Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 28/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in data 03.01.2025 al n. 21 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi congiuntamente promossa da Parte 1
1) con il patrocinio dell'avv. MARIO CRESPI e da [...] (C.F. C.F. 1
), con il patrocinio dell'avv. MARCO CP 1 (C.F. C.F. 2
GIOVANNI BELLOCARI, con la partecipazione necessaria del Consiglio Nazionale del Notariato¹.
OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione ex art. 9 Legge 898/1970.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depo- sitato in data 03.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 03/01/2025 le ricorrenti hanno allegato che in data 11.05.2024 è deceduto in Busto Arsizio il OR RO
BA, nato a [...] il [...], C.F. [...], già
- che al momento del decesso il OR BA era coniugato con la
ORessa NA IE, con cui aveva contratto matrimonio in data
11.02.2006, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che si allega
(doc.03), dopo aver con la stessa convissuto more uxorio sin dall'anno 1996,
- che, in precedenza, il OR RO BA, in data 28.07.1982, aveva contratto matrimonio con la NO OT, da cui si era successivamente separato in data 23.04.1996, come risulta dal decreto di omologa del 3.05.1996 del Tribunale di Busto Arsizio, che si allega (doc. 04), che successivamente, con sentenza parziale n.1166/02 dell'8.11.2002
-
(doc.05) e sentenza definitiva n.321/03 del 9.05.2003 (doc.06), il Tribunale di
Busto Arsizio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il OR RO BA e la NO TI OT,
- che nella sentenza definitiva di "divorzio" veniva previsto l'obbligo a carico del OR BA di versare in favore della Signor TI OT la somma mensile di euro 3.250,00 lordi a titolo di "assegno divorzile", che successivamente il OR BA e la NO OT convenivano delle modifiche inerenti l'importo dell'assegno divorzile, che venivano cristallizate con l'accordo di negoziazione assistita del 31.03.2023, che si allega (doc.07), nel quale l'importo dell'assegno divorzile da pagarsi alla
NO OT veniva rinegoziato nella somma di euro 1.650,00 mensili lordi,
- che, al momento del decesso, il OR BA risultava titolare di pensione elargita dalla Cassa Nazionale del Notariato, avente sede in Roma, via Flaminia n.160, C.F. 80052310580,
che, con mail del 25.07.2024 (doc.08), la Cassa Nazionale del Notariato
-
comunicava alla ORessa IE che la pensione lorda percepita in vita dal OR BA ammontava ad euro 7.588,17 mensili lordi e che la quota di pensione di reversibilità spettante agli aventi diritto è pari al 70% della pensione,
- che, di conseguenza, la pensione di reversibilità dovrebbe ammontare ad euro
5.311,72 lordi,
che tenuto conto della durata dei rapporti, dell'ammontare dell'assegno divorzile attualmente percepito dalla NO OT, delle spese incombenti sulle parti nonché delle condizioni di salute delle stesse e delle diverse aliquote fiscali, le ricorrenti hanno convenuto che la pensione di reversibilità lorda venga tra loro suddivisa con le seguenti percentuali:
68% alla ORessa NA IE, pari ad euro 3.611,97 mensili lordi o alla diversa somma eroganda dalla Cassa del Notariato,
32% alla NO OT, pari ad euro 1.699,75 mensili lordi o alla diversa somma eroganda dalla Cassa del Notariato,
che, con mail del 24.09.2024 (doc.09), nonostante l'accordo raggiunto tra le
-
parti, la Cassa Nazionale del Notariato riferiva della necessità di ottenere un provvedimento giudiziale per poter procedere con i dovuti pagamenti,
e hanno congiuntamente chiesto, “con riferimento alla pensione di reversibilità dovuta dalla [...] in morte del NotaioControparte_2 Persona 1 nato a [...] il [...],
deceduto in Busto Arsizio l'11.05.2024 [attribuire] la quota del C.F. Codice Fiscale 3 و
68% (sessantottopercento) della pensione di reversibilità dovuta dalla Controparte_2 avente sede in Roma, via Flaminia n.160, C.F. P.IVA 1 alla ORessa Parte 1
nata a [...] il [...], residente in [...], C.F.
[...]
del 32% (trentaduepercento) della pensione di reversibilità dovuta وelaquotaC.F. 4
avente sede in Roma, via Flaminia n.160, C.F. dalla Controparte_2
P.IVA 1 alla NO CP 3 nata a [...] il [...], residente in [...]
,
zio, via Massari n.2, C.F. Codice Fiscale 5 IN DIRITTO SI OSSERVA
Nella contumacia del Consiglio Nazionale del Notariato, ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra le titolari del diritto (di natura previden- ziale) all'unico trattamento di reversibilità del de cuius ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3 nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE in conformità all'accordo perfezionatosi tra le ricorrenti e, per l'effetto,
DISPONE CHE la quota del 68% della pensione di reversibilità dovuta dalla [...] in morte del Notaio OR (C.F. CP 2 CP 2 Persona 1
), deceduto in Busto Arsizio l'11.05.2024, sia versata alla ricorren- C.F. 6
(C.F. ) E CHE la restante quota del 32% C.F. 1 Parte 1 te
Notariato alla dell'anzidetta pensione di reversibilità sia versata dalla Controparte_2 ricorrente CP 3 (C.F. C.F. 2
).
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 28/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Eugenia Pupa Manuela Palvarini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 cui gli atti introduttivi del presente giudizio sono stati notificati a mezzo p.e.c. in data 26.02.2025 all'indirizzo [...]
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