Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 446/2022 R.G
Appello Sentenza Tribunale Brindisi N. 1166 del 5.7.2022 Oggetto: irripetibilità indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza in grado d'appello, iscritta al n. 446.2022 del
Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Giulio Parte_1
Insalata, domiciliatario
APPELLANTE contro con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, per procura generale alle liti richiamata in atti, dall'avv. Luca Iero, Fabiola Leone
e Salvatore Graziuso, domiciatari presso la sede di Lecce, Viale Marche n. 12 CP_1
APPELLATO
All'udienza del 14.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso, depositato il 22.7.2022 proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza in epigrafe indicata con la quale era stata rigettata la domanda, introdotta con
.Deduceva, dopo aver ripercorso lo svolgimento del pregresso giudizio evidenziando petitum e causa petendi, che il giudice di primo grado aveva obliterato il principio di irripetibilità dell'indebito quando, come nel caso di specie, il comportamento del solvens aveva ingenerato nell'accipiens un legittimo affidamento circa la legittimità delle erogazioni poi risultate prive di causa solvendi;
inoltre il verbale sanitario, comunicato al beneficiario della prestazione, non poteva ritenersi equipollente ad un provvedimento di revoca della prestazione (indennità di accompagnamento) .
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda già proposta 9.6.2021, vinte le spese del doppio grado.
L' dopo rituale vocatio, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'odierna udienza, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Non v'è contestazione sulla circostanza del venir meno del requisito sanitario - a seguito di visita sanitaria del 14.1.2016 i cui esiti sono stati comunicati in data 26.1.2016 - presupposto all'erogazione della indennità di accompagnamento.
Questa Corte si è già ripetutamente pronunciata sulla ripetibilità dell'indebito assistenziale per il venire meno del requisito sanitario, ripetibilità non esclusa anche nel caso in cui non vi sia un formale provvedimento di revoca del beneficio in godimento.
Correttamente il giudice del pregresso grado non ha accolto l'introdotta domanda domanda;
è ben vero che nella materia in oggetto trova applicazione la regola propria del sottosistema assistenziale che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto, variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento ma è altrettanto vero che “ ….l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni del legittimo affidamento…” (così testualmente Cass. Ord. 24180.2022)
L' legittimamente, ha richiesto gli importi corrisposti e privi di causa solvendi a far CP_1 data dal mese successivo alla comunicazione degli esiti della visita sanitaria (cioè dal febbraio 2016)
L'appello è rigettato. Le spese, sussistendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. cpc, sono irripetibili.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 22.7.22 da Pt_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 5.7.22 n. 1166 del
[...] CP_1
Tribunale di Lecce così provvede: rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado
Ai sensi dell'art 13 co 1 quater del DPR n. 115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art 13, se dovuto
Così deciso in Lecce il 14.3.2025
Il Presidente
Dr Gennaro LOMBARDI
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