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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli NO
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1070/2025
Il Tribunale di Napoli NO, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1070 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione con provvedimento del 29/05/2025, avente ad oggetto:
Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
, (c.f.: ) nata a Parte_1 C.F._1
Mugnano di Napoli, il 18/11/1995 e ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliata in
Giugliano in Campania (NA) alla Via Marchesella, 130 presso lo studio dell'Avv. Maria De Rosa che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
(c.f. ) nato a Controparte_1 C.F._2
Mugnano di Napoli (NA) l '8/10/1989 e ivi residente alla Via Mugnano Melito n. 92/b ed elettivamente domiciliato in
Giugliano in Campania (Na) alla Via Dante Alighieri n. 56 -
P.co Carola presso lo studio dell'Avv. Garambone Lusianna che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno confermato di voler regolamentare i rapporti inerenti la figlia MI alle condizioni indicate in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. depositato il 14 marzo
2025 i ricorrenti premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata la figlia ( nata in Per_1
Giugliano in Campania l'8/05/2023), regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni in atti indicate.
Il PM con visto del 26/5/2025 nulla opponeva.
I ricorrenti comparivano innanzi alla Giudice relatrice in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti e la relatrice, con provvedimento depositato il 29/05/2025 riservava la causa al
Pag. 2 di 7 Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. la MI sarà affidata ad entrambi i genitori, Per_1
secondo le regole dell'affidamento condiviso, con collocazione presso la residenza della madre, che rimarrà fissata presso i genitori della signora in Parte_1
Giugliano in Campania (Na) alla Via Galileo Galilei n. 5, mentre il signor a seguito del cambio di Controparte_1
residenza, si trasferirà in Mugnano alla via S. Maria n.13; i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la piccola , Per_1
relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
2. Il padre, quindi terrà con sé la MI ogni qualvolta sarà possibile, previo accordo con la madre e salvo migliori e differenti intese tra i genitori. In ogni caso terrà con sé la MI , il lunedì dalle 16:30 alle 19:30, quando la Per_1
domenica precedente è stata con il papà, mentre dalle 10:30 alle 16:30, quando la domenica precedente è stata con la mamma, il martedì e giovedì dalle 16:30 alle 19:30, mentre la Domenica a settimane alterne dalle 10:00 alle 19:00,
Pag. 3 di 7 compatibilmente con le esigenze della MI, nonché con i futuri impegni di studio, sportivi e sociali della MI;
senza che da ciò possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione della figlia, altresì lo stesso si occuperà di andarla a prendere e di accompagnarla presso la casa familiare.
3. Al compimento dei 3 anni di età la MI pernotterà presso l'abitazione del papà la domenica sera e la mattina verrà riaccompagnata direttamente dal papà a scuola.
4. Durante le festività natalizie, seguendo il principio dell'alternanza tra i genitori, la MI trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro sempre da concordare, e l'anno successivo invertiranno i periodi di permanenza con l'uno e con I'altro genitore;
Nello stesso modo sarà disciplinata la festività di Capodanno: un anno la MI trascorrerà il 31 dicembre presso un genitore ed il giorno del 1 gennaio con l'altro; l'anno seguente si invertirà il periodo di permanenza presso l'uno e l'altro genitore sempre facendo riferimento agli orari sopra elencati. Cosi come per le vacanze Pasquali, la MI
trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Per_1
Lunedi dell'Angelo con l'altro e cosi l'anno seguente, invertendo i periodi di frequentazione;
Le restanti festività presenti in calendario saranno trascorse dai minori con il padre e la madre seguendo il principio dell'alternanza. I genitori si impegnano anche sul giorno del compleanno e
Pag. 4 di 7 dell'onomastico della MI, a seguire il principio dell'alternanza, altresì venga trascorso alla presenza di entrambi, in deroga a quanto stabilito nel calendario o laddove ciò non risulti possibile, la MI trascorrerà metà giornata con la madre e l'altra metà con il padre, seguendo il criterio dell'alternanza. La MI trascorrerà altresì con il padre la "festa del papa", 1'onomastico e il compleanno del papà e con la madre la festa della mamma", 1' onomastico e compleanno della mamma, il tutto in deroga a quanto stabilito nel calendario sopraindicato;
con la sottoscrizione del presente ricorso, le parti, si danno reciproco atto e prendono reciproco impegno, a ritenere il calendario fissato come gestorio dell'ordinarietà ed ogni eventuale modifica al suindicato calendario, potrà essere apportata in maniera congiunta da entrambi i genitori, tenuto conto anche delle esigenze e degli impegni scolastici e ludici della figlia MI, ciò andrà comunque preventivamente comunicata nelle 24 ore precedenti all'altra parte.
5. Il Sig. concorrerà al mantenimento ordinario della CP_1
MI , versando un assegno mensile di EuroIl Per_1
225,00, con rivalutazione monetaria ISTAT da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario periodico sul cc intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...] 143561161;
6. | Sig. rinuncia all''assegno unico universale CP_1
Pag. 5 di 7 erogato dall'Inps territorialmente competente per la figlia MI in favore della sig.ra Per_1 Parte_1
7. I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole, tutelando entrambi la figura dell'altro genitore, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
9. Il sig. si obbliga, altresì, a contribuire, nella CP_1
misura del 50% alle spese scolastiche, mediche, sanitarie e straordinarie relative alla figlia , nonché, sempre nella Per_1
misura del 50%, alle spese per attività sportive e ludiche.
10. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto corto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dello stesso;
sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
13.Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.
14. I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà ex art. 68. legge professionale forense.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della figlia MI (il cui ascolto non è, pertanto, necessario) possono essere recepiti
Pag. 6 di 7 nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Disciplina la regolamentazione della responsabilità genitoriale in riferimento alla MI (nata l'[...] Per_1
in Giugliano in Campania) così come da accordo raggiunto tra le parti, di cui in parte motiva.
b) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 4/6/2025.
La Giudice est.
Veronica Vernetti
La Presidente
Nadia Zampogna
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli NO
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1070/2025
Il Tribunale di Napoli NO, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1070 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione con provvedimento del 29/05/2025, avente ad oggetto:
Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
, (c.f.: ) nata a Parte_1 C.F._1
Mugnano di Napoli, il 18/11/1995 e ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliata in
Giugliano in Campania (NA) alla Via Marchesella, 130 presso lo studio dell'Avv. Maria De Rosa che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
(c.f. ) nato a Controparte_1 C.F._2
Mugnano di Napoli (NA) l '8/10/1989 e ivi residente alla Via Mugnano Melito n. 92/b ed elettivamente domiciliato in
Giugliano in Campania (Na) alla Via Dante Alighieri n. 56 -
P.co Carola presso lo studio dell'Avv. Garambone Lusianna che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno confermato di voler regolamentare i rapporti inerenti la figlia MI alle condizioni indicate in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. depositato il 14 marzo
2025 i ricorrenti premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata la figlia ( nata in Per_1
Giugliano in Campania l'8/05/2023), regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori, chiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni in atti indicate.
Il PM con visto del 26/5/2025 nulla opponeva.
I ricorrenti comparivano innanzi alla Giudice relatrice in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti e la relatrice, con provvedimento depositato il 29/05/2025 riservava la causa al
Pag. 2 di 7 Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. la MI sarà affidata ad entrambi i genitori, Per_1
secondo le regole dell'affidamento condiviso, con collocazione presso la residenza della madre, che rimarrà fissata presso i genitori della signora in Parte_1
Giugliano in Campania (Na) alla Via Galileo Galilei n. 5, mentre il signor a seguito del cambio di Controparte_1
residenza, si trasferirà in Mugnano alla via S. Maria n.13; i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la piccola , Per_1
relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
2. Il padre, quindi terrà con sé la MI ogni qualvolta sarà possibile, previo accordo con la madre e salvo migliori e differenti intese tra i genitori. In ogni caso terrà con sé la MI , il lunedì dalle 16:30 alle 19:30, quando la Per_1
domenica precedente è stata con il papà, mentre dalle 10:30 alle 16:30, quando la domenica precedente è stata con la mamma, il martedì e giovedì dalle 16:30 alle 19:30, mentre la Domenica a settimane alterne dalle 10:00 alle 19:00,
Pag. 3 di 7 compatibilmente con le esigenze della MI, nonché con i futuri impegni di studio, sportivi e sociali della MI;
senza che da ciò possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione della figlia, altresì lo stesso si occuperà di andarla a prendere e di accompagnarla presso la casa familiare.
3. Al compimento dei 3 anni di età la MI pernotterà presso l'abitazione del papà la domenica sera e la mattina verrà riaccompagnata direttamente dal papà a scuola.
4. Durante le festività natalizie, seguendo il principio dell'alternanza tra i genitori, la MI trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro sempre da concordare, e l'anno successivo invertiranno i periodi di permanenza con l'uno e con I'altro genitore;
Nello stesso modo sarà disciplinata la festività di Capodanno: un anno la MI trascorrerà il 31 dicembre presso un genitore ed il giorno del 1 gennaio con l'altro; l'anno seguente si invertirà il periodo di permanenza presso l'uno e l'altro genitore sempre facendo riferimento agli orari sopra elencati. Cosi come per le vacanze Pasquali, la MI
trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Per_1
Lunedi dell'Angelo con l'altro e cosi l'anno seguente, invertendo i periodi di frequentazione;
Le restanti festività presenti in calendario saranno trascorse dai minori con il padre e la madre seguendo il principio dell'alternanza. I genitori si impegnano anche sul giorno del compleanno e
Pag. 4 di 7 dell'onomastico della MI, a seguire il principio dell'alternanza, altresì venga trascorso alla presenza di entrambi, in deroga a quanto stabilito nel calendario o laddove ciò non risulti possibile, la MI trascorrerà metà giornata con la madre e l'altra metà con il padre, seguendo il criterio dell'alternanza. La MI trascorrerà altresì con il padre la "festa del papa", 1'onomastico e il compleanno del papà e con la madre la festa della mamma", 1' onomastico e compleanno della mamma, il tutto in deroga a quanto stabilito nel calendario sopraindicato;
con la sottoscrizione del presente ricorso, le parti, si danno reciproco atto e prendono reciproco impegno, a ritenere il calendario fissato come gestorio dell'ordinarietà ed ogni eventuale modifica al suindicato calendario, potrà essere apportata in maniera congiunta da entrambi i genitori, tenuto conto anche delle esigenze e degli impegni scolastici e ludici della figlia MI, ciò andrà comunque preventivamente comunicata nelle 24 ore precedenti all'altra parte.
5. Il Sig. concorrerà al mantenimento ordinario della CP_1
MI , versando un assegno mensile di EuroIl Per_1
225,00, con rivalutazione monetaria ISTAT da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario periodico sul cc intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate IBAN: Parte_1
[...] 143561161;
6. | Sig. rinuncia all''assegno unico universale CP_1
Pag. 5 di 7 erogato dall'Inps territorialmente competente per la figlia MI in favore della sig.ra Per_1 Parte_1
7. I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole, tutelando entrambi la figura dell'altro genitore, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
9. Il sig. si obbliga, altresì, a contribuire, nella CP_1
misura del 50% alle spese scolastiche, mediche, sanitarie e straordinarie relative alla figlia , nonché, sempre nella Per_1
misura del 50%, alle spese per attività sportive e ludiche.
10. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto corto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dello stesso;
sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
13.Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.
14. I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà ex art. 68. legge professionale forense.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della figlia MI (il cui ascolto non è, pertanto, necessario) possono essere recepiti
Pag. 6 di 7 nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Disciplina la regolamentazione della responsabilità genitoriale in riferimento alla MI (nata l'[...] Per_1
in Giugliano in Campania) così come da accordo raggiunto tra le parti, di cui in parte motiva.
b) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 4/6/2025.
La Giudice est.
Veronica Vernetti
La Presidente
Nadia Zampogna
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