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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 31/10/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3052/2024 avente ad oggetto: altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Alessia De Finis e dall'avv. Sabino Carpagnano, ed elettivamente domiciliata con questi presso lo studio della prima in Barletta, alla via Andria n. 52
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore
, in persona Controparte_2 del direttore pro tempore in Controparte_3 persona del direttore pro tempore tutti rappresentati e difesi dalla dirigente pro tempore dell'Ufficio Scolastico dott.ssa Giuseppina Lotito
RESISTENTI
CONCLUSIONI
1 In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., nel termine di 30 giorni dall'udienza del
20.10.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 16.04.2024 e notificato il 30.04.2024 ,
ha dedotto: di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze del come docente di scuola Controparte_1 elementare, negli anni dal 2001/02 al 2007/08 in virtù di contratti a tempo determinato;
che il 01.09.2008 è stata assunta in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, superato
l'anno di prova, l'1.09.2009 è stata confermata in ruolo e attualmente lavora presso l'I.C. NN CH NZ di
Barletta; che il servizio pre-ruolo prestato non le è stato riconosciuto integralmente;
che con decreto n. 34 del 15.07.2010 il ha operato la ricostruzione di carriera CP_1 riconoscendole, però, dei 7 anni di anzianità complessiva, 6 anni
a fini giuridici ed economici e 1 anno a fini solo economici;
che, inoltre, è stata mantenuta nella vecchia seconda fascia stipendiale dall'1.09.2009 al 31.08.2011; che il comportamento del Ministero ha danneggiato essa ricorrente, non consentendole il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio e il passaggio nelle fasce stipendiali secondo i periodi previsti, ritardando, in particolare, il passaggio alla nuova quarta fascia stipendiale in cui passerà dall'1.09.2024 anziché dall'1.09.2023 data in cui avrebbe avuto diritto a passare;
che ciò ha comportato anche la percezione di una retribuzione inferiore a quella dovuta per il tardivo conseguimento delle fasce stipendiali.
2 In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari il diritto a vedersi riconosciute la ricostruzione di carriera nei termini indicata con conseguente diritto alle differenze retributive per effetto della ricostruzione integrale di carriera, con condanna delle parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento di €
1.275,68, a titolo di maggiori differenze salariali, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitisi in giudizio, i resistenti hanno eccepito l'infondatezza della domanda e la prescrizione del diritto alle differenze retributive.
Successivamente, con note depositate il 29.11.2024 hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando che con decreto n. 83 del 27.11.24 si è proceduto al riallineamento richiesto dalla ricorrente con riconoscimento dei consequenziali trattamenti economici.
LA DECISIONE
1. In via preliminare e assorbente va osservato che, successivamente all'introduzione del giudizio, con decreto del
27.11.2024, l'Amministrazione resistente ha proceduto a modificare il precedente decreto di ricostruzione carriera della ricorrente, impugnato con il giudizio in esame, riconoscendo l'anzianità nei termini richiesti, con particolare riferimento al conseguimento delle fasce stipendiali (quarta fascia stipendiale 21-27 dall'1.09.2023 anziché dall'1.09.2024 come in precedenza) e delle consequenziali differenze retributive.
La circostanza è stata confermata dalla difesa della ricorrente che, nelle note autorizzate depositate il 29.09.2025, ha confermato anche l'avvenuto pagamento delle differenze stipendiali, peraltro in misura maggiore di quelle richieste perché relativo anche al periodo successivo al deposito del ricorso, evidenziando che il pagamento è intervenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso con la busta paga di gennaio
3 2025. In conseguenza di ciò ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali
2. Ciò posto, deve osservarsi che è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere, considerando, per un verso, che risulta emesso il decreto di ricostruzione carriera n.
83 del 27114.2024, con il quale il ha proceduto al CP_1 riconoscimento dei servizi pre ruolo come da ricorso e la conseguente progressione stipendiale nonché il consequenziale diritto alle differenze retributive.
Pertanto, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, considerato che il decreto di ricostruzione carriera è stato emesso il
27.11.2024, dopo la notifica (30.04.2024) e il deposito del ricorso
(16.04.2024), deve quindi ritenersi che la parte ricorrente sia stata
“costretta” a depositare e notificare il ricorso, con la conseguenza che, stante l'integrale riconoscimento delle ragioni della ricorrente, le spese processuali seguono la soccombenza virtuale delle parti resistenti
Alla luce di ciò, in base al principio della c.d. soccombenza virtuale, le spese processuali seguono la soccombenza delle parti resistenti, considerato che lo stesso comportamento - tenuto da queste ultime conferma la legittimità della prospettazione di parte ricorrente sul mancato riconoscimento integrale del servizio pre ruolo e il conseguente diritto alla progressione di carriera e stipendiale come richiesto - e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento in base al valore effettivo della controversia (fino ad € 5.200,00 considerato l'importo delle differenze retributive oggetto di domanda); le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Alessia De Finis e Sabino Carpagnano che ne hanno fatto richiesta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3052/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in € 49,00 per spese vive ed € 1.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Alessia De Finis e Sabino Carpagnano.
Trani, 31.10.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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