Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 638/2023 R.G., vertente TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Massimiliano Pezzani, C.F. , elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio legale Pezzani, sito in Palmi via Mazzini n. 20, pec: fax Email_1
0966430084 appellante CONTRO
, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. Controparte_1 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) ente pubblico economico, che, in P.IVA_1 forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, è subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo , tra cui , svolgenti le funzioni CP_2 Controparte_3 della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, in persona di in qualità di Responsabile Contenzioso Controparte_4 Calabria a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Persona_1
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22.06.2023, elettivamente domiciliata in Messina, Via Mario Giurba n. 17, presso lo studio dell'Avv. Massimo Maiorana C. F: dal quale è rappresentata e difesa C.F._3 Email_2 per procura in foglio separato all'atto di costituzione in giudizio appellata E
, in persona del Presidente e Controparte_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Maria Laganà
, t., come da procura C.F._4 Email_3 generale alle liti collettivamente conferita collettivamente per notaio in Persona_2 Fiumicino (RM) il 22 marzo 2024, Repertorio 37875 – Raccolta 7313, elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla Via D. Romeo n. 15, e che si riporta integralmente alle domande, difese ed eccezioni articolate nei precedenti atti e nei verbali di causa, da intendersi qui espressamente richiamati e trascritti. appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 16.02.2023, proponeva, innanzi al Parte_1 Tribunale di Palmi, opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219002420980000, notificata in data 27.01.2023 di € 22.482,21 cui erano sottese le seguenti cartelle ed avvisi di addebito: n. 39420140004970221000, n. 39420150001625234000, n. 39420150003302062000, n. 39420180002074815000 n. 39420190001894757000 e n. 39420190004626331000 relative a crediti di natura previdenziale. Chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare nulla e\o illegittima l'intimazione notificata dall' riguardo ai titoli sopra menzionati;
Controparte_1
- Dichiarare la nullità e\o l'illegittimità dei titoli sottesi rientranti nella competenza del G.L. per i motivi sopra esposti;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore distrattario ex art. 93 cpc. Affermava che l'intimazione era nulla per assenza di motivazione in ragione della duplice violazione degli artt. 3 L. 241/90 e L. 212/2000 e, comunque, il credito vantato dall' era prescritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995, poiché erano decorsi CP_5 oltre cinque anni dalla data di notifica delle menzionate cartelle, e non erano stati compiuti atti idonei all'interruzione della prescrizione. Si costituiva in giudizio l eccependo la regolarità del proprio operato, ribadendo CP_6 la funzione precipua dell'avviso di pagamento, del tutto assimilabile all'atto di precetto, e la non intervenuta prescrizione in ragione della avvenuta notifica delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento negli anni 2019, 2022 e 2023. Dunque, l non CP_6 aveva omesso di svolgere la sua attività impositiva così come sostenuto dalla ricorrente. CP_ Si costituiva in giudizio l deducendo il difetto di legittimazione passiva e la definitività delle cartelle di pagamento per decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 24 del D. Lgs 46/99.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 790/2023 pubblicata il 23.06.2023, il Tribunale di Palmi così provvedeva: 1. Estromette dal giudizio la 2. Dichiara prescritto il credito portato CP_7 dall'avviso di addebito n. 39420140004970221000, notificato il 09.02.2015; 3. Dichiara attuale ed esigibile il credito di cui agli avvisi di addebito n.ri 39420150001625234000, 39420150003302062000 n. 39420180002074815000 39420190001894757000 e n. 39420190004626331000; 4. Compensa le spese di lite. Preliminarmente, estrometteva dal giudizio la società di cartolarizzazione del credito poiché non cessionaria del credito oggetto di giudizio. Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale, il Tribunale rilevava che gli avvisi opposti erano stati notificati come di seguito: avviso n. 39420140004970221000 notificato il 09.02.2015; avviso n. 39420150001625234000 notificato il 22.10.2015; avviso n. 39420150003302062000 notificato il 29.12.2015; avviso n. 39420180002074815000 il 17.07.2018; avviso n. 39420190001894757000 notificato il 25.07.2019; avviso n.. 39420190004626331000, notificato il 7 febbraio 2020. Ai fini del calcolo del termine prescrizionale, doveva applicarsi la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale disposta dall'articolo 37, c. 2, D.L. 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e l'art. 11, c. 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Il legislatore aveva previsto due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) complessivamente 311 giorni. 3
Tale termine comportava uno spostamento in avanti anche dei termini di decadenza e prescrizione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dall' 8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021. In ragione di tale circostanza, poteva l'evento estintivo si era avverato esclusivamente con riguardo all'avviso di pagamento recante n. 39420140004970221000, notificato il 09.02.2015, che non era stato oggetto di sospensione causa covid-19. Per tali motivi, la domanda della ricorrente poteva essere accolta solo parzialmente.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla che ne invocava la Parte_1 parziale riforma. In particolare, chiedeva la modifica delle seguenti parti del provvedimento: Nella parte o capo in cui il Got di prime cure ha rigettato implicitamente e senza alcuna motivazione l'eccezione dell'avvenuto annullamento automatico delle pretese sottese all'intimazione; 2. Nella parte o capo in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato legittima la costituzione della onostante la stessa non fosse mai stata vocata in giudizio; 3. Nella CP_7 parte o capo in cui il Giudice di prime cure ha rigettato lo specifico motivo di opposizione relativo alla prescrizione del diritto ad esigere le somme sottese alla intimazione anche per i crediti sottesi agli avvisi di addebito n.39420150001625234000, e n. 39420150003302062000; 4. Nella parte o capo in cui il Giudice di prime cure ha respinto implicitamente e senza alcuna motivazione l'esplicito motivo di opposizione relativo alla nullità ed illegittimità della intimazione per mancata notifica dei titoli sottesi e non ha quindi dichiarato nulla l'intimazione e illegittimi detti titoli; 5. Nella parte o capo in cui il Giudice Onorario di prime cure ha dichiarato esigibili e regolarmente notificate le cartelle e gli avvisi sottesi all'intimazione nonostante le fondate contestazioni mosse circa la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi azionati nonché' l'eccezione di prescrizione del diritto ad esigere tali pretese; 6. Nella parte o capo in cui il Giudice di prime cure ha compensato le spese e dei compensi di lite nonostante le ragioni di parte ricorrente, il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Preliminarmente, lamentava l'errata estromissione del giudizio della società di cartolarizzazione dei crediti ( la quale, sosteneva, non poteva essere estromessa da CP_7 un giudizio di cui non era parte non avendo mai ricevuto la vocatio in ius. La posizione processuale della società doveva essere dichiarata illegittima. Il tribunale non aveva tenuto conto delle puntuali contestazioni svolte dalla Parte_1 che aveva contestato le ricevute di notifica delle cartelle sottese ai singoli atti di intimazione, laddove l'ente della riscossione non aveva prodotto l'originale delle ricevute attestanti la regolare consegna dei plichi alla che aveva prontamente disconosciuto la Parte_1 conformità all'originale della documentazione prodotta dall' . CP_6 Il Tribunale, considerando valida la documentazione depositata, aveva erroneamente attestato l'esistenza dei titoli interruttivi del decorso della prescrizione, così validando cartelle esattoriali che, di fatto, erano già prescritte. Più nel dettaglio, non vi era prova della regolare notifica degli avvisi di accertamento n. 39420150001625234000, n. 39420150003302062000, n. 39420180002074815000 e n 09420190004626331000 poiché la documentazione dell' non era attendibile. CP_6
Si doveva quindi dichiarare la nullità di queste e dell'avviso di intimazione cui esse erano collegate. L'avviso n. 09420190001894757000 era divenuto oggetto di definizione agevolata, dunque, relativamente a questo, era cessata la materia del contendere. Pur non rinunciando all'eccezione di prescrizione, rilevava che, a norma dell'art. 4 del c.d. “decreto sostegni”, d.l. n. 41/2021 erano stati annullati, nei confronti dei titolari di reddito medio-basso, i debiti residui alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro per importo del singolo debito, al netto di interessi ed altri accessori. E, con successivo provvedimento, L. 197/2022, erano stati automaticamente annullati tutti i carichi inferiori a 1000 euro. 4
La sentenza andava riformata anche nel capo relativo alla compensazione delle spese che, attesa l'illegittimità del provvedimento di primo grado, dovevano essere liquidate in favore dell'appellante.
Si costituiva l che, preliminarmente, osservava di Controparte_8 avere contezza della vocatio in ius effettuata dalla ricorrente nei confronti della società di cartolarizzazione dei crediti. Nel merito, i crediti non erano prescritti in ragione della attività di interruzione della prescrizione tempestivamente svolta da attraverso la regolare CP_6 notifica di tutti gli atti prodromici all'opposta intimazione di pagamento. La pretesa della appellante, quindi, doveva essere proposta nei confronti dell'ente impositore (l' ) non CP_5 dell'ente della riscossione che non poteva essere legittimato passivo. Tra l'altro, rilevava l'appellata, le censure sollevate dall'appellante con riguardo al presunto obbligo di motivazione ed alla presunta carenza della stessa quali presupposti della nullità degli atti impositivi, non erano applicabili al caso di specie sia perché, trattandosi di atti a contenuto vincolato, le tutele previste dalla l. n. 241/1990 erano prive di contenuto precettivo;
sia perché, data la peculiarità della materia, era ammessa anche la motivazione c.d. “per relationem”, laddove idonea a individuare la causa giustificativa della pretesa tributaria e a garantire l'esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente (cfr. p. 3 memoria di costituzione in giudizio che richiama la decisione della Corte di Giustizia dell'UE, n. 1914/2023). La decisone sulle spese costituiva una prerogativa del giudicante che, peraltro, era stata esercitata secondo legge e doveva essere confermata così come tutte le altre statuizioni del provvedimento di primo grado. Si costituiva l chiedendo la conferma della decisione di primo grado che aveva CP_5 colto, in fatto ed in diritto, le questioni sottese alle richieste della Parte_1 Nello specifico, affermava la regolarità del proprio operato e l'idoneità della documentazione prodotta e, con riguardo al dies a quo relativo alla decorrenza della prescrizione, rilevava che questo doveva essere calcolato, non dalla data di notifica degli avvisi di accertamento ma dal 40° giorno successivo alla notifica del titolo esattoriale che solo da quel momento, in mancanza di tempestiva opposizione, diveniva titolo irretrattabile (Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016). Tale periodo doveva essere computato unitamente a quello relativo al periodo emergenziale pandemico per il Covid-19, correttamente considerato nella sentenza gravata. Dunque, i crediti sottesi alla intimazione di pagamento dovevano ritenersi attuali, la sentenza doveva essere confermata e l'appellante condannata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità, per carenza di interesse, della censura che l'appellante ha riservato a quella parte della sentenza che ha disposto l'estromissione della CP_7
Ha dedotto l'appellante l'errata estromissione della società di cartolarizzazione dei crediti, che non avrebbe potuto essere estromessa da un giudizio di cui non era parte, non avendo mai ricevuto la vocatio in ius e la posizione processuale della società doveva essere dichiarata illegittima. Osserva preliminarmente la Corte che, a differenza di quanto in questa sede sostenuto, è proprio l'intestazione del ricorso introduttivo proposto dalla stessa parte che oggi se ne duole, ad indicare la - in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_7 5
con sede in Roma, (RM), Largo Chigi n. 5 Roma, quale soggetto che, unitamente all' CP_5 e all' , era stato indicato quale legittimato passivo della domanda proposta. CP_6 Dalle allegazioni rinvenibili al fascicolo telematico del giudizio di primo grado non è possibile riscontrare se il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione udienza siano stati o meno notificati alla società di cartolarizzazione;
certo è che l , nel giudizio di primo CP_5 grado, si è costituito sia in proprio che quale mandatario della che, dunque, CP_9
- ove fosse mancata la vocatio in ius - ben avrebbe potuto, come avvenuto, prendere parte al processo quale interventrice volontaria. Se, pertanto, l'equivoco è stato ingenerato dal ricorso introduttivo, la costituzione in giudizio ha consentito di accertare che i crediti oggetto di lite non erano stati ceduti, onde non sussisteva la legittimazione passiva della con conseguente corretta CP_9 declaratoria del relativo difetto.
5. Nella disamina delle ulteriori doglianze rassegnate dall'appellante, va rilevato che gli obblighi di motivazione del provvedimento impositivo derivanti dal combinato disposto dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art 7 dello Statuto del Contribuente approvato nel 2014, non possono essere intesi in senso assoluto. Questi, come rilevato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, subiscono il doveroso bilanciamento con altri diritti e princìpi “correlati al recupero delle entrate volontariamente non versate dal contribuente e da questi dovute, per effetto dell'accertato inadempimento contestato al contribuente evasore, in virtù dei doveri inderogabili di solidarietà, fra cui quello di concorrere alle spese pubbliche secondo il principio di capacità contributiva, nonché del principio di buon andamento dell'amministrazione con i suoi corollari di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione dei pubblici uffici” (Cass. civ. SS.UU. 14/07/2022, n.22281). In particolare, è stato osservato, nel provvedimento ora citato che, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione, la cartella esattoriale, deve indicare: “oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”. Quanto alle contestazioni aventi ad oggetto la produzione di copie e non degli originali delle ricevute, a tacere della genericità del disconoscimento della conformità della copia all'originale, genericità che ne impedisce l'esame, va richiamato l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui: “Ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella esattoriale non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale
o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice
o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cassazione civile sez. III, 08/06/2022, n.18420).
6. Procedendo all'esame dei vizi dedotti dall'appellante sulle notifiche degli avvisi di addebito eseguite dall' , si richiama che la ricorrente aveva proposto opposizione CP_5 avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219002420980000, notificata in data 27 gennaio 2023 di € 22.482,21, cui erano sottese le seguenti cartelle ed avvisi di addebito: n. 39420140004970221000, n. 39420150001625234000, n. 39420150003302062000, n. 39420180002074815000, n. 39420190001894757000 e n. 39420190004626331000, relativi a crediti di natura previdenziale. Dagli atti di causa emerge gli avvisi sono stati notificati come appresso: AVA n. 39420140004970221000 è stato notificato mediante racc A/R 65029423267 - 2 spedito dall'ufficio postale CMP Fiumicino il 05.02.2015, ricevuto il 09.02.2015; 6
AVA n.. 39420150001625234000 è stato notificato mediante racc A/R 65033915047
-8 spedito dall'ufficio postale CMP Fiumicino il 20.10.2015, ricevuta il 22.10.2015; AVA n. 39420150003302062000 è stato notificato mediante racc A/R 65034721225
– 0 spedito dall'ufficio postale CMP Fiumicino il 23.12.2015, ricevuta il 29.12.2015; AVA n.394201850002074815000 è stato notificato mediante racc A/R 66548459344
- 3 spedito dall'ufficio postale CMP Peschiera il 12.07.2018, ricevuta il 17.07.2018; AVA n. 39420190001894757000 è stato notificato mediante racc A/R 68955851069
– 9 spedito dall'ufficio postale CMP Fiumicino il 22.07.2019, ricevuta il 25.07.2019; AVA 39420190004626331000 risulta restituita al mittente per compiuta giacenza il 30.12.2019, compiuta il 07.02.2020. Si tratta di notifica eseguita con il servizio postale, a mezzo racc. A/R debitamente recapitata all'indirizzo della destinataria. Sulle eccezioni di invalidità/nullità delle notifiche degli avvisi di addebito, oltre a quanto sub 5 esposto, va, al medesimo fine, precisato che l'art. 30, 4 comma, D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, che consente la notificazione dell'avviso di addebito mediante invio di CP_5 raccomandata con avviso di ricevimento, non prevede che tale notificazione debba essere eseguita con le modalità di cui all'art. 149 c.p.c. (notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario con il servizio postale). In questo senso si è più volte pronunciata la S.C., in fattispecie riguardanti la notificazione della cartella esattoriale ex art. 26 del D.P.R. 602/1973, esprimendo un orientamento che - grazie alla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010, conv. in L. 122/2010, che dichiara applicabili all'avviso di addebito le stesse norme vigenti in materia di riscossione dei tributi a CP_5 mezzo ruolo e cartella di pagamento - è da considerarsi operante anche con riferimento alla notificazione dell'avviso di addebito dell' : “In tema di riscossione delle imposte, qualora CP_5 la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. 602/1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982' (Cass., 12083/2016: in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata;
in senso conforme, v. anche Cass., 16949/2014 e Cass. 15250/2014, che conferma App. Torino n. 207/2012) (C. App. Torino, 21/06/2022, n. 354). La giurisprudenza ha chiarito, con riguardo alla notificazione di atti impositivi effettuata a mezzo posta, che “costituisce ormai principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018); pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.; ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne 7
cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974) (Cass., n. 10131/2020). E' stato altresì chiarito che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (nel caso di specie, la circolare n. 70/2001 oggetto: poste - condizioni generali del servizio postale - D.M. 9 aprile 2001, su G.U. n. 95 del 24.4.2001), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limitava a prevedere, all'art. 32, che, per gli invii a firma (tra cui le raccomandate), in caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone abilitate a ricevere l'invio potevano ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49. Nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. n. 890 del 1982, art. 8,comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata;
pertanto, “in tema di notificazione dell'atto impositivo effettuata a mezzo posta direttamente dall'Ufficio finanziario, al fine di garantire il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatorio, deve farsi applicazione in via analogica della regola dettata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8,comma 4, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore, decorrendo da tale momento il termine per l'impugnazione dell'atto notificato” (Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 2047 del 02/02/2016). Le notifiche degli avvisi di addebito rispettano queste prescrizione, tale che doglianze articolate sul punto dall'appellante sono infondate.
7. Quanto alle doglianze concernenti la prescrizione dei crediti previdenziali, va richiamato che il Tribunale ha rigettando la domanda di declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti in applicazione della sospensione della prescrizione a causa dell'emergenza pandemica (D.L. 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e l'art. 11, c. 9, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21), eccezion fatta per l'avviso di addebito n. 39420140004970221000, notificato il 09.02.2015, non rientrante nel periodo di sospensione causa covid-19 e che è stato dichiarato prescritto. Avuto riguardo, invece, alle date di notifica degli altri avvisi di addebito, tutti i relativi termini di prescrizione sono stati assoggettati alla sospensione emergenziale.
7.1. L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale. Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori 8
di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021. In base alla normativa citata sono state, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione. Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_10 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, 9
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
7.2 Pur considerata la sospensione operante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 nei termini come sopra riportati, per come fondatamente rilevato dall'appellante, il credito di cui all'avviso di addebito n. 39420150001625234000 notificato il 22.10.2015 e il credito di cui all'avviso di addebito n. 39420150003302062000 notificato 29.12.2015 alla data del 27/01/2023, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219002420980000 opposta, erano prescritti, essendo a tale data decorso il quinquennio, senza ulteriori atti interruttivi compiuti dall' . Controparte_1 Tale ente, infatti, ha depositato atti sì astrattamente idonei ad esplicare efficacia interruttiva, ma nessuno di essi è corredato dalla prova dell'avvenuta notificazione e ricezione da parte della destinataria, requisito indispensabile per il prodursi dell'efficacia interruttiva. Per conseguenza, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, devono essere dichiarati prescritti il credito portato dall'avviso di addebito n. 39420150001625234000 notificato il 22.10.2015 e il credito portato dall'avviso di addebito n. 39420150003302062000 notificato 29.12.2015. Deve, altresì, prendersi atto che la stessa opponente/appellante ha espressamente dichiarato di aver rinunciato all'opposizione avverso il credito recato dall'avviso di addebito n. 09420190001894757000. L'appellante ha, infine, eccepito che l'art. 4 del Decreto Sostegni aveva previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione, aventi ad oggetto somme esigue, nei confronti di soggetti a reddito basso, affermando che tale annullamento faceva venir meno i titoli per i quali aveva agito in giudizio. CP_6 Orbene, la questione così come in questa sede proposta è estremamente generica, osservato che già nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la parte, introducendo la questione, la aveva prospettata, affermando che “I dati contenuti nell'atto opposto non permettono di risalire con precisione ai presunti debiti sottesi ai titoli azionati , gli esatti importi, gli interessi, le spese e quant'altro necessario per l'esatta individuazione dei presunti crediti, ciò in violazione delle norme di legge, pertanto, ci si riserva la facoltà di meglio contestare, dedurre, eccepire, e depositare documentazione all'esito della costituzione della resistente e del deposito di tutta la documentazione relativa ai ruoli sottesi”. Il dedotto dell'appellante è rimasto connotato della medesima genericità, sì che non ne è consentito l'apprezzamento e la cognizione. Infondato è il motivo di appello sulla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, posto che il Tribunale la ha correttamente disposta, avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti, esito della lite confermato in questo giudizio. Il medesimo criterio di reciproca soccombenza determina a disporre la compensazione fra le parti delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 790/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Palmi il 23.06.2023, pubblicata in pari data, non notificata, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, dichiara prescritti il credito portato dall'avviso di addebito n. 39420150001625234000 notificato il 22.10.2015 e il credito portato dall'avviso di addebito n. 39420150003302062000 notificato 29.12.2015. 10
2. Dichiara rinunciata l'opposizione già proposta da avverso il Parte_1 credito recato dall'avviso di addebito n. 09420190001894757000.
3. Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
4. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti