TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/11/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1332/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 1332 per l'anno 2023, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Francesco Schimio, con domicilio eletto presso il suo studio legale sito in Nicotera (VV) alla Via Barriera snc, giusta procura in calce del presente atto;
-ATTRICE- contro
, (C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
-CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: accertamento negativo del credito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202300000140000, con la quale le veniva richiesto il pagamento della somma pari ad € 618.582,31 per crediti di natura diversi, limitatamente agli avvisi di accertamento n. TD9010300397/2015 relativa a crediti IRAP, IRPEF ed IVA anno 2009 per un importo totale di €
86.468,24 con presunta notifica il 30.06.2015; n. TD9010300557/2016 relativa a crediti IRAP, IRPEF ed IVA anno 2011 per un importo totale di € 76.996,66 con pagina 1 di 5 presunta notifica il 31.10.2016; n. TD9010300559/2016 relativa a crediti IRAP,
IRPEF ed IVA anno 2012 con un importo totale di € 65.658,49 con presunta notifica il 31.10.2016.
A fondamento della sua domanda ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, poiché ha dedotto che i crediti tributari portati negli avvisi di accertamento impugnati avevano ad oggetto il mancato pagamento dell'Irap, Irpef ed Iva relativa agli anni 2009, 2011 e 2012 e che pertanto erano ampiamente decorsi i termini prescrizionali posto che alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ( 07.07.2023) risultavano essere decorsi oltre 5 anni in assenza di atti interruttivi idonei ad interrompere la prescrizione.
Pertanto, ha chiesto, in accoglimento della domanda, di annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202300000140000 limitatamente gli avvisi di accertamento n. TD9010300397/2015, ATD9010300557/2016
TD9010300559/2016, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
L' , pur regolarmente citata, non si è costituita nel presente Controparte_2 giudizio, e pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia, stante la prova della regolarità della notifica prodotta da parte attrice.
All'udienza del 21.05.2024 il Giudice rilevava di ufficio il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario a favore di quello tributario e, sollevato il contraddittorio sulla questione rilevata di ufficio, rinviava la causa al 29.09.2025 per la rimessione della causa in decisione concedendo i termini ex art. 189 c.p.c.
In via preliminare e assorbente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo
Giudice a favore del Giudice Tributario competente.
Osserva il Tribunale che, conformemente a quanto statuito dalla S.C., “L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria” (Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014 -
Rv. 632587 -01) sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle pagina 2 di 5 opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.”;
Ne deriva che, al pari di quanto anche di recente affermato dalla Cassazione in relazione al provvedimento di fermo su beni mobili registrati cui qua equiparata l'iscrizione ipotecaria “ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari” (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n, 8069/2025, nonché Sezioni Unite n., 14831/2008).
Nella specie, l'attrice ha chiesto l'accertamento della non debenza delle somme portate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente agli avvisi n. TD9010201053/2011, n. TD9010300397/2015, n. TD9010300557/2016, relativi a crediti tributari Irap, Irpef ed Iva relativi agli anni 2009, 2011 e 2012 per intervenuta prescrizione del credito.
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Nello specifico, l'attrice ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il pagina 3 di 5 decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022).
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame posto che la controversia ha ad oggetto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che è semplicemente un invito al pagamento che l'ente preposto alla riscossione notifica al debitore indicato nella cartella di pagamento, invito che contiene anche l'avvertimento che verrà iscritta ipoteca nel caso di mancato pagamento nel termine di 30 giorni. Tale comunicazione non è un atto dell'esecuzione forzata così come non lo è neppure l'iscrizione ipotecaria che è invece da considerarsi come un atto relativo ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.
Pertanto, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202300000140000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
pagina 4 di 5 Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202300000140000 limitatamente ai sottesi avvisi n. TD9010300397/2015, n.
TD9010300557/2016 n. TD9010300559/2016 in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 1332 per l'anno 2023, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Francesco Schimio, con domicilio eletto presso il suo studio legale sito in Nicotera (VV) alla Via Barriera snc, giusta procura in calce del presente atto;
-ATTRICE- contro
, (C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
-CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: accertamento negativo del credito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202300000140000, con la quale le veniva richiesto il pagamento della somma pari ad € 618.582,31 per crediti di natura diversi, limitatamente agli avvisi di accertamento n. TD9010300397/2015 relativa a crediti IRAP, IRPEF ed IVA anno 2009 per un importo totale di €
86.468,24 con presunta notifica il 30.06.2015; n. TD9010300557/2016 relativa a crediti IRAP, IRPEF ed IVA anno 2011 per un importo totale di € 76.996,66 con pagina 1 di 5 presunta notifica il 31.10.2016; n. TD9010300559/2016 relativa a crediti IRAP,
IRPEF ed IVA anno 2012 con un importo totale di € 65.658,49 con presunta notifica il 31.10.2016.
A fondamento della sua domanda ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, poiché ha dedotto che i crediti tributari portati negli avvisi di accertamento impugnati avevano ad oggetto il mancato pagamento dell'Irap, Irpef ed Iva relativa agli anni 2009, 2011 e 2012 e che pertanto erano ampiamente decorsi i termini prescrizionali posto che alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ( 07.07.2023) risultavano essere decorsi oltre 5 anni in assenza di atti interruttivi idonei ad interrompere la prescrizione.
Pertanto, ha chiesto, in accoglimento della domanda, di annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202300000140000 limitatamente gli avvisi di accertamento n. TD9010300397/2015, ATD9010300557/2016
TD9010300559/2016, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
L' , pur regolarmente citata, non si è costituita nel presente Controparte_2 giudizio, e pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia, stante la prova della regolarità della notifica prodotta da parte attrice.
All'udienza del 21.05.2024 il Giudice rilevava di ufficio il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario a favore di quello tributario e, sollevato il contraddittorio sulla questione rilevata di ufficio, rinviava la causa al 29.09.2025 per la rimessione della causa in decisione concedendo i termini ex art. 189 c.p.c.
In via preliminare e assorbente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo
Giudice a favore del Giudice Tributario competente.
Osserva il Tribunale che, conformemente a quanto statuito dalla S.C., “L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria” (Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014 -
Rv. 632587 -01) sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle pagina 2 di 5 opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.”;
Ne deriva che, al pari di quanto anche di recente affermato dalla Cassazione in relazione al provvedimento di fermo su beni mobili registrati cui qua equiparata l'iscrizione ipotecaria “ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari” (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n, 8069/2025, nonché Sezioni Unite n., 14831/2008).
Nella specie, l'attrice ha chiesto l'accertamento della non debenza delle somme portate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria limitatamente agli avvisi n. TD9010201053/2011, n. TD9010300397/2015, n. TD9010300557/2016, relativi a crediti tributari Irap, Irpef ed Iva relativi agli anni 2009, 2011 e 2012 per intervenuta prescrizione del credito.
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Nello specifico, l'attrice ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il pagina 3 di 5 decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022).
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame posto che la controversia ha ad oggetto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che è semplicemente un invito al pagamento che l'ente preposto alla riscossione notifica al debitore indicato nella cartella di pagamento, invito che contiene anche l'avvertimento che verrà iscritta ipoteca nel caso di mancato pagamento nel termine di 30 giorni. Tale comunicazione non è un atto dell'esecuzione forzata così come non lo è neppure l'iscrizione ipotecaria che è invece da considerarsi come un atto relativo ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.
Pertanto, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202300000140000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
pagina 4 di 5 Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202300000140000 limitatamente ai sottesi avvisi n. TD9010300397/2015, n.
TD9010300557/2016 n. TD9010300559/2016 in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 5 di 5