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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2328/2018, pubblicata l'8 marzo 2018, iscritto al n. 4182/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 5 novembre 2024 e pendente
T R A il (c.f.: , in persona del Sindaco in carica Parte_1 P.IVA_1
Dott. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Pirozzi (c.f. Parte_2
) ed Angelo Abbate (c.f.: ) C.F._1 C.F._2
APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE E
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del proprio legale rappresentante pro tempore rev. rappresentato CP_2
e difeso dall'avv. Antonia Farinaro (c.f.: C.F._3
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE NONCHÉ' la (c.f.: ), in persona del proprio legale rappresentante dr. Controparte_3 P.IVA_3
, rappresentata e difesa dell'avv. Edoardo Errico (c.f. CP_4 C.F._4
APPELLATA
E Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
la . (p.i. ) con sede legale CP_5 Controparte_6 P.IVA_4
in alla Via Raffaello n. 12 APPELLATA CONTUMACE CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 9 novembre 2011, l'
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Controparte_1
chiedendo che fosse condannato, previo Parte_1
accertamento della propria responsabilità ai sensi degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c., al risarcimento dei danni subìti al fabbricato di sua proprietà sito in alla via A. Parte_1
Panico n. 28; in particolare, chiedeva la condanna dell'ente convenuto al pagamento:
a) delle spese sostenute per la messa in sicurezza dell'immobile in esame, quantificate in 20.790,00 €; b) delle spese di ripristino quantificate in 46.316,00 €; c) delle somme per il risarcimento del danno derivante da perdita della rendita mensile di 500,00 € a partire dal 26.06.2009, data di evacuazione dell'immobile; d) delle spese di lite.
A fondamento della domanda esponeva:
- di essere proprietario di un fabbricato sito in alla via A. Panico n. 28 Parte_1
(già 20-22), in catasto foglio 90, p.lla 1061 sub 1-5-11;
- di avere accertato, a seguito di un normale sopralluogo dello stabile effettuato in data 14 maggio 2009, che lo stesso era interessato, sia all'interno che all'esterno, da diffuse, preoccupanti lesioni dovute al cedimento del sistema fondale, con rapida evoluzione del fenomeno e concreto pericolo di collasso del sistema statico;
- di avere segnalato tale situazione, con raccomandata del 15.05.09, al Comune di ed ai Vigli del Fuoco di Napoli, i quali, intervenuti sul posto, avevano accertato Parte_1
l'esistenza di “una vistosa perdita d'acqua all'interno della rete fognaria proveniente da una condotta idrica interrata all'altezza del civile 28”, ed in seguito, il Comune, con ordinanza n. 9/2009, aveva ordinato alla conduttrice dell'immobile di Via Panico n. 28 lo sgombero dell'immobile e all' l'esecuzione immediata di lavori per Controparte_1
l'eliminazione della situazione di pericolo;
- di aver eseguito i lavori di messa in sicurezza dell'immobile;
- di aver promosso ricorso ex art. 696 c.p.c., a seguito del quale il C.t.u. incaricato dal Tribunale di Napoli aveva confermato che i danni a tale fabbricato erano stati provocati dalla fuoriuscita d'acqua proveniente dalla rete idrica comunale, quantificando i costi affrontati dall'Ente per la riparazione, la messa in sicurezza e per il
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mancato godimento del bene nella misura indicata nell'atto di citazione;
- di aver richiesto al , con racc. pervenuta il 02.03.11, la Parte_1
corresponsione degli importi determinati dal C.t.u. oltre alle spese processuali, ricevendo in risposta il rifiuto del che respingeva ogni responsabilità. Pt_1
2. Con comparsa del 27 gennaio 2012, si costituiva in giudizio il Parte_1
contestando la domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva che
[...]
la responsabilità della manutenzione della rete idrica dell'ente era di competenza della a cui aveva affidato, con contratto di appalto del 4.04.2008, la CP_5 CP_6
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale.
Pertanto, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta affidataria del servizio al fine di essere manlevato di quanto esso, a seguito di condanna, sarebbe stato costretto a pagare all'attore.
3. A seguito di autorizzazione giudiziale, si costituiva in giudizio la società eccependo il proprio difetto di legittimazione e contestando sia la domanda CP_7
principale che la chiamata in garanzia formulata dal , sul rilievo di Pt_1 Parte_1
non aver ricevuto alcun ordine da parte dell'ente comunale per l'esecuzione di un intervento manutentivo sulla via Panico n. 28, così come prescriveva il Capitolato, che costituiva parte integrante del contratto di appalto. Ad ogni buon conto, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa da cui, in ipotesi di Controparte_8
soccombenza, chiedeva di essere manlevata e garantita.
4. A seguito di autorizzazione giudiziale, si costituiva in giudizio anche la CP_3
eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa e contestando, nel merito, sia
[...]
la domanda principale che le difese articolate dal in relazione al fatto che il Pt_1
contratto di appalto subordinava espressamente ogni attività della er. “ad uno CP_5
specifico ordine scritto” e ciò dimostrava “che l'impresa non poteva agire in autonomia
e, quindi, che non poteva essere tenuta a sostituirsi al legittimo custode nelle opportune iniziative”.
5. Sicché, assunta la prova orale ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il primo Giudice, in accoglimento della domanda, così decideva “- Condanna il , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'
[...]
, della complessiva somma di euro 113.098,10, oltre Controparte_1
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interessi al tasso legale sulla somma liquidata e devalutata in base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (ISTAT –FOI) alla data dell'evento (14 maggio 2009) e via via rivalutata, anno per anno, sulla scorta degli indici ISTAT FOI, con decorrenza dalla data dell'evento stesso sino alla data odierna, ed oltre interessi legali, sulla somma complessivamente ottenuta, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo;
- Dichiara assorbita la domanda di garanzia spiegata da nei confronti di CP_5 Controparte_6
- Condanna il , in persona del legale Controparte_3 Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'
[...]
, delle spese processuali, che liquida in complessivi Controparte_1
euro 9.995,00, di cui euro 2.200,00 per spese ed euro 7.795,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali (15%), come per legge;
- Condanna il
[...]
al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.695,00, di cui
[...]
euro 170,00 per spese ed euro 7.795,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali (15%), come per legge;
- Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto Parte_1
-Dichiara compensate le spese di lite tra
[...] Parte_3
ed .
[...] Controparte_3
In particolare, il Tribunale, ritenuti pacifici i fatti storici dedotti nell'atto di citazione poiché non contestati tra le parti, riconosceva la responsabilità esclusiva del
, quale custode e proprietario della rete idrica, escludendo, per Parte_1
altro verso, quella della ditta affidataria sul rilievo che il convenuto CP_7 Pt_1
non aveva allegato né dimostrato che la rottura della conduttura idrica verificatasi in via
Panico fosse imputabile alla società appaltatrice.
6. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato telematicamente il 1° CP_ agosto 2018 all' , alla ditta Controparte_1
ed alla il
[...] Controparte_6 Controparte_8 Parte_1
ha proposto appello fondato sui motivi di cui si dirà, chiedendo a questa
[...]
Corte, in riforma della sentenza impugnata, di: “accertare e dichiarare che
[...]
non ha adempiuto all'obbligo di sorveglianza Parte_3
giornaliera e continua della rete idrica comunale;
per l'effetto; - dichiarare tenuta e
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quindi condannare la a manlevare e Parte_3 Parte_3
tenere indenne il per tutto quanto tenuto a Parte_1
corrispondere nei confronti dell' Controparte_1
per i fatti di causa, sia per sorta che per spese di lite;
- ridurre l'indennità
[...]
risarcitoria per perdita di canoni di locazione all'importo di € 350,42 mensili al netto dell'imposizione fiscale del 20 % sul canone di € 438,02; - condannare parte l'appellata
al pagamento delle competenze del Parte_3
doppio grado di giudizio”.
7. Con comparsa del 21 dicembre 2018 si è costituita in giudizio la CP_3
eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa e contestando i motivi di appello ex adverso formulati, ritenuti inammissibili poiché volti ad introdurre dei nova in appello ed infondati nel merito.
8. Con comparsa del 19.12.2018, si è costituito anche l'
[...]
, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Ha, inoltre, proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza in cui il
Tribunale aveva liquidato il danno da ripristino dell'immobile senza considerare l'IVA (al
22%) sul valore liquidato, sebbene l'Istituto l'avesse richiesta sin dall'atto di citazione.
Ha chiesto, quindi, di “a) rigettare l'appello proposto dal nei Parte_1
confronti dell' infondato in Controparte_1
fatto ed in diritto;
b) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' CP_1
condannare il al pagamento di € 10.189,52 per IVA
[...] Parte_1
sull'importo di € 45.992,10 in aggiunta all'importo di € 113.098,10 di cui alla sentenza n.
3964/2018 del Tribunale di Napoli;
c) condannare il al pagamento Parte_1
delle spese e compensi del presente giudizio”.
9. La terza società pure evocata in giudizio, Controparte_9
non si è costituita ed alla prima udienza del 22 gennaio 2019 è stata dichiarata
[...]
contumace.
10. All'udienza del 5 novembre 2024, la Corte ha introitato la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nelle comparse depositate nei termini assegnati, mentre l' ed il Controparte_1
non hanno proposto difese e conclusioni divergenti da quelle Parte_1
formulate negli atti introduttivi, la ha, invece, eccepito che l'omessa Controparte_3
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c. Aversa +2 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
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(già Prima Sezione Civile bis)
Con riproposizione in appello della domanda di garanzia formulata dalla ditta nel CP_5
primo grado di giudizio aveva determinato la rinuncia di tale domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente poiché intimamente connessi, l'appellante contesta che il Tribunale:
a) non abbia correttamente esaminato le difese da esso appellante articolate nella domanda di garanzia avanzata nel primo grado del giudizio nei confronti della ditta Con
dove già aveva messo in evidenza le omissioni in cui quest'ultima era CP_5
incorsa rispetto l'obbligo di sorveglianza assunto con il contratto di appalto del 4 aprile
2008;
b) di conseguenza, non abbia correttamente valutato gli obblighi contrattuali gravanti sulla atteso che “con il contratto di affidamento del servizio, a Controparte_9
fronte del cospicuo corrispettivo di € 1.226.874,00, il mirava proprio a Pt_1
scongiurare i danni a terzi derivante da rotture accidentali”.
II. Tali motivi risultano fondati.
Ed invero, quanto al profilo della responsabilità della società appaltatrice, il
Tribunale nel motivare la sentenza impugnata aveva sostenuto che il Parte_1
, quale stazione committente del contratto d'appalto concluso con la società
[...]
chiamata in garanzia, “non ha in alcun modo allegato (e tanto meno provato) che la rottura della conduttura idrica verificatasi in via Panico (non contestata) sia in qualsivoglia modo imputabile alla società, per non corretta esecuzione di lavori ad essa impartiti (ai sensi dell'art. 5 del contratto di appalto), ovvero per non rilevamento della stessa (ai sensi del citato articolo 2a del capitolato speciale di appalto). Invero, le difese spiegate sul punto appaiono del tutto generiche, e non consentono, in alcun modo al convenuto di sottrarsi alle responsabilità derivante dalla propria qualità di Pt_1
proprietario e custode della rete idrica e dei danni conseguenti ad una rottura che, dalle complessive emergenze istruttorie, appare del tutto accidentale”.
Tale conclusione, però, ad avviso della Corte, è errata poiché il aveva Pt_1
preso posizione specifica in tema di responsabilità, chiedendo di chiamare in garanzia la ditta appaltatrice che, a suo dire, si era contrattualmente impegnata, in CP_9
forza del contratto di appalto Rep. 1451 del 4.4.2008, a vigilare sull'intera rete idrica comunale adoperandosi per impedire il verificarsi dei danni patiti da parte attrice.
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- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
In proposito, è, infatti, opportuno rilevare che il citato contratto concluso tra la società ed il affidava alla ditta appaltatrice l'esecuzione CP_9 Parte_1
di tutti i “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria triennale della rete idrica dell'intero territorio comunale” dietro un corrispettivo, tutt'altro che irrisorio, di
1.226.874,00 € (art. 1 contratto di appalto). Per quanto attiene alle attività oggetto dell'appalto, l'art. 2 del Capitolato speciale, espressamente prevedeva, quale competenza esclusiva della ditta affidataria, la “Vigilanza quotidiana” dell'intera rete idrica comunale “allo scopo di individuare eventuali dispersioni, dissesti, sprofondamenti, rotture ecc. ed intervenire urgentemente per evitare eventuali pericoli alla pubblica incolumità e risarcimenti danni a terzi” nonché l'”adozione di tutte le misure indispensabili a garantire la pubblica incolumità, in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni di leggi vigenti, o che dovessero intervenire nel corso della durata dell'appalto”.
Da quanto sopra, si evince, dunque, come le obbligazioni contrattuali gravanti sulla società appaltatrice, di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale, comportavano - a suo esclusivo carico - il dovere di controllo e di intervento sulla cosa in custodia (condutture della rete idrica) al fine di prevenire eventuali pericoli per la pubblica incolumità o danni a terzi. In tal modo, quindi, si andava ad escludere il rapporto materiale del con la res in esame, poiché l'ente non Pt_1
esercitava alcun potere di intervento o di ingerenza nell'esecuzione dei lavori da parte della ditta affidataria tant'è che quest'ultima, sul punto, nulla ha prodotto o documentato limitandosi a sostenere il contrario.
A questo riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che «in tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di un appalto, si conferma il principio secondo cui l'autonomia dell'appaltatore, il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera, assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera» (cfr. Cass.11478/2004; Cass. 13131/2006), precisando, altresì, che, «Il concessionario di un'opera pubblica è responsabile del danno subito da un privato in dipendenza del cattivo funzionamento della suddetta opera solo ove egli sia tenuto - per legge o per contratto - ad eseguire tutti i lavori di manutenzione,
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anche straordinaria, dell'opera.» (Cass. 3248/1997; Cass. n. 19773/2003, Cass. n.
14143/2011).
Alla luce di quanto sopra, deve, pertanto, ritenersi che la responsabilità per i danni verificatesi all'immobile dell' vada ascritta alla Controparte_1 [...]
nella sua qualità di gestore della rete idrica comunale e Controparte_9
detentore dell'effettiva disponibilità delle condutture, atteso che, come è stato accertato dal primo Giudice (e ciò non è stato impugnato dalle parti), i danni in questione derivavano proprio dalla rottura di una conduttura idrica comunale che – all'epoca dei fatti - era posta, in virtù del citato contratto, nella custodia della ditta affidataria.
Da qui, risultano senz'altro infondate le difese svolte dalla (che si è CP_8
limitata a ripetere quanto detto dalla nel primo grado di giudizio) secondo CP_9
cui la ditta appaltatrice era legittimata ad intervenire sulla reta idrica soltanto a seguito di specifico ordine scritto dell'ente comunale. Ed infatti, tale affermazione non solo non trova riscontro nel contratto, ma contrasta persino con lo scopo funzionale di tale atto, considerato che, come si è detto, il regolamento negoziale intercorso tra ed Pt_1
appaltatore perseguiva uno scopo ben preciso, cioè di demandare alla ditta affidataria - dietro un corrispettivo particolarmente esoso - tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale.
Sicché, sostenere il contrario, vale a dire che la ditta affidataria non potesse intervenire sulla rete sino a quando l'ente non avesse emesso un ordinativo scritto, contrasta con la ragion d'essere del contratto stesso, che espressamente obbligava la ad un costante monitoraggio della rete idrica e ad adottare tutte le misure CP_9
ritenute indispensabili all'esecuzione dell'appalto, rispetto alle quali assumeva – ai sensi dell'art. 5 del contratto – anche la responsabilità verso i terzi.
In tale ottica, pertanto, deve essere letta anche la clausola contenuta all'art. 1, comma 2, lett. a) del predetto contratto, ove si prevedeva che limitatamente ad alcune attività la ditta affidataria era tenuta ad agire “su richiesta della Direzione Lavori ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità”.
Ebbene, tale previsione, alla luce del contenuto complessivo del regolamento negoziale, va circoscritta alle specifiche attività individuate dal contratto (“controllo sulla continuità dell'erogazione dell'acqua, curare i contratti con l'unità speciale Acquedotti della regione e provvedere: - alla pulizia con cadenza semestrale di tutte le Pt_1
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camerette della rete idrica, con aggottamenti e asportazione di fanghi e detriti accumulati;
- alla spazzolatura e pitturazione periodica di ogni manovra, in modo da preservarne il buono stato di conservazione ed il corretto funzionamento”) senza che possa operarsi un'estensione alle altre attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle quali espressamente permaneva un potere/dovere di vigilanza ed intervento in capo alla ditta affidataria.
L'accoglimento dei primi due motivi d'appello determina la riforma della sentenza impugnata sicché, in accoglimento della domanda di garanzia proposta in primo grado Con dal va accertata l'esclusiva responsabilità da custodia della ditta Pt_1 CP_5
per i danni subìti all'immobile di proprietà dell' , con conseguente Controparte_1
manleva del dai danni occorsi a tale immobile e condanna a risarcirli in capo Pt_1
alla società, attuale contumace.
III. Infine, con il suo ultimo motivo di appello, il Parte_1
contesta il quantum liquidato nella sentenza gravata, ritenendo che il Tribunale abbia errato nel determinare l'indennità da perdita della rendita da locazione, avendo liquidato tale indennità nella misura piena di 438,02 € mensili, anziché considerare la riduzione dell'importo in considerazione dell'imposizione fiscale su di essa gravante.
Il motivo va ritenuto assorbito, e comunque, va ritenuto inammissibile per carenza d'interesse del derivante dall'accoglimento dei primi due motivi d'appello. Pt_1
IV. A questo punto, occorre esaminare l'appello incidentale proposto dall
[...]
, con cui – con un unico motivo - Controparte_1
contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha provveduto alla liquidazione del danno da ripristino dell'immobile quantificandolo nell'importo di
46.316, 00 €, senza, tuttavia, provvedere alla liquidazione della richiesta IVA al 22%.
Il motivo è infondato. Ed infatti, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali per cui, se lo stesso è stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche
l'Iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, in ragione dell'attività svolta, non abbia diritto alla detrazione o rimborso dell'Iva versata per tale riparazione.”(Cass. 33369/2022; Cass. 22580/2022).
