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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa
Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del
21.01.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3298 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2021
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'avv. Pasquale Biondi ricorrente
E
n persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Pasquale Allocca resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.05.2021 il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di lavorare alle dipendenze della società con inquadramento, dal Controparte_1
01/08/2014 al 30/10/2020, nel profilo professionale di “ausiliario”, parametro retributivo 110 nonché, dal 01/11/2020 all'attualità, nel profilo professionale di “operatore della mobilità”, parametro retributivo 138 di cui al CCNL – si duole di non aver percepito, nei Controparte_2 periodi di fruizione delle ferie annuali a far data dall'anno 2014, un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio, con particolare riferimento al mancato inserimento nella base di calcolo delle cc.dd. indennità perequativa e compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011, oltre che dei ticket mensa. Tanto premesso, richiamata la normativa eurounitaria e la disciplina collettiva di riferimento, ha chiesto all'adito
Tribunale di “condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'istante della somma di € 1.534,62, per le causali espresse nel presente ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia …”.
Costituitasi in giudizio, la Società resistente ha preliminarmente eccepito la parziale prescrizione del credito e, nel merito, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso con varie argomentazioni, concludendo per il rigetto.
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei limiti di seguito esposti.
In diritto, si può integralmente richiamare, anche ai sensi dell'art. 118, c. 1, disp. att. c.p.c.,
l'orientamento a più riprese espresso dai giudici di legittimità, da ultimo riaffermato nell'ordinanza della Suprema Corte, Sez. lav., n. 25850 del 27.09.2024, che a sua volta richiama le recenti sentt. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023, pronunciate in relazione a fattispecie concrete analoghe a quella ora in esame.
Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale, sin dalla sentenza R.S. del 2006, ha precisato che con l'espressione < annuali retribuite>> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <> la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, S.H.
e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. W. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie
è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/20). Di tali principi si è fatta interprete la Suprema Corte, che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre
1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del
2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
“status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr.
Cass. 23/06/2022 n. 20216).
È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno … efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale”, sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte
Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme.
Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr.
Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione, nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del
Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 M. p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92
Pers F.D. p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 C. p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 C.
p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella eurounitaria, ma non è questo il caso.
Fatta tale premessa – e tornando al caso di specie – va osservato che l'Accordo Regionale del
16.12.2011 (versato in atti) individuava per i lavoratori in servizio a quella data la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e, all'art. 3, disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Orbene, deve ritenersi che dalla lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza europea, non può concordarsi con Contr l'interpretazione restrittiva proposta dall'
Tale ultima interpretazione si pone in assoluto contrasto con la citata giurisprudenza di legittimità e con l'orientamento più volte ribadito dalla stessa Corte di Giustizia, secondo cui la retribuzione feriale non può mai essere inferiore a quella ordinaria. Quest'ultima ormai costantemente afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Dunque, se
è vero che la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, in ogni caso essa deve essere tale da non condizionare il lavoratore a godere delle ferie in virtù di condizioni economiche non paragonabili (in quanto inferiori) a quelle di cui usufruisce nell'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”, oppure di indennità correlate “allo status professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Sul punto, anche più di recente la Corte giustizia UE (sez. II, 09/12/2021, n.217) ha ribadito che
“… l'espressione «ferie annuali retribuite», di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88, significa che, per la durata delle «ferie annuali», ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione
Per_ ordinaria per tale periodo di riposo (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
27 Infatti, il lavoratore deve essere posto, quando esercita il diritto alle ferie annuali retribuite, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (sentenza del 13
Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 33 e giurisprudenza ivi citata) …”.
Alla luce di tale stratificata giurisprudenza vanno esaminate le voci retributive “indennità perequativa/compensativa”.
I suddetti emolumenti, facendo corretto uso dei principi testé esposti, devono essere inseriti nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Invero, contrariamente a quanto ritenuto dalla società convenuta, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve affatto a condizionarne l'erogazione, ma semplicemente individua la retribuzione diretta a compensare la prestazione: ne viene conferma dal fatto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore, ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. In particolare, con l'accordo del 16.12.2011 le parti sociali espressamente prevedevano che “nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti, ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo saranno garantite condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento. Allo scopo, a partire dall'1.01.2012, sarà erogata in favore di tali lavoratori un'indennità perequativa e compensativa di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale determinerà – sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e/ o alla presenza - in misura equivalente nell'intero trattamento in vigore. Tale indennità verrà determinata in cifra fissa, non rivalutabile e comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, e sarà utile ai soli fii del computo del t.f.r.”.
Pertanto, nell'allegato 2 dell'ipotesi di accordo del 25.07.2012 veniva stabilito che “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo regionale sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa” i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (omissis) le differenze tra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'“indennità compensativa. L'indennità compensativa/perequativa: - sarà determinata in cifra fissa;
- non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del T.F.R”.
L'interpretazione di tali norme collettive induce a ritenere che tutte le indennità precedentemente riconosciute ed assorbite nelle indennità perequativa e compensativa sono attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, nell'ottica di una omogeneizzazione del costo del lavoro con abolizione delle precedenti indennità e riconoscimento ai lavoratori dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa.
Specificamente, l'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale rivestita e calcolata prendendo quale riferimento il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, mentre l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale.
Appare anche chiara ed evidente l'intenzione di correlare il riconoscimento delle due indennità agli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni svolte, prevedendo – nel caso di variazione di figura professionale nel corso del rapporto di lavoro – la variazione anche dei valori riconosciuti a titolo di indennità perequativa e compensativa. In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro, sicché rientrano a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
È anche da osservare che in tal modo non si introduce affatto un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Ne consegue che è errato sostenere che l'interpretazione del Tribunale porterebbe a parificare totalmente la retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
Quanto finora detto in merito alla retribuzione normale da corrispondere durante il periodo di ferie, tuttavia, non vale anche quanto ai cd. ticket mensa, atteso che, come chiarito dalla stessa
Corte di Cassazione, il diritto alla fruizione del buono pasto (diversamente dall'indennità di mensa, regolarmente inserita dagli accordi nelle voci facenti parte della nomale retribuzione) non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, diretto a conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr. Cass. sent. n.5547/2021; Cass. sent. n.
31137/2019).
In definitiva, sulla base delle considerazioni che precedono e con riferimento alla quantificazione del dovuto, dai conteggi allegati al ricorso deve essere scorporata la voce non riconosciuta (ticket mensa), sicché la complessiva somma spettante è pari ad € 1.073,62
(secondo gli incontestati conteggi depositati dalla difesa attorea), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione annuale dei crediti al saldo.
Contr Va infatti rigettata l'eccezione di prescrizione preliminarmente sollevata dall' : la richiesta economica è stata limitata al solo periodo agosto 2014/aprile 2021; pertanto, alla data di notifica del ricorso (depositato a maggio 2021) alcuna prescrizione risulta essere maturata, poiché il relativo termine è stato interrotto con la lettera del 05.08.2019, recapitata a mani del superiore gerarchico del lavoratore, con la quale l'odierno istante ha richiesto il pagamento delle indennità non corrisposte durante il periodo di ferie annuali (cfr. all. 4). I contrasti giurisprudenziali registratisi sulle questioni oggetto di causa e l'accoglimento parziale del ricorso inducono a compensare nella misura di 1/3 le spese di lite, che nella restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 1.073,62 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
b) Compensa le spese nella misura di 1/3 e condanna l'Ente al Controparte_1 pagamento della restante parte, che si liquida in complessivi € 500,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S.M.C.V., 27.01.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Antonia Cozzolino