TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1640/2019
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 18/3/2025, alle ore 10:00, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per , e , l'avv. oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
BLUNDO; per l'avv. GENNARO GIUSEPPE. Parte_4
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa come da atto introduttivo e successivi atti difensivi. Discute la causa rappresentando che la prova dell'occupazione del suolo è riconosciuta dalla convenuta che con la domanda di riconvenzionale chiede proprio acquisire quel terreno. L'unione del possesso invocata non è possibile;
nell'atto di acquisto della non si fa riferimento alla particella di proprietà dei sig.ri Pt_4 Pt_1
e non è possibile che tale possesso possa essere riunito a quello dei suoi danti causa. Alla data di introduzione del giudizio non era maturato il termine ventennale, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale e accolta quella degli attori.
L'avv. di parte convenuta precisa come da comparsa di costituzione e memoria ex art. 183, co. 6, n. 1,
c.p.c., compresa la domanda riconvenzionale spiegata. Insiste per l'ammissione degli articolati di prova formulati con le memorie ex art. 183 c.p.c. Discute replicando che non è stata fatta una domanda riconvenzionale bensì un'eccezione riconvenzionale. Nell'azione di regolamento di confine è ammessa l'eccezione di usucapione quando il confine è soggettivamente incerto, non quando è oggettivamente incerto. Se è certo, come da muro di recinzione dal 1960, come da teste che ammette che è stato eretto addirittura dai danti causa dei signori , corroborato come da Aerofotogramma (1977), dalla esistenza Pt_1 in loco di alberi di alto fusto (antichi), dalle caratteristiche del muro (eretto nel 1960). Il titolo degli attori
è del 1975, i quali hanno acquisto nello stato in cui il terreno si trovava e, all'epoca, quella striscia non era ricompresa nel loro diritto di proprietà. Il titolo di acquisto avverso non è idoneo a dimostrare l'acquisto della proprietà da parte dei . Il dato catastale è solo sussidiario, solo quando non ci sono Pt_1
pagina 1 di 13 altri elementi, che nel caso di specie ci sono: il confine di fatto, dal 1960, è rappresentato dal muro di confine. , a cui è stato deferito l'interrogatorio formale, non si è mai presentato a renderlo. Parte_1
L'avv. Blundo rappresenta che all'udienza fissata per l'interrogatorio formale è stato prodotto un certificato medico da cui si evinceva che non poteva renderlo, e la sig.ra Parte_1 Parte_2 era novantenne, mentre era residente a [...]. All'udienza successiva il giudice istruttore Parte_3 si era riservato di dar corso all'interrogatorio formale all'esito della consulenza.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1640/2019 pendente tra:
, (C.F.: , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ragusa, via A. De Curtis n. 7; (C.F.: ), nato ad [...] il Parte_3 C.F._2
18/09/1955 e residente a [...], entrambi in proprio e nella qualità di eredi
nata ad [...] il [...] ed ivi deceduta il 21/05/2024; entrambi con il patrocinio Parte_2 dell'avv. Giuseppe Blundo (pec: con C.F._3 Email_1 elezione di domicilio in Ragusa, via Roma n. 174 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Blundo;
ATTORI contro
, (C.F.: ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente, Parte_4 C.F._4
c/da Santa Maria del Focallo SP. 67, con il patrocinio dall'avv. avv. Giuseppe Gennaro (C.F.:
, (pec: , con elezione di C.F._5 Email_2 domicilio in Rosolini, Via Manzoni n. 20, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gennaro;
CONVENUTA ED ATTRICE IN RICONVENZIONALE
pagina 2 di 13 Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_3 Parte_2 rappresentando di essere proprietari, iure ereditaris, da potere del sig. , di un lotto di terreno Parte_5 sito in Santa Maria del Focallo, tenere di IC, censito in catasto al foglio 95, particelle 70 (con annesso fabbricato di mq. 490) e 71 (incolto e sterile di mq. 370), convenivano in giudizio avanti l'intestato
Tribunale proprietaria del lotto confinante, contraddistinto al numero di particella 72 Parte_4 dello stesso foglio di mappa.
Riferivano che, successivamente ad un sopralluogo effettuato dall'ingegnere di loro fiducia – dott.
– era stato accertato che il muro di recinzione esistente lungo il lato est di tale terreno, Persona_1 confinante con la proprietà della convenuta, insisteva all'interno della proprietà degli attori, in quanto il confine catastale non coincideva con quello rilevabile dal foglio di mappa con la conseguenza che l'estensione della proprietà degli attori si era ridotta di circa mq. 150 in favore di quella della che, Pt_4 di contro, aveva subito un incremento per mq. 262,92.
Alla luce di tali premesse, gli attori -previa domanda di accertamento degli esatti confini della di loro proprietà a mezzo c.t.u. - chiedevano condannarsi la convenuta al rilascio della parte di fondo indebitamente occupata con condanna di quest'ultima al pagamento alla metà delle spese necessarie per la ricostruzione del muro sull'esatto confine individuato fra le due proprietà e ciò sulla base delle conclusioni precisate con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. “PIACCIA al Tribunale di Ragusa respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa accertare gli esatti confini del fondo di proprietà degli attori ubicato in Santa Maria del Focallo inscritto al catasto al foglio 95, costituito dalle particelle 70-
71, rispetto alla proprietà della particella n 72 di proprietà della sig.ra e Parte_4 conseguentemente disporre che il convenuto rilasci la parte di fondo indebitamente occupata e venga onerato del pagamento della metà delle spese di ricostruzione del muro sul confine tra le due proprietà.
Rigettare tutte le domande e richieste formulate dal convenuto anche in relazione alla domanda riconvenzionale del tutto infondata oltre che inammissibile. Rigettare la richiesta risarcitoria avanzata da controparte ex art 96 c.p.c. con condanna della stessa alle spese e compensi di difesa della fase del presente giudizio nonché di quella della media conciliazione.”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la quale chiedendo il rigetto delle Parte_4 domande attoree, in via riconvenzionale, spiegava eccezione di usucapione in ordine alla striscia di terreno oggetto della domanda di rilascio formulata dagli attori avendone avuto essa, unitamente ai di lei danti causa, il possesso esclusivo, pacifico, pubblico e continuativo per oltre 40 anni. A sostegno della formulata domanda riconvenzionale allegava:
pagina 3 di 13 - di aver acquistato il fondo oggetto di causa giusto atto pubblico rep. 20659 del 7/11/2002 (cfr. allegato
2) dai Sig.ri in nata il [...] e dal figlio nato a [...] Controparte_1 Per_2 Persona_3 il 15/6/1965.
- che il predetto fondo di oltre mq. 2040 contraddistinto al catasto al foglio 95 particella 72, venne acquistato dai suoi danti causa con atto pubblico del Notaio di IC in data 24/2/1959 Persona_4
e sul detto fondo venne costruita una villetta per civile abitazione con annessa recinzione in data anteriore al 1967;
- che il confine fra la predetta proprietà (f. 95 p.lla 72) e la proprietà degli attori (f. 95 p.lla Parte_6
70 e 71) era stato da sempre costituito in maniera certa dal muro di confine in questione consistente in blocchi di calcare dello spessore medio di cm. 16 con altezza variabile;
- che detta recinzione sviluppantesi per oltre 50 ml, non presentando lungo il suo corso pilastrini intermedi, costituiva prova della sua posa in opera in data antecedente all'entrata in vigore della normativa antisismica del 1981;
- che sia le foto aeree che l'aerofotogrammetria eseguita per conto della Regione Siciliana dalla
Compagnia generale riprese aeree a partire dal 1987, documentavano in maniera chiara, inequivocabile e certa l'esistenza, sin da allora, del muro di confine per cui vi è causa.
Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni: “l'intestato Tribunale anche per l'effetto della presente domanda riconvenzionale Voglia: in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che
l'odierna convenuta e prima ancora i suoi danti causa – meglio identificati CP_1 Per_2 nell'allegato atto pubblico di acquisto, hanno posseduto in maniera esclusiva, pacifica, pubblica e continuativa da oltre 40 anni e comunque almeno dal 1987, data del rilievo aerofotogrammetrico prodotto in atti, il loro fondo contraddistinto in catasto al foglio 95 particella 72 del Comune di IC nell'attuale dimensione planovolumetrica e segnatamente fino all'attuale muro di confine con le particelle 70 e 71 degli attori, ivi esistente sin dalla sua costruzione risalente nel tempo ad oltre 40 anni addietro;
Sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare che in forza di tale possesso pubblico, pacifico e continuativo nel tempo la convenuta ha usucapito ai sensi dell'art. 1158 cc la striscia di terreno oggetto della domanda di rilascio e per l'effetto della spiegata eccezione di usucapione in via riconvenzionale, rigettare la domanda di accertamento del confine formulata ex art. 950 e le ulteriori domande di rilascio avanzate dagli attori e di spostamento del muro di confine.
Stante che la predetta accertata circostanza era ben nota agli attori che sin dall'incontro di mediazione hanno avuto esibito anche l'aerofotogrammetria e che, ciò nonostante, gli stessi hanno infondatamente
pagina 4 di 13 agito in giudizio condannare gli stessi ex art. 96 c.p.a. per responsabilità aggravata alla somma che il tribunale riterrà equa e proporzionata. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., gli attori contestavano l'eccepita intervenuta usucapione per mancanza, in capo alla convenuta, di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà della porzione di terreno oggetto dello sconfinamento ed articolando prova per testi, chiedendo disporsi c.t.u. al fine di accertare l'esatto posizionamento del muro di confine e le spese necessarie per il ripristino corretto dei luoghi.
Con le predette memorie, di contro, la convenuta chiedeva disporsi interrogatorio formale degli attori e, nel caso di ammissione della chiesta c.t.u., accertarsi se il confine in oggetto fosse già stato realizzato all'epoca dell'eseguita aerofotogrammetria risalente al 1987.
Ammesso sia il chiesto interrogatorio formale degli attori che la prova per testi articolata dalla convenuta, all'udienza del 13/06/2022 veniva disposta consulenza tecnica diretta a: 1) descrivere lo stato dei luoghi;
2) accertare gli esatti confini del fondo di loro proprietà rispetto al fondo di proprietà della convenuta;
3) accertare se e in quale misura, a causa di un errato posizionamento del muro di confine, la superficie della particella di proprietà della secondo l'esistente recinzione, presentasse una eccedenza della Pt_4 superfice reale rispetto alla superfice catastale;
4) accertare se il muro di confine esistente tra le due proprietà delle parti si trovasse nelle stessa posizione di cui all'aerofotogrammetria eseguita nel 1987; 5) quantificare i costi delle eventuali opere di ricostruzione del muro.
Alla medesima udienza venivano escussi i testi di parte convenuta e si dava atto dell'impedimento a rendere l'interrogatorio formale dell'attore , assente per malattia, nonché la dichiarazione Parte_1 del difensore di parte attorea circa l'impedimento dei restanti due attori, assente perché in Parte_2 avanzato stato e perché residente a Roma, chiedendo l'escussione degli stessi all'esito Parte_3 della disposta c.t.u.
In data 9/12/2024, con comparsa di costituzione di nuovo procuratore in sostituzione dell'avvocato Cassì, gli attori davano atto del decesso in data 14/04/2023 dell'attrice con conseguente Parte_2 prosecuzione del giudizio sia in proprio che nella qualità di eredi della predetta de cuius, con spontanea costituzione in giudizio.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, quest'ultima veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, dal successivo affidatario del fascicolo rinviata alla data odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., che redigeva a verbale le presenti motivazioni.
Nel merito
In via pregiudiziale di rito, deve rilevarsi che il processo è proseguito, senza soluzione di continuità, nei confronti di e in quanto, contestualmente alla costituzione (9/12/2024) di Parte_1 Parte_3
pagina 5 di 13 un nuovo difensore, veniva dato atto del decesso di ma, al tempo stesso, la costituzione Parte_2 dei predetti in qualità di eredi di quest'ultima, agli effetti di cui all'art. 300, co. 1 e 2, c.p.c.
Nel merito, alla luce delle conclusioni sopra riportate, assume rilevanza preliminare l'esame della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'intervenuta usucapione, da parte della convenuta, della porzione di terreno posta al confine tra i due fondi oggetto di causa.
Contrariamente a quanto assunto in sede di discussione da parte della convenuta, le conclusioni precisate
(cfr., note conclusive del 7/3/2025, ult. pag., nonché comparsa di costituzione e memoria ex art. 183, co.
6, n. 1, c.p.c., dove si chiede espressamente sentenza dichiarativa di usucapione) integrano una domanda riconvenzionale della stessa di usucapione della striscia di terreno oggetto delle pretese attoree.
In diritto, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo (Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 5484 del 01/03/2024).
Nel caso in esame, posto che la domanda riconvenzionale non eccede la competenza per materia e valore del giudice adito, appaiono sussistere sia il richiesto collegamento oggettivo sia sufficienti ragioni di opportunità per procedere nell'odierna sede all'esame della domanda riconvenzionale, avendo essa ad oggetto la medesima porzione di terreno oggetto della domanda attorea.
Si osserva, comunque, che ai fini del riparto dell'onere della prova, la qualificazione in termini di domanda riconvenzionale o eccezione riconvenzionale è irrilevante, in virtù della regola di cui all'art. 2697 c.c. (che pone l'onere della prova delle eccezioni in capo a chi le invoca in giudizio), da cui si evince che “[c]hi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito ovvero chi eccepisce detta circostanza, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus" (cfr. ex multis
Cass. N. 741 del 1983; Cass. N. 7142 del 2000; Cass. N. 15755 del 2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15145 del 06/08/2004)” (corte d'appello di Napoli, 4/6/2018, n. 2406; così, trib. Roma, 30/5/2022, n. 8506, in tema di usucapione per accessione o successione, di seguito citata per estratto).
Dalla svolta c.t.u. nel corso del giudizio “in seguito all'esame delle mappe catastali, dello stato dei luoghi
e, soprattutto in base agli esiti del rilievo strumentale eseguito, è emerso che il muro che attualmente divide le proprietà delle due parti in causa non si trova nella posizione corretta riportata sulle mappe pagina 6 di 13 catastali. È emerso infatti uno scostamento rispetto al confine catastale di circa 3,50m, parallelo rispetto
a quest'ultimo. Il muro si trova quindi interamente all'interno delle particelle 70 e 71 di proprietà di parte attrice;
[..]Ciò significa quindi che la proprietà di parte attrice attualmente ha, con Parte_6 la delimitazione del muro esistente, una estensione minore di quella riportata in catasto.”(cfr. pag.10 relazione tecnica)
Ed ancora: “Il CTU rileva inoltre che le misure delle superfici catastali sotto riportate compaiono anche negli atti di compravendita delle particelle delle due parti (presenti agli atti del fascicolo telematico):
-Atto di compravendita del 20/11/1973, con cui i coniugi e acquistano le Parte_5 CP_2 due particelle 70 e 71, con superfici riportate in atto rispettivamente di mq 490 e mq 370; -Atto di compravendita del 07/11/2002, con cui acquista la particella 72, con superficie riportata Parte_4 in atto di mq 2.040. Emerge quindi che la differenza in negativo della proprietà di parte attrice è dovuta sostanzialmente all'errato posizionamento del muro di confine, che, se riportato nella corretta posizione, andrebbe a ristabilire la coincidenza fra le superfici catastali e quelle sul campo (al netto di una lieve differenza di circa 4 mq – del tutto tollerabile – dovuta a inevitabili piccole imprecisioni nelle misurazioni). Il confine della proprietà di parte attrice è dunque quello correttamente segnato sulle mappe catastali, mentre attualmente il muro di divisione si trova lungo la linea tratteggiata che si vede comparire sulla mappa stessa, linea che, a parere del CTU, appare priva di significato.”(cfr. pag.11-12 relazione tecnica).
Dunque, dalla sovrapposizione tra i rilievi effettuati sul posto e la documentazione in atti, risulta che il muro di confine che ci occupa non è situato sulla linea di divisione catastale delle particelle 70-71 (di proprietà degli attori) e 72 (di proprietà della convenuta), ma ricade all'interno della proprietà degli attori con la conseguenza che “la proprietà di parte attrice attualmente ha, con la delimitazione del muro esistente, una estensione minore di quella riportata in catasto” (cfr. pag.10 relazione tecnica).
Tale accertamento, peraltro, è coerente con le rispettive difese e con gli atti di provenienza di ambo le parti (come di eseguito chiarito), i quali non hanno mai messo la certezza oggettiva dei confini legali tra le rispettive proprietà, vertendo la controversia sull'eventuale sopravvenuto spostamento di tale confine per acquisto a titolo originario di una porzione delle particelle 70 e 71: gli attori, infatti, hanno rivendicato la proprietà di una striscia di terreno situata tra il muro eretto sulle proprie particelle e il confine catastale che separa le stesse e la particella 72, di proprietà della convenuta;
la convenuta, di converso, non ha invocato un acquisto derivativo di tale striscia di terreno, bensì ha chiesto di accertarsi l'usucapione di tale porzione (cfr., per tali considerazioni, in un giudizio in cui un condomino rivendicava, per usucapione, un bene condominiale, Cass. civ., sez. II, sent., 30/06/2022, n. 20832: “nella specie la natura condominiale è implicitamente riconosciuta dallo stesso ricorrente che ne ha eccepito l'usucapione e pagina 7 di 13 non ne ha rivendicato l'acquisto a titolo derivativo. Infatti, se i suddetti beni non fossero ricompresi tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il ricorrente ne avrebbe acquistato la proprietà a titolo Co derivativo per effetto del loro rapporto pertinenziale col singolo appartamento acquistato dal In conclusione, la censura si risolve nella richiesta di una diversa interpretazione del titolo di acquisto al fine di affermare, diversamente dalla Corte d'Appello, che i suddetti beni erano ricompresi tra quelli venduti e già usucapiti dal dante causa del ricorrente o da quello ancora precedente”)
Dall'istruttoria svolta (anche con i testi escussi) è emerso che tale sconfinamento di fatto, ossia quello relativo alla recinzione e al muro, è stato posto in essere ben oltre il ventennio antecedente rispetto al primo atto interruttivo del possesso utile ai fini dell'usucapione.
La convenuta ha, tuttavia, provato di essere venuta in possesso della porzione di terreno a confine solo a partire dall'atto di acquisto dell'adiacente proprietà dei suoi danti causa, sig.ri in Controparte_1
nata il [...] e dal figlio nato a [...] il [...], avvenuta in data Per_2 Persona_3
7/11/2002 (atto pubblico rep. 20659 del 7/11/2002).
Di conseguenza, la convenuta, personalmente, non ha potuto maturare l'usucapione ventennale, alla data della domanda giudiziale.
Inoltre, contrariamente a quanto asserito, non può unire al proprio possesso quello dei Parte_4 suoi danti causa, invocando la disciplina dell'accessione, di cui all'art. 1142, co. 2, c.c.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, “chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito in base a un titolo astrattamente idoneo (ancorchè invalido o proveniente "a non domino") a giustificare la "traditio" del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso (Sez. 6-2, Ord. n. 22348 del 2011)” (cfr., Cass. civ., sez. II, sent.,
30/06/2022, n. 20832, già citata, che rigetta la domanda con le seguenti motivazioni: “[i]n altri termini, per l'acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale per effetto di usucapione, l'accessione al possesso del dante causa, prevista dall'art. 1146 c.c. presuppone l'identità del bene indicato nel titolo rispetto a quello posseduto. Nella specie, i beni indicati dal ricorrente non risultano dal titolo se non nel richiamo generico ai beni condominiali. Ne consegue che, in mancanza di un'indicazione specifica dei beni trasferiti, non può essere ritenuto sussistente un valido titolo di acquisto a non domino ai fini dell'accessione nel possesso”; nello stesso senso, Cass. civ., sez. II, sent., 17/01/2019, n. 1219 e Cass. civ., sez. II, ord., 13/08/2018, n. 20715: “secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, affinchè operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il pagina 8 di 13 possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa (Cass. 16 marzo 2010 n. 6353; Cass. 22 aprile 2005 n.
8502). L'accessione del possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, pertanto, opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso), e in tali limiti può avvenire la "traditio": all'acquisto deve infatti seguire l'immissione di fatto nel possesso del bene con il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso, e da tale momento si verificano gli effetti dell'accessione (Cass. 12 settembre
2000 n. 12034; Cass. 23 giungo 1999 n. 6382; Cass. 3 luglio 1998 n. 6489; Cass. 12 novembre 1996 n.
9884)”; nel merito, trib. Roma, sez. V, sent., 30/05/2022, n. 8506: “[i]n tema di accessione nel possesso ex art. 1146, co. 2, c.c., affinché operi il “trapasso” del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene, dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa (v. Cass. 20715/2018, Cass. 6290/2015, Cass. 22348/2011, Cass. 6353/2010,
Cass. 8502/05 e Cass. 12034/2000). In altri termini, al fine di determinare l'operatività dell'istituto, chi intende giovarsene deve dimostrare di aver acquisito quanto meno un titolo astrattamente idoneo a giustificare la traditio del bene oggetto del possesso. Naturalmente ed è scontato che i due istituti
(successione ed accessione) si applicano solo per il possesso e non per la mera detenzione”; trib. Lanusei,
22/2/2025, n. 517; corte d'appello di Bologna, 3/11/2023, n. 2179: “[l]'accessione nel possesso, di cui all'art. 1146 co. 2 c.c. opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso) e in tali limiti può avvenire la 'traditio': all'acquisto deve infatti seguire l'immissione di fatto nel possesso del bene attraverso il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso, e da tale momento si verificano gli effetti dell'accessione (cfr. Cass. n. 20715/2018, 22348/2011, 12034/2000, 6382/1999, 6489/1998,
9884/1996). Il primo giudice ha correttamente rigettato la domanda di usucapione avendo rilevato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che l'atto di trasferimento - nel quale il bene è stato identificato esclusivamente attraverso il riferimento a diversi mappali, senza alcuna menzione dell'ulteriore striscia di terreno in contestazione - non può fungere da titolo idoneo ai fini del cumulo dei due possessi […] Né la clausola generica contenuta nell'atto secondo la quale “gli immobili sopra descritti si vendono e si acquistano a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti i loro diritti reali, usi e servitù, se e come legalmente esistenti, azioni, ragioni, aderenze e pertinenze” consente di giungere a diversa conclusione, per la sua inidoneità a consentire la puntuale identificazione pagina 9 di 13 dell'oggetto del trasferimento”; corte d'appello di Ancona, 19/12/2017, n. 1897: “chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito sulla base di un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente a non domino) a giustificare la traditio del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo
e non oltre lo stesso (Cass. nn. 22348/11, 12034/00, 6382/99, 6489/98, 9884/96 e 6552/81; 24 agosto
2012 n. 14619) per cui, data la tipicità dei negozi ad efficacia reale, l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa (Cass. nn. 6353/10 e 8502/05). Nella specie non appare ravvisabile un tale titolo in quanto l'oggetto del contratto di vendita perfezionato in data 20 novembre 2002 da , da un lato, e e , dall'altro, ha ad oggetto un appezzamento di terreno della estensione di mq 7369,00, distinto al Catasto Terreni al Foglio 15, mapp. 103, e dalla planimetria allegata al
“Progetto di divisione per usucapione della particella 338/B Foglio Catastale n. 15”, prodotta dallo stesso convenuto, si evince che la porzione oggetto della domanda di usucapione è esterna alla particella
103, indicata come avente, appunto, una estensione di mq 7369,00, onde non può ritenersi che la compravendita abbia avuto ad oggetto anche detta porzione - non essendo a ciò sufficiente il mero richiamo allo stato di fatto e di diritto “ in cui attualmente si trova quanto venduto”- circostanza questa che escluderebbe addirittura la sussistenza dei presupposti dell'accessio possesionis”.
Nel caso di specie, il titolo prodotto in atti da parte convenuta non è astrattamente idoneo a trasferire la proprietà della striscia di terreno giacente sulle particelle 70 e 71, di proprietà degli attori, diversamente dal titolo di questi ultimi.
ha infatti acquistato la particella 72 con atto di compravendita del 07/11/2002, nel quale Parte_4
è espressamente indicata la superficie trasferita (2.040,00), inferiore a quella poi di fatto posseduta (il c.t.u. ha infatti rilevato una differenza, per eccesso, dovuta allo sconfinamento, di 168,071 mq), senza alcun riferimento alle particelle 70 e 71, tant'è che la stessa non ha invocato un acquisto derivativo della striscia di terreno sita sulle medesime, tra il muro e la particella di diritto acquistata.
e con atto di compravendita del 20/11/1973, avevano, di converso, CP_4 CP_2 acquistato le due particelle 70 e 71, superficie, espressamente indicata in atti, rispettivamente di 490 mq e 370 mq, maggiore a quella di fatto determinata dalla posizione del muro (il c.t.u. ha infatti misurato una differenza, in difetto, di 172,773, mq). Di conseguenza, la clausola generale che precisa che i loro danti causa avevano venduto e trasferito le particelle citate “con tutti i diritti, obblighi, azioni, ragioni, servitù attive e passive, così come dagli stessi posseduti in forza dei sopra citati titoli” (p. 3 e 4, compravendita), non limita in alcun modo, dal punto di vista dell'effetto traslativo ex art. 1376 c.c.,
l'estensione delle predette particelle, come espressamente riportata nell'atto di provenienza (doc. 4). pagina 10 di 13 Avendo gli attori provato la proprietà della striscia di terreno occupata dalla convenuta, producendo il relativo titolo, stipulato oltre il ventennio, e non avendo parte convenuta fornito la prova dell'usucapione, non potendo accedere al possesso dei suoi danti causa, la domanda attorea deve essere accolta e quella della convenuta rigettata.
In conclusione, deve esser condannata a rilasciare, in favore degli attori, la striscia di CP_2 terreno sita tra il muro di cui è causa e il confine catastale tra le particelle 70-71 e 72, come descritta dal c.t.u.: “uno scostamento rispetto al confine catastale di circa 3,50m, parallelo rispetto a quest'ultimo”, intendendosi per confine catastale quello segnato con tratto continuo sulle mappe catastali e non la linea tratteggiata che compare sulla mappa medesima (la quale, come correttamente evidenziato dal c.t.u., non
è idonea a indicare un confine ma piuttosto, laddove vi fosse presente, una via di accesso al mare;
nel caso di specie, inoltre, tale linea non risultava nemmeno nella vecchia mappa catastale ed è documentato che il muro fosse ivi presente quantomeno da prima dell'istituzione di quella digitalizzata).
Tale condanna, tuttavia, è limitata all'estensione della striscia di terreno che insiste sulle particelle 70 e
71, senza estendersi alla proiezione del muro che ricade, a sud delle rispettive proprietà, sulle particelle
432 e 433, di proprietà demaniale (che, peraltro, alla luce dell'accertamento del c.t.u., “appare edificato in posizione corretta rispetto alla mappa catastale”).
Deve, invece, esser rigettata l'ulteriore domanda formulata dagli attori in quanto, allo stato, non sussiste un elemento costitutivo della stessa.
Ai sensi dell'art. 886 c.c., infatti, “[c]iascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione di muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati.
L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “[a]l fine di porre a carico del vicino l'obbligo di contribuire per metà alla spesa di costruzione del muro di cinta, l'art. 886 cod. civ. fissa e impone che tale muro abbia altezza di tre metri, salvo che sia disposto diversamente dai regolamenti locali o dalla convenzione privata dalle parti. La disposizione, avente natura eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica a ipotesi diverse (Cass. Sez. 2 18-12-1986 n. 7675 Rv. 449670-01), non esclude in sé, come si legge in Cass. Sez. 2 26-3-2015 n. 6174 (Rv. 635053-01), che un muro di cinta possa essere di altezza inferiore o superiore o realizzato con tecniche miste, anziché solo in muratura, ma "semplicemente stabilisce che, ove il manufatto non sia interamente in muratura e della predetta altezza il vicino non può essere costretto a partecipare alla relativa spesa di costruzione"” (cfr., Cass. civ., sez. II, sent.,
25/02/2025, n. 4910, che precisa: “[c]ome pure si legge in Cass. Sez. 2 7-8-1992 n. 9375 (Rv. 478480)
"la forma precettiva (derogabile dalla volontà concorde degli interessati) è giustificata dal fatto che, pagina 11 di 13 avvenuta la contribuzione, vanno applicate al muro relativo le regole della comunione ex art. 1108 c.c. perché, in mancanza di una specifica convenzione, non può essere decisa dalla volontà di una sola delle parti la riduzione dell'altezza del muro, per il quale è chiesta la contribuzione". Quindi, la circostanza che l'art. 886 cod. civ. faccia salva le previsioni dei regolamenti locali e che nella fattispecie il regolamento da applicare prevedesse l'altezza massima per i muri di cinta di m.2,50 non può essere utilizzata, come pretende la ricorrente, per ritenere che anche la costruzione di muro di altezza inferiore
a quella massima prevista ma rispettosa del limite posto dal regolamento (come nella fattispecie, avendo la sentenza impugnata accertato altezza del muro di m.2) obbligasse il vicino a contribuire alla spesa: in questo modo si rimetterebbe alla volontà di una sola delle parti la decisione sull'altezza del muro, in termini che l'art. 886 cod. civ. non prevede”).
Infatti, a fronte dell'erezione del muro di cinta, il vicino, ai sensi dell'art. 888 c.c., “si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell'articolo 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito” (cfr., in tema, corte d'appello di Napoli, sent., 28/1/2025, n. 384).
Dalla complessiva disciplina del diritto del vicino al rimborso di parte delle spese di costruzione del muro di cinta eretto sul confine discende, pertanto, come efficacemente colto dalla giurisprudenza di merito, che “l'applicazione dell'invocato art. 886 c. c. presuppone che il muro sia già stato costruito”, al fine di verificare la ricorrenza degli elementi costitutivi della domanda (cfr., trib. Catania, sent., 9/9/2024, n.
4269).
Tale presupposto, allo stato, non sussiste e, pertanto, non può esser accolta la relativa domanda.
Le spese del giudizio, in virtù del rigetto della domanda ex art. 886 c.c., devono esser compensate, quanto ai compensi, nella misura del 50%. Le restanti sono poste a carico della convenuta.
Considerato il valore della domanda, compresa tra 5.200,00 e 26.000,00 (valore del terreno controverso, allegato e non contestato), visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 237,00 per esborsi.,
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di
[...]
Pt_4
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: pagina 12 di 13 • condanna a rilasciare in favore di e la striscia di terreno Parte_4 Parte_1 Parte_3
- limitatamente alla porzione che insiste sulle particelle 70-71, foglio 95, catasto del comune di IC, località Santa Maria del Focallo - che si trova tra il muro di cui è causa, eretto sulle particelle 70-71, e il confine catastale tra le predette particelle 70-71 e la particella 72, foglio 95, del medesimo catasto, come descritta dal c.t.u. nella relazione del 15/12/2022, a cui si rinvia (“uno scostamento rispetto al confine catastale di circa 3,50m, parallelo rispetto a quest'ultimo”);
• rigetta la domanda di e di condanna a concorrere alle Parte_1 Parte_3 Parte_4 spese di costruzione del muro di confine;
• rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_4
• condanna, altresì, a rimborsare a e in solido tra loro, Parte_4 Parte_1 Parte_3 le spese di lite, che si liquidano, al netto della compensazione del 50% dei compensi, in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 237,00 per esborsi;
• pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto Parte_4 del 19/12/2022.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 18/3/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 13 di 13
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 18/3/2025, alle ore 10:00, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per , e , l'avv. oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
BLUNDO; per l'avv. GENNARO GIUSEPPE. Parte_4
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa come da atto introduttivo e successivi atti difensivi. Discute la causa rappresentando che la prova dell'occupazione del suolo è riconosciuta dalla convenuta che con la domanda di riconvenzionale chiede proprio acquisire quel terreno. L'unione del possesso invocata non è possibile;
nell'atto di acquisto della non si fa riferimento alla particella di proprietà dei sig.ri Pt_4 Pt_1
e non è possibile che tale possesso possa essere riunito a quello dei suoi danti causa. Alla data di introduzione del giudizio non era maturato il termine ventennale, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale e accolta quella degli attori.
L'avv. di parte convenuta precisa come da comparsa di costituzione e memoria ex art. 183, co. 6, n. 1,
c.p.c., compresa la domanda riconvenzionale spiegata. Insiste per l'ammissione degli articolati di prova formulati con le memorie ex art. 183 c.p.c. Discute replicando che non è stata fatta una domanda riconvenzionale bensì un'eccezione riconvenzionale. Nell'azione di regolamento di confine è ammessa l'eccezione di usucapione quando il confine è soggettivamente incerto, non quando è oggettivamente incerto. Se è certo, come da muro di recinzione dal 1960, come da teste che ammette che è stato eretto addirittura dai danti causa dei signori , corroborato come da Aerofotogramma (1977), dalla esistenza Pt_1 in loco di alberi di alto fusto (antichi), dalle caratteristiche del muro (eretto nel 1960). Il titolo degli attori
è del 1975, i quali hanno acquisto nello stato in cui il terreno si trovava e, all'epoca, quella striscia non era ricompresa nel loro diritto di proprietà. Il titolo di acquisto avverso non è idoneo a dimostrare l'acquisto della proprietà da parte dei . Il dato catastale è solo sussidiario, solo quando non ci sono Pt_1
pagina 1 di 13 altri elementi, che nel caso di specie ci sono: il confine di fatto, dal 1960, è rappresentato dal muro di confine. , a cui è stato deferito l'interrogatorio formale, non si è mai presentato a renderlo. Parte_1
L'avv. Blundo rappresenta che all'udienza fissata per l'interrogatorio formale è stato prodotto un certificato medico da cui si evinceva che non poteva renderlo, e la sig.ra Parte_1 Parte_2 era novantenne, mentre era residente a [...]. All'udienza successiva il giudice istruttore Parte_3 si era riservato di dar corso all'interrogatorio formale all'esito della consulenza.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1640/2019 pendente tra:
, (C.F.: , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ragusa, via A. De Curtis n. 7; (C.F.: ), nato ad [...] il Parte_3 C.F._2
18/09/1955 e residente a [...], entrambi in proprio e nella qualità di eredi
nata ad [...] il [...] ed ivi deceduta il 21/05/2024; entrambi con il patrocinio Parte_2 dell'avv. Giuseppe Blundo (pec: con C.F._3 Email_1 elezione di domicilio in Ragusa, via Roma n. 174 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Blundo;
ATTORI contro
, (C.F.: ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente, Parte_4 C.F._4
c/da Santa Maria del Focallo SP. 67, con il patrocinio dall'avv. avv. Giuseppe Gennaro (C.F.:
, (pec: , con elezione di C.F._5 Email_2 domicilio in Rosolini, Via Manzoni n. 20, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gennaro;
CONVENUTA ED ATTRICE IN RICONVENZIONALE
pagina 2 di 13 Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_3 Parte_2 rappresentando di essere proprietari, iure ereditaris, da potere del sig. , di un lotto di terreno Parte_5 sito in Santa Maria del Focallo, tenere di IC, censito in catasto al foglio 95, particelle 70 (con annesso fabbricato di mq. 490) e 71 (incolto e sterile di mq. 370), convenivano in giudizio avanti l'intestato
Tribunale proprietaria del lotto confinante, contraddistinto al numero di particella 72 Parte_4 dello stesso foglio di mappa.
Riferivano che, successivamente ad un sopralluogo effettuato dall'ingegnere di loro fiducia – dott.
– era stato accertato che il muro di recinzione esistente lungo il lato est di tale terreno, Persona_1 confinante con la proprietà della convenuta, insisteva all'interno della proprietà degli attori, in quanto il confine catastale non coincideva con quello rilevabile dal foglio di mappa con la conseguenza che l'estensione della proprietà degli attori si era ridotta di circa mq. 150 in favore di quella della che, Pt_4 di contro, aveva subito un incremento per mq. 262,92.
Alla luce di tali premesse, gli attori -previa domanda di accertamento degli esatti confini della di loro proprietà a mezzo c.t.u. - chiedevano condannarsi la convenuta al rilascio della parte di fondo indebitamente occupata con condanna di quest'ultima al pagamento alla metà delle spese necessarie per la ricostruzione del muro sull'esatto confine individuato fra le due proprietà e ciò sulla base delle conclusioni precisate con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. “PIACCIA al Tribunale di Ragusa respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa accertare gli esatti confini del fondo di proprietà degli attori ubicato in Santa Maria del Focallo inscritto al catasto al foglio 95, costituito dalle particelle 70-
71, rispetto alla proprietà della particella n 72 di proprietà della sig.ra e Parte_4 conseguentemente disporre che il convenuto rilasci la parte di fondo indebitamente occupata e venga onerato del pagamento della metà delle spese di ricostruzione del muro sul confine tra le due proprietà.
Rigettare tutte le domande e richieste formulate dal convenuto anche in relazione alla domanda riconvenzionale del tutto infondata oltre che inammissibile. Rigettare la richiesta risarcitoria avanzata da controparte ex art 96 c.p.c. con condanna della stessa alle spese e compensi di difesa della fase del presente giudizio nonché di quella della media conciliazione.”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la quale chiedendo il rigetto delle Parte_4 domande attoree, in via riconvenzionale, spiegava eccezione di usucapione in ordine alla striscia di terreno oggetto della domanda di rilascio formulata dagli attori avendone avuto essa, unitamente ai di lei danti causa, il possesso esclusivo, pacifico, pubblico e continuativo per oltre 40 anni. A sostegno della formulata domanda riconvenzionale allegava:
pagina 3 di 13 - di aver acquistato il fondo oggetto di causa giusto atto pubblico rep. 20659 del 7/11/2002 (cfr. allegato
2) dai Sig.ri in nata il [...] e dal figlio nato a [...] Controparte_1 Per_2 Persona_3 il 15/6/1965.
- che il predetto fondo di oltre mq. 2040 contraddistinto al catasto al foglio 95 particella 72, venne acquistato dai suoi danti causa con atto pubblico del Notaio di IC in data 24/2/1959 Persona_4
e sul detto fondo venne costruita una villetta per civile abitazione con annessa recinzione in data anteriore al 1967;
- che il confine fra la predetta proprietà (f. 95 p.lla 72) e la proprietà degli attori (f. 95 p.lla Parte_6
70 e 71) era stato da sempre costituito in maniera certa dal muro di confine in questione consistente in blocchi di calcare dello spessore medio di cm. 16 con altezza variabile;
- che detta recinzione sviluppantesi per oltre 50 ml, non presentando lungo il suo corso pilastrini intermedi, costituiva prova della sua posa in opera in data antecedente all'entrata in vigore della normativa antisismica del 1981;
- che sia le foto aeree che l'aerofotogrammetria eseguita per conto della Regione Siciliana dalla
Compagnia generale riprese aeree a partire dal 1987, documentavano in maniera chiara, inequivocabile e certa l'esistenza, sin da allora, del muro di confine per cui vi è causa.
Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni: “l'intestato Tribunale anche per l'effetto della presente domanda riconvenzionale Voglia: in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che
l'odierna convenuta e prima ancora i suoi danti causa – meglio identificati CP_1 Per_2 nell'allegato atto pubblico di acquisto, hanno posseduto in maniera esclusiva, pacifica, pubblica e continuativa da oltre 40 anni e comunque almeno dal 1987, data del rilievo aerofotogrammetrico prodotto in atti, il loro fondo contraddistinto in catasto al foglio 95 particella 72 del Comune di IC nell'attuale dimensione planovolumetrica e segnatamente fino all'attuale muro di confine con le particelle 70 e 71 degli attori, ivi esistente sin dalla sua costruzione risalente nel tempo ad oltre 40 anni addietro;
Sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare che in forza di tale possesso pubblico, pacifico e continuativo nel tempo la convenuta ha usucapito ai sensi dell'art. 1158 cc la striscia di terreno oggetto della domanda di rilascio e per l'effetto della spiegata eccezione di usucapione in via riconvenzionale, rigettare la domanda di accertamento del confine formulata ex art. 950 e le ulteriori domande di rilascio avanzate dagli attori e di spostamento del muro di confine.
Stante che la predetta accertata circostanza era ben nota agli attori che sin dall'incontro di mediazione hanno avuto esibito anche l'aerofotogrammetria e che, ciò nonostante, gli stessi hanno infondatamente
pagina 4 di 13 agito in giudizio condannare gli stessi ex art. 96 c.p.a. per responsabilità aggravata alla somma che il tribunale riterrà equa e proporzionata. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., gli attori contestavano l'eccepita intervenuta usucapione per mancanza, in capo alla convenuta, di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà della porzione di terreno oggetto dello sconfinamento ed articolando prova per testi, chiedendo disporsi c.t.u. al fine di accertare l'esatto posizionamento del muro di confine e le spese necessarie per il ripristino corretto dei luoghi.
Con le predette memorie, di contro, la convenuta chiedeva disporsi interrogatorio formale degli attori e, nel caso di ammissione della chiesta c.t.u., accertarsi se il confine in oggetto fosse già stato realizzato all'epoca dell'eseguita aerofotogrammetria risalente al 1987.
Ammesso sia il chiesto interrogatorio formale degli attori che la prova per testi articolata dalla convenuta, all'udienza del 13/06/2022 veniva disposta consulenza tecnica diretta a: 1) descrivere lo stato dei luoghi;
2) accertare gli esatti confini del fondo di loro proprietà rispetto al fondo di proprietà della convenuta;
3) accertare se e in quale misura, a causa di un errato posizionamento del muro di confine, la superficie della particella di proprietà della secondo l'esistente recinzione, presentasse una eccedenza della Pt_4 superfice reale rispetto alla superfice catastale;
4) accertare se il muro di confine esistente tra le due proprietà delle parti si trovasse nelle stessa posizione di cui all'aerofotogrammetria eseguita nel 1987; 5) quantificare i costi delle eventuali opere di ricostruzione del muro.
Alla medesima udienza venivano escussi i testi di parte convenuta e si dava atto dell'impedimento a rendere l'interrogatorio formale dell'attore , assente per malattia, nonché la dichiarazione Parte_1 del difensore di parte attorea circa l'impedimento dei restanti due attori, assente perché in Parte_2 avanzato stato e perché residente a Roma, chiedendo l'escussione degli stessi all'esito Parte_3 della disposta c.t.u.
In data 9/12/2024, con comparsa di costituzione di nuovo procuratore in sostituzione dell'avvocato Cassì, gli attori davano atto del decesso in data 14/04/2023 dell'attrice con conseguente Parte_2 prosecuzione del giudizio sia in proprio che nella qualità di eredi della predetta de cuius, con spontanea costituzione in giudizio.
Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, quest'ultima veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, dal successivo affidatario del fascicolo rinviata alla data odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., che redigeva a verbale le presenti motivazioni.
Nel merito
In via pregiudiziale di rito, deve rilevarsi che il processo è proseguito, senza soluzione di continuità, nei confronti di e in quanto, contestualmente alla costituzione (9/12/2024) di Parte_1 Parte_3
pagina 5 di 13 un nuovo difensore, veniva dato atto del decesso di ma, al tempo stesso, la costituzione Parte_2 dei predetti in qualità di eredi di quest'ultima, agli effetti di cui all'art. 300, co. 1 e 2, c.p.c.
Nel merito, alla luce delle conclusioni sopra riportate, assume rilevanza preliminare l'esame della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'intervenuta usucapione, da parte della convenuta, della porzione di terreno posta al confine tra i due fondi oggetto di causa.
Contrariamente a quanto assunto in sede di discussione da parte della convenuta, le conclusioni precisate
(cfr., note conclusive del 7/3/2025, ult. pag., nonché comparsa di costituzione e memoria ex art. 183, co.
6, n. 1, c.p.c., dove si chiede espressamente sentenza dichiarativa di usucapione) integrano una domanda riconvenzionale della stessa di usucapione della striscia di terreno oggetto delle pretese attoree.
In diritto, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo (Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 5484 del 01/03/2024).
Nel caso in esame, posto che la domanda riconvenzionale non eccede la competenza per materia e valore del giudice adito, appaiono sussistere sia il richiesto collegamento oggettivo sia sufficienti ragioni di opportunità per procedere nell'odierna sede all'esame della domanda riconvenzionale, avendo essa ad oggetto la medesima porzione di terreno oggetto della domanda attorea.
Si osserva, comunque, che ai fini del riparto dell'onere della prova, la qualificazione in termini di domanda riconvenzionale o eccezione riconvenzionale è irrilevante, in virtù della regola di cui all'art. 2697 c.c. (che pone l'onere della prova delle eccezioni in capo a chi le invoca in giudizio), da cui si evince che “[c]hi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito ovvero chi eccepisce detta circostanza, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus" (cfr. ex multis
Cass. N. 741 del 1983; Cass. N. 7142 del 2000; Cass. N. 15755 del 2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15145 del 06/08/2004)” (corte d'appello di Napoli, 4/6/2018, n. 2406; così, trib. Roma, 30/5/2022, n. 8506, in tema di usucapione per accessione o successione, di seguito citata per estratto).
Dalla svolta c.t.u. nel corso del giudizio “in seguito all'esame delle mappe catastali, dello stato dei luoghi
e, soprattutto in base agli esiti del rilievo strumentale eseguito, è emerso che il muro che attualmente divide le proprietà delle due parti in causa non si trova nella posizione corretta riportata sulle mappe pagina 6 di 13 catastali. È emerso infatti uno scostamento rispetto al confine catastale di circa 3,50m, parallelo rispetto
a quest'ultimo. Il muro si trova quindi interamente all'interno delle particelle 70 e 71 di proprietà di parte attrice;
[..]Ciò significa quindi che la proprietà di parte attrice attualmente ha, con Parte_6 la delimitazione del muro esistente, una estensione minore di quella riportata in catasto.”(cfr. pag.10 relazione tecnica)
Ed ancora: “Il CTU rileva inoltre che le misure delle superfici catastali sotto riportate compaiono anche negli atti di compravendita delle particelle delle due parti (presenti agli atti del fascicolo telematico):
-Atto di compravendita del 20/11/1973, con cui i coniugi e acquistano le Parte_5 CP_2 due particelle 70 e 71, con superfici riportate in atto rispettivamente di mq 490 e mq 370; -Atto di compravendita del 07/11/2002, con cui acquista la particella 72, con superficie riportata Parte_4 in atto di mq 2.040. Emerge quindi che la differenza in negativo della proprietà di parte attrice è dovuta sostanzialmente all'errato posizionamento del muro di confine, che, se riportato nella corretta posizione, andrebbe a ristabilire la coincidenza fra le superfici catastali e quelle sul campo (al netto di una lieve differenza di circa 4 mq – del tutto tollerabile – dovuta a inevitabili piccole imprecisioni nelle misurazioni). Il confine della proprietà di parte attrice è dunque quello correttamente segnato sulle mappe catastali, mentre attualmente il muro di divisione si trova lungo la linea tratteggiata che si vede comparire sulla mappa stessa, linea che, a parere del CTU, appare priva di significato.”(cfr. pag.11-12 relazione tecnica).
