Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA TALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico, dott. Giovanni Tedesco, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al numero 13926 r.g.a.c. dell'anno 2022, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Monica Mandico Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
E
(p.i. , già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
[...]
avv.ti Alfredo e Edgardo Riccardi
OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti si riportavano ai rispettivi atti di costituzione ed alle difese svolte in corso di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 2993/2022 del Tribunale di Napoli con Parte_1
il quale era stato ingiunto alla (debitrice principale) in solido con e Parte_2 Controparte_3
(fideiussori) di pagare in favore della ricorrente Parte_1 Controparte_2
(ora la somma di Euro 143.248,39 oltre agli interessi
[...] Controparte_1
al tasso contrattuale di mora sulle singole sorti capitali dalla domanda al saldo e spese della procedura.
Il credito azionato dalla banca qui opposta era relativo ai seguenti rapporti bancari:
a) Conto corrente ordinario n. 18865 acceso dalla (oggi assistito da Parte_3 Parte_2
apertura di credito di Euro 50.000,oo; a seguito della revoca degli affidamenti concessi e dell'estinzione del conto corrente residuava un credito di Euro 51.928,92 oltre interessi convenzionali di mora al tasso del 7% annuo a far data dal 15-01-2022;
b) Mutuo chirografario n. M01/11030 stipulato il 4-01-2019 di originari Euro 100.000,oo a tasso
a seguito dell'irregolare andamento del rapporto e della estinzione del mutuo residuava un credito di Euro 91.319,47 oltre interessi convenzionali di mora al tasso del 7,5% annuo a far data dal 16-11-2021.
I rapporti sopra menzionati erano assistiti dalla seguenti garanzie:
1) fideiussioni omnibus prestate il 15-04-2019 da e fino Controparte_3 Parte_1
a concorrenza di Euro 75.000,oo;
2) garanzia specifica sia sull'apertura di credito che sul mutuo chirografario nella misura dell'80% prestata dal Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2 comma 100 lettera a della legge n. 662 del 1996 giusta delibere del 3-04-2019 con previsione di surroga, a seguito della escussione della garanzia, nei diritti dell'Istituto di credito nei limiti della percentuale garantita.
3) Fideiussione specifica prestata il 15-04-2019 da e Controparte_3 Parte_1
relativamente al mutuo chirografario.
In via assolutamente preliminare deve sottolinearsi che la Banca opposta ha dato atto di aver ricevuto, successivamente alla istanza monitoria ed alla notifica del D.I. qui opposto, da
Parte_ parte di il pagamento delle seguenti somme prestate dal Fondo PMI: a) il 20-07-2022 la somma di Euro 73.056,30 a copertura dell'80% del montante residuo del muto chirografario;
b) il 23-09-20222 la somma di Euro 40.000,oo a copertura dell'80% dell'apertura di credito in conto corrente.
A tale proposito deve ritenersi che non può dirsi contrario a buona fede e correttezza il comportamento della banca che, come nel caso di specie, dopo aver formulato tempestiva Parte_ richiesta di escussione a per la garanzia prestata dal Fondo, in attesa dell'incasso, abbia comunque prestato istanza monitoria per l'intero importo al fine di non pregiudicare la Parte_ surrogazione legale di così come previsto per la operatività della garanzia del Fondo per le Piccole e Medie Imprese.
In ogni caso in corso di causa la Banca opposta ha espressamente limitato la propria domanda di pagamento al solo importo residuo di complessive Euro 30.192,09 oltre interessi convenzionali di mora al tasso del 7% annuo dal 15-01-2022 su Euro 11.928,92 ed al tasso del 7,5% annuo dal 16-11-2021 su Euro 18.263,17.
Da tale riduzione della pretesa creditoria consegue, necessariamente, che il D.I. qui opposto va comunque revocato risultando certamente non dovuto l'importo complessivamente ingiunto.
Resta comunque da verificare se ed in che misura la parte opponente è tenuta a pagare alla banca qui opposta l'importo residuo azionato in eventuale parziale accoglimento della domanda originariamente proposta con il ricorso monitorio.
Innanzitutto deve rappresentarsi l'assoluta ininfluenza della eventuale assenza di prova dell'inoltro e ricezione della messa in mora e/o diffida di pagamento e comunicazione di decadenza dal beneficio del termine nei confronti dell'opponente . Nel costituirsi nel Pt_1 presente giudizio di opposizione l'opposta ha fornito prova della rituale comunicazione e messa in mora quanto meno nei confronti della debitrice principale.
Con l'atto di opposizione la parte opponente ha in modo assolutamente generico (e perciò irrilevante) contestato la conformità della copia della numerosa documentazione esibita dalla parte opposta già nella fase monitoria agli originali. Nel medesimo atto di opposizione ha anche disconosciuto (anche questa volta genericamente) tutte le sottoscrizioni apparentemente da essa apposte ai moduli fideiussori esibiti. In pria udienza, all'esito del deposito delle fideiussioni in originale, ha reiterato tale disconoscimento della propria sottoscrizione salvo poi, in corso di causa, revocare tale disconoscimento.
Con riferimento al rapporto di conto corrente non si vede perché – contrariamente a quanto dedotto dall'opponente – la avrebbe dovuto comunicare gli estratti conto al CP_2
fideiussore oltre che alla cliente debitrice principale.
Con riferimento alla contestazione di alcune delle operazioni contabilizzate (elencate nella premessa della citazione in opposizione) la doglianza dell'opponente si palesa del tutto generica non contenendo alcuna allegazione specifica in ordine alle ragioni per cui alcuni movimenti del conto sarebbero irregolari o invalidi.
L'opposta ha esibito il contratto di conto corrente da cui si evince la specifica pattuizione degli interessi e delle commissioni applicate e dei giorni di valuta. La doglianza relativa all'usura è poi totalmente generica.
L'opponente ha poi dedotto, tra l'altro, la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti in adesione ad intese anticoncorrenziali, per violazione della normativa antitrust.
Trattasi di questione per altro rilevabile di ufficio e pertanto da ritenersi tempestivamente sollevata dalla parte opponente e sulla quale si è comunque aperto il pieno contraddittorio tra le parti.
La questione della nullità delle fideiussioni perché stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2016, avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'articolo 2 della
L. n. 287 del 1990 ("Legge Antitrust"), in virtù della quale "
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (...);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto."
La Banca d'Italia nella sua qualità pro tempore di autorità di vigilanza sulla concorrenza e sul mercato finanziario (oggi deferita all'AGCM) ha quindi espresso un parere negativo (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8) in relazione allo schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione
Bancaria Italiana ABI e da alcune associazioni di consumatori avente ad oggetto uno schema di
"fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie".
Lo schema standard era costituito da 13 articoli che contemplavano variamente gli obblighi del fideiussore (2, 3, 4, 6, 7, 8, 10), gli obblighi della banca (art. 5) e particolari disposizioni per i fideiussori che rivestivano la qualifica di consumatori.
I dubbi della Banca d'Italia si appuntavano in particolare sulle clausole di reviviscenza della fideiussione (art. 2 “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”) ovvero sulla permanenza del vincolo fideiussorio in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale (art. 8 “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”), ovvero sulle deroghe all'art. 1957 c.c. (art. 6 comma 1: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
Va immediatamente chiarito che, nel caso di specie, parte opponente depositava il provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 ed eccepiva la violazione dell'art. 1957 cc. La questione relativa alla nullità delle predette fideiussioni, in quanto mera difesa diretta ad opporsi al decreto ingiuntivo, ben può essere decisa dal presente Tribunale e non dal Tribunale delle Imprese chiamato a pronunciarsi su tali domande proposte in via principale.
Sul punto, questo Tribunale, al precipuo fine di uniformarsi alla recente pronuncia della Sezione
Specializzata delle Imprese del Tribunale di Napoli, n. 8340/2020, in quanto sezione specializzata in materia di violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, ed alla luce del recente orientamento della Suprema Corte espresso con la sentenza a Sezioni Unite n. 41994 del 2021, ha (in precedenti pronunce) ritenuto non fondata la deduzione relativa alla nullità assoluta della fideiussione, e, mutando il precedente orientamento della Sezione sul punto, ritenuto di poter affermare la nullità delle sole clausole n. 2, 6 e 8 inserite nel contratto di fideiussione stante la coincidenza con quelle oggetto dell'intesa accertata dal provvedimento della Banca d'Italia citato.
Il Tribunale delle Imprese, nella sentenza n. 8340/2020, sulla scia della pronuncia delle Sezioni
Unite del 2005, n. 2207/2005, ritiene che la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust non possa essere osservata in un'ottica prevalentemente pubblicistica, ma occorra porre l'attenzione anche sulla posizione del soggetto contraente estraneo all'intesa ed al pregiudizio che questi subisce per effetto di un'intesa vietata, di cui il contratto costituisce lo sbocco.
“Il contratto a valle, invero, non può ritenersi estraneo rispetto al fenomeno anticoncorrenziale, considerato nel suo complesso ed evoluzione, ma è esso stesso lo strumento attraverso il quale si estrinsecano, sul piano fattuale, gli effetti dell'intesa, di cui ne riprende il contenuto e con cui in concreto di altera il gioco della concorrenza, mediante una limitazione dei modelli negoziali offerti sul mercato dalle banche. Se, infatti, si escludesse un “collegamento” (…) tra l'intesa nulla e il contratto stipulato “a valle”, in termini di ricaduta della nullità dell'illecito a monte sullo strumento negoziale, si farebbero sopravvivere gli effetti stessi dell'intesa, rendendo vani gli obiettivi di difesa
e promozione del mercato concorrenziale, propri del diritto della concorrenza” (Tribunale delle
Imprese di Napoli, sentenza n. 8340/2020).
Alla luce di tale principio, il Tribunale delle Imprese di Napoli, conclude affermando la nullità virtuale, ex art. 1418 c.c., delle clausole della fideiussione riproduttive del contenuto del modulo ABI,
e non la nullità assoluta della fideiussione medesima, poiché “per configurare un collegamento negoziale non è sufficiente il requisito oggettivo dell'inquadramento di due contratti nell'ambito di una più ampia operazione economica complessiva, ma è anche necessario il requisito soggettivo di un intento condiviso tra le parti, le quali devono voler orientare i due negozi al perseguimento di un obiettivo materiale comune. Nell'ipotesi di contratto a valle manca tale requisito, essendo parte del contratto di fideiussione un soggetto estraneo rispetto all'intesa distorsiva della concorrenza né si ritiene di condividere la tesi secondo cui la nullità deriverebbe dall'illiceità dell'oggetto, in quanto contrario alle norme imperative contenute nella legislazione antimonopolistica o, comunque, al principio di ordine pubblico economico secondo cui il mercato deve operare in regime di libera concorrenza. A tale ricostruzione si può obiettare che nei contratti di fideiussione le condizioni contrattuali imposte dall'impresa non sono illecite ma lo è il meccanismo di determinazione del contenuto del contratto”.
In applicazione delle considerazioni che precedono dovrebbe pertanto rilevarsi la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dalle attuali parti opponenti.
Tuttavia, anche se fosse rilevata la nullità della pattuita deroga all'art. 1957 cc, deve rappresentarsi come l'eccezione di decadenza della banca per non avere proposto entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale alcuna istanza (da intendersi come mezzo di tutela processuale cfr.
Cass. n. 3901/1981) nei confronti della debitrice principale non sarebbe fondata.
Invero l'obbligazione principale deve ritenersi scaduta con il passaggio a sofferenza della debitoria dell'obbligata principale avvenuto (cfr. documentazione esibita) in data 16-11- Parte_2
2021 per il mutuo chirografario ed in data 15-01-2022 per il conto corrente. Poiché il ricorso monitorio nei confronti della debitrice principale è stato depositato in data 31-03-2022 ed il pedissequo D.I. notificato alla in data 27-04-2022 risulta non superato il termine Parte_2 decadenziale di mesi sei previsto dall'art. 1957 cc.
Analogo discorso vale per la invocata – da parte dell'opponente – applicazione dell'art. 1956 cc. con riferimento alla fideiussione per obbligazione futura rilasciata in favore della banca. E' incontestato che la banca opposta (a parte lo specifico contratto di mutuo chirografario) ha fatto credito alla debitrice principale soltanto in relazione all'apertura di credito in conto corrente per importo di Euro 50.000,oo (non ulteriormente aumentato). In conseguenza nessun elemento anche solo indiziario sussiste (ed era comunque onere della parte opponente fornire la prova o quanto meno l'allegazione specifica degli elementi idonei ad integrare la fattispecie dell'art. 1956 cc) per ritenere che la banca abbia fatto (ulteriore) credito alla debitrice principale pur conoscendo il deterioramento delle sue condizioni patrimoniali.
Ferme restando le considerazioni che precedono deve per altro aggiungersi che – quanto meno con riferimento alla fideiussione prestata per il credito relativo al rapporto di finanziamento - la menzionata delibera n. 55 del 2005 non sarebbe comunque applicabile al caso concreto con riferimento alla fideiussione prestata per il mutuo chirografario.
Invero nel caso di specie si tratta di fideiussione specifica e non omnibus.
In particolare deve rilevarsi che il provvedimento invocato dalla parte opponente si occupa della fideiussione omnibus e non già della fideiussione specifica che, come accade nel caso in esame, garantisce un determinato e specifico finanziamento.
Come ritenuto dal Tribunale delle Imprese di Napoli (sentenza n. 8340/2020) per la fideiussione specifica non sussiste alcun automatismo vincolante derivante dall'accertamento
AGCOM ma la natura anticoncorrenziale dell'intesa non potrà che essere accertata dal Tribunale
(anche in via di disamina dell'eccezione di nullità sollevata) sulla base di quanto specificamente allegato e provato dalla attuale parte opponente (cfr. Cass. n. 13846/2019) essendo, per l'appunto, onere della parte opponente allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza sia di una intesa anticoncorrenziale sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, per le modalità di applicazione uniformi, dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge n. 287/1990, anche con riferimento agli schemi solitamente usati per la stipulazione delle fideiussioni ordinarie
(specifiche), d'accordo tra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della concorrenza (così il Tribunale delle Imprese di Napoli nella sentenza n. 5125/2022).
Non appare tuttavia sufficiente, al fine di dimostrare il perseverare di un illecito accordo anticoncorrenziale anche dopo la menzionata delibera della Autorità Garante, con riferimento alle fideiussioni omnibus, la allegazione (ed anche la produzione in giudizio) di pur numerosi moduli fideiussori relativi anche ad altri istituti di credito che prevedono clausole del tutto analoghe a quelle contenute nei moduli fideiussori oggetto del presente giudizio.
Deve ritenersi che la mera standardizzazione contrattuale dei moduli fideiussori non è di per se sola sufficiente a dimostrare la sussistenza di un illecito accordo anticoncorrenziale in assenza di prova (on quanto meno specifica allegazione) di una impossibilità o eccessiva difficoltà di sottoscrivere moduli fideiussori aventi clausole diverse.
Nel caso di specie sostanzialmente la parte opponente non ha fornito alcuna allegazione né tanto meno prova specifica limitandosi, in buona sostanza, ad invocare comunque la prova privilegiata costituita dalla menzionata delibera n. 55 del 2005 che, tuttavia, per quanto sopra detto, non riguarda le fideiussioni specifiche ma solo quelle omnibus e non quelle omnibus sottoscritte successivamente.
Venendo all'esame degli ulteriori motivi di opposizione deve ritenersi che – contrariamente a quanto sembra dedurre la parte opponente – la normativa sulle garanzie pubblicistiche non esclude in alcun modo il contemporaneo rilascio (come è accaduto nel caso di specie) di garanzie personali.
Con riferimento al contratto di mutuo chirografario la parte opponente ha poi dedotto la nullità per indeterminatezza di alcuni parametri indicati in contratto.
Le censure mosse dalla parte opponente appaiono per altro alquanto generiche e sono argomentate secondo una sostanziale riproduzione delle questioni che negli ultimi anni sono state affrontate dalla giurisprudenza di merito in contenziosi analoghi.
Innanzitutto va esaminata la cd. clausola floor in base alla quale era stato fissato che il tasso di interesse debitorio non potesse scendere al di sotto del 5,8%.
In particolare potrebbe ravvisarsi la nullità della suddetta clausola in quanto potenzialmente vessatoria in assenza di una corrispondente e speculare clausola “tetto” (cap) che tuteli il mutuatario.
A tale proposito deve innanzitutto sottolinearsi come deve ritenersi esclusa l'applicazione della disciplina del consumatore atteso che la parte mutuataria (obbligata principale) è professionista e la suddetta clausola non rientra tra quelle di cui all'elenco (tassativo) di cui all'art. 1341 comma 2 cc.
Nemmeno può ritenersi che la clausola cd. floor integri uno strumento derivato implicito atteso che – come affermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito cui si aderisce - non è ravvisabile alcun trasferimento del rischio in quanto la clausola è finalizzata soltanto a proteggere l'intermediario da una eccessiva discesa dei tassi garantendo alla banca una remuneratività minima quale prezzo del proprio servizio, non violando in alcun modo l'art 1346 cc restando l'oggetto del contratto possibile, lecito e determinato (cfr. Trib Napoli sent. 6177/2021; Trib.
Ravenna sent. 988/2020; Trib. Bologna sent. 20087/2018; Trib. Monza sent. 196/2017).
Inoltre deve escludersi che possa ritenersi la natura usuraria del tasso corrispettivo pattuito aggiungendo al TAEG la commissione di estinzione anticipata prevista nel contratto in oggetto.
Sul punto deve rilevarsi come la “commissione” di estinzione anticipata deve considerarsi irrilevante ai fini del calcolo del tasso effettivo applicato per la verifica dell'eventuale superamento della soglia usura. Invero – come ritenuto dalla giurisprudenza di gran lunga maggioritaria – la penale di estinzione costituisce un costo alternativo (ed eventuale) rispetto al tasso di interesse pattuito che perciò non può essere sommato a tale tasso in quanto non costituisce un costo collegato alla erogazione del credito. La penale per estinzione anticipata costituisce un elemento accidentale del contratto funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi e del mancato guadagno collegati al rimborso anticipato del credito;
la sua applicazione (in unica soluzione e non a rate), per altro, è dovuta ad una libera scelta del mutuatario (che esercita un vero e proprio diritto potestativo) il quale decida di estinguere anticipatamente il finanziamento.
Con riferimento agli interessi moratori deve innanzitutto rilevarsi che gli interessi moratori sono soltanto eventuali e cioè dovuti esclusivamente sulle rate scadute e impagate operando le due categorie di interessi su piani diversi e ed essendo previsti gli interessi moratori in sostituzione di quelli corrispettivi (nella stessa previsione contrattuale, a differenza di quanto implicitamente dedotto dalla parte istante, non si sommano tra loro i due diversi tipi di interessi ma, più semplicemente,
l'interesse moratorio è calcolato del tutto autonomamente).
Ovviamente anche l'interesse moratorio deve essere soggetto al controllo del rispetto della soglia usuraria in via autonoma. La circostanza che il tasso di mora nominale sia oggetto di autonoma verifica di rispetto del tasso soglia trova – per l'appunto – ragione nella sua autonoma e distinta funzione quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale e la cui incidenza va rapportata al protrarsi ed alla entità della inadempienza.
Per altro anche la concreta (ed indimostrata) effettiva applicazione dell'interesse moratorio usurario non comporterebbe gli effetti prospettati dall'istante in applicazione dell'art. 1815, comma 2, cc, anche con riferimento agli interessi corrispettivi validamente versati.
In effetti la pattuizione degli interessi di mora è una clausola autonoma e distinta del contratto con la conseguenza che la sanzione prevista dall'art. 1815 cc andrebbe comunque circoscritta ai soli interessi di mora, restando comunque ferma la debenza dei – soli - interessi corrispettivi non superanti il tasso soglia.
In ogni caso, dovendosi escludere qualsiasi sommatoria tra interesse corrispettivo e moratorio
(sommatoria nemmeno ipotizzata nel contratto di mutuo), va rilevato come in concreto, secondo la specifica previsione contrattuale, anche il tasso di mora rientrava al di sotto della soglia di usura. A tale proposito appare del tutto convincente quanto dedotto dalla convenuta sulla base delle specifiche pattuizioni del contratto di finanziamento e alla luce delle recente sentenza della Suprema Corte a
Sezioni Unite n. 19597/2020.
Deve poi ritenersi infondata anche la doglianza che sembrerebbe essere stata sollevata dalla parte
Par istante in relazione alla non corrispondenza tra indicato (o nemmeno indicato) in contratto e costo reale del finanziamento in oggetto. In effetti da tale mancata corrispondenza (o anche dalla mancata Par indicazione dell' ) mai potrebbe derivare la invalidità del contratto di finanziamento o, quanto meno, delle clausole relative agli interessi.
Invero si ritiene di aderire a quell'orientamento (attualmente prevalente tra i giudici di merito) secondo cui non potrebbe ravvisarsi alcuna nullità ai sensi dell'art. 117 sesto comma TUB in quanto Par l' non appare riconducibile ad una clausola contrattuale che preveda tassi, prezzi o condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. E' un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali ben conosciute dal cliente.
Par In effetti l' , quale mero indicare del costo complessivo del contratto (che sarebbe comunque ricavabile dalle specifiche clausole dello stesso contratto), ha una sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale e la sua errata indicazione potrebbe al più rilevare quale comportamento ingannevole della idoneo in astratto ad incidere sulla determinazione del CP_2
cliente. Tale aspetto tuttavia, non risulta nemmeno specificamente allegato dalla parte opponente.
Infine la parte istante ha espresso doglianza in ordine al metodo di ammortamento cd. alla francese.
Il metodo di ammortamento è stato concordato tra le parti.
In ogni caso si ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui non è configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al mutuo con ammortamento cd. alla francese difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 cc;
in effetti il metodo di calcolo utilizzato va inteso nel sen so che la rata è composta da quota capitale e da quota interessi e non nel senso che gli interessi si calcolano sugli interessi. In tale senso è ormai intervenuta la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 15340/2024.
In definitiva, il credito azionato con il ricorso monitorio e riconosciuto dal D.I. qui opposto va confermato nei soli limiti dell'importo complessivo di Euro 30.192,09 per tenere conto della garanzia già escussa.
In conseguenza, in accoglimento della domanda originariamente proposta con il ricorso monitorio, la parte opponente va condannata al pagamento in favore della parte qui opposta della somma di Euro 30.192,09 oltre interessi legali dalla domanda monitoria.
Le ragioni della decisione ed i contrasti nella giurisprudenza di merito e la novità della questione in materia di fideiussione costituiscono gravi motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il D.I. opposto n. 2993/2022 del
Tribunale di Napoli;
- in accoglimento della domanda originariamente proposta con il ricorso monitorio condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, della somma di Euro 30.192,09 oltre interessi legali dalla domanda monitoria;
- compensa tra le parti le spese processuali del giudizio di opposizione
Così deciso in Napoli lì 2 gennaio 2025
Il Giudice Unico
dott. Giovanni Tedesco