Ordinanza cautelare 9 dicembre 2022
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 18/12/2023, n. 3768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3768 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/12/2023
N. 03768/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01803/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1803 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Provenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, Ministero Interno Dip P S Polizia di TO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6 e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della scheda di valutazione dell'attività dirigenziale svolta dalla Dott.ssa -OMISSIS- per l'anno 2020 del 20.05.2022, notificata in data 07.06.2022, emessa dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le
Politiche del Personale della Polizia di TO;
- della nota informativa del 28.07.2021 a firma del Questore di -OMISSIS-;
- del richiamo orale, Cat. B1Pers. /2020 del 04.09.2020, a firma del Questore di -OMISSIS-;
- della riservata amministrativa del 22.05.2020 a firma del Questore di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS- e di Ministero Interno Dip P S Polizia di TO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2023 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente riveste la qualifica di medico superiore della Polizia di TO ed è in servizio presso il Ministero dell’Interno a far data dal 05.07.2004 e a decorrere dal 13.02.2017 presta servizio presso l’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di -OMISSIS-, acquisendone, a far data dal 01.07.2019, l’incarico di Dirigente.
2. Con riferimento all’attività svolta nel corso del 2020, il Ministero dell’Interno, con scheda valutativa dell’attività dirigenziale del 20.05.2022, notificata alla ricorrente in data 07.06.2022, ha comunicato alla stessa il punteggio totale relativo alla predetta annualità, per un totale pari a 78 punti, che la faceva collocare nell’ambito della fascia “parzialmente conforme”. L’odierna ricorrente ha subìto una diminuzione del proprio punteggio, rispetto ai precedenti due anni, di 11 punti.
3. La ricorrente ha individuato le seguenti circostanze poste a fondamento della valutazione:
-un richiamo orale, Cat. B1/Pers. /2020 del 04.09.2020 e una Riservata Amministrativa del 22.05.2020, a firma della Dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-;
-“parecchi ritardi in pratiche mediche”;
-contestazioni della Dott.ssa -OMISSIS- relative a certificati medici prodotti dalla ricorrente in qualità di medico;
- un richiamo orale, del 2010, e una riservata, del 2016, ricevute nel corso del precedente servizio;
- l’organizzazione della campagna vaccinale (deduce che, tuttavia, è iniziata il 16 febbraio 2021 e che, quindi, non avrebbe potuto supportare il giudizio del 2020).
4. Tanto premesso, con ricorso in riassunzione per incompetenza notificato il 10.11.2022 e depositato il giorno 11.11.2022, la ricorrente ha censurato gli atti impugnati – come indicati in epigrafe- proponendo i seguenti motivi di ricorso:
“1)Violazione dell’art 3 l. 241/90. Violazione del principio dl tassatività
2) infondatezza del contenuto dl cui alla nota informativa del 28.07.2021 redatto dalla dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, che riprende la precedente nota del 25 febbraio 2021; al richiamo orale, cat. B.1/pers./2020 del 04.09.2020; e alla riservata amministrativa del 22.05.2020”; contestando con tali motivi le circostanze di fatto poste a fondamento della valutazione solo parzialmente conforme;
3) violazione dell'art. 12 del d.p.r. 737/81. Eccesso dl potere per carenza dl istruttoria. Violazione del diritto dl difesa;
4) violazione del combinato disposto dell 'art 7 l. 241/1990 e dell'art. 41 della carta dei diritti fondamentali del trattato dl nizza recepito nel trattato dl lisbona. Violazione del principio del contraddittorio e o messa difesa e partecipazione al processo formativo della valutazione impugnata ; ha sostenuto, con il terzo e quarto motivo, che il giudizio annuale sarebbe stato espresso con intento punitivo da parte del Questore di -OMISSIS-, nonché sulla base di un’insufficiente istruttoria e senza le necessarie garanzie partecipative a tutela del diritto di difesa;
5) contradditorietà e manifesta illogicità del giudizio dl valutazione dell'attività per l'anno 2020. Violazione del potere e palese contraddittorietà dei rapporti informativi per omessa comparazione con i precedenti rapporti. Difetto dl motivazione; sul punto, evidenzia che la differenza con le valutazioni espresse negli anni precedenti sono sintomo della arbitrarietà ed illogicità della motivazione.
5. Si è costituita l’Amministrazione eccependo in via preliminare: l’irricevibilità del ricorso quanto al richiamo orale del 4.09.2020 e alla nota del 22.05.2020 a firma del Questore, notificati rispettivamente il 9.09.2020 e il 22.05.2020; la inammissibilità e/o irricevibilità dell’impugnativa quanto alla nota informativa del 28.07.2021 e alla Riservata Amministrativa del 22.05.2020, rispetto ai quali è stato già proposto ricorso definito con pronuncia di inammissibilità n. 1037/2022 di questo Tribunale, trattandosi di atti endo-procedimentali.
5.1. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza in fatto e in diritto.
6. All’udienza camerale del 6 dicembre 2022 è stata respinta la domanda cautelare per assenza del periculum in mora nonché di profili di verosimile fondatezza del ricorso,
7. La ricorrente ha presentato memoria di replica, ribadendo, alla luce della memoria difensiva, le proprie difese.
8. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 24 novembre 2023.
DIRITTO
1.Il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile e in parte infondato per le ragioni di seguito esposte.
2. La questione posta all’esame del Collegio concerne la legittimità della valutazione operata dal Ministero dell’Interno, quale datore di lavoro, nei confronti di -OMISSIS- per l’attività da quest’ultima svolta come dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di -OMISSIS- nel 2020.
Risulta in atti che con la scheda di valutazione del 20.05.2022, oggi impugnata, la ricorrente ha ricevuto un punteggio pari a 78, corrispondente ad un giudizio “parzialmente conforme”, entro una scala di valutazione del “grado di conformità” dell’attività svolta dal dirigente che prevede: “non conforme”, “parzialmente conforme”, “conforme” e, infine, “pienamente conforme”.
Il giudizio espresso nella scheda predetta a firma del Capo della Polizia recepisce il parere espresso, sempre in forma numerica, dal Comitato tecnico consultivo per la valutazione annuale dei dirigenti, a sua volta ricavato dagli elementi forniti dal titolare dell’ufficio, giusta nota del 28.07.2021 proveniente dal Questore di -OMISSIS-.
3.Tanto premesso con riguardo al perimetro della controversia, deve essere esaminata l’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione con riguardo al richiamo orale del 4.09.2020 e alla nota del 22.05.2020 a firma del Questore.
3.1. L’eccezione è fondata nei limiti di seguito precisati. Il richiamo orale del 4.09.2020 risulta essere stato notificato – per circostanze incontestate- il 9.09.2020, sicché risulta ampiamente decorso il termine di decadenza per l’impugnazione al momento dall’introduzione del giudizio dinanzi al Tar Lazio con notifica del 5.09.2022.
Ne consegue che non possono essere esaminati quei profili di censura concernenti il richiamo orale del 4.09.2020.
3.2. Non è tardiva, invece, l’impugnazione della nota del 22.05.2022 (si rinvia al successivo punto 4.3).
4. Quanto all’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione in relazione ad atti endo-procedimentali (il rapporto informativo del 21.07.2021 e la già citata nota 22.05.2020), si osserva quanto segue.
4.1. Sul piano normativo, il d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 (" Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di TO, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78 "), all'art. 62, rubricato " Valutazione annuale dei dirigenti", prevede che, ai fini della valutazione delle prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti, dei vice questori e dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate della Polizia di TO, questi ultimi sono tenuti a presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sulla cui base viene redatta una scheda di valutazione, entro il successivo 30 aprile, da parte di un apposito comitato. Entro il successivo 30 giugno viene infine espresso dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza il giudizio valutativo finale.
In particolare, il comma 7 del citato articolo 62 prevede che: " I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza".
In esecuzione di quanto previsto al comma 7 appena ripotato è stato adottato il Decreto ministeriale 8 ottobre 2023, contenente il modello di relazione sull'attività svolta dai dirigenti della Polizia di TO (poi dettagliatamente illustrata con la circolare n. 333-A/9803.C. 3 del 6 dicembre 2003 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza) e sono state fissate le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione ed i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale, come previsto dall'articolo 62, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
La valutazione dei Dirigenti della Polizia di TO da parte del Comitato consultivo, da cui discende poi la valutazione complessiva finale del Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S., dipende strettamente dalla relazione dirigenziale e dagli elementi forniti dal titolare dell'ufficio da cui il dirigente dipende.
Pertanto, la scelta della ricorrente di impugnare in questa sede il rapporto informativo a firma del Questo di -OMISSIS- del 21.07.2021, unitamente all’atto conclusivo, è del tutto coerente con l’assetto normativo di regolazione della valutazione annuale del dirigente; onde la infondatezza della relativa eccezione.
4.2. Né è ostativa all’impugnazione delle osservazioni del Questore la sentenza di questo Tribunale che ha dichiarato la inammissibilità del ricorso avente ad oggetto tale atto sul presupposto che si trattasse di un atto endo-procedimentale e in mancanza del provvedimento finale. Detta pronuncia – avente un contenuto “strettamente processuale” - non contiene statuizioni di merito suscettibili di fare stato tra le parti (si veda di recente Cons. TO, sez. IV, 31 maggio 2023, n. 5396).
