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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 27/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 717/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice rel.
sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 28.11.2024, tenuta ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 717/2021 tra
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AQ) il 22.5.1973 e (C.F. ) Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...]
Rappresentate e difese dagli Avv.ti Roberto Della Valle (PEC
) e Massimiliano Sciortino (PEC Email_1
) del Foro di Roma ed elettivamente Email_2 domiciliate presso lo studio dell'Avv. Della Valle in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n.
8, come da procura allegata all'atto di citazione;
Attrici
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
11.5.1959, (C.F. ), nato a Controparte_2 C.F._4
Sulmona (AQ) il 26.11.1985 e (C.F. Controparte_3
nato a [...] il [...], nella loro qualità di eredi C.F._5 di , deceduto in data 12.5.2021. Persona_1 Rappresentati e difesi dagli Avv.ti Filippo Paolini ( e Email_3
Gianpio Cimini ( entrambi del Foro di Avezzano, che li Email_4 rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente giusta procura in atti;
Convenuti
Avente ad oggetto: Divisione dei beni caduti in successione
Conclusioni delle parti: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in vista dell'udienza del 28.11.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrice e Parte_1
hanno convenuto in giudizio gli eredi di , deceduto in data Pt_2 Persona_1
12.5.2021, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “accertare l'esistenza tra le parti di un compendio ereditario comune e conseguentemente, individuate le quote spettanti a ciascuno sui singoli beni caduti in successione, procedere alla divisione dei predetti anche con assegnazione alle attrici dei singoli cespiti nella misura di legge, impregiudicata l'assegnazione dell'immobile di via Campo di Giove, già in piena proprietà alle attrici in forza delle disposizioni testamentarie sopra richiamate, nonché di eventuali ulteriori cespiti di cui al relictum;
accertare e dichiarare l'appartenenza, quale relictum, delle somme rinvenienti dalle vendite dei buoni postali fruttiferi e prelevate dal libretto postale, alla de cuius;
Persona_2 accertare e quantificare altresì anche a mezzo CTU il complessivo patrimonio relitto e donato dalla de cuius, nonché accertare e dichiarare la lesione della legittima in danno alla attrici e . Per l'effetto disporre la Parte_1 Parte_2 riduzione, nei limiti della quota spettante alle medesime delle disposizioni testamentarie in favore del convenuto , eccedenti detta quota, con Persona_1 condanna dei convenuti eredi del defunto alla reintegra della Persona_1 legittima nella misura indicata nella relazione tecnica di parte salvo diversa determinazione e comunque ai sensi di legge;
con condanna di spese competenze ed onorari”.
A sostegno delle conclusioni appena richiamate, le attrici hanno dedotto:
pag. 2/10 - che in data 30.7.1998 è deceduto il quale, giusto testamento, Controparte_2 aveva nominato il coniuge usufruttuaria di tutti i suoi beni ed Persona_2 eredi, il figlio e le nipoti odierne attrici, figlie idi , Per_1 Controparte_3 premorto al padre.
- che in data 17.9.2018 è deceduta , vedova di , Persona_2 Controparte_2 disponendo delle sue sostanze attraverso testamento;
- che il compendio ereditario della de cuius risulta quelle certificato nelle relazioni notarili del 13.5.2021;
- che le attrici, al fine di ricostruire l'asse ereditario, avevano interpellato la CP_4
e ; che quest'ultima aveva riscontrato la richiesta Controparte_5 comunicando che al momento del decesso la risultava cointestataria di Per_2 un libretto con saldo di € 86,64 e che il 5.10.2018, è stato effettuato un prelievo post mortem di € 18.300,00 ed ancora che nello stesso giorno sono stati fatti accrediti per complessivi € 18.312,36;
- che l'attrice ha contestato allo zio il Parte_1 Persona_1 prelievo, senza ricevere risposta;
- che in data 12.5.2021 è deceduto , lasciando eredi il coniuge Persona_1
e i figli e CP_1 CP_3 Controparte_6
- che, come da certificazione notarile prodotta in atti, era Persona_2 titolare, al momento della apertura della successione del marito, della quota del
50% delle unità immobiliari site in Campo di Giove, Via Regina Margherita n.
20; di un terreno agricolo sito in Pacentro e del solo diritto di usufrutto su quota di terreni agricoli siti in Campo di Giove;
- che alle nipoti è stato assegnato un unico bene immobile come Parte_1 descritto nelle disposizioni testamentarie;
- che nessun terreno è stato loro attribuito in quanto i terreni menzionati appartenevano alla de cuius solo in usufrutto pro quota; che l'unico terreno agricolo di proprietà della era in Pacentro e quindi di spettanza di Per_2
e i suoi eredi;
Persona_1
- che tenuto conto della stima svolta dall'Arch. le attrici avrebbero Per_3 subito una lesione della legittima a loro danno di almeno € 25.000,00.
Da qui le conclusioni rassegnate.
1.2. Si sono tempestivamente costituiti in i convenuti , CP_1 [...]
e chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare CP_2 Controparte_3
pag. 3/10 l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex D.lgs. 28/2010 e nel merito, rigettare la domanda attrice siccome inammissibile ovvero infondata in fatto ed in diritto.
A fondamento delle conclusioni rassegnate hanno affermato:
- che non è stata proposta la domanda di mediazione e che, dunque, la domanda è improcedibile;
- la prescrizione della azione di riduzione per lesione di legittima inerente alla disposizione testamentaria del defunto essendo trascorso Controparte_2 oltre 25 anni dalla morte;
- l'inammissibilità ed infondatezza dell'azione di riduzione per lesione di legittima inerente la disposizione testamentaria di in quanto: con il Persona_2 testamento olografo ha istituito in favore delle attrici un legato Persona_2 in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c.; che detto legato è stato accettato dalle attrici, le quali, infatti, non vi hanno mai rinunciato e dimorano da molti anni nell'appartamento in questione;
la rinuncia al legato sostitutivo costituisce una vera e propria condizione di esercizio dell'azione di riduzione;
- che, le attrici omettono di considerare nel patrimonio del de cuius, a loro specificamente pervenuto in virtù del suddetto legato, i terreni siti in agro del comune di Campo di Giove: trattasi di terreni censiti al foglio 8 part. 93, al foglio 16 part. 44 ed al figlio 10 part. 168., tutti appartenuti in vita al de cuius
; Persona_2
- che, le stime di cui alla perizia di parte sono erronee in quanto non tengono conto dello status urbanistico ed edilizio dei beni;
- che non è dato di comprendere a quale fine venga citato detto libretto postale se poi proprio le attrici, nel sostenere la presunta lesione della loro quota di legittima, non fanno riferimento alcuno agli importi in questione;
- che in data 5.10.2018, il cointestatario “sopravvissuto”, , ebbe Persona_1
a versare sul proprio libretto delle sostanze proprie ed ebbe ad eseguire il un ritiro delle stesse;
- che, alla data della morte, su detto libretto giaceva una somma di € 86,64, di proprietà paritaria dei due intestatari del libretto.
1.3. Con ordinanza del 25.3.2022 il Giudice istruttore ha assegnato alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione e rinviato il giudizio al 22.9.2022.
pag. 4/10 Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. sono state ammesse le prove richieste nei limiti della loro ammissibilità e rilevanza, e disposto un accertamento tecnico volto a determinare il valore dei beni ereditari e, disposta una integrazione dei quesiti, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, non ritenendosi necessario procedere ad alcun ulteriore incombente istruttorio.
Espletato tale incombente, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sul piano della dinamica processuale si osserva unicamente che l'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Preliminarmente, si osserva che la presente causa rientra nell'ipotesi prevista dal primo comma n. 6 (riduzione per lesione di legittima) dell'art. 50 bis c.p.c. e come tale è riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale (trattandosi di causa già pendente alla data del 01.03.2023).
3. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della mediazione obbligatoria, essendo stata svolta nelle more del giudizio su impulso del giudice.
4.Chiarito da parte attrice che alcuna domanda è stata svolta con riferimento al testamento olografo del defunto , non dovendosi, quindi, rispondere Controparte_2 alle eccezioni poste da controparte in relazione a tale domanda, in via preliminare occorre intendersi sulla natura della previsione testamentale contenuta nel testamento della de cuius . Persona_2
Ed invero, come correttamente evidenziato da parte convenuta, qualora la disposizione testamentaria a favore delle attrici dovesse essere qualificata alla stregua di un legato in sostituzione di legittima, la domanda dovrebbe essere rigettata in quanto il compimento di atti, presenti nel caso di specie, da cui desumere la volontà di conservare il legato, comporta la contemporanea caducazione del diritto di chiedere la legittima.
In ordine alla differenza tra il legato e l'institutio ex re certa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con orientamento consolidato, che: “In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'articolo 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi pag. 5/10 si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato” (Cass. Civ., sez. VI,
14/10/2020).
Tale indagine deve essere sia di carattere oggettivo, riferita cioè al contenuto dell'atto sia di carattere soggettivo, riferita all'intenzione del testatore.
Ne consegue che soltanto in seguito a tale duplice indagine può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'“universum ius” (sicché la successione è a titolo di legato).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche precisato che, alla stregua dell'art. 588 comma II c.c. anche l'assegnazione di determinati beni (istituzione ex re certa) o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte che risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto (Cass. Civ. 1800/1964; Cass. Civ. 974/1999 e Cass. Civ.
24163/2013).
La giurisprudenza di merito, sul punto, si è così espressa: “Non è necessario che il testatore utilizzi formule sacramentali per effettuare un legato in sostituzione di legittima, ma ciò che deve inequivocabilmente emergere è la volontà del de cuius di tacitare i diritti del legittimario solo con l'attribuzione a titolo particolare di determinati beni.
Ancora, la giurisprudenza di merito ha anche statuito che: “In caso di dubbio,
l'attribuzione testamentaria concernente beni determinati va qualificata come legato, con la conseguenza che il rapporto intercorrente tra il legato e l'institutio ex re certa è di regola ad eccezione: quando, cioè, si sia in presenza di un lascito avente oggetto determinato, la regola generale è che si tratti di un legato;
viceversa, l'eccezione è che si tratti di una istituzione di erede” (Tribunale di Savona,
01/08/2019 n. 758, conforme Trib Genova n. 1809 del 19.05.2016).
Ciò che deve valutarsi, nello specifico, quindi è se il testatore abbia inteso precludere all'assegnatario di determinati beni la possibilità di attaccare le altre disposizioni testamentarie.
pag. 6/10 4.1. Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie de qua, può legittimamente affermarsi, ad avviso di questo Collegio, che la disposizione in oggetto sia un legato in sostituzione di legittima e non una institutio ex re certa.
In particolare, la testatrice, con riferimento alle attrici, ha utilizzato l'espressione a titolo di leggittima (sic) in parti uguali tra loro lascio la quota intivisa (sic) di un mezzo a me spettante … nonché tutti i terreni agricoli in campo di (sic) Giove sempre per la quota di leggittima”.
Le medesime espressioni sono state utilizzate con riferimento alla designazione del figlio , avendo affermato che “a mio figlio a titolo di Per_1 Persona_1 leggittima e di disponibilità ed anche per riconoscenza della affettuosa assistenza che mi da (sic) da anni lascio tutto il rimanente del mio patrimonio niente escluso.”
L'interpretazione della scheda testamentaria si deve articolare in momenti successivi.
In primo luogo, non sembra discutibile che la designazione del figlio manifesti Per_1
l'intento di istituirlo erede.
Non vi è alcuna menzione di beni specifici ed anzi depone in tal senso la precisazione che nessun cespite (diverso da quelli attribuiti alle odierne attrici) debba esserne escluso.
La circostanza invece che i beni attribuiti a queste ultime sono specificati induce a ritenere che non si sia voluto istituirle eredi “pro quota”, ma legatarie dei beni specificati.
Sarebbe del resto arduo leggere nel riferimento alla “quota di legittima” (“… sempre per la quota di leggittima”) un richiamo, quale criterio su cui parametrare la quota in cui le odierne attrici sarebbero state istituite eredi, al terzo desumibile dalla previsione degli artt. 536, c. 2, e 537, c. 2, cod civ..
Appurata la natura di legato dell'attribuzione effettuata in favore delle nipoti, resta da chiedersi se questo debba qualificarsi in conto o in sostituzione di legittima.
In quest'ultimo caso, con la conseguente preclusione dell'azione di riduzione per i legatari, i quali non hanno manifestato la volontà di rinunciare al legato, ai sensi dell'art. 531, c. 1, cod. civ. (rinuncia che non può considerarsi implicita nella proposizione dell'azione di riduzione: cfr., tra altre, Cass. n. 13530/2022) e non sono stati investiti dal testatore della facoltà di chiedere un eventuale supplemento.
Depone nel primo senso la circostanza che l'individuazione dell'oggetto del legato è preceduto dall'espressione “a titolo di legittima” che, sul piano soggettivo, non è
pag. 7/10 facilmente spiegabile se non con l'intento di tacitare, mediante l'attribuzione dei beni legati, le possibili pretese delle nipoti.
E lo stesso senso assume la ripetizione della menzione della legittima (“… sempre per la quota di legittima”): la particella “per”, infatti, non ha il senso di proporzionare l'attribuzione della proprietà dei terreni in Campo di Giove, bensì quello “finalistico”, inteso a ribadire che l'attribuzione è finalizzata a tacitare il diritto delle nipoti legittimarie.
Tutto ciò appare del resto confermato dalla circostanza che, allorché si tratta dell'istituzione di erede del figlio, la testatrice ha avuto cura di specificare che la stessa riguardasse non la sola quota di riserva, ma anche l'intera disponibile.
Risulta quindi chiaramente manifestato l'intento della testatrice di garantire al figlio
(per le ragioni di riconoscenza esplicitate nella scheda) l'attribuzione di tutti i beni, con la sola eccezione di quelli specificamente legati alle nipoti, non consentendo a queste ultime ulteriori pretese in aggiunta all'eventuale conseguimento del legato.
In definitiva, la lettura complessiva delle disposizioni impone di enucleare: l'istituzione universale di erede del figlio della testatrice ed il legato in sostituzione di legittima in favore delle nipoti.
La domanda di riduzione spiegata dalle attrici è dunque da dichiararsi improcedibile, non avendo le stesse rinunciato al legato disposto in loro favore con atto avente forma scritta (v. sul punto Cass. SS.UU. n. 7098/2011) ed avendo, anzi, chiesto anche in sede di precisazione delle conclusioni, di tenere ferma l'attribuzione immobiliare loro fatta dalla testatrice.
Conseguentemente devono ritenersi assorbite le restanti domande avanzate dalle attrici, comunque consequenziali rispetto alla principale domanda di riduzione.
5. Al mancato accoglimento delle domande attoree consegue, in ragione della soccombenza, la condanna delle attrici, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, liquidate come da dispositivo secondo il valore “fino a €
26.000” tenuto conto della lesione prospettata, ivi incluse tutte le fasi processuali, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi diverse da quella decisionale, la quale deve essere liquidata secondo i parametri minimi, tenuto conto del fatto che la stessa si
è svolta a trattazione scritta e che la difesa ha svolto i medesimi rilievi già fatti in precedenza. La fase di studio e quella introduttiva devono essere liquidate applicandosi i parametri vigenti all'esaurimento delle relative prestazioni difensive, mentre le fasi istruttoria e decisionale debbono essere liquidate applicandosi il D.M. n. 147 del pag. 8/10 13.08.2022, entrato in vigore il 23.10.2022, al cui art. 6 è spiegato che: “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
6. Le spese di CTU, come liquidate nel decreto depositato in pari data, devono essere poste a carico delle attrici in applicazione del medesimo principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
➢ Dichiara l'improcedibilità della domanda attorea di riduzione delle disposizioni testamentarie;
➢ Condanne le attrici e , in solido tra Parte_2 Parte_1 loro, alla rifusione delle spese sostenute dai convenuti che si liquidano in €
4.146,00 oltre accessori di legge se dovuti e al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
➢ Pone, definitivamente, le spese di CTU a carico delle attrici e Parte_2
, in solido tra loro, liquidate come da decreto depositato Parte_1 unitamente alla presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.5.2025
Il Giudice ist. rel. Il Presidente
Dott.ssa Irene Giamminonni Dott. Pierfilippo Mazzagreco
pag. 9/10 pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice rel.
sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 28.11.2024, tenuta ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 717/2021 tra
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(AQ) il 22.5.1973 e (C.F. ) Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...]
Rappresentate e difese dagli Avv.ti Roberto Della Valle (PEC
) e Massimiliano Sciortino (PEC Email_1
) del Foro di Roma ed elettivamente Email_2 domiciliate presso lo studio dell'Avv. Della Valle in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n.
8, come da procura allegata all'atto di citazione;
Attrici
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
11.5.1959, (C.F. ), nato a Controparte_2 C.F._4
Sulmona (AQ) il 26.11.1985 e (C.F. Controparte_3
nato a [...] il [...], nella loro qualità di eredi C.F._5 di , deceduto in data 12.5.2021. Persona_1 Rappresentati e difesi dagli Avv.ti Filippo Paolini ( e Email_3
Gianpio Cimini ( entrambi del Foro di Avezzano, che li Email_4 rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente giusta procura in atti;
Convenuti
Avente ad oggetto: Divisione dei beni caduti in successione
Conclusioni delle parti: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in vista dell'udienza del 28.11.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrice e Parte_1
hanno convenuto in giudizio gli eredi di , deceduto in data Pt_2 Persona_1
12.5.2021, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “accertare l'esistenza tra le parti di un compendio ereditario comune e conseguentemente, individuate le quote spettanti a ciascuno sui singoli beni caduti in successione, procedere alla divisione dei predetti anche con assegnazione alle attrici dei singoli cespiti nella misura di legge, impregiudicata l'assegnazione dell'immobile di via Campo di Giove, già in piena proprietà alle attrici in forza delle disposizioni testamentarie sopra richiamate, nonché di eventuali ulteriori cespiti di cui al relictum;
accertare e dichiarare l'appartenenza, quale relictum, delle somme rinvenienti dalle vendite dei buoni postali fruttiferi e prelevate dal libretto postale, alla de cuius;
Persona_2 accertare e quantificare altresì anche a mezzo CTU il complessivo patrimonio relitto e donato dalla de cuius, nonché accertare e dichiarare la lesione della legittima in danno alla attrici e . Per l'effetto disporre la Parte_1 Parte_2 riduzione, nei limiti della quota spettante alle medesime delle disposizioni testamentarie in favore del convenuto , eccedenti detta quota, con Persona_1 condanna dei convenuti eredi del defunto alla reintegra della Persona_1 legittima nella misura indicata nella relazione tecnica di parte salvo diversa determinazione e comunque ai sensi di legge;
con condanna di spese competenze ed onorari”.
A sostegno delle conclusioni appena richiamate, le attrici hanno dedotto:
pag. 2/10 - che in data 30.7.1998 è deceduto il quale, giusto testamento, Controparte_2 aveva nominato il coniuge usufruttuaria di tutti i suoi beni ed Persona_2 eredi, il figlio e le nipoti odierne attrici, figlie idi , Per_1 Controparte_3 premorto al padre.
- che in data 17.9.2018 è deceduta , vedova di , Persona_2 Controparte_2 disponendo delle sue sostanze attraverso testamento;
- che il compendio ereditario della de cuius risulta quelle certificato nelle relazioni notarili del 13.5.2021;
- che le attrici, al fine di ricostruire l'asse ereditario, avevano interpellato la CP_4
e ; che quest'ultima aveva riscontrato la richiesta Controparte_5 comunicando che al momento del decesso la risultava cointestataria di Per_2 un libretto con saldo di € 86,64 e che il 5.10.2018, è stato effettuato un prelievo post mortem di € 18.300,00 ed ancora che nello stesso giorno sono stati fatti accrediti per complessivi € 18.312,36;
- che l'attrice ha contestato allo zio il Parte_1 Persona_1 prelievo, senza ricevere risposta;
- che in data 12.5.2021 è deceduto , lasciando eredi il coniuge Persona_1
e i figli e CP_1 CP_3 Controparte_6
- che, come da certificazione notarile prodotta in atti, era Persona_2 titolare, al momento della apertura della successione del marito, della quota del
50% delle unità immobiliari site in Campo di Giove, Via Regina Margherita n.
20; di un terreno agricolo sito in Pacentro e del solo diritto di usufrutto su quota di terreni agricoli siti in Campo di Giove;
- che alle nipoti è stato assegnato un unico bene immobile come Parte_1 descritto nelle disposizioni testamentarie;
- che nessun terreno è stato loro attribuito in quanto i terreni menzionati appartenevano alla de cuius solo in usufrutto pro quota; che l'unico terreno agricolo di proprietà della era in Pacentro e quindi di spettanza di Per_2
e i suoi eredi;
Persona_1
- che tenuto conto della stima svolta dall'Arch. le attrici avrebbero Per_3 subito una lesione della legittima a loro danno di almeno € 25.000,00.
Da qui le conclusioni rassegnate.
1.2. Si sono tempestivamente costituiti in i convenuti , CP_1 [...]
e chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare CP_2 Controparte_3
pag. 3/10 l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex D.lgs. 28/2010 e nel merito, rigettare la domanda attrice siccome inammissibile ovvero infondata in fatto ed in diritto.
A fondamento delle conclusioni rassegnate hanno affermato:
- che non è stata proposta la domanda di mediazione e che, dunque, la domanda è improcedibile;
- la prescrizione della azione di riduzione per lesione di legittima inerente alla disposizione testamentaria del defunto essendo trascorso Controparte_2 oltre 25 anni dalla morte;
- l'inammissibilità ed infondatezza dell'azione di riduzione per lesione di legittima inerente la disposizione testamentaria di in quanto: con il Persona_2 testamento olografo ha istituito in favore delle attrici un legato Persona_2 in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c.; che detto legato è stato accettato dalle attrici, le quali, infatti, non vi hanno mai rinunciato e dimorano da molti anni nell'appartamento in questione;
la rinuncia al legato sostitutivo costituisce una vera e propria condizione di esercizio dell'azione di riduzione;
- che, le attrici omettono di considerare nel patrimonio del de cuius, a loro specificamente pervenuto in virtù del suddetto legato, i terreni siti in agro del comune di Campo di Giove: trattasi di terreni censiti al foglio 8 part. 93, al foglio 16 part. 44 ed al figlio 10 part. 168., tutti appartenuti in vita al de cuius
; Persona_2
- che, le stime di cui alla perizia di parte sono erronee in quanto non tengono conto dello status urbanistico ed edilizio dei beni;
- che non è dato di comprendere a quale fine venga citato detto libretto postale se poi proprio le attrici, nel sostenere la presunta lesione della loro quota di legittima, non fanno riferimento alcuno agli importi in questione;
- che in data 5.10.2018, il cointestatario “sopravvissuto”, , ebbe Persona_1
a versare sul proprio libretto delle sostanze proprie ed ebbe ad eseguire il un ritiro delle stesse;
- che, alla data della morte, su detto libretto giaceva una somma di € 86,64, di proprietà paritaria dei due intestatari del libretto.
1.3. Con ordinanza del 25.3.2022 il Giudice istruttore ha assegnato alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione e rinviato il giudizio al 22.9.2022.
pag. 4/10 Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. sono state ammesse le prove richieste nei limiti della loro ammissibilità e rilevanza, e disposto un accertamento tecnico volto a determinare il valore dei beni ereditari e, disposta una integrazione dei quesiti, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, non ritenendosi necessario procedere ad alcun ulteriore incombente istruttorio.
Espletato tale incombente, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sul piano della dinamica processuale si osserva unicamente che l'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Preliminarmente, si osserva che la presente causa rientra nell'ipotesi prevista dal primo comma n. 6 (riduzione per lesione di legittima) dell'art. 50 bis c.p.c. e come tale è riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale (trattandosi di causa già pendente alla data del 01.03.2023).
3. Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della mediazione obbligatoria, essendo stata svolta nelle more del giudizio su impulso del giudice.
4.Chiarito da parte attrice che alcuna domanda è stata svolta con riferimento al testamento olografo del defunto , non dovendosi, quindi, rispondere Controparte_2 alle eccezioni poste da controparte in relazione a tale domanda, in via preliminare occorre intendersi sulla natura della previsione testamentale contenuta nel testamento della de cuius . Persona_2
Ed invero, come correttamente evidenziato da parte convenuta, qualora la disposizione testamentaria a favore delle attrici dovesse essere qualificata alla stregua di un legato in sostituzione di legittima, la domanda dovrebbe essere rigettata in quanto il compimento di atti, presenti nel caso di specie, da cui desumere la volontà di conservare il legato, comporta la contemporanea caducazione del diritto di chiedere la legittima.
In ordine alla differenza tra il legato e l'institutio ex re certa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con orientamento consolidato, che: “In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'articolo 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi pag. 5/10 si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato” (Cass. Civ., sez. VI,
14/10/2020).
Tale indagine deve essere sia di carattere oggettivo, riferita cioè al contenuto dell'atto sia di carattere soggettivo, riferita all'intenzione del testatore.
Ne consegue che soltanto in seguito a tale duplice indagine può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicché la successione in esso è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'“universum ius” (sicché la successione è a titolo di legato).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche precisato che, alla stregua dell'art. 588 comma II c.c. anche l'assegnazione di determinati beni (istituzione ex re certa) o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte che risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto (Cass. Civ. 1800/1964; Cass. Civ. 974/1999 e Cass. Civ.
24163/2013).
La giurisprudenza di merito, sul punto, si è così espressa: “Non è necessario che il testatore utilizzi formule sacramentali per effettuare un legato in sostituzione di legittima, ma ciò che deve inequivocabilmente emergere è la volontà del de cuius di tacitare i diritti del legittimario solo con l'attribuzione a titolo particolare di determinati beni.
Ancora, la giurisprudenza di merito ha anche statuito che: “In caso di dubbio,
l'attribuzione testamentaria concernente beni determinati va qualificata come legato, con la conseguenza che il rapporto intercorrente tra il legato e l'institutio ex re certa è di regola ad eccezione: quando, cioè, si sia in presenza di un lascito avente oggetto determinato, la regola generale è che si tratti di un legato;
viceversa, l'eccezione è che si tratti di una istituzione di erede” (Tribunale di Savona,
01/08/2019 n. 758, conforme Trib Genova n. 1809 del 19.05.2016).
Ciò che deve valutarsi, nello specifico, quindi è se il testatore abbia inteso precludere all'assegnatario di determinati beni la possibilità di attaccare le altre disposizioni testamentarie.
pag. 6/10 4.1. Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie de qua, può legittimamente affermarsi, ad avviso di questo Collegio, che la disposizione in oggetto sia un legato in sostituzione di legittima e non una institutio ex re certa.
In particolare, la testatrice, con riferimento alle attrici, ha utilizzato l'espressione a titolo di leggittima (sic) in parti uguali tra loro lascio la quota intivisa (sic) di un mezzo a me spettante … nonché tutti i terreni agricoli in campo di (sic) Giove sempre per la quota di leggittima”.
Le medesime espressioni sono state utilizzate con riferimento alla designazione del figlio , avendo affermato che “a mio figlio a titolo di Per_1 Persona_1 leggittima e di disponibilità ed anche per riconoscenza della affettuosa assistenza che mi da (sic) da anni lascio tutto il rimanente del mio patrimonio niente escluso.”
L'interpretazione della scheda testamentaria si deve articolare in momenti successivi.
In primo luogo, non sembra discutibile che la designazione del figlio manifesti Per_1
l'intento di istituirlo erede.
Non vi è alcuna menzione di beni specifici ed anzi depone in tal senso la precisazione che nessun cespite (diverso da quelli attribuiti alle odierne attrici) debba esserne escluso.
La circostanza invece che i beni attribuiti a queste ultime sono specificati induce a ritenere che non si sia voluto istituirle eredi “pro quota”, ma legatarie dei beni specificati.
Sarebbe del resto arduo leggere nel riferimento alla “quota di legittima” (“… sempre per la quota di leggittima”) un richiamo, quale criterio su cui parametrare la quota in cui le odierne attrici sarebbero state istituite eredi, al terzo desumibile dalla previsione degli artt. 536, c. 2, e 537, c. 2, cod civ..
Appurata la natura di legato dell'attribuzione effettuata in favore delle nipoti, resta da chiedersi se questo debba qualificarsi in conto o in sostituzione di legittima.
In quest'ultimo caso, con la conseguente preclusione dell'azione di riduzione per i legatari, i quali non hanno manifestato la volontà di rinunciare al legato, ai sensi dell'art. 531, c. 1, cod. civ. (rinuncia che non può considerarsi implicita nella proposizione dell'azione di riduzione: cfr., tra altre, Cass. n. 13530/2022) e non sono stati investiti dal testatore della facoltà di chiedere un eventuale supplemento.
Depone nel primo senso la circostanza che l'individuazione dell'oggetto del legato è preceduto dall'espressione “a titolo di legittima” che, sul piano soggettivo, non è
pag. 7/10 facilmente spiegabile se non con l'intento di tacitare, mediante l'attribuzione dei beni legati, le possibili pretese delle nipoti.
E lo stesso senso assume la ripetizione della menzione della legittima (“… sempre per la quota di legittima”): la particella “per”, infatti, non ha il senso di proporzionare l'attribuzione della proprietà dei terreni in Campo di Giove, bensì quello “finalistico”, inteso a ribadire che l'attribuzione è finalizzata a tacitare il diritto delle nipoti legittimarie.
Tutto ciò appare del resto confermato dalla circostanza che, allorché si tratta dell'istituzione di erede del figlio, la testatrice ha avuto cura di specificare che la stessa riguardasse non la sola quota di riserva, ma anche l'intera disponibile.
Risulta quindi chiaramente manifestato l'intento della testatrice di garantire al figlio
(per le ragioni di riconoscenza esplicitate nella scheda) l'attribuzione di tutti i beni, con la sola eccezione di quelli specificamente legati alle nipoti, non consentendo a queste ultime ulteriori pretese in aggiunta all'eventuale conseguimento del legato.
In definitiva, la lettura complessiva delle disposizioni impone di enucleare: l'istituzione universale di erede del figlio della testatrice ed il legato in sostituzione di legittima in favore delle nipoti.
La domanda di riduzione spiegata dalle attrici è dunque da dichiararsi improcedibile, non avendo le stesse rinunciato al legato disposto in loro favore con atto avente forma scritta (v. sul punto Cass. SS.UU. n. 7098/2011) ed avendo, anzi, chiesto anche in sede di precisazione delle conclusioni, di tenere ferma l'attribuzione immobiliare loro fatta dalla testatrice.
Conseguentemente devono ritenersi assorbite le restanti domande avanzate dalle attrici, comunque consequenziali rispetto alla principale domanda di riduzione.
5. Al mancato accoglimento delle domande attoree consegue, in ragione della soccombenza, la condanna delle attrici, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, liquidate come da dispositivo secondo il valore “fino a €
26.000” tenuto conto della lesione prospettata, ivi incluse tutte le fasi processuali, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi diverse da quella decisionale, la quale deve essere liquidata secondo i parametri minimi, tenuto conto del fatto che la stessa si
è svolta a trattazione scritta e che la difesa ha svolto i medesimi rilievi già fatti in precedenza. La fase di studio e quella introduttiva devono essere liquidate applicandosi i parametri vigenti all'esaurimento delle relative prestazioni difensive, mentre le fasi istruttoria e decisionale debbono essere liquidate applicandosi il D.M. n. 147 del pag. 8/10 13.08.2022, entrato in vigore il 23.10.2022, al cui art. 6 è spiegato che: “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
6. Le spese di CTU, come liquidate nel decreto depositato in pari data, devono essere poste a carico delle attrici in applicazione del medesimo principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
➢ Dichiara l'improcedibilità della domanda attorea di riduzione delle disposizioni testamentarie;
➢ Condanne le attrici e , in solido tra Parte_2 Parte_1 loro, alla rifusione delle spese sostenute dai convenuti che si liquidano in €
4.146,00 oltre accessori di legge se dovuti e al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
➢ Pone, definitivamente, le spese di CTU a carico delle attrici e Parte_2
, in solido tra loro, liquidate come da decreto depositato Parte_1 unitamente alla presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.5.2025
Il Giudice ist. rel. Il Presidente
Dott.ssa Irene Giamminonni Dott. Pierfilippo Mazzagreco
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