2. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nelle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , l'iscrizione del personale dipendente, compresi i segretari generali, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestione autonoma ex CPDEL, ha effetto dalla data di immissione nei rispettivi ruoli, ancorche' la procedura prevista dagli articoli 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , e 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 , sia stata portata a compimento in epoca successiva. Per il personale a tempo determinato l'iscrizione al predetto istituto ha effetto dalla data di assunzione.
3. Per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , l'iscrizione al registro delle imprese non e' obbligatoria.
Note all' art. 2 :
- L' art. 13, comma 2, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , stabilisce che non possono far parte del Consiglio delle camere di commercio coloro che hanno riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica punibili con pena non inferiore nel minimo a due anni e non superiore nel massimo, a cinque anni.
- Alla lettera e) e successive sono interdetti dalla nomina coloro che per fatti compiuti in qualita' di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva.
- L' art. 21 della legge n. 315 del 1967 stabilisce che le procedure contenute all' art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , continuano a trovare applicazione nei confronti del personale dipendente da alcuni specificati enti, tra cui le camere di commercio, industria e agricoltura.