4.3. Quanto alla riservata amministrativa del 22.05.2022, la stessa è stata ritualmente impugnata unitamente alla scheda di valutazione. Non può dubitarsi della natura endo-procedimentale di tale atto che, pur avendo un contenuto di “richiamo” rivolto alla ricorrente, non assume la veste formale di provvedimento disciplinare avente immediata efficacia lesiva e dunque immediatamente impugnabile a pena di decadenza.
5. Venendo al merito, i primi due motivi e il quinto motivo di ricorso, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
5.1. Sul punto, il Collegio ritiene debba essere richiamato il parere reso dal Consiglio di TO, I, 24 agosto 2020, n. 1430: “9 . Segnatamente, nel parere appena richiamato è stato innanzitutto ricordato che "le valutazioni sottese alla predisposizione del rapporto informativo di cui agli articoli 62 e seguenti del d.P.R. 335 del 1982 [ora d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334] sono caratterizzate da lata discrezionalità valutativa, ragione per cui i giudizi in tale occasione espressi possono comportare l'annullamento in sede giurisdizionale solo in caso di palesi profili di incongruità ed irragionevolezza" (cfr. Consiglio di TO, I, 24 agosto 2020, n. 1430 e VI, 23 novembre 2011, n. 6157) e che "i singoli giudizi espressi sono ampiamente discrezionali e non necessitano di approfondita motivazione neppure quando vengono modificati in pejus, stante l'autonomia degli stessi, annualmente rinnovati alla stregua di valutazioni puntuali riferite unicamente all'anno in corso" (cfr. ancora Consiglio di TO, I, 24 agosto 2020, n. 1430 - nonché - VI, 27 giugno 2006, n. 4100 e 17 ottobre 2005, n. 5807).
10. Ancora, nel predetto parere è stato ricordato che "riguardo alla consistenza quali-quantitativa della motivazione degli atti espressivi di valutazioni e di giudizi, sia nel pubblico impiego, sia, più in generale, nell'ambito delle procedure selettive concorsuali e di evidenza pubblica, l'ampiezza del dovere di motivazione specifica del singolo giudizio è inversamente proporzionale al livello di predefinizione operata "a monte" dalla norma (primaria o secondaria, o dalle circolari applicative e dagli atti generali di disciplina e autolimitazione della funzione amministrativa), nel dettare puntuali criteri e parametri del giudizio: ed infatti, nel caso in cui la legge o il regolamento (o, più frequentemente, gli atti generali attuativi conseguenziali, quali i bandi) stabiliscano in modo chiaro e articolato quali sono gli elementi da valutare, i parametri e i criteri del giudizio, tanto minore sarà conseguenzialmente "a valle" la motivazione necessaria a esplicitare il contenuto e le ragioni del giudizio, che troverà nei parametri e criteri valutativi predefiniti "a monte" la sua chiave di lettura e di comprensione"; è stato evidenziato che nella materia oggetto del presente giudizio "la disciplina di carattere generale della formazione dei giudizi valutativi è analitica ed esaustiva, sicché non si richiede, a livello applicativo, nelle singole schede valutative, l'assolvimento di un particolare e approfondito onere motivazionale"; ed è stato quindi affermato che "a fronte di una minuziosa e articolata predefinizione, a livello di disciplina generale, dei parametri e dei criteri di giudizio, deve ritenersi sufficiente, a livello applicativo, anche il mero punteggio numerico, accompagnato da una sintetica indicazione del profilo preso in considerazione" (cfr. ancora Consiglio di TO, I, 24 agosto 2020, n. 1430).
(…) 12. Ancora, nel predetto parere è stata evidenziata la generale autonomia di ciascuna annualità del giudizio valutativo e la conseguente "inconfigurabilità di profili di contraddittorietà fondati sul mero raffronto tra il nuovo giudizio e quelli precedenti (salvo i casi di macroscopico peggioramento)" ed è stato affermato che in caso di scostamenti fisiologici e non radicali rispetto ai giudizi delle precedenti annualità le osservazioni poste alla base delle valutazioni "non abbisognano del sostegno probatorio di specifici atti di addebito o di contestazione di mancanze e inadempienze a carico del dirigente valutato" (cfr. ancora una volta Consiglio di TO, I, 24 agosto 2020, n. 1430). [Tar Lazio-Roma sent. n. 11839/2023].
5.2. Alla stregua di questo criterio inversamente proporzionale, per cui una astratta predeterminazione decisamente puntuale del canone di valutazione si accompagna, a cascata, ad una valutazione nel caso singolo più sintetica, purché riconducibile ai quei predeterminati parametri di giudizio, il provvedimento impugnato deve dirsi sorretto da idonea motivazione.
