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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 01/06/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
n. 350/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 350/2024 promosso con ricorso depositato in data 23/05/2024
da
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CASSOL MAURO elettivamente domiciliato in
Largo Castaldi 20 32032 Feltre presso il difensore avv. CASSOL
MAURO
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. CILIA ALBERTO e dell'avv. VIGNA CARLO
( elettivamente domiciliata in PIAZZALE C.F._3
MARCONI, 10/A 32100 BELLUNO presso il difensore avv. CILIA
ALBERTO
1 RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per scioglimento del matrimonio ai sensi
dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota in data 24.1.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito della proposizione del ricorso per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, in corso di causa è intervenuto il decesso dell'attore.
Va ricordato che, ai sensi dell'art. 149 c.c., il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi, la quale, quando sia
"sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici" (v.
Cass. 26.7.2013 n. 18130; cfr. Cass. 27.4.2006 n. 9689, Cass.
29.2.2008 n. 5441, Cass. 17.7.2009 n. 16801, Cass. ord.
8.11.2017 n. 26489), “travolgendo tutte le precedenti pronunce emesse non ancora passate in giudicato, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza” (v. Cass.
ord. 12.12.2017 n. 29669).
2 In particolare, con riferimento alla fattispecie in esame, va rilevato che, “in tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo status che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile” (v. Cass.
20.2.2018 n. 4092; cfr. Cass. ord. 28.12.2022 n. 37896).
Il tribunale, preso atto della morte dell'attore, deve pertanto dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere,
con compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Belluno, il 22.5.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 350/2024 promosso con ricorso depositato in data 23/05/2024
da
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. CASSOL MAURO elettivamente domiciliato in
Largo Castaldi 20 32032 Feltre presso il difensore avv. CASSOL
MAURO
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. CILIA ALBERTO e dell'avv. VIGNA CARLO
( elettivamente domiciliata in PIAZZALE C.F._3
MARCONI, 10/A 32100 BELLUNO presso il difensore avv. CILIA
ALBERTO
1 RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per scioglimento del matrimonio ai sensi
dell'art. 473 bis.47 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota in data 24.1.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito della proposizione del ricorso per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, in corso di causa è intervenuto il decesso dell'attore.
Va ricordato che, ai sensi dell'art. 149 c.c., il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi, la quale, quando sia
"sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici" (v.
Cass. 26.7.2013 n. 18130; cfr. Cass. 27.4.2006 n. 9689, Cass.
29.2.2008 n. 5441, Cass. 17.7.2009 n. 16801, Cass. ord.
8.11.2017 n. 26489), “travolgendo tutte le precedenti pronunce emesse non ancora passate in giudicato, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza” (v. Cass.
ord. 12.12.2017 n. 29669).
2 In particolare, con riferimento alla fattispecie in esame, va rilevato che, “in tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la morte del coniuge, anche nel corso del giudizio di legittimità, fa cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo status che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile” (v. Cass.
20.2.2018 n. 4092; cfr. Cass. ord. 28.12.2022 n. 37896).
Il tribunale, preso atto della morte dell'attore, deve pertanto dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere,
con compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Belluno, il 22.5.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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