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Senonché, sotto questo profilo, l'Istituto appellante non ha né allegato né dato prova di essere un ente che non ha diritto alla detrazione o rimborso dell'IVA versata, sicché l'attribuzione di tale importo si risolverebbe in un arricchimento ingiustificato dell'ente.
In ragione di quanto sopra, segue il rigetto dell'appello incidentale dell'istituto diocesano.
V. In conclusione, l'accoglimento dell'appello principale del ed il rigetto Pt_1
di quello incidentale dell' determinano la riforma della sentenza Controparte_1
impugnata, con conseguente accoglimento della domanda di garanzia del e la Pt_1
condanna della anziché dell'ente, al Controparte_9
pagamento a favore dell del Controparte_1
complessivo importo di 113.098,10 € (che è l'importo liquidato nel primo grado di giudizio per il ristoro del danno da mancato godimento dell'immobile, per il suo ripristino e per la sua messa in sicurezza).
L'importo sopra indicato deve essere devalutato dalla data di pubblicazione della presente sentenza al 14 maggio 2009, giorno dell'evento dannoso (da cui deriva l'importo di 86.466,44 €) che deve, poi, essere maggiorato degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data, che porta all'importo finale di 131.537,71 € (113098,10 €+ 18.439,61 €)
A partire dalla pubblicazione della presente sentenza - momento che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta - sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
VI. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, il governo delle spese va rideterminato, sulla base dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia
10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022,
n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 52.000,01
€ a 260.000, 00 €, e così ripartito con:
a) la condanna in solido della dell' e della Controparte_9 Controparte_1
a rifondere al appellante le spese del primo e secondo grado di CP_3 Pt_1
giudizio, liquidate in:
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(già Prima Sezione Civile bis)
- 9.028,65 € per il primo grado del giudizio, di cui 7.851,00 € per compenso
(1.476,00 € per la fase di studio, 1.014,00 € per la fase introduttiva, 3.035,00 € per la fase istruttoria e 2.326,00 € per la fase decisoria) e 1.177,65 € per spese generali al
15%,oltre eventuali ulteriori accessori;
- 10.317,73 € per il secondo grado del giudizio, di cui 7.958,50 € per compenso
(1.688,50 € per la fase di studio, 1.155,50 € per la fase introduttiva, 2.363,00 € per la fase di trattazione e 2.751,50 € per la fase decisoria), 1.193,73 € per spese generali al
15%, e 1.165,50 € per spese vive (di cui 1.138,50 € per contributo unificato e 27,00 € per marca da bollo);
b) la condanna della a rifondere all' le sole CP_5 CP_6 Controparte_1
spese del primo grado del giudizio che si liquidano in complessivi 9.697,15 €, di cui
7.851,00 € per compenso (1.476,00 € per la fase di studio, 1.014,00 € per la fase introduttiva, 3.035,00 € per la fase istruttoria e 2.326,00 € per la fase decisoria),1.177,65
€ per spese generali al 15%, e 668,00 € per spese vive (660,00 € per contributo unificato e 8,00 € marca da bollo relativi all'atto di citazione del primo grado), oltre eventuali ulteriori accessori, compensandosi tra le parti quelle del secondo grado per la soccombenza reciproca;
c) la compensazione integrale delle spese del primo grado del giudizio nei rapporti tra la e la e la irripetibilità delle spese del secondo CP_5 CP_6 Controparte_3
grado della ei confronti della essendosi la prima costituita CP_3 CP_5 CP_6
in giudizio nonostante la contumacia in appello della seconda e la conseguente mancata riproposizione della domanda di manleva della nei confronti Controparte_10
dell'assicurazione, che si è intesa così rinunziata (così, tra le tante, Cass.28454/2013;
Cass.925/2017).
d) anche le spese di CTU del primo grado del giudizio, liquidate con separato decreto, restano a carico della CP_5 CP_6
VII. In considerazione dell'esito dell'appello incidentale, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' , di un Controparte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale proposto.
P.Q.M.
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c. +2 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal nei confronti dell' Parte_1 [...]
, e Controparte_1 CP_5 Controparte_6
nonché su quello incidentale proposto dall' Controparte_3 [...]
nei confronti del avverso la Controparte_1 Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli n. 2328/2018, pubblicata l'8 marzo 2018, previo rigetto dell'appello incidentale, così provvede:
1. accoglie l'appello principale, ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di manleva del appellante, e per l'effetto, condanna la Pt_1
CP_
al pagamento a favore CP_5 Parte_3 Parte_3
dell' del Controparte_1
complessivo importo di 131.537,71 €, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
2. condanna in solido la l' e la CP_5 CP_6 Controparte_1 CP_3
a rifondere al appellante le spese del primo e secondo grado di
[...] Pt_1
giudizio, liquidate per il primo grado del giudizio in 9.028,65 €, di cui 7.851,00
€ per compenso e 1.177,65 € per spese generali al 15%,oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado del giudizio in 10.317,73 €, di cui 7.958,50 € per compenso, 1.193,73 € per spese generali al 15%, e 1.165,50 € per spese vive;
3. condanna la a rifondere all' le sole spese CP_5 CP_6 Controparte_1
del primo grado del giudizio che si liquidano in complessivi 9.697,15 €, di cui
7.851,00 € per compenso, 1.177,65 € per spese generali al 15%, e 668,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori, compensandosi tra le parti quelle del secondo grado per la soccombenza reciproca;
4. compensa integralmente le spese del primo grado del giudizio nei rapporti tra la e la e dichiara l'irripetibilità delle spese CP_5 CP_6 Controparte_3
del secondo grado sostenute dalla nei confronti della CP_3 CP_5 [...]
CP_6
5. le spese di CTU del primo grado del giudizio, liquidate con separato decreto, restano a carico della . CP_5 CP_6
6. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza
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- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
dei presupposti per il versamento, da parte dell'
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1
unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale proposto.
