Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/06/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1191/2022 R.G.
promosso da
(C.F. ), e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Senigallia CodiceFiscale_2
(AN), Via Armellini n. 45, presso lo studio dell' Avv. Maurizio Minucci (C.F.:
), che li rappresenta e difende in virtù di procura in CodiceFiscale_3 atti;
APPELLANTI
nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._4 in Roma, alla Via Calabria 56 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Tomassetti
(C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in C.F._5 atti;
e di
, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso chiedendo:” Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accogliere l'appello proposto dai signori e e, pertanto, in Parte_1 Parte_2 riforma della sentenza impugnata ed in conformità alle domande già spiegate e precisate in primo grado:
1. disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in quanto inammissibile e/o infondata, accertare e dichiarare che i signori e hanno Parte_1 Parte_2 acquistato per usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1158 c.c., la piena proprietà dell'intera soffitta censita al CF del Comune di Monte Porzio
(PU), alla Via Mazzini n. 55, p. T-1, 2-3, Foglio 14, Mappale 330, Sub. 7, Cat.
C/2, cl. 1, Cons. 29 mq, Sup. Cat. 14 mq, R.C. € 76,38 per averla interamente posseduta per oltre venti anni, come se fosse propria, in modo continuo, indisturbato, esclusivo e pacifico, con “animus rem sibi habendi”. Voglia inoltre
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare e dichiarare che i signori Parte_1
e hanno acquistato per usucapione ex art. 1158 c.c. la
[...] Parte_2 piena proprietà delle relative pertinenze e, nello specifico, del vano-corridoio e del vano scale che conducono dal piano secondo al piano terzo sottotetto e, più in particolare, alla soffitta stessa, cui si accede tramite altro disimpegno ad essa antistante, la cui piena proprietà pure è a dichiararsi acquistata per usucapione dai signori e , essendo state, Parte_1 Parte_2 tutte le predette pertinenze, possedute dai medesimi, per oltre vent'anni, in modo continuo, indisturbato, esclusivo e pacifico, con “animus rem sibi habendi”. Con ogni ulteriore provvedimento utile e necessario ai fini della trascrizione e volturazione presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari;
2. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, nonché conseguentemente, con condanna dell'appellato signor anche alla restituzione, in favore dei Controparte_1 signori e , di quanto già ricevuto in Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite liquidagli in primo grado, complessivamente pari alla somma di € 5.398,74 (comprensiva di spese forf. al 15%, IVA e CPA)”.
Il procuratore dell'appellato ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Ancona rigettare l'appello avversario e le domande tutte ivi proposte, confermando la sentenza impugnata per tutte le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del secondo grado di giudizio”.
Oggetto: usucapione – appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro
n. 741/2022 pubblicata in data 08.11.2022
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 741/2022 pubblicata in data
08.11.2022 rigettava, perché non provata, la domanda di usucapione svolta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
, e con
[...] Controparte_4 Controparte_3 CP_5 condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Propongono appello i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 deducendo i motivi di seguito esaminati e chiedendo, in riforma della gravata sentenza l'accoglimento della domanda svolta in primo grado.
, costituendosi, ha contestato i motivi di appello e concluso Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
I restanti appellati sono rimasti contumaci.
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico articolato motivo gli appellanti deducono l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che “…non sia stata raggiunta la prova circa il fatto che il resistente ed i suoi danti causa non avessero goduto della soffitta durante il decorso del tempo utile ad usucapire…”.
Rilevano, in particolare, che la corretta valutazione, nel loro complesso, delle risultanze istruttorie avrebbe consentito di affermare la fondatezza della domanda attorea mentre il primo giudice aveva immotivatamente escluso alcuni aspetti ed isolato altri, senza procedere ad alcuna comparazione critica dei vari elementi;
inoltre non aveva proceduto ad una valutazione complessiva degli elementi probatori, né ad una confutazione dettagliata di quelli ritenuti non condivisibili, non aveva indicato alcun elemento volto a sostenere l'attendibilità del teste
[...]
fratello dell'appellato nonostante fosse Tes_1 Controparte_1 titolare di un interesse derivante dal fatto di aver ceduto al fratello
, a titolo oneroso, la proprietà della quota di ½ dell'immobile di CP_1 proprietà che gli era stata donata dalla madre e nonostante l'esistenza di contraddizioni tra tale deposizione e quella resa da altri soggetti estranei alle famiglie coinvolte.
