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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 268/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Tonoli;
Parte_1 C.F._1
- parte attrice opponente - nei confronti di:
- e per essa in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 p ifesa dall'a
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lodi adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: in via pregiudiziale sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la preventiva ammissibilità della proposta opposizione tardiva come da provvedimento del G.E. Dott.ssa Latella del 20.12.2023 (RGE 176/2021), revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda già spiegata dalla società dante causa di CP_2
, per conto di , con il ricorso per ingiunzione,
[...] Controparte_1 accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della società , e per essa di Controparte_2 CP_1
a procedere ad esecuzione forzata nei propri co quanto occorrer
[...] della procedura esecutiva in parola, dichiarare l'illegittimità dell'ipoteca iscritta in spregio ai cespiti della sig.ra e risultante presso la Parte_1 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lodi ai nn. 19324/3560 (iscrizione e, per l'effetto, ordinare la cancellazione dell'ipoteca medesima, accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperita dal fideiussore attesa l'invalidità e la nullità della pretesa Parte_1 creditoria in virtù di quanto dedotto in narrativa e per l'effet iarare la liberazione del citato prestatore di garanzia fideiussoria dichiarando la nullità della fideiussione assertivamente rilasciata per manifesta uniformità al Modello ABI del 2003 con condanna della resistente al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre a rimborso forfettario ex art. 15 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario. In via istruttoria, al fine di provvedere all'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale, si chiede che il Giudicante Voglia, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordinare l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da altri Istituti bancari, in epoca coeva a quella di stipulazione delle garanzie attenzionate tenendo in precipua considerazione che il mercato rilevante è stato ritenuto da Banca d'Italia coincidente con l'intero territorio nazionale ed è, pertanto, necessario riferirsi a un novero di Banche, anche di diverso dimensionamento, sufficientemente rappresentativo, e quindi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Unicredit SPA, Intesa , ICRREA, BNL SPA, BPER CP_3 SPA, Credito Padano Soc. Coop., Cassa Padana Banca di Credito PS SPA, Banco BPM”.
1 Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte le avverse domande, siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto e condannare la sig.ra Pt_1 al pagamento della somma ingiunta pari ad €.60.000,00.=, oltre interessi, come da domanda, ed ol
[...] spese del procedimento monitorio, liquidate in €.2.135,00.= per compensi professionali, €.357,00.= per spese, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda spiegata dalla sig.ra
condannare comunque l'opponente al pagamento in favore di e per essa Parte_1 Controparte_1 [...] a somma pari ad €.60.000.00=, ovvero di quella maggiore o lterà di giu CP_2 per le ragioni spiegate in atti;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. ha proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 1810 dal Tribunale di Lodi in data 21.10.2014, con il quale le è stato ingiunto il pagamento a favore di Banco Popolare Società Cooperativa, in solido con il marito , Controparte_4 della somma pari a € 60.000,00, oltre interessi e spese del monitorio, quale saldo debitorio vantato nei confronti di . Controparte_5
Nel ricorso sono state rappresentate le seguenti circostanze:
- il decreto ingiuntivo n. 1810/2014 è stato notificato ai debitori in data 04.11.2014, è stato opposto, è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento pubblicato in data 25.02.2015 e, infine, è stato munito di formula esecutiva in data 20.05.2015;
- in data 31.12.2020 Banco Popolare Soc. Cop. ha iscritto ipoteca contro i beni di proprietà dei coniugi e siti in Casaletto Lodigiano;
Pt_1 CP_4
- il credito derivante dal saldo debitore del conto corrente n. 440824 intestato a e Controparte_6 garantito dai fideiussori e , oggetto del decreto ingiuntivo n. Controparte_4 Parte_1 1810/2014, in data 01.1 to olare Soc. Cop. a Controparte_7 quest'ultima ha ceduto, in data 22.11.2019, il credito in favore di Controparte_1 conferito a ora l'incarico di Controparte_8 Controparte_9 svolgere le di e egate a
[...]
