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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39451/2021
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE CIVILE VIII
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 39451/2021
Oggi 06/02/2025 innanzi al giudice Giovanna Capilli sono comparsi:
Per l'avv.to Giovanni Maria Cicero in Parte_1
sostituzione dell'avv. MARINI LUCIA
Per l'avv.to Romina Gatta in sostituzione dell'avv. CALLORI MARCO e CP_1
LIANI FRANCA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da
remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
I procuratori si riportano ai rispettivi scritti difensivi e alle comparse conclusionali. Discutono la causa. Il Giudice dà lettura del verbale e decide la causa come da separato provvedimento a fine udienza ex art. 281 sexies c.p.c. Il Giudice Dott.ssa Giovanna Capilli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39451/2021 promossa da:
P.IV ) corrente in Bologna, Via Stalingrado n. Parte_1 P.IVA_1
45 - in persona del procuratore ad negotia pro tempore, Ing. munito dei poteri di Controparte_2 rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.9.2018 in autentica Notaio dott. Per_1 di Bologna, ai nn. 90640 / 9415 di rep./fasc., rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Marini
[...]
( ) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito CodiceFiscale_1 in Roma, Via di Santa Costanza n. 27, giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
Cod. Fisc. e P. IVA. , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 amministratore delegato (Cod. Fisc.: ), con sede legale in Parte_2 CodiceFiscale_2
Roma (RM), Via Cornelia n. 468, rappresentata e difesa unitamente e/o disgiuntamente dall' Avv.
Franca Liani del Foro di Roma (Cod. Fisc.: - PEC: C.F._3
) e dall'Avv. Marco Callori del Foro di Roma (Cod. Fisc.: Email_1
- PEC: eleggendo a tal fine domicilio presso il C.F._4 Email_2 loro studio in Roma, alla via Sistina n. 48, giusta procura
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale in pari data.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 3 giugno 2021 la adiva l'epigrafato Parte_3
Ufficio Giudiziario per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…omissis Accertare la responsabilità della per le ragioni espresse in premessa, in ordine all'evento del CP_1
29/30.06.2020 e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della della somma di euro 30.000,00 oltre Controparte_3 interessi, rivalutazione e maggior danno per l'indennizzo corrisposto alla dalla Parte_4 data di avvenuto pagamento fino alla data di restituzione delle somme, ovvero nella maggiore e/o pagina 2 di 5 minore somma che dovesse risultare di giustizia”. A fondamento della propria domanda parte attorea deduceva che, in virtù della polizza assicurativa stipulata con in conseguenza Parte_4 del furto avvenuto tra la notte tra il 29 ed il 30 giugno 2020 presso la discarica (località Fagiolara), avendo corrisposto alla società la somma di euro 30.000,00 in virtù del detto contratto Parte_4 di assicurazione, per diritto di surroga, chiedeva il recupero di quanto corrisposto alla CP_1 considerata terzo responsabile.
Si costituiva contestando la avversa domanda eccependo di essere obbligata CP_1 contrattualmente per l'espletamento del servizio per il solo sito di Colleferro Colle Sughero ove si trovava il termovalorizzatore e non per l'espletamento del servizio in Colleferro località Fagiolara
(discarica) ove avveniva il furto lamentato dalla Ciò era dimostrato anche dalle stesse Parte_4 fatture emesse dalla in cui appare nella descrizione dell'oggetto “Termovalorizzatore località CP_1
Colle Sughero postazioni fisse” (all. 4 comparsa di costituzione) e nessun riferimento al servizio presso la discarica di Colle Fagiolara. Durante le trattative il referente della che per motivi di Parte_4 badget aveva optato per il solo servizio nel sito di Colleferro località Colle Sughero, in cui è posto il termovalorizzatore, chiedeva alla nella persona del Dr. in via del tutto CP_1 Persona_2 informale, se, durante l'espletamento del sevizio, l'addetto della convenuta qualora avesse notato qualcosa di anomalo nel sito di Colle Fagiolara (discarica), visionando i monitor nella sua postazione, avrebbe potuto allertare la società Assumeva altresì che dalla relazione (all. 5 Parte_4 comparsa di costituzione) dell'incaricato del servizio presso il termovalorizzatore di Colle Sughero nella notte tra il 29 ed il 30 giugno, sig. emerge che: - il sig. Persona_3 Persona_3 svolgeva il proprio turno di lavoro dalle ore 24.00 del 29 giugno alle ore 8.00 del 30 giugno;
- una telecamera ha avuto un malfunzionamento durato tutta la notte;
- alle ore 05.00 il riferiva Per_3 telefonicamente l'accaduto al sig. della il quale gli rispondeva che Controparte_4 Parte_4 era al corrente del malfunzionamento dei server e che avrebbero provveduto l'indomani. Evidenziava quindi che il dipendente della notando il malfunzionamento delle telecamere provvedeva CP_1 tempestivamente ad informare il personale della benché la convenuta non fosse Parte_4 contrattualmente tenuta a svolgere alcune servizio di guardiania - anche in forma “da remoto” - e che, non a caso, qualora la avesse voluto il servizio anche per il sito della discarica di Colle Parte_4
Sughero avrebbe potuto sottoscrivere il relativo ordine contratto.
In diritto eccepiva l'assenza di responsabilità in capo alla il cui dipendente, telefonava CP_1 prontamente segnalando il malfunzionamento dei server, e si rendeva diligente anche a titolo di cortesia, non potendo individuarsi una responsabilità da inadempimento della Declinava, CP_1 quindi, la responsabilità della eccependone la Carenza di legittimazione passiva. CP_1
Eccepiva, inoltre, la mancanza dei presupposti di applicabilità dell'art. 1916 c.c. attesa l'assenza di responsabilità della verso l'assicurato. CP_1
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., escussi i testimoni, la causa veniva rinviata per conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Esaminati gli atti di causa, i documenti e i verbali di causa e le testimonianze assunte deve evidenziarsi che nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1916 c.c..
Secondo una consolidata ricostruzione giurisprudenziale, la surrogazione dell'assicuratore nella posizione giuridica dell'assicurato verso il danneggiante, a norma dell'art 1916 c.c. si risolve in una pagina 3 di 5 peculiare forma di successione, a titolo particolare, nel diritto di credito alla prestazione risarcitoria, spettante all'assicurato nei confronti dell'autore del danno, nel senso che l'assicuratore viene a essere, in via surrogatoria, legittimato a esercitare, contro il responsabile dell'evento dannoso, lo stesso diritto che avrebbe potuto far valere l'assicurato qualora egli non gli avesse corrisposto l'indennizzo (così
Tribunale Roma sez. XII, 07/12/2016, n.22814.
In applicazione dei generali principi in materia di onere della prova di stabiliti dall'art. 2697 c.c. compete, dunque, all'assicuratore che agisce in surroga dare prova dell'esistenza del rapporto assicurativo con il danneggiato e dell'avvenuto pagamento, in attuazione di tale rapporto, dell'indennizzo in favore del danneggiato medesimo, quale presupposto della surroga ex art. 1916 c.c.; nonché degli elementi costitutivi della fattispecie da cui discende la responsabilità del danneggiante per i danni cagionati, in quanto subentrato nella stessa posizione del danneggiato verso il terzo responsabile
(Tribunale Novara, 17/07/2019, n.6019). Ciò significa che nella relativa azione non viene in considerazione il rapporto assicurativo, bensì soltanto la responsabilità dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o, in sua vece, l'assicuratore che gli abbia anticipato l'indennizzo.
Nella specie, risultano pacifici tanto il rapporto assicurativo tra la compagnia attrice e la danneggiata, nonché il pagamento all'assicurata.
Si tratta dunque di accertare se sussista a carico della convenuta la responsabilità prospettata dall'attrice per il furto effettuato in danno della società Parte_4
Dalla documentazione e anche dalle deposizioni dei testimoni è emerso che il rapporto contrattuale tra e la riguardava il servizio di guardiania del sito di Colleferro ove è situato Parte_4 CP_1 il termovalorizzatore. Il furto, invece, si è verificato presso il sito di Fagiolara ove vi è la discarica e per il quale non era stato stipulato un contratto tra la convenuta e sebbene la parte Parte_4 convenuta affermi che eventuali controlli venivano svolti unicamente “a titolo di cortesia” sulle telecamere. È emerso altresì che nella notte in cui si è verificato il furto, comunque, si sarebbe verificato un malfunzionamento delle telecamere prontamente comunicato.
Alla luce di quanto sopra, considerato che “Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato
l'indennità può essere esercitata solo verso i terzi responsabili: tale espressione non ha il significato generico di 'terzi obbligati' e non comprende quindi qualunque soggetto che sia comunque tenuto ad una prestazione corrispondente a quella che l'assicuratore ha effettuato in via di indennizzo, ma indica invece esclusivamente i soggetti (estranei al rapporto assicurativo) che per contratto, per fatto illecito
o per altra legittima causa di obbligazione, sono tenuti a rispondere di un evento (concretante il rischio assicurato) imputabile ad essi od a persone del cui operato essi debbano rispondere”, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento non essendo stata provata la responsabilità della convenuta nella causazione del furto.
In ragione, tuttavia, delle caratteristiche del rapporto tra la convenuta e la danneggiata, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge la domanda attrice per quanto in motivazione;
- Compensa le spese di lite. pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Roma, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott. Giovanna Capilli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE CIVILE VIII
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 39451/2021
Oggi 06/02/2025 innanzi al giudice Giovanna Capilli sono comparsi:
Per l'avv.to Giovanni Maria Cicero in Parte_1
sostituzione dell'avv. MARINI LUCIA
Per l'avv.to Romina Gatta in sostituzione dell'avv. CALLORI MARCO e CP_1
LIANI FRANCA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da
remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
I procuratori si riportano ai rispettivi scritti difensivi e alle comparse conclusionali. Discutono la causa. Il Giudice dà lettura del verbale e decide la causa come da separato provvedimento a fine udienza ex art. 281 sexies c.p.c. Il Giudice Dott.ssa Giovanna Capilli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39451/2021 promossa da:
P.IV ) corrente in Bologna, Via Stalingrado n. Parte_1 P.IVA_1
45 - in persona del procuratore ad negotia pro tempore, Ing. munito dei poteri di Controparte_2 rappresentanza legale in forza di procura speciale del 25.9.2018 in autentica Notaio dott. Per_1 di Bologna, ai nn. 90640 / 9415 di rep./fasc., rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Marini
[...]
( ) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito CodiceFiscale_1 in Roma, Via di Santa Costanza n. 27, giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
Cod. Fisc. e P. IVA. , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 amministratore delegato (Cod. Fisc.: ), con sede legale in Parte_2 CodiceFiscale_2
Roma (RM), Via Cornelia n. 468, rappresentata e difesa unitamente e/o disgiuntamente dall' Avv.
Franca Liani del Foro di Roma (Cod. Fisc.: - PEC: C.F._3
) e dall'Avv. Marco Callori del Foro di Roma (Cod. Fisc.: Email_1
- PEC: eleggendo a tal fine domicilio presso il C.F._4 Email_2 loro studio in Roma, alla via Sistina n. 48, giusta procura
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale in pari data.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 3 giugno 2021 la adiva l'epigrafato Parte_3
Ufficio Giudiziario per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…omissis Accertare la responsabilità della per le ragioni espresse in premessa, in ordine all'evento del CP_1
29/30.06.2020 e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della della somma di euro 30.000,00 oltre Controparte_3 interessi, rivalutazione e maggior danno per l'indennizzo corrisposto alla dalla Parte_4 data di avvenuto pagamento fino alla data di restituzione delle somme, ovvero nella maggiore e/o pagina 2 di 5 minore somma che dovesse risultare di giustizia”. A fondamento della propria domanda parte attorea deduceva che, in virtù della polizza assicurativa stipulata con in conseguenza Parte_4 del furto avvenuto tra la notte tra il 29 ed il 30 giugno 2020 presso la discarica (località Fagiolara), avendo corrisposto alla società la somma di euro 30.000,00 in virtù del detto contratto Parte_4 di assicurazione, per diritto di surroga, chiedeva il recupero di quanto corrisposto alla CP_1 considerata terzo responsabile.
Si costituiva contestando la avversa domanda eccependo di essere obbligata CP_1 contrattualmente per l'espletamento del servizio per il solo sito di Colleferro Colle Sughero ove si trovava il termovalorizzatore e non per l'espletamento del servizio in Colleferro località Fagiolara
(discarica) ove avveniva il furto lamentato dalla Ciò era dimostrato anche dalle stesse Parte_4 fatture emesse dalla in cui appare nella descrizione dell'oggetto “Termovalorizzatore località CP_1
Colle Sughero postazioni fisse” (all. 4 comparsa di costituzione) e nessun riferimento al servizio presso la discarica di Colle Fagiolara. Durante le trattative il referente della che per motivi di Parte_4 badget aveva optato per il solo servizio nel sito di Colleferro località Colle Sughero, in cui è posto il termovalorizzatore, chiedeva alla nella persona del Dr. in via del tutto CP_1 Persona_2 informale, se, durante l'espletamento del sevizio, l'addetto della convenuta qualora avesse notato qualcosa di anomalo nel sito di Colle Fagiolara (discarica), visionando i monitor nella sua postazione, avrebbe potuto allertare la società Assumeva altresì che dalla relazione (all. 5 Parte_4 comparsa di costituzione) dell'incaricato del servizio presso il termovalorizzatore di Colle Sughero nella notte tra il 29 ed il 30 giugno, sig. emerge che: - il sig. Persona_3 Persona_3 svolgeva il proprio turno di lavoro dalle ore 24.00 del 29 giugno alle ore 8.00 del 30 giugno;
- una telecamera ha avuto un malfunzionamento durato tutta la notte;
- alle ore 05.00 il riferiva Per_3 telefonicamente l'accaduto al sig. della il quale gli rispondeva che Controparte_4 Parte_4 era al corrente del malfunzionamento dei server e che avrebbero provveduto l'indomani. Evidenziava quindi che il dipendente della notando il malfunzionamento delle telecamere provvedeva CP_1 tempestivamente ad informare il personale della benché la convenuta non fosse Parte_4 contrattualmente tenuta a svolgere alcune servizio di guardiania - anche in forma “da remoto” - e che, non a caso, qualora la avesse voluto il servizio anche per il sito della discarica di Colle Parte_4
Sughero avrebbe potuto sottoscrivere il relativo ordine contratto.
In diritto eccepiva l'assenza di responsabilità in capo alla il cui dipendente, telefonava CP_1 prontamente segnalando il malfunzionamento dei server, e si rendeva diligente anche a titolo di cortesia, non potendo individuarsi una responsabilità da inadempimento della Declinava, CP_1 quindi, la responsabilità della eccependone la Carenza di legittimazione passiva. CP_1
Eccepiva, inoltre, la mancanza dei presupposti di applicabilità dell'art. 1916 c.c. attesa l'assenza di responsabilità della verso l'assicurato. CP_1
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., escussi i testimoni, la causa veniva rinviata per conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
Esaminati gli atti di causa, i documenti e i verbali di causa e le testimonianze assunte deve evidenziarsi che nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1916 c.c..
Secondo una consolidata ricostruzione giurisprudenziale, la surrogazione dell'assicuratore nella posizione giuridica dell'assicurato verso il danneggiante, a norma dell'art 1916 c.c. si risolve in una pagina 3 di 5 peculiare forma di successione, a titolo particolare, nel diritto di credito alla prestazione risarcitoria, spettante all'assicurato nei confronti dell'autore del danno, nel senso che l'assicuratore viene a essere, in via surrogatoria, legittimato a esercitare, contro il responsabile dell'evento dannoso, lo stesso diritto che avrebbe potuto far valere l'assicurato qualora egli non gli avesse corrisposto l'indennizzo (così
Tribunale Roma sez. XII, 07/12/2016, n.22814.
In applicazione dei generali principi in materia di onere della prova di stabiliti dall'art. 2697 c.c. compete, dunque, all'assicuratore che agisce in surroga dare prova dell'esistenza del rapporto assicurativo con il danneggiato e dell'avvenuto pagamento, in attuazione di tale rapporto, dell'indennizzo in favore del danneggiato medesimo, quale presupposto della surroga ex art. 1916 c.c.; nonché degli elementi costitutivi della fattispecie da cui discende la responsabilità del danneggiante per i danni cagionati, in quanto subentrato nella stessa posizione del danneggiato verso il terzo responsabile
(Tribunale Novara, 17/07/2019, n.6019). Ciò significa che nella relativa azione non viene in considerazione il rapporto assicurativo, bensì soltanto la responsabilità dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o, in sua vece, l'assicuratore che gli abbia anticipato l'indennizzo.
Nella specie, risultano pacifici tanto il rapporto assicurativo tra la compagnia attrice e la danneggiata, nonché il pagamento all'assicurata.
Si tratta dunque di accertare se sussista a carico della convenuta la responsabilità prospettata dall'attrice per il furto effettuato in danno della società Parte_4
Dalla documentazione e anche dalle deposizioni dei testimoni è emerso che il rapporto contrattuale tra e la riguardava il servizio di guardiania del sito di Colleferro ove è situato Parte_4 CP_1 il termovalorizzatore. Il furto, invece, si è verificato presso il sito di Fagiolara ove vi è la discarica e per il quale non era stato stipulato un contratto tra la convenuta e sebbene la parte Parte_4 convenuta affermi che eventuali controlli venivano svolti unicamente “a titolo di cortesia” sulle telecamere. È emerso altresì che nella notte in cui si è verificato il furto, comunque, si sarebbe verificato un malfunzionamento delle telecamere prontamente comunicato.
Alla luce di quanto sopra, considerato che “Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato
l'indennità può essere esercitata solo verso i terzi responsabili: tale espressione non ha il significato generico di 'terzi obbligati' e non comprende quindi qualunque soggetto che sia comunque tenuto ad una prestazione corrispondente a quella che l'assicuratore ha effettuato in via di indennizzo, ma indica invece esclusivamente i soggetti (estranei al rapporto assicurativo) che per contratto, per fatto illecito
o per altra legittima causa di obbligazione, sono tenuti a rispondere di un evento (concretante il rischio assicurato) imputabile ad essi od a persone del cui operato essi debbano rispondere”, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento non essendo stata provata la responsabilità della convenuta nella causazione del furto.
In ragione, tuttavia, delle caratteristiche del rapporto tra la convenuta e la danneggiata, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge la domanda attrice per quanto in motivazione;
- Compensa le spese di lite. pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Roma, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott. Giovanna Capilli
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