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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10346/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NI NI Presidente dott.ssa Linda Pattonelli Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10346/2021 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Enrico de Martino (c.f. ; p.e.c.: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio in Siena, Via de' Rossi 44
ATTORE contro
C.F. e P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Simonelli (c. f.:
[...]
; p.e.c.: ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario De Biase in Firenze, Via Lorenzo Il Magnifico
n. 90
CONVENUTO
N. R.G. 2 / 6
CONCLUSIONI
ATTORE: a seguito della rinuncia al mandato dell'avv. Enrico De Martino e dell'omessa nomina di un nuovo difensore, si considera che la parte abbia concluso come nella prima memoria istruttoria:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione:
a) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità o, in ipotesi, l'annullabilità della delibera assembleare del 19 giugno 2021, con cui e stato approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 della con ogni conseguente pronuncia di legge Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
CONVENUTO
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere
1) In via Principale rigettare perché infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova le domande attrici con conseguente condanna alle spese di lite.
Con riserva di ulteriormente dedurre o depositare nelle successive memorie anche in via istruttoria.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di socio della Parte_1
Contr (di seguito , ha impugnato la delibera assembleare della Controparte_1 società del 19 giugno 2021 con cui è stato approvato il bilancio al 31.12.2019. Contr
premesso che la compagine societaria della è composta dallo stesso attore, Pt_1 socio al 42,5%, da per il 47,5% e da RLS Finance S.A. per il restante Controparte_3
10% e che l'attuale amministratore unico della società è Controparte_4
ha fondato la domanda sui seguenti motivi:
[...]
1. omessa specifica ed adeguata informazione al socio riguardo ai crediti vantati nei suoi confronti dalla società: nonostante l'attore abbia richiesto integrazione documentale rispetto alla voce di bilancio “crediti nei confronti del Socio per Euro
398.716”, in sede di assemblea si sarebbe preferito dare priorità all'urgenza dell'approvazione del bilancio all'assecondare la richiesta di rinvio della stessa al N. R.G. 3 / 6
fine di permettere al socio di consultare la documentazione contabile a sostegno di tale voce;
l'approvazione del bilancio è quindi avvenuta con il voto favorevole del solo socio di maggioranza;
2. mancato rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza nella redazione del bilancio 2019, giacché:
a. a seguito dei finanziamenti effettuati da in favore della società, Pt_1 quest'ultima avrebbe dovuto contabilizzare la voce come debito e non credito;
in particolare, in considerazione della rinuncia alla restituzione di una parte dei finanziamenti, residuerebbe un debito per la CVR nei confronti dell'attore per complessivi € 108.518,90;
b. le spese addebitate a sarebbero costi di competenza della società; ad Pt_1
Contr ogni modo, se avesse voluto iscrivere la voce come credito, avrebbe dovuto dapprima chiedere il pagamento e poi, in ipotesi di inadempimento, crearsi apposito titolo di credito di natura giudiziale. ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la nullità o annullabilità dell'impugnata Pt_1 delibera assembleare. Contr Si è costituita la la quale ha contestato i motivi di impugnazione:
1. la società ha rispettato i termini di legge e di statuto per permettere ai soci di analizzare e verificare le scritture contabili, depositate presso la sede della società, prima dell'approvazione del bilancio;
2. nel redigere il bilancio 2019 sono stati rispettati i criteri di chiarezza, verità e correttezza:
b. sono stati imputati come costi sostenuti da a carico della società Pt_1 spese non inerenti all'esercizio dell'attività caratteristica della stessa Contr
a prescindere dalla circostanza che le fatture avessero l'intestazione della società. Contr ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore dell'attore, quest'ultimo non ha provveduto a nominare altro avvocato. N. R.G. 4 / 6
Inoltre, a seguito della revoca del mandato al precedente difensore, avv. Remo Alfisi, Contr ha conferito procura alle liti all'avv. Vittorio Simonelli.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare come, sebbene abbia formalmente rinunciato prima che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione, l'avv. De Martino debba essere ancora considerato patrocinatore di in ossequio al principio di continuità dell'attività Pt_1 difensiva, per cui si deve ritenere che parte attrice abbia insistito nell'accoglimento delle conclusioni come precisate nella prima memoria istruttoria, ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis applicabile.
*
Le domande attore devono essere rigettate essendo i motivi addotti privi di fondamento, oltre che di prova.
1. ha impugnato la delibera assembleare di approvazione del bilancio al 2019 Pt_1 asserendo di non essere stato sufficientemente informato in ordine alla voce di credito ivi riportata nei suoi confronti e che, in sede di assemblea, non è stato dato seguito alla sua richiesta di rinvio per prendere contezza della documentazione contabile.
Si deve tuttavia rilevare come l'assoluta assenza di informazioni che rende nulla la delibera
è quella che riguarda la convocazione dell'assemblea o l'ordine del giorno in discussione, non i singoli aspetti di merito dell'oggetto indicato.
Peraltro, l'attore non ha neanche in alcun modo provato né di aver formulato puntuali richieste di informazione o di accesso alla documentazione contabile né che queste siano rimaste inevase da parte dell'a.u., essendo agli atti una sola missiva in cui per il Pt_1 tramite del suo avvocato, contesta genericamente l'inesattezza della situazione patrimoniale della società senza, però, formulare alcuna specifica richiesta di verifica o di riscontro (doc. 5).
2. L'attore ha altresì impugnato la delibera assembleare ritenendo che nella redazione del bilancio 2019 non siano stati rispettati i principi di chiarezza, verità e correttezza, con particolare riferimento al credito che la società vanterebbe nei N. R.G. 5 / 6
suoi confronti per complessivi € 398.716,00. Anche tale addebito deve essere rigettato in quanto privo di riscontro. Contr a. ha sostenuto che, in luogo del credito, avrebbe piuttosto un Pt_1 debito nei suoi confronti derivante dall'ammontare dei finanziamenti che egli le avrebbe erogato nel corso del tempo e che ammonterebbe, al netto di una rinuncia a suo tempo formulata, a € 108.518,90.
Tuttavia, a sostegno di tale ricostruzione l'attore non ha depositato alcuna documentazione a supporto del credito vantato: non sono agli atti né i bilanci precedenti, da cui poter desumere tali voci, né estratti conto bancari dell'attore o della società comprovanti i versamenti, né i verbali assembleari autorizzativi delle operazioni;
né tantomeno l'attore ha formulato istanze istruttorie, quali la richiesta di un ordine di esibizione, finalizzate ad apprendere tale documentazione, senza considerare che è stato a.u. della società sino al 2020, ossia sino a che non è subentrata l'attuale amministratrice – circostanza, ancorché non rinvenibile dalla visura in atti in quanto non storica, rilevata dalla convenuta e non contestata dall'attore.
b. Quanto poi all'erronea imputazione di spese che, secondo l'attore, sarebbero state effettuate in favore della società e quindi a questa riconducibili, ha rinviato ad un allegato 8 che, però, è inesistente, Pt_1 arrestandosi i documenti al n. 6.
Sono del pari assenti le fatture a cui lo stesso fa riferimento che avrebbero ad oggetto costi inerenti all'esercizio d'impresa e, quindi, alla medesima riconducibili: in assenza di qualsivoglia riscontro documentale, l'apparato probatorio fornito dall'attore è inidoneo a fondare la ricostruzione dal medesimo offerta circa le voci di bilancio asseritamente non veritiere.
La domanda deve quindi essere rigettata.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
Pertanto, l'attore deve essere condannato a rimborsare alla convenuta le spese di lite da questa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di N. R.G. 6 / 6
cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificato al D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicando, rispetto allo scaglione della domanda di valore indeterminato – complessità bassa, il valore medio per ogni fase del giudizio, ad eccezione di quella istruttoria alla quale, essendo stata solo documentale, si applica quello minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree;
condanna altresì a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. NI NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NI NI Presidente dott.ssa Linda Pattonelli Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10346/2021 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Enrico de Martino (c.f. ; p.e.c.: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio in Siena, Via de' Rossi 44
ATTORE contro
C.F. e P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Simonelli (c. f.:
[...]
; p.e.c.: ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario De Biase in Firenze, Via Lorenzo Il Magnifico
n. 90
CONVENUTO
N. R.G. 2 / 6
CONCLUSIONI
ATTORE: a seguito della rinuncia al mandato dell'avv. Enrico De Martino e dell'omessa nomina di un nuovo difensore, si considera che la parte abbia concluso come nella prima memoria istruttoria:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e conclusione:
a) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità o, in ipotesi, l'annullabilità della delibera assembleare del 19 giugno 2021, con cui e stato approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 della con ogni conseguente pronuncia di legge Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
CONVENUTO
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere
1) In via Principale rigettare perché infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova le domande attrici con conseguente condanna alle spese di lite.
Con riserva di ulteriormente dedurre o depositare nelle successive memorie anche in via istruttoria.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di socio della Parte_1
Contr (di seguito , ha impugnato la delibera assembleare della Controparte_1 società del 19 giugno 2021 con cui è stato approvato il bilancio al 31.12.2019. Contr
premesso che la compagine societaria della è composta dallo stesso attore, Pt_1 socio al 42,5%, da per il 47,5% e da RLS Finance S.A. per il restante Controparte_3
10% e che l'attuale amministratore unico della società è Controparte_4
ha fondato la domanda sui seguenti motivi:
[...]
1. omessa specifica ed adeguata informazione al socio riguardo ai crediti vantati nei suoi confronti dalla società: nonostante l'attore abbia richiesto integrazione documentale rispetto alla voce di bilancio “crediti nei confronti del Socio per Euro
398.716”, in sede di assemblea si sarebbe preferito dare priorità all'urgenza dell'approvazione del bilancio all'assecondare la richiesta di rinvio della stessa al N. R.G. 3 / 6
fine di permettere al socio di consultare la documentazione contabile a sostegno di tale voce;
l'approvazione del bilancio è quindi avvenuta con il voto favorevole del solo socio di maggioranza;
2. mancato rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza nella redazione del bilancio 2019, giacché:
a. a seguito dei finanziamenti effettuati da in favore della società, Pt_1 quest'ultima avrebbe dovuto contabilizzare la voce come debito e non credito;
in particolare, in considerazione della rinuncia alla restituzione di una parte dei finanziamenti, residuerebbe un debito per la CVR nei confronti dell'attore per complessivi € 108.518,90;
b. le spese addebitate a sarebbero costi di competenza della società; ad Pt_1
Contr ogni modo, se avesse voluto iscrivere la voce come credito, avrebbe dovuto dapprima chiedere il pagamento e poi, in ipotesi di inadempimento, crearsi apposito titolo di credito di natura giudiziale. ha quindi concluso chiedendo dichiararsi la nullità o annullabilità dell'impugnata Pt_1 delibera assembleare. Contr Si è costituita la la quale ha contestato i motivi di impugnazione:
1. la società ha rispettato i termini di legge e di statuto per permettere ai soci di analizzare e verificare le scritture contabili, depositate presso la sede della società, prima dell'approvazione del bilancio;
2. nel redigere il bilancio 2019 sono stati rispettati i criteri di chiarezza, verità e correttezza:
b. sono stati imputati come costi sostenuti da a carico della società Pt_1 spese non inerenti all'esercizio dell'attività caratteristica della stessa Contr
a prescindere dalla circostanza che le fatture avessero l'intestazione della società. Contr ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore dell'attore, quest'ultimo non ha provveduto a nominare altro avvocato. N. R.G. 4 / 6
Inoltre, a seguito della revoca del mandato al precedente difensore, avv. Remo Alfisi, Contr ha conferito procura alle liti all'avv. Vittorio Simonelli.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare come, sebbene abbia formalmente rinunciato prima che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione, l'avv. De Martino debba essere ancora considerato patrocinatore di in ossequio al principio di continuità dell'attività Pt_1 difensiva, per cui si deve ritenere che parte attrice abbia insistito nell'accoglimento delle conclusioni come precisate nella prima memoria istruttoria, ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis applicabile.
*
Le domande attore devono essere rigettate essendo i motivi addotti privi di fondamento, oltre che di prova.
1. ha impugnato la delibera assembleare di approvazione del bilancio al 2019 Pt_1 asserendo di non essere stato sufficientemente informato in ordine alla voce di credito ivi riportata nei suoi confronti e che, in sede di assemblea, non è stato dato seguito alla sua richiesta di rinvio per prendere contezza della documentazione contabile.
Si deve tuttavia rilevare come l'assoluta assenza di informazioni che rende nulla la delibera
è quella che riguarda la convocazione dell'assemblea o l'ordine del giorno in discussione, non i singoli aspetti di merito dell'oggetto indicato.
Peraltro, l'attore non ha neanche in alcun modo provato né di aver formulato puntuali richieste di informazione o di accesso alla documentazione contabile né che queste siano rimaste inevase da parte dell'a.u., essendo agli atti una sola missiva in cui per il Pt_1 tramite del suo avvocato, contesta genericamente l'inesattezza della situazione patrimoniale della società senza, però, formulare alcuna specifica richiesta di verifica o di riscontro (doc. 5).
2. L'attore ha altresì impugnato la delibera assembleare ritenendo che nella redazione del bilancio 2019 non siano stati rispettati i principi di chiarezza, verità e correttezza, con particolare riferimento al credito che la società vanterebbe nei N. R.G. 5 / 6
suoi confronti per complessivi € 398.716,00. Anche tale addebito deve essere rigettato in quanto privo di riscontro. Contr a. ha sostenuto che, in luogo del credito, avrebbe piuttosto un Pt_1 debito nei suoi confronti derivante dall'ammontare dei finanziamenti che egli le avrebbe erogato nel corso del tempo e che ammonterebbe, al netto di una rinuncia a suo tempo formulata, a € 108.518,90.
Tuttavia, a sostegno di tale ricostruzione l'attore non ha depositato alcuna documentazione a supporto del credito vantato: non sono agli atti né i bilanci precedenti, da cui poter desumere tali voci, né estratti conto bancari dell'attore o della società comprovanti i versamenti, né i verbali assembleari autorizzativi delle operazioni;
né tantomeno l'attore ha formulato istanze istruttorie, quali la richiesta di un ordine di esibizione, finalizzate ad apprendere tale documentazione, senza considerare che è stato a.u. della società sino al 2020, ossia sino a che non è subentrata l'attuale amministratrice – circostanza, ancorché non rinvenibile dalla visura in atti in quanto non storica, rilevata dalla convenuta e non contestata dall'attore.
b. Quanto poi all'erronea imputazione di spese che, secondo l'attore, sarebbero state effettuate in favore della società e quindi a questa riconducibili, ha rinviato ad un allegato 8 che, però, è inesistente, Pt_1 arrestandosi i documenti al n. 6.
Sono del pari assenti le fatture a cui lo stesso fa riferimento che avrebbero ad oggetto costi inerenti all'esercizio d'impresa e, quindi, alla medesima riconducibili: in assenza di qualsivoglia riscontro documentale, l'apparato probatorio fornito dall'attore è inidoneo a fondare la ricostruzione dal medesimo offerta circa le voci di bilancio asseritamente non veritiere.
La domanda deve quindi essere rigettata.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
Pertanto, l'attore deve essere condannato a rimborsare alla convenuta le spese di lite da questa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di N. R.G. 6 / 6
cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificato al D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicando, rispetto allo scaglione della domanda di valore indeterminato – complessità bassa, il valore medio per ogni fase del giudizio, ad eccezione di quella istruttoria alla quale, essendo stata solo documentale, si applica quello minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree;
condanna altresì a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. NI NI