Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
procedimento iscritto al n. 6230/2023 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Civile
In persona della Giudice Paola Bozzo Costa, quale Presidente f.f. per disposizione
“tabellare”, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa avente ad oggetto: ricorso ex artt. 84, 170 Dpr 115/02, 15 D. Lgs. 150/11, 281
– decies e ss. c.p.c. di opposizione al decreto di pagamento spese di giustizia del
Tribunale di Genova (Giudice F.Pisaturo) del 01/06/23 e notificato a mani al difensore il
15/6/2023, promossa da
Avv. - in proprio - Parte_1
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato ex lege presso lo studio dell'Avvocatura dello Stato
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente è stato nominato difensore di fiducia dal sig. Controparte_2
con separati atti di nomina in undici differenti procedimenti penali aperti a suo carico per reati commessi tra il 28 gennaio 2020 ed il 15 novembre 2021 (cfr. produzioni ricorrente sub 21A, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A e 31A,). Ovvero,
seguendo la cronologia delle nomine:
1) nomina del 28.1.2020 nell'ambito del procedimento penale nr. 1807/2020 RGNR
che lo ha visto indagato per fatti del 28.01.2020
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che lo ha visto indagato per fatti del 27.05.2020
3) nomina del 31.5.2020 nell'ambito del procedimento penale nr. 6439/2020 RGNR
che lo ha visto indagato per fatti del 31.05.2020
4) nomina del 21.9.2020 nell'ambito del procedimento penale nr. 11070/2020
RGNR che lo ha visto indagato per fatti del 21.09.2020
5) nomina del 11.12.2020 nell'ambito del procedimento penale nr. 694/2021 RGNR
che lo ha visto indagato per fatti del 11.12.2020
6) nomina del 18.4.2021 nell'ambito del procedimento penale nr. 7140/2021 RGNR
che lo ha visto indagato per fatti del 18.04.2021
7) nomina del 12.6.2021 nell'ambito del procedimento penale nr. 8121/2021 RGNR
che lo ha visto indagato per fatti del 12.06.2021
8) nomina del 2.10.21 nell'ambito del procedimento penale nr. 1261/22 RGNR che lo ha visto indagato per fatti del 2.10.2021
9) nomina del 2.11.2021 nell'ambito del procedimento penale nr. 1259/22 RGNR
che lo ha visto indagato per fatti del 2.11.2021
10) nomina del 15.11.21 nell'ambito del procedimento penale nr. 13626/21 RGNR
che lo ha visto indagato per fatti del 15.11.2021
11) nomina del 8.12.2021 nell'ambito del procedimento penale nr. 8178/2021 RGNR
che lo ha visto indagato per fatti del 28.08.2021
In nove - degli undici procedimenti penali a carico (ovvero in tutti eccetto il proc.694/21 RGN ed il proc. 1261/22 RGNR) - il sig. ha documentato anche la CP_2
presentazione di separate e distinte richieste di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato alle quali hanno fatto seguito separati e distinti provvedimenti di ammissione emessi dai G.I.P. titolari dei rispettivi procedimenti in fase di indagini preliminari (cfr.
cfr. produzioni ricorrente sub 21 D ed E, 23 B ed E, 24 B e C, 25 B e C, 26 B e C, 27 B e C,
29H , 30 C e D e 31 D ed E).
Più precisamente, seguendo la cronologia delle istanze di ammissione:
Pagina 2 di 15 1) istanza depositata il 29.10.2020 (con decreto di ammissione del 7.1.21 che indica anche la data della presentazione) nell'ambito del proc.pen. nr. 1807/2020
RGNR
2) istanza depositata il 29.10.2020 (con decreto di ammissione del 7.1.21 che indica anche la data della presentazione) nell'ambito del proc.pen. nr. 6215/2020
RGNR
3) istanza depositata il 29.10.2020 (con decreto di ammissione del 7.1.21 che indica anche la data della presentazione) nell'ambito del proc.pen. nr. 6439/2020
RGNR
4) istanza depositata il 29.10.2020 (con decreto di ammissione del 7.1.21 che indica anche la data della presentazione) nell'ambito del proc.pen. nr. 11070/2020
RGNR
5) istanza depositata il 16.6.2021 (con decreto di ammissione del 8.7.21 che indica anche la data della presentazione) nell'ambito del proc.pen.nr. 7140/2021 RGNR
6) istanza depositata il 4.11.2021 (con decreto di ammissione del 7.1.22 che indica anche la data della presentazione) nell'ambito del proc.pen.nr. 8121/2021 RGNR
7) istanza depositata il 15.12.2021 (con decreto di ammissione del 20.12.21 che indica anche la data della decorrenza) nell'ambito del proc.pen.nr. 13626/21
RGNR
8) istanza depositata il 16.12.2021 (con decreto di ammissione del 25.2.22 che indica anche la data della decorrenza) nell'ambito del proc.pen. nr. 8178/2021
RGNR
9) istanza depositata il 4.3.2022 (con decreto di ammissione del 11.3.22 che indica anche la data della decorrenza) nell'ambito del proc.pen. nr. 1259/22 RGNR.
In seguito a quattro distinte istanze del difensore - in data 14.01.21 (rg
1807/20+6215/20+6439/20+11070/20), 21.10.21 (rg.7140/21+8121/21), 15.12.21
(rg.7140/21+8121/21+8178/21+13626/21) e 2.03.22 (tutti, eccetto rg. 694/21)– dieci degli undici procedimenti elencati sono stati riuniti con il numero portante 13626/2021 RG
PM, trattandosi di procedimenti nella stessa fase, con fatti analoghi da esaminare,
Pagina 3 di 15 avvenuti a distanza di poco tempo uno dall'altro, tutti strettamente correlati al disagio sociale e mentale dell'indagato con problemi di alcool dipendenza con numerosi precedenti per resistenza a P.U., in alcuni casi assolto per vizio totale di mente, in altri condannato a pena diminuita per vizio parziale, al fine di evitare la moltiplicazione di attività istruttoria inclusa la perizia per accertare la capacità di intendere e di volere
(cfr. doc.ti ricorrente 1-4).
Il P.M. titolare di tutti i procedimenti riuniti, il 7.06.22, ha emesso avviso di conclusione indagini relative a 26 capi di imputazione, per reati previsti e puniti dagli artt. 81, 337,
340, 341 bis, 651 c.p. e dall'art.4 legge 110/75 ed il 18.07.22 ha emesso il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 16.11.22, non curandone tuttavia la notifica all'imputato e neppure al difensore.
Il giudice ha quindi disposto la notifica del D.C.G. e del verbale di udienza fissando nuova udienza al 9 marzo 2023 (cfr. doc. ricorrente 5 e 6).
Nelle more del giudizio, il 18.11.22, il tribunale ha emesso ordinanza di proroga dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza di altri 6 mesi ed il difensore ha ricevuto le procure speciali per la richiesta di ammissione al rito abbreviato ed ha redatto l'istanza del 25.2.23 di ammissione al rito abbreviato condizionato (cfr. doc.
ricorrente 9, 10 ed 11 e 13).
All'udienza del 9.3.2023 il tribunale ha ammesso il rito abbreviato condizionato ed ha incaricato il dott. di procedere al riesame della pericolosità sociale con rinvio per Per_1
la discussione al 30.5.23.
All'udienza del 30.5.23, acquisita la relazione del perito dott. il PM ha concluso Per_1
chiedendo l'assoluzione dell'imputato ex art. 88 c.p. con misura di sicurezza della libertà vigilata e frequentazione del servizio dipendenze. Il difensore ha concluso chiedendo l'assoluzione per totale (non) imputabilità per vizio di mente.
Il giudice, vista la relazione del perito che ha chiarito che l'imputato è affetto da tempo da disturbo depressivo persistente in comorbità con intossicazione alcolica complicata e che, al momento dei fatti in imputazione a causa di tale infermità, si trovava in stato di mentre tale da escludere la sua capacità di intendere e di volere evidenziandone
Pagina 4 di 15 altresì la pericolosità sociale, ha pronunciato sentenza di assoluzione per essere stato,
l'imputato, non imputabile al momento dei fatti e, ritenuta la pericolosità sociale, ha applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno con prescrizioni.
Il difensore ha contestualmente depositato istanza di liquidazione dei compensi per complessivi € 3.101,00 oltre a spese generali, cpa ed iva, rappresentando che trattasi di
26 capi d'imputazione, provenienti da 11 diversi procedimenti, e quindi da 11 diverse notizie di reato, e che, ai fini della liquidazione dell'onorario, devono trovare applicazione il secondo periodo del secondo comma dell'art. 12 D.M. 55/14, (che prevede che si applichi la disposizione del primo periodo anche quando il numero delle imputazioni è incrementato per effetto della riunione di più procedimenti dove,
il primo periodo, prevede un aumento nella misura del 30% per ogni soggetto oltre il primo, e del 10% per ogni soggetto oltre i primi 10) ed il terzo periodo del secondo comma dell'art. 12 D.M. 55/14, (il quale prevede che laddove la prestazione non comporti l'esame di specifiche e distinte situazioni di diritto in rapporto alle singole contestazioni, il compenso, come sopra determinato (ossia come ai primi due periodi),
sia ridotto fino al 30%, considerato infine l'esito favorevole della decisione.
Con il decreto di pagamento impugnato, il Tribunale ha ritento invece "..che il compenso
indicato in detto parere è adeguato all'attività professionale svolta e, d'altra parte, non superiore
ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, e che il difensore ha aderito al protocollo d'intesa
tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Genova" ed ha liquidato l'onorario in euro
900,00 oltre spese generali, cpa ed iva.
Secondo la tesi di parte ricorrente il tribunale ha errato nella liquidazione perché il difensore non ha chiesto l'applicazione del protocollo d'intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Genova (reso evidente dalla lettura dell'istanza di liquidazione). In ogni caso ritiene che il Tribunale non si sia attenuto neppure al protocollo di intesa stipulato il 20.5.16 tra il Tribunale di Genova e l'Ordine degli
Avvocati di Genova e nemmeno a quello stipulato il 18.5.23 tra il Tribunale di Genova
e l'Ordine degli Avvocati di Genova, avendo comunque liquidato un importo inferiore
Pagina 5 di 15 ai parametri minimi previsti dal DM 55/14, così modificato dal D.M. 37/2018 e dal DM
147/22.
Illustrate le varie previsioni dei due protocolli e della normativa, il difensore ritiene che il Tribunale abbia operato la liquidazione omettendo di considerare che il difensore non aveva aderito ai Protocollo di Intesa, e che abbia erroneamente applicato il
Protocollo operando un'inammissibile commistione tra il previgente Protocollo 2016 e il Protocollo 2023, applicando le previsioni più svantaggiose di entrambi i Protocolli (la tariffa base del 2016, il mancato aumento per la riunione di cause del 2023).
Il difensore, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2018 e successive modifiche,
segnala infine che gli stessi prevedono che si debba tenere conto del numero di imputazioni, del numero dei documenti e degli atti da esaminare e dell'esito (art. 12,
comma 1). Ribadisce che le imputazioni sono state 26; che gli atti da esaminare sono stati quelli di 11 fascicoli e, quanto al tempo necessario allo svolgimento delle attività,
evidenzia almeno un colloquio con il cliente per ogni processo (quindi almeno cinque colloqui), agli accessi in cancelleria per la visione/estrazione di copie dei cinque fascicoli, per il deposito delle nomine e delle istanze di rito abbreviato. Infine, quanto all'esito, rileva che è stato assolutamente favorevole (assolutorio; con misura di sicurezza assolutamente "lieve", consistendo nella libertà vigilata con obbligo di frequenza del SerD).
Il difensore conclude chiedendo di liquidare quanto dovuto ed indicato nelle conclusioni in epigrafe dedotto il già liquidato nel decreto impugnato.
2. Il si è costituito in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
10.03.2023 con la quale ha contestato la domanda ed ha chiesto la conferma del decreto impugnato con subordinata rimessione a giustizia.
Ricordati gli oneri della prova a carico del ricorrente ex art. 2697 c.c., trattandosi di procedimento contezioso a rito semplificato ma a cognizione piena, il ha CP_1
rilevato la possibilità della riduzione del 50% dei valori medi per ciascuna delle fasi liquidate alla luce di parametri diversi, quali il ridotto numero di udienze destinate all'effettiva trattazione e/o la modesta portata del giudizio e delle questioni di fatto e di
Pagina 6 di 15 diritto trattate, con onere a carico del ricorrente di dimostrare le prestazioni professionali rese e gli apporti difensivi alla decisione. Ha quindi richiamato giurisprudenza della Corte relativa alla possibilità per il giudice di discostarsi dai parametri, scendendo al di sotto dei medesimi, da utilizzare come parametri di riferimento non assoluto.
Ritiene infine che anche la sostenuta mancata applicazione dell'aumento previsto dai protocolli per i procedimenti riuniti “sia stato valutato compendiando la non notevole
complessità della attività processuale espletata per il singolo procedimento ante la riunione degli
stessi”. Inoltre , afferma che la concessione del beneficio, per quanto provato, è
avvenuta non relativamente alle singole procedure, bensì a processo oramai riunito e che la liquidazione operata risulti rispettosa della norma vigente pur nella consapevolezza di quanto affermato nella sentenza della CGUE, II Sez., 25.02.2024,
causa C-438/22 circa il compenso minimo.
Tutto ciò premesso in fatto
OSSERVA
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Il decreto impugnato è innanzitutto viziato nella parte in cui, nel liquidare i compensi per l'attività defensionale svolta dal ricorrente, ha fatto applicazione del Protocollo
d'Intesa sebbene la richiesta degli onorari depositata dal difensore non vi avesse fatto rinvio avendo richiamato le sole tariffe di cui al DM 14/55.
Il "protocollo", cui il giudice ha fatto riferimento, è privo di valore normativo con la conseguenza che, ove il professionista interessato non l'abbia richiamato nella propria istanza di liquidazione, come è stato nel caso di specie, il giudice è tenuto a conformarsi solo alla norma di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, che,
prevede l'osservanza delle tariffe professionali.
Il decreto è poi viziato anche nella parte in cui ha liquidato i compensi facendo riferimento alle attività difensive svolte avendo riguardo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui al solo provvedimento del GIP dell'11.3.2022, sebbene la
Pagina 7 di 15 domanda del ricorrente fosse riferita anche alle attività svolte in precedenza in altri 10
procedimenti, con domande di ammissione al G.P. antecedenti all'11 marzo 2022.
Il decreto impugnato, in quanto viziato, deve essere pertanto annullato e si deve procedere alla liquidazione dei compensi dovuti al ricorrente a norma di legge, non potendo essere accolta la domanda del ricorrente nella parte in cui chiede la liquidazione “dedotto” il già liquidato nel provvedimento impugnato (“..fermo restando
l'importo già liquidato..”).
Venendo alla normativa di riferimento per la liquidazione, gli artt. 82 ed 83 DPR n.
115/2020 prescrivono che l'onorario e le spese spettanti al difensore vengano liquidati secondo le norme del TUSG e facendo applicazione delle tariffe forensi in vigore al momento del conferimento del mandato fino alla cessazione dell'attività difensiva.
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte in tema di spese processuali, i parametri introdotti con DM. 140/12, modificati con DM 55/14 (ed ancora aggiornati con DM 37/18 e, da ultimo, con il DM 147/22) sono da applicare ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del relativo DM e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la sua prestazione professionale.
Nel caso di specie, deve essere tenuto conto che l'attività professionale alla quale si riferiscono i compensi del ricorrente si è svolta sotto la vigenza delle tariffe professionali di cui al DM 55/2014, come aggiornato con il DM 37/1818 e, da ultimo,
con il DM 147/22, essendosi conclusa a maggio 2023.
La valutazione della liquidazione dei compensi deve essere quindi effettuata applicando il DM 55/2014 con le successive modifiche intervenute fino a maggio 2023.
La disciplina generale per tutti i tipi di procedimenti prevede all'art. 82 TUSG che l'onorario e le spese spettanti al difensore siano liquidati “… osservando la tariffa
professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe
professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità... tenuto conto della natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione
processuale della persona difesa…”.
Pagina 8 di 15 Per i soli procedimenti civili – Titolo IV del dpr 115/02 - all'art. 130 TUSG è previsto che gli importi spettanti al difensore siano ridotti della metà. E, per i soli procedimenti penali – Titolo II dpr 115/02 – all'art.106 bis, è previsto che gli importi spettanti al difensore siano ridotti di un terzo.
La disciplina differente in tema patrocinio ed in particolare per le liquidazioni in relazione agli specifici riti è stata ritenuta coerente con il margine di ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nel dettare le norme processuali, nel cui novero sono comprese anche quelle in materia di spese di giustizia. Per la suprema corte, la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate. Ovvero, da una parte gli interessi civili, dall'altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto dell'esercizio dell'azione penale.
Ciò chiarito, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa del ricorrente, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, restando comunque salva la derogabilità dei parametri minimi delle spese indicati dal D.M.
posto che non incide, né potrebbe farlo, per il principio di gerarchia delle fonti,
sull'abrogazione delle “tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”
stabilita dall'art.9 D.L. 1/2012 convertito in legge n.27/2012 (attuata dall'art.1 comma 7
D.M. 140/2012), ai cui sensi “in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di
percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente
decreto e nelle tabelle allegate sono vincolanti per la liquidazione stessa”.
Come già scritto, la disciplina generale per tutti i tipi di procedimenti prevede all'art. 82 TUSG che l'onorario e le spese spettanti al difensore siano liquidati (ndr.,
sottolineature della redattrice) “ … osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni
caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari,
diritti ed indennita'.. tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione
all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa…”.
Pagina 9 di 15 Anche a norma dello stesso D.M. 55 cit., invocato dalla Difesa e richiamato nella nota spese del ricorrente, “ Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza
dell'opera” (art.2/comma 1) e, soprattutto (ndr., sottolineature della redattrice), “Ai fini
della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle
caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura,
della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero
e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti
giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della
rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità
dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la
professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle
conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di
udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario
all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle
allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino
all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti… non oltre il 50 per cento.”
Va nuovamente ribadito che gli aumenti e le diminuzioni di cui alla normativa richiamata non sono mai obbligatori (cfr. art.12 cit., i parametri “….possono essere
aumentati fino al 50% ovvero possono essere diminuiti ..non oltre il 50%...2….il compenso
unico può essere aumento per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30%...” ).
Deve essere allora evidenziato che, degli undici procedimenti riuniti, le richieste (e relative ammissioni) al Patrocinio a Spese dello Stato sono state documentate solo per i nove procedimenti indicati in premessa.
Come è noto, gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza viene presentata, o perviene all'ufficio del magistrato, oppure dal primo atto in cui interviene il difensore, qualora l'interessato faccia riserva di presentare l'istanza e questa sia depositata entro i venti giorni successivi. Così stabilisce l'art. 109
del DPR 115/2002, che prevede la retroattività degli effetti dell'ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza (cfr., tra le molte Cass. Ord.4.12.2020-9.2.21 n.3050).
Pagina 10 di 15 Dovendo individuare quale attività professionale sia liquidabile nel caso di specie - con riferimento alla fase delle indagini preliminari precedente alla riunione dei procedimenti - occorre pertanto chiarire che la stessa può essere solo quella svolta e documentata in giudizio nei seguenti procedimenti e con le seguenti decorrenze.
- dal 29 ottobre 2020 per i procedimenti penali nr. 1807/2020 RGNR, nr.
6215/2020 RGNR, nr. 6439/2020 RGNR e nr. 11070/2020 RGNR
- dal 16 giugno 2021 per il procedimento penale nr. 7140/2021 RGNR
- dal 4 novembre 2021 per procedimento penale nr. 8121/2021 RGNR
- dal 15 dicembre 2021 per il procedimento penale nr. 13626/21 RGNR
- dal 16 dicembre 2021 per il procedimento penale nr. 8178/2021 RGNR
- dal 4 marzo 2022 per il procedimento penale nr. 1259/22 RGNR.
Riorganizzando meglio lo schema di cui alla nota illustrativa del ricorrente per l'udienza del 12.6.24, alla luce delle produzioni allegate, si rileva che non sono liquidabili le attività descritte e documentate sub II (proc.pen.rg.1261/22 rgnr) e sub
VIII (proc. pen rg.694/21 rgnr) non essendo stata documentata la presentazione di istanza di ammissione al GP..
Per quanto riguarda le attività svolte negli altri procedimenti in detta fase anteriore alla riunione, rilevano dunque i colloqui con il cliente per la presentazione delle istanze di riunione dei 4 procedimenti iscritti nel 2020 e, in parte, quelle del 21.10.21 e del 15.12.21
(limitatamente a tre proc. nr rg.7140/21, 8121/21 e 13626/21), in quanto successivi alla domanda di ammissione.
Rilevano poi, per tutti i procedimenti riuniti, le attività connesse alla comunicazione dell'A.C.I. del 7 giugno 2022, alla notifica del decreto di citazione, alla disamina dell'ordinanza del 18.11.22 di proroga della misura di sicurezza, al deposito delle procure speciali per la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato e della relativa istanza, all'esame della perizia, ed alla partecipazione alle due udienze (del 9
marzo 2023 alla quale il giudice ha ammesso il rito abbreviato condizionato ed ha incaricato il perito dott. e del 30 maggio 2023 di discussione). Per_1
Pagina 11 di 15 L'esame degli allegati consente di ritenere piuttosto esiguo il numero dei documenti da valutare ai fini della causa (avviso di conclusione indagini, decreto di citazione con relativo verbale di rinvio, ordinanza di proroga mis. sicurezza, due perizie del dott.
e breve sentenza conclusiva). Per_2
Inoltre, le imputazioni - per la loro sostanziale somiglianza (quanto al contenuto della condotta ed alla gravità) e ripetitività - e le conclusioni conformi del PM che, alla luce della perizia, ha rassegnato le stesse della difesa, configurano elementi che consentono di escludere profili di particolare complessità, non essendovene né in fatto né in diritto e giustificano una liquidazione nei minimi tariffari con ulteriore riduzione per le fasi di studio, istruttoria e decisionale, atteso che la prima è coperta solo in parte dal patrocinio, la seconda non si è praticamente svolta salvo esame di breve relazione peritale (6 pagine per quella del 2022 sulla prosecuzione misura ed altre 6 per quella di ulteriore agg.) e, per la decisionale, in ragione della perizia che ha reso inevitabile la conclusione, andando operata una riduzione per tutte del 25%.
Quanto al numero delle imputazioni ai fini degli aumenti, va nuovamente ricordato che non per tutti i procedimenti vi è istanza di ammissione al GP. In particolare, non risulta esservi stata domanda per il proc. 1261/21 rgnr, relativo ai fatti commessi il
2.10.21 di cui a tre delle imputazioni contestate dal PM (sub 15, 16, e 17, cfr. istanza di riunione e decreto cit.) e neppure per il proc. 694/21 rgnr., relativo ai fatti commessi l'11.12.2020 di cui ad altre tre delle imputazioni contestate dal PM (sub 11, 12, e 13, cfr.
istanza di riunione e decreto cit.).
Ciò posto, l'aumento previsto dall'art. 12 Dm 55/14 (così come, per le cause civili,
dall'art 4 dm cit.) ha lo scopo di conciliare due esigenze teoricamente opposte: da un lato remunerare l'avvocato in misura maggiore, quando maggiore è stato il suo impegno;
dall'altro evitare una mera duplicazione di compensi a fronte di una attività
solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria (cfr. cass.civ. sez. III,
31/01/2024, (ud. 28/11/2023, dep. 31/01/2024), n.295).
Costituisce poi principio consolidato in giurisprudenza di legittimità quello per il quale, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, è demandato al potere
Pagina 12 di 15 discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l'aumento dell'unico onorario (nella specie, a mente della tariffa di cui all'art. 12 DM 55/2014 come successivamente modificato), in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, ed anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia intervenuta la riunione come nel caso di specie (cfr. Cass n. 21495/18, Cass n. 712/18, n 269/17, n.
29651/18, n. 13595/21), sicché l'esercizio o il mancato esercizio di tale potere discrezionale non è denunciabile in sede di legittimità, se motivato (cfr., Cass n
16040/11).
Venendo al caso di specie, si ritiene congruo liquidare i compensi di parte ricorrente operando l'aumento del 30% per il numero delle imputazioni effetto della riunione limitatamente a sei capi contestati dal PM, individuati in quelli più complessi con distinti momenti temporali (sub 18, 21, 22, 23, 24, 26), alla luce della sostanziale identità
(oltreché semi-contestualità) di tutti gli altri, trattandosi - pressoché per tutti gli altri -
di minacce per opporsi a pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, mentre compivano atti di ufficio o di servizio (intervenuti su segnalazione) e di offese dell'onore e del prestigio di pubblici ufficiali mentre compivano un atti d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, considerato quindi adeguato in questi termini l'aumento dell'impegno lavorativo del difensore, in ragione della indubbia ripetitività e sostanziale identità delle altre ipotesi di reato contestate, considerato poi che – operata la riunione – l'impegno professionale si è esaurito nella presentazione di una unica domanda di rito abbreviato condizionato con la successiva disamina della perizia e l'udienza di discussione con conclusioni conformi a quelle del PM .
Sulle premesse sopra illustrate si ritiene altresì congruo operare la riduzione del 30%
dei parametri generali partendo dai valori indicati ai sensi dell'art. 12/comma 2 DM
55/14 per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
Infine, trattandosi di procedimento penale, a norma dell'art.106 bis – Titolo II dpr
115/02 – è previsto che gli importi spettanti al difensore siano ridotti di un terzo.
Vista dunque la tabella allegata al DM cit., punto sub 15 “giudizi penali”, operato l'aumento del 30% per gli ulteriori 6 capi di imputazione ed operata la riduzione del
Pagina 13 di 15 30% dei parametri generali partendo dal minimo (eccetto per le fasi di studio,
istruttoria e decisionale che vanno ridotte del 25%) si procede alla liquidazione dei compensi per le attività difensive svolte dalla parte ricorrente nelle fasi indicate:
- studio .……… Euro 177,38 (riduzione del 25% su quanto richiesto)
- introduttiva… Euro 283,5 (come richiesto in istanza)
- istruttoria… …Euro 425,25 (riduzione del 25% su quanto richiesto)
- decisione……. Euro 531,75 ( riduzione del 25% su quanto richiesto)
- sub totale…. Euro 1.417,88
- aumento del 30% per ult. sei capi di imputazione di cui ai procedimenti riuniti……Euro 2.552,18
- sub totale…. Euro 3.970,06
- riduzione del 30% sul totale….. Euro 2.779,04
Per un totale di euro 2.779,04 da ridurre di un terzo per il gratuito patrocinio per un totale finale di euro 1.852,70, oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge se dovuti.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso e del rigetto di alcune argomentazioni difensive, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di questo giudizio. Al riguardo va anche considerato che solo in questa sede è stata chiarita la non adesione al Protocollo
d'Intesa. L'importanza del Protocollo è infatti notoria (standardizzare, rendere effettiva, agevole e rapida la liquidazione) derivandone la rilevanza di evidenziare in modo chiaro la mancata adesione in sede di istanza di liquidazione anche al fine di indurre il giudice a liquidare secondo i parametri ed evitare successivo contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in persona della Giudice Paola
Bozzo Costa, quale Presidente f.f. per disposizione “tabellare”, definitivamente pronunciando, annullato il decreto impugnato
LIQUIDA
Pagina 14 di 15 in favore del ricorrente Avvocato ed a carico dello Stato, Parte_1
per le prestazioni rese nel procedimento rg nr. 13626/21 Reg.Gen. notizie di reato (ed in quelli riuniti allo stesso), definito con sentenza del Giudice presso il tribunale di
Genova in data 30.05.2023, il compenso - già ridotto di un terzo - determinato in euro
1.852,70 oltre 15% ed IVA e CPA come per legge se dovuti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di questo procedimento.
Si comunichi al difensore ed alle parti, compreso il Pubblico Ministero
Genova, 9 gennaio 2025
La Giudice, quale Presidente f.f., per disposizione “tabellare”,
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