Articolo 74 della Legge 3 aprile 1979, n. 112
Articolo 73Articolo 75
Versione
25 aprile 1979
Art. 74.



I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano
stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1977 (articolo 70).................. L. 220.043.609.930 Somme rimaste da riscuotere sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 72)........ " 19.416.249.271 Somme riscosse e non versate (colonna p del
riepilogo dell'entrata)...................... " 1.794.550.818

--------------------- Residui attivi al 31 dicembre 1977... L. 241.254.410.019 =====================

Entrata in vigore il 25 aprile 1979