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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 29/07/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 1.07.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1239/2023 R.G.L.
TRA
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per Atpo, dall'avv. Antonella Di Sanzo, con la quale elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Dinoia Vito, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. , ritenendo di averne i presupposti, in data 28.12.2022, ha Parte_1 presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 ed all'handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/1992. La domanda non è stata accolta in quanto la competente CML INPS riconosceva la ricorrente “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) medio-grave 67%-99%” e portatrice di handicap lieve, negando, dunque, i requisiti sanitari necessari per l'accesso alle prestazioni assistenziali richieste. L'istante, quindi, il 19.04.2023 ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al R.G. 536/2023; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, Dott.ssa
[...]
, con relazione depositata in data 21.08.2023, pur riconoscendo una invalidità Per_1 permanente, escludeva i presupposti per l'accesso alla indennità di accompagnamento. Riconosceva, viceversa, l'handicap grave, con decorrenza dalla data delle operazioni peritali (10.07.2023). 1.1. Dopo aver contestato le risultanze dell'accertamento ex art. 195 c.p.c. (cfr. allegati alla ctu), parte ricorrente ha formulato espressa dichiarazione di dissenso e depositato nei termini ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo erronee le conclusioni del CTU perché non rispondenti al suo effettivo stato patologico, caratterizzato da menomazioni incidenti sulla sua capacità di deambulare e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di Parte_2
l'accertamento del sopra descritto stato di salute, con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese di lite del giudizio. In via istruttoria, alla luce delle evi te carenze, chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica già espletata in fase di atp. CP_ 1.2. L' si costituiva con memoria difensiva depositata il 06.06.2024, sostenendo l'esaustività e la correttezza della valutazione resa in fase di atp e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso proposto, ritenuto inammissibile e infondato. Si opponeva alla richiesta di rinnovo dell'esame peritale già espletato.
1.3. All'esito dell'udienza del 19.06.2024 il GdL invitava la dott.ssa a depositare Per_1 ulteriori chiarimenti in merito alle contestazioni contenute in ricorso e, in particolare, all'incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità di deambulazione e sulla autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane. Esaminata la relazione integrativa e stante la richiesta di anticipazione dell'udienza in considerazione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, all'esito dell'udienza del 1.07.2025, la scrivente, in sostituzione del magistrato assegnatario del fascicolo, giusta decreto Presidenziale n.
2/2025 e successive proroghe, definiva il giudizio con la presente sentenza, depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). 3. Il consulente medico di ufficio, Dott.ssa , con relazione depositata il Persona_1 21.08.2023, sulla base della disamina dell e prodotta, ha escluso la configurabilità dei requisiti necessari per l'accesso alla indennità di accompagnamento. All'esito dei richiesti chiarimenti, tuttavia, alla luce della documentazione medica allegata al presente fascicolo (visita fisiatrica con indice di Barthel del 23.08.2023), il CTU
Pag. 2 di 6 riconosceva, oltre all'handicap grave, anche l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 28.10.2024 e revisione ad un anno. 3.1. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo nonché dei chiarimenti depositati, in data 04.11.2024, in fase di opposizione dalla dott.ssa , può essere riconosciuta alla parte ricorrente anche la indennità di Per_1 accompagnamento dal 28.10.2024 e revisione ad ottobre 2025, tenuto conto della rivedibilità fissata dal CTU. La relazione integrativa richiamata, depositata in fase di opposizione, è condivisibile dal Tribunale perché correttamente motivata. La documentazione prodotta unitamente al ricorso introduttivo della presente fase ha consentito al consulente incaricato di effettuare una valutazione più dettagliata. L'indice di Barthel somministrato in sede di visita fisiatrica del 23.08.2023 ha evidenziato uno stato di dipendenza grave, in particolare in quelle attività che comportano sovraccarico delle strutture muscolo-scheletriche e che necessitano di una loro buona funzione. Peraltro, il CTU ha, anche, confermato la bontà delle conclusioni rese in fase di ATP, avendo riconosciuto il beneficio originariamente negato solo in ragione di un intervenuto aggravamento, verificatosi nel corso del processo. La relazione integrativa non ha formato oggetto di alcuna contestazione da parte dell' CP_1
