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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 749/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai
Magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 749/2022 R. G. cont., posta in decisione in data 4.11.2024
vertente tra
( c.f. ; ( c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); ( c.f. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( c.f. , in proprio e quali eredi di , elettivamente domiciliati C.F._4 Persona_1 in Terme Vigliatore via del Mare n. 148 presso lo studio dell'avv. Felice Recupero, che li rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello
Appellanti
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_1 CP_2
( c.f. ), domiciliato per la carica presso la Casa municipale in Piazza
[...] C.F._5
Sofia n. 2 ( c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Mercadante ( c.f. P.IVA_1
), elettivamente domiciliato presso lo studio legale Prof. Angelo Falzea e C.F._6
Associati, in Messina Corso Vittorio Emanuele II n. 9, giusta delibera G.M. n. 84/2023 e procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1167/2021 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e pubblicata in data 17/11/2021
Conclusioni dei procuratori delle parti: per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Messina, disattesa ogni contraria istanza, previa valutazione di ammissibilità del presente appello e previa sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata, in riforma della sentenza n. 1167/2021 pubblicata il 17/11/2021 resa inter partes dal Tribunale di Barcellona P.G. nella causa civile n. 1234/2008 RG, accogliere i superiori motivi di appello e per l'effetto dichiarare la riforma della stessa sentenza in ordine ai fatti e per le ragioni come esposte. Con riserva di motivi aggiunti. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio” per l'appellato:
“1.-In linea preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile l'appello per difetto di integrità del contraddittorio in ragione della mancata notifica al terzo chiamato, Sig. . 2.- Parte_2
Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione di codesta Corte d'Appello adita con riferimento alla domanda di indennizzo ex art. 21 quinquies L. 241/1990 di cui all'atto di citazione in primo grado (pag. 4 del diritto e nelle domande), siccome riproposta in appello. 3.- Rigettare le avverse domande perché inammissibili, improponibili ed infondate per le motivazioni sopra esposte o con qualunque altra motivazione e per l'effetto rigettare il proposto appello confermando l'impugnata sentenza n. 1167/2021 del Tribunale di Barcellona P.G.-Sez. CP_3
. 4.-Condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi anche del presente grado del
[...] giudizio, anche in via aggravata ex art. 96 c.p.c.- Con salvezza di ogni altro diritto o azione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva innanzi al Tribunale di Persona_1
Barcellona Pozzo di Gotto il per ottenerne la condanna al risarcimento Controparte_1 dei danni , quantificati in euro 100.000,00, derivanti dalla mancata consegna del fondo, denominato
“lotto G”, libero e sgombro da cose e persone, nonché dalla mancata stipula del contratto di affitto del fondo medesimo oggetto di aggiudicazione in suo favore, giusta delibera G.M. 126/1998.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il che preliminarmente Controparte_1 chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di , padre dell'attore e indicato Parte_2 come abusivo detentore del fondo “lotto G” in località Garbazzi, e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Autorizzata la chiamata, il terzo non si costituiva in giudizio.
Istruita la causa tramite l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di c.t.u. con sentenza n. 1167/2021 - emessa in data 17.11.2021 e pubblicata in pari data- pronunciata nei confronti degli odierni appellanti, costituitisi in qualità di eredi dell'originario attore , il Tribunale rigettava la domanda per mancanza di prova del nesso causale e, a monte, di una condotta del comune convenuto integrante gli estremi della colpa.
Avverso la sentenza proponevano appello le parti soccombenti.
Si costituiva in giudizio il , preliminarmente contestando l'ammissibilità Controparte_1 dell'appello e, nel merito, chiedendone il rigetto. La causa, dopo un iniziale transito presso la Seconda Sezione Civile di questa Corte, veniva assegnata a questa Sezione per ragioni di competenza tabellare.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte , ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/22,alla scadenza dei termini assegnati, la Corte, con ordinanza dell'1-5.12.2023 rigettava la richiesta di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni , sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, con ordinanza del 4.11.2024, preso atto delle note depositate dalle parti, assumeva la causa in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal CP_1 per mancata notifica dell'impugnazione a , terzo chiamato nel giudizio di primo Parte_2 grado su istanza dell'ente convenuto, quale preteso unico responsabile della mancata consegna del fondo all'attore , dante causa degli odierni appellanti. Persona_1
In proposito, deve osservarsi che, secondo quanto risulta dal certificato prodotto dai predetti a corredo delle note di trattazione del 3.06.2024, è deceduto in data 3.07.2016, in pendenza Parte_2 del giudizio di prime cure, nel quale non si era costituito.
Non essendo stato l'evento morte documentato, né notificato dalle parti, né certificato dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., nessuna interruzione si è verificata , secondo quanto previsto dall' art. 300 co. 4 c.p.c.
Ciò posto, va sottolineato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si viene a determinare una situazione di litisconsorzio necessario processuale per inscindibilità della causa.
Invero “nell'ipotesi in cui il convenuto in una causa di risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro (ovvero coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra), sicché si viene a determinare una situazione di litisconsorzio processuale» (in tal senso, ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 35257 del 18/12/2023).
Tuttavia, laddove la domanda di riconoscimento della responsabilità del terzo chiamato sia stata già oggetto di una espressa statuizione di rigetto da parte del giudice di primo grado e l'esclusione di ogni responsabilità del medesimo non sia stata oggetto di alcuna impugnazione o contestazione, diretta o indiretta, nel giudizio di appello, non sussistono più le indicate condizioni di unicità ed inscindibilità della causa anche in relazione alla posizione del terzo.
Invero, in siffatta situazione, l'oggetto del giudizio deve ritenersi limitato esclusivamente all'accertamento della responsabilità dell'originario convenuto, senza che possa più ritenersi sussistente alcuna interrelazione tra la responsabilità di quest'ultimo e quella del terzo chiamato, di modo che la responsabilità dell'uno possa comportare l'esclusione di quella dell'altro ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, che l'una possa porsi come limite dell'altra. Si verifica, in sostanza, lo scioglimento dell'originario vincolo di inscindibilità ed esclude la necessità di integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione ( ex ultimis Cass. 33145/2024) Sulla scorta di tali principi, priva di pregio l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di deve ritenersi infondata. Controparte_4
Il predetto, infatti, è stato chiamato in giudizio dal convenuto, quale eventuale unico CP_1 responsabile della mancata consegna del fondo, lamentata dall'allora attore
Il primo decidente ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da , con Controparte_5 assorbimento di quella posta a fondamento della chiamata del terzo, che neanche è stata riproposta, in questa sede, dal CP_1
L'ente, infatti, che pure ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di (oggi eredi) , non ha riproposto la domanda volta Parte_2
a far valere la responsabilità del predetto quanto alla mancata consegna del fondo all'aggiudicatario, limitandosi a contestare la fondatezza dell'appello proposto ex adverso.