CP_2
- con atto di pignoramento notificato in data 01.09.2021, ha instaurato nei Controparte_1 confronti di e la procedura esecutiva RG ad oggetto i beni CP_4 Pt_1 immobili siti to o (LO);
- con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato in data 28.03.2022, la sig.ra ha eccepito Pt_1 l'impignorabilità dei beni in quanto ricompresi in un fondo patrimoniale costituito nel 2012; con ordinanza del 21.07.2022 il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva rilevando che la ricorrente aveva omesso di provare che le somme erogate a favore di Controparte_5 non era state utilizzate anche per le esigenze della famiglia dei coniugi e CP_4 Pt_1
- con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato in data 14.03.2023, la sig.ra ha contestato Pt_1 nuovamente l'impignorabilità dei beni pignorati per le medesime ragioni di c edente ricorso;
2 con ordinanza del 18.10.2023 il G.E. ha rinviato alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363 bis co. 2 c.p.c., la questione concernente la permanenza in capo al Giudice dell'esecuzione del potere di rilevare l'abusività delle clausole in danno del consumatore quando il decreto ingiuntivo che integra il titolo sia divenuto esecutivo a seguito di opposizione ex art 645 c.p.c. dichiarata inammissibile;
con ordinanza del 07.11.2023, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del rinvio;
- con ordinanza del 20.12.2023, il G.E. ha avvertito parte debitrice della facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1810/2014.
Parte opponente ha fondamento dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. ha rilevato quanto segue:
- il debito assunto dalla società non è stato, neppure indirettamente, destinato al CP_5 sostentamento o al miglioramento delle condizioni di vita dalla famiglia, sicché ai sensi dell'art. 170 c.c. Banco Popolare Soc. Cop non avrebbe potuto sottoporre a pignoramento i beni del fondo patrimoniale;
- le clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus sottoscritta dalla sig.ra sono nulle in quanto Pt_1 conformi a quelle dello schema tipo elaborato dall'ABI; in particolare, è nulla la clausola in forza della quale il debitore ha rinunciato al termine di decadenza disposto in suo favore dall'art 1957 co. 1 c.c. ai sensi del quale la banca deve agire contro il debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
nel caso di specie, il creditore ha agito in via monitoria nei confronti dei fideiussori con ricorso del 03.10.2014, oltre il termine semestrale decorrente dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, notificata con raccomandata del 08.02.2014.
Ciò premesso, parte opponente ha chiesto che venga dichiarata: (i) l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; (ii) l'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata con conseguente estinzione della procedura esecutiva;
(iii) l'illegittimità dell'ipoteca iscritta sui beni facenti parte del fondo patrimoniale, ordinandone la cancellazione;
(iv) l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria in ragione della nullità delle clausole conformi al modello Abi.
1.2. si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione tardiva in Controparte_1 quanto la sig.ra non riveste la qualità di consumatrice, necessaria affinché possa essere Pt_1 riesaminato il de iuntivo limitatamente alla sussistenza delle clausole vessatorie, come statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 9479/2023).
Parte opposta ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle domande concernenti l'impignorabilità dei beni non avendo la sig.ra instaurato il giudizio di merito a seguito delle ordinanze con le quali il G.E. Pt_1 ha rigettato le istanz ensione della procedura esecutiva.
Nel merito, parte opposta ha evidenziato che, secondo giurisprudenza, la nullità delle clausole conformi al modello Abi deve essere limitata ai contratti di fideiussione la cui istruttoria è stata svolta tra il 2002 e il maggio 2005, mentre la fideiussione omnibus oggetto di causa è stata stipulata nel settembre 2007; in ogni caso, l'intimazione di pagamento inviata in data 08.02.2013 alla società debitrice e ai fideiussori ha interrotto la decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.
1.3. Con ordinanza del 15.07.2024 la Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c. e ha assegnato alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione ex art. 5 quater D. Lgs. n. 29/2010.
1.4. All'udienza dell'11.10.2024 le parti hanno dato atto dell'esito negativo della mediazione.
1.5. All'udienza del 14.02.2024 per la discussione e decisione della causa la Giudice si è riservata di depositare la sentenza nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Sull'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Al fine di verificare se la sig.ra ricopre o meno la qualifica di consumatore è necessario Pt_1 richiamare i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, come recepiti anche nel nostro ordinamento.
La nozione di consumatore, ai sensi della direttiva 93/13, art. 2, lett. b), ha un carattere oggettivo e va
3 valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta quindi al giudice nazionale il compito di verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se la persona fisica - garante delle obbligazioni assunte da una società commerciale - abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società, come, per esempio, l'amministrazione della società o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale o se abbia agito per scopi di natura privata (Corte di Giustizia UE del 19.11.2015 e del 14.09.2016 nelle cause C-74/15 e C-534/15).
