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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6807 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 01/10/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5671 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Perla Fontanella, presso la quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. stabilito Guido D'Amelia e dall'avv. Claudio Sabbatino, presso i quali elettivamente domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.03.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver lavorato per conto e alle dipendenze della società convenuta, operante come
“affittacamere” dal 26.06.2017; di aver in particolare prestato la propria attività presso la sede di Via A. De Gasperi n.55 in Napoli nella struttura “P.C. Boutique De Gasperi H.” dal
01/05/2023 al 20/10/2023 con rapporto di lavoro “a nero”; di aver volto il proprio lavoro con la qualifica di “operaio” e la mansione di “cameriera ai piani” ; che tali mansioni vanno pertanto inquadrate nell'ambito del livello Sesto del C.C.N.L. Turismo - Confcommercio come da trattamento economico-normativo risultante dal C.C.N.L. in vigore del 18.01.2014 con decorrenza dal primo maggio 2013 al 31 agosto 2016, poi rinnovato;
di aver svolto la propria attività dal 01 maggio 2023 al 20 ottobre 2023 nei giorni che vanno dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 15.30/16.00, senza pausa pranzo con un giorno libero a settimana, mai coincidente con il sabato o con la domenica;
di aver svolto la mansione di
“cameriera ai piani” occupandosi tutti i giorni della pulizia delle camere, pulizia dei vetri, di disfare i letti togliendo le lenzuola e mettendone altre pulite, spesso anche della pulizia della reception ,alternativamente con altri lavoratori, ecc.; di aver ricevuto, nello svolgere le mansioni su indicate, le direttive lavorative dalla Sig.ra collocata alla reception;
Pt_2 che la predetta sig.ra , ricevendo i soldi dal Sig. , ha provveduto poi a Pt_2 Pt_3 sua volta a corrisponderle lo stipendio mensile pari ad euro 650,00 in contanti il giorno 12 di ogni mese;
che il rapporto di lavoro è terminato con licenziamento senza giusta causa;
nello specifico, di non essersi recata a lavoro in data 20.10.2023 a causa di un malore -come da certificato medico del 23.10.2023 del dott. Di Palo Asl Napoli 2 Nord- e di aver avvisato prontamente la sig.ra con un messaggio audio whatsapp, senza ricevere risposta Pt_2 alcuna;
di essere stata poi chiamata - nella stessa giornata - dalla sig.ra che le ha Pt_4 intimato di tornare subito a lavoro;
di aver riferito anche alla Sig.ra di non sentirsi bene, Pt_4 che la sig.ra le ha a quel punto riferito di non tornare più a lavoro;
di aver richiesto a Pt_4 alla convenuta a mezzo pec del 28.11.2023, il pagamento delle somme da lei vantate;
che in riscontro la resistente, per il tramite dell'avv.D'Amelia Guido, con pec del 12.12.2023 ha contestato le richieste formulate disconoscendo altresì il dedotto rapporto di lavoro.
Tanto premesso, lamentando di non aver percepito il compenso per i mesi di settembre e ottobre 2023, né somme per il lavoro straordinario prestato;
di non aver percepito la 13ª e
14ª mensilità nonchè la retribuzione prevista per le festività come da calendario, né alcunché
a titolo di TRF, il tutto come da conteggi allegati al ricorso, ha concluso chiedendo di “ a) accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro “a nero” a partire dal 01.05.2023 al 20.10.2023;b) riconoscere alla ricorrente la qualifica di “operaio” e le mansioni di “cameriera ai piani” livello Sesto del C.C.N.L Turismo - Confcommercio come da trattamento economico-normativo risultante dal C.C.N.L. in vigore del 18.01.2014 con decorrenza dal primo maggio 2013 al 31 agosto 2016, poi rinnovato;
c) per l'effetto e comunque in forza dei titoli e delle causali in narrativa, condannare CP_2 Controparte_3
p.iva , Codice Fiscale: , NA967633 con sede P.IVA_1 P.IVA_1 CP_4 legale in Napoli (Na) alla Piazza Bovio n.22, 80133, in persona del suo l.r.p.t. Sig.
[...]
, nato a [...] il [...] C.F. , dom.to in CP_5 C.F._1
Napoli al Largo Mimose n.1, cap. 80100, al pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 8.584,65, di cui €. 586,21 a titolo di TFR come indicato e specificato, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c.;” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda la e ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 concludendo per l'integrale rigetto.
Ha evidenziato, in particolare, l'estrema genericità e contraddittorietà delle circostanze di fatto riferite dalla ricorrente contestandone la ricostruzione così come operata;
ha poi negato la sussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro con la ricorrente di qualunque natura e relativo a qualsivoglia mansione;
ha infine disconosciuto il contenuto nonché
l'autenticità del documento denominato “all.8 corrispondenza whatsappa turni lavorativi” di parte ricorrente, formulando altresì richiesta di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c., per lite temeraria.
******
Stante la preliminare e assorbente eccezione di merito sul difetto di legittimazione passiva della società convenuta in giudizio, deve ritenersi che l'istruttoria espletata e, in particolare, gli elementi acquisiti attraverso l'escussione dei testimoni indicati nei rispettivi atti difensivi, consentono senz'altro di escludere la prova dell'esistenza di alcun rapporto di lavoro Co subordinato tra la ricorrente e la convenuta in giudizio.
Con la domanda giudiziale, infatti, l'attrice ha dedotto di essere stata assunta, come Cont cameriera ai piani di una struttura ricettiva gestita da . sita in via De Gasperi CP_3
55.
La società convenuta, di contro, nell'eccepire invece la propria estraneità alla relazione lavorativa, ha dedotto di non aver intrattenuto alcuna relazione lavorativa con la ricorrente, facendo rilevare di aver stipulato nel 2022 con la Job Contract srl un contratto per la fornitura del servizio di pulizia professionale, versandone copia in atti ( cfr doc nella prod srl).
Ebbene nessuno dei testi escussi – uno per parte ricorrente, l'unico indicato nell'atto introduttivo e uno per parte resistente- ha riferito di avere visto la ricorrente prendere direttive da personale della o dall'amministratore della società, nè che questi CP_1 abbiano assunto comportamenti che possano far ritenere, con un adeguato grado di certezza, che la società convenuta abbia esercitato i poteri connotativi di un rapporto di lavoro subordinato quali: il controllo sull'osservanza degli orari di lavoro e sulla esatta esecuzione della prestazione durante il suo concreto adempimento, la corresponsione della retribuzione.
Passando ad esaminare nel dettaglio le testimonianze, il teste ha Testimone_1 dichiarato:” AD sono il fidanzato della figlia della ricorrente. AD da più di 10 anni svolgo l'attività di barista presso un locale di Casoria che si chiama “mi svago”. AD occasionalmente ho accompagnato la ricorrente presso il suo posto di lavoro e, precisamente, in via De Gasperi, Napoli. AD ricordo un'insegna con una scritta in nero, se ben ricordo “GLAPA”. AD so che si occupava della pulizia delle camere, ma io non l'ho mai vista a lavoro. AD talvolta l'ho accompagnata all'andata intorno alle 8:00, e, talvolta, sono andata a riprenderla, quando potevo per i miei orari di lavoro, finendo alle 15:00 arrivavo a Napoli intorno alle 15:30, 15:35 per riportarla a casa. AD all'epoca, la ricorrente abitava ad Afragola. AD la ricorrente ha cominciato a lavorare a maggio 2023. Ricordo la data perché la accompagnai io il primo giorno di lavoro. AD io ho cominciato a lavorare nel 2013, ma non ricordo né il giorno né il mese. AD non ho mai sentito la società “Job