Avendo ciò comportato il venir meno della situazione di litisconsorzio necessario processuale e di inscindibilità delle cause , dato che l'oggetto del presente giudizio deve ritenersi esclusivamente l'accertamento della responsabilità del , non si apprezza la necessità di Controparte_1 integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del terzo chiamato.
Rigettata l'eccezione preliminare, può passarsi all'esame di merito.
2- Con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure degli elementi acquisiti e l'omessa e/o contraddittoria applicazione dei principi sulla responsabilità della P.A.
Sostiene, in particolare, che il Tribunale non aveva dato rilievo alla prova fornita in merito all'occupazione del fondo - alla data dell'aggiudicazione in favore del proprio dante causa (G.M. 126/1998) – da parte del precedente assegnatario, , e del subaffittuario CP_6 [...]
(padre dell'originario attore), che lo avevano detenuto sino all'11.06.2004 , come accertato Parte_2 dalla Polizia UN .
Evidente era, pertanto, la responsabilità del sia per avere indetto la gara pubblica finalizzata CP_1 all'aggiudicazione di fondi ancora occupati dai precedenti assegnatari, sia per non aver consegnato il fondo a , quale nuovo aggiudicatario. Controparte_5
Deduce parte appellante che siffatta occupazione, fonte di responsabilità del risultava CP_1 documentata dallo stesso ente locale, che, a mezzo di raccomandata del 18.04.2007, successiva agli atti di gara e all'aggiudicazione, aveva comunicato di aver formalizzato disdetta a tutti gli affittuari del fondo, con conseguente cessazione di ogni rapporto al termine dell'annata agraria 1997 ( ossia il 10.11.1997) senza, tuttavia, aver mai fornito prova del relativo invio all'aggiudicatario ed al CP_6 subaffittuario, , prima dell'indizione della gara. Controparte_4
Sussisteva, pertanto, a detta di parte appellante, la responsabilità del ex artt. 1175 e 1337 CP_1
c.c. per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, ravvisabile nella pretesa di stipulare il contratto al cospetto di una situazione che avrebbe arrecato un sicuro vantaggio per l'ente ed un danno, invece, per l'aggiudicatario.
La mancata disdetta, infatti, comporta, ex art. 4 L. 203/1982, il tacito rinnovo del contratto di affitto per il periodo minimo di quindici anni e, poiché, nel caso in esame, il rapporto di conduzione del fondo da parte di e di aveva avuto inizio successivamente all'annata CP_6 Parte_2 agraria 1959-1960, con conseguente durata di 15 anni ex art. 2 L. 203/1982, prorogabili per un ulteriore uguale periodo, ai sensi dell'art. 4 L. cit. , il rapporto avrebbe avuto fine nell'annata agraria 2013 o nel 2012, ma non certamente l'11/06/2004, come, invece, sostenuto dal Tribunale.
Ciò posto, è infondata l'eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dal appellato sul CP_1 rilievo del difetto di legittimazione attiva di controparte.
Deduce, in proposito, detto ente che gli appellanti, con la doglianza in esame, pretenderebbero di far valere la mancata disdetta e la conseguente proroga tacita dell'affitto in favore di , Parte_2 così vantando un diritto di cui essi non sono titolari.
L'eccezione, però, nei termini in cui è stata formulata, non coglie l'esatta portata del motivo di gravame.
La questione prospettata dagli appellanti non tende, invero, a dimostrare una – per vero mai formulata – pretesa proroga del rapporto di affitto in loro favore, quanto, piuttosto, l' illegittima condotta del che aveva indetto la gara e aggiudicato i fondi ancora occupati dai precedenti CP_1 assegnatari, in favore dei quali si era verificata la proroga tacita per ulteriore 15 anni.
Il motivo, benchè ammissibile, è, però, infondato.
Come correttamente affermato dal giudice di primo grado, parte attrice non ha fornito alcuna prova in ordine alla dedotta responsabilità del mentre quest'ultimo ha prodotto documentazione CP_1 che dimostra il contrario, ossia l'imputabilità della mancata stipula proprio a , che Persona_1 non aveva aderito alla richiesta di stipula né all'adempimento degli incombenti a suo carico.
Risulta, invero, dalla documentazione prodotta che, a seguito dell'aggiudicazione, quest'ultimo era stato invitato all' invio della documentazione necessaria ed alla stipula del contratto.
Risulta, altresì, che a siffatto invito avevano fatto seguito richieste di rinvio della data fissata per la stipula (v. telegramma del 14.10.1999) nonché contestazioni da parte del in ordine all'entità Pt_2 dei canoni da corrispondere.
Questi, invero, (v. atto di diffida in fascicolo appellato doc. n.. 25), pretendendo di alterare le condizioni predisposte dall'amministrazione nel bando di gara cui aveva partecipato, aveva chiesto la riduzione del canone in conseguenza tanto dell'accertata – a suo dire – minore estensione della superficie del lotto, parte della quale ricadeva in proprietà di altri enti, quanto dell'occupazione da parte di terzi
Trattasi, all'evidenza, di contestazioni che ha avanzato solo dopo la conclusione Persona_1 della gara e la partecipazione alla stessa, senza averne mai impugnato gli atti .
Ebbene, com'è noto, non è consentito recuperare, attraverso l'instaurazione del giudizio, la possibilità di far valere vizi che l'aggiudicatario avrebbe dovuto contestare nel corso della procedura ad evidenza pubblica.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, sussiste un onere di immediata impugnazione delle clausole del bando ritenute lesive, tra le quali rientrano quelle che prevedono oneri manifestamente sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura, o che rendono il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente.
Tali clausole devono essere impugnate, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando. (Ad. Plenaria n. 1/2003; Ad. Plenaria n. 4/2018). Peraltro, non solo – come opportunamente evidenziato dal – agli atti di gara era presente la CP_1 relazione del perito comunale, arch. da cui risultava che “il Lotto "G" era detenuto da Per_2
” (v. all 3 fasc. I grado), ma, peraltro, si era pure avvantaggiato Parte_2 Persona_1 di tale circostanza, di cui era evidentemente a conoscenza, facendo valere, ai fini dell'aggiudicazione, il” titolo di prelazione (dato dalla familiarità con precedente affittuario o detentore di fatto) per ottenere un maggior punteggio”.
Se, dunque, è pacifica l'utilizzazione del lotto “G”, oggetto di aggiudicazione in favore di ER
, da parte di , padre del primo ( v. relazioni della Polizia UN prot.
[...] Parte_2
114 del 23.8.2002 e prot. 91 dell'11.6.2004), nessun rilievo assume, tuttavia, la mancanza di disdetta.
Dalla documentazione prodotta dal risulta che , all'esito di iniziativa giudiziaria intrapresa CP_1 nei confronti di entrambi i il Tribunale di Barcellona P.G. Sezione Specializzata Agraria con Pt_2 sentenza n. 689/2016 – di cui l'ente allega il passaggio in giudicato in conseguenza della mancata impugnazione della sentenza reiettiva del proposto appello - aveva accertato la detenzione senza titolo del lotto “G” da parte di dal 10.11.1997 all'11.06.2004; l'obbligo di Parte_2 ER
alla stipula del contratto di affitto del lotto in questione;
l'obbligo di al
[...] Parte_2 pagamento dei canoni a decorrere dal 10.11.1997 e, in solido con il figlio, alla corresponsione dei canoni di affitto dal 27.06.1999 sino all'11.06.2004.
Sebbene in ordine all'esistenza del dedotto giudicato esterno, l'appellato non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio su lui gravante (Cass.n. 36258/2023) , l'omessa contestazione da parte degli appellanti delle allegate circostanze ( ossia l'accertamento della detenzione abusiva del fondo, dell' obbligo di stipula del contratto) rende le stesse pacifiche, ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Priva di pregio è anche l'affermazione degli appellanti in ordine alla proroga tacita del contratto di affitto del lotto in contestazione in favore di e di , tale da comportare CP_6 Parte_2 una responsabilità del per mancata consegna del fondo sgombro da persone e cose. CP_1
Vale, in proposito, rammentare il principio di diritto secondo cui “ in materia di contratti conclusi dalla P.A. ( nella specie affitto agrario), la necessità della stipulazione in forma scritta, a pena di nullità, se esclude la possibilità di ipotizzare una rinnovazione tacita per fatti concludenti, non preclude la rinnovazione per omesso invio della disdetta, ove la stessa sia prevista in apposita clausola dell'originario contratto concluso in forma scritta”. (Cass. n. 18107/2014).
Orbene, nel caso in oggetto, secondo le incontestate allegazioni dell'appellato, non vi era alcuna clausola contrattuale che prevedesse la disdetta, di guisa che, alla scadenza del termine, il rapporto era venuto irrimediabilmente a cessare.
Sebbene tali argomentazioni siano sufficienti a denunciare l'infondatezza dell'assunto degli appellanti, ragioni di completezza inducono ad aggiungere un'ulteriore argomentazione.
Giova , in particolare, evidenziare che dalla documentazione prodotta dal Comune risulta che, con raccomandata a firma del legale di (racc. 3.10.1995) e indirizzata all'ente locale, CP_6 veniva contestata la scadenza del contratto di affitto.
Tale contestazione costituisce implicito riconoscimento dell'avvenuta comunicazione della disdetta al originario affittuario del fondo. CP_6
Nessuna comunicazione doveva essere invece, effettuata nei confronti di , attesa la Parte_2 sua abusiva detenzione del lotto, contro la volontà dell'ente locale proprietario, che , nel prorogare con delibera G.M. 266 del 13.9.1986 (v. in fascicolo appellato), il rapporto con aveva CP_6 espressamente vietato il sub-affitto, pena decadenza immediata del diritto alla proroga.
Da ciò consegue l'assoluta irrilevanza, sul piano giuridico, dell' introduzione di Parte_2 nella detenzione del fondo da parte dell'originario affittuario, anche alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di contratti pubblici, è necessaria la forma scritta a pena di nullità e, pertanto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art 41 L. n. 203/1982, che ha deformalizzato i contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli ultranovennali, rendendoli a forma libera, non può ritenersi concluso un contratto di affitto agrario con la P.A. in forza di un comportamento concludente, pur se protratto per anni. Ne consegue che la sostituzione di fatto di persona diversa dall'affittuario nella coltivazione del terreno non integra una novazione soggettiva del rapporto opponibile all'ente pubblico”. (Cass. n. 9975/2014; Cass. n. 13886/2016; Cass. n. 17550/2008).
3.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione del principio della domanda, l'omesso esame di fatti noti ex art. 2729 c.c. e la contraddittoria valutazione delle cognizioni tecniche acquisite.
Il giudice di primo grado, infatti, aveva erroneamente revocato l'ordinanza di ammissione della c.t.u., volta all'accertamento dello stato dei luoghi e dalla quale era emerso che il fondo, all'epoca della gara, non presentava condizioni adatte al pascolo ( una parte, invero, risultava coperto da detriti alluvionali;
un'altra, invece, era occupata dalla ditta esecutrice dei lavori per la realizzazione del;
la zona costeggiata dal torrente, inoltre, risultava invasa dalle acque nei periodi di CP_7 pioggia;
nella zona pianeggiante era presente una recinzione attestante l'utilizzo di una porzione del lotto da persona estranea. ( pagg. 4, 5, 6 c.t.u.).
Sostiene parte appellante che il potere di revoca e modifica delle ordinanza non può essere esercitato all'udienza destinata alla precisazione delle conclusioni, non potendo rendere inoperante la preclusione istruttoria già verificatasi.
Pertanto, attesa la difformità dello stato dei luoghi dalla descrizione fattane nel bando di gara, nessuna lacuna probatoria in punto di danni era imputabile all'attore, consentendo la regola della preponderanza dell'evidenza il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c..
Sotto altro profilo, parte appellante evidenzia l'erronea declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale ammessa ed espletata e, in particolare, dei capitolati di prova a,b,c,d, della memoria del 3/12/2009 del Pt_2
Rilevato che , quanto alla circostanza sub d), i testi avevano confermato essere “vero che nella superficie del lotto da assegnare a era compresi circa 7-8 ettari di fondo ricadenti Persona_1 all'interno dell'alveo demaniale del torrente Patrì”, sostiene che illogica e contraddittoria era la valutazione di irrilevanza espressa dal primo decidente.
Il motivo di appello è infondato.
Non è, invero, condivisibile l'assunto degli appellanti circa la limitazione della facoltà di revoca delle ordinanze.
La Corte di Cassazione ha ,in proposito, reiteratamente affermato le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine all'ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquisire efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, potendo qualsiasi questione essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata ( Cass. n. 30161/2018, che ha rigettato l'appello avverso la decisione del Tribunale contenente la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale ammessa ed espletata nella precedente fase istruttoria).
Parimenti condivisibile è la declaratoria di superfluità della c.t.u., poiché volta alla dimostrazione del quantum in un contesto nel quale, però, difettava la necessaria prova dell'an.
Peraltro, dalla relazione di c.t.u. emerge la impossibilità di risalire alle condizioni del lotto al momento della gara per l'assegnazione dello stesso, avuto riguardo al tempo decorso tra i fatti di causa e l' accertamento dello stato dei luoghi .
Quanto alla prova testimoniale, la censura in esame si colloca ai limiti dell'ammissibilità.
Gli appellanti, infatti, si limitano a censurare la valutazione del primo decidente, senza, però, formulare, al contempo, rilievi critici atti a evidenziarne la supposta erroneità.
Il primo decidente ha, infatti, ritenuto:
- che le circostanze articolate, volte a dimostrare la detezione del fondo in capo a , Parte_2 fossero contrarie al divieto di “venire contra factum proprium” oltre che non contestate e documentali ( emergendo dalla stessa relazione dell'arch. ; Per_2
-che quelle tese, invece, a dimostrare che il non era proprietario di tutto il fondo oggetto di CP_1 aggiudicazione, parte del quale ricadeva nell'alveo del Torrente Patrì, fossero irrilevanti, non presupponendo la concessione in affitto e/o locazione la proprietà del bene.
Ebbene, tale ragionamento non risulta in alcun modo confutato dagli appellanti, che si limitano a ribadire la rilevanza della prova e la contraddittorietà della decisione.
Giova, peraltro, osservare che i testi di parte attrice ( , ) hanno Testimone_1 Testimone_2 riferito, quanto all'effettiva estensione del fondo aggiudicato, l'uno, opinioni personali ( “secondo me” ), l'altra circostanze generiche (“nel fondo detenuto dal vi è un'estensione demaniale Pt_2 che non so quantificare”), non basate su alcun dato obiettivo.
Ne discende che, anche ritenuta ammissibile e rilevante la prova de qua , nessuna certezza probatoria può ritenersi raggiunta in merito al preteso difetto di proprietà del
4- Alla stregua delle argomentazioni che precedono può ritenersi assorbito il terzo motivo di gravame, con cui parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo decidente ritenuto carente la prova del danno.
Invero, quanto alla dedotta responsabilità del da contatto sociale ex art. 1218 c.c., va ribadito CP_1 che, contrariamente all'assunto degli appellanti circa la prova certa del danno, la mancata stipula del contratto e la conseguente revoca dell'aggiudicazione non risultano imputabili all'ente, quanto, piuttosto, alla condotta oppositiva di . Persona_1
Quanto, invece, alla pretesa responsabilità procedimentale del per avere violato gli obblighi CP_1 di cui alla L. 241/1990, indicendo una gara relativamente a fondi ancora occupati da terzi, la questione, che, secondo l'assunto degli appellanti , era rimasta “inesplorata” , neanche potrebbe essere esaminata dalla Corte. Venendo in rilievo una contestazione sulla legittimità dell'esercizio della funzione pubblica ( sub specie di indizione della gara avente ad oggetto beni occupati da terzi) , deve prendersi atto del difetto di giurisdizione del G.O.
Tale difetto ben può essere rilevato in questa sede, non ostandovi alcun giudicato interno sulla giurisdizione, che può formarsi tutte le volte in cui il giudice ha pronunciato nel merito, affermando così implicitamente la propria giurisdizione, e dunque con esclusione per le sole statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando, dalla motivazione della sentenza, risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum". (Cass.n. 28503/2017)
Nella specie, il primo decidente non ha esaminato la questione , che appunto per questo è rimasta
“inesplorata”
5- L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna degli appellanti in solido tra loro al pagamento in favore del Controparte_8
al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano, in relazione al criterio
[...] del disputatum (Cass. n. 35195/22) ( euro 52.000/ euro 260.000) ed alle questioni giuridiche trattate, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, quanto alle spese di questo grado di giudizio, ai fini della liquidazione del compenso deve tenersi conto anche della fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività istruttoria (Cass. 8561/2023).
Tuttavia, la ridotta articolazione della fase giustifica, limitatamente ad essa, l'applicazione di parametri più bassi dei medi e corrispondenti ai minimi.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degi appellanti in solido tra loro il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
Non ricorrono ,infine, gli estremi per la chiesta condanna degli appellanti ex art. 96 comma 1 c.p.c.
Al riguardo, vale rammentare che la responsabilità aggravata di cui all' art. 96, comma 1 c.p.c., a differenza di quella di cui al comma 3 richiede la prova del danno (Cass. SS UU 9912/2018) , di guisa che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass.21798/2015).
