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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 22/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
– Sezione Civile –
R.G. 2714/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. nata a [...], il [...]; Controparte_1
2. , nato a [...]ú), il 8/04/1994; Controparte_2
3. nato a [...]ú), il 28/09/1980; Controparte_3
4. nato a [...]ú), il 15/04/1983; Controparte_4
5. nato a [...]ú), il 15/04/1983, in proprio e nella qualità di CP_2 Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale, sulla figlia minore:
6. nata a [...]ú), l'8/12/2005; Parte_2 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gerardo D'Antuono;
Contro il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_5 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 26/09/2024, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_5
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è , nato il [...], a Persona_1
Montenars, provincia di Udine, all'epoca già territorio italiano (Comune facente parte del Regno
Lombardo –Veneto e annesso al Regno d'Italia nel 1866 – https://inventari- san.cultura.gov.it/inventari/533/ca/1093836#:~:text=L'unificazione%20si%20completa%20nel,decr eto%204%20novembre%201866%20n.).
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. – , nata il [...], in Controparte_1 Persona_1 Persona_2
Argentina – , nata il [...], in [...]; Persona_3
2. Edú: – , nata il [...], in Controparte_2 Persona_1 Persona_2
Argentina – , nata il [...], in [...] – ; Persona_3 Controparte_1
3. – , nata il [...], in Controparte_3 Persona_1 Persona_2
Argentina – , nata il [...], in [...] – ; Persona_3 Controparte_1
4. – , nata il [...], in Controparte_4 Persona_1 Persona_2
Argentina – , nata il [...], in [...] – ; Persona_3 Controparte_1
Pag. 1 di 3 5. – , nata il [...], in Controparte_6 Persona_1 Persona_2
Argentina – , nata il [...], in [...] – ; Persona_3 Controparte_1
6. – , nata il [...], Parte_2 Persona_1 Persona_2 in Argentina – , nata il [...], in [...] – Persona_3 Controparte_1
– . Controparte_6
In punto di diritto, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza
– sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ancora, il figlio minore, all'esito del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore, acquisisce dalla nascita lo stato di cittadino italiano senza necessità di procedimenti aggiuntivi (art. 14, Legge n. 91/1992), tuttavia, nulla osta alla pronuncia anche nei suoi confronti dello status di cittadino italiano.
Ulteriormente, si riporta l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze 25317 e 25318 dell'anno 2022, ha affermato che la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”. La rinuncia a tale status deve essere supportata da una “prova piena” dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis, secondo le regole ordinarie dell'onere della prova. Ne discende, dunque, che hai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non occorre depositare il cd.
“certificato negativo di naturalizzazione”, e la prova di ogni eventuale interruzione della linea di discendenza ricadrà sul convenuto , che, nella specie, nulla ha dimostrato. Controparte_5
La richiesta formulata da parte del di “rigetto della domanda subordinata Controparte_5 finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione CP_5 dell'eventuale provvedimento favorevole” non può essere accolta nei termini di seguito esposti.
La domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. L'ordine richiesto dall'interessato e riportato, in caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale Controparte_5 dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego
– in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente Controparte_5 competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del
D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della
Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n.
267/00), sono comunque tenuti a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Pag. 2 di 3 Un rifiuto in tal senso, dunque, non rappresenterebbe una inottemperanza a quanto stabilito dal
Giudice bensì costituirebbe una propria e vera violazione di legge.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 22 febbraio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
Pag. 3 di 3
– Sezione Civile –
R.G. 2714/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. nata a [...], il [...]; Controparte_1
2. , nato a [...]ú), il 8/04/1994; Controparte_2
3. nato a [...]ú), il 28/09/1980; Controparte_3
4. nato a [...]ú), il 15/04/1983; Controparte_4
5. nato a [...]ú), il 15/04/1983, in proprio e nella qualità di CP_2 Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale, sulla figlia minore:
6. nata a [...]ú), l'8/12/2005; Parte_2 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gerardo D'Antuono;
Contro il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_5 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 26/09/2024, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto , ritualmente evocato, si è regolarmente costituito. Controparte_5
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è , nato il [...], a Persona_1
Montenars, provincia di Udine, all'epoca già territorio italiano (Comune facente parte del Regno
Lombardo –Veneto e annesso al Regno d'Italia nel 1866 – https://inventari- san.cultura.gov.it/inventari/533/ca/1093836#:~:text=L'unificazione%20si%20completa%20nel,decr eto%204%20novembre%201866%20n.).
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. – , nata il [...], in Controparte_1 Persona_1 Persona_2
Argentina – , nata il [...], in [...]; Persona_3
2. Edú: – , nata il [...], in Controparte_2 Persona_1 Persona_2
Argentina – , nata il [...], in [...] – ; Persona_3 Controparte_1
3. – , nata il [...], in Controparte_3 Persona_1 Persona_2
Argentina – , nata il [...], in [...] – ; Persona_3 Controparte_1
4. – , nata il [...], in Controparte_4 Persona_1 Persona_2
Argentina – , nata il [...], in [...] – ; Persona_3 Controparte_1
Pag. 1 di 3 5. – , nata il [...], in Controparte_6 Persona_1 Persona_2
Argentina – , nata il [...], in [...] – ; Persona_3 Controparte_1
6. – , nata il [...], Parte_2 Persona_1 Persona_2 in Argentina – , nata il [...], in [...] – Persona_3 Controparte_1
– . Controparte_6
In punto di diritto, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza
– sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ancora, il figlio minore, all'esito del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore, acquisisce dalla nascita lo stato di cittadino italiano senza necessità di procedimenti aggiuntivi (art. 14, Legge n. 91/1992), tuttavia, nulla osta alla pronuncia anche nei suoi confronti dello status di cittadino italiano.
Ulteriormente, si riporta l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite che, con le sentenze 25317 e 25318 dell'anno 2022, ha affermato che la perdita dello status di cittadino italiano deve avvenire mediante “una manifestazione esplicita di volontà sostanziale”. La rinuncia a tale status deve essere supportata da una “prova piena” dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis, secondo le regole ordinarie dell'onere della prova. Ne discende, dunque, che hai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, non occorre depositare il cd.
“certificato negativo di naturalizzazione”, e la prova di ogni eventuale interruzione della linea di discendenza ricadrà sul convenuto , che, nella specie, nulla ha dimostrato. Controparte_5
La richiesta formulata da parte del di “rigetto della domanda subordinata Controparte_5 finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione CP_5 dell'eventuale provvedimento favorevole” non può essere accolta nei termini di seguito esposti.
La domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. L'ordine richiesto dall'interessato e riportato, in caso di accoglimento della domanda, nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale Controparte_5 dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego
– in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza.
Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente Controparte_5 competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del
D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della
Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n.
267/00), sono comunque tenuti a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
Pag. 2 di 3 Un rifiuto in tal senso, dunque, non rappresenterebbe una inottemperanza a quanto stabilito dal
Giudice bensì costituirebbe una propria e vera violazione di legge.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 22 febbraio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
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