Art. 1.
Il termine stabilito con l' articolo 1 della legge 11 maggio 1951, n. 425 , per il servizio di tesoreria provinciale, affidato alla Banca d'Italia, prorogato al 31 dicembre 1970 con legge 22 dicembre 1960, n. 1562 , e' ulteriormente prorogato ferma restando ogni altra disposizione e pattuizione relativa al servizio medesimo, al 31 dicembre 1980.
Il termine stabilito con l' articolo 1 della legge 11 maggio 1951, n. 425 , per il servizio di tesoreria provinciale, affidato alla Banca d'Italia, prorogato al 31 dicembre 1970 con legge 22 dicembre 1960, n. 1562 , e' ulteriormente prorogato ferma restando ogni altra disposizione e pattuizione relativa al servizio medesimo, al 31 dicembre 1980.