Tale onere allegatorio e probatorio è rimasto del tutto inadempiuto, avendo il sollecitato la CP_1 condanna sul rilievo che nessuna prova del danno fosse, a tal fine, necessaria, di guisa he la domanda non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 749/2022 R.G. sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1 avverso la sentenza n. 1167/2021 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. e pubblicata in data 17/11/ 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Controparte_1
, delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi euro 12.154,00 (euro 2.977
[...] per la fase di studio;
euro 1.911 per quella introduttiva;
euro 2.163 per quella di trattazione;
euro 5.103 per quella decisionale)
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti in solido tra loro il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marisa Salvo Dott.Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai
Magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 749/2022 R. G. cont., posta in decisione in data 4.11.2024
vertente tra
( c.f. ; ( c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); ( c.f. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( c.f. , in proprio e quali eredi di , elettivamente domiciliati C.F._4 Persona_1 in Terme Vigliatore via del Mare n. 148 presso lo studio dell'avv. Felice Recupero, che li rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello
Appellanti
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_1 CP_2
( c.f. ), domiciliato per la carica presso la Casa municipale in Piazza
[...] C.F._5
Sofia n. 2 ( c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Mercadante ( c.f. P.IVA_1
), elettivamente domiciliato presso lo studio legale Prof. Angelo Falzea e C.F._6
Associati, in Messina Corso Vittorio Emanuele II n. 9, giusta delibera G.M. n. 84/2023 e procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1167/2021 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e pubblicata in data 17/11/2021
Conclusioni dei procuratori delle parti: per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Messina, disattesa ogni contraria istanza, previa valutazione di ammissibilità del presente appello e previa sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata, in riforma della sentenza n. 1167/2021 pubblicata il 17/11/2021 resa inter partes dal Tribunale di Barcellona P.G. nella causa civile n. 1234/2008 RG, accogliere i superiori motivi di appello e per l'effetto dichiarare la riforma della stessa sentenza in ordine ai fatti e per le ragioni come esposte. Con riserva di motivi aggiunti. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio” per l'appellato:
“1.-In linea preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile l'appello per difetto di integrità del contraddittorio in ragione della mancata notifica al terzo chiamato, Sig. . 2.- Parte_2
Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione di codesta Corte d'Appello adita con riferimento alla domanda di indennizzo ex art. 21 quinquies L. 241/1990 di cui all'atto di citazione in primo grado (pag. 4 del diritto e nelle domande), siccome riproposta in appello. 3.- Rigettare le avverse domande perché inammissibili, improponibili ed infondate per le motivazioni sopra esposte o con qualunque altra motivazione e per l'effetto rigettare il proposto appello confermando l'impugnata sentenza n. 1167/2021 del Tribunale di Barcellona P.G.-Sez. CP_3
. 4.-Condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi anche del presente grado del
[...] giudizio, anche in via aggravata ex art. 96 c.p.c.- Con salvezza di ogni altro diritto o azione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva innanzi al Tribunale di Persona_1
Barcellona Pozzo di Gotto il per ottenerne la condanna al risarcimento Controparte_1 dei danni , quantificati in euro 100.000,00, derivanti dalla mancata consegna del fondo, denominato
“lotto G”, libero e sgombro da cose e persone, nonché dalla mancata stipula del contratto di affitto del fondo medesimo oggetto di aggiudicazione in suo favore, giusta delibera G.M. 126/1998.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il che preliminarmente Controparte_1 chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di , padre dell'attore e indicato Parte_2 come abusivo detentore del fondo “lotto G” in località Garbazzi, e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Autorizzata la chiamata, il terzo non si costituiva in giudizio.
Istruita la causa tramite l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di c.t.u. con sentenza n. 1167/2021 - emessa in data 17.11.2021 e pubblicata in pari data- pronunciata nei confronti degli odierni appellanti, costituitisi in qualità di eredi dell'originario attore , il Tribunale rigettava la domanda per mancanza di prova del nesso causale e, a monte, di una condotta del comune convenuto integrante gli estremi della colpa.
Avverso la sentenza proponevano appello le parti soccombenti.
Si costituiva in giudizio il , preliminarmente contestando l'ammissibilità Controparte_1 dell'appello e, nel merito, chiedendone il rigetto. La causa, dopo un iniziale transito presso la Seconda Sezione Civile di questa Corte, veniva assegnata a questa Sezione per ragioni di competenza tabellare.
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte , ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/22,alla scadenza dei termini assegnati, la Corte, con ordinanza dell'1-5.12.2023 rigettava la richiesta di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni , sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, con ordinanza del 4.11.2024, preso atto delle note depositate dalle parti, assumeva la causa in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal CP_1 per mancata notifica dell'impugnazione a , terzo chiamato nel giudizio di primo Parte_2 grado su istanza dell'ente convenuto, quale preteso unico responsabile della mancata consegna del fondo all'attore , dante causa degli odierni appellanti. Persona_1
In proposito, deve osservarsi che, secondo quanto risulta dal certificato prodotto dai predetti a corredo delle note di trattazione del 3.06.2024, è deceduto in data 3.07.2016, in pendenza Parte_2 del giudizio di prime cure, nel quale non si era costituito.
Non essendo stato l'evento morte documentato, né notificato dalle parti, né certificato dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c., nessuna interruzione si è verificata , secondo quanto previsto dall' art. 300 co. 4 c.p.c.
Ciò posto, va sottolineato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si viene a determinare una situazione di litisconsorzio necessario processuale per inscindibilità della causa.
Invero “nell'ipotesi in cui il convenuto in una causa di risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro (ovvero coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra), sicché si viene a determinare una situazione di litisconsorzio processuale» (in tal senso, ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 35257 del 18/12/2023).
Tuttavia, laddove la domanda di riconoscimento della responsabilità del terzo chiamato sia stata già oggetto di una espressa statuizione di rigetto da parte del giudice di primo grado e l'esclusione di ogni responsabilità del medesimo non sia stata oggetto di alcuna impugnazione o contestazione, diretta o indiretta, nel giudizio di appello, non sussistono più le indicate condizioni di unicità ed inscindibilità della causa anche in relazione alla posizione del terzo.
Invero, in siffatta situazione, l'oggetto del giudizio deve ritenersi limitato esclusivamente all'accertamento della responsabilità dell'originario convenuto, senza che possa più ritenersi sussistente alcuna interrelazione tra la responsabilità di quest'ultimo e quella del terzo chiamato, di modo che la responsabilità dell'uno possa comportare l'esclusione di quella dell'altro ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, che l'una possa porsi come limite dell'altra. Si verifica, in sostanza, lo scioglimento dell'originario vincolo di inscindibilità ed esclude la necessità di integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione ( ex ultimis Cass. 33145/2024) Sulla scorta di tali principi, priva di pregio l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di deve ritenersi infondata. Controparte_4
Il predetto, infatti, è stato chiamato in giudizio dal convenuto, quale eventuale unico CP_1 responsabile della mancata consegna del fondo, lamentata dall'allora attore
Il primo decidente ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da , con Controparte_5 assorbimento di quella posta a fondamento della chiamata del terzo, che neanche è stata riproposta, in questa sede, dal CP_1
L'ente, infatti, che pure ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di (oggi eredi) , non ha riproposto la domanda volta Parte_2
a far valere la responsabilità del predetto quanto alla mancata consegna del fondo all'aggiudicatario, limitandosi a contestare la fondatezza dell'appello proposto ex adverso.
Avendo ciò comportato il venir meno della situazione di litisconsorzio necessario processuale e di inscindibilità delle cause , dato che l'oggetto del presente giudizio deve ritenersi esclusivamente l'accertamento della responsabilità del , non si apprezza la necessità di Controparte_1 integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del terzo chiamato.
Rigettata l'eccezione preliminare, può passarsi all'esame di merito.
2- Con il primo motivo di gravame, parte appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure degli elementi acquisiti e l'omessa e/o contraddittoria applicazione dei principi sulla responsabilità della P.A.
Sostiene, in particolare, che il Tribunale non aveva dato rilievo alla prova fornita in merito all'occupazione del fondo - alla data dell'aggiudicazione in favore del proprio dante causa (G.M. 126/1998) – da parte del precedente assegnatario, , e del subaffittuario CP_6 [...]
(padre dell'originario attore), che lo avevano detenuto sino all'11.06.2004 , come accertato Parte_2 dalla Polizia UN .
Evidente era, pertanto, la responsabilità del sia per avere indetto la gara pubblica finalizzata CP_1 all'aggiudicazione di fondi ancora occupati dai precedenti assegnatari, sia per non aver consegnato il fondo a , quale nuovo aggiudicatario. Controparte_5
Deduce parte appellante che siffatta occupazione, fonte di responsabilità del risultava CP_1 documentata dallo stesso ente locale, che, a mezzo di raccomandata del 18.04.2007, successiva agli atti di gara e all'aggiudicazione, aveva comunicato di aver formalizzato disdetta a tutti gli affittuari del fondo, con conseguente cessazione di ogni rapporto al termine dell'annata agraria 1997 ( ossia il 10.11.1997) senza, tuttavia, aver mai fornito prova del relativo invio all'aggiudicatario ed al CP_6 subaffittuario, , prima dell'indizione della gara. Controparte_4
Sussisteva, pertanto, a detta di parte appellante, la responsabilità del ex artt. 1175 e 1337 CP_1
c.c. per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, ravvisabile nella pretesa di stipulare il contratto al cospetto di una situazione che avrebbe arrecato un sicuro vantaggio per l'ente ed un danno, invece, per l'aggiudicatario.
La mancata disdetta, infatti, comporta, ex art. 4 L. 203/1982, il tacito rinnovo del contratto di affitto per il periodo minimo di quindici anni e, poiché, nel caso in esame, il rapporto di conduzione del fondo da parte di e di aveva avuto inizio successivamente all'annata CP_6 Parte_2 agraria 1959-1960, con conseguente durata di 15 anni ex art. 2 L. 203/1982, prorogabili per un ulteriore uguale periodo, ai sensi dell'art. 4 L. cit. , il rapporto avrebbe avuto fine nell'annata agraria 2013 o nel 2012, ma non certamente l'11/06/2004, come, invece, sostenuto dal Tribunale.
Ciò posto, è infondata l'eccezione di inammissibilità del motivo, sollevata dal appellato sul CP_1 rilievo del difetto di legittimazione attiva di controparte.
Deduce, in proposito, detto ente che gli appellanti, con la doglianza in esame, pretenderebbero di far valere la mancata disdetta e la conseguente proroga tacita dell'affitto in favore di , Parte_2 così vantando un diritto di cui essi non sono titolari.
L'eccezione, però, nei termini in cui è stata formulata, non coglie l'esatta portata del motivo di gravame.
La questione prospettata dagli appellanti non tende, invero, a dimostrare una – per vero mai formulata – pretesa proroga del rapporto di affitto in loro favore, quanto, piuttosto, l' illegittima condotta del che aveva indetto la gara e aggiudicato i fondi ancora occupati dai precedenti CP_1 assegnatari, in favore dei quali si era verificata la proroga tacita per ulteriore 15 anni.
Il motivo, benchè ammissibile, è, però, infondato.
Come correttamente affermato dal giudice di primo grado, parte attrice non ha fornito alcuna prova in ordine alla dedotta responsabilità del mentre quest'ultimo ha prodotto documentazione CP_1 che dimostra il contrario, ossia l'imputabilità della mancata stipula proprio a , che Persona_1 non aveva aderito alla richiesta di stipula né all'adempimento degli incombenti a suo carico.
Risulta, invero, dalla documentazione prodotta che, a seguito dell'aggiudicazione, quest'ultimo era stato invitato all' invio della documentazione necessaria ed alla stipula del contratto.
Risulta, altresì, che a siffatto invito avevano fatto seguito richieste di rinvio della data fissata per la stipula (v. telegramma del 14.10.1999) nonché contestazioni da parte del in ordine all'entità Pt_2 dei canoni da corrispondere.
Questi, invero, (v. atto di diffida in fascicolo appellato doc. n.. 25), pretendendo di alterare le condizioni predisposte dall'amministrazione nel bando di gara cui aveva partecipato, aveva chiesto la riduzione del canone in conseguenza tanto dell'accertata – a suo dire – minore estensione della superficie del lotto, parte della quale ricadeva in proprietà di altri enti, quanto dell'occupazione da parte di terzi
Trattasi, all'evidenza, di contestazioni che ha avanzato solo dopo la conclusione Persona_1 della gara e la partecipazione alla stessa, senza averne mai impugnato gli atti .
Ebbene, com'è noto, non è consentito recuperare, attraverso l'instaurazione del giudizio, la possibilità di far valere vizi che l'aggiudicatario avrebbe dovuto contestare nel corso della procedura ad evidenza pubblica.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, sussiste un onere di immediata impugnazione delle clausole del bando ritenute lesive, tra le quali rientrano quelle che prevedono oneri manifestamente sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura, o che rendono il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente.