Contract”. AD la ricorrente lavorava l'intera settimana, ad eccezione o del martedì o del mercoledì. AD il rapporto di lavoro della ricorrente è cessato ad ottobre 2023. Sono andato io a riprenderla a lavoro e, per come mi ha fatto vedere dalla messaggistica WhatsApp, le avevano detto di non andare più a lavorare. Questo perché lei aveva comunicato che non si sentiva bene, e per questa ragione le avevano detto che se non si recava a lavoro non avrebbe potuto più lavorare, dopo di che lei non è andata più a lavoro. AD ricordo una signora alla reception della struttura, che io, però, non conosco personalmente, e che so si chiama , per come riferitomi dalla ricorrente…” Pt_2
Pertanto il testimone non ha mai visto la ricorrente relazionarsi con qualche dipendente di Co CLA. o con l'amministratore di questa società, avendo fatto genericamente riferimento ad una persona, il cui nome è , collocata alla reception della struttura ricettiva. Pt_2
Pertanto anche se la ui ha fatto riferimento l fosse la seconda testimone Parte_2 Tes_1 escussa, , - dato che tuttavia si può solo ipotizzare alla luce delle Testimone_2 dichiarazioni che si stanno esaminando – la quale ha dichiarato di essere dipendente della Co resistente come responsabile della reception da circa dieci anni, ancora una volta non è riscontrabile, dalle dichiarazioni da questa rese, alcuna circostanza che deponga per un Co rapporto con la tramite questa dipendente.
Non da ultimo va considerato che la ha dichiarato:”… AD non mi dice niente il Tes_2 nome , non ricordo una persona con questo nome che si sia occupata della Parte_1 pulizia delle camere. AD della pulizia delle camere si occupa il personale della Job Contract. AD il personale di quest'ultima società che si occupa della pulizia delle stanze, varia a seconda dei periodi dell'anno per bassa e alta stagione, anche con contratti a tempo determinato, ma non so precisare altro in quanto si tratta di rapporti gestiti dalla società Job
Contract. AD non so precisare quali siano gli orari di lavoro del personale che si occupa delle pulizie, in quanto è una struttura diffusa che dispone di circa 100 camere a Napoli CP_1 centro, e poi mi risulta che la Job Contract lavori anche per altre aziende. AD io ho sempre lavorato in via Alcide de Gasperi n 47…”
A tale ultimo riguardo va ancora segnalato che la ricorrente ha dedotto di aver lavorato sempre in via Alcide de Gasperi n 55.
Né può attribuirsi alcuna rilevanza allo screen shot di alcuni messaggi whatsapp versati in atti dalla ricorrente. Ed infatti da questi non è possibile ricavare alcun elemento di giudizio utile all'accertamento che si sta compiendo, giacché non vi è riportato il nominativo della ricorrente, come d'altro canto di nessun altro partecipante al gruppo destinatario dei messaggi. Inoltre pur facendosi riferimento al 'calendario delle pulizie' non è dato sapere chi abbia effettivamente deciso i turni di lavoro, dal momento che i messaggi si limitano ad una mera comunicazione degli stessi.
In definitiva dalla prova sono emerse circostanze sufficienti per ritenere con un adeguato grado di certezza che la relazione lavorativa dedotta dalla ricorrente non ha avuto quale controparte contrattuale la società convenuta in questo giudizio
Ne consegue che la domanda va rigettata per difetto di legittimazione passiva.
Sul punto giova rimarcare che l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite
(cfr. ex multis Cass. n. 7776/2017) . In altri termini l'effettiva titolarità del rapporto, richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (cfr. Cass. sez. I, 20 novembre 2003, n.
17606).
