Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26669 anno 2024
TRA
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Portici alla via Diaz n. 58 presso lo studio dell'avv. Stefano
Palomba che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 presso la sede dell'istituto, rappresentato e difeso dal dott. Mario De Martino
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024 parte ricorrente chiedeva la condanna dell' CP_1 al pagamento della somma di € 14.216,75 dovuta a titolo di ratei di indennità di accompagnamento a far data dal 01/09/22 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, in virtù di sentenza n. 257/24 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
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Si costituiva l' rappresentando che l'indennità di accompagnamento, con decorrenza da CP_1 settembre 2022, è stata liquidata in data 7.02.2025 con il pagamento effettivo della prestazione, comprensivo di interessi legali, effettuato con il rateo di marzo 2025.
Concludeva affinchè codesto Giudice dichiarasse cessata la materia del contendere.
Non veniva svolta istruttoria ed all'udienza del 15 aprile 2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, il giudice decideva la causa.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, dal momento che l' ha provveduto alla liquidazione.
La circostanza che il pagamento integrale è di poco successivo al deposito del ricorso giustifica la compensazione per ½ delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si
2 liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) Dichiara compensate per ½ le spese di lite e per la restante parte condanna l' al pagamento delle spese che liquida in euro 800,00 oltre accessori con attribuzione.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
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