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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n 235/2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 1398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza 3340/2024 del Tribunale di Milano iscritta al n. r.g. 1398/2024 estensore
Giudice Dr. Mariani, discussa all'udienza collegiale del 13 MARZO
2025 promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RATTONE MONICA e dell'avv. MANIGLIO ALESSANDRA elettivamente domiciliato in Milano Via Santa Sofia 28 presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESSI
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 8 ROBERTO elettivamente domiciliata in CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO presso il difensore
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER totale riforma della Sentenza n. 3340/2024, del Parte_1
Tribunale di Milano, r.g. n. 3084/2024, Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello: - accertare che il versamento da parte del ricorrente alla Parte_2
del contributo integrativo del 4% generato annualmente
[...]
sul volume di affari fatturato ai fini IVA sulle fatture emesse dal ricorrente alla costituisce duplicazione dell'obbligo Cont
contributivo assolto dal professionista con il versamento del contributo integrativo del 4% calcolato sul volume di affari prodotto annualmente dalla e attribuitogli dalla medesima, il tutto Cont Cont
per i motivi descritti in narrativa;
- dichiarare di conseguenza l'illegittimità del versamento effettuato dal ricorrente a titolo di
Contributo integrativo del 4% per effetto della Seconda fatturazione di cui in narrativa;
- conseguentemente, condannare la
[...]
a Parte_2
restituire e/o rimborsare al Dr. l'importo di Euro Parte_1
7.606,23 con riferimento all'anno di imposta 2020, oltre agli interessi legali maturati dalla data della domanda al relativo saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
pagina 2 di 8 PER Voglia Parte_2
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello avversario,perché infondato e diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda proposta in primo grado da , articolata nei termini che seguono. Parte_1
ha prima assunto la qualità di associato in associazione Parte_3
professionale e poi quella di socio in società tra professionisti,o
. Cont
L'attività della era così organizzata: il cliente si rivolgeva Cont
alla che erogava la prestazione mediante i propri soci, legati da Cont
vincolo di esclusiva, ed emetteva fattura, applicando la maggiorazione del 4 % a fini contributivi. La poi attribuiva al Cont
socio la sua parte di compenso, calcolata in relazione alla quota di partecipazione agli utili societari spettanti. Il socio fatturava allora alla in una operazione definita di cd seconda Cont
fatturazione, applicando a sua volta la contribuzione del 4 %.
Il professionista riteneva di pagare due volte per la stessa prestazione. Aveva quindi chiesto dichiararsi illegittimo il secondo versamento con condanna alla restituzione di quanto pagato.
Il primo Giudice ha in primo luogo ricostruito la normativa applicabile, individuata nella L 21/1986 e nel conseguente regolamento della . Ha quindi concluso che tutti i Pt_2
professionisti iscritti, per il solo fatto dell'iscrizione, pagano il contributo in ragione del volume di affari IVA, senza possibilità di distinzione sotto alcun profilo. In effetti, rileva, la Pt_2 pagina 3 di 8 stessa si era posta il problema di una eventuale duplicazione , e aveva proposto un meccanismo di esenzione a modifica del regolamento, che il Ministero vigilante però aveva specificatamente disapprovato , come da documentazione in atti, per violazione di legge L 21/1986.
La doverosa conclusione, quindi, deponeva per l'applicabilità del contributo anche alla cd seconda fatturazione. Ha inoltre osservato che, se la quota spettante fosse attribuita come utile, secondo il modello societario classico, il problema nemmeno si sarebbe posto.
Non possono quindi essere le scelte organizzative dei singoli a modificare il tessuto normativo.
ha proposto appello per i motivi che di seguito si Parte_4
illustrano.
La Cassa resiste difendendo la sentenza
All'udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello non può essere accolto.
premette che , contrariamente a quanto affermato dal primo Parte_4
Giudice, egli era anche destinatario degli utili societari e quindi denuncia un travisamento dei fatti
Prosegue poi affermando che, secondo il modello organizzativo prescelto, la cd seconda fatturazione fungeva esclusivamente da “ fatturazione interna “.Pertanto, si doveva riconoscere che, quando il professionista versa alla , il contributo per l'attività svolta Pt_2
nei confronti del cliente della società assolve integralmente il proprio obbligo contributivo. La fatturazione interna invece non pagina 4 di 8 costituisce fatturato individualmente prodotto e pertanto non è assoggettabile a contributo .
In conclusione, visto che il volume di affari dell'appellane è solo una parte di quello della , unico deve essere il versamento, Cont
configurandosi diversamente una fattispecie di indebito.
Contesta violazione art. 56 TFUE e chiede quindi remissione art. 267
TFUE alla Corte di giustizia
La tesi dell'appellante non può essere accolta, in quanto palesemente contrastante con il chiaro dato normativo: “ Tutti gli iscritti...devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari a fini IVA e versarne alla l'ammontare. Le associazioni o società di professionisti Pt_2
devono applicare la quota di competenza di ogni associato iscritto...
L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla da ogni singolo professionista è calcolato su percentuale Pt_2
del volume di affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.. “ ( art
1 L 21/1986)
A mente della legislazione che disciplina la fattispecie in esame, gli iscritti applicano la maggiorazione per cui è causa su tutti i corrispettivi ricevuti rientranti nel volume di affari IVA. E' indubbio che il volume di affari IVA di sia composto da Parte_4
tutte le operazioni oggetto di fatturazione correlate all'incasso di una somma.
Le applicano tale maggiorazione per la quota di competenza di Cont
ogni associato. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni dovute dal singolo professionista è calcolato sulla percentuale a lui riferita del volume di affari della . Cont
pagina 5 di 8 La Società, come correttamente osservato dal primo Giudice, può anche scegliere di attribuire direttamente gli utili societari ed in quel caso, ovviamente, non si applicherebbero i contributi previdenziali.
Le somme incassate sarebbero semmai assoggettate all'ordinario trattamento fiscale previsto per i redditi societari.
Nel momento in cui la sceglie però di sostituire, (o anche solo Cont
di affiancare), l' attribuzione degli utili con la corresponsione di compensi di natura professionale – in tal modo tra l'altro ottenendo il vantaggio di abbassare il reddito imponibile imputando le relative voci a costo – non può evitare l'applicazione della normativa suindicata, cui il regolamento della doverosamente, si è Pt_2
semplicemente adeguato. Tanto che il tentativo della di Pt_2
modificarne in parte le disposizioni sul punto si è scontrato con la netta opposizione delle Autorità vigilanti, basata appunto sulla inderogabilità delle disposizioni normative sopra citate.
E' evidente che la stessa inderogabilità deve guidare la decisione del Giudice.
La normativa è chiara nell'indicare le basi di calcolo.
Le contestazioni relative alla violazione del TFUE appaiono al riguardo inconferenti. Premesso che la remissione alla Corte europea non è obbligatoria per il Giudice che non sia di ultima istanza,l'art 56 invocato dall'appellante riguarda la libertà di stabilimento nel territorio UE ed è quindi totalmente inconferente rispetto alla materia oggi in discussione, relativa, si ripete, alla applicazione di normativa previdenziale italiana a soggetto italiano con residenza italiana su reddito prodotto in Italia. Non si ritiene di individuare alcuna fattispecie di impedimento allo stabilimento di soggetti provenienti da paesi terzi.
pagina 6 di 8 Né può sostenersi, come adombrato dall'appellante, che difetti un “ fatturato individuale” e soprattutto che le modalità di attribuzione del compenso derivino necessariamente da una clausola negoziale tipica inderogabile del modello organizzativo prescelto, rappresentato dalla esclusività. A parte il fatto che la problematica non toccherebbe comunque l'aspetto previdenziale, non è nemmeno esatto che l'esclusività costituisca clausola inderogabile , potendo la volontà dei contraenti ben stabilire diversamente, anche limitando la attività extra societaria del socio ( o dell'associato nel caso di associazione professionale). Circostanza, invero, implicitamente considerata anche dalla che, nella sua interlocuzione con il Pt_2
Ministero Vigilante in sede di interlocuzione per la modifica regolamentare poi respinta, si riferisce alla “ eventualità” di una duplicazione contributiva.
Non può infine sostenersi che, in virtù del modello organizzativo liberamente scelto, la non sia mai configurabile come cliente Cont
finale o committente – configurazione appunto idonea a far scattare l'obbligo contributivo. E' anzi vero il contrario, appunto in ragione del ruolo rivestito dalla Società che, sostanzialmente, “ trasmette “ il cliente singolo al socio, ne utilizza la prestazione che poi riversa sul cliente, al fine di aumentare gli utili che sono poi spettanti al socio professionista, il quale tra l'altro, in questo modo, acquisisce diritto diretto ed immediato all'incasso.
Viceversa, nel caso in cui la società avesse scelto il modello organizzativo tradizionale, la percezione delle somme sarebbe stata rinviata alla chiusura dell'esercizio sociale e soprattutto alla decisione dei soci.
Semmai l'unica possibile “ duplicazione “ che si ravvisa nella fattispecie è proprio quella relativa alla clientela, il che genera appunto maggiore volumi di affari ed anche una posizione di vantaggio del socio rispetto a quella del singolo professionista o anche Cont pagina 7 di 8 dell'associato di una associazione professionale. Di talchè non si ravviserebbe nemmeno alcun profilo di incostituzionalità .
L'appello va dunque respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, rappresentati innanzitutto dalla novità della questione, nonchè dalle problematiche interpretative che hanno spinto la stessa ad una attività di interlocuzione con le Autorità Vigilanti. Pt_2
PQM
Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Milano
3340/2024.
Compensa le spese del grado.
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche.
Milano 13 marzo 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
pagina 8 di 8
N. R.G. registro generale appello lavoro 1398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza 3340/2024 del Tribunale di Milano iscritta al n. r.g. 1398/2024 estensore
Giudice Dr. Mariani, discussa all'udienza collegiale del 13 MARZO
2025 promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RATTONE MONICA e dell'avv. MANIGLIO ALESSANDRA elettivamente domiciliato in Milano Via Santa Sofia 28 presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESSI
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 8 ROBERTO elettivamente domiciliata in CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO presso il difensore
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER totale riforma della Sentenza n. 3340/2024, del Parte_1
Tribunale di Milano, r.g. n. 3084/2024, Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello: - accertare che il versamento da parte del ricorrente alla Parte_2
del contributo integrativo del 4% generato annualmente
[...]
sul volume di affari fatturato ai fini IVA sulle fatture emesse dal ricorrente alla costituisce duplicazione dell'obbligo Cont
contributivo assolto dal professionista con il versamento del contributo integrativo del 4% calcolato sul volume di affari prodotto annualmente dalla e attribuitogli dalla medesima, il tutto Cont Cont
per i motivi descritti in narrativa;
- dichiarare di conseguenza l'illegittimità del versamento effettuato dal ricorrente a titolo di
Contributo integrativo del 4% per effetto della Seconda fatturazione di cui in narrativa;
- conseguentemente, condannare la
[...]
a Parte_2
restituire e/o rimborsare al Dr. l'importo di Euro Parte_1
7.606,23 con riferimento all'anno di imposta 2020, oltre agli interessi legali maturati dalla data della domanda al relativo saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
pagina 2 di 8 PER Voglia Parte_2
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello avversario,perché infondato e diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda proposta in primo grado da , articolata nei termini che seguono. Parte_1
ha prima assunto la qualità di associato in associazione Parte_3
professionale e poi quella di socio in società tra professionisti,o
. Cont
L'attività della era così organizzata: il cliente si rivolgeva Cont
alla che erogava la prestazione mediante i propri soci, legati da Cont
vincolo di esclusiva, ed emetteva fattura, applicando la maggiorazione del 4 % a fini contributivi. La poi attribuiva al Cont
socio la sua parte di compenso, calcolata in relazione alla quota di partecipazione agli utili societari spettanti. Il socio fatturava allora alla in una operazione definita di cd seconda Cont
fatturazione, applicando a sua volta la contribuzione del 4 %.
Il professionista riteneva di pagare due volte per la stessa prestazione. Aveva quindi chiesto dichiararsi illegittimo il secondo versamento con condanna alla restituzione di quanto pagato.
Il primo Giudice ha in primo luogo ricostruito la normativa applicabile, individuata nella L 21/1986 e nel conseguente regolamento della . Ha quindi concluso che tutti i Pt_2
professionisti iscritti, per il solo fatto dell'iscrizione, pagano il contributo in ragione del volume di affari IVA, senza possibilità di distinzione sotto alcun profilo. In effetti, rileva, la Pt_2 pagina 3 di 8 stessa si era posta il problema di una eventuale duplicazione , e aveva proposto un meccanismo di esenzione a modifica del regolamento, che il Ministero vigilante però aveva specificatamente disapprovato , come da documentazione in atti, per violazione di legge L 21/1986.
La doverosa conclusione, quindi, deponeva per l'applicabilità del contributo anche alla cd seconda fatturazione. Ha inoltre osservato che, se la quota spettante fosse attribuita come utile, secondo il modello societario classico, il problema nemmeno si sarebbe posto.
Non possono quindi essere le scelte organizzative dei singoli a modificare il tessuto normativo.
ha proposto appello per i motivi che di seguito si Parte_4
illustrano.
La Cassa resiste difendendo la sentenza
All'udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello non può essere accolto.
premette che , contrariamente a quanto affermato dal primo Parte_4
Giudice, egli era anche destinatario degli utili societari e quindi denuncia un travisamento dei fatti
Prosegue poi affermando che, secondo il modello organizzativo prescelto, la cd seconda fatturazione fungeva esclusivamente da “ fatturazione interna “.Pertanto, si doveva riconoscere che, quando il professionista versa alla , il contributo per l'attività svolta Pt_2
nei confronti del cliente della società assolve integralmente il proprio obbligo contributivo. La fatturazione interna invece non pagina 4 di 8 costituisce fatturato individualmente prodotto e pertanto non è assoggettabile a contributo .
In conclusione, visto che il volume di affari dell'appellane è solo una parte di quello della , unico deve essere il versamento, Cont
configurandosi diversamente una fattispecie di indebito.
Contesta violazione art. 56 TFUE e chiede quindi remissione art. 267
TFUE alla Corte di giustizia
La tesi dell'appellante non può essere accolta, in quanto palesemente contrastante con il chiaro dato normativo: “ Tutti gli iscritti...devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari a fini IVA e versarne alla l'ammontare. Le associazioni o società di professionisti Pt_2
devono applicare la quota di competenza di ogni associato iscritto...
L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla da ogni singolo professionista è calcolato su percentuale Pt_2
del volume di affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.. “ ( art
1 L 21/1986)
A mente della legislazione che disciplina la fattispecie in esame, gli iscritti applicano la maggiorazione per cui è causa su tutti i corrispettivi ricevuti rientranti nel volume di affari IVA. E' indubbio che il volume di affari IVA di sia composto da Parte_4
tutte le operazioni oggetto di fatturazione correlate all'incasso di una somma.
Le applicano tale maggiorazione per la quota di competenza di Cont
ogni associato. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni dovute dal singolo professionista è calcolato sulla percentuale a lui riferita del volume di affari della . Cont
pagina 5 di 8 La Società, come correttamente osservato dal primo Giudice, può anche scegliere di attribuire direttamente gli utili societari ed in quel caso, ovviamente, non si applicherebbero i contributi previdenziali.
Le somme incassate sarebbero semmai assoggettate all'ordinario trattamento fiscale previsto per i redditi societari.
Nel momento in cui la sceglie però di sostituire, (o anche solo Cont
di affiancare), l' attribuzione degli utili con la corresponsione di compensi di natura professionale – in tal modo tra l'altro ottenendo il vantaggio di abbassare il reddito imponibile imputando le relative voci a costo – non può evitare l'applicazione della normativa suindicata, cui il regolamento della doverosamente, si è Pt_2
semplicemente adeguato. Tanto che il tentativo della di Pt_2
modificarne in parte le disposizioni sul punto si è scontrato con la netta opposizione delle Autorità vigilanti, basata appunto sulla inderogabilità delle disposizioni normative sopra citate.
E' evidente che la stessa inderogabilità deve guidare la decisione del Giudice.
La normativa è chiara nell'indicare le basi di calcolo.
Le contestazioni relative alla violazione del TFUE appaiono al riguardo inconferenti. Premesso che la remissione alla Corte europea non è obbligatoria per il Giudice che non sia di ultima istanza,l'art 56 invocato dall'appellante riguarda la libertà di stabilimento nel territorio UE ed è quindi totalmente inconferente rispetto alla materia oggi in discussione, relativa, si ripete, alla applicazione di normativa previdenziale italiana a soggetto italiano con residenza italiana su reddito prodotto in Italia. Non si ritiene di individuare alcuna fattispecie di impedimento allo stabilimento di soggetti provenienti da paesi terzi.
pagina 6 di 8 Né può sostenersi, come adombrato dall'appellante, che difetti un “ fatturato individuale” e soprattutto che le modalità di attribuzione del compenso derivino necessariamente da una clausola negoziale tipica inderogabile del modello organizzativo prescelto, rappresentato dalla esclusività. A parte il fatto che la problematica non toccherebbe comunque l'aspetto previdenziale, non è nemmeno esatto che l'esclusività costituisca clausola inderogabile , potendo la volontà dei contraenti ben stabilire diversamente, anche limitando la attività extra societaria del socio ( o dell'associato nel caso di associazione professionale). Circostanza, invero, implicitamente considerata anche dalla che, nella sua interlocuzione con il Pt_2
Ministero Vigilante in sede di interlocuzione per la modifica regolamentare poi respinta, si riferisce alla “ eventualità” di una duplicazione contributiva.
Non può infine sostenersi che, in virtù del modello organizzativo liberamente scelto, la non sia mai configurabile come cliente Cont
finale o committente – configurazione appunto idonea a far scattare l'obbligo contributivo. E' anzi vero il contrario, appunto in ragione del ruolo rivestito dalla Società che, sostanzialmente, “ trasmette “ il cliente singolo al socio, ne utilizza la prestazione che poi riversa sul cliente, al fine di aumentare gli utili che sono poi spettanti al socio professionista, il quale tra l'altro, in questo modo, acquisisce diritto diretto ed immediato all'incasso.
Viceversa, nel caso in cui la società avesse scelto il modello organizzativo tradizionale, la percezione delle somme sarebbe stata rinviata alla chiusura dell'esercizio sociale e soprattutto alla decisione dei soci.
Semmai l'unica possibile “ duplicazione “ che si ravvisa nella fattispecie è proprio quella relativa alla clientela, il che genera appunto maggiore volumi di affari ed anche una posizione di vantaggio del socio rispetto a quella del singolo professionista o anche Cont pagina 7 di 8 dell'associato di una associazione professionale. Di talchè non si ravviserebbe nemmeno alcun profilo di incostituzionalità .
L'appello va dunque respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, rappresentati innanzitutto dalla novità della questione, nonchè dalle problematiche interpretative che hanno spinto la stessa ad una attività di interlocuzione con le Autorità Vigilanti. Pt_2
PQM
Rigetta l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Milano
3340/2024.
Compensa le spese del grado.
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche.
Milano 13 marzo 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
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