5.3. Come affermato dalla giurisprudenza con riguardo alla discrezionalità tecnica sottesa alle valutazioni del dirigente: “Trattandosi di censure circa eventuali profili di eccesso di potere nel giudizio espresso, è necessario premettere che il TAR in relazione a doglianze siffatte, ha notevoli limiti di intervento in quanto l'esercizio della potestà tecnico-discrezionale è insindacabile in sede di legittimità se non per travisamento dei fatti, illogicità di valutazione o manifesta disparità di trattamento.
Se così non fosse l'operato del giudice amministrativo impingerebbe nel merito di una discrezionalità tecnica che, soprattutto per le valutazioni ai fini dello sviluppo di carriera di dirigenti pubblici, presenta profili di opinabilità elevati.
Infatti, mentre quando la discrezionalità tecnica si esprime in valutazioni per le quali si deve ricorrere ad un sapere settoriale di tipo scientifico è possibile procedere ad un sindacato forte anche utilizzando autonomi mezzi di prova, in casi come quello in esame la valutazione di parametri posti a fondamento di un giudizio complessivo che verrà poi utilizzato per l'avanzamento di carriera per merito comparativo, non presenta indici univoci di riferimento e conserva un margine di soggettività ineliminabile” (Tar Bologna n. 203/2018).
Invero, è frutto di quell’apprezzamento ampiamente discrezionale -rimesso all’Amministrazione- la valutazione in ordine alle carenze organizzative e decisionali evidenziate nel provvedimento impugnato.
E’ poi in atti il richiamo di cui alla riservata amministrativa del 22.05.2022, la cui materialità degli avvenimenti non è – in buona sostanza- contestata dalla ricorrente, la quale fornisce una propria giustificazione degli eventi non supportata da prove documentali (cfr. pag. 23 del ricorso introduttivo).
Infine, il richiamo orale del 4.09.2020, ormai inoppugnabile, concretizza una seria evidenza di segno negativo idonea a legittimare un giudizio non pienamente conforme per l’annualità di riferimento. Invero, dovendo in questa sede assumersi come comprovati e non più contestabili i fatti posti a fondamento del predetto rilievo disciplinare, non può non evidenziarsi come le condotte addebitate alla ricorrente, consistenti nel ritardo nel prestare soccorso a dei colleghi e nella mancata tempestiva risposta alla chiamata, siano comunque espressione di un apprezzabile inadempimento nell’esecuzione della prestazione lavorativa.
6. Con segnato riguardo al quinto motivo di ricorso si evidenzia come, stante la autonomia nei giudizi espressi nelle diverse annualità e in presenza di una motivazione idonea a supportare il punteggio finale attribuito, lo scostamento di 11 punti rispetto ai periodi precedenti non presenta carattere di eccessività tale da rivelare arbitrarietà o un palese sviamento nell’esercizio della discrezionalità tecnica devoluta all’Amministrazione in questa materia.
7. Devesi a questo punto procedere all’esame del terzo e quarto motivo di ricorso, che parimenti presentano profili di evidente connessione. Entrambi i motivi sono infondati.
7.1. Nell’assetto normativo, che delinea in modo puntuale le modalità di valutazione del dirigente (cfr. punto 4.1), non si prevede la necessità di un “contraddittorio preventivo” con il lavoratore oltre alla relazione annuale, che mette già in condizione l’interessato di rappresentare le risultanze della propria gestione.
Le esigenze di garanzia del diritto di difesa si pongono in via esclusiva con riguardo ai provvedimenti disciplinari, che si sostanziano nella irrogazione di una sanzione formale e che hanno l’attitudine a permanere, entro un certo tempo, nella “storia lavorativa” del dipendente.
Solo in presenza di provvedimenti afflittivi scattano le garanzie partecipative, consistenti generalmente nella previa specifica contestazione e nella possibilità di presentare osservazioni o difese orali.
Nel caso di specie, l’unica sanzione disciplinare richiamata nella valutazione non può più essere contestata neanche sotto il profilo della violazione delle prerogative difensive. Né altri atti, non qualificabili come sanzioni disciplinari, devono essere assistiti da imprecisate garanzie partecipative.
7.2. A fronte della congruità delle ragioni poste a fondamento della valutazione l’adombrato intento ritorsivo non ha certamente avuto efficacia determinante per la valutazione espressa. In altri termini, la sussistenza delle circostanze su cui si basa la valutazione conduce ad escludere in radice che il motivo ritorsivo prospettato abbia influenzato in maniera decisiva la valutazione impugnata, sì da renderla illegittima.
8. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono regolate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte infondato e in parte irricevibile;
condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite che liquida in euro 1000,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Luca Girardi, Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO