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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6450 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 391/2021
All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 12:35
Presidente Relatore Dott. AN NE ConIGliere Dott. Raffaele Miele
ConIGliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. OPPEDISANO CINZIA presente
Appellato/i
Parte_2
Avv. DEL MONTE ROBERTA avv Cruciani in sost
Controparte_1
Avv. D'ELETTO PAOLO avv paoletti in sost.
Controparte_2
Avv. VILLANO ROSARIA avv Fimiani in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv Paoletti insiste nelle istanze istruttorie così come l'avv.to AN.
Gli altri difensori si oppongono
La Corte riservato al merito la decisione sulle istanze istruttorie , invita le parti alla discussione
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione IA EL NO
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
AN NE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. AN NE - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - ConIGliere dott. Luca Ponzillo - ConIGliere all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 391 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(c.f.: ), cittadina italiana, nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Cinzia
AN ( del Foro di Latina, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta rilasciata con foglio separato,
CP_3
e
(c. f.: ), residente in [...] C.F._3 fisso 1 ed elettivamente domiciliato in Terracina (LT) alla Via delle Arene (adiac. ) presso lo Pt_3 studio dell'Avv. Roberta Del Monte (c.f.: ), che lo rappresenta e difende, C.F._4 giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da considerarsi in uno al presente atto ex art. 83 comma III c.p.c.,
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE –
e
(c.f. ), in Controparte_4 P.IVA_1 persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante CP_5
( , nato a [...] il [...] e domiciliato per la carica come in appresso, CodiceFiscale_5 con sede legale in Velletri (00049 - RM), viale Salvo D'Acquisto n. 67, rappresentata difesa dall'Avv.
Paolo D'Eletto del Foro di Velletri (c.f. - fax 06.96151039 - pec C.F._6
, e con il medesimo elettivamente domiciliata in Roma (00198 - RM), Email_1
Via Po n. 22 (c/o Avv. Donato D'Angelo), giusta procura unita al presente atto ex art. 83, comma III, ultimo periodo cpc;
-APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
e cf , con sede in San Cesario (MO), Corso Controparte_2 P.IVA_2
Libertà n. 53, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Rosaria
IL, FR NN e GI CC ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Via L. Cassese n. 12, giusta procura in atti,
-APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 19.01.2021 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva n. 1822/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Velletri in data
21.12.2020, all'esito del giudizio r.g. n. 5138/2017, promosso dall'odierna appellante nei confronti di , della e dell' Parte_2 Controparte_4 [...]
Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto che si era rivolta al dr per dolori ed Pt_2 impotenza funzionale del ginocchio destro, dopo aver effettuato una radiografia, dalla quale era emerso che era affetta da “fenomeni di gonartrosi tricompartimentale con modesta riduzione di ampiezza degli spazi femoro-tibiali…rotula in lieve tilt esterno con segni di condropatia all'interfaccia articolare femoro-rotulea”. Il dr dopo la visita e la terapia infiltrativa, Pt_2 aveva prospettato la necessità di un intervento di protesizzazione del ginocchio destro;
l'attrice, dunque, dopo un ulteriore esame radiografico (dal quale era emerso: “alterazione gonartrosica con riduzione d'ampiezza dell'interlinea articolare interna di carico e fenomeni di sclerosi iperostosica delle superfici ossee affrontate. Note ipertrofiche delle creste intercondiloidee. Osteofitosi femoro tibiale compartimentale interna. Corpo rotuleo sublussato cranialmente al grado di flessione dell'esame..”), si era ricoverata presso la clinica convenuta il 21.11.2012, dove il dr Pt_2 prestava la propria opera professionale, ed il giorno successivo si era sottoposta ad intervento di artroprotesi con componente femorale e tibiale cementata. Era stata dunque dimessa il 28 novembre successivo ed il 3 dicembre si era ricoverata in altra struttura per la riabilitazione, dove aveva cominciato a lamentare algie al ginocchio operato. Era stata dunque dimessa con diagnosi di “deficit della deambulazione in PTC dx”. A fronte del successivo peggioramento delle proprie condizioni, aveva effettuato un altro esame radiografico, dal quale era emerso: “osteorarefazione periprotesica”. A quel punto il dr le aveva conIGliato l'intervento di protesizzazione, che Pt_2 era stato eseguito il successivo 8 luglio 2013 con dimissioni l'11.7.2013, senza miglioramento delle proprie condizioni. I successivi esami radiografici avevano evidenziato il persistere di un'area di mancata aderenza periprotesica e di ulteriore addensamento osseo. L'attrice si era dunque recata presso il Policlinico Campus Biomedico e dall'esame scintigrafico ivi effettuato era emerso
“aumento dell'attività osteometabolica del ginocchio destro come per fenomeni di mobilizzazione”.
Era stata dunque prospettata la necessità di un intervento di sostituzione della protesi, che era stato effettuato presso l'ICOT il 13 giugno 2014. Ciò premesso, l'attrice ha sostenuto che, a seguito del primo intervento, aveva subito una “cementificazione protesica non adeguata, una negligente valutazione del sintomo “dolore”, un inutile intervento di protesizzazione di rotula ed una mancata diagnosi del fallimento protesico”, che, soltanto dopo 15 mesi dall'inizio dei sintomi antalgici e dagli accertamenti radiologici, aveva potuto risolvere il fallimento protesico, e che dunque il ritardo aveva determinato una più grave perdita di sostanza ossea nel canale tibiale. Aveva, pertanto, attivato la procedura di mediazione obbligatoria, avente il seguente oggetto: “responsabilità medica – risarcimento danni per lesioni a seguito di intervento chirurgico di “protesi di rotula ginocchio destro”, svolto dal dott. in data 8/07/2013 presso la Parte_2 CP_1 Controparte_1
di Velletri”. Il dr ha contestato la fondatezza della domanda, rilevando, in
[...] Pt_2 particolare, che nelle radiografie precedenti l'intervento, la rotula si presentava in iperpressione esterna, con un quadro clinico di dolore anteriore e alla flesso estensione del ginocchio, che non evidenziava dati che presupponevano una mobilizzazione protesica o un fallimento dell'impianto stesso;
ha precisato che nel primo giorno posto operatorio la paziente era stata mobilizzata, con ausilio, senza evidenti segni obiettivi o riferiti di danno vascolo nervoso;
né, nei successivi controlli ambulatoriali, la paziente aveva lamentato disturbi sintomatici di un peggioramento. Ha dunque concluso che le lesioni lamentate rappresentavano complicanze prevedibili del tipo di intervento ed indicate nel modulo di consenso sottoscritto e comunque non evitabili. Anche la clinica si è costituita, eccependo l'improcedibilità della domanda rispetto al primo intervento eseguito dal dr in Pt_2 quanto non indicato nella domanda di mediazione;
ha contestato nel merito la fondatezza della domanda in ordine ad entrambi gli interventi: il primo, perché il dato obiettivo riportato negli esami radiografici eseguiti successivamente alla prima dimissione mostrava una protesi ben posizionata ed esente da fenomeni di mobilizzazione o di riassorbimento (cfr. esami Rx 09/01/2013; Rx 05/04/2013;
Rx 26/04/2013); il secondo, perché un esame radiografico eseguito il giorno della dimissione confermava la buona condizione della paziente, mostrando «presenza di artroprotesi bicompartimentale femoro-tibiale e di protesi rotulea. Non segni di mobilizzazione protesica. Tono calcico ai limiti inferiori» ed un ulteriore esame radiografico del 22/08/2013 in egual modo documentava «Presenza di protesi femoro-tibiale normo-posizionata. Non si osservano IGnificativi segni di riassorbimento osseo peri-protesico né grossolane calcificazioni periarticolari». Ha contestato, infine, la ricorrenza del nesso eziologico tra gli interventi chirurgici eseguiti dal Dott. presso la clinica e i danni lamentati dalla paziente, che aveva presentato segni Parte_2 peggiorativi solo dopo un anno e quattro mesi dal primo intervento chirurgico, allorquando un esame radiografico del 20/03/2014 aveva mostrato «Presenza di artroprotesi completa normo-posizionata ed esente da fenomeni di reattività ossea secondaria. Si repertano intensi fenomeni di osteosclerosi a carico della rotula. Presenza di minuto distacco parcellare osseo a carico del margine posteriore tibiale». Ha precisato che la mobilizzazione della protesi del ginocchio rappresentava, infatti, una possibile complicanza dell'intervento, posto che la durata di un impianto varia a seconda di moltissime variabili fra cui l'età, il peso, il sesso, la qualità dell'osso e l'attività del paziente e nel caso di specie la IG.ra , donna di anni 76 al tempo degli interventi chirurgici, già affetta Parte_1 da una preesistente e certificata osteoporosi, presentava non irrilevanti fattori di rischio. Si è costituita anche la compagnia di assicurazioni chiamata in causa, aderendo nel merito alle difese della clinica. La causa è stata istruita mediante CTU medica.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “rigetta la domanda attorea;
condanna parte attrice a rifondere le parti convenute e la chiamata in causa delle spese di lite che liquida in euro 7.254,00 per ciascuna parte, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.”
§ 4. — L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Piaccia alla Corte D'Appello adita, previa ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado ed articolati nella memoria ex art. 183 c.p.c. n.1 e rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio,
a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del dott. Parte_2
della con riferimento ai fatti di cui in premessa
[...] Controparte_1 ed in particolare nella diagnosi e cura delle patologie lamentate dalla IGnora ed Parte_1 evidenziate in occasione della genesi del rapporto professionale intercorso con il sanitario.
b) Per l'effetto condannare i convenuti in solido o alternativamente all'integrale risarcimento dei danni subiti dalla appellante, patrimoniali e non patrimoniali e quantificati nella misura di Euro
50.790,00 per il danno non patrimoniale oltre la personalizzazione” nella misura indicata nelle tabelle milanesi del 43% della invalidità permanente, ed in Euro 1.000,00 per il danno patrimoniale.
O nella somma eventualmente diversa ritenuta equa, sempre con rivalutazione ed interessi.
c) Vittoria di spese e compensi professionali relativi al doppio grado di giudizio”.
§ 5. — costituitosi con comparsa di risposta del 25/05/2021, ha resistito Controparte_6 all'impugnazione chiedendo che: “l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria Voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare e processuale, accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità e/o l'inefficacia e/o invalidità della procura speciale alle liti asseritamente sottoscritta dalla IG.ra e rilasciata all'avv. Mario Lauro Parte_1
Pietrosanti senza il rispetto delle forme di cui all'art. 83 comma III cpc e conseguentemente accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o invalidità di tutti gli atti posti in essere dal procuratore avversario senza valido mandato in virtù di tale atto, con liquidazione di spese a suo carico;
2) sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione; 3) nel merito e in via principale, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla IG.ra confermando la sentenza oggi Parte_1 oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
4) in via subordinata, respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro il Prof. per i motivi esposti in Pt_2 narrativa e/o in subordine, contenere al minimo l'eventuale condanna al risarcimento del danno;
5) in via ulteriormente subordinata incidentale trasversale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea e/o della domanda di rivalsa/regresso/risarcimento eventualmente riproposta dalla struttura nei confronti del medico e di cui si chiede il rigetto, accogliere la domanda di garanzia e manleva spiegata in primo grado nei confronti del terzo chiamato in persona del legale rapp.te p.t., e per l'effetto condannare Controparte_2 il predetto terzo chiamato in primo grado ed odierno co appellato, , a Controparte_2 pagare quanto eventualmente dovuto dal Prof. anche in ordine all'eventuale Parte_2 condanna al pagamento delle spese e competenze di causa;
6) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
§ 6. — La costituitasi con comparsa di risposta Controparte_7 contenente appello incidentale condizionato depositata in data 25/05/2021, ha rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis ed in integrale accoglimento dei suesposti motivi. 1) In via principale: rigettare integralmente il gravame siccome infondato in fatto e in diritto e respingere qualunque domanda comunque proposta nei confronti della
, con integrale conferma della sentenza di primo Controparte_4 grado;
2) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte del gravame principale e di ritenuta necessità di pronunciare sulle originarie domande svolte in primo grado dalla Sig.ra , in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, Parte_1 riformare la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi o comunque ha implicitamente rigettato l'eccezione di improcedibilità per mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria svolta in primo grado dalla Controparte_4
, e conseguentemente accertare il mutamento, quantomeno parziale, del thema
[...] decidendum introdotto nel presente giudizio da parte attrice rispetto a quello avanzato in sede di mediazione, e per l'effetto dichiarare la definitiva improcedibilità del presente giudizio (quantomeno con riferimento alla domanda risarcitoria relativa al “primo intervento” del 22/11/2012) per mancato previo assolvimento delle condizioni di procedibilità previste in materia di responsabilità medico-sanitaria dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. e dall'art. 8 della L. EL, nonché accogliere integralmente le ulteriori domande ed eccezioni già svolte in primo grado dalla
[...]
ed in questa sede integralmente riproposte ex art. 346 cpc, come di seguito Controparte_4 riportate e trascritte:“ in via principale: respingere ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza, accertare la esclusiva responsabilità per colpa grave del Dott. nella causazione dell'evento Parte_2 di danno, o comunque quantificare in termini percentuali l'incidenza della condotta del medesimo nella causazione dell'evento di danno, e per l'effetto condannare ex art. 2055 c.c. e/o ex art. 9 L. EL
(quest'ultimo ove ritenuto applicabile) il Dott. a garantire, manlevare e pagare Parte_2
Parte_ alla clinica quanto quest'ultima si dovesse trovare ad essere condannata a dover pagare alla paziente attrice in proporzione alla gravità della colpa e alla percentuale di responsabilità nella causazione dell'evento che sarà accertata in capo al medico convenuto. 3) In via ulteriormente subordinata: sempre nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza, accertare l'inadempimento di non lieve importanza del Dott. alle obbligazioni dal Parte_2 medesimo assunte nei confronti della struttura sanitaria per effetto della sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera professionale del 29/04/2010, per avere egli fornito la prestazione professionale nei confronti della paziente con grave negligenza, imprudenza e/o imperizia, e conseguentemente condannare il Dott. a risarcire la di quella Parte_2 Parte_5 stessa somma che la struttura sanitaria dovesse essere condannata a pagare alla paziente attrice, in proporzione alla gravità della colpa e alla percentuale di responsabilità nella causazione dell'evento che sarà accertata in capo al medico convenuto”. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
§ 7. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta in data Controparte_2
14/02/2022, ha resistito all'appello rassegnando le seguenti conclusioni :“Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, 1) di accogliere le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla difesa del dott. previo integrale richiamo alle stesse;
nel merito, in via principale, rigettare l'appello
Pt_2 principale proposto dalla IGnora , confermando le statuizioni della sentenza impugnata in Pt_1 merito alla mancanza di responsabilità del dott. 2) in via di primo subordine, per la
Pt_2 denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado e di ritenuta accoglibilità dell'azione risarcitoria promossa dall'attrice, dichiarata la responsabilità risarcitoria esclusiva di Contr per quanto occorso all'attrice, rigettare ogni domanda svolta verso il dott. anche
Pt_2 con specifico riferimento alle domande riproposte dalla casa di cura verso lo stesso dott.
Pt_2
3) in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi di ritenuta responsabilità anche del dott.
e/o di accoglimento della domanda di rivalsa o di altra domanda stipulata dalla casa di Pt_2 cura, fermi i limiti alla rivalsa come precisati in atti, rigettare la domanda di garanzia proposta dallo stesso dott. verso per la non operatività della copertura Pt_2 Controparte_2 assicurativa prestata con la Polizza ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 16, 3° comma, nn. 2) e 3), delle condizioni generali sia con riferimento all'azione risarcitoria promossa dall'attrice verso la struttura sanitaria che con riguardo alla domanda di rivalsa proposta dalla struttura, ciò perché: 3a. non ricorrono le condizioni e i presupposti per l'accoglimento di tale domanda;
3b. attesa la natura sostanziale di rapporto di lavoro dipendente o, quanto meno, di collaborazione coordinata e continuativa, e non libero professionale, del rapporto in essere tra la casa di cura il dott. all'epoca dei fatti di causa, essa opera in secondo rischio, oltre il Pt_2 massimale assicurato dalla Polizza contratta dalla casa di cura anche a favore dei propri medici dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, e dunque pure a favore dello stesso dott.
3c. anche in ipotesi di non operatività della Polizza contratta dalla casa di cura anche a Pt_2 favore dei propri medici dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi rispetto al presente sinistro, essa non opera in primo rischio, non essendo la struttura convenuta insolvente;
3d. per non avere la casa di cura posto la colpa grave del dott. a fondamento dell'azione di rivalsa Pt_2 proposta nei suoi confronti;
4. in via di ulteriore subordine, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di per la non operatività della Pt_2 Controparte_2 copertura assicurativa prestata con la Polizza, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 17 delle c.g.c.
e dell'art. 1892 c.c., per la dolosa violazione, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di salvataggio ai sensi e per gli effetti degli artt. 1914, 1° comma, e 1915, 1° comma, c.c. e la conseguente sua decadenza dal diritto all'indennizzo, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 lett. b) c.g.c.;
5. in via di estremo subordine: 5a. da un lato, con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal dott. verso , accertare essere la Compagnia tenuta ad Pt_2 Controparte_2 indennizzare l'assicurato nei seguenti limiti: 5a 1. per la sola quota di responsabilità diretta che compete all'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
5a 2. in via espressamente subordinata all'eccezione opposta al precedente punto 2, con ripartizione proporzionale ex art. 1910 c.c. con la Polizza stipulata dalla struttura sanitaria;
Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
§ 8. — In via pregiudiziale debbono esaminarsi le eccezioni di difetto di procura e di inammissibilità dell'appello sollevate dalla difesa del dott. Pt_2
§ 8.1. — Eccepisce innanzitutto la difesa del dott. la carenza di procura del difensore Pt_2 dell'appellante in quanto costituita dalla “scansione di un documento cartaceo, ovverosia di una delega “generale” rilasciata a margine della pag. 1 dell'atto di appello redatto ove, oltre alla mancata indicazione del soggetto che conferisce la procura, manca anche qualsivoglia indicazione della causa per cui la stessa è stata rilasciata e delle controparti. Il testo della procura non è stato quindi redatto in modo tale da creare un rapporto di univocità con lo specifico giudizio per il quale
è stata conferita”.
L'eccezione è infondata.
La procura è stata conferita compiutamente a margine dell'atto di citazione in appello.
§ 8.2. — Quanto poi all'eccezione di inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art.350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n.10409/2020 e n.4696/2016).
§ 9. — Nel merito l'appello è articolato in tre motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo viene dedotto il “1) DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA
SENTENZA IMPUGNATA”. Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “La causa è stata istruita mediante CTU medica.
L'Ausiliario ha premesso che: “Il trattamento di una gonartrosi tricompartimentale prevede di regola l'impianto di una artroprotesi con due componenti femorale e tibiale che vengono applicate dopo preparazione del ginocchio, con appositi tagli dell'osso mediante strumentario dedicato. Le componenti vengono cementate, quindi la stabilità immediata dell'impianto è dovuta al cemento. La rotula di norma non viene protesizzata ma viene effettuata una sua regolarizzazione consistente nella rimozione degli osteofiti, una condroabrasione e la cosiddetta deafferentazione al fine di ridurre la eventuale sintomatologia dolorosa di origine rotulea.”
Ha dunque esposto che: “Nel caso in oggetto, la p. dopo il primo intervento ha iniziato ad accusare fin da subito, dolore al ginocchio. Le cause di dolore in un ginocchio protesizzato possono essere molteplici. Nel caso in oggetto, ripetuti esami radiografici documentavano il corretto posizionamento dell'impianto protesico ed assenza di segni di possibile mobilizzazione. Come pure assenza di osteoporosi distrettuale. Non vi era presenza di segni di flogosi. Poiché l'esame radiografico richiesto dal dott. ed effettuato il 26.06.13 evidenziava segni di iperpressione rotulea Pt_2 esterna, si poteva razionalmente pensare che la sintomatologia dolorosa potesse essere attribuibile alla patologia rotulea. Motivo per cui il dott. ensò che avrebbe potuto e dovuto procedere Pt_2
a protesizzazione della componente rotulea, finora non protesizzata. Eliminando così la sofferenza rotulea ed il tilt rotuleo. In quel momento, nessun altro esame avrebbe potuto dare indicazioni ulteriori circa il trattamento da intraprendere. Peraltro la possibilità di una mobilizzazione asettica a così breve distanza all'intervento era evento rarissimo e che non poteva essere preso in considerazione. I segni di una mobilizzazione protesica, possono essere desunti in fase precoce, quando ancora non visibili radiograficamente, con una scintigrafia ossea. La positività di tale esame
è però attendibile solo dopo almeno un anno dall'intervento chirurgico, poiché l'aumento dei processi osteometabolici che seguono un intervento di artroprotesi, la rende sempre positiva.
L'aumento di radiocaptazione del tracciante è pertanto un indice attendibile solo quando i processi metabolici dell'osso si sono spenti, oltre almeno 1 anno dall'intervento. Questo è il motivo per cui il dott. non ha richiesto alla p. di effettuare la scintigrafia ossea, in quanto sarebbe stato Pt_2 inutile e non indicato. Esame che è invece stato effettuato dinnanzi al persistere della sintomatologia dolorosa a carico del ginocchio protesizzato, il 20.05.14 ovvero un anno e mezzo dopo il primo intervento. In questa fase, la positività della scintigrafia poteva, faceva propendere per una possibile mobilizzazione dell'impianto protesico. Ma comunque, non si è trattato di una franca positività, in quanto la risposta è stata di “presenza di possibili iniziali fenomeni di mobilizzazione”. Pertanto il dott. non disponeva di altri elementi di diagnosi oltre la clinica e l'esame radiografico per Pt_2 fare diagnosi e porre indicazione al trattamento.” In risposta alle osservazioni dei CCTTPP di parte attrice, che “hanno obiettato che dall'esame delle radiografie e della scintigrafia fatte visionare ad un luminare della radiologia prof. , Persona_1 si potevano cogliere i segni di una mancata integrazione del dispositivo protesico”, ha ribadito che:
“i segni clinici, radiografici ed i sintomi che la IG.ra presentava dopo l'intervento di Pt_1 protesizzazione sono stati interpretati correttamente dal dott. il quale ha ritenuto che i Pt_2 disturbi fossero dovuti ad una artrosi femoro-rotulea con tilt rotuleo, necessitevole di trattamento protesico. Non vi è pertanto stato errore nella scelta di trattamento, perlomeno non è stato sbagliato.” e che non vi erano “stati errori nell'interpretare come sintomi di iperpressione rotulea su gonartrosi grave, il dolore lamentato dalla IG.ra . L'ipotesi di una mobilizzazione Pt_1 asettica a così breve distanza di tempo dal primo intervento è estremamente remota. D'altronde, la negatività dell'esame radiografico del ginocchio per tale ipotesi, la tendenza al basculamento laterale della rotula e la clinica, potevano bene indirizzare verso una patologia rotulea con indicazione alla protesizzazione.”.
Ha aggiunto che: “Riconoscere a posteriori, retrospettivamente quello che non si è visto e non era apprezzabile ab initio radiologicamente, costituisce in medicina legale il fenomeno dell'
“HINDSIGHT BIAS” ovvero del senno del poi.”, precisando ulteriormente che: “L'obbligo della refertazione compete infatti al solo medico radiologo e non all'ortopedico, che pur essendo avvezzo alla visione di es. Rx, non può sostituirsi al radiologo in nessun caso e la mancata refertazione di una lesione che non sia macroscopicamente rilevante, non può costituire assolutamente elemento di colpa per l'ortopedico. Infine, nella etiopatogenesi del precoce scollamento protesico non può essere escluso un trauma per caduta della p. che come risulta dalla documentazione clinica, risultava essere affetta da declino cognitivo iniziale e potrebbe non ricordare o aver sottovalutato e non riportato al dott. l'evento traumatico e aprire la porta ad una ipotesi di possibile mobilizzazione Pt_2 postraumatica. Il CTU, dunque, ha diffusamente chiarito le argomentazioni che debbono indurre ad escludere la responsabilità del dr La domanda attorea va dunque respinta”. Pt_2
Deduce l'appellante che : “nel caso di specie la sentenza impugnata si fonda in modo sostanzialmente acritico e totalmente recettivo sulla c.t.u. demandata all'Ausiliario scelto, senza compiuta motivazione e senza alcuna coerenza con il materiale probatorio acquisito e con le richieste formulate dalle parti”.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi che la sentenza è immune da censure nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni medico-legali cui è pervenuto il c.t.u., senza confutare le diverse valutazioni espresse dai consulenti di parte dell'attrice. A riguardo si premette che, in linea di principio, se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza (Cass., Sez. Lav., 19 luglio 2005, n.
15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. 9 maggio 1986 n.
3085).
Se, però, le conclusioni del c.t.u. siano state contestate dalle parti o da una di esse, il giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza.
In situazioni del genere, in particolare, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale
(Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il c.t.u. abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass.
25 giugno 2014, n. 14471; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15147: «Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione»; in senso conforme, Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass.
6 maggio 2021, n. 11917).
Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie il Tribunale non aveva motivo di esaminare e di confutare espressamente i rilievi dei consulenti di parte dell'appellante, essendosi il consulente d'ufficio fatto carico di esaminare nel proprio elaborato le considerazioni dagli stessi svolte come si evince dalla lettura della relazione peritale.
Vertendosi, pertanto, nell'ipotesi sopra sintetizzata sub lett. b), gli obblighi motivazionali posti a carico del giudice di prime cure possono ritenersi adeguatamente soddisfatti con il rinvio alle conclusioni medico-legali del consulente d'ufficio.
Ad ogni buon conto, aggiunge il Collegio che, nel merito, il capo della decisione impugnato è immune da censure.
Deduce infatti l'appellante che “È strano però che il c.t.u. prima ed il Tribunale dopo, non abbiano rilevato gli esiti degli esami radiografici eseguiti precedentemente al secondo intervento.
Dagli stessi si rileva con evidente chiarezza la presenza di “osteorarefazione periprotesica ovvero riassorbimento osseo.
Emergeva quindi obiettivamente una criticità avente causa diretta nel primo intervento e che avrebbe dovuto indirizzare alla esecuzione di operazione correttiva rispetto alla prima”.
Si legge in proposito nella CTU che “Le cause di dolore in un ginocchio protesizzato possono essere molteplici. Nel caso in oggetto, ripetuti esami radiografici documentavano il corretto posizionamento dell'impianto protesico ed assenza di segni di possibile mobilizzazione. Come pure assenza di osteoporosi distrettuale. Non vi era presenza di segni di flogosi. Poiché l'esame radiografico richiesto dal dott. ed effettuato il 26.06.13 evidenziava segni di iperpressione rotulea esterna, si Pt_2 poteva razionalmente pensare che la sintomatologia dolorosa potesse essere attribuibile alla patologia rotulea. Motivo per cui il dott. pensò che avrebbe potuto e dovuto procedere a Pt_2 protesizzazione della componente rotulea, finora non protesizzata. Eliminando così la sofferenza rotulea ed il tilt rotuleo. In quel momento, nessun altro esame avrebbe potuto dare indicazioni ulteriori irca il trattamento da intraprendere. Peraltro la possibilità di una mobilizzazione asettica a così breve distanza dall'intervento era evento rarissimo e che non poteva essere preso in considerazione”.
Deduce ancora l'appellante che “secondo il primo Giudice non vi sarebbe negligenza nella errata individuazione delle cause della patologia esistente nonostante la stessa emergesse chiaramente dagli accertamenti prescritti e nonostante mancasse ogni collegamento fra la risultanza diagnostica e la operazione rotulea conIGliata ed eseguita”. Si legge sul punto nella CTU che “i segni clinici, radiografici ed i sintomi che la IG.ra Pt_1 presentava dopo l'intervento di protesizzazione sono stati interpretati correttamente dal dott.
il quale ha ritenuto che i disturbi fossero dovuti ad una artrosi femoro-rotulea con tilt Pt_2 rotuleo, necessitevole di trattamento protesico.
Non vi è pertanto stato errore nella scelta di trattamento, perlomeno non è stato sbagliato”.
Deduce quindi l'appellante che “se è vero che la esecuzione dell'esame competa al radiologo, è del pari indubbio che la lettura dello stesso non possa non competere al sanitario che sulla base del risultato deve accertare la patologia ed intervenire nel modo migliore. E ciò tra l'altro in presenza di referto redatto dal radiologo ove emerge chiaramente un pregresso distacco protesico e non certamente una ben diversa artrosi rotulea”.
Sul punto il CTU ha precisato che “L'obbligo della refertazione compete infatti al solo medico radiologo e non all'ortopedico, che pur essendo avvezzo alla visione di es. Rx, non può sostituirsi al radiologo in nessun caso e la mancata refertazione di una lesione che non sia macroscopicamente rilevante, non può costituire assolutamente elemento di colpa per l'ortopedico”.
Dunque, espettava al radiologo redigere il referto.
Comunque, non risulta un'erronea refertazione in quanto dalla RX ginocchio dx del 26/6/2013 si legge: “Artroprotesi completa di ginocchio, senza segni di mobilizzazione protesica né di riassorbimento osseo in sede periprotesica”.
Sul punto il CTU afferma che “i segni clinici, radiografici ed i sintomi che la IG.ra Pt_1 presentava dopo l'intervento di protesizzazione sono stati interpretati correttamente dal dott.
il quale ha ritenuto che i disturbi fossero dovuti ad una artrosi femoro-rotulea con tilt Pt_2 rotuleo, necessitevole di trattamento protesico. Non vi è pertanto stato errore nella scelta di trattamento, perlomeno non è stato sbagliato”.
Deduce infine l'appellante che “dove la motivazione della decisione di primo grado appare assolutamente in distonia con i requisiti minimi di tolleranza è nella considerazione residuale che la caratterizza. Sostiene il Tribunale di Velletri che “nella etiopatogenesi del precoce scollamento protesico non può essere escluso un trauma per caduta della paziente tra l'altro affetta da declino cognitivo iniziale e che potrebbe non aver riferito al Dott. l'evento traumatico”. Pt_2
La deduzione è infondata.
Deve innanzitutto rilevarsi che tale argomentazione non appare dirimente ma è stata riportata come una mera possibilità.
Essa poi si fonda sulla certificazione medica rilasciata in occasione della visita svolta in data
03.12.2012 presso la di Aprilia in cui veniva evidenziato un “inizio di Controparte_9 deterioramento cognitivo globale di grado medio da demenza senile ed episodi di assenze ed attacchi epilettici “.
Dunque, l'ipotesi era fondata su circostanze concrete rilevate da sanitari.
In conclusione, tutte le doglianze sono state esaminate dal CTU.
§ 9.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la 2) VIOLAZIONE DEL
COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ART. 115-116-132-201-360-61 C.P.C.”.
Deduce l'appellante che: “Emerge pacificamente dagli atti di causa che a seguito del primo intervento e della successiva riabilitazione eseguita presso la Casa di Cura Villa Silvana di Aprilia, la IGnora
venne dimessa in data 31.12.2012. Pt_1
Persistendo i dolori ed i problemi di deambulazione, venne eseguito in data 26.06.2013 controllo radiografico che evidenziava “osteorarefazione periprotesica”.
In tale contesto istruttorio il Tribunale avrebbe dovuto rilevare e valutare opportunamente un elemento istruttorio idoneo a dimostrare una mobilizzazione asettica protesica, e quindi una prova documentale di un problema connesso, collegato e derivante dal primo intervento eseguito dal sanitario poi convenuto in giudizio.
In concreto nessuna analisi del fondamentale accertamento diagnostico è contenuta nella sentenza oggi impugnata che ha deciso la causa senza alcun cenno anche critico al referto ritualmente prodotto.
Ed analoghe considerazioni possono essere svolte relativamente all'esame scintigrafico eseguito in data 20.05.2014 sul cui referto è riportata la seguente diagnosi: ”aumento della attività osteometabolica del ginocchio destro come per fenomeno di mobilizzazione”. E quindi una sintomatologia evidentemente causata e prodotta da una erronea esecuzione della originaria artroprotesi.
Dagli atti del processo di primo grado emerge quindi un ulteriore elemento istruttorio dal quale il
Tribunale avrebbe potuto e dovuto desumere un grave errore caratterizzante la prestazione sanitaria del Dott. per non aver eseguito correttamente l'intervento di artroprotesi;
per non aver Pt_2 recepito le problematiche derivanti dalla prima operazione;
per aver conIGliato e praticato un secondo intervento in carenza dei presupposti e comunque senza alcun miglioramento del complessivo quadro clinico”.
Il motivo è infondato.
Il CTU non ha affatto tralasciato di esaminare tali documenti.
Si legge invero nella CTU che “Poiché l'esame radiografico richiesto dal dott. ed Pt_2 effettuato il 26.06.13 evidenziava segni di iperpressione rotulea esterna, si poteva razionalmente pensare che la sintomatologia dolorosa potesse essere attribuibile alla patologia rotulea. Motivo per cui il dott. ensò che avrebbe potuto e dovuto procedere a protesizzazione della componente Pt_2 rotulea, finora non protesizzata. Eliminando così la sofferenza rotulea ed il tilt rotuleo. In quel momento, nessun altro esame avrebbe potuto dare indicazioni ulteriori circa il trattamento da intraprendere. Peraltro la possibilità di una mobilizzazione asettica a così breve distanza dall'intervento era evento rarissimo e che non poteva essere preso in considerazione”.
Per quanto concerne la scintigrafia si legge nella CTU che “I segni di una mobilizzazione protesica, possono essere desunti in fase precoce, quando ancora non visibili radiograficamente, con una scintigrafia ossea.
La positività di tale esame è però attendibile solo dopo almeno un anno dall'intervento chirurgico, poiché l'aumento dei processi osteometabolici che seguono un intervento di artroprotesi, la rende sempre positiva. L'aumento di radiocaptazione del tracciante è pertanto un indice attendibile solo quando i processi metabilici dell'osso si sono spenti, oltre almeno 1 anno dall'intervento.
Questo è il motivo per cui il dott. non ha richiesto alla p. di effettuare la scintigrafia ossea, Pt_2 in quanto sarebbe stato inutile e non indicato.
Esame che è invece stato effettuato dinnanzi al persistere della sintomatologia dolorosa a carico del ginocchio protesizzato, il 20.05.14 ovvero un anno e mezzo dopo il primo intervento. In questa fase, la positività della scintigrafia poteva, faceva propendere per una possibile mobilizzazione dell'impianto protesico.
Ma comunque, non si è trattato di una franca positività, in quanto la risposta è stata di “presenza di possibili iniziali fenomeni di mobilizzazione”.
Pertanto il dott. non disponeva di altri elementi di diagnosi oltre la clinica e l'esame Pt_2 radiografico per fare diagnosi e porre indicazione al trattamento.
I CTP dott. e dott. hanno obiettato che dall'esame delle radiografie e della scintigrafia Per_2 Per_3 fatte visionare ad un luminare della radiologia prof. , si potevano cogliere i segni di Persona_1 una mancata integrazione del dispositivo protesico.
Riconoscere a posteriori, retrospettivamente quello che non si è visto e non era apprezzabile ab initio radiologicamente, costituisce in medicina legale il fenomeno dell'“HINDSIGHT BIAS” ovvero del senno del poi.
La problematica della valutazione retrospettiva delle radiografie nell'ambito della malpractice medica è un fenomeno molto sentito e discusso in letteratura.
Questo fenomeno conduce i valutatori, una volta a conoscenza dell'esito di un processo curativo o diagnostico, a ritenere che essi avrebbero evitato l'errore.
Esso non è certo esclusivo della disciplina radiologica, ma è stato dimostrato sperimentalmente. I valutatori hanno l'indubbio vantaggio di conoscere il decorso clinico del paz. ed i successivi esami, tutte informazioni non in possesso del sanitario al momento della sua iniziale interpretazione.
Poiché i revisori sono abitualmente a conoscenza degli esiti, il loro punto di vista è basato sulla valutazione sia del processo (diagnosi e trattamento) sia degli esiti.
Mentre al contrario il CTU e il Giudice, nel decidere se un medico è stato negligente, dovrebbero cercare un opinione obbiettiva solo sulla correttezza del processo indipendentemente dall'esito”.
Dunque, il CTU ha esaminato tali documenti, rispondendo anche alle osservazioni dei ctp.
Invece l'appellante non ha spiegato nella propria censura per quale motivo, sotto un profilo medico- legale, le conclusioni sopra sintetizzate si tradurrebbero nella palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, in carenze o deficienze diagnostiche e/o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, né ha indicato quali sarebbero gli accertamenti strumentali ignorati e/o omessi dal c.t.u. dai quali non potrebbe prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.
In un contesto del genere il capo della decisione impugnato deve essere confermato.
§ 9.3. — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la “3) VIOLAZIONE DELL'ART. 5
COMMA 1 D.LVO 28/2010 ED INESISTENTE IMPROCEDIBILITA' PARZIALE DELLA
DOMANDA”.
Deduce l'appellante che “A seguito di dettagliata e particolareggiata discussione svoltasi nelle varie sedi del giudizio di primo grado, il Tribunale di Velletri ha ritenuto sussistere una “parziale improcedibilità' della domanda attrice”.
Il motivo non coglie nel segno.
Deve innanzitutto evidenziarsi che nessuna statuizione di improcedibilità si rinviene nella sentenza impugnata.
Si legge invece nella sentenza impugnata che “Quanto alla necessità di integrare la CTU al fine di verificare la correttezza dell'operato del dr con specifico riferimento al primo intervento, Pt_2 va premesso che, in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, l'attore deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, allegando qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato (Cass. n. 27855/2013).
Nel caso di specie, parte attrice ha specificamente allegato, quale inadempienza produttiva del danno lamentato, la circostanza che: “[…] Soltanto dopo 15 mesi dall'inizio dei sintomi algici e dagli accertamenti radiologici, si è potuto intervenire correttamente per risolvere il fallimento protesico.
Il tempo trascorso, ovvero negligentemente fatto trascorrere dall'ortopedico operatore, ha determinato una più grave perdita di sostanza ossea nel canale tibiale (per effetto dell'intervento di revisione – 6/2014) che costituisce il danno biologico più evidente nella chirurgia di revisione protesica. I clinici, pertanto, concludevano “nei mesi successivi ….. al primo intervento del
22.11.2012)…. Pur persistendo dolore in sede protesica e conseguente deficit della deambulazione, il suddetto ortopedico non ha provveduto ad effettuare accertamenti clinici adeguati, ignorando quindi una progressiva mobilizzazione asettica protesica. Ha invece sottoposto, senza alcun beneficio, la IGnora ad ulteriore intervento di rimodellamento protesico della rotula che Pt_1 non ha risolto la patologia algica.”
In sostanza, l'inadempienza del sanitario viene prospettata nell'aver omesso di “effettuare accertamenti clinici adeguati, ignorando quindi una progressiva mobilizzazione asettica protesica”
e di aver invece sottoposto la paziente “ad ulteriore intervento di rimodellamento protesico della rotula che non ha risolto la patologia algica.
Secondo la prospettazione attorea, in definitiva, viene imputato all'ortopedico convenuto di non aver adeguatamente trattato, con il secondo intervento, la supposta mobilizzazione protesica in atto.
Conclusione che, del resto, trova conferma nel fatto che, a seguito dell'improcedibilità eccepita in comparsa di costituzione e risposta dalla convenuta, proprio in relazione alla non Pt_5 corrispondenza dei fatti esposti rispetto a quelli indicati nell'istanza di mediazione, parte attrice non ha invocato la concessione di un termine per la relativa integrazione, precisando, in sede di memorie ex art. 183 sesto comma cpc n. 1, di aver chiesto il ristoro dei danni derivati dall'<<errata protesizzazione del ginocchio destro, effettuata solo con l'intervento dell'8.07.2013, benché necessaria già al tempo della prima operazione chirurgica 22.11.2012. motivo per cui, nella domanda di mediazione, si è fatto esclusivo riferimento secondo intervento. […]>>.
Si legge sul punto nella prima memoria ex articolo 183 cpc che “la presente azione ha ad oggetto il risarcimento dei danni, per responsabilità professionale sanitaria, derivati all'attrice dal cattivo operato del dott. responsabile del reparto di ortopedia nel nosocomio convenuto. In Pt_2 particolare, per l'errata protesizzazione del ginocchio destro, effettuata solo con l'intervento dell'8.07.2013, benché necessaria già al tempo della prima operazione chirurgica del 22.11.2012”.
Conseguentemente è stato richiesto al CTU di “verificare se i danni fisici lamentati dall'attrice fossero imputabili all'errore diagnostico e dunque d'intervento, con specifico riferimento a quello effettuato dal dott. in data 08/07/2013”. Pt_2
Dunque, la pronunzia è stata correttamente limitata - ex articolo 112 c.p.c. - alle richieste di parte attrice.
Per mera completezza espositiva si esamineranno comunque le deduzioni di parte appellante sul punto.
Evidenzia l'appellante la “evidente infrazionabilita' della prestazione professionale sottoposta alla attenzione del Giudice adito”. In realtà si tratta di due interventi distinti avvenuti in tempi diversi.
Rileva ancora l'appellante che “b) quanto poi agli aspetti processuali occorre anzitutto considerare come la mediazione sia caratterizzata dalla oggettiva sommarietà della esposizione, e la necessaria simmetria fra mediazione ed azione giudiziale debba interpretarsi nel senso della dovuta coincidenza fra soggetti, fatti costitutivi della pretesa e petitum.
Ebbene nel caso di specie in entrambe le sedi vi è corrispondenza soggettiva, analogia del bene della vita richiesto (risarcimento danni) censure e doglianze afferenti la prestazione sanitaria nel suo complesso”.
La censura non coglie nel segno in quanto nella richiesta di mediazione si faceva espressamente riferimento all' “intervento chirurgico di “protesi di rotula ginocchio destro”, svolto dal Dott. in data 08/07/2013 presso la Casa di cura Madonna delle Grazie di Velletri” Parte_2 individuando così specificatamente la causa petendi.
Rileva ancora l'appellante come “il Giudice Istruttore abbia implicitamente disatteso in limine la eccezione di improcedibilità poi irritualmente (forse) accolta dal Tribunale.
Nel caso di specie, a fronte di espressa eccezione di uno dei convenuti, nessun termine fu concesso per la correzione della ipotizzata carenza processuale, e tale scelta ordinatoria rappresenta una conseguenza evidente del rigetto implicito della eccezione”.
La doglianza non coglie nel segno.
Innanzitutto, deve ribadirsi che nella sentenza impugnata non vi è stata alcuna pronunzia di improcedibilità, neppure implicita, essendosi il Tribunale focalizzato sulla domanda proposta dall'attrice.
Comunque, l'attrice non ha richiesto alcun termine per procedere alla mediazione ed il giudice non avrebbe potuto concedere tale termine dopo la prima udienza talché la successiva mediazione appare irrilevante.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 11. — Il rigetto dell'appello principale consente di non esaminare l'appello incidentale condizionato proposto dalla . Controparte_4
§ 12. — Restano assorbite le ulteriori questioni relative all'operatività della copertura assicurativa.
§ 13. — Attesa l'obiettiva opinabilità della questione possono compensarsi le spese del grado.
§ 14. — L' appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, della e dell' Parte_2 Controparte_4 CP_2 avverso la sentenza definitiva n. 1822/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Velletri Controparte_2 così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese del grado compensate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 5 novembre 2025.
Il Presidente estensore
AN NE
Sezione VI civile
R.G. 391/2021
All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 12:35
Presidente Relatore Dott. AN NE ConIGliere Dott. Raffaele Miele
ConIGliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. OPPEDISANO CINZIA presente
Appellato/i
Parte_2
Avv. DEL MONTE ROBERTA avv Cruciani in sost
Controparte_1
Avv. D'ELETTO PAOLO avv paoletti in sost.
Controparte_2
Avv. VILLANO ROSARIA avv Fimiani in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv Paoletti insiste nelle istanze istruttorie così come l'avv.to AN.
Gli altri difensori si oppongono
La Corte riservato al merito la decisione sulle istanze istruttorie , invita le parti alla discussione
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione IA EL NO
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
AN NE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. AN NE - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - ConIGliere dott. Luca Ponzillo - ConIGliere all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 391 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(c.f.: ), cittadina italiana, nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Cinzia
AN ( del Foro di Latina, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._2 costituzione e risposta rilasciata con foglio separato,
CP_3
e
(c. f.: ), residente in [...] C.F._3 fisso 1 ed elettivamente domiciliato in Terracina (LT) alla Via delle Arene (adiac. ) presso lo Pt_3 studio dell'Avv. Roberta Del Monte (c.f.: ), che lo rappresenta e difende, C.F._4 giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da considerarsi in uno al presente atto ex art. 83 comma III c.p.c.,
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE –
e
(c.f. ), in Controparte_4 P.IVA_1 persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante CP_5
( , nato a [...] il [...] e domiciliato per la carica come in appresso, CodiceFiscale_5 con sede legale in Velletri (00049 - RM), viale Salvo D'Acquisto n. 67, rappresentata difesa dall'Avv.
Paolo D'Eletto del Foro di Velletri (c.f. - fax 06.96151039 - pec C.F._6
, e con il medesimo elettivamente domiciliata in Roma (00198 - RM), Email_1
Via Po n. 22 (c/o Avv. Donato D'Angelo), giusta procura unita al presente atto ex art. 83, comma III, ultimo periodo cpc;
-APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
e cf , con sede in San Cesario (MO), Corso Controparte_2 P.IVA_2
Libertà n. 53, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Rosaria
IL, FR NN e GI CC ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Via L. Cassese n. 12, giusta procura in atti,
-APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 19.01.2021 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva n. 1822/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Velletri in data
21.12.2020, all'esito del giudizio r.g. n. 5138/2017, promosso dall'odierna appellante nei confronti di , della e dell' Parte_2 Controparte_4 [...]
Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto che si era rivolta al dr per dolori ed Pt_2 impotenza funzionale del ginocchio destro, dopo aver effettuato una radiografia, dalla quale era emerso che era affetta da “fenomeni di gonartrosi tricompartimentale con modesta riduzione di ampiezza degli spazi femoro-tibiali…rotula in lieve tilt esterno con segni di condropatia all'interfaccia articolare femoro-rotulea”. Il dr dopo la visita e la terapia infiltrativa, Pt_2 aveva prospettato la necessità di un intervento di protesizzazione del ginocchio destro;
l'attrice, dunque, dopo un ulteriore esame radiografico (dal quale era emerso: “alterazione gonartrosica con riduzione d'ampiezza dell'interlinea articolare interna di carico e fenomeni di sclerosi iperostosica delle superfici ossee affrontate. Note ipertrofiche delle creste intercondiloidee. Osteofitosi femoro tibiale compartimentale interna. Corpo rotuleo sublussato cranialmente al grado di flessione dell'esame..”), si era ricoverata presso la clinica convenuta il 21.11.2012, dove il dr Pt_2 prestava la propria opera professionale, ed il giorno successivo si era sottoposta ad intervento di artroprotesi con componente femorale e tibiale cementata. Era stata dunque dimessa il 28 novembre successivo ed il 3 dicembre si era ricoverata in altra struttura per la riabilitazione, dove aveva cominciato a lamentare algie al ginocchio operato. Era stata dunque dimessa con diagnosi di “deficit della deambulazione in PTC dx”. A fronte del successivo peggioramento delle proprie condizioni, aveva effettuato un altro esame radiografico, dal quale era emerso: “osteorarefazione periprotesica”. A quel punto il dr le aveva conIGliato l'intervento di protesizzazione, che Pt_2 era stato eseguito il successivo 8 luglio 2013 con dimissioni l'11.7.2013, senza miglioramento delle proprie condizioni. I successivi esami radiografici avevano evidenziato il persistere di un'area di mancata aderenza periprotesica e di ulteriore addensamento osseo. L'attrice si era dunque recata presso il Policlinico Campus Biomedico e dall'esame scintigrafico ivi effettuato era emerso
“aumento dell'attività osteometabolica del ginocchio destro come per fenomeni di mobilizzazione”.
Era stata dunque prospettata la necessità di un intervento di sostituzione della protesi, che era stato effettuato presso l'ICOT il 13 giugno 2014. Ciò premesso, l'attrice ha sostenuto che, a seguito del primo intervento, aveva subito una “cementificazione protesica non adeguata, una negligente valutazione del sintomo “dolore”, un inutile intervento di protesizzazione di rotula ed una mancata diagnosi del fallimento protesico”, che, soltanto dopo 15 mesi dall'inizio dei sintomi antalgici e dagli accertamenti radiologici, aveva potuto risolvere il fallimento protesico, e che dunque il ritardo aveva determinato una più grave perdita di sostanza ossea nel canale tibiale. Aveva, pertanto, attivato la procedura di mediazione obbligatoria, avente il seguente oggetto: “responsabilità medica – risarcimento danni per lesioni a seguito di intervento chirurgico di “protesi di rotula ginocchio destro”, svolto dal dott. in data 8/07/2013 presso la Parte_2 CP_1 Controparte_1
di Velletri”. Il dr ha contestato la fondatezza della domanda, rilevando, in
[...] Pt_2 particolare, che nelle radiografie precedenti l'intervento, la rotula si presentava in iperpressione esterna, con un quadro clinico di dolore anteriore e alla flesso estensione del ginocchio, che non evidenziava dati che presupponevano una mobilizzazione protesica o un fallimento dell'impianto stesso;
ha precisato che nel primo giorno posto operatorio la paziente era stata mobilizzata, con ausilio, senza evidenti segni obiettivi o riferiti di danno vascolo nervoso;
né, nei successivi controlli ambulatoriali, la paziente aveva lamentato disturbi sintomatici di un peggioramento. Ha dunque concluso che le lesioni lamentate rappresentavano complicanze prevedibili del tipo di intervento ed indicate nel modulo di consenso sottoscritto e comunque non evitabili. Anche la clinica si è costituita, eccependo l'improcedibilità della domanda rispetto al primo intervento eseguito dal dr in Pt_2 quanto non indicato nella domanda di mediazione;
ha contestato nel merito la fondatezza della domanda in ordine ad entrambi gli interventi: il primo, perché il dato obiettivo riportato negli esami radiografici eseguiti successivamente alla prima dimissione mostrava una protesi ben posizionata ed esente da fenomeni di mobilizzazione o di riassorbimento (cfr. esami Rx 09/01/2013; Rx 05/04/2013;
Rx 26/04/2013); il secondo, perché un esame radiografico eseguito il giorno della dimissione confermava la buona condizione della paziente, mostrando «presenza di artroprotesi bicompartimentale femoro-tibiale e di protesi rotulea. Non segni di mobilizzazione protesica. Tono calcico ai limiti inferiori» ed un ulteriore esame radiografico del 22/08/2013 in egual modo documentava «Presenza di protesi femoro-tibiale normo-posizionata. Non si osservano IGnificativi segni di riassorbimento osseo peri-protesico né grossolane calcificazioni periarticolari». Ha contestato, infine, la ricorrenza del nesso eziologico tra gli interventi chirurgici eseguiti dal Dott. presso la clinica e i danni lamentati dalla paziente, che aveva presentato segni Parte_2 peggiorativi solo dopo un anno e quattro mesi dal primo intervento chirurgico, allorquando un esame radiografico del 20/03/2014 aveva mostrato «Presenza di artroprotesi completa normo-posizionata ed esente da fenomeni di reattività ossea secondaria. Si repertano intensi fenomeni di osteosclerosi a carico della rotula. Presenza di minuto distacco parcellare osseo a carico del margine posteriore tibiale». Ha precisato che la mobilizzazione della protesi del ginocchio rappresentava, infatti, una possibile complicanza dell'intervento, posto che la durata di un impianto varia a seconda di moltissime variabili fra cui l'età, il peso, il sesso, la qualità dell'osso e l'attività del paziente e nel caso di specie la IG.ra , donna di anni 76 al tempo degli interventi chirurgici, già affetta Parte_1 da una preesistente e certificata osteoporosi, presentava non irrilevanti fattori di rischio. Si è costituita anche la compagnia di assicurazioni chiamata in causa, aderendo nel merito alle difese della clinica. La causa è stata istruita mediante CTU medica.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “rigetta la domanda attorea;
condanna parte attrice a rifondere le parti convenute e la chiamata in causa delle spese di lite che liquida in euro 7.254,00 per ciascuna parte, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.”
§ 4. — L'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Piaccia alla Corte D'Appello adita, previa ammissione dei mezzi di prova richiesti in primo grado ed articolati nella memoria ex art. 183 c.p.c. n.1 e rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio,
a) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del dott. Parte_2
della con riferimento ai fatti di cui in premessa
[...] Controparte_1 ed in particolare nella diagnosi e cura delle patologie lamentate dalla IGnora ed Parte_1 evidenziate in occasione della genesi del rapporto professionale intercorso con il sanitario.
b) Per l'effetto condannare i convenuti in solido o alternativamente all'integrale risarcimento dei danni subiti dalla appellante, patrimoniali e non patrimoniali e quantificati nella misura di Euro
50.790,00 per il danno non patrimoniale oltre la personalizzazione” nella misura indicata nelle tabelle milanesi del 43% della invalidità permanente, ed in Euro 1.000,00 per il danno patrimoniale.
O nella somma eventualmente diversa ritenuta equa, sempre con rivalutazione ed interessi.
c) Vittoria di spese e compensi professionali relativi al doppio grado di giudizio”.
§ 5. — costituitosi con comparsa di risposta del 25/05/2021, ha resistito Controparte_6 all'impugnazione chiedendo che: “l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria Voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare e processuale, accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità e/o l'inefficacia e/o invalidità della procura speciale alle liti asseritamente sottoscritta dalla IG.ra e rilasciata all'avv. Mario Lauro Parte_1
Pietrosanti senza il rispetto delle forme di cui all'art. 83 comma III cpc e conseguentemente accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o invalidità di tutti gli atti posti in essere dal procuratore avversario senza valido mandato in virtù di tale atto, con liquidazione di spese a suo carico;
2) sempre in via preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione; 3) nel merito e in via principale, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla IG.ra confermando la sentenza oggi Parte_1 oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
4) in via subordinata, respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro il Prof. per i motivi esposti in Pt_2 narrativa e/o in subordine, contenere al minimo l'eventuale condanna al risarcimento del danno;
5) in via ulteriormente subordinata incidentale trasversale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea e/o della domanda di rivalsa/regresso/risarcimento eventualmente riproposta dalla struttura nei confronti del medico e di cui si chiede il rigetto, accogliere la domanda di garanzia e manleva spiegata in primo grado nei confronti del terzo chiamato in persona del legale rapp.te p.t., e per l'effetto condannare Controparte_2 il predetto terzo chiamato in primo grado ed odierno co appellato, , a Controparte_2 pagare quanto eventualmente dovuto dal Prof. anche in ordine all'eventuale Parte_2 condanna al pagamento delle spese e competenze di causa;
6) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
§ 6. — La costituitasi con comparsa di risposta Controparte_7 contenente appello incidentale condizionato depositata in data 25/05/2021, ha rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis ed in integrale accoglimento dei suesposti motivi. 1) In via principale: rigettare integralmente il gravame siccome infondato in fatto e in diritto e respingere qualunque domanda comunque proposta nei confronti della
, con integrale conferma della sentenza di primo Controparte_4 grado;
2) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento in tutto o in parte del gravame principale e di ritenuta necessità di pronunciare sulle originarie domande svolte in primo grado dalla Sig.ra , in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, Parte_1 riformare la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi o comunque ha implicitamente rigettato l'eccezione di improcedibilità per mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria svolta in primo grado dalla Controparte_4
, e conseguentemente accertare il mutamento, quantomeno parziale, del thema
[...] decidendum introdotto nel presente giudizio da parte attrice rispetto a quello avanzato in sede di mediazione, e per l'effetto dichiarare la definitiva improcedibilità del presente giudizio (quantomeno con riferimento alla domanda risarcitoria relativa al “primo intervento” del 22/11/2012) per mancato previo assolvimento delle condizioni di procedibilità previste in materia di responsabilità medico-sanitaria dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. e dall'art. 8 della L. EL, nonché accogliere integralmente le ulteriori domande ed eccezioni già svolte in primo grado dalla
[...]
ed in questa sede integralmente riproposte ex art. 346 cpc, come di seguito Controparte_4 riportate e trascritte:“ in via principale: respingere ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza, accertare la esclusiva responsabilità per colpa grave del Dott. nella causazione dell'evento Parte_2 di danno, o comunque quantificare in termini percentuali l'incidenza della condotta del medesimo nella causazione dell'evento di danno, e per l'effetto condannare ex art. 2055 c.c. e/o ex art. 9 L. EL
(quest'ultimo ove ritenuto applicabile) il Dott. a garantire, manlevare e pagare Parte_2
Parte_ alla clinica quanto quest'ultima si dovesse trovare ad essere condannata a dover pagare alla paziente attrice in proporzione alla gravità della colpa e alla percentuale di responsabilità nella causazione dell'evento che sarà accertata in capo al medico convenuto. 3) In via ulteriormente subordinata: sempre nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza, accertare l'inadempimento di non lieve importanza del Dott. alle obbligazioni dal Parte_2 medesimo assunte nei confronti della struttura sanitaria per effetto della sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera professionale del 29/04/2010, per avere egli fornito la prestazione professionale nei confronti della paziente con grave negligenza, imprudenza e/o imperizia, e conseguentemente condannare il Dott. a risarcire la di quella Parte_2 Parte_5 stessa somma che la struttura sanitaria dovesse essere condannata a pagare alla paziente attrice, in proporzione alla gravità della colpa e alla percentuale di responsabilità nella causazione dell'evento che sarà accertata in capo al medico convenuto”. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
§ 7. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta in data Controparte_2
14/02/2022, ha resistito all'appello rassegnando le seguenti conclusioni :“Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, 1) di accogliere le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla difesa del dott. previo integrale richiamo alle stesse;
nel merito, in via principale, rigettare l'appello
Pt_2 principale proposto dalla IGnora , confermando le statuizioni della sentenza impugnata in Pt_1 merito alla mancanza di responsabilità del dott. 2) in via di primo subordine, per la
Pt_2 denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado e di ritenuta accoglibilità dell'azione risarcitoria promossa dall'attrice, dichiarata la responsabilità risarcitoria esclusiva di Contr per quanto occorso all'attrice, rigettare ogni domanda svolta verso il dott. anche
Pt_2 con specifico riferimento alle domande riproposte dalla casa di cura verso lo stesso dott.
Pt_2
3) in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi di ritenuta responsabilità anche del dott.
e/o di accoglimento della domanda di rivalsa o di altra domanda stipulata dalla casa di Pt_2 cura, fermi i limiti alla rivalsa come precisati in atti, rigettare la domanda di garanzia proposta dallo stesso dott. verso per la non operatività della copertura Pt_2 Controparte_2 assicurativa prestata con la Polizza ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 16, 3° comma, nn. 2) e 3), delle condizioni generali sia con riferimento all'azione risarcitoria promossa dall'attrice verso la struttura sanitaria che con riguardo alla domanda di rivalsa proposta dalla struttura, ciò perché: 3a. non ricorrono le condizioni e i presupposti per l'accoglimento di tale domanda;
3b. attesa la natura sostanziale di rapporto di lavoro dipendente o, quanto meno, di collaborazione coordinata e continuativa, e non libero professionale, del rapporto in essere tra la casa di cura il dott. all'epoca dei fatti di causa, essa opera in secondo rischio, oltre il Pt_2 massimale assicurato dalla Polizza contratta dalla casa di cura anche a favore dei propri medici dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, e dunque pure a favore dello stesso dott.
3c. anche in ipotesi di non operatività della Polizza contratta dalla casa di cura anche a Pt_2 favore dei propri medici dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi rispetto al presente sinistro, essa non opera in primo rischio, non essendo la struttura convenuta insolvente;
3d. per non avere la casa di cura posto la colpa grave del dott. a fondamento dell'azione di rivalsa Pt_2 proposta nei suoi confronti;
4. in via di ulteriore subordine, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di per la non operatività della Pt_2 Controparte_2 copertura assicurativa prestata con la Polizza, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 17 delle c.g.c.
e dell'art. 1892 c.c., per la dolosa violazione, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di salvataggio ai sensi e per gli effetti degli artt. 1914, 1° comma, e 1915, 1° comma, c.c. e la conseguente sua decadenza dal diritto all'indennizzo, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 lett. b) c.g.c.;
5. in via di estremo subordine: 5a. da un lato, con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal dott. verso , accertare essere la Compagnia tenuta ad Pt_2 Controparte_2 indennizzare l'assicurato nei seguenti limiti: 5a 1. per la sola quota di responsabilità diretta che compete all'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
5a 2. in via espressamente subordinata all'eccezione opposta al precedente punto 2, con ripartizione proporzionale ex art. 1910 c.c. con la Polizza stipulata dalla struttura sanitaria;
Con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
§ 8. — In via pregiudiziale debbono esaminarsi le eccezioni di difetto di procura e di inammissibilità dell'appello sollevate dalla difesa del dott. Pt_2
§ 8.1. — Eccepisce innanzitutto la difesa del dott. la carenza di procura del difensore Pt_2 dell'appellante in quanto costituita dalla “scansione di un documento cartaceo, ovverosia di una delega “generale” rilasciata a margine della pag. 1 dell'atto di appello redatto ove, oltre alla mancata indicazione del soggetto che conferisce la procura, manca anche qualsivoglia indicazione della causa per cui la stessa è stata rilasciata e delle controparti. Il testo della procura non è stato quindi redatto in modo tale da creare un rapporto di univocità con lo specifico giudizio per il quale
è stata conferita”.
L'eccezione è infondata.
La procura è stata conferita compiutamente a margine dell'atto di citazione in appello.
§ 8.2. — Quanto poi all'eccezione di inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art.350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n.10409/2020 e n.4696/2016).
§ 9. — Nel merito l'appello è articolato in tre motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo viene dedotto il “1) DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA
SENTENZA IMPUGNATA”. Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “La causa è stata istruita mediante CTU medica.
L'Ausiliario ha premesso che: “Il trattamento di una gonartrosi tricompartimentale prevede di regola l'impianto di una artroprotesi con due componenti femorale e tibiale che vengono applicate dopo preparazione del ginocchio, con appositi tagli dell'osso mediante strumentario dedicato. Le componenti vengono cementate, quindi la stabilità immediata dell'impianto è dovuta al cemento. La rotula di norma non viene protesizzata ma viene effettuata una sua regolarizzazione consistente nella rimozione degli osteofiti, una condroabrasione e la cosiddetta deafferentazione al fine di ridurre la eventuale sintomatologia dolorosa di origine rotulea.”
Ha dunque esposto che: “Nel caso in oggetto, la p. dopo il primo intervento ha iniziato ad accusare fin da subito, dolore al ginocchio. Le cause di dolore in un ginocchio protesizzato possono essere molteplici. Nel caso in oggetto, ripetuti esami radiografici documentavano il corretto posizionamento dell'impianto protesico ed assenza di segni di possibile mobilizzazione. Come pure assenza di osteoporosi distrettuale. Non vi era presenza di segni di flogosi. Poiché l'esame radiografico richiesto dal dott. ed effettuato il 26.06.13 evidenziava segni di iperpressione rotulea Pt_2 esterna, si poteva razionalmente pensare che la sintomatologia dolorosa potesse essere attribuibile alla patologia rotulea. Motivo per cui il dott. ensò che avrebbe potuto e dovuto procedere Pt_2
a protesizzazione della componente rotulea, finora non protesizzata. Eliminando così la sofferenza rotulea ed il tilt rotuleo. In quel momento, nessun altro esame avrebbe potuto dare indicazioni ulteriori circa il trattamento da intraprendere. Peraltro la possibilità di una mobilizzazione asettica a così breve distanza all'intervento era evento rarissimo e che non poteva essere preso in considerazione. I segni di una mobilizzazione protesica, possono essere desunti in fase precoce, quando ancora non visibili radiograficamente, con una scintigrafia ossea. La positività di tale esame
è però attendibile solo dopo almeno un anno dall'intervento chirurgico, poiché l'aumento dei processi osteometabolici che seguono un intervento di artroprotesi, la rende sempre positiva.
L'aumento di radiocaptazione del tracciante è pertanto un indice attendibile solo quando i processi metabolici dell'osso si sono spenti, oltre almeno 1 anno dall'intervento. Questo è il motivo per cui il dott. non ha richiesto alla p. di effettuare la scintigrafia ossea, in quanto sarebbe stato Pt_2 inutile e non indicato. Esame che è invece stato effettuato dinnanzi al persistere della sintomatologia dolorosa a carico del ginocchio protesizzato, il 20.05.14 ovvero un anno e mezzo dopo il primo intervento. In questa fase, la positività della scintigrafia poteva, faceva propendere per una possibile mobilizzazione dell'impianto protesico. Ma comunque, non si è trattato di una franca positività, in quanto la risposta è stata di “presenza di possibili iniziali fenomeni di mobilizzazione”. Pertanto il dott. non disponeva di altri elementi di diagnosi oltre la clinica e l'esame radiografico per Pt_2 fare diagnosi e porre indicazione al trattamento.” In risposta alle osservazioni dei CCTTPP di parte attrice, che “hanno obiettato che dall'esame delle radiografie e della scintigrafia fatte visionare ad un luminare della radiologia prof. , Persona_1 si potevano cogliere i segni di una mancata integrazione del dispositivo protesico”, ha ribadito che:
“i segni clinici, radiografici ed i sintomi che la IG.ra presentava dopo l'intervento di Pt_1 protesizzazione sono stati interpretati correttamente dal dott. il quale ha ritenuto che i Pt_2 disturbi fossero dovuti ad una artrosi femoro-rotulea con tilt rotuleo, necessitevole di trattamento protesico. Non vi è pertanto stato errore nella scelta di trattamento, perlomeno non è stato sbagliato.” e che non vi erano “stati errori nell'interpretare come sintomi di iperpressione rotulea su gonartrosi grave, il dolore lamentato dalla IG.ra . L'ipotesi di una mobilizzazione Pt_1 asettica a così breve distanza di tempo dal primo intervento è estremamente remota. D'altronde, la negatività dell'esame radiografico del ginocchio per tale ipotesi, la tendenza al basculamento laterale della rotula e la clinica, potevano bene indirizzare verso una patologia rotulea con indicazione alla protesizzazione.”.
Ha aggiunto che: “Riconoscere a posteriori, retrospettivamente quello che non si è visto e non era apprezzabile ab initio radiologicamente, costituisce in medicina legale il fenomeno dell'
“HINDSIGHT BIAS” ovvero del senno del poi.”, precisando ulteriormente che: “L'obbligo della refertazione compete infatti al solo medico radiologo e non all'ortopedico, che pur essendo avvezzo alla visione di es. Rx, non può sostituirsi al radiologo in nessun caso e la mancata refertazione di una lesione che non sia macroscopicamente rilevante, non può costituire assolutamente elemento di colpa per l'ortopedico. Infine, nella etiopatogenesi del precoce scollamento protesico non può essere escluso un trauma per caduta della p. che come risulta dalla documentazione clinica, risultava essere affetta da declino cognitivo iniziale e potrebbe non ricordare o aver sottovalutato e non riportato al dott. l'evento traumatico e aprire la porta ad una ipotesi di possibile mobilizzazione Pt_2 postraumatica. Il CTU, dunque, ha diffusamente chiarito le argomentazioni che debbono indurre ad escludere la responsabilità del dr La domanda attorea va dunque respinta”. Pt_2
Deduce l'appellante che : “nel caso di specie la sentenza impugnata si fonda in modo sostanzialmente acritico e totalmente recettivo sulla c.t.u. demandata all'Ausiliario scelto, senza compiuta motivazione e senza alcuna coerenza con il materiale probatorio acquisito e con le richieste formulate dalle parti”.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi che la sentenza è immune da censure nella parte in cui il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni medico-legali cui è pervenuto il c.t.u., senza confutare le diverse valutazioni espresse dai consulenti di parte dell'attrice. A riguardo si premette che, in linea di principio, se il giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u., giudicandole valide, non è tenuto a motivare la propria adesione, in quanto in tal caso l'obbligo di motivazione è assolto con il semplice rinvio alla consulenza (Cass., Sez. Lav., 19 luglio 2005, n.
15164; Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. 9 maggio 1986 n.
3085).
Se, però, le conclusioni del c.t.u. siano state contestate dalle parti o da una di esse, il giudice non sempre può motivare la propria decisione limitandosi a richiamare le risultanze della consulenza.
In situazioni del genere, in particolare, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere tre ipotesi: a) se le critiche e le osservazioni delle parti sono generiche e indimostrate e non si richiamano ad alcun elemento di prova, il giudice non è tenuto a prenderle espressamente in considerazione e può limitarsi ad aderire alle conclusioni del c.t.u. rinviando alla relazione peritale
(Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2005, n. 17324); b) se le parti o i loro consulenti abbiano contestato le conclusioni del c.t.u. in modo preciso e circostanziato, indicando analiticamente quali dati il c.t.u. abbia pretermesso, ovvero in quale errore sia incorso, il giudice ha l'obbligo di prendere posizione in ordine ai rilievi delle parti esplicitamente ovvero anche implicitamente, situazione, questa, che ricorre quando nella sentenza siano state svolte considerazioni incompatibili con le critiche delle parti, ovvero quando le critiche delle parti siano già state prese in esame e confutate dal c.t.u. nella sua relazione o in supplementi di essa (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355; Cass. 9 gennaio 2009, n. 282; Cass.
25 giugno 2014, n. 14471; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1815; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637); c) nella diversa ipotesi in cui, invece, le parti muovano rilievi precisi e circostanziati all'operato del c.t.u. dopo il deposito della relazione, il giudice deve sempre prenderli in esame e non può limitarsi a rigettarli con il rinvio alla relazione peritale, posto che in una situazione del genere il consulente di ufficio non ha potuto evidentemente dare risposta a critiche che sono formulate per la prima volta soltanto dopo il deposito della relazione peritale (Cass. 25 marzo 1987, n. 2900; sull'argomento v. anche Cass. 11 giugno 2018, n. 15147: «Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione»; in senso conforme, Cass. 22 ottobre 2018, n. 25526; Cass.
6 maggio 2021, n. 11917).
Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie il Tribunale non aveva motivo di esaminare e di confutare espressamente i rilievi dei consulenti di parte dell'appellante, essendosi il consulente d'ufficio fatto carico di esaminare nel proprio elaborato le considerazioni dagli stessi svolte come si evince dalla lettura della relazione peritale.
Vertendosi, pertanto, nell'ipotesi sopra sintetizzata sub lett. b), gli obblighi motivazionali posti a carico del giudice di prime cure possono ritenersi adeguatamente soddisfatti con il rinvio alle conclusioni medico-legali del consulente d'ufficio.
Ad ogni buon conto, aggiunge il Collegio che, nel merito, il capo della decisione impugnato è immune da censure.
Deduce infatti l'appellante che “È strano però che il c.t.u. prima ed il Tribunale dopo, non abbiano rilevato gli esiti degli esami radiografici eseguiti precedentemente al secondo intervento.
Dagli stessi si rileva con evidente chiarezza la presenza di “osteorarefazione periprotesica ovvero riassorbimento osseo.
Emergeva quindi obiettivamente una criticità avente causa diretta nel primo intervento e che avrebbe dovuto indirizzare alla esecuzione di operazione correttiva rispetto alla prima”.
Si legge in proposito nella CTU che “Le cause di dolore in un ginocchio protesizzato possono essere molteplici. Nel caso in oggetto, ripetuti esami radiografici documentavano il corretto posizionamento dell'impianto protesico ed assenza di segni di possibile mobilizzazione. Come pure assenza di osteoporosi distrettuale. Non vi era presenza di segni di flogosi. Poiché l'esame radiografico richiesto dal dott. ed effettuato il 26.06.13 evidenziava segni di iperpressione rotulea esterna, si Pt_2 poteva razionalmente pensare che la sintomatologia dolorosa potesse essere attribuibile alla patologia rotulea. Motivo per cui il dott. pensò che avrebbe potuto e dovuto procedere a Pt_2 protesizzazione della componente rotulea, finora non protesizzata. Eliminando così la sofferenza rotulea ed il tilt rotuleo. In quel momento, nessun altro esame avrebbe potuto dare indicazioni ulteriori irca il trattamento da intraprendere. Peraltro la possibilità di una mobilizzazione asettica a così breve distanza dall'intervento era evento rarissimo e che non poteva essere preso in considerazione”.
Deduce ancora l'appellante che “secondo il primo Giudice non vi sarebbe negligenza nella errata individuazione delle cause della patologia esistente nonostante la stessa emergesse chiaramente dagli accertamenti prescritti e nonostante mancasse ogni collegamento fra la risultanza diagnostica e la operazione rotulea conIGliata ed eseguita”. Si legge sul punto nella CTU che “i segni clinici, radiografici ed i sintomi che la IG.ra Pt_1 presentava dopo l'intervento di protesizzazione sono stati interpretati correttamente dal dott.
il quale ha ritenuto che i disturbi fossero dovuti ad una artrosi femoro-rotulea con tilt Pt_2 rotuleo, necessitevole di trattamento protesico.
Non vi è pertanto stato errore nella scelta di trattamento, perlomeno non è stato sbagliato”.
Deduce quindi l'appellante che “se è vero che la esecuzione dell'esame competa al radiologo, è del pari indubbio che la lettura dello stesso non possa non competere al sanitario che sulla base del risultato deve accertare la patologia ed intervenire nel modo migliore. E ciò tra l'altro in presenza di referto redatto dal radiologo ove emerge chiaramente un pregresso distacco protesico e non certamente una ben diversa artrosi rotulea”.
Sul punto il CTU ha precisato che “L'obbligo della refertazione compete infatti al solo medico radiologo e non all'ortopedico, che pur essendo avvezzo alla visione di es. Rx, non può sostituirsi al radiologo in nessun caso e la mancata refertazione di una lesione che non sia macroscopicamente rilevante, non può costituire assolutamente elemento di colpa per l'ortopedico”.
Dunque, espettava al radiologo redigere il referto.
Comunque, non risulta un'erronea refertazione in quanto dalla RX ginocchio dx del 26/6/2013 si legge: “Artroprotesi completa di ginocchio, senza segni di mobilizzazione protesica né di riassorbimento osseo in sede periprotesica”.
Sul punto il CTU afferma che “i segni clinici, radiografici ed i sintomi che la IG.ra Pt_1 presentava dopo l'intervento di protesizzazione sono stati interpretati correttamente dal dott.
il quale ha ritenuto che i disturbi fossero dovuti ad una artrosi femoro-rotulea con tilt Pt_2 rotuleo, necessitevole di trattamento protesico. Non vi è pertanto stato errore nella scelta di trattamento, perlomeno non è stato sbagliato”.
Deduce infine l'appellante che “dove la motivazione della decisione di primo grado appare assolutamente in distonia con i requisiti minimi di tolleranza è nella considerazione residuale che la caratterizza. Sostiene il Tribunale di Velletri che “nella etiopatogenesi del precoce scollamento protesico non può essere escluso un trauma per caduta della paziente tra l'altro affetta da declino cognitivo iniziale e che potrebbe non aver riferito al Dott. l'evento traumatico”. Pt_2
La deduzione è infondata.
Deve innanzitutto rilevarsi che tale argomentazione non appare dirimente ma è stata riportata come una mera possibilità.
Essa poi si fonda sulla certificazione medica rilasciata in occasione della visita svolta in data
03.12.2012 presso la di Aprilia in cui veniva evidenziato un “inizio di Controparte_9 deterioramento cognitivo globale di grado medio da demenza senile ed episodi di assenze ed attacchi epilettici “.
Dunque, l'ipotesi era fondata su circostanze concrete rilevate da sanitari.
In conclusione, tutte le doglianze sono state esaminate dal CTU.
§ 9.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la 2) VIOLAZIONE DEL
COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ART. 115-116-132-201-360-61 C.P.C.”.
Deduce l'appellante che: “Emerge pacificamente dagli atti di causa che a seguito del primo intervento e della successiva riabilitazione eseguita presso la Casa di Cura Villa Silvana di Aprilia, la IGnora
venne dimessa in data 31.12.2012. Pt_1
Persistendo i dolori ed i problemi di deambulazione, venne eseguito in data 26.06.2013 controllo radiografico che evidenziava “osteorarefazione periprotesica”.
In tale contesto istruttorio il Tribunale avrebbe dovuto rilevare e valutare opportunamente un elemento istruttorio idoneo a dimostrare una mobilizzazione asettica protesica, e quindi una prova documentale di un problema connesso, collegato e derivante dal primo intervento eseguito dal sanitario poi convenuto in giudizio.
In concreto nessuna analisi del fondamentale accertamento diagnostico è contenuta nella sentenza oggi impugnata che ha deciso la causa senza alcun cenno anche critico al referto ritualmente prodotto.
Ed analoghe considerazioni possono essere svolte relativamente all'esame scintigrafico eseguito in data 20.05.2014 sul cui referto è riportata la seguente diagnosi: ”aumento della attività osteometabolica del ginocchio destro come per fenomeno di mobilizzazione”. E quindi una sintomatologia evidentemente causata e prodotta da una erronea esecuzione della originaria artroprotesi.
Dagli atti del processo di primo grado emerge quindi un ulteriore elemento istruttorio dal quale il
Tribunale avrebbe potuto e dovuto desumere un grave errore caratterizzante la prestazione sanitaria del Dott. per non aver eseguito correttamente l'intervento di artroprotesi;
per non aver Pt_2 recepito le problematiche derivanti dalla prima operazione;
per aver conIGliato e praticato un secondo intervento in carenza dei presupposti e comunque senza alcun miglioramento del complessivo quadro clinico”.
Il motivo è infondato.
Il CTU non ha affatto tralasciato di esaminare tali documenti.
Si legge invero nella CTU che “Poiché l'esame radiografico richiesto dal dott. ed Pt_2 effettuato il 26.06.13 evidenziava segni di iperpressione rotulea esterna, si poteva razionalmente pensare che la sintomatologia dolorosa potesse essere attribuibile alla patologia rotulea. Motivo per cui il dott. ensò che avrebbe potuto e dovuto procedere a protesizzazione della componente Pt_2 rotulea, finora non protesizzata. Eliminando così la sofferenza rotulea ed il tilt rotuleo. In quel momento, nessun altro esame avrebbe potuto dare indicazioni ulteriori circa il trattamento da intraprendere. Peraltro la possibilità di una mobilizzazione asettica a così breve distanza dall'intervento era evento rarissimo e che non poteva essere preso in considerazione”.
Per quanto concerne la scintigrafia si legge nella CTU che “I segni di una mobilizzazione protesica, possono essere desunti in fase precoce, quando ancora non visibili radiograficamente, con una scintigrafia ossea.
La positività di tale esame è però attendibile solo dopo almeno un anno dall'intervento chirurgico, poiché l'aumento dei processi osteometabolici che seguono un intervento di artroprotesi, la rende sempre positiva. L'aumento di radiocaptazione del tracciante è pertanto un indice attendibile solo quando i processi metabilici dell'osso si sono spenti, oltre almeno 1 anno dall'intervento.
Questo è il motivo per cui il dott. non ha richiesto alla p. di effettuare la scintigrafia ossea, Pt_2 in quanto sarebbe stato inutile e non indicato.
Esame che è invece stato effettuato dinnanzi al persistere della sintomatologia dolorosa a carico del ginocchio protesizzato, il 20.05.14 ovvero un anno e mezzo dopo il primo intervento. In questa fase, la positività della scintigrafia poteva, faceva propendere per una possibile mobilizzazione dell'impianto protesico.
Ma comunque, non si è trattato di una franca positività, in quanto la risposta è stata di “presenza di possibili iniziali fenomeni di mobilizzazione”.
Pertanto il dott. non disponeva di altri elementi di diagnosi oltre la clinica e l'esame Pt_2 radiografico per fare diagnosi e porre indicazione al trattamento.
I CTP dott. e dott. hanno obiettato che dall'esame delle radiografie e della scintigrafia Per_2 Per_3 fatte visionare ad un luminare della radiologia prof. , si potevano cogliere i segni di Persona_1 una mancata integrazione del dispositivo protesico.
Riconoscere a posteriori, retrospettivamente quello che non si è visto e non era apprezzabile ab initio radiologicamente, costituisce in medicina legale il fenomeno dell'“HINDSIGHT BIAS” ovvero del senno del poi.
La problematica della valutazione retrospettiva delle radiografie nell'ambito della malpractice medica è un fenomeno molto sentito e discusso in letteratura.
Questo fenomeno conduce i valutatori, una volta a conoscenza dell'esito di un processo curativo o diagnostico, a ritenere che essi avrebbero evitato l'errore.
Esso non è certo esclusivo della disciplina radiologica, ma è stato dimostrato sperimentalmente. I valutatori hanno l'indubbio vantaggio di conoscere il decorso clinico del paz. ed i successivi esami, tutte informazioni non in possesso del sanitario al momento della sua iniziale interpretazione.
Poiché i revisori sono abitualmente a conoscenza degli esiti, il loro punto di vista è basato sulla valutazione sia del processo (diagnosi e trattamento) sia degli esiti.
Mentre al contrario il CTU e il Giudice, nel decidere se un medico è stato negligente, dovrebbero cercare un opinione obbiettiva solo sulla correttezza del processo indipendentemente dall'esito”.
Dunque, il CTU ha esaminato tali documenti, rispondendo anche alle osservazioni dei ctp.
Invece l'appellante non ha spiegato nella propria censura per quale motivo, sotto un profilo medico- legale, le conclusioni sopra sintetizzate si tradurrebbero nella palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, in carenze o deficienze diagnostiche e/o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, né ha indicato quali sarebbero gli accertamenti strumentali ignorati e/o omessi dal c.t.u. dai quali non potrebbe prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.
In un contesto del genere il capo della decisione impugnato deve essere confermato.
§ 9.3. — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la “3) VIOLAZIONE DELL'ART. 5
COMMA 1 D.LVO 28/2010 ED INESISTENTE IMPROCEDIBILITA' PARZIALE DELLA
DOMANDA”.
Deduce l'appellante che “A seguito di dettagliata e particolareggiata discussione svoltasi nelle varie sedi del giudizio di primo grado, il Tribunale di Velletri ha ritenuto sussistere una “parziale improcedibilità' della domanda attrice”.
Il motivo non coglie nel segno.
Deve innanzitutto evidenziarsi che nessuna statuizione di improcedibilità si rinviene nella sentenza impugnata.
Si legge invece nella sentenza impugnata che “Quanto alla necessità di integrare la CTU al fine di verificare la correttezza dell'operato del dr con specifico riferimento al primo intervento, Pt_2 va premesso che, in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, l'attore deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, allegando qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato (Cass. n. 27855/2013).
Nel caso di specie, parte attrice ha specificamente allegato, quale inadempienza produttiva del danno lamentato, la circostanza che: “[…] Soltanto dopo 15 mesi dall'inizio dei sintomi algici e dagli accertamenti radiologici, si è potuto intervenire correttamente per risolvere il fallimento protesico.
Il tempo trascorso, ovvero negligentemente fatto trascorrere dall'ortopedico operatore, ha determinato una più grave perdita di sostanza ossea nel canale tibiale (per effetto dell'intervento di revisione – 6/2014) che costituisce il danno biologico più evidente nella chirurgia di revisione protesica. I clinici, pertanto, concludevano “nei mesi successivi ….. al primo intervento del
22.11.2012)…. Pur persistendo dolore in sede protesica e conseguente deficit della deambulazione, il suddetto ortopedico non ha provveduto ad effettuare accertamenti clinici adeguati, ignorando quindi una progressiva mobilizzazione asettica protesica. Ha invece sottoposto, senza alcun beneficio, la IGnora ad ulteriore intervento di rimodellamento protesico della rotula che Pt_1 non ha risolto la patologia algica.”
In sostanza, l'inadempienza del sanitario viene prospettata nell'aver omesso di “effettuare accertamenti clinici adeguati, ignorando quindi una progressiva mobilizzazione asettica protesica”
e di aver invece sottoposto la paziente “ad ulteriore intervento di rimodellamento protesico della rotula che non ha risolto la patologia algica.
Secondo la prospettazione attorea, in definitiva, viene imputato all'ortopedico convenuto di non aver adeguatamente trattato, con il secondo intervento, la supposta mobilizzazione protesica in atto.
Conclusione che, del resto, trova conferma nel fatto che, a seguito dell'improcedibilità eccepita in comparsa di costituzione e risposta dalla convenuta, proprio in relazione alla non Pt_5 corrispondenza dei fatti esposti rispetto a quelli indicati nell'istanza di mediazione, parte attrice non ha invocato la concessione di un termine per la relativa integrazione, precisando, in sede di memorie ex art. 183 sesto comma cpc n. 1, di aver chiesto il ristoro dei danni derivati dall'<<errata protesizzazione del ginocchio destro, effettuata solo con l'intervento dell'8.07.2013, benché necessaria già al tempo della prima operazione chirurgica 22.11.2012. motivo per cui, nella domanda di mediazione, si è fatto esclusivo riferimento secondo intervento. […]>>.
Si legge sul punto nella prima memoria ex articolo 183 cpc che “la presente azione ha ad oggetto il risarcimento dei danni, per responsabilità professionale sanitaria, derivati all'attrice dal cattivo operato del dott. responsabile del reparto di ortopedia nel nosocomio convenuto. In Pt_2 particolare, per l'errata protesizzazione del ginocchio destro, effettuata solo con l'intervento dell'8.07.2013, benché necessaria già al tempo della prima operazione chirurgica del 22.11.2012”.
Conseguentemente è stato richiesto al CTU di “verificare se i danni fisici lamentati dall'attrice fossero imputabili all'errore diagnostico e dunque d'intervento, con specifico riferimento a quello effettuato dal dott. in data 08/07/2013”. Pt_2
Dunque, la pronunzia è stata correttamente limitata - ex articolo 112 c.p.c. - alle richieste di parte attrice.
Per mera completezza espositiva si esamineranno comunque le deduzioni di parte appellante sul punto.
Evidenzia l'appellante la “evidente infrazionabilita' della prestazione professionale sottoposta alla attenzione del Giudice adito”. In realtà si tratta di due interventi distinti avvenuti in tempi diversi.
Rileva ancora l'appellante che “b) quanto poi agli aspetti processuali occorre anzitutto considerare come la mediazione sia caratterizzata dalla oggettiva sommarietà della esposizione, e la necessaria simmetria fra mediazione ed azione giudiziale debba interpretarsi nel senso della dovuta coincidenza fra soggetti, fatti costitutivi della pretesa e petitum.
Ebbene nel caso di specie in entrambe le sedi vi è corrispondenza soggettiva, analogia del bene della vita richiesto (risarcimento danni) censure e doglianze afferenti la prestazione sanitaria nel suo complesso”.
La censura non coglie nel segno in quanto nella richiesta di mediazione si faceva espressamente riferimento all' “intervento chirurgico di “protesi di rotula ginocchio destro”, svolto dal Dott. in data 08/07/2013 presso la Casa di cura Madonna delle Grazie di Velletri” Parte_2 individuando così specificatamente la causa petendi.
Rileva ancora l'appellante come “il Giudice Istruttore abbia implicitamente disatteso in limine la eccezione di improcedibilità poi irritualmente (forse) accolta dal Tribunale.
Nel caso di specie, a fronte di espressa eccezione di uno dei convenuti, nessun termine fu concesso per la correzione della ipotizzata carenza processuale, e tale scelta ordinatoria rappresenta una conseguenza evidente del rigetto implicito della eccezione”.
La doglianza non coglie nel segno.
Innanzitutto, deve ribadirsi che nella sentenza impugnata non vi è stata alcuna pronunzia di improcedibilità, neppure implicita, essendosi il Tribunale focalizzato sulla domanda proposta dall'attrice.
Comunque, l'attrice non ha richiesto alcun termine per procedere alla mediazione ed il giudice non avrebbe potuto concedere tale termine dopo la prima udienza talché la successiva mediazione appare irrilevante.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 11. — Il rigetto dell'appello principale consente di non esaminare l'appello incidentale condizionato proposto dalla . Controparte_4
§ 12. — Restano assorbite le ulteriori questioni relative all'operatività della copertura assicurativa.
§ 13. — Attesa l'obiettiva opinabilità della questione possono compensarsi le spese del grado.
§ 14. — L' appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, della e dell' Parte_2 Controparte_4 CP_2 avverso la sentenza definitiva n. 1822/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Velletri Controparte_2 così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese del grado compensate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 5 novembre 2025.
Il Presidente estensore
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