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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 737 dell'anno 2022
T R A
e entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_1 Parte_2 calce all'atto di costituzione in primo grado, dall'avv. Giulia Giannini, ed elettivamente domiciliati in Bari alla Via Piccinni n. 128, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTI
E
-, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e, per essa, quale mandataria la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv.ti Angelo Michele Abbattista, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliati in
Bitonto alla via Giacomo Matteotti n. 135, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 28 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, ed , chiedevano, Parte_1 Parte_2 che l'adita Corte di Appello, in riforma della sentenza n. 1386/2022, resa dal Tribunale di Bari il
1 12 aprile 2022, nonché della sentenza non definitiva n. 2273/2020 emessa in data 20 luglio 2020 per la quale aveva espresso riserva di appello, accogliesse le seguenti conclusioni:
“a) in via preliminare e cautelare al merito
SOSPENDERE immediatamente la provvisoria esecutività della sentenza n. 1386 pubblicata in data 12 aprile 2022 dal Tribunale Ordinario di Bari, ricorrendone i gravi motivi tutti sopra meglio illustrati;
b) in via preliminare ed assorbente
DICHIARARE la dei contratti di fideiussione sottoscritti dalle parti odierne CP_3
appellanti per le motivazioni esposte in narrativa del presente atto;
c) nel merito, comunque, RIFORMATE le indicate sentenze giusta i punti in contestazione rilevati nella narrativa del presente atto, REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto n. 446/2009 (r.g.
578/2009/S) emesso dal Tribunale di Altamura.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, maggiorati di oneri di legge, del primo e del presente grado di giudizio”
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata formulava le seguenti conclusioni : Controparte_4
“IN VIA PRELIMINARE
- accertare l'infondatezza dell'avversa istanza formulata ai sensi degli artt. 283 – 351 c.p.c., stante l'insussistenza dei relativi presupposti applicativi e, per l'effetto, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza definitiva n. 1386/2022, n. rep. 2106/2022, resa dal Tribunale di Bari in data 12.04.2022 e pubblicata telematicamente in pari data, a definizione del giudizio n. R.G. 92000714/2009;
- accertare e dichiarare il difetto di specificità dei motivi di impugnazione proposti dagli appellanti avverso la sentenza parziale n. 2273/2020, n. rep. 3550/2020, resa dal Tribunale di
Bari (R.G. n. 92000714/2009) in data 20.07.2020 e pubblicata telematicamente in pari data, nonché avverso la sentenza definitiva n. 1386/2022, n. rep. 2106/2022, resa dal Tribunale di
Bari in data 12.04.2022 e pubblicata telematicamente in pari data, a definizione del giudizio n.
R.G. 92000714/2009, in violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare
l'inammissibilità del gravame, al lume delle argomentazioni rassegnate nella narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la carenza di ragionevole probabilità di accoglimento dei motivi di impugnazione proposti dagli appellanti avverso la sentenza parziale
n. 2273/2020, n. rep. 3550/2020, resa dal Tribunale di Bari (R.G. n. 92000714/2009) in data
20.07.2020 e pubblicata telematicamente in pari data, nonché avverso la sentenza definitiva n.
1386/2022, n. rep. 2106/2022, resa dal Tribunale di Bari in data 12.04.2022 e pubblicata telematicamente in pari data, a definizione del giudizio n. R.G. 92000714/2009 e, per l'effetto,
2 dichiarare l'inammissibilità del gravame, al lume delle argomentazioni illustrate nella narrativa del presente atto;
NEL MERITO
- accertare e dichiarare l'infondatezza del gravame proposto avverso la sentenza parziale n.
2273/2020, n. rep. 3550/2020, resa dal Tribunale di Bari (R.G. n. 92000714/2009) in data
20.07.2020 e pubblicata telematicamente in pari data, nonché avverso la sentenza definitiva n.
1386/2022, n. rep. 2106/2022, resa dal Tribunale di Bari in data 12.04.2022 e pubblicata telematicamente in pari data, a definizione del giudizio n. R.G. 92000714/2009, sulla scorta dei motivi delineati nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, rigettare l'impugnazione promossa dagli appellanti;
- sempre per l'effetto, confermare integralmente la sentenza parziale n. 2273/2020, n. rep.
3550/2020, resa dal Tribunale di Bari (R.G. n. 92000714/2009) in data 20.07.2020 e pubblicata telematicamente in pari data, nonché la sentenza definitiva n. 1386/2022, n. rep. 2106/2022, resa dal Tribunale di Bari in data 12.04.2022 e pubblicata telematicamente in pari data, a definizione del giudizio n. R.G. 92000714/2009;
- Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 21-24 febbraio 2025, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del 21 febbraio 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 28 marzo 2025.
All'udienza del 28 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del
Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
3 L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1386/2022, resa dal Tribunale di Bari il 12 aprile 2022, nonché della sentenza non definitiva n. 2273/2020 emessa in data 20 luglio 2020 per la quale aveva espresso riserva di appello, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 28 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 737 dell'anno 2022
T R A
e entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_1 Parte_2 calce all'atto di costituzione in primo grado, dall'avv. Giulia Giannini, ed elettivamente domiciliati in Bari alla Via Piccinni n. 128, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTI
E
-, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e, per essa, quale mandataria la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv.ti Angelo Michele Abbattista, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliati in
Bitonto alla via Giacomo Matteotti n. 135, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 28 marzo 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, ed , chiedevano, Parte_1 Parte_2 che l'adita Corte di Appello, in riforma della sentenza n. 1386/2022, resa dal Tribunale di Bari il
1 12 aprile 2022, nonché della sentenza non definitiva n. 2273/2020 emessa in data 20 luglio 2020 per la quale aveva espresso riserva di appello, accogliesse le seguenti conclusioni:
“a) in via preliminare e cautelare al merito
SOSPENDERE immediatamente la provvisoria esecutività della sentenza n. 1386 pubblicata in data 12 aprile 2022 dal Tribunale Ordinario di Bari, ricorrendone i gravi motivi tutti sopra meglio illustrati;
b) in via preliminare ed assorbente
DICHIARARE la dei contratti di fideiussione sottoscritti dalle parti odierne CP_3
appellanti per le motivazioni esposte in narrativa del presente atto;
c) nel merito, comunque, RIFORMATE le indicate sentenze giusta i punti in contestazione rilevati nella narrativa del presente atto, REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto n. 446/2009 (r.g.
578/2009/S) emesso dal Tribunale di Altamura.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, maggiorati di oneri di legge, del primo e del presente grado di giudizio”
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata formulava le seguenti conclusioni : Controparte_4
“IN VIA PRELIMINARE
- accertare l'infondatezza dell'avversa istanza formulata ai sensi degli artt. 283 – 351 c.p.c., stante l'insussistenza dei relativi presupposti applicativi e, per l'effetto, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza definitiva n. 1386/2022, n. rep. 2106/2022, resa dal Tribunale di Bari in data 12.04.2022 e pubblicata telematicamente in pari data, a definizione del giudizio n. R.G. 92000714/2009;
- accertare e dichiarare il difetto di specificità dei motivi di impugnazione proposti dagli appellanti avverso la sentenza parziale n. 2273/2020, n. rep. 3550/2020, resa dal Tribunale di
Bari (R.G. n. 92000714/2009) in data 20.07.2020 e pubblicata telematicamente in pari data, nonché avverso la sentenza definitiva n. 1386/2022, n. rep. 2106/2022, resa dal Tribunale di
Bari in data 12.04.2022 e pubblicata telematicamente in pari data, a definizione del giudizio n.
R.G. 92000714/2009, in violazione dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare
l'inammissibilità del gravame, al lume delle argomentazioni rassegnate nella narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la carenza di ragionevole probabilità di accoglimento dei motivi di impugnazione proposti dagli appellanti avverso la sentenza parziale
n. 2273/2020, n. rep. 3550/2020, resa dal Tribunale di Bari (R.G. n. 92000714/2009) in data
20.07.2020 e pubblicata telematicamente in pari data, nonché avverso la sentenza definitiva n.
1386/2022, n. rep. 2106/2022, resa dal Tribunale di Bari in data 12.04.2022 e pubblicata telematicamente in pari data, a definizione del giudizio n. R.G. 92000714/2009 e, per l'effetto,
2 dichiarare l'inammissibilità del gravame, al lume delle argomentazioni illustrate nella narrativa del presente atto;
NEL MERITO
- accertare e dichiarare l'infondatezza del gravame proposto avverso la sentenza parziale n.
2273/2020, n. rep. 3550/2020, resa dal Tribunale di Bari (R.G. n. 92000714/2009) in data
20.07.2020 e pubblicata telematicamente in pari data, nonché avverso la sentenza definitiva n.
1386/2022, n. rep. 2106/2022, resa dal Tribunale di Bari in data 12.04.2022 e pubblicata telematicamente in pari data, a definizione del giudizio n. R.G. 92000714/2009, sulla scorta dei motivi delineati nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, rigettare l'impugnazione promossa dagli appellanti;
- sempre per l'effetto, confermare integralmente la sentenza parziale n. 2273/2020, n. rep.
3550/2020, resa dal Tribunale di Bari (R.G. n. 92000714/2009) in data 20.07.2020 e pubblicata telematicamente in pari data, nonché la sentenza definitiva n. 1386/2022, n. rep. 2106/2022, resa dal Tribunale di Bari in data 12.04.2022 e pubblicata telematicamente in pari data, a definizione del giudizio n. R.G. 92000714/2009;
- Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 21-24 febbraio 2025, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del 21 febbraio 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 28 marzo 2025.
All'udienza del 28 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del
Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
3 L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1386/2022, resa dal Tribunale di Bari il 12 aprile 2022, nonché della sentenza non definitiva n. 2273/2020 emessa in data 20 luglio 2020 per la quale aveva espresso riserva di appello, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 28 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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