La giurisprudenza di legittimità e di merito, successivamente alle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha assunto un orientamento consolidato col ritenere che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass. n. 32225/2018; Cass. n. 742/2020; Cass. n. 1666/2020; Cass. Se. Un. n. 5868/2023; Cass. n. 12286/2024).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame deve escludersi che la sig.ra abbia Pt_1 stipulato la fideiussione in qualità di consumatrice.
Dalla documentazione in atti, emerge che, alla data della concessione della garanzia fideiussoria (25.09.2007), la sig.ra rivestiva la qualità di socia ed era membro del consiglio di Pt_1 amministrazione, come e dalle disposizioni statuarie e dall'allegato A che disciplinano la composizione e funzionamento dell'organo amministrativo (punti 4, 5 e 6 dello statuto e artt. 14 e 15 dell'allegato A, con particolare riferimento agli art. 15.3 e 15.4.) nonché dalla visura della società.
La circostanza che la sig.ra detenesse una partecipazione nel capitale sociale della società Pt_1 debitrice principale limitata al 5% non può considerarsi in concreto trascurabile tenuto conto delle non rilevanti dimensioni della società (capitale sociale pari a € 10.000,00) e del fatto che l'intera compagine sociale era composta esclusivamente dai membri della medesima famiglia (marito e figlio dell'opponente), tale da attribuire alla società una dimensione famigliare, che rende conto del collegamento funzionale e della sovrapponibilità di interessi esistente tra l'ente e ciascuno dei suoi soci.
Ne discende che debba essere esclusa l'attribuzione della qualifica di consumatrice alla sig.ra Pt_1 sicché la presente opposizione tardiva dev'essere dichiarata inammissibile, con conseguente assorbimento di tutte le domande proposte.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicati i valori medi previsti dal DM n. 147/22 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale, esclusi i compensi per la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività processuale svolta in concreto (giudizi di cognizione di valore indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1810/2014, già dichiarato definitivamente esecutivo;
2) Condanna a corrispondere a controparte € 4.358,00 per onorari, oltre al 15% Parte_1 per spese g a come per legge.
Lodi, 17 febbraio 2025
La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 268/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Tonoli;
Parte_1 C.F._1
- parte attrice opponente - nei confronti di:
- e per essa in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 p ifesa dall'a
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lodi adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: in via pregiudiziale sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la preventiva ammissibilità della proposta opposizione tardiva come da provvedimento del G.E. Dott.ssa Latella del 20.12.2023 (RGE 176/2021), revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda già spiegata dalla società dante causa di CP_2
, per conto di , con il ricorso per ingiunzione,
[...] Controparte_1 accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della società , e per essa di Controparte_2 CP_1
a procedere ad esecuzione forzata nei propri co quanto occorrer
[...] della procedura esecutiva in parola, dichiarare l'illegittimità dell'ipoteca iscritta in spregio ai cespiti della sig.ra e risultante presso la Parte_1 Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lodi ai nn. 19324/3560 (iscrizione e, per l'effetto, ordinare la cancellazione dell'ipoteca medesima, accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperita dal fideiussore attesa l'invalidità e la nullità della pretesa Parte_1 creditoria in virtù di quanto dedotto in narrativa e per l'effet iarare la liberazione del citato prestatore di garanzia fideiussoria dichiarando la nullità della fideiussione assertivamente rilasciata per manifesta uniformità al Modello ABI del 2003 con condanna della resistente al pagamento dei diritti e degli onorari del presente giudizio oltre a rimborso forfettario ex art. 15 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario. In via istruttoria, al fine di provvedere all'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale, si chiede che il Giudicante Voglia, ai sensi dell'art. 210 cpc, ordinare l'esibizione del modulo standard per le fideiussioni omnibus utilizzato da altri Istituti bancari, in epoca coeva a quella di stipulazione delle garanzie attenzionate tenendo in precipua considerazione che il mercato rilevante è stato ritenuto da Banca d'Italia coincidente con l'intero territorio nazionale ed è, pertanto, necessario riferirsi a un novero di Banche, anche di diverso dimensionamento, sufficientemente rappresentativo, e quindi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Unicredit SPA, Intesa , ICRREA, BNL SPA, BPER CP_3 SPA, Credito Padano Soc. Coop., Cassa Padana Banca di Credito PS SPA, Banco BPM”.
1 Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte le avverse domande, siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto e condannare la sig.ra Pt_1 al pagamento della somma ingiunta pari ad €.60.000,00.=, oltre interessi, come da domanda, ed ol
[...] spese del procedimento monitorio, liquidate in €.2.135,00.= per compensi professionali, €.357,00.= per spese, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda spiegata dalla sig.ra
condannare comunque l'opponente al pagamento in favore di e per essa Parte_1 Controparte_1 [...] a somma pari ad €.60.000.00=, ovvero di quella maggiore o lterà di giu CP_2 per le ragioni spiegate in atti;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
1.1. ha proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 1810 dal Tribunale di Lodi in data 21.10.2014, con il quale le è stato ingiunto il pagamento a favore di Banco Popolare Società Cooperativa, in solido con il marito , Controparte_4 della somma pari a € 60.000,00, oltre interessi e spese del monitorio, quale saldo debitorio vantato nei confronti di . Controparte_5
Nel ricorso sono state rappresentate le seguenti circostanze:
- il decreto ingiuntivo n. 1810/2014 è stato notificato ai debitori in data 04.11.2014, è stato opposto, è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento pubblicato in data 25.02.2015 e, infine, è stato munito di formula esecutiva in data 20.05.2015;
- in data 31.12.2020 Banco Popolare Soc. Cop. ha iscritto ipoteca contro i beni di proprietà dei coniugi e siti in Casaletto Lodigiano;
Pt_1 CP_4
- il credito derivante dal saldo debitore del conto corrente n. 440824 intestato a e Controparte_6 garantito dai fideiussori e , oggetto del decreto ingiuntivo n. Controparte_4 Parte_1 1810/2014, in data 01.1 to olare Soc. Cop. a Controparte_7 quest'ultima ha ceduto, in data 22.11.2019, il credito in favore di Controparte_1 conferito a ora l'incarico di Controparte_8 Controparte_9 svolgere le di e egate a
[...]
CP_2
- con atto di pignoramento notificato in data 01.09.2021, ha instaurato nei Controparte_1 confronti di e la procedura esecutiva RG ad oggetto i beni CP_4 Pt_1 immobili siti to o (LO);
- con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato in data 28.03.2022, la sig.ra ha eccepito Pt_1 l'impignorabilità dei beni in quanto ricompresi in un fondo patrimoniale costituito nel 2012; con ordinanza del 21.07.2022 il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva rilevando che la ricorrente aveva omesso di provare che le somme erogate a favore di Controparte_5 non era state utilizzate anche per le esigenze della famiglia dei coniugi e CP_4 Pt_1
- con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato in data 14.03.2023, la sig.ra ha contestato Pt_1 nuovamente l'impignorabilità dei beni pignorati per le medesime ragioni di c edente ricorso;
2 con ordinanza del 18.10.2023 il G.E. ha rinviato alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363 bis co. 2 c.p.c., la questione concernente la permanenza in capo al Giudice dell'esecuzione del potere di rilevare l'abusività delle clausole in danno del consumatore quando il decreto ingiuntivo che integra il titolo sia divenuto esecutivo a seguito di opposizione ex art 645 c.p.c. dichiarata inammissibile;
con ordinanza del 07.11.2023, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del rinvio;
- con ordinanza del 20.12.2023, il G.E. ha avvertito parte debitrice della facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1810/2014.
Parte opponente ha fondamento dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. ha rilevato quanto segue:
- il debito assunto dalla società non è stato, neppure indirettamente, destinato al CP_5 sostentamento o al miglioramento delle condizioni di vita dalla famiglia, sicché ai sensi dell'art. 170 c.c. Banco Popolare Soc. Cop non avrebbe potuto sottoporre a pignoramento i beni del fondo patrimoniale;
- le clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus sottoscritta dalla sig.ra sono nulle in quanto Pt_1 conformi a quelle dello schema tipo elaborato dall'ABI; in particolare, è nulla la clausola in forza della quale il debitore ha rinunciato al termine di decadenza disposto in suo favore dall'art 1957 co. 1 c.c. ai sensi del quale la banca deve agire contro il debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
nel caso di specie, il creditore ha agito in via monitoria nei confronti dei fideiussori con ricorso del 03.10.2014, oltre il termine semestrale decorrente dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, notificata con raccomandata del 08.02.2014.
Ciò premesso, parte opponente ha chiesto che venga dichiarata: (i) l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; (ii) l'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata con conseguente estinzione della procedura esecutiva;
(iii) l'illegittimità dell'ipoteca iscritta sui beni facenti parte del fondo patrimoniale, ordinandone la cancellazione;
(iv) l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria in ragione della nullità delle clausole conformi al modello Abi.
1.2. si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione tardiva in Controparte_1 quanto la sig.ra non riveste la qualità di consumatrice, necessaria affinché possa essere Pt_1 riesaminato il de iuntivo limitatamente alla sussistenza delle clausole vessatorie, come statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 9479/2023).
Parte opposta ha inoltre eccepito l'inammissibilità delle domande concernenti l'impignorabilità dei beni non avendo la sig.ra instaurato il giudizio di merito a seguito delle ordinanze con le quali il G.E. Pt_1 ha rigettato le istanz ensione della procedura esecutiva.
Nel merito, parte opposta ha evidenziato che, secondo giurisprudenza, la nullità delle clausole conformi al modello Abi deve essere limitata ai contratti di fideiussione la cui istruttoria è stata svolta tra il 2002 e il maggio 2005, mentre la fideiussione omnibus oggetto di causa è stata stipulata nel settembre 2007; in ogni caso, l'intimazione di pagamento inviata in data 08.02.2013 alla società debitrice e ai fideiussori ha interrotto la decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.
1.3. Con ordinanza del 15.07.2024 la Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c. e ha assegnato alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione ex art. 5 quater D. Lgs. n. 29/2010.
1.4. All'udienza dell'11.10.2024 le parti hanno dato atto dell'esito negativo della mediazione.
1.5. All'udienza del 14.02.2024 per la discussione e decisione della causa la Giudice si è riservata di depositare la sentenza nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Sull'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Al fine di verificare se la sig.ra ricopre o meno la qualifica di consumatore è necessario Pt_1 richiamare i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, come recepiti anche nel nostro ordinamento.
La nozione di consumatore, ai sensi della direttiva 93/13, art. 2, lett. b), ha un carattere oggettivo e va
3 valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta quindi al giudice nazionale il compito di verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se la persona fisica - garante delle obbligazioni assunte da una società commerciale - abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che la legano a tale società, come, per esempio, l'amministrazione della società o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale o se abbia agito per scopi di natura privata (Corte di Giustizia UE del 19.11.2015 e del 14.09.2016 nelle cause C-74/15 e C-534/15).
La giurisprudenza di legittimità e di merito, successivamente alle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha assunto un orientamento consolidato col ritenere che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass. n. 32225/2018; Cass. n. 742/2020; Cass. n. 1666/2020; Cass. Se. Un. n. 5868/2023; Cass. n. 12286/2024).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame deve escludersi che la sig.ra abbia Pt_1 stipulato la fideiussione in qualità di consumatrice.
Dalla documentazione in atti, emerge che, alla data della concessione della garanzia fideiussoria (25.09.2007), la sig.ra rivestiva la qualità di socia ed era membro del consiglio di Pt_1 amministrazione, come e dalle disposizioni statuarie e dall'allegato A che disciplinano la composizione e funzionamento dell'organo amministrativo (punti 4, 5 e 6 dello statuto e artt. 14 e 15 dell'allegato A, con particolare riferimento agli art. 15.3 e 15.4.) nonché dalla visura della società.
La circostanza che la sig.ra detenesse una partecipazione nel capitale sociale della società Pt_1 debitrice principale limitata al 5% non può considerarsi in concreto trascurabile tenuto conto delle non rilevanti dimensioni della società (capitale sociale pari a € 10.000,00) e del fatto che l'intera compagine sociale era composta esclusivamente dai membri della medesima famiglia (marito e figlio dell'opponente), tale da attribuire alla società una dimensione famigliare, che rende conto del collegamento funzionale e della sovrapponibilità di interessi esistente tra l'ente e ciascuno dei suoi soci.
Ne discende che debba essere esclusa l'attribuzione della qualifica di consumatrice alla sig.ra Pt_1 sicché la presente opposizione tardiva dev'essere dichiarata inammissibile, con conseguente assorbimento di tutte le domande proposte.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicati i valori medi previsti dal DM n. 147/22 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale, esclusi i compensi per la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività processuale svolta in concreto (giudizi di cognizione di valore indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1810/2014, già dichiarato definitivamente esecutivo;
2) Condanna a corrispondere a controparte € 4.358,00 per onorari, oltre al 15% Parte_1 per spese g a come per legge.
Lodi, 17 febbraio 2025
La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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