Così deciso in Napoli, il 4 febbraio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n.4182/2018 r.g.aa.cc. Pagina 13 di 13
c. +2 Parte_1 Controparte_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2328/2018, pubblicata l'8 marzo 2018, iscritto al n. 4182/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 5 novembre 2024 e pendente
T R A il (c.f.: , in persona del Sindaco in carica Parte_1 P.IVA_1
Dott. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Pirozzi (c.f. Parte_2
) ed Angelo Abbate (c.f.: ) C.F._1 C.F._2
APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE E
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del proprio legale rappresentante pro tempore rev. rappresentato CP_2
e difeso dall'avv. Antonia Farinaro (c.f.: C.F._3
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE NONCHÉ' la (c.f.: ), in persona del proprio legale rappresentante dr. Controparte_3 P.IVA_3
, rappresentata e difesa dell'avv. Edoardo Errico (c.f. CP_4 C.F._4
APPELLATA
E Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
la . (p.i. ) con sede legale CP_5 Controparte_6 P.IVA_4
in alla Via Raffaello n. 12 APPELLATA CONTUMACE CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 9 novembre 2011, l'
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Controparte_1
chiedendo che fosse condannato, previo Parte_1
accertamento della propria responsabilità ai sensi degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c., al risarcimento dei danni subìti al fabbricato di sua proprietà sito in alla via A. Parte_1
Panico n. 28; in particolare, chiedeva la condanna dell'ente convenuto al pagamento:
a) delle spese sostenute per la messa in sicurezza dell'immobile in esame, quantificate in 20.790,00 €; b) delle spese di ripristino quantificate in 46.316,00 €; c) delle somme per il risarcimento del danno derivante da perdita della rendita mensile di 500,00 € a partire dal 26.06.2009, data di evacuazione dell'immobile; d) delle spese di lite.
A fondamento della domanda esponeva:
- di essere proprietario di un fabbricato sito in alla via A. Panico n. 28 Parte_1
(già 20-22), in catasto foglio 90, p.lla 1061 sub 1-5-11;
- di avere accertato, a seguito di un normale sopralluogo dello stabile effettuato in data 14 maggio 2009, che lo stesso era interessato, sia all'interno che all'esterno, da diffuse, preoccupanti lesioni dovute al cedimento del sistema fondale, con rapida evoluzione del fenomeno e concreto pericolo di collasso del sistema statico;
- di avere segnalato tale situazione, con raccomandata del 15.05.09, al Comune di ed ai Vigli del Fuoco di Napoli, i quali, intervenuti sul posto, avevano accertato Parte_1
l'esistenza di “una vistosa perdita d'acqua all'interno della rete fognaria proveniente da una condotta idrica interrata all'altezza del civile 28”, ed in seguito, il Comune, con ordinanza n. 9/2009, aveva ordinato alla conduttrice dell'immobile di Via Panico n. 28 lo sgombero dell'immobile e all' l'esecuzione immediata di lavori per Controparte_1
l'eliminazione della situazione di pericolo;
- di aver eseguito i lavori di messa in sicurezza dell'immobile;
- di aver promosso ricorso ex art. 696 c.p.c., a seguito del quale il C.t.u. incaricato dal Tribunale di Napoli aveva confermato che i danni a tale fabbricato erano stati provocati dalla fuoriuscita d'acqua proveniente dalla rete idrica comunale, quantificando i costi affrontati dall'Ente per la riparazione, la messa in sicurezza e per il
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- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
mancato godimento del bene nella misura indicata nell'atto di citazione;
- di aver richiesto al , con racc. pervenuta il 02.03.11, la Parte_1
corresponsione degli importi determinati dal C.t.u. oltre alle spese processuali, ricevendo in risposta il rifiuto del che respingeva ogni responsabilità. Pt_1
2. Con comparsa del 27 gennaio 2012, si costituiva in giudizio il Parte_1
contestando la domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva che
[...]
la responsabilità della manutenzione della rete idrica dell'ente era di competenza della a cui aveva affidato, con contratto di appalto del 4.04.2008, la CP_5 CP_6
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale.
Pertanto, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta affidataria del servizio al fine di essere manlevato di quanto esso, a seguito di condanna, sarebbe stato costretto a pagare all'attore.
3. A seguito di autorizzazione giudiziale, si costituiva in giudizio la società eccependo il proprio difetto di legittimazione e contestando sia la domanda CP_7
principale che la chiamata in garanzia formulata dal , sul rilievo di Pt_1 Parte_1
non aver ricevuto alcun ordine da parte dell'ente comunale per l'esecuzione di un intervento manutentivo sulla via Panico n. 28, così come prescriveva il Capitolato, che costituiva parte integrante del contratto di appalto. Ad ogni buon conto, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa da cui, in ipotesi di Controparte_8
soccombenza, chiedeva di essere manlevata e garantita.
4. A seguito di autorizzazione giudiziale, si costituiva in giudizio anche la CP_3
eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa e contestando, nel merito, sia
[...]
la domanda principale che le difese articolate dal in relazione al fatto che il Pt_1
contratto di appalto subordinava espressamente ogni attività della er. “ad uno CP_5
specifico ordine scritto” e ciò dimostrava “che l'impresa non poteva agire in autonomia
e, quindi, che non poteva essere tenuta a sostituirsi al legittimo custode nelle opportune iniziative”.
5. Sicché, assunta la prova orale ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il primo Giudice, in accoglimento della domanda, così decideva “- Condanna il , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'
[...]
, della complessiva somma di euro 113.098,10, oltre Controparte_1
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- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
interessi al tasso legale sulla somma liquidata e devalutata in base all'indice delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (ISTAT –FOI) alla data dell'evento (14 maggio 2009) e via via rivalutata, anno per anno, sulla scorta degli indici ISTAT FOI, con decorrenza dalla data dell'evento stesso sino alla data odierna, ed oltre interessi legali, sulla somma complessivamente ottenuta, dal momento della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo;
- Dichiara assorbita la domanda di garanzia spiegata da nei confronti di CP_5 Controparte_6
- Condanna il , in persona del legale Controparte_3 Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'
[...]
, delle spese processuali, che liquida in complessivi Controparte_1
euro 9.995,00, di cui euro 2.200,00 per spese ed euro 7.795,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali (15%), come per legge;
- Condanna il
[...]
al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_3
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.695,00, di cui
[...]
euro 170,00 per spese ed euro 7.795,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali (15%), come per legge;
- Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto Parte_1
-Dichiara compensate le spese di lite tra
[...] Parte_3
ed .
[...] Controparte_3
In particolare, il Tribunale, ritenuti pacifici i fatti storici dedotti nell'atto di citazione poiché non contestati tra le parti, riconosceva la responsabilità esclusiva del
, quale custode e proprietario della rete idrica, escludendo, per Parte_1
altro verso, quella della ditta affidataria sul rilievo che il convenuto CP_7 Pt_1
non aveva allegato né dimostrato che la rottura della conduttura idrica verificatasi in via
Panico fosse imputabile alla società appaltatrice.
6. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato telematicamente il 1° CP_ agosto 2018 all' , alla ditta Controparte_1
ed alla il
[...] Controparte_6 Controparte_8 Parte_1
ha proposto appello fondato sui motivi di cui si dirà, chiedendo a questa
[...]
Corte, in riforma della sentenza impugnata, di: “accertare e dichiarare che
[...]
non ha adempiuto all'obbligo di sorveglianza Parte_3
giornaliera e continua della rete idrica comunale;
per l'effetto; - dichiarare tenuta e
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c. +2 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
quindi condannare la a manlevare e Parte_3 Parte_3
tenere indenne il per tutto quanto tenuto a Parte_1
corrispondere nei confronti dell' Controparte_1
per i fatti di causa, sia per sorta che per spese di lite;
- ridurre l'indennità
[...]
risarcitoria per perdita di canoni di locazione all'importo di € 350,42 mensili al netto dell'imposizione fiscale del 20 % sul canone di € 438,02; - condannare parte l'appellata
al pagamento delle competenze del Parte_3
doppio grado di giudizio”.
7. Con comparsa del 21 dicembre 2018 si è costituita in giudizio la CP_3
eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa e contestando i motivi di appello ex adverso formulati, ritenuti inammissibili poiché volti ad introdurre dei nova in appello ed infondati nel merito.
8. Con comparsa del 19.12.2018, si è costituito anche l'
[...]
, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Ha, inoltre, proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza in cui il
Tribunale aveva liquidato il danno da ripristino dell'immobile senza considerare l'IVA (al
22%) sul valore liquidato, sebbene l'Istituto l'avesse richiesta sin dall'atto di citazione.
Ha chiesto, quindi, di “a) rigettare l'appello proposto dal nei Parte_1
confronti dell' infondato in Controparte_1
fatto ed in diritto;
b) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' CP_1
condannare il al pagamento di € 10.189,52 per IVA
[...] Parte_1
sull'importo di € 45.992,10 in aggiunta all'importo di € 113.098,10 di cui alla sentenza n.
3964/2018 del Tribunale di Napoli;
c) condannare il al pagamento Parte_1
delle spese e compensi del presente giudizio”.
9. La terza società pure evocata in giudizio, Controparte_9
non si è costituita ed alla prima udienza del 22 gennaio 2019 è stata dichiarata
[...]
contumace.
10. All'udienza del 5 novembre 2024, la Corte ha introitato la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nelle comparse depositate nei termini assegnati, mentre l' ed il Controparte_1
non hanno proposto difese e conclusioni divergenti da quelle Parte_1
formulate negli atti introduttivi, la ha, invece, eccepito che l'omessa Controparte_3
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c. Aversa +2 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
Con riproposizione in appello della domanda di garanzia formulata dalla ditta nel CP_5
primo grado di giudizio aveva determinato la rinuncia di tale domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente poiché intimamente connessi, l'appellante contesta che il Tribunale:
a) non abbia correttamente esaminato le difese da esso appellante articolate nella domanda di garanzia avanzata nel primo grado del giudizio nei confronti della ditta Con
dove già aveva messo in evidenza le omissioni in cui quest'ultima era CP_5
incorsa rispetto l'obbligo di sorveglianza assunto con il contratto di appalto del 4 aprile
2008;
b) di conseguenza, non abbia correttamente valutato gli obblighi contrattuali gravanti sulla atteso che “con il contratto di affidamento del servizio, a Controparte_9
fronte del cospicuo corrispettivo di € 1.226.874,00, il mirava proprio a Pt_1
scongiurare i danni a terzi derivante da rotture accidentali”.
II. Tali motivi risultano fondati.
Ed invero, quanto al profilo della responsabilità della società appaltatrice, il
Tribunale nel motivare la sentenza impugnata aveva sostenuto che il Parte_1
, quale stazione committente del contratto d'appalto concluso con la società
[...]
chiamata in garanzia, “non ha in alcun modo allegato (e tanto meno provato) che la rottura della conduttura idrica verificatasi in via Panico (non contestata) sia in qualsivoglia modo imputabile alla società, per non corretta esecuzione di lavori ad essa impartiti (ai sensi dell'art. 5 del contratto di appalto), ovvero per non rilevamento della stessa (ai sensi del citato articolo 2a del capitolato speciale di appalto). Invero, le difese spiegate sul punto appaiono del tutto generiche, e non consentono, in alcun modo al convenuto di sottrarsi alle responsabilità derivante dalla propria qualità di Pt_1
proprietario e custode della rete idrica e dei danni conseguenti ad una rottura che, dalle complessive emergenze istruttorie, appare del tutto accidentale”.
Tale conclusione, però, ad avviso della Corte, è errata poiché il aveva Pt_1
preso posizione specifica in tema di responsabilità, chiedendo di chiamare in garanzia la ditta appaltatrice che, a suo dire, si era contrattualmente impegnata, in CP_9
forza del contratto di appalto Rep. 1451 del 4.4.2008, a vigilare sull'intera rete idrica comunale adoperandosi per impedire il verificarsi dei danni patiti da parte attrice.
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In proposito, è, infatti, opportuno rilevare che il citato contratto concluso tra la società ed il affidava alla ditta appaltatrice l'esecuzione CP_9 Parte_1
di tutti i “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria triennale della rete idrica dell'intero territorio comunale” dietro un corrispettivo, tutt'altro che irrisorio, di
1.226.874,00 € (art. 1 contratto di appalto). Per quanto attiene alle attività oggetto dell'appalto, l'art. 2 del Capitolato speciale, espressamente prevedeva, quale competenza esclusiva della ditta affidataria, la “Vigilanza quotidiana” dell'intera rete idrica comunale “allo scopo di individuare eventuali dispersioni, dissesti, sprofondamenti, rotture ecc. ed intervenire urgentemente per evitare eventuali pericoli alla pubblica incolumità e risarcimenti danni a terzi” nonché l'”adozione di tutte le misure indispensabili a garantire la pubblica incolumità, in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni di leggi vigenti, o che dovessero intervenire nel corso della durata dell'appalto”.
Da quanto sopra, si evince, dunque, come le obbligazioni contrattuali gravanti sulla società appaltatrice, di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale, comportavano - a suo esclusivo carico - il dovere di controllo e di intervento sulla cosa in custodia (condutture della rete idrica) al fine di prevenire eventuali pericoli per la pubblica incolumità o danni a terzi. In tal modo, quindi, si andava ad escludere il rapporto materiale del con la res in esame, poiché l'ente non Pt_1
esercitava alcun potere di intervento o di ingerenza nell'esecuzione dei lavori da parte della ditta affidataria tant'è che quest'ultima, sul punto, nulla ha prodotto o documentato limitandosi a sostenere il contrario.
A questo riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che «in tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di un appalto, si conferma il principio secondo cui l'autonomia dell'appaltatore, il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera, assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera» (cfr. Cass.11478/2004; Cass. 13131/2006), precisando, altresì, che, «Il concessionario di un'opera pubblica è responsabile del danno subito da un privato in dipendenza del cattivo funzionamento della suddetta opera solo ove egli sia tenuto - per legge o per contratto - ad eseguire tutti i lavori di manutenzione,
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anche straordinaria, dell'opera.» (Cass. 3248/1997; Cass. n. 19773/2003, Cass. n.
14143/2011).
Alla luce di quanto sopra, deve, pertanto, ritenersi che la responsabilità per i danni verificatesi all'immobile dell' vada ascritta alla Controparte_1 [...]
nella sua qualità di gestore della rete idrica comunale e Controparte_9
detentore dell'effettiva disponibilità delle condutture, atteso che, come è stato accertato dal primo Giudice (e ciò non è stato impugnato dalle parti), i danni in questione derivavano proprio dalla rottura di una conduttura idrica comunale che – all'epoca dei fatti - era posta, in virtù del citato contratto, nella custodia della ditta affidataria.
Da qui, risultano senz'altro infondate le difese svolte dalla (che si è CP_8
limitata a ripetere quanto detto dalla nel primo grado di giudizio) secondo CP_9
cui la ditta appaltatrice era legittimata ad intervenire sulla reta idrica soltanto a seguito di specifico ordine scritto dell'ente comunale. Ed infatti, tale affermazione non solo non trova riscontro nel contratto, ma contrasta persino con lo scopo funzionale di tale atto, considerato che, come si è detto, il regolamento negoziale intercorso tra ed Pt_1
appaltatore perseguiva uno scopo ben preciso, cioè di demandare alla ditta affidataria - dietro un corrispettivo particolarmente esoso - tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale.
Sicché, sostenere il contrario, vale a dire che la ditta affidataria non potesse intervenire sulla rete sino a quando l'ente non avesse emesso un ordinativo scritto, contrasta con la ragion d'essere del contratto stesso, che espressamente obbligava la ad un costante monitoraggio della rete idrica e ad adottare tutte le misure CP_9
ritenute indispensabili all'esecuzione dell'appalto, rispetto alle quali assumeva – ai sensi dell'art. 5 del contratto – anche la responsabilità verso i terzi.
In tale ottica, pertanto, deve essere letta anche la clausola contenuta all'art. 1, comma 2, lett. a) del predetto contratto, ove si prevedeva che limitatamente ad alcune attività la ditta affidataria era tenuta ad agire “su richiesta della Direzione Lavori ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità”.
Ebbene, tale previsione, alla luce del contenuto complessivo del regolamento negoziale, va circoscritta alle specifiche attività individuate dal contratto (“controllo sulla continuità dell'erogazione dell'acqua, curare i contratti con l'unità speciale Acquedotti della regione e provvedere: - alla pulizia con cadenza semestrale di tutte le Pt_1
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camerette della rete idrica, con aggottamenti e asportazione di fanghi e detriti accumulati;
- alla spazzolatura e pitturazione periodica di ogni manovra, in modo da preservarne il buono stato di conservazione ed il corretto funzionamento”) senza che possa operarsi un'estensione alle altre attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle quali espressamente permaneva un potere/dovere di vigilanza ed intervento in capo alla ditta affidataria.
L'accoglimento dei primi due motivi d'appello determina la riforma della sentenza impugnata sicché, in accoglimento della domanda di garanzia proposta in primo grado Con dal va accertata l'esclusiva responsabilità da custodia della ditta Pt_1 CP_5
per i danni subìti all'immobile di proprietà dell' , con conseguente Controparte_1
manleva del dai danni occorsi a tale immobile e condanna a risarcirli in capo Pt_1
alla società, attuale contumace.
III. Infine, con il suo ultimo motivo di appello, il Parte_1
contesta il quantum liquidato nella sentenza gravata, ritenendo che il Tribunale abbia errato nel determinare l'indennità da perdita della rendita da locazione, avendo liquidato tale indennità nella misura piena di 438,02 € mensili, anziché considerare la riduzione dell'importo in considerazione dell'imposizione fiscale su di essa gravante.
Il motivo va ritenuto assorbito, e comunque, va ritenuto inammissibile per carenza d'interesse del derivante dall'accoglimento dei primi due motivi d'appello. Pt_1
IV. A questo punto, occorre esaminare l'appello incidentale proposto dall
[...]
, con cui – con un unico motivo - Controparte_1
contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha provveduto alla liquidazione del danno da ripristino dell'immobile quantificandolo nell'importo di
46.316, 00 €, senza, tuttavia, provvedere alla liquidazione della richiesta IVA al 22%.
Il motivo è infondato. Ed infatti, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali per cui, se lo stesso è stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche
l'Iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a meno che il danneggiato, in ragione dell'attività svolta, non abbia diritto alla detrazione o rimborso dell'Iva versata per tale riparazione.”(Cass. 33369/2022; Cass. 22580/2022).
Proc. n.4182/2018 r.g.aa.cc. Pagina 9 di 13
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Senonché, sotto questo profilo, l'Istituto appellante non ha né allegato né dato prova di essere un ente che non ha diritto alla detrazione o rimborso dell'IVA versata, sicché l'attribuzione di tale importo si risolverebbe in un arricchimento ingiustificato dell'ente.
In ragione di quanto sopra, segue il rigetto dell'appello incidentale dell'istituto diocesano.
V. In conclusione, l'accoglimento dell'appello principale del ed il rigetto Pt_1
di quello incidentale dell' determinano la riforma della sentenza Controparte_1
impugnata, con conseguente accoglimento della domanda di garanzia del e la Pt_1
condanna della anziché dell'ente, al Controparte_9
pagamento a favore dell del Controparte_1
complessivo importo di 113.098,10 € (che è l'importo liquidato nel primo grado di giudizio per il ristoro del danno da mancato godimento dell'immobile, per il suo ripristino e per la sua messa in sicurezza).
L'importo sopra indicato deve essere devalutato dalla data di pubblicazione della presente sentenza al 14 maggio 2009, giorno dell'evento dannoso (da cui deriva l'importo di 86.466,44 €) che deve, poi, essere maggiorato degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data, che porta all'importo finale di 131.537,71 € (113098,10 €+ 18.439,61 €)
A partire dalla pubblicazione della presente sentenza - momento che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta - sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
VI. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, il governo delle spese va rideterminato, sulla base dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia
10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022,
n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenendo conto del valore della controversia, da collocare nello scaglione tra 52.000,01
€ a 260.000, 00 €, e così ripartito con:
a) la condanna in solido della dell' e della Controparte_9 Controparte_1
a rifondere al appellante le spese del primo e secondo grado di CP_3 Pt_1
giudizio, liquidate in:
Proc. n.4182/2018 r.g.aa.cc. Pagina 10 di 13
c. +2 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
- 9.028,65 € per il primo grado del giudizio, di cui 7.851,00 € per compenso
(1.476,00 € per la fase di studio, 1.014,00 € per la fase introduttiva, 3.035,00 € per la fase istruttoria e 2.326,00 € per la fase decisoria) e 1.177,65 € per spese generali al
15%,oltre eventuali ulteriori accessori;
- 10.317,73 € per il secondo grado del giudizio, di cui 7.958,50 € per compenso
(1.688,50 € per la fase di studio, 1.155,50 € per la fase introduttiva, 2.363,00 € per la fase di trattazione e 2.751,50 € per la fase decisoria), 1.193,73 € per spese generali al
15%, e 1.165,50 € per spese vive (di cui 1.138,50 € per contributo unificato e 27,00 € per marca da bollo);
b) la condanna della a rifondere all' le sole CP_5 CP_6 Controparte_1
spese del primo grado del giudizio che si liquidano in complessivi 9.697,15 €, di cui
7.851,00 € per compenso (1.476,00 € per la fase di studio, 1.014,00 € per la fase introduttiva, 3.035,00 € per la fase istruttoria e 2.326,00 € per la fase decisoria),1.177,65
€ per spese generali al 15%, e 668,00 € per spese vive (660,00 € per contributo unificato e 8,00 € marca da bollo relativi all'atto di citazione del primo grado), oltre eventuali ulteriori accessori, compensandosi tra le parti quelle del secondo grado per la soccombenza reciproca;
c) la compensazione integrale delle spese del primo grado del giudizio nei rapporti tra la e la e la irripetibilità delle spese del secondo CP_5 CP_6 Controparte_3
grado della ei confronti della essendosi la prima costituita CP_3 CP_5 CP_6
in giudizio nonostante la contumacia in appello della seconda e la conseguente mancata riproposizione della domanda di manleva della nei confronti Controparte_10
dell'assicurazione, che si è intesa così rinunziata (così, tra le tante, Cass.28454/2013;
Cass.925/2017).
d) anche le spese di CTU del primo grado del giudizio, liquidate con separato decreto, restano a carico della CP_5 CP_6
VII. In considerazione dell'esito dell'appello incidentale, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' , di un Controparte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale proposto.
P.Q.M.
Proc. n.4182/2018 r.g.aa.cc. Pagina 11 di 13
c. +2 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal nei confronti dell' Parte_1 [...]
, e Controparte_1 CP_5 Controparte_6
nonché su quello incidentale proposto dall' Controparte_3 [...]
nei confronti del avverso la Controparte_1 Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli n. 2328/2018, pubblicata l'8 marzo 2018, previo rigetto dell'appello incidentale, così provvede:
1. accoglie l'appello principale, ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di manleva del appellante, e per l'effetto, condanna la Pt_1
CP_
al pagamento a favore CP_5 Parte_3 Parte_3
dell' del Controparte_1
complessivo importo di 131.537,71 €, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
2. condanna in solido la l' e la CP_5 CP_6 Controparte_1 CP_3
a rifondere al appellante le spese del primo e secondo grado di
[...] Pt_1
giudizio, liquidate per il primo grado del giudizio in 9.028,65 €, di cui 7.851,00
€ per compenso e 1.177,65 € per spese generali al 15%,oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado del giudizio in 10.317,73 €, di cui 7.958,50 € per compenso, 1.193,73 € per spese generali al 15%, e 1.165,50 € per spese vive;
3. condanna la a rifondere all' le sole spese CP_5 CP_6 Controparte_1
del primo grado del giudizio che si liquidano in complessivi 9.697,15 €, di cui
7.851,00 € per compenso, 1.177,65 € per spese generali al 15%, e 668,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori, compensandosi tra le parti quelle del secondo grado per la soccombenza reciproca;
4. compensa integralmente le spese del primo grado del giudizio nei rapporti tra la e la e dichiara l'irripetibilità delle spese CP_5 CP_6 Controparte_3
del secondo grado sostenute dalla nei confronti della CP_3 CP_5 [...]
CP_6
5. le spese di CTU del primo grado del giudizio, liquidate con separato decreto, restano a carico della . CP_5 CP_6
6. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza
Proc. n.4182/2018 r.g.aa.cc. Pagina 12 di 13
c. +2 Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
dei presupposti per il versamento, da parte dell'
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1
unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale proposto.
Così deciso in Napoli, il 4 febbraio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n.4182/2018 r.g.aa.cc. Pagina 13 di 13
c. +2 Parte_1 Controparte_1