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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/09/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2250/2024
TRA
Parte_1
p.iva P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Bolzonello con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, via San Crispino n. 72
ATTRICE
CONTRO
QUALE TITOLARE DELL'IMPRESA Controparte_1
INDIVIDUALE Controparte_2
p.iva P.IVA_2
CONVENUTA
Oggetto: AZIONE DI RISOLUZIONE CONTRATTO DI VENDITA – RIPETIZIONE
INDEBITO
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE: come da atto di citazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.04.2024 la società , d'ora in Parte_1 poi conveniva in giudizio quale titolare Parte_1 Controparte_1 dell'impresa individuale WO RD TA di IN , d'ora in poi Controparte_1
[...
[...] [
, allegando di aver ordinato a quest'ultima, nel mese di maggio 2023 tramite CP_3 whatsapp, circa un centinaio di palme “Tracycarpus” da rivendere, di dimensioni/altezza comprese tra 30 e 60 cm;
e che la convenuta aveva emesso in data 28.05.2023 la fattura proforma n. 68 di euro 15.828,50 che era stata saldata dall'attrice in data
30.05.2023.
Allegava che la predetta fattura pro-forma indicava palme di dimensioni maggiori rispetto a quelle ordinate e di aver comunicato alla di non volere piante di 1 metro CP_2 ma più piccole, di 30-60 cm e di aver ottenuto rassicurazioni in tal senso.
Nel mese di giugno 2023 l'attrice aveva effettuato un secondo ordine, sempre via whatsapp, per circa 200 palme di 30/60 cm e, anche in questo caso, aveva provveduto al pagamento anticipato della somma di euro 26.000,00 mediante due bonifici, uno del
07.07.2023 di euro 20.000,00 e uno del 14.07.2023 di euro 6.000,00.
Nel mese di agosto 2023 erano state consegnate le palme oggetto del primo ordine e, nonostante le dimensioni delle piante non corrispondessero a quelle dell'ordine, la aveva accettato ugualmente la consegna nella speranza di riuscire Parte_1 ugualmente a piazzare le piante.
Alla fine di agosto 2023 erano state consegnate le piante relative al secondo ordine e anche in questo caso, le piante non erano conformi all'ordine ma erano alte più di due metri.
La questa volta, aveva rifiutato la consegna e aveva richiesto la Parte_1 restituzione delle somme anticipate.
Assumeva che nel caso concreto sussisteva l'ipotesi della mancanza delle qualità promesse o essenziali ex art. 1497 c.c. con conseguente diritto alla risoluzione del contratto di vendita concluso tra le parti;
o che era configurabile l'ipotesi dell'aliud pro alio.
Chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 26.000,00.
La causa è stata istruita con acquisizione delle produzioni documentali ed ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta.
*****
1.
2 All'udienza del 28.01.2025 ha depositato il documento intitolato Parte_1
“Scrittura privata” contenente l'accordo transattivo non novativo concluso tra le parti in data 20.12.2024, risolto per inadempimento della convenuta con conseguente reviviscenza del rapporto originario e del relativo credito per cui l'attrice ha agito in giudizio (v. documento denominato “Scrittura privata Bloemen - Word RD depositato in data
29.01.2025).
Ciò posto si ritiene che dall'accordo transattivo predetto si possano, comunque, desumere alcuni elementi idonei ad essere utilizzati dall'attrice al di là del contesto transattivo.
In particolare si ritiene che sopravviva alla risoluzione di tale accordo, il fatto che la convenuta abbia ammesso che aveva ordinato nel giugno 2023 circa 200 Parte_1 palme;
che la consegna era stata rifiutata dall'attrice e che quest'ultima aveva diritto al rimborso della somma di euro 26.000,00.
2.
Ma anche prescindendo dalle dichiarazioni rese dalla convenuta in sede di transazione, si rileva che quest'ultima, nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'ordinanza che ha ammesso l'interrogatorio formale, non è comparsa all'udienza del 28.01.2025 senza giustificato motivo e, pertanto, il Tribunale comunque ritiene come ammessi i fatti dedotti nell'interpello ai sensi dell'art. 232 c.p.c. e, quindi, che l'attrice aveva ordinato piante di piccole dimensioni (30/60 cm) e che la consegna, a fine agosto 2023, era stata rifiutata perché le piante avevano dimensioni superiori a due metri.
L'attrice ha, inoltre, fornito prova documentale dell'avvenuto pagamento di euro
26.000,00 mediante due bonifici (uno del 07.07.2023 di euro 20.000,00 e uno del 14.07.2023 di euro
6.000,00 (v. doc. 5 att.) e, quindi, anticipatamente rispetto alla consegna delle piante (poi rifiutata) di agosto 2023.
3.
Sussiste, dunque, la prova della conclusione tra le parti del contratto di vendita avente ad oggetto circa 200 palme di altezza tra i 30 e i 60 cm;
della difformità lamentata dall'attrice e, quindi, della carenza delle qualità promesse ex art. 1497 c.p.c.; e dell'intervenuto pagamento del prezzo da parte di Parte_1
4.
3 Ciò detto si rileva che il predetto inadempimento, oltre ad essere imputabile a colpa della venditrice, è evidentemente di non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse dell'attrice che è di rivendere le piante, considerato che le palme di altezza superiore a due metri hanno un maggior costo e, quindi, un minor mercato rispetto alle palme di
30/60 cm.
5.
Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453
c.c. (cfr. Cass., sez. 2, 16.12.2019 n. 33149).
6.
Trova, quindi, applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c. circa l'efficacia retroattiva di detta statuizione sicchè, pronunciata la risoluzione, i crediti ed i debiti derivanti dal contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale “restitutio in integrum”.
7.
Va, dunque, accolta la domanda attorea di restituzione della somma di euro 26.000,00, a seguito della efficacia retroattiva della risoluzione del contratto, in quanto si tratta di importo pagato in assenza di titolo.
Nulla a titolo di interessi non essendo stata formulata la relativa domanda.
8.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(919+777+840+850,50=3.386,50), seguono la soccombenza.
9.
Tra le spese processuali da porre a carico della parte soccombente rientra anche il compenso per l'attività di assistenza prestata dal difensore dell'attrice nella fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita svoltasi prima del presente giudizio che si liquida in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00
(441,00).
4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 2250/2024 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di vendita concluso tra l'attrice e la convenuta nel mese di giugno 2023 avente ad oggetto piante di palma dell'altezza di 30/60 cm.;
2) Condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di euro 26.000,00;
3) Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, inclusa quelle relative alla negoziazione assistita, che liquida nell'importo complessivo di euro 4.091,50 di cui euro 3.827,50 ed euro 264,00 per anticipazioni, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 29 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2250/2024
TRA
Parte_1
p.iva P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Bolzonello con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Padova, via San Crispino n. 72
ATTRICE
CONTRO
QUALE TITOLARE DELL'IMPRESA Controparte_1
INDIVIDUALE Controparte_2
p.iva P.IVA_2
CONVENUTA
Oggetto: AZIONE DI RISOLUZIONE CONTRATTO DI VENDITA – RIPETIZIONE
INDEBITO
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE: come da atto di citazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.04.2024 la società , d'ora in Parte_1 poi conveniva in giudizio quale titolare Parte_1 Controparte_1 dell'impresa individuale WO RD TA di IN , d'ora in poi Controparte_1
[...
[...] [
, allegando di aver ordinato a quest'ultima, nel mese di maggio 2023 tramite CP_3 whatsapp, circa un centinaio di palme “Tracycarpus” da rivendere, di dimensioni/altezza comprese tra 30 e 60 cm;
e che la convenuta aveva emesso in data 28.05.2023 la fattura proforma n. 68 di euro 15.828,50 che era stata saldata dall'attrice in data
30.05.2023.
Allegava che la predetta fattura pro-forma indicava palme di dimensioni maggiori rispetto a quelle ordinate e di aver comunicato alla di non volere piante di 1 metro CP_2 ma più piccole, di 30-60 cm e di aver ottenuto rassicurazioni in tal senso.
Nel mese di giugno 2023 l'attrice aveva effettuato un secondo ordine, sempre via whatsapp, per circa 200 palme di 30/60 cm e, anche in questo caso, aveva provveduto al pagamento anticipato della somma di euro 26.000,00 mediante due bonifici, uno del
07.07.2023 di euro 20.000,00 e uno del 14.07.2023 di euro 6.000,00.
Nel mese di agosto 2023 erano state consegnate le palme oggetto del primo ordine e, nonostante le dimensioni delle piante non corrispondessero a quelle dell'ordine, la aveva accettato ugualmente la consegna nella speranza di riuscire Parte_1 ugualmente a piazzare le piante.
Alla fine di agosto 2023 erano state consegnate le piante relative al secondo ordine e anche in questo caso, le piante non erano conformi all'ordine ma erano alte più di due metri.
La questa volta, aveva rifiutato la consegna e aveva richiesto la Parte_1 restituzione delle somme anticipate.
Assumeva che nel caso concreto sussisteva l'ipotesi della mancanza delle qualità promesse o essenziali ex art. 1497 c.c. con conseguente diritto alla risoluzione del contratto di vendita concluso tra le parti;
o che era configurabile l'ipotesi dell'aliud pro alio.
Chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 26.000,00.
La causa è stata istruita con acquisizione delle produzioni documentali ed ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta.
*****
1.
2 All'udienza del 28.01.2025 ha depositato il documento intitolato Parte_1
“Scrittura privata” contenente l'accordo transattivo non novativo concluso tra le parti in data 20.12.2024, risolto per inadempimento della convenuta con conseguente reviviscenza del rapporto originario e del relativo credito per cui l'attrice ha agito in giudizio (v. documento denominato “Scrittura privata Bloemen - Word RD depositato in data
29.01.2025).
Ciò posto si ritiene che dall'accordo transattivo predetto si possano, comunque, desumere alcuni elementi idonei ad essere utilizzati dall'attrice al di là del contesto transattivo.
In particolare si ritiene che sopravviva alla risoluzione di tale accordo, il fatto che la convenuta abbia ammesso che aveva ordinato nel giugno 2023 circa 200 Parte_1 palme;
che la consegna era stata rifiutata dall'attrice e che quest'ultima aveva diritto al rimborso della somma di euro 26.000,00.
2.
Ma anche prescindendo dalle dichiarazioni rese dalla convenuta in sede di transazione, si rileva che quest'ultima, nonostante la rituale e tempestiva notifica dell'ordinanza che ha ammesso l'interrogatorio formale, non è comparsa all'udienza del 28.01.2025 senza giustificato motivo e, pertanto, il Tribunale comunque ritiene come ammessi i fatti dedotti nell'interpello ai sensi dell'art. 232 c.p.c. e, quindi, che l'attrice aveva ordinato piante di piccole dimensioni (30/60 cm) e che la consegna, a fine agosto 2023, era stata rifiutata perché le piante avevano dimensioni superiori a due metri.
L'attrice ha, inoltre, fornito prova documentale dell'avvenuto pagamento di euro
26.000,00 mediante due bonifici (uno del 07.07.2023 di euro 20.000,00 e uno del 14.07.2023 di euro
6.000,00 (v. doc. 5 att.) e, quindi, anticipatamente rispetto alla consegna delle piante (poi rifiutata) di agosto 2023.
3.
Sussiste, dunque, la prova della conclusione tra le parti del contratto di vendita avente ad oggetto circa 200 palme di altezza tra i 30 e i 60 cm;
della difformità lamentata dall'attrice e, quindi, della carenza delle qualità promesse ex art. 1497 c.p.c.; e dell'intervenuto pagamento del prezzo da parte di Parte_1
4.
3 Ciò detto si rileva che il predetto inadempimento, oltre ad essere imputabile a colpa della venditrice, è evidentemente di non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse dell'attrice che è di rivendere le piante, considerato che le palme di altezza superiore a due metri hanno un maggior costo e, quindi, un minor mercato rispetto alle palme di
30/60 cm.
5.
Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453
c.c. (cfr. Cass., sez. 2, 16.12.2019 n. 33149).
6.
Trova, quindi, applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c. circa l'efficacia retroattiva di detta statuizione sicchè, pronunciata la risoluzione, i crediti ed i debiti derivanti dal contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale “restitutio in integrum”.
7.
Va, dunque, accolta la domanda attorea di restituzione della somma di euro 26.000,00, a seguito della efficacia retroattiva della risoluzione del contratto, in quanto si tratta di importo pagato in assenza di titolo.
Nulla a titolo di interessi non essendo stata formulata la relativa domanda.
8.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(919+777+840+850,50=3.386,50), seguono la soccombenza.
9.
Tra le spese processuali da porre a carico della parte soccombente rientra anche il compenso per l'attività di assistenza prestata dal difensore dell'attrice nella fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita svoltasi prima del presente giudizio che si liquida in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00
(441,00).
4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 2250/2024 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di vendita concluso tra l'attrice e la convenuta nel mese di giugno 2023 avente ad oggetto piante di palma dell'altezza di 30/60 cm.;
2) Condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di euro 26.000,00;
3) Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, inclusa quelle relative alla negoziazione assistita, che liquida nell'importo complessivo di euro 4.091,50 di cui euro 3.827,50 ed euro 264,00 per anticipazioni, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 29 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
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