3.2. La domanda giudiziale avanzata, pertanto, può essere considerata meritevole di accoglimento solo in ragione del mutato quadro di riferimento, attestante un peggioramento delle condizioni dell'istante rispetto all'epoca di proposizione della domanda amministrativa, del giudizio di accertamento tecnico preventivo (per quanto attiene l'handicap grave) e del presente giudizio di opposizione, che pure dev'essere oggetto di analisi. L'art. 149 disp. att. c.p.c., infatti, prescrive la valutazione in sede giudiziaria dell'aggravamento della malattia, nonché di tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso del procedimento, senza prevedere preclusioni specifiche per i giudizi di natura impugnatoria. Le uniche limitazioni all'applicazione della disposizione richiamata potrebbero, piuttosto, derivare per tali giudizi da ragioni generali di natura processuale – quali i limiti della devoluzione ovvero la struttura chiusa del giudizio di impugnazione – che non appaiono riferibili alla fattispecie di causa (Cassazione Civile sez. VI, 28.05.2019 n. 14488). Nel caso in esame, deve considerarsi che la documentazione prodotta in sede di giudizio di opposizione attiene ad un arco temporale successivo all'instaurazione dello stesso. Correttamente, pertanto, si è provveduto ad una valutazione della stessa ai fini dell'integrabilità del requisito sanitario richiesto per l'accesso al beneficio negato. Va opportunamente premesso che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Sez. I, Ordinanza 30860 del 26.11.2019, Rv. 655884 01; in precedenza, Cass. n. 14488 del 2019 e Cass. n. 32760 del 2018) che la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c, la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. Occorre osservare che la difesa della ricorrente depositava successivamente alla proposizione del giudizio di opposizione nuova documentazione, non esaminata dal CTU perché afferente ad un periodo temporale successivo all'esame peritale. La stessa è stata sottoposta al consulente, il quale ha concordato sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento anche della indennità di accompagnamento, seppur in termini differenti rispetto a quanto richiesto in ricorso. La dott.ssa , peraltro, ha Per_1
Pag. 3 di 6 chiaramente esposto le ragioni per le quali non ha ritenuto sussistenti i presupposti da data antecedente. Le deduzioni del consulente, che dà espressamente atto dell'esistenza di un aggravamento, adeguatamente provato, sono supportate dalla documentazione depositata agli atti, che non consente una retrodatazione del riconoscimento della provvidenza di cui si discute. La decorrenza, pertanto, appare coerente con gli accertamenti e le risultanze compiuti dal CTU, ma anche conforme alle risultanze della documentazione allegata. Le risultanze della consulenza espletata nel corso del presente giudizio appaiono esaustive ed immuni da vizi. Non possono essere considerate, invece, meritevoli di pregio giuridico le contestazioni della ricorrente relative alla mancata corretta valutazione dell'intero complesso morboso accertato. È evidente, infatti, come il nominato CTU, in fase di ATPO, abbia provveduto ad una puntuale disamina delle menomazioni dell'istante, non ritenendo configurabile la necessità di assistenza continua alla luce della documentazione fino ad allora prodotta, del racconto anamnestico e dell'esame obiettivo effettuato. La gravità dedotta è riscontrabile solo dalla documentazione redatta in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio, che certifica una rilevante compromissione dell'autonomia nelle attività della vita quotidiana ed in quelle strumentali. Va, infatti, rimarcato che la retrodatazione del beneficio necessita del supporto di adeguata documentazione, idonea a rendere evidente lo stato morboso del soggetto. L'onere della prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante incombe sull'attore, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato, sicché la parte ricorrente ha non solo l'onere di sottoporsi all'accertamento peritale, ma anche di depositare i documenti a supporto delle richieste azionate. Ebbene, la richiesta di retrodatare il riconoscimento dei benefici richiesti alla data della domanda amministrativa non è apparsa plausibile in termini di maturazione 'biologica', oltre che in termini medico- legali, avuto riguardo della documentazione in atti. Deve, quindi, concludersi per la validità e correttezza della valutazione operata dalla CML essendosi solo successivamente CP_1 verificato il detto aggravamento. Le conclusio medico incaricato, certamente esaurienti, sono ritenute complessivamente convincenti dal giudice, sufficientemente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso in opposizione. Pertanto, essendo corretta la determinazione cui perviene il CTU, devono essere confermate le conclusioni del medesimo. Il quadro patologico complessivo della ricorrente comporta l'accertamento della totale perdita di autonomia dal 28.10.2024.
