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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 305 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), con sede a Lugano ed elettivamente do- Parte_1 P.IVA_1
miciliata a Roma, presso lo studio dell'avv. Antonio Liguori che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
appellante
contro
(c.f. ), in perso- Controparte_1 P.IVA_2
na dei curatori dott. e dott. , elettivamente domici- Persona_1 Persona_2
liato a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giampiero Tronci e dell'avv. Marco
Piras, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti,
appellato
pagina 1 di 12 La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte adita, rigettata ogni contraria istanza e richiamata e ribadita ogni eccezione, difesa e domanda svolta negli scritti difensivi e verbali di causa, accogliere i motivi di impugnazione formu-
lati e, in riforma della sentenza n. 1610/2023, emessa dal Tribunale di Cagliari
in data 3.7.2022, pubblicata in data 4.7.2023 e notificata in data 10.7.2023,
conseguentemente pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca alla la proprietà dell'unità immobiliare oggetto di causa (unità immobi- Parte_1
liare oggi censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cagliari al foglio
A/21, particella 63, subalterno 41, z.c. 1), senza la previsione di alcuna condi-
zione di efficacia dell'effetto traslativo, e ordinando al Conservatore dei Regi- stri Immobiliari di Cagliari di trascrivere l'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2652 n. 2 c.c..
Con condanna del al pagamento in favore dell'appellante delle CP_1
spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge dovute.
Nell'interesse di parte appellata: voglia la Corte d'appello, ogni diversa istanza disattesa, rigettare l'avversa impugnazione, e confermare, quindi, la sentenza di primo grado.
Con vittoria, per il , delle spese del giudizio. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, Parte_1
pagina 2 di 12 la esponendo -per quanto rileva in questa sede- di avere concluso CP_1
con essa un contratto preliminare di vendita di un'unità immobiliare in corso di costruzione, posta al terzo piano e contraddistinta con interno n. 12 del fabbri-
cato nel viale Diaz n. 146 a Cagliari, censito nel Catasto dei Fabbricati al fg.
21, mapp. 63, subalterni n. 15 e 16, per il corrispettivo di euro 1.200.000,00 ol-
tre i.v.a., di cui euro 415.000,00 corrisposti al momento della stipula, a titolo di caparra confirmatoria.
In ragione dell'inadempimento da parte della l'attrice- le Controparte_2
parti apportarono alcune modifiche al preliminare con atto pubblico del 1° giu-
gno 2015 (atto modificativo), riducendo il corrispettivo della vendita ad euro
1.015.000,00, oltre i.v.a., dando altresì atto dell'intervenuto pagamento di ulte-
riori euro 600.000,00 da parte della promissaria acquirente.
Tanto allegato, l'attrice concluse per l'accertamento del mancato adempi-
mento da parte della promittente venditrice dell'obbligazione di trasferimento dell'immobile e chiese l'emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
che producesse gli effetti del contratto definitivo non concluso.
La resistette. Controparte_1
Con provvedimento del 15 settembre 2021, il primo giudice dichiarò l'inter-
ruzione del processo, in quanto, con sentenza n. 80 del 22 luglio 2021, il Tri-
bunale di Cagliari aveva dichiarato il fallimento della convenuta.
A seguito della riassunzione del processo da parte dell'attrice, si costituì in giudizio il il quale aderì alla domanda attrice di pronuncia Controparte_1
della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento della proprietà
dell'appartamento promesso in vendita nello stato di fatto e diritto in cui si tro-
pagina 3 di 12 vava, senza oneri per la procedura e subordinatamente al versamento dell'i.v.a.,
giacché l'eventuale esonero dal versamento dell'imposta, in virtù del principio di alternatività della tassazione fra i.v.a. e imposta di registro in misura propor-
zionale invocato dall'attrice, avrebbe esposto la procedura fallimentare alla re- sponsabilità solidale, ai sensi dell'art. 57, primo comma, d.P.R. n. 131/198, per il pagamento dell'imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, pari a euro 91.350,00.
Nel contestare tali domande, l'attrice rilevò come:
- il non avesse proposto alcuna domanda riconvenzionale di- CP_1
retta ad ottenere la condanna al pagamento dell'importo preteso a titolo di i.v.a;
- la convenuta non avesse allegato o provato che la vendita in oggetto rientrasse tra quelle che devono essere assoggettate a i.v.a.;
- dal punto di vista fiscale, essendo le sentenze ex art. 2932 c.c. assogget-
tate all'imposta di registro in misura proporzionale, essa sarebbe stata esposta ad un duplice esborso fiscale calcolato in misura proporzionale sul corrispetti-
vo della vendita (nella misura del 10% a titolo di i.v.a. e nella misura del 9 % a titolo di imposta di registro).
*
Con la sentenza n. 1610 pubblicata il 4 luglio 2023, il Tribunale di Cagliari
ritenne fondata la domanda ex art. 2932 c.c. e trasferì la proprietà della res in capo all'attrice, subordinatamente al pagamento dell'i.v.a. nella misura di legge in favore del Controparte_1
Preliminarmente, il primo giudice rilevò che la aveva pagato alla Parte_1
promittente venditrice la somma di euro 1.015.000,00 e, quindi, l'intero prezzo
pagina 4 di 12 pattuito, al netto dell'IVA, e aderì alle osservazioni del convenuto. CP_1
Sul rilievo che il versamento dell'i.v.a. integri un obbligo discendente dalla legge, ex art. 18, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, nonché previsto esplicita-
mente in contratto (euro 1.015.000,00 oltre i.v.a.), il Tribunale ritenne che l'adempimento in questione non fosse subordinato alla formulazione di una specifica domanda e non potesse essere escluso in virtù del principio di alterna-
tività con il versamento dell'imposta di registro richiamato dalle parti;
essendo questa questione diversa ed estranea al giudizio.
In questa prospettiva, il Tribunale fissò per il versamento dell'imposta dovu-
ta il termine di n. 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
***
2. Avverso tale sentenza, la ha proposto impugnazione. Parte_1
2.1 Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per viola- zione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2700
c.c. in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico, in relazione al mancato accertamento dell'integrale adempimento da parte della Parte_1
all'obbligazione di pagamento del corrispettivo.
La ha lamentato che l'allegazione dell'(intero) adempimento Pt_1
dell'obbligazione di prezzo, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (principio di non conte- stazione), non fosse stata in alcun modo contestata né dalla – la quale CP_1
non aveva mai eccepito che residuassero somme dovute dalla promissaria ac-
quirente– né dal , che si era limitato ad aderire alle conclusioni ras- CP_1
segnate dall'attrice.
La prova dell'integrale adempimento -ha sostenuto l'appellante- poteva es-
pagina 5 di 12 sere desunta anche dal contenuto dell'atto pubblico (che, ai sensi dell'art. 2700
c.c., fa piena prova, fino a querela di falso) del 17 giugno 2015 modificativo del contratto preliminare, il quale prevedeva che le parti, inoltre, con quest'atto
intendono far constare, altresì, il pagamento a saldo del prezzo pattuito e, co-
me sopra ridotto, da parte della società promissaria acquirente, a mezzo dei
bonifici bancari di seguito indicati, eseguiti per complessivi euro 600.000,00
(seicentomila) […] Detto gravame, poiché la parte promissaria acquirente ha provveduto all'integrale pagamento del prezzo, dovrà essere assentita di can-
cellazione, in relazione alle unità immobiliari promesse in vendita e oggetto di
quest'atto, a cura e spese della società promittente venditrice.
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112
c.p.c. e l'erronea valutazione dell'art. 18, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, in merito all'asserita debenza dell'i.v.a., in quanto obbligo discendente dalla leg-
ge e dal contratto.
Sotto il primo profilo, la ha lamentato che il primo giudice avesse ri- Pt_1
tenuto il suo obbligo di corresponsione dell'i.v.a. discendente dalla legge e dal
contratto e che non fosse, conseguentemente, necessaria un'apposita domanda giudiziale in tal senso, non tempestivamente formulata dal , con CP_1
conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pro-
nunciato.
Sotto il secondo profilo, l'appellante ha osservato come dall'art. 18, primo comma, cit. (per cui il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di
servizi deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o
pagina 6 di 12 committente) si ricavi che un qualsiasi creditore che vanti una pretesa per capi-
tale e i.v.a. non possa limitarsi da agire in giudizio per la sola quota capitale,
omettendo di richiedere il pagamento dell'iva; cionondimeno egli non è esone- rato dall'agire in giudizio per ottenere il versamento dell'imposta.
2.3 Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 40 e 43 d.P.R. 131/1986.
Preliminarmente, la ha denunciato come il Tribunale non si fosse Pt_1
pronunciato sulla questione relativa al principio di alternatività dell'i.v.a. con l'imposta di registro, avendola ritenuta irrilevante, malgrado essa incidesse sul suo obbligo di versamento dell'i.v.a.
Nel merito, poi, l'appellante ha illustrato come:
- nella fattispecie, l'esclusione dell'obbligo di corrispondere l'i.v.a. sul prezzo della vendita discendesse dalla circostanza che il trasferimento dell'immobile era effetto della sentenza ex art. 2932 c.c., assoggettata anche essa all'imposta di registro, dovuta in misura proporzionale, in forza del disposto di cui all'art. 43, quarto comma, d.P.R. cit.;
- la sentenza ex art. 2932 c.c. abbia natura costitutiva e produca un effetto traslativo della proprietà del bene promesso in vendita con il preliminare rimasto inadempiuto, che rientra nella previsione dell'art. 8 lett., a) Ta-
riffa, Parte prima, allegata al TUR, per la quale si applica la stessa impo-
sta di registro (proporzionale) stabilita per il corrispondente atto e non la tassazione in misura fissa.
Sulla base di tale argomentazione, l'appellante ha chiesto affermarsi che nel caso di specie l'i.v.a. non fosse dovuta.
pagina 7 di 12 *
Il ha resistito. CP_1
***
5. Il primo motivo d'appello è infondato.
A dispetto di quanto lamentato dell'appellante, il primo giudice ha corretta- mente escluso che l'attrice avesse adempiuto integralmente l'obbligazione di prezzo.
Risulta dalle stesse allegazioni dell'attrice nonché dall'atto pubblico 17 giu-
gno 2015 di modifica del contratto preliminare (cfr. doc. 5 atto di citazione)
che il prezzo della futura vendita fosse stato convenzionalmente ridotto a euro
1.015.000,00 oltre IVA e che di questo importo la promissaria acquirente aves-
se corrisposto solo euro 1.015.000,00.
Non sussiste la violazione dell'art. 2700 c.c., in quanto nel citato atto modi-
ficativo era stabilito (pag. 3): le parti, inoltre, con quest'atto intendono far
constare, altresì, il pagamento a saldo del prezzo pattuito e, come sopra ridot-
to, da parte della società promissaria acquirente, a mezzo dei bonifici bancari
di seguito indicati, eseguiti per complessivi euro 600.000,00 (seicentomila) e,
dunque, in totale euro 1.015.000,00.
Il motivo è infondato anche con riguardo all'invocata applicazione del prin-
cipio di contestazione.
Questo opera solo ed esclusivamente con riferimento ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda (ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio) e non si estende, perciò, alle circo-
stanze che implicano un'attività di giudizio, qual è la valutazione in ordine pagina 8 di 12 all'avvenuto estinzione dell'obbligazione di prezzo.
*
5. Il secondo motivo d'appello è infondato.
Con riguardo all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contrat-
to, l'art. 2932, secondo comma, c.c., stabilisce che se si tratta di contratti che abbiano per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la
domanda non può essere accolta se la parte che l'ha proposta non esegua la propria prestazione o non ne faccia offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.
Secondo il principio ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, tale disposto deve essere inteso nel senso la domanda di adempimento in forma specifica non può esser accolta se colui che la propone non esegua (o non offra di eseguire, nei modi di legge) la controprestazione a proprio carico (Cass., 21
aprile 2005, n. 8368).
In tale prospettiva, non rileva che la prima e il Fallimento successi- CP_1
vamente non abbiano proposto domanda riconvenzionale, giacché,
quand'anche la promittente venditrice non si fosse costituta, il Tribunale avrebbe dovuto, comunque, condizionare l'effetto traslativo derivante dalla pronuncia al pagamento dell'intero prezzo di vendita.
Non integra, dunque, ultrapetizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la fissazione d'ufficio di un termine per l'adempimento della controprestazione nella senten-
za costitutiva degli effetti del contratto non concluso, giacché lo stesso art. 2932, secondo comma, c.c., stabilisce che la domanda non può essere accolta
se l'attore non corrisponda l'intero prezzo.
pagina 9 di 12 A soluzione diversa non conduce la pronuncia di legittimità invocata dall'appellante (pag., 10), la quale declina, con riguardo al quantum della pre-
stazione spettante al creditore (corrispettivo con o senza i.v.a.), il generale principio per cui, nell'ambito dell'azione di manutenzione, incombe sul credi-
tore la prova degli elementi costitutivi della pretesa.
*
3. Il terzo motivo di appello è infondato.
Sulla scorta di quanto osservato in occasione dell'esame delle questioni im- plicate dai primi due motivi di impugnazione, deve confermarsi l'infondatezza della pretesa della di non corrispondere la quota parte del prezzo corri- Pt_1
spondente all'imposta sul valore aggiunto sulla cessione del bene.
Come sopra accertato, le parti del preliminare avevano convenuto il prezzo della cessione facendo espressa riferimento anche alla componente dell'imposta, la quale, dunque, era indiscutibilmente dovuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c.
L'insistente richiamo dell'appellante al principio di alternatività tra l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di registro non fonda l'accoglimento dell'impugnazione.
Sia pure con motivazione che avrebbe potuto essere meno sintetica, il primo giudice rilevò come la questione dell'alternatività tra i.v.a. e imposta di registro non potesse incidere nella fattispecie all'esame, non costituendo elemento im- peditivo dell'obbligo della promissaria acquirente di versamento dell'intero prezzo.
Quello dell'alternatività tra i.v.a. e imposta di registro è principio che ispira pagina 10 di 12 il sistema normativo fiscale e non costituisce, invece, uno strumento che rimet-
ta alla scelta dell'acquirente l'imposta da corrispondere nella vicenda concreta.
In questo senso, il primo giudice ha affermato che quella relativa alla misura
(proporzionale o fissa) dell'imposta di registro sulla sentenza integrasse que-
stione diversa ed estranea al giudizio, giacché il giudice ordinario non può co-
noscere delle vicende relative alle imposte.
Nella fattispecie all'esame la verifica in ordine alla debenza dell'i.v.a. è giu- stificata per il fatto che l'imposta viene in rilievo, in un rapporti tra privati,
quale componente del prezzo di cessione di un bene e non già nei rapporti tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate.
***
4. Le spese seguono la soccombenza, sicché l'appellante deve essere con-
dannata alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e conclusionale sullo scaglione euro 52.001-
260.000,00, dato dalla quota parte del prezzo oggetto di contestazione da parte dell'appellante in questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, sussi- stono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contra-
ria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n. Parte_1
pagina 11 di 12 1610 del 4 luglio 2023 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in euro 9.991,00, oltre spese generali, c.p.a e i.v.a.;
3. dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio
2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di con-
tributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cagliari, 14 marzo 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 305 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), con sede a Lugano ed elettivamente do- Parte_1 P.IVA_1
miciliata a Roma, presso lo studio dell'avv. Antonio Liguori che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
appellante
contro
(c.f. ), in perso- Controparte_1 P.IVA_2
na dei curatori dott. e dott. , elettivamente domici- Persona_1 Persona_2
liato a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giampiero Tronci e dell'avv. Marco
Piras, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti,
appellato
pagina 1 di 12 La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte adita, rigettata ogni contraria istanza e richiamata e ribadita ogni eccezione, difesa e domanda svolta negli scritti difensivi e verbali di causa, accogliere i motivi di impugnazione formu-
lati e, in riforma della sentenza n. 1610/2023, emessa dal Tribunale di Cagliari
in data 3.7.2022, pubblicata in data 4.7.2023 e notificata in data 10.7.2023,
conseguentemente pronunciare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca alla la proprietà dell'unità immobiliare oggetto di causa (unità immobi- Parte_1
liare oggi censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cagliari al foglio
A/21, particella 63, subalterno 41, z.c. 1), senza la previsione di alcuna condi-
zione di efficacia dell'effetto traslativo, e ordinando al Conservatore dei Regi- stri Immobiliari di Cagliari di trascrivere l'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2652 n. 2 c.c..
Con condanna del al pagamento in favore dell'appellante delle CP_1
spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge dovute.
Nell'interesse di parte appellata: voglia la Corte d'appello, ogni diversa istanza disattesa, rigettare l'avversa impugnazione, e confermare, quindi, la sentenza di primo grado.
Con vittoria, per il , delle spese del giudizio. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, Parte_1
pagina 2 di 12 la esponendo -per quanto rileva in questa sede- di avere concluso CP_1
con essa un contratto preliminare di vendita di un'unità immobiliare in corso di costruzione, posta al terzo piano e contraddistinta con interno n. 12 del fabbri-
cato nel viale Diaz n. 146 a Cagliari, censito nel Catasto dei Fabbricati al fg.
21, mapp. 63, subalterni n. 15 e 16, per il corrispettivo di euro 1.200.000,00 ol-
tre i.v.a., di cui euro 415.000,00 corrisposti al momento della stipula, a titolo di caparra confirmatoria.
In ragione dell'inadempimento da parte della l'attrice- le Controparte_2
parti apportarono alcune modifiche al preliminare con atto pubblico del 1° giu-
gno 2015 (atto modificativo), riducendo il corrispettivo della vendita ad euro
1.015.000,00, oltre i.v.a., dando altresì atto dell'intervenuto pagamento di ulte-
riori euro 600.000,00 da parte della promissaria acquirente.
Tanto allegato, l'attrice concluse per l'accertamento del mancato adempi-
mento da parte della promittente venditrice dell'obbligazione di trasferimento dell'immobile e chiese l'emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
che producesse gli effetti del contratto definitivo non concluso.
La resistette. Controparte_1
Con provvedimento del 15 settembre 2021, il primo giudice dichiarò l'inter-
ruzione del processo, in quanto, con sentenza n. 80 del 22 luglio 2021, il Tri-
bunale di Cagliari aveva dichiarato il fallimento della convenuta.
A seguito della riassunzione del processo da parte dell'attrice, si costituì in giudizio il il quale aderì alla domanda attrice di pronuncia Controparte_1
della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento della proprietà
dell'appartamento promesso in vendita nello stato di fatto e diritto in cui si tro-
pagina 3 di 12 vava, senza oneri per la procedura e subordinatamente al versamento dell'i.v.a.,
giacché l'eventuale esonero dal versamento dell'imposta, in virtù del principio di alternatività della tassazione fra i.v.a. e imposta di registro in misura propor-
zionale invocato dall'attrice, avrebbe esposto la procedura fallimentare alla re- sponsabilità solidale, ai sensi dell'art. 57, primo comma, d.P.R. n. 131/198, per il pagamento dell'imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, pari a euro 91.350,00.
Nel contestare tali domande, l'attrice rilevò come:
- il non avesse proposto alcuna domanda riconvenzionale di- CP_1
retta ad ottenere la condanna al pagamento dell'importo preteso a titolo di i.v.a;
- la convenuta non avesse allegato o provato che la vendita in oggetto rientrasse tra quelle che devono essere assoggettate a i.v.a.;
- dal punto di vista fiscale, essendo le sentenze ex art. 2932 c.c. assogget-
tate all'imposta di registro in misura proporzionale, essa sarebbe stata esposta ad un duplice esborso fiscale calcolato in misura proporzionale sul corrispetti-
vo della vendita (nella misura del 10% a titolo di i.v.a. e nella misura del 9 % a titolo di imposta di registro).
*
Con la sentenza n. 1610 pubblicata il 4 luglio 2023, il Tribunale di Cagliari
ritenne fondata la domanda ex art. 2932 c.c. e trasferì la proprietà della res in capo all'attrice, subordinatamente al pagamento dell'i.v.a. nella misura di legge in favore del Controparte_1
Preliminarmente, il primo giudice rilevò che la aveva pagato alla Parte_1
promittente venditrice la somma di euro 1.015.000,00 e, quindi, l'intero prezzo
pagina 4 di 12 pattuito, al netto dell'IVA, e aderì alle osservazioni del convenuto. CP_1
Sul rilievo che il versamento dell'i.v.a. integri un obbligo discendente dalla legge, ex art. 18, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, nonché previsto esplicita-
mente in contratto (euro 1.015.000,00 oltre i.v.a.), il Tribunale ritenne che l'adempimento in questione non fosse subordinato alla formulazione di una specifica domanda e non potesse essere escluso in virtù del principio di alterna-
tività con il versamento dell'imposta di registro richiamato dalle parti;
essendo questa questione diversa ed estranea al giudizio.
In questa prospettiva, il Tribunale fissò per il versamento dell'imposta dovu-
ta il termine di n. 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
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2. Avverso tale sentenza, la ha proposto impugnazione. Parte_1
2.1 Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per viola- zione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2700
c.c. in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico, in relazione al mancato accertamento dell'integrale adempimento da parte della Parte_1
all'obbligazione di pagamento del corrispettivo.
La ha lamentato che l'allegazione dell'(intero) adempimento Pt_1
dell'obbligazione di prezzo, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (principio di non conte- stazione), non fosse stata in alcun modo contestata né dalla – la quale CP_1
non aveva mai eccepito che residuassero somme dovute dalla promissaria ac-
quirente– né dal , che si era limitato ad aderire alle conclusioni ras- CP_1
segnate dall'attrice.
La prova dell'integrale adempimento -ha sostenuto l'appellante- poteva es-
pagina 5 di 12 sere desunta anche dal contenuto dell'atto pubblico (che, ai sensi dell'art. 2700
c.c., fa piena prova, fino a querela di falso) del 17 giugno 2015 modificativo del contratto preliminare, il quale prevedeva che le parti, inoltre, con quest'atto
intendono far constare, altresì, il pagamento a saldo del prezzo pattuito e, co-
me sopra ridotto, da parte della società promissaria acquirente, a mezzo dei
bonifici bancari di seguito indicati, eseguiti per complessivi euro 600.000,00
(seicentomila) […] Detto gravame, poiché la parte promissaria acquirente ha provveduto all'integrale pagamento del prezzo, dovrà essere assentita di can-
cellazione, in relazione alle unità immobiliari promesse in vendita e oggetto di
quest'atto, a cura e spese della società promittente venditrice.
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112
c.p.c. e l'erronea valutazione dell'art. 18, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, in merito all'asserita debenza dell'i.v.a., in quanto obbligo discendente dalla leg-
ge e dal contratto.
Sotto il primo profilo, la ha lamentato che il primo giudice avesse ri- Pt_1
tenuto il suo obbligo di corresponsione dell'i.v.a. discendente dalla legge e dal
contratto e che non fosse, conseguentemente, necessaria un'apposita domanda giudiziale in tal senso, non tempestivamente formulata dal , con CP_1
conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pro-
nunciato.
Sotto il secondo profilo, l'appellante ha osservato come dall'art. 18, primo comma, cit. (per cui il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di
servizi deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o
pagina 6 di 12 committente) si ricavi che un qualsiasi creditore che vanti una pretesa per capi-
tale e i.v.a. non possa limitarsi da agire in giudizio per la sola quota capitale,
omettendo di richiedere il pagamento dell'iva; cionondimeno egli non è esone- rato dall'agire in giudizio per ottenere il versamento dell'imposta.
2.3 Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 40 e 43 d.P.R. 131/1986.
Preliminarmente, la ha denunciato come il Tribunale non si fosse Pt_1
pronunciato sulla questione relativa al principio di alternatività dell'i.v.a. con l'imposta di registro, avendola ritenuta irrilevante, malgrado essa incidesse sul suo obbligo di versamento dell'i.v.a.
Nel merito, poi, l'appellante ha illustrato come:
- nella fattispecie, l'esclusione dell'obbligo di corrispondere l'i.v.a. sul prezzo della vendita discendesse dalla circostanza che il trasferimento dell'immobile era effetto della sentenza ex art. 2932 c.c., assoggettata anche essa all'imposta di registro, dovuta in misura proporzionale, in forza del disposto di cui all'art. 43, quarto comma, d.P.R. cit.;
- la sentenza ex art. 2932 c.c. abbia natura costitutiva e produca un effetto traslativo della proprietà del bene promesso in vendita con il preliminare rimasto inadempiuto, che rientra nella previsione dell'art. 8 lett., a) Ta-
riffa, Parte prima, allegata al TUR, per la quale si applica la stessa impo-
sta di registro (proporzionale) stabilita per il corrispondente atto e non la tassazione in misura fissa.
Sulla base di tale argomentazione, l'appellante ha chiesto affermarsi che nel caso di specie l'i.v.a. non fosse dovuta.
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Il ha resistito. CP_1
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5. Il primo motivo d'appello è infondato.
A dispetto di quanto lamentato dell'appellante, il primo giudice ha corretta- mente escluso che l'attrice avesse adempiuto integralmente l'obbligazione di prezzo.
Risulta dalle stesse allegazioni dell'attrice nonché dall'atto pubblico 17 giu-
gno 2015 di modifica del contratto preliminare (cfr. doc. 5 atto di citazione)
che il prezzo della futura vendita fosse stato convenzionalmente ridotto a euro
1.015.000,00 oltre IVA e che di questo importo la promissaria acquirente aves-
se corrisposto solo euro 1.015.000,00.
Non sussiste la violazione dell'art. 2700 c.c., in quanto nel citato atto modi-
ficativo era stabilito (pag. 3): le parti, inoltre, con quest'atto intendono far
constare, altresì, il pagamento a saldo del prezzo pattuito e, come sopra ridot-
to, da parte della società promissaria acquirente, a mezzo dei bonifici bancari
di seguito indicati, eseguiti per complessivi euro 600.000,00 (seicentomila) e,
dunque, in totale euro 1.015.000,00.
Il motivo è infondato anche con riguardo all'invocata applicazione del prin-
cipio di contestazione.
Questo opera solo ed esclusivamente con riferimento ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda (ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio) e non si estende, perciò, alle circo-
stanze che implicano un'attività di giudizio, qual è la valutazione in ordine pagina 8 di 12 all'avvenuto estinzione dell'obbligazione di prezzo.
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5. Il secondo motivo d'appello è infondato.
Con riguardo all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contrat-
to, l'art. 2932, secondo comma, c.c., stabilisce che se si tratta di contratti che abbiano per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la
domanda non può essere accolta se la parte che l'ha proposta non esegua la propria prestazione o non ne faccia offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.
Secondo il principio ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, tale disposto deve essere inteso nel senso la domanda di adempimento in forma specifica non può esser accolta se colui che la propone non esegua (o non offra di eseguire, nei modi di legge) la controprestazione a proprio carico (Cass., 21
aprile 2005, n. 8368).
In tale prospettiva, non rileva che la prima e il Fallimento successi- CP_1
vamente non abbiano proposto domanda riconvenzionale, giacché,
quand'anche la promittente venditrice non si fosse costituta, il Tribunale avrebbe dovuto, comunque, condizionare l'effetto traslativo derivante dalla pronuncia al pagamento dell'intero prezzo di vendita.
Non integra, dunque, ultrapetizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la fissazione d'ufficio di un termine per l'adempimento della controprestazione nella senten-
za costitutiva degli effetti del contratto non concluso, giacché lo stesso art. 2932, secondo comma, c.c., stabilisce che la domanda non può essere accolta
se l'attore non corrisponda l'intero prezzo.
pagina 9 di 12 A soluzione diversa non conduce la pronuncia di legittimità invocata dall'appellante (pag., 10), la quale declina, con riguardo al quantum della pre-
stazione spettante al creditore (corrispettivo con o senza i.v.a.), il generale principio per cui, nell'ambito dell'azione di manutenzione, incombe sul credi-
tore la prova degli elementi costitutivi della pretesa.
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3. Il terzo motivo di appello è infondato.
Sulla scorta di quanto osservato in occasione dell'esame delle questioni im- plicate dai primi due motivi di impugnazione, deve confermarsi l'infondatezza della pretesa della di non corrispondere la quota parte del prezzo corri- Pt_1
spondente all'imposta sul valore aggiunto sulla cessione del bene.
Come sopra accertato, le parti del preliminare avevano convenuto il prezzo della cessione facendo espressa riferimento anche alla componente dell'imposta, la quale, dunque, era indiscutibilmente dovuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c.
L'insistente richiamo dell'appellante al principio di alternatività tra l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di registro non fonda l'accoglimento dell'impugnazione.
Sia pure con motivazione che avrebbe potuto essere meno sintetica, il primo giudice rilevò come la questione dell'alternatività tra i.v.a. e imposta di registro non potesse incidere nella fattispecie all'esame, non costituendo elemento im- peditivo dell'obbligo della promissaria acquirente di versamento dell'intero prezzo.
Quello dell'alternatività tra i.v.a. e imposta di registro è principio che ispira pagina 10 di 12 il sistema normativo fiscale e non costituisce, invece, uno strumento che rimet-
ta alla scelta dell'acquirente l'imposta da corrispondere nella vicenda concreta.
In questo senso, il primo giudice ha affermato che quella relativa alla misura
(proporzionale o fissa) dell'imposta di registro sulla sentenza integrasse que-
stione diversa ed estranea al giudizio, giacché il giudice ordinario non può co-
noscere delle vicende relative alle imposte.
Nella fattispecie all'esame la verifica in ordine alla debenza dell'i.v.a. è giu- stificata per il fatto che l'imposta viene in rilievo, in un rapporti tra privati,
quale componente del prezzo di cessione di un bene e non già nei rapporti tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate.
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4. Le spese seguono la soccombenza, sicché l'appellante deve essere con-
dannata alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e conclusionale sullo scaglione euro 52.001-
260.000,00, dato dalla quota parte del prezzo oggetto di contestazione da parte dell'appellante in questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, sussi- stono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contra-
ria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n. Parte_1
pagina 11 di 12 1610 del 4 luglio 2023 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in euro 9.991,00, oltre spese generali, c.p.a e i.v.a.;
3. dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio
2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di con-
tributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cagliari, 14 marzo 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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