Le spese vanno interamente compensate, tenuto conto che la ricorrente non era tenuta a conoscere i rapporti commerciali tra le due società, non disponendo peraltro di buste paga, né altri documenti di lavoro.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) compensa interamente le spese di giudizio
Napoli 1.10.2025 Il giudice del lavoro
( dr A.Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 01/10/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5671 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Perla Fontanella, presso la quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. stabilito Guido D'Amelia e dall'avv. Claudio Sabbatino, presso i quali elettivamente domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.03.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver lavorato per conto e alle dipendenze della società convenuta, operante come
“affittacamere” dal 26.06.2017; di aver in particolare prestato la propria attività presso la sede di Via A. De Gasperi n.55 in Napoli nella struttura “P.C. Boutique De Gasperi H.” dal
01/05/2023 al 20/10/2023 con rapporto di lavoro “a nero”; di aver volto il proprio lavoro con la qualifica di “operaio” e la mansione di “cameriera ai piani” ; che tali mansioni vanno pertanto inquadrate nell'ambito del livello Sesto del C.C.N.L. Turismo - Confcommercio come da trattamento economico-normativo risultante dal C.C.N.L. in vigore del 18.01.2014 con decorrenza dal primo maggio 2013 al 31 agosto 2016, poi rinnovato;
di aver svolto la propria attività dal 01 maggio 2023 al 20 ottobre 2023 nei giorni che vanno dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 15.30/16.00, senza pausa pranzo con un giorno libero a settimana, mai coincidente con il sabato o con la domenica;
di aver svolto la mansione di
“cameriera ai piani” occupandosi tutti i giorni della pulizia delle camere, pulizia dei vetri, di disfare i letti togliendo le lenzuola e mettendone altre pulite, spesso anche della pulizia della reception ,alternativamente con altri lavoratori, ecc.; di aver ricevuto, nello svolgere le mansioni su indicate, le direttive lavorative dalla Sig.ra collocata alla reception;
Pt_2 che la predetta sig.ra , ricevendo i soldi dal Sig. , ha provveduto poi a Pt_2 Pt_3 sua volta a corrisponderle lo stipendio mensile pari ad euro 650,00 in contanti il giorno 12 di ogni mese;
che il rapporto di lavoro è terminato con licenziamento senza giusta causa;
nello specifico, di non essersi recata a lavoro in data 20.10.2023 a causa di un malore -come da certificato medico del 23.10.2023 del dott. Di Palo Asl Napoli 2 Nord- e di aver avvisato prontamente la sig.ra con un messaggio audio whatsapp, senza ricevere risposta Pt_2 alcuna;
di essere stata poi chiamata - nella stessa giornata - dalla sig.ra che le ha Pt_4 intimato di tornare subito a lavoro;
di aver riferito anche alla Sig.ra di non sentirsi bene, Pt_4 che la sig.ra le ha a quel punto riferito di non tornare più a lavoro;
di aver richiesto a Pt_4 alla convenuta a mezzo pec del 28.11.2023, il pagamento delle somme da lei vantate;
che in riscontro la resistente, per il tramite dell'avv.D'Amelia Guido, con pec del 12.12.2023 ha contestato le richieste formulate disconoscendo altresì il dedotto rapporto di lavoro.
Tanto premesso, lamentando di non aver percepito il compenso per i mesi di settembre e ottobre 2023, né somme per il lavoro straordinario prestato;
di non aver percepito la 13ª e
14ª mensilità nonchè la retribuzione prevista per le festività come da calendario, né alcunché
a titolo di TRF, il tutto come da conteggi allegati al ricorso, ha concluso chiedendo di “ a) accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro “a nero” a partire dal 01.05.2023 al 20.10.2023;b) riconoscere alla ricorrente la qualifica di “operaio” e le mansioni di “cameriera ai piani” livello Sesto del C.C.N.L Turismo - Confcommercio come da trattamento economico-normativo risultante dal C.C.N.L. in vigore del 18.01.2014 con decorrenza dal primo maggio 2013 al 31 agosto 2016, poi rinnovato;
c) per l'effetto e comunque in forza dei titoli e delle causali in narrativa, condannare CP_2 Controparte_3
p.iva , Codice Fiscale: , NA967633 con sede P.IVA_1 P.IVA_1 CP_4 legale in Napoli (Na) alla Piazza Bovio n.22, 80133, in persona del suo l.r.p.t. Sig.
[...]
, nato a [...] il [...] C.F. , dom.to in CP_5 C.F._1
Napoli al Largo Mimose n.1, cap. 80100, al pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 8.584,65, di cui €. 586,21 a titolo di TFR come indicato e specificato, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c.;” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda la e ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 concludendo per l'integrale rigetto.
Ha evidenziato, in particolare, l'estrema genericità e contraddittorietà delle circostanze di fatto riferite dalla ricorrente contestandone la ricostruzione così come operata;
ha poi negato la sussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro con la ricorrente di qualunque natura e relativo a qualsivoglia mansione;
ha infine disconosciuto il contenuto nonché
l'autenticità del documento denominato “all.8 corrispondenza whatsappa turni lavorativi” di parte ricorrente, formulando altresì richiesta di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c., per lite temeraria.
******
Stante la preliminare e assorbente eccezione di merito sul difetto di legittimazione passiva della società convenuta in giudizio, deve ritenersi che l'istruttoria espletata e, in particolare, gli elementi acquisiti attraverso l'escussione dei testimoni indicati nei rispettivi atti difensivi, consentono senz'altro di escludere la prova dell'esistenza di alcun rapporto di lavoro Co subordinato tra la ricorrente e la convenuta in giudizio.
Con la domanda giudiziale, infatti, l'attrice ha dedotto di essere stata assunta, come Cont cameriera ai piani di una struttura ricettiva gestita da . sita in via De Gasperi CP_3
55.
La società convenuta, di contro, nell'eccepire invece la propria estraneità alla relazione lavorativa, ha dedotto di non aver intrattenuto alcuna relazione lavorativa con la ricorrente, facendo rilevare di aver stipulato nel 2022 con la Job Contract srl un contratto per la fornitura del servizio di pulizia professionale, versandone copia in atti ( cfr doc nella prod srl).
Ebbene nessuno dei testi escussi – uno per parte ricorrente, l'unico indicato nell'atto introduttivo e uno per parte resistente- ha riferito di avere visto la ricorrente prendere direttive da personale della o dall'amministratore della società, nè che questi CP_1 abbiano assunto comportamenti che possano far ritenere, con un adeguato grado di certezza, che la società convenuta abbia esercitato i poteri connotativi di un rapporto di lavoro subordinato quali: il controllo sull'osservanza degli orari di lavoro e sulla esatta esecuzione della prestazione durante il suo concreto adempimento, la corresponsione della retribuzione.
Passando ad esaminare nel dettaglio le testimonianze, il teste ha Testimone_1 dichiarato:” AD sono il fidanzato della figlia della ricorrente. AD da più di 10 anni svolgo l'attività di barista presso un locale di Casoria che si chiama “mi svago”. AD occasionalmente ho accompagnato la ricorrente presso il suo posto di lavoro e, precisamente, in via De Gasperi, Napoli. AD ricordo un'insegna con una scritta in nero, se ben ricordo “GLAPA”. AD so che si occupava della pulizia delle camere, ma io non l'ho mai vista a lavoro. AD talvolta l'ho accompagnata all'andata intorno alle 8:00, e, talvolta, sono andata a riprenderla, quando potevo per i miei orari di lavoro, finendo alle 15:00 arrivavo a Napoli intorno alle 15:30, 15:35 per riportarla a casa. AD all'epoca, la ricorrente abitava ad Afragola. AD la ricorrente ha cominciato a lavorare a maggio 2023. Ricordo la data perché la accompagnai io il primo giorno di lavoro. AD io ho cominciato a lavorare nel 2013, ma non ricordo né il giorno né il mese. AD non ho mai sentito la società “Job
