offra analoghe opportunità, e soprattutto dovrebbe restare separata dai fratelli maggiori.
Per le ragioni esposte la domanda va accolta, con l'autorizzazione al trasferimento della minore in Firenze con la madre e la conferma della prevalente collocazione abitativa presso di lei, fermo restando il regime dell'affidamento condiviso come in precedenza disposto.
Quanto alla frequentazione tra la figlia e il padre, occorre tener conto delle oggettive difficoltà poste dalla lontananza delle abitazioni dei genitori, dagli impegni lavorativi di entrambi e dagli impegni scolastici ed età della bambina, ma anche del maggior reddito da lavoro della madre e del notorio maggior costo per vitto e alloggio che il padre dovrebbe sostenere nella città di Firenze rispetto al paese di Corleto
Perticara, ove peraltro la dispone di una piccola abitazione Pt_1 di proprietà.
Il regime va pertanto regolamentato come segue, salvi diversi accordi tra i genitori: il padre incontrerà e terrà con sé la figlia in occasione del primo fine settimana di ogni mese in Corleto Perticara, ove la minore sarà condotta dalla madre, o da persona di fiducia di questa, dalle 15,00 del venerdì alle 15,00 della domenica.
Nel corso delle vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio in Corleto Perticara, ove sarà accompagnata dalla madre o da persona di fiducia di questa.
La minore trascorrerà con il padre tutte le vacanze pasquali e cinque settimane anche non continuative durante le vacanze estive, in
Corleto Perticara, ove sarà accompagnata dalla madre o da persona di fiducia di questa;
il padre comunicherà alla madre i periodi di permanenza della figlia presso di sé per le vacanze estive entro il 30 aprile di ogni anno, salvi diversi accordi tra i genitori.
La minore trascorrerà altresì con il padre, in Firenze, i seguenti eventuali periodi di vacanza, ove tali periodi siano stabiliti dall'autorità scolastica in almeno tre giorni consecutivi: “ponte” di
Ognissanti e “ponte” del 25 aprile/1 Maggio, salvi diversi accordi tra i genitori.
In occasione dei trasferimenti della minore a Corleto Perticara la madre dovrà ivi accompagnarla e riprenderla. In caso di documentate difficoltà della madre, il trasferimento della minore dovrà avvenire con volo assistito, con affidamento della bambina al personale di volo, ed il padre si recherà a prenderla all'aeroporto.
Ciascun genitore, quando la bambina non è con lui, potrà comunicare con lei al telefono, anche in videochiamata, per una volta al giorno in orario compreso tra le 19,00 e le 20,00 e per non più di 20 minuti, con obbligo per l'altro genitore di rendersi reperibile e comunque di rendere possibile il contatto telefonico giornaliero.
Restano ferme le altre condizioni.
Quanto alle domande formulate nel procedimento riunito, le reciproche violazioni poste in essere dai genitori (segnatamente, dalla madre, che ha trattenuto a Firenze la bambina ben oltre il periodo delle “ferie estive”, prima di incardinare il giudizio per l'autorizzazione al trasferimento;
dal padre, che ha omesso di versare regolarmente il prescritto contributo di mantenimento per la figlia;
da entrambi i genitori, che pospongono il superiore interesse della minore alla loro persistente conflittualità) rendono necessario l'ammonimento di entrambi al rigoroso rispetto delle condizioni dell'affidamento, mantenimento e frequentazione con il genitore non collocatario della figlia minore.
I suddetti reciproci inadempimenti e la reciproca soccombenza rispetto alle chieste modifiche giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 CP_1
26.10.2023 e sulla domanda proposta da nei CP_1 confronti di con ricorso del 27.11.2023, ogni Parte_1 diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1) autorizza il trasferimento della figlia minore , nata Persona_1 il 13.08.2019, a Firenze con la madre e conferma Parte_1 la prevalente collocazione abitativa della stessa presso la madre, fermo restando il regime dell'affidamento condiviso come in precedenza stabilito;
2) dispone che la frequentazione tra il padre e la CP_1 figlia minore avvenga secondo i tempi e le modalità indicati in motivazione;
3) restano ferme le altre condizioni;
4) ammonisce entrambe le parti al rigoroso rispetto delle condizioni dell'affidamento, mantenimento e frequentazione con il genitore non collocatario della figlia minore;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza camera di consiglio del 13.11.2024
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 3991/23 e 4449/23 R.g.
La prima tra
elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni Colangelo, rappresentata e difesa dall'avv.
Sebastiano Cavarra del Foro di Firenze per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. CP_1
Carlo Francesco Glinni che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: autorizzazione al trasferimento di residenza della figlia minore.
La seconda tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. CP_1
Carlo Francesco Glinni che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
e
elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni Colangelo, rappresentata e difesa dall'avv.
Sebastiano Cavarra del Foro di Firenze per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: ricorso ex art. 473 bis.39 c.p.c.
Conclusioni: le parti private come da rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.06.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 26.10.2023 ha chiesto che - a Parte_1 modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore , nata il [...] dalla relazione affettiva Persona_1 intercorsa tra essa resistente e , come stabilite da CP_1 questo Tribunale con decreto del 23.01.2023 – sia autorizzato il trasferimento della minore da Corleto Perticara in Firenze, unitamente alla madre collocataria.
Ha dedotto di aver reperito in Firenze, sua città natale, un lavoro più stabile e meglio retribuito di quello svolto in Corleto Perticara;
di avere a Firenze la disponibilità di un appartamento più spazioso, ove già abitano sua madre e la figlia maggiorenne , nata da Per_2 precedente relazione di essa ricorrente;
che anche il figlio quindicenne – nato da precedente matrimonio di essa Per_3 ricorrente e del quale ella è affidataria in via esclusiva - è in procinto di iscriversi presso l'Istituto alberghiero “Aurelio Saffi” di Firenze e di trasferirsi a vivere in quella città con la nonna materna e la sorella maggiorenne;
che il rapporto con il padre di è minato dalla Per_1 pesante conflittualità generata dallo stesso con una infondata CP_1 denuncia di abusi sessuali ai danni della minore da parte dei due fratelli;
che la città di Firenze offre alla minore maggiori opportunità di studio e cure pediatriche rispetto al paese di Corleto Perticara.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Ha dedotto la mancanza di prova dell'effettiva stipula, da parte della ricorrente, di un contratto di lavoro più remunerativo in Firenze;
che la dalla fine di agosto si è allontanata dalla residenza Pt_1 familiare con la minore e si è recata a Firenze, a suo dire per trascorrervi le ferie estive, senza il consenso di esso ricorrente e senza l'autorizzazione del Tribunale, tanto che pendono nei suoi confronti le numerose querele da lui presentate, nonché il ricorso giudiziario da lui proposto per l'adozione delle relative sanzioni, la modifica delle condizioni di regolamentazione del diritto di visita della minore e, in via definitiva, la prevalente collocazione della minore presso il padre in Corleto Perticara;
che l'iscrizione del figlio Per_3 presso un istituto scolastico di Firenze costituisce una scelta della madre e non una necessità del figlio e comunque non è idonea a giustificare la richiesta di trasferimento di a distanza di Per_1 centinaia di chilometri dal padre;
che la ricorrente ha sempre ostacolato il diritto di visita del ricorrente e ha gestito la minore in modo esclusivo e arbitrario, di tal che la richiesta di autorizzazione al trasferimento “rappresenta l'ultimo step della finalizzato Pt_1 solo ed esclusivamente ad escludere il dalla vita della CP_1 propria figlia ed ad allontanare la minore dalla sua città natale e da tutti gli affetti che la bambina in tenera età ha diritto di coltivare, quale, in primis, il proprio padre la nonna, gli zii i cugini i parenti e gli amici tutti”.
Nelle more, con ricorso del 27.11.2023 iscritto al n. 4449/23 R.G.,
ha denunciato la violazione, da parte di CP_1 Parte_1
, delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia,
[...] come stabilite da questo Tribunale con decreto del 23.01.2023.
Ha dedotto che la ha sempre ostacolato la sua Pt_1 frequentazione con la minore e che alla fine del mese di agosto ha condotto la bambina con sé a Firenze, ove tuttora la trattiene senza il consenso del padre e senza l'autorizzazione del Tribunale.
Ha chiesto pertanto l'adozione di provvedimenti idonei a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
la modifica delle condizioni in essere, con l'affidamento della minore al padre e la collocazione abitativa prevalente presso di lui ovvero, in via subordinata, l'affidamento condiviso e la collocazione abitativa prevalente presso il padre;
l'ammonizione della resistente e la condanna della stessa al risarcimento del danno e al pagamento di una sanzione in favore della . Parte_2
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente, la quale, nel richiamare le deduzioni di cui al proprio ricorso, ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, con provvedimento emesso il 09.02.2024 nel procedimento n. 3991/23 R.G. il Tribunale ha incaricato i Servizi Sociali di Firenze e di Corleto Perticara, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di eseguire ogni opportuna verifica sulla situazione psicofisica della minore, sulla capacità dei genitori di rapportarsi tra loro adeguatamente nella gestione del ruolo genitoriale, sulla qualità della relazione della minore con i genitori e con i fratelli, sulla capacità di ciascun genitore di garantire alla minore la figura dell'altro genitore, sull'idoneità dell'attuale situazione abitativa della minore, con descrizione degli spazi;
sull'eventuale necessità di interventi di sostegno a favore della prole o dei genitori;
sull'eventuale sussistenza di elementi ostativi alla collocazione abitativa della minore presso il padre o la madre, anche dal punto di vista della capacità di ciascun genitore di garantire alla figlia un'idonea condizione abitativa e di relazioni sociali.
Nel procedimento iscritto al n. 4449/23 R.G., all'udienza del
19.04.2024 le parti, a seguito del libero interrogatorio, hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice per garantire l'immediata ripresa della frequentazione tra il padre e la figlia.
Riuniti i due procedimenti ed acquisite le relazioni dei Servizi Sociali di Firenze e di Corleto Perticara, all'udienza del 19.06.2024, sostituita con il deposito di note scritte, ha così concluso: Parte_1
“previo i. rigetto integrale delle domande avversarie, nonché, anche avuto riguardo alla persecuzione giudiziaria in cui il Sig. continua a CP_1 perseverare, ii. condanna, ove ritenuto, del medesimo, d'ufficio (cfr.
Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in Gazz.
Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5) alle sanzioni ed al risarcimento di cui all'art. 473 bis, 39 co., c.p.c.: a) Autorizzare il trasferimento della residenza della figlia da quella attuale, Persona_1 nel Comune di Corleto Perticara (PZ), Via XXVIII Ottobre n. 25, a quella del nuovo domicilio, in Firenze, Via San Niccolò n. 42, al seguito della madre, la Sig.ra affidataria congiunta, presso cui rimarrà Pt_3 prevalentemente collocata e cui, espressamente sarà affidata la facoltà di iscrivere la minore presso la scuola più attigua ed opportuna, così come, se del caso, di consultare qualsivoglia professionalità medica per il suo benessere psico-fisico; b) Modificare il Decreto emesso da questo giudice il
23.01.2023 nel procedimento R.g. n. 1154/22 V.G., stabilendo che la Sig.ra si impegnerà, sin d'ora, a garantire alla figlia il mantenimento dei Pt_1 rapporti con il padre , coadiuvandola, tra l'altro, anche nella CP_1 telefonata giornaliera, da effettuarsi, salvo imprevisti, nell'arco temporale tra le ore 17:00 e le ore 19:00, seppur per una durata massima di 15 minuti;
c) Modificare del Decreto emesso da questo giudice il 23.01.2023 nel procedimento R.g. n. 1154/22 V.G., stabilendo che, onde garantire il diritto della minore alla bigenitorialità, la minore possa trascorrere Per_1 con il padre il primo weekend del mese - tutti i mesi, dalle ore 12:00 del
Venerdì alle ore 12:00 del Lunedì - una volta, potendola prelevare il Sig.
dalla residenza fiorentina, ed un'altra, dovendola invece portare la CP_1
Sig.ra presso la residenza paterna a Corleto Perticara: e così a Pt_3 mesi alterni, e salvo gravi, motivati e comunicati, imprevisti. Sempre e comunque, con vittoria di spese (previo loro aumento ex art. 4 del D.M.
55/2014, nonché ai sensi del suo nuovo articolo 4, comma 1 bis, come introdotto dal decreto Ministero di Giustizia n. 37 del 08.03.2018) e diritti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
ha così concluso: CP_1
“Pertanto, ritenendole del tutto inconferenti ed irrilevanti, perché, ancora una volta, fuorvianti dal thema decidendum, ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da parte resistente e si insiste per l'ammissione dell'istruttoria così come articolata in ricorso introduttivo. Si insiste, quindi, nelle rassegnate conclusioni affinché la venga sanzionata per la Pt_1 condotta tenuta, sin dalla emissione dei provvedimenti regolamentativi del diritto di visita della minore ad oggi, volta solo ed esclusivamente ad allontanare il dalla propria figlia, dalle negazioni delle visite sino al CP_1 trasferimento nella città di Firenze del tutto illegittimo ed ingiustificato.
Rimettendosi in ogni caso alle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria adita”.
Sulla base delle conclusioni, come riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Sulla domanda di autorizzazione al trasferimento della residenza della minore da Corleto Perticare a Firenze, è opportuno richiamare preliminarmente l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o
l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario” (Cass.
9633/2015; conf. Cass. 18087/2016).
Nella specie, fermo il diritto costituzionalmente garantito della signora (art. 16 Cost.) di fissare ove ritenga la propria Pt_1 residenza, il compito del giudice è quello di valutare se in previsione di detto trasferimento possa essere confermato, con esclusiva valutazione del superiore interesse della figlia minore, l'attuale regime di affidamento e prevalente collocazione abitativa della stessa.
Parallelamente, la ricorrente ha chiesto in ricorso Pt_1
l'autorizzazione al trasferimento della minore in Firenze presso l'attuale abitazione della nonna materna e della figlia maggiorenne nata da precedente relazione di essa ricorrente, senza formulare ulteriori richieste, né in ricorso, né entro i termini perentori di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.
Il resistente ha concluso in comparsa di costituzione CP_1 chiedendo di “rigettare la richiesta di autorizzazione al trasferimento in quanto priva dei presupposti normativi richiesti per l'ottenimento della stessa…”, senza formulare ulteriori richieste, né in comparsa, né entro i termini perentori di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.
Dunque, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte,
l'oggetto del giudizio è la modifica del collocamento della figlia di una coppia di genitori separati, “nell'ambito del quale il giudice non ha il potere d'imporre all'uno o all'altro…. di rinunziare a un progettato trasferimento, che del resto corrisponde a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito…” dovendo invece il giudice “prendere atto delle determinazioni al riguardo assunte dell'interessato e regolarsi di conseguenza nella decisione, che gli compete, sull'affido
e il collocamento dei figli minori” (v. Cass. 9633/2015 cit., in motivazione).
Tanto premesso, va preliminarmente ritenuta, sulla scorta degli atti di causa, delle deduzioni delle parti e delle relazioni dei Servizi Sociali di Firenze e di Corleto Perticara, l'esistenza di una sufficiente capacità genitoriale di ciascuna delle parti, che ha condotto all'adozione della modalità di affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori
(v. provvedimento di questo Tribunale reso il 23.01.2023 a definizione del procedimento R.g. n. 1154/22 V.G., in materia di affidamento, collocazione e mantenimento di figli nati da coppia di fatto).
Va anche escluso, sempre sulla scorta degli atti di causa e delle deduzioni delle parti, che il presente ricorso sia dettato da una volontà emulativa, tendente a separare il padre dalla figlia ovvero a rendere più difficile la loro frequentazione, avendo la posto Pt_1
a base della sua richiesta non solo la possibilità di svolgere a Firenze un'attività lavorativa retribuita in maniera più adeguata rispetto a quella che è riuscita a reperire in Basilicata, ma anche la disponibilità nel capoluogo toscano di una casa di abitazione più spaziosa, ove madre e figlia possono ricongiungersi alla nonna materna e ai due figli nati da precedenti relazioni affettive della ricorrente medesima.
Le suddette esigenze sono state documentate, quanto al lavoro, attraverso la produzione del contratto, sottoscritto dalle parti, tra la ricorrente e il gestore del ristorante “La Piazzetta” di Firenze, mentre non è contestata la dimora nel capoluogo toscano della madre e della figlia maggiorenne della , nonché la frequentazione di un Pt_1
Istituto scolastico superiore di Firenze da parte del secondo figlio, quindicenne.
Ciò posto, al fine di verificare il superiore interesse della minore in relazione all'affidamento e alla collocazione abitativa prevalente, occorre anzitutto considerare che la bambina vive con la madre dall'età di due anni (ovvero dalla cessazione della relazione tra i genitori), abita con lei in Corleto Perticara ed incontra il padre, che vive nello stesso paese presso la propria madre, due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola alle 20,00 ed a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del sabato alle 20,00 della domenica.
Non emerge dagli atti una quotidianità della minore caratterizzata da una significativa frequentazione ed intrattenimento con altri familiari del padre, oltre alla nonna paterna con quest'ultimo convivente.
Ciò posto, a giudizio del Tribunale il trasferimento della residenza in
Firenze deve essere valutato positivamente in riferimento al superiore interesse della bambina.
Il trasferimento anzitutto consente di mantenere il legame quotidiano, senza dubbio forte e intenso, che ella ha con la madre e che ha consolidato nel corso di tre anni di prevalente collocazione abitativa presso di lei, senza peraltro lasciare a Corleto Perticara un contesto familiare ed amicale che possa essere definito ricco di affetti e dunque particolarmente importante e stimolante per la sua crescita ed il suo benessere.
Va inoltre valutato positivamente, proprio in considerazione dello stretto legame esistente tra la minore e la madre, il vantaggio che la bambina potrà ricevere da un miglioramento della condizione della signora sul piano familiare e lavorativo, oltre che dal Pt_1 ricongiungimento con i fratelli maggiori.
Nello stesso senso, va considerato che il trasferimento è stato richiesto per una città che offre ampie opportunità sul piano dell'istruzione scolastica, ricreativo e dell'assistenza medica e terapeutica – oltre che, in prospettiva, sul piano lavorativo -, città che la minore già frequenta insieme alla madre, alla nonna materna ed ai fratelli.
In alternativa, la bambina dovrebbe essere collocata con il padre nel paese di Corleto Perticara, che non può dirsi offra analoghe opportunità, e soprattutto dovrebbe restare separata dai fratelli maggiori.
Per le ragioni esposte la domanda va accolta, con l'autorizzazione al trasferimento della minore in Firenze con la madre e la conferma della prevalente collocazione abitativa presso di lei, fermo restando il regime dell'affidamento condiviso come in precedenza disposto.
Quanto alla frequentazione tra la figlia e il padre, occorre tener conto delle oggettive difficoltà poste dalla lontananza delle abitazioni dei genitori, dagli impegni lavorativi di entrambi e dagli impegni scolastici ed età della bambina, ma anche del maggior reddito da lavoro della madre e del notorio maggior costo per vitto e alloggio che il padre dovrebbe sostenere nella città di Firenze rispetto al paese di Corleto
Perticara, ove peraltro la dispone di una piccola abitazione Pt_1 di proprietà.
Il regime va pertanto regolamentato come segue, salvi diversi accordi tra i genitori: il padre incontrerà e terrà con sé la figlia in occasione del primo fine settimana di ogni mese in Corleto Perticara, ove la minore sarà condotta dalla madre, o da persona di fiducia di questa, dalle 15,00 del venerdì alle 15,00 della domenica.
Nel corso delle vacanze natalizie la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio in Corleto Perticara, ove sarà accompagnata dalla madre o da persona di fiducia di questa.
La minore trascorrerà con il padre tutte le vacanze pasquali e cinque settimane anche non continuative durante le vacanze estive, in
Corleto Perticara, ove sarà accompagnata dalla madre o da persona di fiducia di questa;
il padre comunicherà alla madre i periodi di permanenza della figlia presso di sé per le vacanze estive entro il 30 aprile di ogni anno, salvi diversi accordi tra i genitori.
La minore trascorrerà altresì con il padre, in Firenze, i seguenti eventuali periodi di vacanza, ove tali periodi siano stabiliti dall'autorità scolastica in almeno tre giorni consecutivi: “ponte” di
Ognissanti e “ponte” del 25 aprile/1 Maggio, salvi diversi accordi tra i genitori.
In occasione dei trasferimenti della minore a Corleto Perticara la madre dovrà ivi accompagnarla e riprenderla. In caso di documentate difficoltà della madre, il trasferimento della minore dovrà avvenire con volo assistito, con affidamento della bambina al personale di volo, ed il padre si recherà a prenderla all'aeroporto.
Ciascun genitore, quando la bambina non è con lui, potrà comunicare con lei al telefono, anche in videochiamata, per una volta al giorno in orario compreso tra le 19,00 e le 20,00 e per non più di 20 minuti, con obbligo per l'altro genitore di rendersi reperibile e comunque di rendere possibile il contatto telefonico giornaliero.
Restano ferme le altre condizioni.
Quanto alle domande formulate nel procedimento riunito, le reciproche violazioni poste in essere dai genitori (segnatamente, dalla madre, che ha trattenuto a Firenze la bambina ben oltre il periodo delle “ferie estive”, prima di incardinare il giudizio per l'autorizzazione al trasferimento;
dal padre, che ha omesso di versare regolarmente il prescritto contributo di mantenimento per la figlia;
da entrambi i genitori, che pospongono il superiore interesse della minore alla loro persistente conflittualità) rendono necessario l'ammonimento di entrambi al rigoroso rispetto delle condizioni dell'affidamento, mantenimento e frequentazione con il genitore non collocatario della figlia minore.
I suddetti reciproci inadempimenti e la reciproca soccombenza rispetto alle chieste modifiche giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 CP_1
26.10.2023 e sulla domanda proposta da nei CP_1 confronti di con ricorso del 27.11.2023, ogni Parte_1 diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1) autorizza il trasferimento della figlia minore , nata Persona_1 il 13.08.2019, a Firenze con la madre e conferma Parte_1 la prevalente collocazione abitativa della stessa presso la madre, fermo restando il regime dell'affidamento condiviso come in precedenza stabilito;
2) dispone che la frequentazione tra il padre e la CP_1 figlia minore avvenga secondo i tempi e le modalità indicati in motivazione;
3) restano ferme le altre condizioni;
4) ammonisce entrambe le parti al rigoroso rispetto delle condizioni dell'affidamento, mantenimento e frequentazione con il genitore non collocatario della figlia minore;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza camera di consiglio del 13.11.2024
La Presidente est.