Dunque, dalla sovrapposizione tra i rilievi effettuati sul posto e la documentazione in atti, risulta che il muro di confine che ci occupa non è situato sulla linea di divisione catastale delle particelle 70-71 (di proprietà degli attori) e 72 (di proprietà della convenuta), ma ricade all'interno della proprietà degli attori con la conseguenza che “la proprietà di parte attrice attualmente ha, con la delimitazione del muro esistente, una estensione minore di quella riportata in catasto” (cfr. pag.10 relazione tecnica).
Tale accertamento, peraltro, è coerente con le rispettive difese e con gli atti di provenienza di ambo le parti (come di eseguito chiarito), i quali non hanno mai messo la certezza oggettiva dei confini legali tra le rispettive proprietà, vertendo la controversia sull'eventuale sopravvenuto spostamento di tale confine per acquisto a titolo originario di una porzione delle particelle 70 e 71: gli attori, infatti, hanno rivendicato la proprietà di una striscia di terreno situata tra il muro eretto sulle proprie particelle e il confine catastale che separa le stesse e la particella 72, di proprietà della convenuta;
la convenuta, di converso, non ha invocato un acquisto derivativo di tale striscia di terreno, bensì ha chiesto di accertarsi l'usucapione di tale porzione (cfr., per tali considerazioni, in un giudizio in cui un condomino rivendicava, per usucapione, un bene condominiale, Cass. civ., sez. II, sent., 30/06/2022, n. 20832: “nella specie la natura condominiale è implicitamente riconosciuta dallo stesso ricorrente che ne ha eccepito l'usucapione e pagina 7 di 13 non ne ha rivendicato l'acquisto a titolo derivativo. Infatti, se i suddetti beni non fossero ricompresi tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il ricorrente ne avrebbe acquistato la proprietà a titolo Co derivativo per effetto del loro rapporto pertinenziale col singolo appartamento acquistato dal In conclusione, la censura si risolve nella richiesta di una diversa interpretazione del titolo di acquisto al fine di affermare, diversamente dalla Corte d'Appello, che i suddetti beni erano ricompresi tra quelli venduti e già usucapiti dal dante causa del ricorrente o da quello ancora precedente”)
Dall'istruttoria svolta (anche con i testi escussi) è emerso che tale sconfinamento di fatto, ossia quello relativo alla recinzione e al muro, è stato posto in essere ben oltre il ventennio antecedente rispetto al primo atto interruttivo del possesso utile ai fini dell'usucapione.
La convenuta ha, tuttavia, provato di essere venuta in possesso della porzione di terreno a confine solo a partire dall'atto di acquisto dell'adiacente proprietà dei suoi danti causa, sig.ri in Controparte_1
nata il [...] e dal figlio nato a [...] il [...], avvenuta in data Per_2 Persona_3
7/11/2002 (atto pubblico rep. 20659 del 7/11/2002).
Di conseguenza, la convenuta, personalmente, non ha potuto maturare l'usucapione ventennale, alla data della domanda giudiziale.
Inoltre, contrariamente a quanto asserito, non può unire al proprio possesso quello dei Parte_4 suoi danti causa, invocando la disciplina dell'accessione, di cui all'art. 1142, co. 2, c.c.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, “chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito in base a un titolo astrattamente idoneo (ancorchè invalido o proveniente "a non domino") a giustificare la "traditio" del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso (Sez. 6-2, Ord. n. 22348 del 2011)” (cfr., Cass. civ., sez. II, sent.,
30/06/2022, n. 20832, già citata, che rigetta la domanda con le seguenti motivazioni: “[i]n altri termini, per l'acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale per effetto di usucapione, l'accessione al possesso del dante causa, prevista dall'art. 1146 c.c. presuppone l'identità del bene indicato nel titolo rispetto a quello posseduto. Nella specie, i beni indicati dal ricorrente non risultano dal titolo se non nel richiamo generico ai beni condominiali. Ne consegue che, in mancanza di un'indicazione specifica dei beni trasferiti, non può essere ritenuto sussistente un valido titolo di acquisto a non domino ai fini dell'accessione nel possesso”; nello stesso senso, Cass. civ., sez. II, sent., 17/01/2019, n. 1219 e Cass. civ., sez. II, ord., 13/08/2018, n. 20715: “secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, affinchè operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il pagina 8 di 13 possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa (Cass. 16 marzo 2010 n. 6353; Cass. 22 aprile 2005 n.
8502). L'accessione del possesso, di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, pertanto, opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso), e in tali limiti può avvenire la "traditio": all'acquisto deve infatti seguire l'immissione di fatto nel possesso del bene con il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso, e da tale momento si verificano gli effetti dell'accessione (Cass. 12 settembre
2000 n. 12034; Cass. 23 giungo 1999 n. 6382; Cass. 3 luglio 1998 n. 6489; Cass. 12 novembre 1996 n.
9884)”; nel merito, trib. Roma, sez. V, sent., 30/05/2022, n. 8506: “[i]n tema di accessione nel possesso ex art. 1146, co. 2, c.c., affinché operi il “trapasso” del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene, dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa (v. Cass. 20715/2018, Cass. 6290/2015, Cass. 22348/2011, Cass. 6353/2010,
Cass. 8502/05 e Cass. 12034/2000). In altri termini, al fine di determinare l'operatività dell'istituto, chi intende giovarsene deve dimostrare di aver acquisito quanto meno un titolo astrattamente idoneo a giustificare la traditio del bene oggetto del possesso. Naturalmente ed è scontato che i due istituti
(successione ed accessione) si applicano solo per il possesso e non per la mera detenzione”; trib. Lanusei,
22/2/2025, n. 517; corte d'appello di Bologna, 3/11/2023, n. 2179: “[l]'accessione nel possesso, di cui all'art. 1146 co. 2 c.c. opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso) e in tali limiti può avvenire la 'traditio': all'acquisto deve infatti seguire l'immissione di fatto nel possesso del bene attraverso il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso, e da tale momento si verificano gli effetti dell'accessione (cfr. Cass. n. 20715/2018, 22348/2011, 12034/2000, 6382/1999, 6489/1998,
9884/1996). Il primo giudice ha correttamente rigettato la domanda di usucapione avendo rilevato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che l'atto di trasferimento - nel quale il bene è stato identificato esclusivamente attraverso il riferimento a diversi mappali, senza alcuna menzione dell'ulteriore striscia di terreno in contestazione - non può fungere da titolo idoneo ai fini del cumulo dei due possessi […] Né la clausola generica contenuta nell'atto secondo la quale “gli immobili sopra descritti si vendono e si acquistano a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti i loro diritti reali, usi e servitù, se e come legalmente esistenti, azioni, ragioni, aderenze e pertinenze” consente di giungere a diversa conclusione, per la sua inidoneità a consentire la puntuale identificazione pagina 9 di 13 dell'oggetto del trasferimento”; corte d'appello di Ancona, 19/12/2017, n. 1897: “chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito sulla base di un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente a non domino) a giustificare la traditio del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo
e non oltre lo stesso (Cass. nn. 22348/11, 12034/00, 6382/99, 6489/98, 9884/96 e 6552/81; 24 agosto
2012 n. 14619) per cui, data la tipicità dei negozi ad efficacia reale, l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa (Cass. nn. 6353/10 e 8502/05). Nella specie non appare ravvisabile un tale titolo in quanto l'oggetto del contratto di vendita perfezionato in data 20 novembre 2002 da , da un lato, e e , dall'altro, ha ad oggetto un appezzamento di terreno della estensione di mq 7369,00, distinto al Catasto Terreni al Foglio 15, mapp. 103, e dalla planimetria allegata al
“Progetto di divisione per usucapione della particella 338/B Foglio Catastale n. 15”, prodotta dallo stesso convenuto, si evince che la porzione oggetto della domanda di usucapione è esterna alla particella
103, indicata come avente, appunto, una estensione di mq 7369,00, onde non può ritenersi che la compravendita abbia avuto ad oggetto anche detta porzione - non essendo a ciò sufficiente il mero richiamo allo stato di fatto e di diritto “ in cui attualmente si trova quanto venduto”- circostanza questa che escluderebbe addirittura la sussistenza dei presupposti dell'accessio possesionis”.
Nel caso di specie, il titolo prodotto in atti da parte convenuta non è astrattamente idoneo a trasferire la proprietà della striscia di terreno giacente sulle particelle 70 e 71, di proprietà degli attori, diversamente dal titolo di questi ultimi.
ha infatti acquistato la particella 72 con atto di compravendita del 07/11/2002, nel quale Parte_4
è espressamente indicata la superficie trasferita (2.040,00), inferiore a quella poi di fatto posseduta (il c.t.u. ha infatti rilevato una differenza, per eccesso, dovuta allo sconfinamento, di 168,071 mq), senza alcun riferimento alle particelle 70 e 71, tant'è che la stessa non ha invocato un acquisto derivativo della striscia di terreno sita sulle medesime, tra il muro e la particella di diritto acquistata.
e con atto di compravendita del 20/11/1973, avevano, di converso, CP_4 CP_2 acquistato le due particelle 70 e 71, superficie, espressamente indicata in atti, rispettivamente di 490 mq e 370 mq, maggiore a quella di fatto determinata dalla posizione del muro (il c.t.u. ha infatti misurato una differenza, in difetto, di 172,773, mq). Di conseguenza, la clausola generale che precisa che i loro danti causa avevano venduto e trasferito le particelle citate “con tutti i diritti, obblighi, azioni, ragioni, servitù attive e passive, così come dagli stessi posseduti in forza dei sopra citati titoli” (p. 3 e 4, compravendita), non limita in alcun modo, dal punto di vista dell'effetto traslativo ex art. 1376 c.c.,
l'estensione delle predette particelle, come espressamente riportata nell'atto di provenienza (doc. 4). pagina 10 di 13 Avendo gli attori provato la proprietà della striscia di terreno occupata dalla convenuta, producendo il relativo titolo, stipulato oltre il ventennio, e non avendo parte convenuta fornito la prova dell'usucapione, non potendo accedere al possesso dei suoi danti causa, la domanda attorea deve essere accolta e quella della convenuta rigettata.
In conclusione, deve esser condannata a rilasciare, in favore degli attori, la striscia di CP_2 terreno sita tra il muro di cui è causa e il confine catastale tra le particelle 70-71 e 72, come descritta dal c.t.u.: “uno scostamento rispetto al confine catastale di circa 3,50m, parallelo rispetto a quest'ultimo”, intendendosi per confine catastale quello segnato con tratto continuo sulle mappe catastali e non la linea tratteggiata che compare sulla mappa medesima (la quale, come correttamente evidenziato dal c.t.u., non
è idonea a indicare un confine ma piuttosto, laddove vi fosse presente, una via di accesso al mare;
nel caso di specie, inoltre, tale linea non risultava nemmeno nella vecchia mappa catastale ed è documentato che il muro fosse ivi presente quantomeno da prima dell'istituzione di quella digitalizzata).
Tale condanna, tuttavia, è limitata all'estensione della striscia di terreno che insiste sulle particelle 70 e
71, senza estendersi alla proiezione del muro che ricade, a sud delle rispettive proprietà, sulle particelle
432 e 433, di proprietà demaniale (che, peraltro, alla luce dell'accertamento del c.t.u., “appare edificato in posizione corretta rispetto alla mappa catastale”).
Deve, invece, esser rigettata l'ulteriore domanda formulata dagli attori in quanto, allo stato, non sussiste un elemento costitutivo della stessa.
Ai sensi dell'art. 886 c.c., infatti, “[c]iascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione di muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati.
L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “[a]l fine di porre a carico del vicino l'obbligo di contribuire per metà alla spesa di costruzione del muro di cinta, l'art. 886 cod. civ. fissa e impone che tale muro abbia altezza di tre metri, salvo che sia disposto diversamente dai regolamenti locali o dalla convenzione privata dalle parti. La disposizione, avente natura eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica a ipotesi diverse (Cass. Sez. 2 18-12-1986 n. 7675 Rv. 449670-01), non esclude in sé, come si legge in Cass. Sez. 2 26-3-2015 n. 6174 (Rv. 635053-01), che un muro di cinta possa essere di altezza inferiore o superiore o realizzato con tecniche miste, anziché solo in muratura, ma "semplicemente stabilisce che, ove il manufatto non sia interamente in muratura e della predetta altezza il vicino non può essere costretto a partecipare alla relativa spesa di costruzione"” (cfr., Cass. civ., sez. II, sent.,
25/02/2025, n. 4910, che precisa: “[c]ome pure si legge in Cass. Sez. 2 7-8-1992 n. 9375 (Rv. 478480)
"la forma precettiva (derogabile dalla volontà concorde degli interessati) è giustificata dal fatto che, pagina 11 di 13 avvenuta la contribuzione, vanno applicate al muro relativo le regole della comunione ex art. 1108 c.c. perché, in mancanza di una specifica convenzione, non può essere decisa dalla volontà di una sola delle parti la riduzione dell'altezza del muro, per il quale è chiesta la contribuzione". Quindi, la circostanza che l'art. 886 cod. civ. faccia salva le previsioni dei regolamenti locali e che nella fattispecie il regolamento da applicare prevedesse l'altezza massima per i muri di cinta di m.2,50 non può essere utilizzata, come pretende la ricorrente, per ritenere che anche la costruzione di muro di altezza inferiore
a quella massima prevista ma rispettosa del limite posto dal regolamento (come nella fattispecie, avendo la sentenza impugnata accertato altezza del muro di m.2) obbligasse il vicino a contribuire alla spesa: in questo modo si rimetterebbe alla volontà di una sola delle parti la decisione sull'altezza del muro, in termini che l'art. 886 cod. civ. non prevede”).
Infatti, a fronte dell'erezione del muro di cinta, il vicino, ai sensi dell'art. 888 c.c., “si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell'articolo 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito” (cfr., in tema, corte d'appello di Napoli, sent., 28/1/2025, n. 384).
Dalla complessiva disciplina del diritto del vicino al rimborso di parte delle spese di costruzione del muro di cinta eretto sul confine discende, pertanto, come efficacemente colto dalla giurisprudenza di merito, che “l'applicazione dell'invocato art. 886 c. c. presuppone che il muro sia già stato costruito”, al fine di verificare la ricorrenza degli elementi costitutivi della domanda (cfr., trib. Catania, sent., 9/9/2024, n.
4269).
Tale presupposto, allo stato, non sussiste e, pertanto, non può esser accolta la relativa domanda.
Le spese del giudizio, in virtù del rigetto della domanda ex art. 886 c.c., devono esser compensate, quanto ai compensi, nella misura del 50%. Le restanti sono poste a carico della convenuta.
Considerato il valore della domanda, compresa tra 5.200,00 e 26.000,00 (valore del terreno controverso, allegato e non contestato), visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 237,00 per esborsi.,
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di
[...]
Pt_4
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: pagina 12 di 13 • condanna a rilasciare in favore di e la striscia di terreno Parte_4 Parte_1 Parte_3
- limitatamente alla porzione che insiste sulle particelle 70-71, foglio 95, catasto del comune di IC, località Santa Maria del Focallo - che si trova tra il muro di cui è causa, eretto sulle particelle 70-71, e il confine catastale tra le predette particelle 70-71 e la particella 72, foglio 95, del medesimo catasto, come descritta dal c.t.u. nella relazione del 15/12/2022, a cui si rinvia (“uno scostamento rispetto al confine catastale di circa 3,50m, parallelo rispetto a quest'ultimo”);
• rigetta la domanda di e di condanna a concorrere alle Parte_1 Parte_3 Parte_4 spese di costruzione del muro di confine;
• rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_4
• condanna, altresì, a rimborsare a e in solido tra loro, Parte_4 Parte_1 Parte_3 le spese di lite, che si liquidano, al netto della compensazione del 50% dei compensi, in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 237,00 per esborsi;
• pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto Parte_4 del 19/12/2022.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 18/3/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 13 di 13