Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/06/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3887 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2019
TRA
, elettivamente domiciliato in C.DA PIANO DI CORTE SNC SAN Parte_1
NI EM presso lo studio dell'avv. MICELI DONATELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in VIA UMBERTO I N. 77 CP_1
ROCCAPALUMBA, presso lo studio dell'avv. DI GIOIA SALVATORE che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTA OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 25/03/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione del 11.12.2019, ritualmente notificato alla controparte,
[...] conveniva in giudizio , al fine di ottenere la condanna al Pt_1 CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza della condotta illecita posta in essere dalla convenuta e quantificati complessivamente in euro 38.000,00.
A fondamento della domanda così spiegata, l'attore esponeva nei fatti che in data
20.02.2017 la convenuta, approfittando del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'attore, con mansioni di collaboratrice domestica presso l'abitazione familiare, si introduceva furtivamente nell'abitazione e sottraeva la somma di euro 25.000,00, nonché altri beni preziosi per un valore pari a euro 5.000,00.
Pagina 1 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
A tale riguardo, deduceva, in particolare, che il fatto accertato dal giudice penale integra gli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità aquiliana, muovendo dalla considerazione che “la convenuta, commettendo i reati per cui è già stata condannata in sede penale, ha agito con l'intenzione di cagionare l'evento dannoso, ai danni dell'odierno attore e alla di lui famiglia, un danno ingiusto, in contrasto cioè con un dovere giuridico, che genera l'obbligo del risarcimento” (v. pag.5 atto di citazione).
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c., in relazione ai fatti oggetto della menzionata sentenza ex art. 444 c.p.p., e di condannarla al risarcimento dei relativi danni.
Nel costituirsi in giudizio, parte convenuta contestava integralmente quanto dedotto e richiesto dall'attore e, in particolare, negava la sussistenza del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria, precisando che l'intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. non equivale ad un'ammissione di responsabilità da parte dell'imputata, odierna convenuta.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite.
Rigettata la richiesta istruttoria di acquisizione del fascicolo penale formulata da parte attrice, l'allora giudice istruttore dott.ssa Oliva, ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta.
All'esito dell'espletata istruttoria, lo scrivente giudicante (assegnataria del fascicolo a far data dal 10.07.2023), ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Intese le conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
2. Merito della lite.
Ciò premesso nei fatti e passando al merito della controversia, è opportuno premettere, in punto di diritto, alcune considerazioni sulla natura dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. e sulle ricadute che sul giudizio civile ne scaturiscono.
Pagina 2 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Partendo dal dato letterale della disposizione normativa, si osserva che l'art. 445 cod.proc.pen., nega il riconoscimento alla sentenza di patteggiamento dell'efficacia di giudicato, non attribuendo così alla sentenza penale di patteggiamento né effetti di vincolo ─ che si hanno quando la legge vieta al giudice civile di decidere la questione a lui sottoposta in modo diverso rispetto alla decisione penale ─ né effetti di preclusione ─ che ricorrono quando la legge vieta al giudice civile finanche di esaminare la questione, se su essa si è già pronunciato il giudice penale ─ .
D'altra parte, ove vi fosse un giudicato penale esplicherebbe l'effetto, nel giudizio civile, di precludere un nuovo accertamento con una diversa ed autonoma ricostruzione del fatto come già ricostruito dal giudice penale, ricordando che per fatto accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale), e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso (Cass. 28/09/2004, n. 19387).
Occorre altresì considerare che al fine di giustificare la relevatio ab onere probandi, che pure parte della giurisprudenza ha talvolta riconosciuto, non può desumersi un'ammissione di responsabilità dalla scelta dell'imputato di patteggiare;
manca, infatti, l'animus confitendi (cioè la volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte), sicché non potrebbe attribuirsi efficacia confessoria, comportante come tale l'esonero della prova, alla richiesta di applicazione di una pena contenuta nei limiti edittali;
Basti, sul punto, richiamare la pronuncia della Corte Costituzionale, secondo cui l'imputato si limita sostanzialmente a non negare la sua responsabilità, accettando una decisione “allo stato degli atti” come contropartita di una pena contenuta, con la duplice consapevolezza della difficoltà di dimostrare in dibattimento la propria innocenza e di rinunciare all'impugnazione se la richiesta viene accettata (sent.
02/07/1990, n. 313).
In altri termini, la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. non implica ammissione di responsabilità, ne' tantomeno confessione per fatti concludenti, ma solamente rinuncia a difendersi ed accettazione di una pena "scontata”, da cui non può derivare alcuna ammissione di responsabilità da far valere fuori dal procedimento così definito.
I giudici di legittimità hanno, invero, evidenziato come la sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata dal
Pagina 3 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile pubblico ministero non è ontologicamente qualificabile come sentenza di condanna, traendo essa origine essenzialmente da un accordo tra le parti caratterizzato, per quanto attiene l'imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità, sicché dalla sentenza ex art. 444 c.p.p. non può discendere la prova dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato ne' può derivare l'utilizzabilità di tale prova nel processo civile (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011 )
Ebbene, alla sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento, non avendo efficacia di vincolo né valore di giudicato, e neppure comportando l'inversione dell'onere della prova, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.
(Cass. n. 31010 del 07/11/2023)
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della S.C. che questo Tribunale ritiene di condividere, la sentenza di patteggiamento costituisce un semplice
“elemento di convincimento" liberamente apprezzabile dal giudice, e dunque in sostanza un mero indizio: poiché la sentenza di patteggiamento è solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, a norma dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza (in termini Cass. 06/12/2011, n.
26250).
D'altra parte, secondo un'interpretazione più restrittiva della stessa Corte, la lettera dell'art. 444 c.p.p. non consente nessuna interpretazione manipolatrice, pertanto va escluso, sulla base dell'interpretazione letterale, che la sentenza penale di patteggiamento possa costituire una ammissione di responsabilità e che possa avere qualsiasi efficacia vincolante o probatoria nel processo civile: "non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile"; concludendo che la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato e non inverte l'onere della prova;
che non è un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un
Pagina 4 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 cod.civ.. (sul punto, cfr. Cass. 12/04/2011, n. 8421; Cass.
22/11/2017, n. 27835; Cass. 29/03/2006, n. 7196);
Ebbene, tali osservazioni non implicano la negazione di ogni valenza alla sentenza penale di patteggiamento, poiché si tratta, oltre che di un atto giuridico, di un fatto storico che “può essere preso in esame dal giudice civile, in quanto qualsiasi fatto storico può costituire un indizio. In quanto tale, esso di per sé non avrà alcuna efficacia probatoria, ma potrà acquistarla se valutato insieme ad altri indizi, che abbiano i tre requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod.civ.” con la precisazione che alla sentenza di patteggiamento va riconosciuta la natura di elemento di prova, anche in ragione del fatto che essa contiene un accertamento ed un'affermazione di responsabilità impliciti sul merito dell'imputazione, giustificati dal fatto che il giudice penale non si limita a certificare la volontà delle parti, ma valuta le risultanze degli atti, anche se rebus sic stantibuse non all'esito d'una attività istruttoria, anche quanto alla responsabilità dell'imputato, di cui è possibile “tener conto nel giudizio civile” (così Cass. 16/08/2019, n.
21435).
Al lume di tali principi, va rilevato che, nel caso di specie, l'attore non ha adeguatamente assolto l'onere di provare la sussistenza del fatto storico così come narrato in citazione, producendo in giudizio la mera sentenza emessa dal giudice penale all'esito del rito alternativo ex artt. 444 e ss. c.p.p., senza tuttavia fornire alcun ulteriore riscontro probatorio a sostegno di tale unico indizio.
Le allegazioni attoree in ordine al valore probatorio della sentenza di patteggiamento non colgono nel segno. Pur dando atto dell'indirizzo giurisprudenziale che riconosce alla sentenza di patteggiamento un rilievo tale da affermare che "il giudice non può disattenderlo senza motivare", nondimeno precisa che essa rappresenta un indizio valutabile unitamente ad ulteriori concordanti elementi (Cass. n. 28428/2023), non essendo, pertanto, sufficiente a fondare autonomamente l'accoglimento della domanda risarcitoria, la quale esige la prova piena del fatto costitutivo del diritto azionato.
Va, invero, osservato che le richieste istruttorie formulate dalla stessa parte attrice non hanno fornito alcun riscontro idoneo a comprovare i fatti costitutivi della domanda. In particolare, le prove orali dedotte sono risultate in parte inammissibili e in parte non conducenti rispetto ai fatti da provare;
parimenti, l'interrogatorio formale della convenuta – ammesso dal giudice istruttore – non ha sortito effetti probatori avendo la convenuta espressamente negato i fatti oggetto di addebito (v. verb. ud. del 6.05.2024).
Pagina 5 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Né tali carenze potevano essere colmate mediante la richiesta, avanzata dall'attore, di acquisizione del fascicolo del relativo procedimento penale;
trattandosi, infatti, di documento rilevante ai fini della dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda, incombeva sulla parte medesima l'onere di provvedere alla sua produzione, non potendo il giudice supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti.
Ad abundantiam, va evidenziato che, anche in ordine al quantum della pretesa risarcitoria, la domanda attorea è rimasta del tutto sfornita di prova. Ed invero, parte attrice non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il valore dei beni asseritamente sottratti, né ha prodotto documentazione fotografica o altro supporto probatorio in relazione ai beni preziosi genericamente indicati in citazione, difettando pure allegazioni circostanziate circa la provenienza e l'entità della somma di denaro che si assume trafugata dalla convenuta presso l'abitazione dell'attore.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, Non emergendo adeguati elementi di prova in ordine ai danni presuntivamente arrecati e neppure alla riconducibilità degli stessi alla condotta della parte convenuta, la domanda risarcitoria proposta dall'attore va rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta dalle parti.
3. Spese di lite.
Le spese del giudizio, stante la complessità della questione cui va ricondotta l'azionata pretesa risarcitoria, nonché l'evoluzione giurisprudenziale registratasi nella materia de qua, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando così provvede:
-rigetta le domande avanzate da nei confronti di parte Parte_1 convenuta;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese il 25/06/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 6 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Pagina 7 di 7
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile