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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - Sezione Lavoro - in persona del Giudice designato, Dott.ssa
Fabrizia Di Palma, all' odierna udienza ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 4786/2024 Sezione Lavoro avente ad oggetto l' invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, Parte_1
dagli Avv.ti Gargano Lucio e Gargano Carlo presso cui elettivamente domicilia
(RICORRENTE)
E
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dall' CP_1
Avv.to Oliva Anna, elettivamente domiciliato presso lo stesso Avv.to in Nola (Avvocatura
I.N.P.S.)
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.07.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 1300/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese fatte valere (condizione di disabilità ex l. 104/1992, art. 3, co. 3 ed indennità di accompagnamento).
Va rilevato, innanzitutto, che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo.
Si è costituito l' contestando le conclusioni della parte avversa - con riferimento CP_1
alla specificità dei motivi di opposizione, al merito della pretesa, alla domanda di condanna al pagamento della prestazione ed alla mancanza di interesse ad agire (per insussistenza degli ulteriori requisiti economico-sociali per accedere alla prestazione) - opponendosi, altresì, alla richiesta di rinnovo della C.T.U. ed eccependo l' intervenuta prescrizione.
Si rammenta che il comma 6 dell' art. 445 bis c.p.c. prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di questo Giudicante, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Tanto chiarito, la domanda è inammissibile.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell' intento di deflazionare l' enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del c.t.u. relative alla fase di a.t.p., senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene, invece, necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell' operato del c.t.u..
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell' a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c., appare evidente che la specificità dei motivi serva, anzitutto, ad individuare le statuizioni impugnate e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione - pur sommaria, ma chiara - delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., esaurisce l' obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di a.t.p..
Nel caso di specie, le contestazioni sono estremamente generiche in quanto si limitano ad evidenziare che:
1) il quadro clinico della ricorrente si sia aggravato;
2) le patologie da cui la ricorrente è affetta siano tutte idonee e sufficienti per il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento, sostenendo la pretesa di tale diritto basandosi sulla circostanza del riconoscimento, in sede di a.t.p., della condizione di disabilità ex l. 104/1992, art. 3, co. 3.
Invero, per quel che concerne la contestazione di cui al punto 1), la parte opponente ha omesso di individuare specifiche censure alla consulenza tecnica, non evidenziando lacune diagnostiche o contenuti scientificamente errati della perizia.
In effetti, le censure alla C.T.U. non sono altro che il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. disposta in precedenza, assolutamente conforme alle risultanze dell' esame obiettivo.
Si rileva che la parte istante non ha provato l' asserito aggravamento delle condizioni cliniche, non essendo stata prodotta certificazione medica a sostegno di quanto dedotto, sebbene in ricorso si dica: “la ricorrente presenta un quadro clinico notevolmente aggravatosi, come da certificazione medica successiva alla visita del Consulente Tecnico che evidenzia ed evidenzierà un importante deterioramento cognitivo ed un marcato deficit motorio e delle funzioni esecutive che descrivono un quadro clinico generale notevolmente peggiorato e che, comunque, stato evidentemente sottostimato dall'Ausiliare nominato”
(cfr. pag. 4 dell' odierno ricorso).
Invero, parte opponente si limita ad elencare, a sostegno della circostanza dell' avvenuto aggravamento del suo stato di salute, una serie copiosa di patologie da cui sarebbe affetta, senza, però, mai corroborare le proprie esternazioni da evidenze scientifiche (cfr. pag. 4 dell' odierno ricorso). E' fuori dubbio che ogni valutazione medico – legale avulsa da riscontri clinico-obiettivi inconfutabili è da considerarsi arbitraria in quanto opinabile e carente di quel rigoroso ed obiettivo supporto probatorio idoneo a suffragare le contestazioni nel giudizio di opposizione di cui all' art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
Né, d'altro canto, dalla certificazione medica solo da ultimo depositata in allegato alle note di udienza, appare evincibile alcun significativo aggravamento del quadro clinico generale dell'istante (avendo anche omesso parte istante di specificare la rilevanza, sul piano medico legale, di tale documentazione a suffragio della tesi della non autonomia), apparendo sostanzialmente sovrapponibile a quella già esaurientemente valutata dal ctu nella precedente fase. Persino il certificato prodotto a sostegno dell'istanza di eventuale visita domiciliare, lungi dall'attestare l'intrasportabilità, si limita a dare atto della severa difficoltà nella deambulazione, non già dell'impossibilità, in autonomia, della stessa. Analogamente, i certificati geriatrici da ultimo prodotti, danno atto della difficoltà (non già impossibilità ed in autonomia) deambulatoria (già riscontrata dal ctu) ma confermano l'integrità del sensorio e la piena lucidità dell'istante.
Occorre precisare, peraltro, che è principio consolidato quello per cui l' obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell' art. 149 disp. att. cod. proc. civ. – l' omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata – presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che la parte – tenuta a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità – abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o delle nuove infermità, e tale onere non può nemmeno ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione (peraltro, come già detto, nemmeno prodotta in questa fase) che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l' eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994; Cass. n. 12187/1995;
Cass. n. 4095/1999).
Premesso che l' art. 149 d.a. c.p.c. si applica anche in sede di a.t.p., la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Cass.11908/2021; Cass.18153/2016; Cass. C21151/2010) che la violazione dell' art. 149 d.a. c.p.c. postula che dinnanzi al giudice di merito non solo sia stata dedotta e provata l' esistenza dei pretesi aggravamenti delle malattie già valutate, ma siano anche stati forniti elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 26373/2023).
Diversamente opinando, ritenendo, cioè, che il giudice debba, d' ufficio, valutare un eventuale asserito aggravamento delle condizioni dell' istante, si giungerebbe inesorabilmente al rinnovo/integrazione della consulenza tecnica d' ufficio, non disponendo il giudice degli strumenti tecnici per potere valutare l' effettiva incidenza dell' aggravamento dello stato di salute (dedotto e non provato) sulle condizioni della parte. Il che finirebbe per frustrare la “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, che è alla base dell' introduzione del sistema delineato dall' art. 445 bis c.p.c. (Cass. n. 30869/2019).
Per quanto concerne , poi, la contestazione di cui al punto 2), non può addursi a prova dell' esistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento la circostanza che sia stata riconosciuta la condizione di disabilità ex l.
104/1992, art. 3, co. 3, posto che per quest'ultima va presa in considerazione la necessità di un intervento assistenziale anche nella sfera di relazione che è l'unica ad essere compromessa nel caso in discussione. Ad abundantiam, si riportano, di seguito, l'esame clinico e le considerazioni medico-legali della perizia svoltasi nella fase di a.t.p.:
“Esame Clinico: costituzione: obesità di grado marcato facies: composita cute e annessi: normorappresentati apparato Cardiocircolatorio: aia cardiaca nei limiti. Toni puri, pause libere vasi periferici: ulcere flebolinfostatiche agli arti inferiori apparato Respiratorio: nulla di rilievo apparato Osteoarticolare: artropatia artrosica di grado marcato alle ginocchia che appaiono deformate in varismo. Limitazione funzionale alla colonna vertebrale e coxartrosi. La deambulazione avviene con bastone, in maniera cauta e claudicante (per il dolore suscitato dalle ulcere alle gambe) ma in autonomia
apparato digerente: addome globoso per adipe, trattabile alla palpazione superficiale e profonda organi ipocondriaci: in sede, non dolenti sistema endocrino: clinicamente indenne
apparato uro-genitale: clinicamente indenne sistema nervoso: lieve tremore attitudinale alla mano sinistra
apparato visivo e uditivo: visus utile, percepisce la voce a distanza interlocutoria.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Dall' anamnesi, dall' esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria esaminata, si evince che di anni 69, è una donna obesa di grado marcato e con complicanze Parte_1
artrosiche prevalentemente alle ginocchia (che appaiono deformate in varismo), con limitazione funzionale alla colonna vertebrale e coxartrosi. La deambulazione avviene con bastone, in maniera cauta e claudicante (per il dolore suscitato dalle ulcere alle gambe) ma in autonomia.
Diabetica, è affetta da grave insufficienza venosa cronica agli arti inferiori, con esiti di safenectomia occorsa circa dieci anni or sono. L' insufficienza venosa è complicata da ulcere flebostatiche alle gambe per le quali pratica medicazioni quotidiane. Le ulcere varicose appaiono secernenti e la costringono a tenere il letto o la poltrona.
Al sistema psichico l' organizzazione del pensiero è buona, l' ideazione coerente e non vengono attestati disturbi del comportamento.
All' arto superiore sinistro appare evidente un tremore a piccole scosse alla mano, scarsamente invalidante, con buona funzione prensile.
Nulla di rilievo agli altri organi ed apparati.
Per quanto riscontrato ed esposto, riteniamo che la debba considerarsi soggetto Pt_1
invalido ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età di grado grave. Non ricorrono le condizioni a che ella possa considerarsi soggetto abbisognevole di assistenza continua possedendo discreta autonomia nel compiere, sia pure con difficoltà grave, gli atti più elementari della vita quotidiana.
Riguardo il quesito inerente la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell' handicap di gravità ai sensi del comma 3 art. 3 della legge 104/92, riteniamo che la debba considerarsi soggetto che, per il suo quadro clinico, necessita di un Pt_1
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e relazionale, onde ridurre lo svantaggio sociale e l' emarginazione.
Le infermità riscontrate - e segnatamente le ulcere flebostatiche - vengono a determinare, infatti, un carico assistenziale significativo sulla sua vita sociale, richiedendo l' impegno dei parenti più vicini al fine di una migliore gestione della sua disabilità.
Ella, quindi, è da considerarsi soggetto portatore di handicap di gravità, ai sensi del comma 3 art. 3 legge 104/92.
Questo a partire dall' ultima visita geriatrica del 19/5/23.
Stante la probabilità che le ulcere flebolinfostatiche possono andare incontro a guarigione con le dovute cure angiologiche, suggeriamo visita di revisione a distanza di due anni dal nostro accesso peritale, quindi nel marzo 2026” (cfr. pagg. da 4 a 7 della
C.T.U.).
Appare evidente, dunque, come l' intero ricorso di opposizione si riduca a contestazioni puramente generiche ed apodittiche, non deducendo alcuna specifica argomentazione medico-legale che contraddica i risultati a cui è giunto l' ausiliario del giudice e da cui si evincerebbe la non correttezza della perizia.
Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. alle conclusioni su riportate, parte opponente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni e giustificare, pertanto, l' ammissione di una nuova consulenza tecnica.
Il ricorso, dunque, difetta dei citati presupposti di ammissibilità previsti dall' art. 445 bis,
c.p.c..
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta nel giudizio avente ad oggetto a.t.p.,
e condivisibilmente con essa, si può affermare che nel caso de quo non sussistono i requisiti sanitari per la concessione della indennità di accompagnamento. Sussiste, invece, la condizione di disabilità ex art. 3 co.3 l. 104/92 dal 19.5.23, come già accertato (e non contestato) in fase atp. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della decorrenza della disabilità ex art. 3 co.3 l. 104/92 riconosciuta da data comunque successiva al deposito del ricorso in atp, le spese di lite si compensano integralmente.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno, invece, poste a carico dell'
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara parte istante in condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 l.
104/92 dal 19.5.23;
2) compensa le spese di lite;
3) le spese di C.T.U. sono poste a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Così deciso in Nola, il 10.6.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma