Art. 16-bis. (( (Disposizioni per aree terremotate). )) (( 1. All' articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15, altresi' nella Centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la struttura del Commissario straordinario".
2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , le parole: "nelle medesime funzioni" sono sostituite dalle seguenti: "nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse"))
"b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15, altresi' nella Centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la struttura del Commissario straordinario".
2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , le parole: "nelle medesime funzioni" sono sostituite dalle seguenti: "nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse"))