Contract”. AD la ricorrente lavorava l'intera settimana, ad eccezione o del martedì o del mercoledì. AD il rapporto di lavoro della ricorrente è cessato ad ottobre 2023. Sono andato io a riprenderla a lavoro e, per come mi ha fatto vedere dalla messaggistica WhatsApp, le avevano detto di non andare più a lavorare. Questo perché lei aveva comunicato che non si sentiva bene, e per questa ragione le avevano detto che se non si recava a lavoro non avrebbe potuto più lavorare, dopo di che lei non è andata più a lavoro. AD ricordo una signora alla reception della struttura, che io, però, non conosco personalmente, e che so si chiama , per come riferitomi dalla ricorrente…” Pt_2
Pertanto il testimone non ha mai visto la ricorrente relazionarsi con qualche dipendente di Co CLA. o con l'amministratore di questa società, avendo fatto genericamente riferimento ad una persona, il cui nome è , collocata alla reception della struttura ricettiva. Pt_2
Pertanto anche se la ui ha fatto riferimento l fosse la seconda testimone Parte_2 Tes_1 escussa, , - dato che tuttavia si può solo ipotizzare alla luce delle Testimone_2 dichiarazioni che si stanno esaminando – la quale ha dichiarato di essere dipendente della Co resistente come responsabile della reception da circa dieci anni, ancora una volta non è riscontrabile, dalle dichiarazioni da questa rese, alcuna circostanza che deponga per un Co rapporto con la tramite questa dipendente.
Non da ultimo va considerato che la ha dichiarato:”… AD non mi dice niente il Tes_2 nome , non ricordo una persona con questo nome che si sia occupata della Parte_1 pulizia delle camere. AD della pulizia delle camere si occupa il personale della Job Contract. AD il personale di quest'ultima società che si occupa della pulizia delle stanze, varia a seconda dei periodi dell'anno per bassa e alta stagione, anche con contratti a tempo determinato, ma non so precisare altro in quanto si tratta di rapporti gestiti dalla società Job
Contract. AD non so precisare quali siano gli orari di lavoro del personale che si occupa delle pulizie, in quanto è una struttura diffusa che dispone di circa 100 camere a Napoli CP_1 centro, e poi mi risulta che la Job Contract lavori anche per altre aziende. AD io ho sempre lavorato in via Alcide de Gasperi n 47…”
A tale ultimo riguardo va ancora segnalato che la ricorrente ha dedotto di aver lavorato sempre in via Alcide de Gasperi n 55.
Né può attribuirsi alcuna rilevanza allo screen shot di alcuni messaggi whatsapp versati in atti dalla ricorrente. Ed infatti da questi non è possibile ricavare alcun elemento di giudizio utile all'accertamento che si sta compiendo, giacché non vi è riportato il nominativo della ricorrente, come d'altro canto di nessun altro partecipante al gruppo destinatario dei messaggi. Inoltre pur facendosi riferimento al 'calendario delle pulizie' non è dato sapere chi abbia effettivamente deciso i turni di lavoro, dal momento che i messaggi si limitano ad una mera comunicazione degli stessi.
In definitiva dalla prova sono emerse circostanze sufficienti per ritenere con un adeguato grado di certezza che la relazione lavorativa dedotta dalla ricorrente non ha avuto quale controparte contrattuale la società convenuta in questo giudizio
Ne consegue che la domanda va rigettata per difetto di legittimazione passiva.
Sul punto giova rimarcare che l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite
(cfr. ex multis Cass. n. 7776/2017) . In altri termini l'effettiva titolarità del rapporto, richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (cfr. Cass. sez. I, 20 novembre 2003, n.
17606).
Le spese vanno interamente compensate, tenuto conto che la ricorrente non era tenuta a conoscere i rapporti commerciali tra le due società, non disponendo peraltro di buste paga, né altri documenti di lavoro.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) compensa interamente le spese di giudizio
Napoli 1.10.2025 Il giudice del lavoro
( dr A.Bonfiglio)