Tali clausole devono essere impugnate, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando. (Ad. Plenaria n. 1/2003; Ad. Plenaria n. 4/2018). Peraltro, non solo – come opportunamente evidenziato dal – agli atti di gara era presente la CP_1 relazione del perito comunale, arch. da cui risultava che “il Lotto "G" era detenuto da Per_2
” (v. all 3 fasc. I grado), ma, peraltro, si era pure avvantaggiato Parte_2 Persona_1 di tale circostanza, di cui era evidentemente a conoscenza, facendo valere, ai fini dell'aggiudicazione, il” titolo di prelazione (dato dalla familiarità con precedente affittuario o detentore di fatto) per ottenere un maggior punteggio”.
Se, dunque, è pacifica l'utilizzazione del lotto “G”, oggetto di aggiudicazione in favore di ER
, da parte di , padre del primo ( v. relazioni della Polizia UN prot.
[...] Parte_2
114 del 23.8.2002 e prot. 91 dell'11.6.2004), nessun rilievo assume, tuttavia, la mancanza di disdetta.
Dalla documentazione prodotta dal risulta che , all'esito di iniziativa giudiziaria intrapresa CP_1 nei confronti di entrambi i il Tribunale di Barcellona P.G. Sezione Specializzata Agraria con Pt_2 sentenza n. 689/2016 – di cui l'ente allega il passaggio in giudicato in conseguenza della mancata impugnazione della sentenza reiettiva del proposto appello - aveva accertato la detenzione senza titolo del lotto “G” da parte di dal 10.11.1997 all'11.06.2004; l'obbligo di Parte_2 ER
alla stipula del contratto di affitto del lotto in questione;
l'obbligo di al
[...] Parte_2 pagamento dei canoni a decorrere dal 10.11.1997 e, in solido con il figlio, alla corresponsione dei canoni di affitto dal 27.06.1999 sino all'11.06.2004.
Sebbene in ordine all'esistenza del dedotto giudicato esterno, l'appellato non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio su lui gravante (Cass.n. 36258/2023) , l'omessa contestazione da parte degli appellanti delle allegate circostanze ( ossia l'accertamento della detenzione abusiva del fondo, dell' obbligo di stipula del contratto) rende le stesse pacifiche, ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Priva di pregio è anche l'affermazione degli appellanti in ordine alla proroga tacita del contratto di affitto del lotto in contestazione in favore di e di , tale da comportare CP_6 Parte_2 una responsabilità del per mancata consegna del fondo sgombro da persone e cose. CP_1
Vale, in proposito, rammentare il principio di diritto secondo cui “ in materia di contratti conclusi dalla P.A. ( nella specie affitto agrario), la necessità della stipulazione in forma scritta, a pena di nullità, se esclude la possibilità di ipotizzare una rinnovazione tacita per fatti concludenti, non preclude la rinnovazione per omesso invio della disdetta, ove la stessa sia prevista in apposita clausola dell'originario contratto concluso in forma scritta”. (Cass. n. 18107/2014).
Orbene, nel caso in oggetto, secondo le incontestate allegazioni dell'appellato, non vi era alcuna clausola contrattuale che prevedesse la disdetta, di guisa che, alla scadenza del termine, il rapporto era venuto irrimediabilmente a cessare.
Sebbene tali argomentazioni siano sufficienti a denunciare l'infondatezza dell'assunto degli appellanti, ragioni di completezza inducono ad aggiungere un'ulteriore argomentazione.
Giova , in particolare, evidenziare che dalla documentazione prodotta dal Comune risulta che, con raccomandata a firma del legale di (racc. 3.10.1995) e indirizzata all'ente locale, CP_6 veniva contestata la scadenza del contratto di affitto.
Tale contestazione costituisce implicito riconoscimento dell'avvenuta comunicazione della disdetta al originario affittuario del fondo. CP_6
Nessuna comunicazione doveva essere invece, effettuata nei confronti di , attesa la Parte_2 sua abusiva detenzione del lotto, contro la volontà dell'ente locale proprietario, che , nel prorogare con delibera G.M. 266 del 13.9.1986 (v. in fascicolo appellato), il rapporto con aveva CP_6 espressamente vietato il sub-affitto, pena decadenza immediata del diritto alla proroga.
Da ciò consegue l'assoluta irrilevanza, sul piano giuridico, dell' introduzione di Parte_2 nella detenzione del fondo da parte dell'originario affittuario, anche alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di contratti pubblici, è necessaria la forma scritta a pena di nullità e, pertanto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art 41 L. n. 203/1982, che ha deformalizzato i contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli ultranovennali, rendendoli a forma libera, non può ritenersi concluso un contratto di affitto agrario con la P.A. in forza di un comportamento concludente, pur se protratto per anni. Ne consegue che la sostituzione di fatto di persona diversa dall'affittuario nella coltivazione del terreno non integra una novazione soggettiva del rapporto opponibile all'ente pubblico”. (Cass. n. 9975/2014; Cass. n. 13886/2016; Cass. n. 17550/2008).
3.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione del principio della domanda, l'omesso esame di fatti noti ex art. 2729 c.c. e la contraddittoria valutazione delle cognizioni tecniche acquisite.
Il giudice di primo grado, infatti, aveva erroneamente revocato l'ordinanza di ammissione della c.t.u., volta all'accertamento dello stato dei luoghi e dalla quale era emerso che il fondo, all'epoca della gara, non presentava condizioni adatte al pascolo ( una parte, invero, risultava coperto da detriti alluvionali;
un'altra, invece, era occupata dalla ditta esecutrice dei lavori per la realizzazione del;
la zona costeggiata dal torrente, inoltre, risultava invasa dalle acque nei periodi di CP_7 pioggia;
nella zona pianeggiante era presente una recinzione attestante l'utilizzo di una porzione del lotto da persona estranea. ( pagg. 4, 5, 6 c.t.u.).
Sostiene parte appellante che il potere di revoca e modifica delle ordinanza non può essere esercitato all'udienza destinata alla precisazione delle conclusioni, non potendo rendere inoperante la preclusione istruttoria già verificatasi.
Pertanto, attesa la difformità dello stato dei luoghi dalla descrizione fattane nel bando di gara, nessuna lacuna probatoria in punto di danni era imputabile all'attore, consentendo la regola della preponderanza dell'evidenza il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c..
Sotto altro profilo, parte appellante evidenzia l'erronea declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale ammessa ed espletata e, in particolare, dei capitolati di prova a,b,c,d, della memoria del 3/12/2009 del Pt_2
Rilevato che , quanto alla circostanza sub d), i testi avevano confermato essere “vero che nella superficie del lotto da assegnare a era compresi circa 7-8 ettari di fondo ricadenti Persona_1 all'interno dell'alveo demaniale del torrente Patrì”, sostiene che illogica e contraddittoria era la valutazione di irrilevanza espressa dal primo decidente.
Il motivo di appello è infondato.
Non è, invero, condivisibile l'assunto degli appellanti circa la limitazione della facoltà di revoca delle ordinanze.
La Corte di Cassazione ha ,in proposito, reiteratamente affermato le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine all'ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquisire efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, potendo qualsiasi questione essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata ( Cass. n. 30161/2018, che ha rigettato l'appello avverso la decisione del Tribunale contenente la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale ammessa ed espletata nella precedente fase istruttoria).
Parimenti condivisibile è la declaratoria di superfluità della c.t.u., poiché volta alla dimostrazione del quantum in un contesto nel quale, però, difettava la necessaria prova dell'an.
Peraltro, dalla relazione di c.t.u. emerge la impossibilità di risalire alle condizioni del lotto al momento della gara per l'assegnazione dello stesso, avuto riguardo al tempo decorso tra i fatti di causa e l' accertamento dello stato dei luoghi .
Quanto alla prova testimoniale, la censura in esame si colloca ai limiti dell'ammissibilità.
Gli appellanti, infatti, si limitano a censurare la valutazione del primo decidente, senza, però, formulare, al contempo, rilievi critici atti a evidenziarne la supposta erroneità.
Il primo decidente ha, infatti, ritenuto:
- che le circostanze articolate, volte a dimostrare la detezione del fondo in capo a , Parte_2 fossero contrarie al divieto di “venire contra factum proprium” oltre che non contestate e documentali ( emergendo dalla stessa relazione dell'arch. ; Per_2
-che quelle tese, invece, a dimostrare che il non era proprietario di tutto il fondo oggetto di CP_1 aggiudicazione, parte del quale ricadeva nell'alveo del Torrente Patrì, fossero irrilevanti, non presupponendo la concessione in affitto e/o locazione la proprietà del bene.
Ebbene, tale ragionamento non risulta in alcun modo confutato dagli appellanti, che si limitano a ribadire la rilevanza della prova e la contraddittorietà della decisione.
Giova, peraltro, osservare che i testi di parte attrice ( , ) hanno Testimone_1 Testimone_2 riferito, quanto all'effettiva estensione del fondo aggiudicato, l'uno, opinioni personali ( “secondo me” ), l'altra circostanze generiche (“nel fondo detenuto dal vi è un'estensione demaniale Pt_2 che non so quantificare”), non basate su alcun dato obiettivo.
Ne discende che, anche ritenuta ammissibile e rilevante la prova de qua , nessuna certezza probatoria può ritenersi raggiunta in merito al preteso difetto di proprietà del
4- Alla stregua delle argomentazioni che precedono può ritenersi assorbito il terzo motivo di gravame, con cui parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo decidente ritenuto carente la prova del danno.
Invero, quanto alla dedotta responsabilità del da contatto sociale ex art. 1218 c.c., va ribadito CP_1 che, contrariamente all'assunto degli appellanti circa la prova certa del danno, la mancata stipula del contratto e la conseguente revoca dell'aggiudicazione non risultano imputabili all'ente, quanto, piuttosto, alla condotta oppositiva di . Persona_1
Quanto, invece, alla pretesa responsabilità procedimentale del per avere violato gli obblighi CP_1 di cui alla L. 241/1990, indicendo una gara relativamente a fondi ancora occupati da terzi, la questione, che, secondo l'assunto degli appellanti , era rimasta “inesplorata” , neanche potrebbe essere esaminata dalla Corte. Venendo in rilievo una contestazione sulla legittimità dell'esercizio della funzione pubblica ( sub specie di indizione della gara avente ad oggetto beni occupati da terzi) , deve prendersi atto del difetto di giurisdizione del G.O.
Tale difetto ben può essere rilevato in questa sede, non ostandovi alcun giudicato interno sulla giurisdizione, che può formarsi tutte le volte in cui il giudice ha pronunciato nel merito, affermando così implicitamente la propria giurisdizione, e dunque con esclusione per le sole statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando, dalla motivazione della sentenza, risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum". (Cass.n. 28503/2017)
Nella specie, il primo decidente non ha esaminato la questione , che appunto per questo è rimasta
“inesplorata”
5- L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna degli appellanti in solido tra loro al pagamento in favore del Controparte_8
al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano, in relazione al criterio
[...] del disputatum (Cass. n. 35195/22) ( euro 52.000/ euro 260.000) ed alle questioni giuridiche trattate, come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, quanto alle spese di questo grado di giudizio, ai fini della liquidazione del compenso deve tenersi conto anche della fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività istruttoria (Cass. 8561/2023).
Tuttavia, la ridotta articolazione della fase giustifica, limitatamente ad essa, l'applicazione di parametri più bassi dei medi e corrispondenti ai minimi.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degi appellanti in solido tra loro il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
Non ricorrono ,infine, gli estremi per la chiesta condanna degli appellanti ex art. 96 comma 1 c.p.c.
Al riguardo, vale rammentare che la responsabilità aggravata di cui all' art. 96, comma 1 c.p.c., a differenza di quella di cui al comma 3 richiede la prova del danno (Cass. SS UU 9912/2018) , di guisa che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass.21798/2015).
Tale onere allegatorio e probatorio è rimasto del tutto inadempiuto, avendo il sollecitato la CP_1 condanna sul rilievo che nessuna prova del danno fosse, a tal fine, necessaria, di guisa he la domanda non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 749/2022 R.G. sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1 avverso la sentenza n. 1167/2021 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. e pubblicata in data 17/11/ 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Controparte_1
, delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi euro 12.154,00 (euro 2.977
[...] per la fase di studio;
euro 1.911 per quella introduttiva;
euro 2.163 per quella di trattazione;
euro 5.103 per quella decisionale)
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti in solido tra loro il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marisa Salvo Dott.Augusto Sabatini