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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 662/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Pasubio n. 15, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Francesco Galluzzo che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del Controparte_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Panebianco n. 682, presso lo studio dell'Avv. Fernando Esposito che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato, differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare che la dott.ssa Parte_1
ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_2
in persona del legale rappresentate pro tempore, con mansioni di impiegata
amministrativa e con incarico, durata ed orario di lavoro di cui alla narrativa del presente
atto; accertare e dichiarare che la stessa, ha prestato le mansioni descritte in narrativa del
presente atto e che, per l'effetto, ha maturato il diritto al pagamento delle retribuzioni
connesse all'inquadramento nel livello 4° del CCNL di settore;
per l'effetto, condannare la
in persona del legale rappresentate pro tempore, al Controparte_2
1 pagamento della somma complessiva di € 10.564,00 dovuta per le causali di cui in
narrativa, oltre interessi dalla scadenza dei singoli ratei mensili fino al soddisfo, ovvero al
pagamento di quell'altra maggiore o minore che sarà stata accertata in corso di causa;
in
subordine, accertare e dichiarare che la stessa, ha prestato le mansioni descritte in
narrativa del presente atto e che le stesse fossero quanto meno sussumibili al livello 5° del
CCNL di settore e, per l'effetto, condannare la in Controparte_2
persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento della somma complessiva di €
9.934,00 dovuta per le causali di cui in narrativa, oltre interessi dalla scadenza dei singoli
ratei mensili fino al soddisfo, ovvero al pagamento di quell'altra maggiore o minore che
sarà stata accertata in corso di causa;
condannare, in ogni caso, la parte resistente al
versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali in misura proporzionale al
giusto inquadramento contrattuale. Con vittoria, in ogni caso di spese di giudizio da
distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - in via principale: rigettare il ricorso in quanto
infondato per insussistenza di un rapporto di lavoro, per le ragioni di cui in narrativa;
- in
via subordinata, rigettare il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui in narrativa,
ed in particolare per assoluta saltuarietà del rapporto nonché per insussistenza dei
presupposti della subordinazione, quindi accertare che il rapporto era di natura
autonoma, come tale retribuibile solo nella misura dell'attività lavorativa effettivamente
provata nel corso del giudizio e prescindendo dai minimi salariali. - In via ulteriormente
subordinata, in caso di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, ridurre
l'importo richiesto a quello corrispondente alle ore lavorate effettivamente provate,
applicando le retribuzioni dell'VIII livello o, al più, del VII livello del CCNL di categoria.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere stata assunta dalla società
resistente nel mese di settembre 2018, dopo precedenti offerte di lavoro risalenti all'estate precedente;
che non vi era stato alcun formale contratto di lavoro;
che l'attività lavorativa era stata espletata tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00 e per un pomeriggio nel corso della settimana dalle 15,00 alle 19,00 indicato a rotazione dal legale rappresentante della società , anche se alcune attività erano state Parte_2
svolte da remoto;
che l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente era relativa all'offerta formativa della società e, nello specifico, a quella rivolta al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei dirigenti scolastici;
che la ricorrente aveva utilizzato la piattaforma “Sofia” quale unica responsabile per l'inserimento dei corsi formativi da effettuarsi a livello nazionale;
che per lo svolgimento dell'attività lavorativa era stata supportata nelle funzioni di segreteria della propria attività da per il periodo Parte_3
settembre/novembre 2018; che successivamente era stata affiancata da;
Parte_4
che aveva ricevuto le direttive da , al quale settimanalmente Parte_2
sottoponeva il proprio operato;
che l'attività lavorativa si era interrotta nel febbraio 2019
per la perdurante assenza di un regolare contratto di assunzione;
che la complessa attività
lavorativa svolta, anche di coordinamento, andava inquadrata nel livello 4, o in subordine
5, CCNL per i dipendenti delle strutture ed enti di formazione;
che spettava dunque la retribuzione ed il TFR per il periodo di lavoro;
che la richiesta di pagamento di quanto spettante era restata senza esito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La società resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che non vi era stato alcun rapporto di lavoro tra le parti, atteso che la ricorrente aveva svolto attività lavorativa saltuaria, di sua volontà e senza alcun vincolo contrattuale;
che, in merito, la ricorrente era stata impegnata in altre attività
lavorative, di carattere subordinato e parasubordinato;
che, in subordine, il rapporto di
3 lavoro non aveva avuto carattere subordinato;
che, in ulteriore subordine, per l'attività
lavorativa svolta non spettava il livello contrattuale affermato, ma il livello 8 o 7 CCNL
applicabile. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Secondo noti principi, la subordinazione va intesa come eterodirezione della prestazione lavorativa, da considerarsi come l'indefettibile assoggettamento al potere direttivo,
disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore (in merito, per tutte, Cass. Sez. Lav. 19568/2013; Cass. 697/2021).
Nel caso in esame in ricorso non vi è stata, di fatto, allegazione dell'assoggettamento al potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro e vi è stata allegazione incompiuta dell'assoggettamento alle direttive del datore di lavoro, limitata alla affermazione per cui la ricorrente settimanalmente sottoponeva il proprio operato al vaglio del Sig. , Parte_2
dal quale riceveva direttive (indicate genericamente) sulle attività in corso, oltre che idee di sviluppo del settore.
Si aggiunge che i requisiti della subordinazione non sono emersi dalle testimonianze assunte, dovendosi evidenziare che la teste (indicata in ricorso quale collaboratrice Pt_3
della ricorrente) afferma che si occupava delle assunzioni e di sapere che la ricorrente non era stata assunta ma aveva un contratto di collaborazione curato direttamente dalle parti e che si dovevano raggiungere degli obiettivi ma che non c'erano vere e proprie direttive (gli 4 altri testi, in merito, non riferiscono nulla di significativo, comprendendo anche la teste che dichiara di non avere conoscenza diretta delle circostanze, ma si Testimone_1
presumerle in base alla sua precedente attività lavorativa).
Occorre rilevare, ancora, che non sono emersi neppure indici diversi che possano costituire elementi indiziari della sussistenza del rapporto di subordinazione, quali il rispetto vincolante di un orario di lavoro fissato dal datore di lavoro [ancora la teste riferisce Pt_3
che la ricorrente rispettava una turnazione dell'orario 9,00/13,00 o 15,00/18,00 (in senso contrario a quanto affermato nel ricorso, secondo cui l'orario era 9,00/13,00 dal lunedì al venerdì con ulteriore orario lavorativo per un pomeriggio a settimana), che il legale rappresentante della società si limitava ad indicare l'orario da coprire, mentre ogni settore si occupava di dividere gli orari con i propri referenti e che la ricorrente comunica alla teste
(e non all'affermato datore di lavoro), indicata in ricorso come collaboratrice della ricorrente con funzioni di segreteria, eventuali imprevisti che determinavano il cambio del turno, dovendosi anche evidenziare l'incertezza nelle affermazioni di parte ricorrente,
rimaste incompiute in relazione ad eventuale orario di lavoro vincolante, secondo cui alcune attività venivano svolte da remoto] o la sussistenza di una retribuzione versata in modo fisso e continuativo per i mesi di lavoro (per la quale non vi sono indicazioni in ricorso, neppure in riferimento ad accordi tra le parti, se non in relazione a precedenti proposte della parte resistente), aggiungendosi da ultimo che l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato può evincersi anche dalle modalità di chiusura dello stesso, atteso che la parte ricorrente afferma l'interruzione definitiva nel febbraio 2019 senza ulteriori indicazioni di modalità che possano costituire indizio di effettivo vincolo contrattuale, per quanto non formalizzato.
La domanda deve dunque rigettarsi per le motivazioni indicate, restando assorbite ulteriori valutazioni.
5 In ordine alle spese di lite, si ritiene di valorizzare la peculiarità delle questioni affrontate ed il margine di incertezza nelle allegazioni e nella prova espletata, sicché le stesse si compensano nella misura della metà, con condanna di parte ricorrente al pagamento della restante metà, liquidata come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della restante metà delle spese di lite,
che si liquida in €. 1.350,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 3.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 662/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Pasubio n. 15, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Francesco Galluzzo che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del Controparte_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Panebianco n. 682, presso lo studio dell'Avv. Fernando Esposito che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato, differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare che la dott.ssa Parte_1
ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_2
in persona del legale rappresentate pro tempore, con mansioni di impiegata
amministrativa e con incarico, durata ed orario di lavoro di cui alla narrativa del presente
atto; accertare e dichiarare che la stessa, ha prestato le mansioni descritte in narrativa del
presente atto e che, per l'effetto, ha maturato il diritto al pagamento delle retribuzioni
connesse all'inquadramento nel livello 4° del CCNL di settore;
per l'effetto, condannare la
in persona del legale rappresentate pro tempore, al Controparte_2
1 pagamento della somma complessiva di € 10.564,00 dovuta per le causali di cui in
narrativa, oltre interessi dalla scadenza dei singoli ratei mensili fino al soddisfo, ovvero al
pagamento di quell'altra maggiore o minore che sarà stata accertata in corso di causa;
in
subordine, accertare e dichiarare che la stessa, ha prestato le mansioni descritte in
narrativa del presente atto e che le stesse fossero quanto meno sussumibili al livello 5° del
CCNL di settore e, per l'effetto, condannare la in Controparte_2
persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento della somma complessiva di €
9.934,00 dovuta per le causali di cui in narrativa, oltre interessi dalla scadenza dei singoli
ratei mensili fino al soddisfo, ovvero al pagamento di quell'altra maggiore o minore che
sarà stata accertata in corso di causa;
condannare, in ogni caso, la parte resistente al
versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali in misura proporzionale al
giusto inquadramento contrattuale. Con vittoria, in ogni caso di spese di giudizio da
distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - in via principale: rigettare il ricorso in quanto
infondato per insussistenza di un rapporto di lavoro, per le ragioni di cui in narrativa;
- in
via subordinata, rigettare il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui in narrativa,
ed in particolare per assoluta saltuarietà del rapporto nonché per insussistenza dei
presupposti della subordinazione, quindi accertare che il rapporto era di natura
autonoma, come tale retribuibile solo nella misura dell'attività lavorativa effettivamente
provata nel corso del giudizio e prescindendo dai minimi salariali. - In via ulteriormente
subordinata, in caso di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, ridurre
l'importo richiesto a quello corrispondente alle ore lavorate effettivamente provate,
applicando le retribuzioni dell'VIII livello o, al più, del VII livello del CCNL di categoria.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere stata assunta dalla società
resistente nel mese di settembre 2018, dopo precedenti offerte di lavoro risalenti all'estate precedente;
che non vi era stato alcun formale contratto di lavoro;
che l'attività lavorativa era stata espletata tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 14,00 e per un pomeriggio nel corso della settimana dalle 15,00 alle 19,00 indicato a rotazione dal legale rappresentante della società , anche se alcune attività erano state Parte_2
svolte da remoto;
che l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente era relativa all'offerta formativa della società e, nello specifico, a quella rivolta al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei dirigenti scolastici;
che la ricorrente aveva utilizzato la piattaforma “Sofia” quale unica responsabile per l'inserimento dei corsi formativi da effettuarsi a livello nazionale;
che per lo svolgimento dell'attività lavorativa era stata supportata nelle funzioni di segreteria della propria attività da per il periodo Parte_3
settembre/novembre 2018; che successivamente era stata affiancata da;
Parte_4
che aveva ricevuto le direttive da , al quale settimanalmente Parte_2
sottoponeva il proprio operato;
che l'attività lavorativa si era interrotta nel febbraio 2019
per la perdurante assenza di un regolare contratto di assunzione;
che la complessa attività
lavorativa svolta, anche di coordinamento, andava inquadrata nel livello 4, o in subordine
5, CCNL per i dipendenti delle strutture ed enti di formazione;
che spettava dunque la retribuzione ed il TFR per il periodo di lavoro;
che la richiesta di pagamento di quanto spettante era restata senza esito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La società resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che non vi era stato alcun rapporto di lavoro tra le parti, atteso che la ricorrente aveva svolto attività lavorativa saltuaria, di sua volontà e senza alcun vincolo contrattuale;
che, in merito, la ricorrente era stata impegnata in altre attività
lavorative, di carattere subordinato e parasubordinato;
che, in subordine, il rapporto di
3 lavoro non aveva avuto carattere subordinato;
che, in ulteriore subordine, per l'attività
lavorativa svolta non spettava il livello contrattuale affermato, ma il livello 8 o 7 CCNL
applicabile. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Secondo noti principi, la subordinazione va intesa come eterodirezione della prestazione lavorativa, da considerarsi come l'indefettibile assoggettamento al potere direttivo,
disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore (in merito, per tutte, Cass. Sez. Lav. 19568/2013; Cass. 697/2021).
Nel caso in esame in ricorso non vi è stata, di fatto, allegazione dell'assoggettamento al potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro e vi è stata allegazione incompiuta dell'assoggettamento alle direttive del datore di lavoro, limitata alla affermazione per cui la ricorrente settimanalmente sottoponeva il proprio operato al vaglio del Sig. , Parte_2
dal quale riceveva direttive (indicate genericamente) sulle attività in corso, oltre che idee di sviluppo del settore.
Si aggiunge che i requisiti della subordinazione non sono emersi dalle testimonianze assunte, dovendosi evidenziare che la teste (indicata in ricorso quale collaboratrice Pt_3
della ricorrente) afferma che si occupava delle assunzioni e di sapere che la ricorrente non era stata assunta ma aveva un contratto di collaborazione curato direttamente dalle parti e che si dovevano raggiungere degli obiettivi ma che non c'erano vere e proprie direttive (gli 4 altri testi, in merito, non riferiscono nulla di significativo, comprendendo anche la teste che dichiara di non avere conoscenza diretta delle circostanze, ma si Testimone_1
presumerle in base alla sua precedente attività lavorativa).
Occorre rilevare, ancora, che non sono emersi neppure indici diversi che possano costituire elementi indiziari della sussistenza del rapporto di subordinazione, quali il rispetto vincolante di un orario di lavoro fissato dal datore di lavoro [ancora la teste riferisce Pt_3
che la ricorrente rispettava una turnazione dell'orario 9,00/13,00 o 15,00/18,00 (in senso contrario a quanto affermato nel ricorso, secondo cui l'orario era 9,00/13,00 dal lunedì al venerdì con ulteriore orario lavorativo per un pomeriggio a settimana), che il legale rappresentante della società si limitava ad indicare l'orario da coprire, mentre ogni settore si occupava di dividere gli orari con i propri referenti e che la ricorrente comunica alla teste
(e non all'affermato datore di lavoro), indicata in ricorso come collaboratrice della ricorrente con funzioni di segreteria, eventuali imprevisti che determinavano il cambio del turno, dovendosi anche evidenziare l'incertezza nelle affermazioni di parte ricorrente,
rimaste incompiute in relazione ad eventuale orario di lavoro vincolante, secondo cui alcune attività venivano svolte da remoto] o la sussistenza di una retribuzione versata in modo fisso e continuativo per i mesi di lavoro (per la quale non vi sono indicazioni in ricorso, neppure in riferimento ad accordi tra le parti, se non in relazione a precedenti proposte della parte resistente), aggiungendosi da ultimo che l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato può evincersi anche dalle modalità di chiusura dello stesso, atteso che la parte ricorrente afferma l'interruzione definitiva nel febbraio 2019 senza ulteriori indicazioni di modalità che possano costituire indizio di effettivo vincolo contrattuale, per quanto non formalizzato.
La domanda deve dunque rigettarsi per le motivazioni indicate, restando assorbite ulteriori valutazioni.
5 In ordine alle spese di lite, si ritiene di valorizzare la peculiarità delle questioni affrontate ed il margine di incertezza nelle allegazioni e nella prova espletata, sicché le stesse si compensano nella misura della metà, con condanna di parte ricorrente al pagamento della restante metà, liquidata come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della restante metà delle spese di lite,
che si liquida in €. 1.350,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 3.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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