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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11864/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 DA CP_1 Parte_1
[...] 2
Persona_1 Parte_1 minorenne
3 Persona_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Verbale di causa Udienza 08.05.2025 alle ore 15,25 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Parte_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente di avere Parte_1 notificato ricorso, decreto ed ordinanza nei termini di legge. Ribadisce che la discendenza è materna e post Unità D'Italia. Esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza .
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11864/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11864 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CP_1 Parte_2
[...]
2
Parte_3 minorenne
3 Persona_2 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 08.05.2025
I. Con ricorso depositato in data 24.08.2023
1. , nata a [...] – Parte_4
Dott. Giovanni Calasso 2
ES – BRASILE il 19/10/1974, Codice Fiscale e Registro Generale 1.320.811, C.F._1 residente in [...], 993 – VILA VELHA – ES – BRASILE, che agisce sia per proprio conto sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
2. , nata a [...] – ES – BRASILE il Parte_3
14/01/2010, che è anche rappresentato dal padre, Sig. , Codice Persona_3
Fiscale e Registro Generale;
PartitaIVA_1 P.IVA_2
3) , nata a [...] – ES – BRASILE Persona_2 il 21/08/2004, Codice Fiscale e Registro Generale 4.570.341, residente in C.F._2
AVENIDA VITORIA, 993 – VILA VELHA – ES – BRASILE;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare lo status di Cittadino italiano del ricorrenti 01)
[...]
, 02) e 03) Parte_4 Parte_3
, per discendenza diretta dall'italiano Persona_2
per averla quest'ultimo legittimamente trasmessa ai Persona_4 propri discendenti sino agli odierni ricorrenti;
2) ordinare al e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) in ogni caso, anche in considerazione della necessità per gli istanti di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia condannato al pagamento delle spese, competenze ed Controparte_2 onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo.
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti del sig. cittadino italiano, nato il Persona_4
17/09/1874 a CISMON DEL GRAPPA (VALBRENTA) - VICENZA, il quale sposava, 02/06/1899 in GUARAPARI – ES – BRASILE, senza mai Persona_5 naturalizzarsi. Dall'unione predetta nasceva:
• in data 09/06/1898, in ALFREDO CHAVES – ES – Persona_6
BRASILE e, dall'unione di fatto della stessa con nasceva: Controparte_3 in data 23/08/1928, in AFONSO CLÁUDIO – ES – Persona_7
BRASILE che sposava in AFONSO CLÁUDIO – ES – BRASILE, in data
09/02/1953, Questi di univa con Persona_8 e dall'unione nasceva: Controparte_4 (odierno Persona_9 ricorrente) in data 19/10/1974, in AFONSO CLÁUDIO – ES – BRASILE che sposava in VILA VELHA – ES – BRASILE, in data 25/06/1999, . Quest'ultimo si univa Persona_10
Dott. Giovanni Calasso 3
con e dall'unione Parte_4 nascevano:
❖ (odierno Persona_2 ricorrente) in data 21/08/2004, in VITORIA – ES –
BRASILE
❖ (odierno ricorrente) in Parte_3 data 14/01/2010, in VILA VELHA – ES – BRASILE
;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al sig. Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_4 cittadino italiano, nato il [...] a [...]
[...]
- VICENZA
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora
Dott. Giovanni Calasso 4
maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 08.05.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11864/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 DA CP_1 Parte_1
[...] 2
Persona_1 Parte_1 minorenne
3 Persona_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Verbale di causa Udienza 08.05.2025 alle ore 15,25 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Parte_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente di avere Parte_1 notificato ricorso, decreto ed ordinanza nei termini di legge. Ribadisce che la discendenza è materna e post Unità D'Italia. Esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza .
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11864/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11864 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CP_1 Parte_2
[...]
2
Parte_3 minorenne
3 Persona_2 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 08.05.2025
I. Con ricorso depositato in data 24.08.2023
1. , nata a [...] – Parte_4
Dott. Giovanni Calasso 2
ES – BRASILE il 19/10/1974, Codice Fiscale e Registro Generale 1.320.811, C.F._1 residente in [...], 993 – VILA VELHA – ES – BRASILE, che agisce sia per proprio conto sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
2. , nata a [...] – ES – BRASILE il Parte_3
14/01/2010, che è anche rappresentato dal padre, Sig. , Codice Persona_3
Fiscale e Registro Generale;
PartitaIVA_1 P.IVA_2
3) , nata a [...] – ES – BRASILE Persona_2 il 21/08/2004, Codice Fiscale e Registro Generale 4.570.341, residente in C.F._2
AVENIDA VITORIA, 993 – VILA VELHA – ES – BRASILE;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare lo status di Cittadino italiano del ricorrenti 01)
[...]
, 02) e 03) Parte_4 Parte_3
, per discendenza diretta dall'italiano Persona_2
per averla quest'ultimo legittimamente trasmessa ai Persona_4 propri discendenti sino agli odierni ricorrenti;
2) ordinare al e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) in ogni caso, anche in considerazione della necessità per gli istanti di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia condannato al pagamento delle spese, competenze ed Controparte_2 onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo.
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti del sig. cittadino italiano, nato il Persona_4
17/09/1874 a CISMON DEL GRAPPA (VALBRENTA) - VICENZA, il quale sposava, 02/06/1899 in GUARAPARI – ES – BRASILE, senza mai Persona_5 naturalizzarsi. Dall'unione predetta nasceva:
• in data 09/06/1898, in ALFREDO CHAVES – ES – Persona_6
BRASILE e, dall'unione di fatto della stessa con nasceva: Controparte_3 in data 23/08/1928, in AFONSO CLÁUDIO – ES – Persona_7
BRASILE che sposava in AFONSO CLÁUDIO – ES – BRASILE, in data
09/02/1953, Questi di univa con Persona_8 e dall'unione nasceva: Controparte_4 (odierno Persona_9 ricorrente) in data 19/10/1974, in AFONSO CLÁUDIO – ES – BRASILE che sposava in VILA VELHA – ES – BRASILE, in data 25/06/1999, . Quest'ultimo si univa Persona_10
Dott. Giovanni Calasso 3
con e dall'unione Parte_4 nascevano:
❖ (odierno Persona_2 ricorrente) in data 21/08/2004, in VITORIA – ES –
BRASILE
❖ (odierno ricorrente) in Parte_3 data 14/01/2010, in VILA VELHA – ES – BRASILE
;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al sig. Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_4 cittadino italiano, nato il [...] a [...]
[...]
- VICENZA
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora
Dott. Giovanni Calasso 4
maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 08.05.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6