3.3. Sulla base dei risultati della consulenza tecnica resa in fase di atp e della relazione integrativa depositata nel presente giudizio devono essere riconosciuti alla parte ricorrente l'handicap grave dal 10.07.2023 e l'indennità di accompagnamento, quest'ultima con decorrenza dal 28.10.2024, configurandosi solo in tali date il requisito sanitario utile a beneficiare delle prestazioni assistenziali richieste.
4. L'accertata insorgenza dei requisiti sanitari da epoca successiva alla domanda amministrativa, al deposito del ricorso per ATP ed anche al deposito del ricorso in opposizione, quanto alla indennità di accompagnamento, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite. Lo spostamento della decorrenza giustifica, da solo, la compensazione delle spese di lite. Ed invero, tale situazione processuale, ai nostri fini, comporta che le prestazioni congruamente sono state negate in sede amministrativa e che l'ente previdenziale bene ha fatto a resistere nel giudizio introdotto dalla parte privata, quando ancora non erano maturate le componenti del diritto azionato. La circostanza che l'art. 149 disp. att. c.p.c., in considerazione dei peculiari interessi sottoposti alla cognizione del giudice previdenziale consenta, derogando al principio processuale generale della domanda, la ricognizione anche dell'aggravamento della malattia, non può comportare la
Pag. 4 di 6 valutazione in termini di soccombenza della condotta dell'ente che, in precedenza, si sia opposto alla pretesa e all'azione dell'assistibile. In tal senso constano statuizioni della Cassazione che si è già ripetutamente pronunciata. Non cambia le cose la circostanza, ininfluente ai nostri fini, che il giudizio demandato al giudice previdenziale sia accertativo di un diritto nell'ambito di un rapporto giuridico e non demolitorio di un provvedimento amministrativo. Anzi, proprio tale natura della controversia consente che la domanda possa essere inizialmente infondata e risultare infine meritevole di accoglimento, alla stregua della norma e delle possibili sopravvenienze dinanzi indicate. Ed invero, l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. C.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza, che non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma un'applicazione di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. N. 16821/05; Cass. N. 7716/03; Cass. 10013/07). Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05: “…il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. Civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. (negli stessi termini Cass. 27 novembre 1997 n. 11997; Cass. N. 7716 del 16.05.2003; Cass. Civile sez. lavoro 18 luglio 2007 n. 16000). Cass. Civ. [ord.], 15.04.2019, n. 10510 di recente ha affermato: “la compensazione delle spese è stata operata dalla Corte d'appello in considerazione della soccombenza reciproca, che ricorre, secondo quanto affermato da questa Corte anche nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, nonché nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 26565 del 21 dicembre 2016 e precedenti conformi). Inoltre, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592 del 20 dicembre 2017)”. Questo Giudice, alla stregua delle suesposte considerazioni e condividendo il percorso argomentativo della Suprema Corte, ritiene sussistere nella fattispecie una ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite. Le spese della consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, 1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che
[...]
possiede il requisito sanitario per il riconoscimento dell'ind Parte_1 accompagnamento dal 28.10.2024, con revisione ad ottobre 2025, e dell'handicap grave dal 10.07.2023.
Pag. 5 di 6 2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato CP_1 decreto. Lagonegro, 28.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
Pag. 6 di 6
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1239/2023 R.G.L.
TRA
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per Atpo, dall'avv. Antonella Di Sanzo, con la quale elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Dinoia Vito, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. , ritenendo di averne i presupposti, in data 28.12.2022, ha Parte_1 presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 ed all'handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/1992. La domanda non è stata accolta in quanto la competente CML INPS riconosceva la ricorrente “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) medio-grave 67%-99%” e portatrice di handicap lieve, negando, dunque, i requisiti sanitari necessari per l'accesso alle prestazioni assistenziali richieste. L'istante, quindi, il 19.04.2023 ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al R.G. 536/2023; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, Dott.ssa
[...]
, con relazione depositata in data 21.08.2023, pur riconoscendo una invalidità Per_1 permanente, escludeva i presupposti per l'accesso alla indennità di accompagnamento. Riconosceva, viceversa, l'handicap grave, con decorrenza dalla data delle operazioni peritali (10.07.2023). 1.1. Dopo aver contestato le risultanze dell'accertamento ex art. 195 c.p.c. (cfr. allegati alla ctu), parte ricorrente ha formulato espressa dichiarazione di dissenso e depositato nei termini ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo erronee le conclusioni del CTU perché non rispondenti al suo effettivo stato patologico, caratterizzato da menomazioni incidenti sulla sua capacità di deambulare e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di Parte_2
l'accertamento del sopra descritto stato di salute, con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese di lite del giudizio. In via istruttoria, alla luce delle evi te carenze, chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica già espletata in fase di atp. CP_ 1.2. L' si costituiva con memoria difensiva depositata il 06.06.2024, sostenendo l'esaustività e la correttezza della valutazione resa in fase di atp e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso proposto, ritenuto inammissibile e infondato. Si opponeva alla richiesta di rinnovo dell'esame peritale già espletato.
1.3. All'esito dell'udienza del 19.06.2024 il GdL invitava la dott.ssa a depositare Per_1 ulteriori chiarimenti in merito alle contestazioni contenute in ricorso e, in particolare, all'incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità di deambulazione e sulla autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane. Esaminata la relazione integrativa e stante la richiesta di anticipazione dell'udienza in considerazione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, all'esito dell'udienza del 1.07.2025, la scrivente, in sostituzione del magistrato assegnatario del fascicolo, giusta decreto Presidenziale n.
2/2025 e successive proroghe, definiva il giudizio con la presente sentenza, depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). 3. Il consulente medico di ufficio, Dott.ssa , con relazione depositata il Persona_1 21.08.2023, sulla base della disamina dell e prodotta, ha escluso la configurabilità dei requisiti necessari per l'accesso alla indennità di accompagnamento. All'esito dei richiesti chiarimenti, tuttavia, alla luce della documentazione medica allegata al presente fascicolo (visita fisiatrica con indice di Barthel del 23.08.2023), il CTU
Pag. 2 di 6 riconosceva, oltre all'handicap grave, anche l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 28.10.2024 e revisione ad un anno. 3.1. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo nonché dei chiarimenti depositati, in data 04.11.2024, in fase di opposizione dalla dott.ssa , può essere riconosciuta alla parte ricorrente anche la indennità di Per_1 accompagnamento dal 28.10.2024 e revisione ad ottobre 2025, tenuto conto della rivedibilità fissata dal CTU. La relazione integrativa richiamata, depositata in fase di opposizione, è condivisibile dal Tribunale perché correttamente motivata. La documentazione prodotta unitamente al ricorso introduttivo della presente fase ha consentito al consulente incaricato di effettuare una valutazione più dettagliata. L'indice di Barthel somministrato in sede di visita fisiatrica del 23.08.2023 ha evidenziato uno stato di dipendenza grave, in particolare in quelle attività che comportano sovraccarico delle strutture muscolo-scheletriche e che necessitano di una loro buona funzione. Peraltro, il CTU ha, anche, confermato la bontà delle conclusioni rese in fase di ATP, avendo riconosciuto il beneficio originariamente negato solo in ragione di un intervenuto aggravamento, verificatosi nel corso del processo. La relazione integrativa non ha formato oggetto di alcuna contestazione da parte dell' CP_1
3.2. La domanda giudiziale avanzata, pertanto, può essere considerata meritevole di accoglimento solo in ragione del mutato quadro di riferimento, attestante un peggioramento delle condizioni dell'istante rispetto all'epoca di proposizione della domanda amministrativa, del giudizio di accertamento tecnico preventivo (per quanto attiene l'handicap grave) e del presente giudizio di opposizione, che pure dev'essere oggetto di analisi. L'art. 149 disp. att. c.p.c., infatti, prescrive la valutazione in sede giudiziaria dell'aggravamento della malattia, nonché di tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso del procedimento, senza prevedere preclusioni specifiche per i giudizi di natura impugnatoria. Le uniche limitazioni all'applicazione della disposizione richiamata potrebbero, piuttosto, derivare per tali giudizi da ragioni generali di natura processuale – quali i limiti della devoluzione ovvero la struttura chiusa del giudizio di impugnazione – che non appaiono riferibili alla fattispecie di causa (Cassazione Civile sez. VI, 28.05.2019 n. 14488). Nel caso in esame, deve considerarsi che la documentazione prodotta in sede di giudizio di opposizione attiene ad un arco temporale successivo all'instaurazione dello stesso. Correttamente, pertanto, si è provveduto ad una valutazione della stessa ai fini dell'integrabilità del requisito sanitario richiesto per l'accesso al beneficio negato. Va opportunamente premesso che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Sez. I, Ordinanza 30860 del 26.11.2019, Rv. 655884 01; in precedenza, Cass. n. 14488 del 2019 e Cass. n. 32760 del 2018) che la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c, la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. Occorre osservare che la difesa della ricorrente depositava successivamente alla proposizione del giudizio di opposizione nuova documentazione, non esaminata dal CTU perché afferente ad un periodo temporale successivo all'esame peritale. La stessa è stata sottoposta al consulente, il quale ha concordato sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento anche della indennità di accompagnamento, seppur in termini differenti rispetto a quanto richiesto in ricorso. La dott.ssa , peraltro, ha Per_1
Pag. 3 di 6 chiaramente esposto le ragioni per le quali non ha ritenuto sussistenti i presupposti da data antecedente. Le deduzioni del consulente, che dà espressamente atto dell'esistenza di un aggravamento, adeguatamente provato, sono supportate dalla documentazione depositata agli atti, che non consente una retrodatazione del riconoscimento della provvidenza di cui si discute. La decorrenza, pertanto, appare coerente con gli accertamenti e le risultanze compiuti dal CTU, ma anche conforme alle risultanze della documentazione allegata. Le risultanze della consulenza espletata nel corso del presente giudizio appaiono esaustive ed immuni da vizi. Non possono essere considerate, invece, meritevoli di pregio giuridico le contestazioni della ricorrente relative alla mancata corretta valutazione dell'intero complesso morboso accertato. È evidente, infatti, come il nominato CTU, in fase di ATPO, abbia provveduto ad una puntuale disamina delle menomazioni dell'istante, non ritenendo configurabile la necessità di assistenza continua alla luce della documentazione fino ad allora prodotta, del racconto anamnestico e dell'esame obiettivo effettuato. La gravità dedotta è riscontrabile solo dalla documentazione redatta in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio, che certifica una rilevante compromissione dell'autonomia nelle attività della vita quotidiana ed in quelle strumentali. Va, infatti, rimarcato che la retrodatazione del beneficio necessita del supporto di adeguata documentazione, idonea a rendere evidente lo stato morboso del soggetto. L'onere della prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante incombe sull'attore, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato, sicché la parte ricorrente ha non solo l'onere di sottoporsi all'accertamento peritale, ma anche di depositare i documenti a supporto delle richieste azionate. Ebbene, la richiesta di retrodatare il riconoscimento dei benefici richiesti alla data della domanda amministrativa non è apparsa plausibile in termini di maturazione 'biologica', oltre che in termini medico- legali, avuto riguardo della documentazione in atti. Deve, quindi, concludersi per la validità e correttezza della valutazione operata dalla CML essendosi solo successivamente CP_1 verificato il detto aggravamento. Le conclusio medico incaricato, certamente esaurienti, sono ritenute complessivamente convincenti dal giudice, sufficientemente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso in opposizione. Pertanto, essendo corretta la determinazione cui perviene il CTU, devono essere confermate le conclusioni del medesimo. Il quadro patologico complessivo della ricorrente comporta l'accertamento della totale perdita di autonomia dal 28.10.2024.
3.3. Sulla base dei risultati della consulenza tecnica resa in fase di atp e della relazione integrativa depositata nel presente giudizio devono essere riconosciuti alla parte ricorrente l'handicap grave dal 10.07.2023 e l'indennità di accompagnamento, quest'ultima con decorrenza dal 28.10.2024, configurandosi solo in tali date il requisito sanitario utile a beneficiare delle prestazioni assistenziali richieste.
4. L'accertata insorgenza dei requisiti sanitari da epoca successiva alla domanda amministrativa, al deposito del ricorso per ATP ed anche al deposito del ricorso in opposizione, quanto alla indennità di accompagnamento, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite. Lo spostamento della decorrenza giustifica, da solo, la compensazione delle spese di lite. Ed invero, tale situazione processuale, ai nostri fini, comporta che le prestazioni congruamente sono state negate in sede amministrativa e che l'ente previdenziale bene ha fatto a resistere nel giudizio introdotto dalla parte privata, quando ancora non erano maturate le componenti del diritto azionato. La circostanza che l'art. 149 disp. att. c.p.c., in considerazione dei peculiari interessi sottoposti alla cognizione del giudice previdenziale consenta, derogando al principio processuale generale della domanda, la ricognizione anche dell'aggravamento della malattia, non può comportare la
Pag. 4 di 6 valutazione in termini di soccombenza della condotta dell'ente che, in precedenza, si sia opposto alla pretesa e all'azione dell'assistibile. In tal senso constano statuizioni della Cassazione che si è già ripetutamente pronunciata. Non cambia le cose la circostanza, ininfluente ai nostri fini, che il giudizio demandato al giudice previdenziale sia accertativo di un diritto nell'ambito di un rapporto giuridico e non demolitorio di un provvedimento amministrativo. Anzi, proprio tale natura della controversia consente che la domanda possa essere inizialmente infondata e risultare infine meritevole di accoglimento, alla stregua della norma e delle possibili sopravvenienze dinanzi indicate. Ed invero, l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. C.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza, che non va ravvisata nell'obsoleto principio “victus victori”, ma un'applicazione di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. N. 16821/05; Cass. N. 7716/03; Cass. 10013/07). Su tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05: “…il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. Civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”. (negli stessi termini Cass. 27 novembre 1997 n. 11997; Cass. N. 7716 del 16.05.2003; Cass. Civile sez. lavoro 18 luglio 2007 n. 16000). Cass. Civ. [ord.], 15.04.2019, n. 10510 di recente ha affermato: “la compensazione delle spese è stata operata dalla Corte d'appello in considerazione della soccombenza reciproca, che ricorre, secondo quanto affermato da questa Corte anche nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, nonché nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale (così Cass. n. 26565 del 21 dicembre 2016 e precedenti conformi). Inoltre, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592 del 20 dicembre 2017)”. Questo Giudice, alla stregua delle suesposte considerazioni e condividendo il percorso argomentativo della Suprema Corte, ritiene sussistere nella fattispecie una ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite. Le spese della consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, 1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che
[...]
possiede il requisito sanitario per il riconoscimento dell'ind Parte_1 accompagnamento dal 28.10.2024, con revisione ad ottobre 2025, e dell'handicap grave dal 10.07.2023.
Pag. 5 di 6 2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato CP_1 decreto. Lagonegro, 28.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
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