TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/05/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 525/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to FRANCESCHETTI ZAIDA, con elezione di domicilio in VIA
AQUILEIA n. 9/A, 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
FRANCESCHETTI ZAIDA, con elezione di domicilio in VIA AQUILEIA n.
9/A, 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE), presso lo studio del difensore;
ricorrente con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e Per_1
, nato a [...] al Tagliamento (PN) il 07/12/2014, Per_2
riconosciuti da entrambi i genitori;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1 nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1. Affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre.
2. ed staranno con ciascun genitore secondo le seguenti Per_1 Per_2
tempistiche:
nella settimana cosiddetta A) d staranno con il papà il martedì e Per_1 Per_2
il giovedì con pernotto, mentre il restante tempo staranno con la mamma;
nella settimana cosiddetta B), i ragazzi staranno con la mamma il lunedì e il mercoledì con pernotto, mentre il restante tempo staranno con il papà.
Durante le vacanze natalizie, il padre e la madre staranno con i figli rispettivamente, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31
dicembre al 6 gennaio.
Come da consuetudine familiare, il giorno di Natale d andranno Per_1 Per_2
a pranzo e a cena dai nonni paterni, mentre il giorno di Santo Stefano staranno dai nonni materni, salvo diverso accordo tra i genitori.
In generale, i ponti e le festività seguiranno il criterio dell'alternanza annuale.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà stare con i figli due settimane, anche non consecutive.
3. Ciascun genitore provvede al mantenimento diretto dei figli nel tempo in cui è con lui. Le spese straordinarie così come individuate dal Protocollo del
Tribunale di Pordenone, sono suddivisione al 50% tra i genitori. Anche
l'Assegno Unico viene percepito da ciascun genitore nella misura del 50%.
La spesa per la mensa di viene sostenuta dalla mamma mentre la spesa Per_2
per il pranzo fruito da n occasione del rientro pomeridiano a scuola, è Per_1
di competenza del papà”.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/02/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto
2 di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 14/04/2025, le parti hanno confermato la domanda e le condizioni sopra riportate e, pertanto, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 20/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 525/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to FRANCESCHETTI ZAIDA, con elezione di domicilio in VIA
AQUILEIA n. 9/A, 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
FRANCESCHETTI ZAIDA, con elezione di domicilio in VIA AQUILEIA n.
9/A, 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE), presso lo studio del difensore;
ricorrente con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e Per_1
, nato a [...] al Tagliamento (PN) il 07/12/2014, Per_2
riconosciuti da entrambi i genitori;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1 nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1. Affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre.
2. ed staranno con ciascun genitore secondo le seguenti Per_1 Per_2
tempistiche:
nella settimana cosiddetta A) d staranno con il papà il martedì e Per_1 Per_2
il giovedì con pernotto, mentre il restante tempo staranno con la mamma;
nella settimana cosiddetta B), i ragazzi staranno con la mamma il lunedì e il mercoledì con pernotto, mentre il restante tempo staranno con il papà.
Durante le vacanze natalizie, il padre e la madre staranno con i figli rispettivamente, un anno dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31
dicembre al 6 gennaio.
Come da consuetudine familiare, il giorno di Natale d andranno Per_1 Per_2
a pranzo e a cena dai nonni paterni, mentre il giorno di Santo Stefano staranno dai nonni materni, salvo diverso accordo tra i genitori.
In generale, i ponti e le festività seguiranno il criterio dell'alternanza annuale.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà stare con i figli due settimane, anche non consecutive.
3. Ciascun genitore provvede al mantenimento diretto dei figli nel tempo in cui è con lui. Le spese straordinarie così come individuate dal Protocollo del
Tribunale di Pordenone, sono suddivisione al 50% tra i genitori. Anche
l'Assegno Unico viene percepito da ciascun genitore nella misura del 50%.
La spesa per la mensa di viene sostenuta dalla mamma mentre la spesa Per_2
per il pranzo fruito da n occasione del rientro pomeridiano a scuola, è Per_1
di competenza del papà”.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/02/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto
2 di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 14/04/2025, le parti hanno confermato la domanda e le condizioni sopra riportate e, pertanto, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 20/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
3