Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/05/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5357/2022 promossa da:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. COMBA FEDERICO del C.F._2
Foro di Milano e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in
Milano, Piazza Velasca nr. 8
ATTORI OPPONENTI
contro
(c.f. ) e per essa la Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice (c.f. , rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'avv. LANZA CALOGERO e dall'avv. GIARRATANA MATTEO e con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Milano, Via San Martino nr.
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CONVENUTA OPPOSTA
e nei confronti di:
pagina 1 di 9
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 P.IVA_4
GABOARDI ELISA e dall'avv. CALABRESI ROBERTO ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata ed Email_1
Email_2
INTERVENUTA
avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I^ comma c.p.c.)
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
precisa le conclusioni come da atto di citazione
PER LA PARTE INTERVENUTA:
precisa le conclusioni come già rassegnate in atti dalla cedente, pertanto insiste nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti dalla CP_2
nella qualità di procuratore della società
[...] Controparte_1
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a precetto su mutuo fondiario e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
(d'ora in avanti “CMF), e per essa la procuratrice Controparte_1
concludendo, previa sospensione dell'efficacia Controparte_2
dell'atto di precetto, nel merito accertarsi e dichiararsi il difetto di titolarità del credito azionato in capo a CMF e l'omessa indicazione nel mutuo azionato del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi con conseguente pagina 2 di 9 declaratoria di nullità di detto tasso e ricalcolo con applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117, comma 4, TUB e, in ogni caso dichiarando nullo il precetto opposto.
A fondamento della propria opposizione gli stessi esponevano in fatto quanto segue:
- che CMF, in data 05.10.22, aveva loro notificato l'atto di precetto su mutuo fondiario Rep. 35537 e Racc. 10732 del 11.02.2009;
Contr
- che li aveva intimato di pagare l'importo di € 43.165 oltre interessi e spese premettendo di essere divenuta titolare del credito derivante dal predetto mutuo in virtù di contratto di cessione ex art. 58 TUB intervenuto in data 28.01.2019 con l'originaria mutuante (avviso pubblicato nella CP_2
G.U. 14 del 02.02.2019);
formulando i seguenti motivi di opposizione:
- Difetto di titolarità del credito in capo a CMF: non era stato prodotto dalla opposta il contratto di cessione dei crediti asseritamente intervenuto con e, in ogni caso, l'avviso pubblicato in G.U. non conteneva elementi CP_2
sufficienti a consentire di individuare senza incertezze se lo specifico credito oggetto di causa fosse incluso nella cessione, non emergendo la dimostrazione che lo stesso rientrasse quantomeno nei criteri cumulativi 4-7 e 8 esposti nell'avviso in G.U.;
- omessa indicazione in contratto del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi: il contratto di mutuo prevedeva un piano di ammortamento alla francese indicando solo il TAN ma senza specificare il regime finanziario (capitalizzazione semplice o composta) degli interessi che pagina 3 di 9 non era possibile ricavare dalla documentazione allegata al mutuo con conseguente necessità di ricalcolo al tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7,
TUB e successiva compensazione del credito dei mutuatari con quello dell'opposta.
II. Si costituiva in giudizio CMF chiedendo, previo rigetto dell'istanza attorea di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, il rigetto delle domande formulate dalla controparte e la condanna della stessa al pagamento della somma di € 43.168 oltre interessi a norma di legge e di contratto.
L'opposta confutava l'eccezione attorea di difetto di titolarità mediante la
Contr produzione del contratto di cessione di crediti tra e e l'estratto CP_2
delle posizioni interessate dalla cessione tra cui figurava il contratto n. 262343
riferito alla posizione dei sig.ri e . In ogni caso rilevava che era Pt_2 Pt_1
sufficiente a provare la cessione l'avviso in G.U., tenuto conto che il rapporto di cui trattasi rispondeva a tutti i criteri indicati dall'avviso stesso.
Quanto al regime degli interessi l'opposta rilevava che lo stesso era determinato in contratto e nel piano di ammortamento allegato e non sussisteva alcuna indeterminatezza.
III. Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto,
concessi i termini ex art. 183/6 c.p.c., era fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i. la causa era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 14.01.25, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe trascritte e il g.i., previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi.
pagina 4 di 9 IV. L'opposizione è fondata e deve quindi essere accolta.
IV.
1. Quanto al primo motivo di opposizione la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare i seguenti principi (cfr. Cass.
2511/2025 in motivazione):
“vanno distinte le questioni (i) della prova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa, (ii) della prova che detta cessione riguardo alla posizione creditoria controversa, (iii) della efficacia della cessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 c.c. [..]
«In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché
non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea,
di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata […] anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B.»;
«la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, sì, la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto» ma «non prova l'esistenza di quest'ultima (così espressamente Cass. n. 22151/2019; cfr. già in precedenza
Cass. n. 5997/2006 secondo cui '[…] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di pagina 5 di 9 cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta' (Cass. n. 24798/2020, Cass. n. 4116/2016)».
«la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è
soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità»
«va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. […], si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra pagina 6 di 9 quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione,
quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è
costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione»
Diverso è, però, il caso in cui [..] sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale,
neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione”
(cfr. Cass. 17944/2023).
pagina 7 di 9 Nella presente circostanza a fronte di una specifica contestazione degli opponenti circa la titolarità del credito in capo a CMF, anche tenuto conto della mancata prova che il credito ceduto rispondesse a tutti i criteri cumulativi previsti dall'avviso in G.U., l'opposta ha provveduto a depositare un contratto di cessione (prima in lingua inglese, poi con traduzione in italiano) mancante della sottoscrizione della cessionaria, pertanto senza alcun valore probatorio.
Ciò viene contestato dagli opponenti fin dalla memoria successiva al deposito del contratto in inglese ma non trova alcuna replica da parte dell'opposta (che si presume dovrebbe essere in possesso del contratto di cessione firmato dalla cedente). Non giovano alla posizione dell'opposta neanche le lettere di diffida depositate sub. doc. 8 in quanto mancanti della prova di ricezione da parte degli opponenti. Ad ulteriore argomentare non vi è alcun collegamento tra l'elenco allegato al contratto di cessione e lo stesso contratto trattandosi di pag.
56 di 113, senza alcun riferimento al contratto e anch'essa mancante delle firme di entrambi i contraenti (vi è solo una sigla illeggibile in basso a destra).
Le considerazioni di cui sopra appaiono assorbenti e conducono all'accoglimento dell'opposizione, tenuto conto che il difetto di prova del
Contr credito in capo a non può che riverberarsi sulla posizione della successiva cessionaria intervenuta secondo l'antico brocardo “nemo Controparte_3
plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet" non potendo l'opposta cedere a sua volta alla intervenuta un credito di cui non ha dato prova di essere titolare.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opposta e della intervenuta e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M.
pagina 8 di 9 55/2014 per il valore di causa portato dal credito azionato con il precetto opposto per tutte le fasi previste dal citato D.M. al parametro minimo stante la semplicità delle questioni oggetto di causa. Le stesse sono poste a carico dell'opposta per le fasi studio, introduttiva e istruttoria/trattazione e della intervenuta per la fase decisionale.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accertato e dichiarato il difetto, in capo a Controparte_1
e in capo alla intervenuta della titolarità
[...] Controparte_3
dello specifico credito azionato con l'atto di precetto opposto, accoglie l'opposizione e dichiara che le stesse non hanno diritto di agire esecutivamente nei confronti di e in Parte_1 Parte_2
relazione al predetto credito;
2) condanna la parte opposta e l'intervenuta a rimborsare a parte attrice opponente le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 264 per esborsi ed € 2.356 per compensi a carico di ed in € Controparte_1
1.453 per compensi a carico di Controparte_3
Così deciso in Vicenza il 07/05/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 9 di 9