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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/12/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 458/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Massimo Pistilli Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del rapp. e dif. come in Controparte_1 Controparte_2
atti
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato quale supplente dall'a.s. 2014/2015 all'a.s.
2018/2019; di aver diritto alla monetizzazione delle ferie residue non godute in base all'art. 1 co. 54, 55 e 56 l. 228/2012; di aver diritto all'importo di € 5.553,83.
Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento dell'importo indicato, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio e ha concluso per il rigetto.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute da parte ricorrente durante le supplenze svolte negli anni scolastici indicati.
Nel caso in esame, devono essere sanzionate le carenze assertive e probatorie contenute in ricorso.
Occorre, infatti, evidenziare come indipendentemente dall'evoluzione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego ed al suo tendenziale superamento, resta onere a carico del lavoratore la precisa e specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'indennità sostitutiva con particolare riferimento all'allegazione e prova dei giorni di lavoro effettivi ed al numero di giorni di ferie e di festività maturati ed effettivamente goduti.
2 Nel caso in di specie, invece, parte ricorrente si limita a calcolare, in astratto e non in concreto, il numero di giorni di lavoro, il numero dei giorni di ferie, ed a qualificare come ferie fruite esclusivamente i periodi di sospensione delle attività didattiche e non fornisce alcuna prova dei giorni effettivamente lavorati, delle ferie effettivamente maturate e di quelle effettivamente godute. Tali considerazioni sono condivise dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 16603/2024) secondo cui “15. Sul regime dell'onere della prova ai fini dell'esercizio del diritto del lavoratore ad una indennità economica sostitutiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, occorre svolgere alcune considerazioni. 16. E' costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020). 17. È stato invece superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava l'indennità sostitutiva delle ferie, l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore. 18. Con la sentenza di questa Corte n. 21780 del 2022 (v. anche Cass. n. 15652 del 2018), in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. le tre sentenze della
Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C - 569 e C - 570/2016 Stadt
Wuppertal; in causa C - 619/2016 in causa C- 684/2016 Parte_2 [...]
, si è sottolineato che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto Per_1
fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di
3 averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono destinate - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 19. Deve quindi ribadirsi, in sintonia con i principi appena richiamati, che, cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva. 20. Nella fattispecie oggetto di causa, la sentenza d'appello, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto non assolto l'onere di prova, posto a carico del lavoratore, di mancato godimento delle ferie e degli altri riposi. Il che porta ad escludere le violazioni di legge denunciate”.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
La novità e complessità delle questioni giuridiche giustificano l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 458/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Massimo Pistilli Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del rapp. e dif. come in Controparte_1 Controparte_2
atti
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato quale supplente dall'a.s. 2014/2015 all'a.s.
2018/2019; di aver diritto alla monetizzazione delle ferie residue non godute in base all'art. 1 co. 54, 55 e 56 l. 228/2012; di aver diritto all'importo di € 5.553,83.
Ha, quindi, agito in giudizio chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento dell'importo indicato, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio e ha concluso per il rigetto.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute da parte ricorrente durante le supplenze svolte negli anni scolastici indicati.
Nel caso in esame, devono essere sanzionate le carenze assertive e probatorie contenute in ricorso.
Occorre, infatti, evidenziare come indipendentemente dall'evoluzione giurisprudenziale nazionale e sovranazionale relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego ed al suo tendenziale superamento, resta onere a carico del lavoratore la precisa e specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi dell'indennità sostitutiva con particolare riferimento all'allegazione e prova dei giorni di lavoro effettivi ed al numero di giorni di ferie e di festività maturati ed effettivamente goduti.
2 Nel caso in di specie, invece, parte ricorrente si limita a calcolare, in astratto e non in concreto, il numero di giorni di lavoro, il numero dei giorni di ferie, ed a qualificare come ferie fruite esclusivamente i periodi di sospensione delle attività didattiche e non fornisce alcuna prova dei giorni effettivamente lavorati, delle ferie effettivamente maturate e di quelle effettivamente godute. Tali considerazioni sono condivise dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 16603/2024) secondo cui “15. Sul regime dell'onere della prova ai fini dell'esercizio del diritto del lavoratore ad una indennità economica sostitutiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, occorre svolgere alcune considerazioni. 16. E' costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020). 17. È stato invece superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava l'indennità sostitutiva delle ferie, l'onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore. 18. Con la sentenza di questa Corte n. 21780 del 2022 (v. anche Cass. n. 15652 del 2018), in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. le tre sentenze della
Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C - 569 e C - 570/2016 Stadt
Wuppertal; in causa C - 619/2016 in causa C- 684/2016 Parte_2 [...]
, si è sottolineato che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto Per_1
fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di
3 averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono destinate - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 19. Deve quindi ribadirsi, in sintonia con i principi appena richiamati, che, cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva. 20. Nella fattispecie oggetto di causa, la sentenza d'appello, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto non assolto l'onere di prova, posto a carico del lavoratore, di mancato godimento delle ferie e degli altri riposi. Il che porta ad escludere le violazioni di legge denunciate”.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
La novità e complessità delle questioni giuridiche giustificano l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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