Rilevano, inoltre, gli appellanti di non aver in alcun modo fatto riferimento
- diversamente da quanto affermato dal primo giudice - all'esito dell'azione di reintegrazione nel possesso ma di aver depositato i verbali delle dichiarazioni testimoniali assunte in tale sede di cui, però , il tribunale non aveva fatto alcuna menzione. I testi e Testimone_2 Testimone_3
amici della famiglia esaminati sia in sede di
[...] Parte_1 istruzione preventiva che nell'ambito del giudizio possessorio, avevano riferito in ordine sia alla risalente presenza del portone all'ingresso dell'appartamento al secondo piano, ivi installato da oltre cinquant'anni, sostituito alla fine degli anni '60 con quello rimasto fino ad oggi, che al fatto che le chiavi fossero nella disponibilità della sola famiglia dei e Parte_1 che questi ultimi avessero sempre utilizzato l'intera soffitta ed i relativi vani di accesso, in via esclusiva, potendovi accedere unicamente dall'interno del loro appartamento ed utilizzando le scale che dal corridoio di casa salgono al sottotetto. Inoltre il teste fratello di Testimone_4 CP_4 aveva puntualizzato che il portone d'ingresso dell'appartamento del di cui solo costoro disponevano delle chiavi, c'era da sempre, e Parte_1 che negli anni '60 era stato soltanto sostituito, aggiungendo che la soffitta era stata utilizzata dai fino al 1985/85 – epoca in cui Parte_1 era stato installato il riscaldamento a metano - per il deposito della legna.
Quanto alle testimonianze richiamate in sentenza ed ai limiti del loro apprezzamento rilevano gli appellanti che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, le dichiarazioni rese risultano tutt'altro che puntuali e l'esame di singoli elementi da parte del primo giudice non risponde al principio di necessaria valutazione organica degli elementi integranti il quadro probatorio emerso dell'indagine probatoria espletata.
In particolare evidenziano che non è stato attribuito rilievo alla deposizione resa dalla teste mentre sono state Testimone_5 considerate le due deposizioni dei testi di parte acriticamente CP_1 recepite senza valutare l'attendibilità di parente di Controparte_6
- al quale aveva ceduto la propria quota di proprietà - Controparte_1 ed il fatto che la circostanza della consegna delle chiavi del portone agli inquilini del era stata smentita dalla teste che CP_1 Tes_6 aveva ivi abitato fino al giugno/luglio del 1964. Inoltre la teste
[...]
che aveva dimostrato una certa confusione nella stessa Tes_7 collocazione materiale degli ambienti, non aveva saputo dire nulla in ordine alle chiavi.
In conclusione, affermano gli appellanti che è stata fornita la prova del possesso esercitato dai sull'intera soffitta e relativi vani di Parte_1 accesso, in modo esclusivo, pacificamente manifesto, continuativo ed ultraventennale per cui e eredi del Parte_1 Parte_2 proprio padre anche per effetto del principio della Persona_1 continuità del possesso di cui all' art. 1146 c.c., hanno acquistato per usucapione la proprietà dell'intera soffitta (e relativi vani di accesso) per cui è causa, avendo dato prova dell'esistenza, in concreto, di una particolare relazione di fatto con i beni in questione, sorretta dal c.d. animus rem sibi habendi (che, fra l' altro, in sé già si presume dalla presenza del corpus possessionis e prescinde pure da qualsivoglia stato soggettivo), a decorrere - quantomeno - dalla data in cui il proprio padre e dante causa aveva acquistato l'appartamento al secondo piano (in cui peraltro già abitava con la famiglia in locazione fin dal 1948, nelle stesse condizioni e modalità d' uso).
La domanda di usucapione svolta dagli appellanti ha ad oggetto la porzione di soffitta di proprietà del sig. sita nel fabbricato di Monte CP_1
Porzio (PU) alla Via Mazzini n. 55. nonché alcune parti condominiali, costituite dal vano scale, dal corridoio e dal disimpegno antistante la soffitta.
Il primo giudice ha già evidenziato che è intervenuto giudicato possessorio formatosi a seguito dell'azione intentata da Controparte_1 nei confronti di con la pronuncia della Suprema Corte Parte_1
n.22459/2016 di rigetto del ricorso proposto dal sig. averso CP_1 la sentenza di appello di conferma di quella resa dal tribunale che aveva rigettato l'originaria domanda.
Occorre, però, considerare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “... il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente a oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile a usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori.
Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela a una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà
o di un altro diritto reale sicché l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso (Cassazione civile sez. II,
16/04/2019, n.10590; Cass. Civ., Sez. 2, Sent, n. 21233 del 2009)”. Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione alla fattispecie in esame in cui l'azione possessoria svolta dal proprietario è stata rigettata.
Le doglianze dell'appellante si sostanziano essenzialmente nella mancata valutazione delle deposizioni rese nel pregresso giudizio possessorio e nella ritenuta erronea valutazione delle deposizioni rese dai vari testi esaminati nel corso del giudizio di primo grado.
Quanto al primo profilo di doglianza deve premettersi che il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse ( Cass. Sez. 1,
07.05.2014 n. 9843).
Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte con recente pronuncia
( Cass. Sez. L - 03/04/2017 n. 8603) con la quale si è affermato che
“nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie”.
Inoltre “Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come "informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte" ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21072 del
22.07.2021). I verbali relativi alle prove testimoniali acquisite in nel corso del giudizio possessorio risultano essere stati depositati in giudizio sicché gli stessi hanno fatto oggetto di contradditorio fra le parti. Inoltre poiché le deposizioni risultano essere state rese sotto il vincolo dell'impegno di rito nel giudizio di merito possessorio possono essere valutate quale materiale probatorio da porre a fondamento della decisione.
Deve premettersi che le parti del presente giudizio sono proprietarie di due distinti appartamenti ubicati nell'edificio sito in via Mazzini n.55 di
Monte Porzio (PU), e precisamente il sig. è proprietario Controparte_1 dell'appartamento sito al piano primo e relativa soffitta, beni acquisiti in data 18/09/2000, a seguito di donazione da parte della propria madre in favore dei due figli e e della contestuale CP_7 CP_1 CP_8 vendita da parte di quest'ultimo del ½ di sua spettanza al fratello
; i sigg.ri e sono proprietari CP_1 Pt_1 Parte_2 dell'appartamento sito al piano secondo e della sovrastante soffitta, divisa da un corridoio dalla soffitta della controparte.
Costituisce circostanza indiscussa che il dante causa degli appellanti avesse apposto un portone all'inizio del pianerottolo del piano secondo attraverso cui si accede al proprio appartamento e alla sovrastante soffitta.
Secondo quanto affermato dall'appellato la chiave di tale CP_1 portone era stata sempre nelle disponibilità della propria famiglia che aveva, quindi, continuato a godere del bene accedendovi e riponendovi i propri beni.
Di contro, secondo l'assunto degli appellanti, la famiglia Parte_1 aveva sempre avuto la chiave di tale portone in via esclusiva ed aveva goduto dell'intera soffitta realizzandovi anche alcune opere.
Soltanto alla fine degli anni '90, a seguito di specifica richiesta dei quest'ultimi erano stati autorizzati a riporre nella soffitta CP_1
(loro intestata) alcuni oggetti provenienti dall'abitazione posta al primo piano del medesimo fabbricato di Via Mazzini n. 55 in Monte Porzio, dove dovevano essere eseguiti dei lavori di ristrutturazione. Nell'occasione era stata loro consegnata anche la chiave del portone con la precisazione, tuttavia che avrebbe dovuto essere restituita non appena gli stessi avessero Parte_1 dato il proprio appartamento in locazione a terzi. Quindi nella primavera dell'anno 2001, non essendo state ancora restituite le chiavi, i Parte_1 avevano sostituito la serratura del portone d'ingresso del proprio appartamento in vista della sua imminente consegna alla conduttrice CP_9
e che, poco dopo, dell'avvenuta sostituzione era stato informato il
[...] sig. fratello di Persona_2 Controparte_1
I testi ( moglie di , ( moglie Testimone_8 Parte_1 Testimone_9 di non risultano attendibili avendo al riguardo affermato, Parte_1 contrariamente a quanto ammesso dalla stessa parte, di non aver mai visto in soffitta beni che non fossero di proprietà Parte_1
L'incapacità del teste in quanto alienante della Persona_2 porzione dell'immobile in favore del fratello , non risulta essere CP_1 stata eccepita nei modi di legge nel giudizio di primo grado per cui l'esame della relativa eccezione deve ritenersi preclusa.
Il teste ha ampiamente riferito in ordine al fatto che fino a quando
[...]
aveva abitato nell'immobile al primo piano egli andava insieme CP_10
a in soffitta per aiutarla a riporvi gli oggetti accedendo tramite il CP_10 corridoio della casa dei dal portone che era aperto. In Parte_1 soffitta erano state riposte anche le porte dell'appartamento al primo piano che erano state sostituite;
sia i che i Parte_1 CP_1 riponevano la legna in soffitta, ognuno nella porzione di rispettiva proprietà.
L'attendibilità del teste emerge anche da quanto dallo stesso riferito in ordine a circostanze che potrebbero assumere rilievo contrario rispetto all'assunto difensivo del fratello avendo, peraltro, riferito, che il camino era stato realizzato dai quando l'appartamento era abitato dal Parte_1 padre degli odierni appellanti e che verosimilmente anche i “fili elettrici” erano stato apposti dai Parte_1 Nessun rilievo decisivo - ed in senso ostativo rispetto alle dichiarazioni sopra riportate - può attribuirsi a quanto riferito dalla teste , Tes_6 conduttrice dell'immobile dei fino al 1964, rispetto al fatto CP_1 che non aveva la disponibilità della chiave del portone di accesso alla soffitta ben potendo la locazione aver avuto ad oggetto il solo appartamento.
Quanto alle dichiarazioni rese dai testi escussi in sede di azione possessoria va rilevato che i predetti nulla hanno riferito dell'esercizio di un possesso esclusivo da parte dei senza fare alcun Parte_1 riferimento all'aspetto riguardante la disponibilità della chiave del portone da parte dei e ai beni dagli stessi custoditi nella soffitta. CP_11
Dalla deposizione resa da non emergono elementi che Testimone_5 escludono l'utilizzo dei della soffitta sia pure a fronte degli CP_11 interventi realizzati dai ammessi anche dal teste Parte_1 [...]
CP_6
In definitiva non risulta provato, così come già affermato dal primo giudice, il possesso esclusivo, utile ai fini della usucapione, da parte degli appellanti dei beni oggetto di domanda
L'appello va, quindi, rigettato con conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza. Nulla per le spese quanto agli appellati contumaci.
Poiché il giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
avverso la sentenza n. 741/2022 del Tribunale di Pesaro, pubblicata
[...] in data 08.11.2022, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza.
Condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado liquidate in Euro 1.100,00 Controparte_1 per la fase di studio, Euro 710,00 per la fase introduttiva, Euro 1.750,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Nulla per le spese quanto agli appellati contumaci.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228.
Ancona, così deciso il 29.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico