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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) StefanoBillet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 498/2020, avente ad oggetto Separazione giudiziale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Monica Zanichelli, presso lo studio della quale elegge domicilio in Firenze alla via Cesare Guasti n. 15;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Monsummano Terme (PT) alla via Cesare Battisti n. 819, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Severi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Monsummano Terme (PT) alla via Luciano Lama n. 101;
Resistente
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 13.2.2020, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in Massa e Cozzile (PT) il 24.8.2003 con CP_1
ER e che dalla loro unione nascevano i figli (nato il [...]),
[...] ER1
(nata il [...]), (nato il [...]) e (nata il [...]). ER3 ER4
Il ricorrente deduceva come il matrimonio fosse stato sereno sino al 21.7.2019, quando egli, in modo casuale, scopriva che la moglie intratteneva da oltre due anni una relazione con un comune collega di lavoro;
le parti si rivolgevano a un consulente matrimoniale, e la moglie, dinanzi a quest'ultimo, ammetteva di avere concepito la figlia più piccola, con il proprio amante. A fronte ER4
delle richieste di chiarimenti del ricorrente, la resistente metteva in atto un sistematico allontanamento dei figli da lui, tanto che egli non riusciva più a vedere né sentire i minori. Già da settembre 2019, difatti, il ricorrente non aveva più contatti con a causa della resistente, la quale convinceva anche gli ER4
altri figli ad allontanarsi dal padre. Il ricorrente, in particolare, riportava l'episodio del 21 settembre, in occasione del quale la moglie lo aggrediva fisicamente e verbalmente, fino a morderlo sulla mano.
Il ricorrente deduceva di avere condotto immobile in locazione, ove portava i tre figli maggiori nel week end, fino a che la resistente non iniziava a sottrarglieli, portandoli sistematicamente dai nonni materni, e negando ai figli ogni contatto col padre;
in particolare, il padre non riusciva a vedere la figlia
ER più piccola da settembre, da ottobre, e e dal mese di ER1 ER3
dicembre, non essendo stato utile neanche il percorso avviato presso il Centro
Comete.
In merito alla condizione reddituale delle parti, il ricorrente deduceva di lavorare, dal 1993, presso la con la qualifica di Controparte_2
responsabile ufficio acquisti, e che anche la resistente lavora presso la medesima società, come addetta al ricevimento, con contratto di lavoro part time;
sulla casa familiare grava mutuo fondiario per l'importo mensile di €
652,89, versato, dall'ottobre 2019, da ciascuna parte al 50%.
Pertanto, il ricorrente concludeva così:
2 1) pronunciare l'addebito della separazione alla sig.ra per Controparte_1
violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in ragione delle risultanze istruttorie, della produzione documentale e dell'accertamento della figlia adulterina;
2) dichiarare l'affido condiviso dei figli, con collocamento degli stessi presso la madre;
3) confermare il provvedimento del 18/01/2022 che ha stabilito il “contributo del padre per il mantenimento dei figli ad euro 150,00, mensili ciascuno, in favore della madre, da versare secondo le attuali modalità, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, - (e pari oggi ad € 498,00 quale importo
rivalutato) - oltre al 50% alle spese straordinarie previste dal Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Pistoia in data 1.10.2018.
4) determinare il diritto di visita del padre.
In ragione della gravissima situazione creatasi, che attualmente e da lungo tempo non consente una regolare frequentazione padre-figli, con conseguente grave lesione del diritto dei minori alla bigenitorialità, e che impedisce lo svolgimento della funzione genitoriale del ricorrente, chiedesi l'adozione da parte dell'intestato Tribunale di ogni provvedimento nell'interesse e a tutela dei minori, tra cui:
- la nomina di un Curatore Speciale per i minori;
- la presa in carico da parte del Servizio Sociale dei minori ed ER3 [...]
ER5
- stabilire un periodo di monitoraggio, non inferiore a mesi 6, con fissazione di udienza di verifica, al fine di valutare il recupero o meno del rapporto padre figli;
- eventuale presa in carico da parte di per la verifica delle capacità Pt_2
genitoriali.
Il Giudice designato, con provvedimento del 20.2.2020, disciplinava le frequentazioni tra i figli minori e il padre.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.4.2020, si costituiva in giudizio la quale contestava la ricostruzione Controparte_1
offerta da controparte, evidenziando come era stato avviato un percorso di
3 mediazione familiare e come il ricorrente, da quando era andato via di casa, aveva aggravato la propria situazione psicologica e la sua aggressività.
La resistente deduceva che il ricorrente non provvede al mantenimento dei figli dal mese di agosto 2019, e rappresentava di essere sospesa dall'attività lavorativa da marzo 2020. Faceva, quindi, istanza per la previsione di un contributo di mantenimento.
Il Giudice designato, con provvedimento del 29.4.2020, ordinava al ricorrente di corrispondere € 400 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con successiva memoria, depositata il 18.5.2020, la resistente deduceva come la crisi non era iniziata nel luglio 2019, conducendo i coniugi, ormai da anni, vite autonome. Nel 2015, quando il ricorrente scopriva che la moglie era incinta del quarto figlio, manifestava il proprio disappunto, e, in un eccesso d'ira, il
29.11.2015, la prendeva per il collo;
dopo due giorni nasceva morta la figlia
ER
. Da quel momento, i tentativi di recuperare il rapporto, ormai finito, da parte del ricorrente erano inadeguati, dinanzi al dolore provocato alla moglie, e i coniugi si allontanavano in modo inesorabile. La resistente, in particolare, aveva sporto querela per gli episodi più violenti tenuti dal marito nei suoi confronti, e questi episodi hanno condizionato il rapporto dei figli col padre.
Pertanto, la resistente concludeva così:
1) Respingere la domanda di addebito della separazione poiché infondata in fatto ed in diritto come emerso sia dall'attività istruttoria espletata sia dalle conclusioni del CTU sia dall'esame dei testi.
ER 2) Disporre l'affido condiviso dei figli (16 anni) e (14 anni) che, ER3
stante la loro età, saranno liberi di frequentare il padre nelle modalità compatibili con i diversi impegni scolastici e sociali.
3) Porre a carico del Sig. un contributo per il mantenimento Parte_1
ER dei figli: , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e ER1
di € 250,00 mensili ciascuno a decorrere dalla data del deposito del ER3
ricorso di separazione, oltre rivalutazione ISTAT dalla data del deposito del ricorso ed oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate nel protocollo del Tribunale di Pistoia del 01/10/2018. Il rateo del mutuo gravante sulla casa coniugale continuerà ad essere pagato al 50% da ciascun coniuge.
4 4) Disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito al 50% da entrambi i genitori (si precisa che ad oggi il Sig. percepisce Parte_1 mensilmente, quale quota a lui spettante per i figli, un assegno unico di €
430,00).
Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Le parti, in data 14.4.2021, comparivano dinanzi al Giudice delegato alla Fase
Presidenziale, il quale disponeva consulenza tecnica d'ufficio; all'esito della ctu, con ordinanza del 17.1.2022, venivano assunti i provvedimenti provvisori e urgenti e, in particolare, veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre, venivano previste frequentazioni padre/figli come da ctu, e veniva previsto l'obbligo del padre di corrispondere contributo di mantenimento di € 150 mensili per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il Giudice disponeva un ulteriore approfondimento peritale.
In data 4.9.2023, con sentenza n. 674/2023, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza del 19.12.2023 veniva ordinato al datore di lavoro del ricorrente di versare direttamente alla resistente le somme dovute a titolo di mantenimento.
Con istanza del 25.3.2024, il ricorrente rappresentava che il Tribunale di
Pistoia, con sentenza n. 76/2024, dichiarava che non è sua figlia, e, di ER4
conseguenza, il Giudice, con ordinanza del 26.3.2024, revocava il contributo di mantenimento previsto per la minore.
Istruita la causa a mezzo di prove testimoniali, la stessa giungeva all'udienza del 3.12.2024, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di addebito formulata da parte ricorrente deve essere accolta.
2.1. Il ricorrente domanda l'addebito della separazione, in ragione della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie.
Si premetta, sul punto, come la pronuncia di addebito presupponga che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal
5 matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass.
Civ., 8.6.2009, n. 13185; Cass. Civ., 17.12.2010, n. 25560).
Quindi, la semplice violazione dei doveri ex art. 143 c.c. non può fondare la pronunzia di addebito, essendo necessario, altresì, fornire la prova che il comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio abbia concretamente causato il fallimento del matrimonio e lo abbia causato in modo esclusivo (cfr. Cass. Civ. 24.2.2006, n. 4203).
Deve, poi, ricordarsi come ai fini dell'addebitabilità della separazione,
l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 14.11.2001, n. 14162).
Si osservi, inoltre, come la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale sia particolarmente grave in quanto, di regola, rende la prosecuzione della convivenza intollerabile e giustifica ex se l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che, comunque, non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale (cfr. Cass. Civ., 14.10.2010, n. 21245).
Pertanto, in caso di accertamento della inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la separazione è addebitale al coniuge infedele, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, con un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi;
il giudice di merito, quindi, deve valutare se vi era già, o meno, una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale (cfr. Cass. Civ., 19.7.2010, n. 16873; Cass. Civ.,
2.10.2012, n. 16767; Cass. Civ., 21.9.2012, n. 16089).
A fronte, quindi, della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, deve essere il coniuge destinatario della domanda di addebito a fornire la prova di avere rispettato i propri doveri coniugali, avendo tradito l'altro coniuge quando ormai vi era già un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale
(cfr. Cass. Civ., 20.4.2011, n. 9074; Cass. Civ., 4.12.2012, n. 23426).
6 2.2. Nel caso di specie, il ricorrente assume che il matrimonio entrava in crisi quando egli, il 21.7.2019, scopriva che la moglie intratteneva da oltre due anni una relazione extraconiugale con un comune collega di lavoro, e che quest'ultimo rivendicava la paternità della figlia più piccola, ER4
La resistente, dal canto suo, rileva come il matrimonio fosse già in crisi da tempo e, in particolare, dal maggio 2015, quando lei scopriva la sua quarta gravidanza;
in quella circostanza, difatti, il ricorrente manifestava il proprio disappunto rispetto alla nuova gravidanza, arrivando a compiere atti di violenza contro la moglie (il 29.11.2015 la avrebbe presa per il collo).
2.3. Occorre osservare come sia pacifico che la resistente ha intrattenuto una relazione extraconiugale.
La stessa, difatti, confermava la circostanza agli assistenti sociali (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 7.6.2021, La donna riferisce di aver intrapreso una relazione extraconiugale con un collega dal quale riceveva ascolto e comprensione nel periodo successivo all'aborto, da quanto riferito la relazione sarebbe durata circa 3 mesi), e anche in sede di consulenza tecnica affermava di avere dubbi sulla paternità di (cfr. pagg. 10 e 13 della ctu ER4
depositata il 11.11.2021).
La sig.ra sentita il 9.10.2019 a sommarie informazioni dai Parte_3
Carabinieri di Monsummano Terme (cfr. doc. 14 allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente), affermava che, tre anni prima, suo marito le confessava di avere una relazione con la sig.ra la stessa, sentita come CP_1 teste all'udienza del 16.5.2024, confermava la medesima circostanza, e dichiarava di avere saputo di questa relazione anche dalla sig.ra La sig.ra CP_1 mi ha chiamato un giorno perché mi chiedeva scusa dell'accaduto e mi CP_1 chiedeva il perdono per quello che aveva fatto (…) Non mi chiese di non dirlo
a suo marito, mi ricordo solo che si scusava).
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 76/2024, accertava che il sig. Parte_1
non è il padre di (cfr. doc. 16 depositato il 25.3.2024), attesi gli esiti ER4 dell'esame del dna svolto in corso di causa (cfr. doc. depositato il 11.7.2023).
La condotta della resistente - la quale ha intrapreso una relazione extra coniugale, ha concepito una figlia con una persona diversa dal coniuge, e ha fatto credere al marito che questa fosse sua figlia (sino a che il sig. Parte_1
non scopriva la verità dopo oltre due anni dalla nascita della bimba) – è stata
7 senz'altro assai grave, e si pone in netta violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio.
2.4. Come premesso, la resistente assume che l'unione matrimoniale era, ormai, da tempo disgregata, a causa del contegno assunto dal ricorrente, in particolar modo in occasione della gravidanza del 2015.
Tali circostanze vogliono essere provate, innanzitutto, tramite la testimonianza di fratello della ricorrente. Tes_1
Il teste, sentito all'udienza del 16.5.2024, dichiarava che il sig. non Parte_1
volesse gravidanza del 2015, ma tale circostanza (che, invero, appare piuttosto pacifica, vista la ricostruzione della storia familiare operata in sede di ctu) non si ritiene possa, di per sé sola, giustificare la grave violazione dei doveri coniugali successivamente compiuta dalla resistente. Il teste, poi, affermava che il sig. durante una conversazione tenutasi nel luglio 2019 (in Parte_1
occasione della quale il chiedeva al teste se fosse a conoscenza della Parte_1
relazione extraconiugale della moglie), gli avrebbe confessato di avere messo, tempo addietro, le mani al collo della moglie perché non aveva accettato la sua decisione di non abortire. Il Tribunale, però, non ritiene di potere considerare accertato un fatto di violenza assai grave (quale è quello commesso ai danni di una donna incinta), sulla scorta delle sole dichiarazioni del fratello della resistente, il quale, peraltro, non ha alcuna conoscenza diretta dei fatti, avendo appreso di tali circostanze unicamente de relato.
La teste amica della resistente, sentita come teste Testimone_2 all'udienza del 16.5.2024, riportava un episodio, risalente all'agosto 2012, in occasione del quale vi fu un dissidio tra i coniugi durante una cena, in quanto il sig. affermava di non avere voluto il figlio e di considerarsi Parte_1 ER3
“praticamente in menopausa”; la stessa dichiarava, altresì, che la sig.ra CP_1
le riferiva di problemi coniugali, relativi anche alla sfera sessuale della coppia.
Anche tali fatti, però, risalenti addirittura al 2012, non si ritiene possano giustificare la condotta della resistente, la quale ha portato avanti il matrimonio ancora per molti anni, e lo ha interrotto solo nel 2019, dopo la scoperta della relazione adulterina da parte del marito. Per le medesime motivazioni, non si ritiene, parimenti, possa giustificare il contegno della resistente quanto emerge dalle discussioni tra i coniugi di cui agli audio depositati il 11.6.2024.
8 La teste poi, riportava un episodio, risalente al 17.11.2021, in Tes_2
occasione del quale il sig. avrebbe fatto uno sgambetto alla sig.ra Parte_1
mentre questa aveva la figlia in braccio. Tale episodio, però, CP_1 ER4
appare del tutto ininfluente ai fini della valutazione della domanda di addebito, essendo avvenuto addirittura in corso di causa, in data ben successiva alla separazione di fatto delle parti.
Del resto, va anche specificato che la ricostruzione della vita coniugale compiuta dalla resistente non ha trovato confermato in quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente sentiti a controprova.
La teste sentita all'udienza del 16.5.2024, dichiarava che non Testimone_3
era vero che il sig. voleva che la moglie abortisse (Anzi nelle sue Parte_1
esternazioni ha sempre detto di volere una famiglia grande e numerosa, Pt_1
quindi non voleva che la moglie abortisse) e negava che il matrimonio, dopo la
ER perdita della piccola , fosse entrato in crisi (una cosa del genere non è mai venuta fuori. Sicuramente l'evento è stato drammatico per loro, ma a me mai ha detto che il matrimonio fosse in crisi né che si volevano separare).
Il teste , sentito all'udienza del 24.10.2024, negava che vi fosse Testimone_4
una crisi matrimoniale tra i coniugi (no nessuna crisi, non mi ha mai detto di essere in crisi con la moglie).
2.5. Pertanto, comparando le rispettive condotte dei coniugi, emerge, da un lato, con chiarezza una grave violazione dei propri doveri coniugali da parte della resistente (la quale ha intrattenuto una relazione extraconiugale, ha dato alla luce la figlia di un altro uomo facendo credere al marito che fosse sua), mentre, dall'altro lato, i comportamenti imputati al ricorrente non sono adeguatamente provati o, comunque, non risultano tali da giustificare quanto poi accaduto.
Anche se il matrimonio delle parti aveva avuto delle complicazioni - che la resistente fa risalire all'anno 2012 - va considerato che lo stesso è proseguito per molti anni ancora (sino al 2019) e che, in questo lasso temporale, la resistente ha portato avanti la gravidanza dell'ultima figlia, concepita con un altro uomo, tenendone all'oscuro il ricorrente. Tale contegno, particolarmente grave quanto al rispetto dei doveri nascenti dal matrimonio, ha avuto senz'altro una efficacia determinante nella crisi coniugale, che, sino al momento della scoperta del tradimento, non si era ancora manifestata in modo irrimediabile.
9 Per tali motivi, si ritiene che la separazione sia addebitabile alla resistente, la quale ha violato l'obbligo di fedeltà coniugale, causando, così, la definitiva crisi del matrimonio.
ER 3. Le parti hanno tre figli, (di anni 18), (di anni 16) e (di anni ER1 ER3
14).
Nulla deve disporsi quanto a , divenuto maggiorenne nelle more del ER1
giudizio.
Quanto ai due figli ancora minorenni, entrambe le parti richiedono l'affidamento condiviso.
Sul punto, va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater
c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Occorre osservare come l'intero giudizio sia stato, principalmente, focalizzato sulle difficoltà relazionali padre/figli e, in particolare, sul rifiuto dei minori di avere assidui rapporti con il padre.
Al fine di tentare di ricostruire tale rapporto, le parti, in autonomia o su indicazione del Tribunale, hanno svolto diversi percorsi, i quali hanno tutti avuto un esito negativo: percorso di consulenza matrimoniale con il dott.
10 , percorso con il Centro Co.Me.Te. (cfr. relazione del 26.5.2020 ER7
depositata il 27.5.2020 in atti), educativa domiciliare con il Centro Arkè (cfr. docc. 2 e 3 allegati all'istanza di parte ricorrente del 26.1.2021), percorso con il
Centro Specchi d'Acqua per Olga, due consulenze tecniche in corso di causa con il dott. percorso psicologico individuale per il sig. ER8 Parte_1
(cfr. quanto dedotto nella memoria del 10.12.2021 del ricorrente), intervento dei Servizi Sociali anche con educativa domiciliare e incontri protetti, percorso dello psicologo dott. percorso presso Crisalide. ER9
Il ricorrente, sin dall'introduzione del giudizio, ha sostenuto che i figli fossero influenzati dalla madre, la quale li avrebbe convinti a non avere più alcun rapporto con lui (vedi anche quanto da lui dichiarato all'udienza presidenziale del 14.4.2021: “La madre però è sempre stata in presenza durante gli incontri, nonostante gli accordi fossero che lei doveva allontanarsi o stare in disparte.
Eravamo d'accordo che io sarei stato da solo, ma c'è sempre stato ostacolo da parte della madre, la quale ha condizionato gli atteggiamenti dei figli. I ragazzi dicono che ora non vogliono stare con me perché dicono che sono agitato, che sono arrabbiato, queste sono cose che gli trasmette la madre”).
La resistente, invece, assume che il distacco dei figli dal padre, sia dovuto al comportamento di quest'ultimo, il quale avrebbe avuto, sovente, scatti d'ira in loro presenza.
In merito al ricorrente, deve osservarsi come, probabilmente, lo stesso non sia riuscito a celare, dinanzi ai figli, la propria grave (e comprensibile) sofferenza per la difficile situazione familiare, e ciò può avere influito negativamente sulla relazione genitoriale.
Ciò emerge, innanzitutto, dalla prima relazione dei Servizi Sociali versata in atti, ove si legge che “Stimolato a riflettere su quali possono essere stati gli elementi che hanno portato ad una totale chiusura da parte dei figli verso di lui, il sig. mostra un atteggiamento vago per il quale non è chiaro Parte_1
comprendere se derivi da una visione superficiale della situazione o se vi influisca anche la volontà di omettere o comunque minimizzare alcuni fatti o situazioni, in particolare relative agli episodi avvenuti all'interno delle dinamiche familiari che hanno portato all'esposizione dei figli a forti liti di coppia (…) Durante i racconti mostra di non aver operato una revisione critica delle proprie condotte comportamentali, in particolare quelle connesse ai
11 sentimenti di collera provati verso la madre dei suoi figli (…) Nel corso dei colloqui intercorsi, i racconti e le verbalizzazioni del Sig. hanno Parte_1
evidenziato aspetti di fragilità relativamente alle competenze genitoriali, in quanto appare talune volte carente nella identificazione, lettura e decodifica degli stati mentali dei figli. Ad oggi mostra di non rendersi pienamente conto della gravità di aver esposto i figli alle dinamiche conflittuali di coppia e agli scontri avvenuti tra lui e la sig.ra né appare aver effettuato una revisione CP_1
critica di sé e degli eventi accaduti, orientandosi esclusivamente sul tradimento agito dalla Sig.ra (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole CP_1
del 7.6.2021).
D'altro canto, però, non è possibile non sottolineare la complessa e difficile situazione nella quale si è trovato a vivere il sig. il quale mostra un Parte_1
sincero e forte desiderio di riprendere il rapporto con i figli verso i quali sembra nutrire autentici sentimenti di rispetto (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 7.6.2021).
Tali aspetti della personalità del ricorrente sono stati evidenziati anche dal ctu, il quale scriveva che: “Le reazioni difensive e di chiusura sono chiaramente emerse in più occasioni nell'ambito delle operazioni peritali, nei confronti sia dei figli, sia della signora Nel rapporto con i figli evidenzia un affetto CP_1
sincero e un interesse autentico relativamente al loro benessere e al desiderio di assicurare loro le condizioni adeguate per una crescita sana e positiva. Allo stesso tempo le sue fragilità lo mettono in difficoltà nel rapporto con loro verso
i quali palesa una evidente fragilità di “tenuta” allorquando gli stessi lo
“contestano” avanzando le loro rimostranze per il suo comportamento. Il sig.
esprime la profonda convinzione di aver subito dei torti, di essere Pt_1
vittima di una grave ingiustizia che lo porta a concentrarsi sul proprio vissuto
e a irrigidirsi sulle proprie posizioni, divenendo incapace di sintonizzarsi emotivamente con il suo interlocutore, non riuscendo così a comprenderne le opinioni e le emozioni. Tale atteggiamento si è, come detto, manifestato con
ER tutti i figli, in particolar modo con avendo lei più direttamente degli altri mosso dei rimproveri al padre per il suo comportamento passato. In queste occasioni il sig. si è di fatto disinteressato dello stato emotivo dei Parte_1
ragazzi per concentrarsi unicamente sul suo bisogno di affermare la propria verità dei fatti, contrapponendosi duramente alle affermazioni della figlia e
12 provocando in lei una reazione di pianto espressione palese del vissuto di frustrazione, delusione e rabbia causatole dal non sentirsi capita e accolta dal babbo (cfr. pag. 7 della ctu depositata il 11.11.2021). Il consulente evidenziava il tentativo di far riflettere il sig. sulla disfunzionalità del proprio Parte_1 atteggiamento, rimanendo lo stesso “abbarbicato al proprio punto di vista” e dimostrandosi incapace di modificarlo, e rappresentava la poca capacità del padre di sintonizzarsi con lo stato d'animo dei figli. Anche il consulente, però, sottolineava come, nel valutare tale comportamento, fosse necessario considerare il profondo dolore e la frustrazione sperimentati dal ricorrente, per il rifiuto manifestato dai figli (vedi anche conclusioni della ctu, ove egualmente si evidenzia che il sig. da un lato, vuole strenuamente recuperare la Parte_1 relazione con i figli, ma, dall'altro lato, palesa una importante difficoltà a distanziarsi dal proprio vissuto di rabbia, non riuscendo a ristabilire una connessione emotiva coi minori).
Va, comunque, osservato come i tratti paterni sopra delineati, in corso di causa sono risultati parzialmente attenuati, in quanto, in occasione del percorso di sostegno alla genitorialità con il dott. il sig. si è dimostrato ER9 Parte_1
maggiormente in grado di sintonizzarsi sui bisogni dei figli (cfr. relazione del dott. del 7.10.2022, il signor appare dunque maggiormente in ER9 Parte_1
grado di discernere il piano della genitorialità da quello della conflittualità coniugale e di concentrarsi sul malessere dei figli).
Va osservato come, d'altro canto, la sig.ra non sempre si sia mostrata CP_1
realmente collaborativa rispetto agli interventi proposti.
La stessa non prestava la propria collaborazione alla prosecuzione dell'educativa domiciliare della (cfr. doc. 3 allegato Parte_4 all'istanza del 26.1.2021, ovvero corrispondenza da cui emerge che la stessa non dava la propria disponibilità a dare continuità al contratto); significativo, poi, è quanto accaduto in merito all'educativa domiciliare della Parte_5
rispetto alla quale durante un colloquio con la sig.ra emerso che
[...] CP_1 la stessa ed i ragazzi non ritengono necessario e non ravvisano l'utilità della figura dell'educatore per la loro situazione, in quanto “loro stanno bene e non hanno bisogno”, emerge un approccio svalutativo dell'intervento educativo dove si evince che non è presente una chiara idea del reale ruolo e delle sue competenze, come ad esempio quando la sig.ra ha riferito che i figli non
13 sentono il bisogno di parlare o avere delle confidenze con l'educatore in quanto per questo hanno gli amici (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 14.10.2022); altrettanto significativo è il contegno della resistente che, in occasione degli incontri protetti tra il padre e stante la indisponibilità ER4 manifestata da quest'ultima all'incontro, non spegneva la macchina al suo arrivo, così da potere ripartire velocemente dal luogo dell'incontro (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 14.10.2022). Anche la resistente fatica a riconoscersi delle responsabilità per la complessa situazione familiare (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 14.10.2022, la sig.ra pare estranea a riconoscere un suo coinvolgimento nel conflitto CP_1
e nelle relative dinamiche che ne seguono. Pare come se vi fosse la percezione che la relazione, incentrata sul conflitto, sia unidirezionale e lei non fosse mai parte attiva ma solo ricettiva), tanto che i Servizi Sociali rappresentavano come la sua adesione al favorire gli incontri padre/figli fosse solamente formale (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 14.10.2022, è emerso da parte della sig.ra un'adesione formale al favorire gli incontri del padre con i figli ma a questa adesione formale non corrisponde nella sostanza un reale atteggiamento che favorisca gli incontri e l'instaurarsi della relazione tra il padre ed i minori).
Va, però, evidenziato come la sig.ra sia stata descritta come un genitore CP_1
attento alla crescita dei propri figli (cfr. relazione dei Servizi Sociali della
Valdinievole del 7.6.2021, La sig.ra descrive approfonditamente le CP_1
peculiarità caratteriali e i punti di forza e debolezza mostrati da ognuno dei propri figli, esibisce altresì una pregevole capacità di osservazione delle loro condotte, ma anche di lettura dei loro vissuti emotivi. Appare attenta alla crescita dei figli, mostra di avere con loro una buona confidenza e uno stretto legame affettivo, si occupa con adeguatezza di tutti i vari aspetti tra cui quelli scolastici e sanitari che risultano essere impegnativi vista la numerosità dei figli). Anche il ctu evidenziava che l'interesse e l'attenzione nei confronti del benessere dei figli sono risultati chiari e coerenti (cfr. pag. 9 della ctu depositata il 11.11.2021), ma anch'egli riscontrava che nell'atteggiamento della sig.ra non sono mancate ambivalenze ed è stato possibile constatare che CP_1
nutre una significativa disistima nei confronti di , CP_1 Pt_1
manifestatasi con le critiche ricorrenti che gli ha rivolto e nel sottolineare
14 ripetutamente i suoi limiti ed errori (cfr. pag. 9 della ctu depositata il
11.11.2021), pur concludendo che la resistente ha un contegno complessivamente collaborativo e teso a riconoscere le proprie responsabilità dinanzi ai figli (cfr. pag. 10 della ctu depositata il 11.11.2021, ella ha saputo assumersi le proprie responsabilità nella crisi di coppia, ammettendo, anche davanti ai figli, di aver avuto una relazione extra coniugale).
I figli hanno, dal canto loro, più volte, in corso di causa, manifestato i propri sentimenti negativi nei confronti del padre.
Innanzitutto, dinanzi agli operatori del Servizio Sociale, i bambini raccontano che il padre offende costantemente la mamma e tutte le persone a cui loro sono legati affettivamente, si dichiarano fortemente infastiditi di essere videoregistrati dal padre durante gli incontri, dichiarandosi sfiduciati in un suo cambiamento, mostrando scoraggiamento e riferendo di aver concesso ormai troppe possibilità al padre (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole
ER del 7.6.2021). In sede di consulenza, si è mostrata molto sofferente per le difficoltà nel rapporto con il padre, sentendosi non compresa da quest'ultimo
(cfr. pag. 18 ss. della ctu depositata il 11.11.2021), ed anche ha espresso ER3
un giudizio critico ed emotivamente risentito molto simile a quello della sorella
(cfr. pag. 20 ss. della ctu depositata il 11.11.2021); tutti e tre i figli maggiori hanno concordato nel riferire comportamenti scomposti del padre, quali: alzare la voce con tono aggressivo, dire parolacce, sbattere porte, nei loro confronti oltreché della madre, dei nonni materni e di altre persone vicine alla mamma;
tutti hanno manifestato stanchezza per il comportamento paterno e dubbi sulla sua effettiva volontà e capacità di cambiare (cfr. pag. 24 della ctu depositata il 11.11.2021). Tale fermo rifiuto dei minori è stato, poi, ribadito, non soltanto nelle ulteriori occasioni di incontro con gli operatori del Servizio
Sociale, ma anche in occasione della seconda consulenza di monitoraggio con il dott. (cfr. pag. 9 della ctu depositata il 29.6.2023, I ragazzi più ER8
grandi, come già avevano fatto ripetutamente in passato, hanno espresso la loro convinzione che il padre non fosse cambiato ma, al contrario, avesse messo in atto ulteriori comportamenti inappropriati nei confronti loro e della
ER mamma), riportando sia che sfiducia nel padre, ed evidenziando il ER3
ctu come la posizione dei minori sia ancora più decisa e cristallizzata rispetto al passato.
15 In tale complessa situazione, appare idoneo nell'interesse dei minori un regime di affidamento condiviso, così come anche suggerito dal ctu (cfr. pag. 29 della ctu depositata il 11.11.2021), non potendosi immaginare un affido esclusivo ad uno dei due genitori, che andrebbe ulteriormente ad aggravare il conflitto e la disgregazione esistenti;
si impone, poi, il collocamento dei minori presso la madre, viste le difficili relazioni padre/figli.
Ciò che appare, però, deleterio per il nucleo familiare è la situazione di conflitto nella quale, ancora oggi, si trovano i genitori, atteso che, da un lato, il sig. non riesce a distaccarsi dal proprio vissuto, faticando a connettersi Parte_1
emotivamente coi figli (sia pure con i miglioramenti da ultimo rappresentati dal dott. e, dall'altro lato, la sig.ra anche se maggiormente ER9 CP_1
sintonizzata con i minori, rischia di trasmettere a questi ultimi il proprio vissuto di disistima verso l'ex marito (cfr. cfr. pag. 29 della ctu depositata il
11.11.2021). Entrambi i genitori non riescono a riflettere sui propri comportamenti, ma si concentrano esclusivamente sulle responsabilità dell'altro (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 30.5.2022,
La sofferenza e le difficoltà emotive dei figli vengono attribuite esclusivamente agli atteggiamenti dell'altro genitore. Il sig. sostiene che sia la sig.ra Parte_1
a influenzare negativamente i figli nel rapporto con lui, mentre la sig.ra CP_1
racconta di fare tutto il possibile perché i bambini riprendano una CP_1
relazione con il padre e di non avere alcuna responsabilità in merito alla decisione dei figli; cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del
14.10.2022, il rapporto genitoriale è caratterizzato dal conflitto tanto da essere compromesso). Anche dalla seconda relazione di monitoraggio del dott.
emerge ancora vivo il conflitto familiare esistente, riconducibile a ER8
entrambi i genitori (cfr. pag. 11 della ctu depositata il 29.6.2023, il sig. focalizzandosi quasi esclusivamente sui torti subiti, fatica a Parte_1 riconoscere le proprie responsabilità sia nell'insorgenza delle problematiche familiari sia nel rapporto con i figli; la sig.ra può giocare un ruolo CP_1
significativo nel promuovere un riavvicinamento del padre ai figli, ma a condizione di uno stemperamento genuino del conflitto).
Ritiene, allora, il Tribunale che, allo stato, non apparendo possibile disciplinare un calendario di frequentazione padre/figli, visto il fermo rifiuto manifestato da
16 quest'ultimi, sia necessario accogliere le indicazioni di cui all'ultima relazione del dott. ER8
L'unica strada possibile è quella di focalizzarsi, anzitutto, sulla relazione tra i genitori, atteso che solo un miglioramento di quest'ultima potrà influire positivamente sul rapporto genitoriale: le parti sono invitate a comunicare, quantomeno una volta alla settimana, per messaggi o telefonicamente, affinché la madre possa aggiornare il padre sulla vita dei figli e affinché i genitori possano confrontarsi sulle decisioni da assumere per i minori;
le parti, altresì, sono invitate ad avviare un intervento di sostegno alla genitorialità con i due consulenti di parte (dott. e dott. o con altri professionisti da ER10 ER11
loro individuati.
Il Servizio Sociale manterrà una funzione di monitoraggio, collaborando anche coi professionisti che prenderanno in carico il nucleo, e inoltrerà relazione semestrale al Giudice Tutelare in sede. Il lavoro dell'equipe che seguirà il nucleo deve essere finalizzato a favorire i rapporti tra il padre e i figli minori, così da potere realizzare, quando possibile, incontri (liberi o osservati) tra gli stessi.
Viene chiarito che, in corso di causa, non si è proceduto all'ascolto diretto dei figli minori da parte del Giudice, atteso che questi sono stati sentiti numerose volte, sia dagli operatori del Servizio Sociale, sia dal consulente per le due relazioni tecniche, così che un ulteriore ascolto è apparso superfluo e, anzi, contrario all'interesse dei minori, già oltremodo coinvolti nelle vicende familiari.
4. La casa coniugale, sita in Monsummano Terme alla via Cesare Battisti n. 819 deve essere assegnata alla resistente, stante il collocamento dei figli minori presso di lei.
5. La resistente domanda contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 250 ciascuno, mentre il ricorrente richiede di corrispondere € 150 ciascuno.
Al fine di vagliare la domanda, è necessario esaminare le condizioni reddituali delle parti.
Il sig. dal 1993, lavora, con contratto a tempo indeterminato e full Parte_1
time, presso la con la qualifica di responsabile Controparte_2
ufficio acquisti, dietro stipendio che egli ha dichiarato pari a circa € 1.900 mensili (vedi quanto dichiarato in sede di memoria di replica).
17 Dalle dichiarazioni dei redditi in atti emerge un reddito lordo di € 30.961 per l'anno 2016, di € 30.825 per l'anno 2017, di € 31.194 per l'anno 2018 (cfr. doc.
3 allegato al ricorso).
Lo stesso è onerato del pagamento di metà della rata del mutuo insistente sulla ex casa familiare (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), per l'importo di circa € 360 mensili (vedi quanto dichiarato all'udienza presidenziale del 14.4.2021), oltre che del pagamento di canone di locazione per la sua nuova abitazione pari ad €
600 mensili (cfr. doc. 6 allegato al ricorso).
La sig.ra lavora anch'essa per la con la CP_1 Controparte_2
qualifica di addetta al ricevimento, con contratto part time, dietro stipendio che ella ha dichiarato pari a circa € 1.200 mensili (vedi quanto dichiarato all'udienza presidenziale del 14.4.2021).
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti emerge un reddito lordo di € 17.012 per l'anno 2016, di € 11.436 per l'anno 2017, di € 8.368 per l'anno 2018, di €
18.548,02 per l'anno 2019, di € 12.030 per l'anno 2020 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso e docc. da 4 a 7 allegati alla memoria del 18.5.2020; doc. 10 allegato alla memoria del 6.12.2021).
La stessa è onerata del pagamento di metà della rata del mutuo insistente sulla ex casa familiare (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), per l'importo di circa € 360 mensili.
Ciò premesso circa le condizioni reddituali delle parti, va osservato come nell'ambito dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, la determinazione del contributo dovuto dai genitori deve rispettare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze attuali del minore e al tenore di vita da lui goduto (cfr. Cass. Civ. 27.5.2024, n.
14760).
Ai fini della quantificazione del contributo dovuto dal padre, va valutato che il ricorrente è onerato del pagamento di metà della rata di mutuo e del pagamento del canone di locazione, e che, d'altro canto, rispetto all'introduzione del giudizio lo stesso non è più onerato del contributo per il mantenimento di ER4
(già revocato con provvedimento del Giudice Istruttore del 26.3.2024, che qui si conferma).
18 Tenuto conto anche della rivalutazione Istat maturata in corso di causa, appare congruo porre a carico del ricorrente contributo di mantenimento pari ad € 180 mensili per ciascun figlio (€ 540 mensili).
Viene chiarito che l'assegno di mantenimento, in questo nuovo importo determinato in sentenza, è dovuto a decorrere dalla pronuncia, valendo medio tempore i provvedimenti di volta in volta adottati in corso di causa.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore.
L'assegno unico familiare sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
6. In sede di memoria di replica, il ricorrente richiede, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione di espressioni utilizzate da controparte in comparsa conclusionale, ritenute da lui offensive.
Occorre osservare come le affermazioni oggetto della domanda sono attinenti l'oggetto della causa e altro non sono che espressione della ricostruzione dei fatti operata da parte resistente durante l'intero giudizio.
Pertanto, la domanda in questione si ritiene infondata.
7. Le spese di giudizio sono compensate per due terzi, considerato che le rispettive pretese economiche sono state solo parzialmente accolte e considerata la complessa situazione familiare;
per il residuo terzo sono poste a carico della resistente, soccombente sulla domanda di addebito.
Le spese di lite sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per tutte le fasi di giudizio.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra di loro, considerato che le due consulenze sono state svolte nell'interesse dell'intero nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dato atto che con sentenza non definitiva n. 674 pubblicata il 4.9.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, così provvede:
1) accoglie la domanda di addebito del ricorrente;
ER 2) dispone l'affidamento condiviso di e , con collocamento presso ER3
l'abitazione materna;
3) invita le parti ad attivare il percorso di sostegno alla genitorialità di cui alle
19 conclusioni della ctu depositata il 29.6.2023 ed invita le parti a comunicare, quantomeno una volta alla settimana, per messaggi o telefonicamente, affinché la madre possa aggiornare il padre sulla vita dei figli e affinché i genitori possano confrontarsi sulle decisioni da assumere nell'interesse dei minori;
4) dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali della
Valdinievole, con relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare in sede,
e con l'incarico di organizzare incontri (liberi o osservati) padre/figli quando ne ricorrano i presupposti;
5) assegna la casa coniugale sita in Monsummano Terme alla via Cesare Battisti
n. 819 a Controparte_1
6) dispone l'obbligo di di versare a a titolo Parte_1 Controparte_1 di mantenimento dei tre figli, la somma mensile di € 180,00 ciascuno (€ 540 mensili), oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 25 di ogni mese;
7) le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
20 b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
8) l'assegno unico familiare sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
9) condanna alla refusione di un terzo (1/3) delle spese di lite Controparte_1 in favore di liquidate in € 2.538,66 (1/3) per compensi di Parte_1
avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
10) le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra di loro.
Si comunichi ai Servizi Sociali della Valdinievole.
21 Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) StefanoBillet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 498/2020, avente ad oggetto Separazione giudiziale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Monica Zanichelli, presso lo studio della quale elegge domicilio in Firenze alla via Cesare Guasti n. 15;
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Monsummano Terme (PT) alla via Cesare Battisti n. 819, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elisabetta Severi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Monsummano Terme (PT) alla via Luciano Lama n. 101;
Resistente
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 13.2.2020, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in Massa e Cozzile (PT) il 24.8.2003 con CP_1
ER e che dalla loro unione nascevano i figli (nato il [...]),
[...] ER1
(nata il [...]), (nato il [...]) e (nata il [...]). ER3 ER4
Il ricorrente deduceva come il matrimonio fosse stato sereno sino al 21.7.2019, quando egli, in modo casuale, scopriva che la moglie intratteneva da oltre due anni una relazione con un comune collega di lavoro;
le parti si rivolgevano a un consulente matrimoniale, e la moglie, dinanzi a quest'ultimo, ammetteva di avere concepito la figlia più piccola, con il proprio amante. A fronte ER4
delle richieste di chiarimenti del ricorrente, la resistente metteva in atto un sistematico allontanamento dei figli da lui, tanto che egli non riusciva più a vedere né sentire i minori. Già da settembre 2019, difatti, il ricorrente non aveva più contatti con a causa della resistente, la quale convinceva anche gli ER4
altri figli ad allontanarsi dal padre. Il ricorrente, in particolare, riportava l'episodio del 21 settembre, in occasione del quale la moglie lo aggrediva fisicamente e verbalmente, fino a morderlo sulla mano.
Il ricorrente deduceva di avere condotto immobile in locazione, ove portava i tre figli maggiori nel week end, fino a che la resistente non iniziava a sottrarglieli, portandoli sistematicamente dai nonni materni, e negando ai figli ogni contatto col padre;
in particolare, il padre non riusciva a vedere la figlia
ER più piccola da settembre, da ottobre, e e dal mese di ER1 ER3
dicembre, non essendo stato utile neanche il percorso avviato presso il Centro
Comete.
In merito alla condizione reddituale delle parti, il ricorrente deduceva di lavorare, dal 1993, presso la con la qualifica di Controparte_2
responsabile ufficio acquisti, e che anche la resistente lavora presso la medesima società, come addetta al ricevimento, con contratto di lavoro part time;
sulla casa familiare grava mutuo fondiario per l'importo mensile di €
652,89, versato, dall'ottobre 2019, da ciascuna parte al 50%.
Pertanto, il ricorrente concludeva così:
2 1) pronunciare l'addebito della separazione alla sig.ra per Controparte_1
violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in ragione delle risultanze istruttorie, della produzione documentale e dell'accertamento della figlia adulterina;
2) dichiarare l'affido condiviso dei figli, con collocamento degli stessi presso la madre;
3) confermare il provvedimento del 18/01/2022 che ha stabilito il “contributo del padre per il mantenimento dei figli ad euro 150,00, mensili ciascuno, in favore della madre, da versare secondo le attuali modalità, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, - (e pari oggi ad € 498,00 quale importo
rivalutato) - oltre al 50% alle spese straordinarie previste dal Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Pistoia in data 1.10.2018.
4) determinare il diritto di visita del padre.
In ragione della gravissima situazione creatasi, che attualmente e da lungo tempo non consente una regolare frequentazione padre-figli, con conseguente grave lesione del diritto dei minori alla bigenitorialità, e che impedisce lo svolgimento della funzione genitoriale del ricorrente, chiedesi l'adozione da parte dell'intestato Tribunale di ogni provvedimento nell'interesse e a tutela dei minori, tra cui:
- la nomina di un Curatore Speciale per i minori;
- la presa in carico da parte del Servizio Sociale dei minori ed ER3 [...]
ER5
- stabilire un periodo di monitoraggio, non inferiore a mesi 6, con fissazione di udienza di verifica, al fine di valutare il recupero o meno del rapporto padre figli;
- eventuale presa in carico da parte di per la verifica delle capacità Pt_2
genitoriali.
Il Giudice designato, con provvedimento del 20.2.2020, disciplinava le frequentazioni tra i figli minori e il padre.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.4.2020, si costituiva in giudizio la quale contestava la ricostruzione Controparte_1
offerta da controparte, evidenziando come era stato avviato un percorso di
3 mediazione familiare e come il ricorrente, da quando era andato via di casa, aveva aggravato la propria situazione psicologica e la sua aggressività.
La resistente deduceva che il ricorrente non provvede al mantenimento dei figli dal mese di agosto 2019, e rappresentava di essere sospesa dall'attività lavorativa da marzo 2020. Faceva, quindi, istanza per la previsione di un contributo di mantenimento.
Il Giudice designato, con provvedimento del 29.4.2020, ordinava al ricorrente di corrispondere € 400 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con successiva memoria, depositata il 18.5.2020, la resistente deduceva come la crisi non era iniziata nel luglio 2019, conducendo i coniugi, ormai da anni, vite autonome. Nel 2015, quando il ricorrente scopriva che la moglie era incinta del quarto figlio, manifestava il proprio disappunto, e, in un eccesso d'ira, il
29.11.2015, la prendeva per il collo;
dopo due giorni nasceva morta la figlia
ER
. Da quel momento, i tentativi di recuperare il rapporto, ormai finito, da parte del ricorrente erano inadeguati, dinanzi al dolore provocato alla moglie, e i coniugi si allontanavano in modo inesorabile. La resistente, in particolare, aveva sporto querela per gli episodi più violenti tenuti dal marito nei suoi confronti, e questi episodi hanno condizionato il rapporto dei figli col padre.
Pertanto, la resistente concludeva così:
1) Respingere la domanda di addebito della separazione poiché infondata in fatto ed in diritto come emerso sia dall'attività istruttoria espletata sia dalle conclusioni del CTU sia dall'esame dei testi.
ER 2) Disporre l'affido condiviso dei figli (16 anni) e (14 anni) che, ER3
stante la loro età, saranno liberi di frequentare il padre nelle modalità compatibili con i diversi impegni scolastici e sociali.
3) Porre a carico del Sig. un contributo per il mantenimento Parte_1
ER dei figli: , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e ER1
di € 250,00 mensili ciascuno a decorrere dalla data del deposito del ER3
ricorso di separazione, oltre rivalutazione ISTAT dalla data del deposito del ricorso ed oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate nel protocollo del Tribunale di Pistoia del 01/10/2018. Il rateo del mutuo gravante sulla casa coniugale continuerà ad essere pagato al 50% da ciascun coniuge.
4 4) Disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito al 50% da entrambi i genitori (si precisa che ad oggi il Sig. percepisce Parte_1 mensilmente, quale quota a lui spettante per i figli, un assegno unico di €
430,00).
Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Le parti, in data 14.4.2021, comparivano dinanzi al Giudice delegato alla Fase
Presidenziale, il quale disponeva consulenza tecnica d'ufficio; all'esito della ctu, con ordinanza del 17.1.2022, venivano assunti i provvedimenti provvisori e urgenti e, in particolare, veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre, venivano previste frequentazioni padre/figli come da ctu, e veniva previsto l'obbligo del padre di corrispondere contributo di mantenimento di € 150 mensili per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Rimesse le parti dinanzi al Giudice Istruttore, venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il Giudice disponeva un ulteriore approfondimento peritale.
In data 4.9.2023, con sentenza n. 674/2023, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza del 19.12.2023 veniva ordinato al datore di lavoro del ricorrente di versare direttamente alla resistente le somme dovute a titolo di mantenimento.
Con istanza del 25.3.2024, il ricorrente rappresentava che il Tribunale di
Pistoia, con sentenza n. 76/2024, dichiarava che non è sua figlia, e, di ER4
conseguenza, il Giudice, con ordinanza del 26.3.2024, revocava il contributo di mantenimento previsto per la minore.
Istruita la causa a mezzo di prove testimoniali, la stessa giungeva all'udienza del 3.12.2024, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di addebito formulata da parte ricorrente deve essere accolta.
2.1. Il ricorrente domanda l'addebito della separazione, in ragione della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie.
Si premetta, sul punto, come la pronuncia di addebito presupponga che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal
5 matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass.
Civ., 8.6.2009, n. 13185; Cass. Civ., 17.12.2010, n. 25560).
Quindi, la semplice violazione dei doveri ex art. 143 c.c. non può fondare la pronunzia di addebito, essendo necessario, altresì, fornire la prova che il comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio abbia concretamente causato il fallimento del matrimonio e lo abbia causato in modo esclusivo (cfr. Cass. Civ. 24.2.2006, n. 4203).
Deve, poi, ricordarsi come ai fini dell'addebitabilità della separazione,
l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 14.11.2001, n. 14162).
Si osservi, inoltre, come la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale sia particolarmente grave in quanto, di regola, rende la prosecuzione della convivenza intollerabile e giustifica ex se l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che, comunque, non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale (cfr. Cass. Civ., 14.10.2010, n. 21245).
Pertanto, in caso di accertamento della inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la separazione è addebitale al coniuge infedele, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, con un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi;
il giudice di merito, quindi, deve valutare se vi era già, o meno, una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale (cfr. Cass. Civ., 19.7.2010, n. 16873; Cass. Civ.,
2.10.2012, n. 16767; Cass. Civ., 21.9.2012, n. 16089).
A fronte, quindi, della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, deve essere il coniuge destinatario della domanda di addebito a fornire la prova di avere rispettato i propri doveri coniugali, avendo tradito l'altro coniuge quando ormai vi era già un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale
(cfr. Cass. Civ., 20.4.2011, n. 9074; Cass. Civ., 4.12.2012, n. 23426).
6 2.2. Nel caso di specie, il ricorrente assume che il matrimonio entrava in crisi quando egli, il 21.7.2019, scopriva che la moglie intratteneva da oltre due anni una relazione extraconiugale con un comune collega di lavoro, e che quest'ultimo rivendicava la paternità della figlia più piccola, ER4
La resistente, dal canto suo, rileva come il matrimonio fosse già in crisi da tempo e, in particolare, dal maggio 2015, quando lei scopriva la sua quarta gravidanza;
in quella circostanza, difatti, il ricorrente manifestava il proprio disappunto rispetto alla nuova gravidanza, arrivando a compiere atti di violenza contro la moglie (il 29.11.2015 la avrebbe presa per il collo).
2.3. Occorre osservare come sia pacifico che la resistente ha intrattenuto una relazione extraconiugale.
La stessa, difatti, confermava la circostanza agli assistenti sociali (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 7.6.2021, La donna riferisce di aver intrapreso una relazione extraconiugale con un collega dal quale riceveva ascolto e comprensione nel periodo successivo all'aborto, da quanto riferito la relazione sarebbe durata circa 3 mesi), e anche in sede di consulenza tecnica affermava di avere dubbi sulla paternità di (cfr. pagg. 10 e 13 della ctu ER4
depositata il 11.11.2021).
La sig.ra sentita il 9.10.2019 a sommarie informazioni dai Parte_3
Carabinieri di Monsummano Terme (cfr. doc. 14 allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente), affermava che, tre anni prima, suo marito le confessava di avere una relazione con la sig.ra la stessa, sentita come CP_1 teste all'udienza del 16.5.2024, confermava la medesima circostanza, e dichiarava di avere saputo di questa relazione anche dalla sig.ra La sig.ra CP_1 mi ha chiamato un giorno perché mi chiedeva scusa dell'accaduto e mi CP_1 chiedeva il perdono per quello che aveva fatto (…) Non mi chiese di non dirlo
a suo marito, mi ricordo solo che si scusava).
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 76/2024, accertava che il sig. Parte_1
non è il padre di (cfr. doc. 16 depositato il 25.3.2024), attesi gli esiti ER4 dell'esame del dna svolto in corso di causa (cfr. doc. depositato il 11.7.2023).
La condotta della resistente - la quale ha intrapreso una relazione extra coniugale, ha concepito una figlia con una persona diversa dal coniuge, e ha fatto credere al marito che questa fosse sua figlia (sino a che il sig. Parte_1
non scopriva la verità dopo oltre due anni dalla nascita della bimba) – è stata
7 senz'altro assai grave, e si pone in netta violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio.
2.4. Come premesso, la resistente assume che l'unione matrimoniale era, ormai, da tempo disgregata, a causa del contegno assunto dal ricorrente, in particolar modo in occasione della gravidanza del 2015.
Tali circostanze vogliono essere provate, innanzitutto, tramite la testimonianza di fratello della ricorrente. Tes_1
Il teste, sentito all'udienza del 16.5.2024, dichiarava che il sig. non Parte_1
volesse gravidanza del 2015, ma tale circostanza (che, invero, appare piuttosto pacifica, vista la ricostruzione della storia familiare operata in sede di ctu) non si ritiene possa, di per sé sola, giustificare la grave violazione dei doveri coniugali successivamente compiuta dalla resistente. Il teste, poi, affermava che il sig. durante una conversazione tenutasi nel luglio 2019 (in Parte_1
occasione della quale il chiedeva al teste se fosse a conoscenza della Parte_1
relazione extraconiugale della moglie), gli avrebbe confessato di avere messo, tempo addietro, le mani al collo della moglie perché non aveva accettato la sua decisione di non abortire. Il Tribunale, però, non ritiene di potere considerare accertato un fatto di violenza assai grave (quale è quello commesso ai danni di una donna incinta), sulla scorta delle sole dichiarazioni del fratello della resistente, il quale, peraltro, non ha alcuna conoscenza diretta dei fatti, avendo appreso di tali circostanze unicamente de relato.
La teste amica della resistente, sentita come teste Testimone_2 all'udienza del 16.5.2024, riportava un episodio, risalente all'agosto 2012, in occasione del quale vi fu un dissidio tra i coniugi durante una cena, in quanto il sig. affermava di non avere voluto il figlio e di considerarsi Parte_1 ER3
“praticamente in menopausa”; la stessa dichiarava, altresì, che la sig.ra CP_1
le riferiva di problemi coniugali, relativi anche alla sfera sessuale della coppia.
Anche tali fatti, però, risalenti addirittura al 2012, non si ritiene possano giustificare la condotta della resistente, la quale ha portato avanti il matrimonio ancora per molti anni, e lo ha interrotto solo nel 2019, dopo la scoperta della relazione adulterina da parte del marito. Per le medesime motivazioni, non si ritiene, parimenti, possa giustificare il contegno della resistente quanto emerge dalle discussioni tra i coniugi di cui agli audio depositati il 11.6.2024.
8 La teste poi, riportava un episodio, risalente al 17.11.2021, in Tes_2
occasione del quale il sig. avrebbe fatto uno sgambetto alla sig.ra Parte_1
mentre questa aveva la figlia in braccio. Tale episodio, però, CP_1 ER4
appare del tutto ininfluente ai fini della valutazione della domanda di addebito, essendo avvenuto addirittura in corso di causa, in data ben successiva alla separazione di fatto delle parti.
Del resto, va anche specificato che la ricostruzione della vita coniugale compiuta dalla resistente non ha trovato confermato in quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente sentiti a controprova.
La teste sentita all'udienza del 16.5.2024, dichiarava che non Testimone_3
era vero che il sig. voleva che la moglie abortisse (Anzi nelle sue Parte_1
esternazioni ha sempre detto di volere una famiglia grande e numerosa, Pt_1
quindi non voleva che la moglie abortisse) e negava che il matrimonio, dopo la
ER perdita della piccola , fosse entrato in crisi (una cosa del genere non è mai venuta fuori. Sicuramente l'evento è stato drammatico per loro, ma a me mai ha detto che il matrimonio fosse in crisi né che si volevano separare).
Il teste , sentito all'udienza del 24.10.2024, negava che vi fosse Testimone_4
una crisi matrimoniale tra i coniugi (no nessuna crisi, non mi ha mai detto di essere in crisi con la moglie).
2.5. Pertanto, comparando le rispettive condotte dei coniugi, emerge, da un lato, con chiarezza una grave violazione dei propri doveri coniugali da parte della resistente (la quale ha intrattenuto una relazione extraconiugale, ha dato alla luce la figlia di un altro uomo facendo credere al marito che fosse sua), mentre, dall'altro lato, i comportamenti imputati al ricorrente non sono adeguatamente provati o, comunque, non risultano tali da giustificare quanto poi accaduto.
Anche se il matrimonio delle parti aveva avuto delle complicazioni - che la resistente fa risalire all'anno 2012 - va considerato che lo stesso è proseguito per molti anni ancora (sino al 2019) e che, in questo lasso temporale, la resistente ha portato avanti la gravidanza dell'ultima figlia, concepita con un altro uomo, tenendone all'oscuro il ricorrente. Tale contegno, particolarmente grave quanto al rispetto dei doveri nascenti dal matrimonio, ha avuto senz'altro una efficacia determinante nella crisi coniugale, che, sino al momento della scoperta del tradimento, non si era ancora manifestata in modo irrimediabile.
9 Per tali motivi, si ritiene che la separazione sia addebitabile alla resistente, la quale ha violato l'obbligo di fedeltà coniugale, causando, così, la definitiva crisi del matrimonio.
ER 3. Le parti hanno tre figli, (di anni 18), (di anni 16) e (di anni ER1 ER3
14).
Nulla deve disporsi quanto a , divenuto maggiorenne nelle more del ER1
giudizio.
Quanto ai due figli ancora minorenni, entrambe le parti richiedono l'affidamento condiviso.
Sul punto, va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater
c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Occorre osservare come l'intero giudizio sia stato, principalmente, focalizzato sulle difficoltà relazionali padre/figli e, in particolare, sul rifiuto dei minori di avere assidui rapporti con il padre.
Al fine di tentare di ricostruire tale rapporto, le parti, in autonomia o su indicazione del Tribunale, hanno svolto diversi percorsi, i quali hanno tutti avuto un esito negativo: percorso di consulenza matrimoniale con il dott.
10 , percorso con il Centro Co.Me.Te. (cfr. relazione del 26.5.2020 ER7
depositata il 27.5.2020 in atti), educativa domiciliare con il Centro Arkè (cfr. docc. 2 e 3 allegati all'istanza di parte ricorrente del 26.1.2021), percorso con il
Centro Specchi d'Acqua per Olga, due consulenze tecniche in corso di causa con il dott. percorso psicologico individuale per il sig. ER8 Parte_1
(cfr. quanto dedotto nella memoria del 10.12.2021 del ricorrente), intervento dei Servizi Sociali anche con educativa domiciliare e incontri protetti, percorso dello psicologo dott. percorso presso Crisalide. ER9
Il ricorrente, sin dall'introduzione del giudizio, ha sostenuto che i figli fossero influenzati dalla madre, la quale li avrebbe convinti a non avere più alcun rapporto con lui (vedi anche quanto da lui dichiarato all'udienza presidenziale del 14.4.2021: “La madre però è sempre stata in presenza durante gli incontri, nonostante gli accordi fossero che lei doveva allontanarsi o stare in disparte.
Eravamo d'accordo che io sarei stato da solo, ma c'è sempre stato ostacolo da parte della madre, la quale ha condizionato gli atteggiamenti dei figli. I ragazzi dicono che ora non vogliono stare con me perché dicono che sono agitato, che sono arrabbiato, queste sono cose che gli trasmette la madre”).
La resistente, invece, assume che il distacco dei figli dal padre, sia dovuto al comportamento di quest'ultimo, il quale avrebbe avuto, sovente, scatti d'ira in loro presenza.
In merito al ricorrente, deve osservarsi come, probabilmente, lo stesso non sia riuscito a celare, dinanzi ai figli, la propria grave (e comprensibile) sofferenza per la difficile situazione familiare, e ciò può avere influito negativamente sulla relazione genitoriale.
Ciò emerge, innanzitutto, dalla prima relazione dei Servizi Sociali versata in atti, ove si legge che “Stimolato a riflettere su quali possono essere stati gli elementi che hanno portato ad una totale chiusura da parte dei figli verso di lui, il sig. mostra un atteggiamento vago per il quale non è chiaro Parte_1
comprendere se derivi da una visione superficiale della situazione o se vi influisca anche la volontà di omettere o comunque minimizzare alcuni fatti o situazioni, in particolare relative agli episodi avvenuti all'interno delle dinamiche familiari che hanno portato all'esposizione dei figli a forti liti di coppia (…) Durante i racconti mostra di non aver operato una revisione critica delle proprie condotte comportamentali, in particolare quelle connesse ai
11 sentimenti di collera provati verso la madre dei suoi figli (…) Nel corso dei colloqui intercorsi, i racconti e le verbalizzazioni del Sig. hanno Parte_1
evidenziato aspetti di fragilità relativamente alle competenze genitoriali, in quanto appare talune volte carente nella identificazione, lettura e decodifica degli stati mentali dei figli. Ad oggi mostra di non rendersi pienamente conto della gravità di aver esposto i figli alle dinamiche conflittuali di coppia e agli scontri avvenuti tra lui e la sig.ra né appare aver effettuato una revisione CP_1
critica di sé e degli eventi accaduti, orientandosi esclusivamente sul tradimento agito dalla Sig.ra (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole CP_1
del 7.6.2021).
D'altro canto, però, non è possibile non sottolineare la complessa e difficile situazione nella quale si è trovato a vivere il sig. il quale mostra un Parte_1
sincero e forte desiderio di riprendere il rapporto con i figli verso i quali sembra nutrire autentici sentimenti di rispetto (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 7.6.2021).
Tali aspetti della personalità del ricorrente sono stati evidenziati anche dal ctu, il quale scriveva che: “Le reazioni difensive e di chiusura sono chiaramente emerse in più occasioni nell'ambito delle operazioni peritali, nei confronti sia dei figli, sia della signora Nel rapporto con i figli evidenzia un affetto CP_1
sincero e un interesse autentico relativamente al loro benessere e al desiderio di assicurare loro le condizioni adeguate per una crescita sana e positiva. Allo stesso tempo le sue fragilità lo mettono in difficoltà nel rapporto con loro verso
i quali palesa una evidente fragilità di “tenuta” allorquando gli stessi lo
“contestano” avanzando le loro rimostranze per il suo comportamento. Il sig.
esprime la profonda convinzione di aver subito dei torti, di essere Pt_1
vittima di una grave ingiustizia che lo porta a concentrarsi sul proprio vissuto
e a irrigidirsi sulle proprie posizioni, divenendo incapace di sintonizzarsi emotivamente con il suo interlocutore, non riuscendo così a comprenderne le opinioni e le emozioni. Tale atteggiamento si è, come detto, manifestato con
ER tutti i figli, in particolar modo con avendo lei più direttamente degli altri mosso dei rimproveri al padre per il suo comportamento passato. In queste occasioni il sig. si è di fatto disinteressato dello stato emotivo dei Parte_1
ragazzi per concentrarsi unicamente sul suo bisogno di affermare la propria verità dei fatti, contrapponendosi duramente alle affermazioni della figlia e
12 provocando in lei una reazione di pianto espressione palese del vissuto di frustrazione, delusione e rabbia causatole dal non sentirsi capita e accolta dal babbo (cfr. pag. 7 della ctu depositata il 11.11.2021). Il consulente evidenziava il tentativo di far riflettere il sig. sulla disfunzionalità del proprio Parte_1 atteggiamento, rimanendo lo stesso “abbarbicato al proprio punto di vista” e dimostrandosi incapace di modificarlo, e rappresentava la poca capacità del padre di sintonizzarsi con lo stato d'animo dei figli. Anche il consulente, però, sottolineava come, nel valutare tale comportamento, fosse necessario considerare il profondo dolore e la frustrazione sperimentati dal ricorrente, per il rifiuto manifestato dai figli (vedi anche conclusioni della ctu, ove egualmente si evidenzia che il sig. da un lato, vuole strenuamente recuperare la Parte_1 relazione con i figli, ma, dall'altro lato, palesa una importante difficoltà a distanziarsi dal proprio vissuto di rabbia, non riuscendo a ristabilire una connessione emotiva coi minori).
Va, comunque, osservato come i tratti paterni sopra delineati, in corso di causa sono risultati parzialmente attenuati, in quanto, in occasione del percorso di sostegno alla genitorialità con il dott. il sig. si è dimostrato ER9 Parte_1
maggiormente in grado di sintonizzarsi sui bisogni dei figli (cfr. relazione del dott. del 7.10.2022, il signor appare dunque maggiormente in ER9 Parte_1
grado di discernere il piano della genitorialità da quello della conflittualità coniugale e di concentrarsi sul malessere dei figli).
Va osservato come, d'altro canto, la sig.ra non sempre si sia mostrata CP_1
realmente collaborativa rispetto agli interventi proposti.
La stessa non prestava la propria collaborazione alla prosecuzione dell'educativa domiciliare della (cfr. doc. 3 allegato Parte_4 all'istanza del 26.1.2021, ovvero corrispondenza da cui emerge che la stessa non dava la propria disponibilità a dare continuità al contratto); significativo, poi, è quanto accaduto in merito all'educativa domiciliare della Parte_5
rispetto alla quale durante un colloquio con la sig.ra emerso che
[...] CP_1 la stessa ed i ragazzi non ritengono necessario e non ravvisano l'utilità della figura dell'educatore per la loro situazione, in quanto “loro stanno bene e non hanno bisogno”, emerge un approccio svalutativo dell'intervento educativo dove si evince che non è presente una chiara idea del reale ruolo e delle sue competenze, come ad esempio quando la sig.ra ha riferito che i figli non
13 sentono il bisogno di parlare o avere delle confidenze con l'educatore in quanto per questo hanno gli amici (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 14.10.2022); altrettanto significativo è il contegno della resistente che, in occasione degli incontri protetti tra il padre e stante la indisponibilità ER4 manifestata da quest'ultima all'incontro, non spegneva la macchina al suo arrivo, così da potere ripartire velocemente dal luogo dell'incontro (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 14.10.2022). Anche la resistente fatica a riconoscersi delle responsabilità per la complessa situazione familiare (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 14.10.2022, la sig.ra pare estranea a riconoscere un suo coinvolgimento nel conflitto CP_1
e nelle relative dinamiche che ne seguono. Pare come se vi fosse la percezione che la relazione, incentrata sul conflitto, sia unidirezionale e lei non fosse mai parte attiva ma solo ricettiva), tanto che i Servizi Sociali rappresentavano come la sua adesione al favorire gli incontri padre/figli fosse solamente formale (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 14.10.2022, è emerso da parte della sig.ra un'adesione formale al favorire gli incontri del padre con i figli ma a questa adesione formale non corrisponde nella sostanza un reale atteggiamento che favorisca gli incontri e l'instaurarsi della relazione tra il padre ed i minori).
Va, però, evidenziato come la sig.ra sia stata descritta come un genitore CP_1
attento alla crescita dei propri figli (cfr. relazione dei Servizi Sociali della
Valdinievole del 7.6.2021, La sig.ra descrive approfonditamente le CP_1
peculiarità caratteriali e i punti di forza e debolezza mostrati da ognuno dei propri figli, esibisce altresì una pregevole capacità di osservazione delle loro condotte, ma anche di lettura dei loro vissuti emotivi. Appare attenta alla crescita dei figli, mostra di avere con loro una buona confidenza e uno stretto legame affettivo, si occupa con adeguatezza di tutti i vari aspetti tra cui quelli scolastici e sanitari che risultano essere impegnativi vista la numerosità dei figli). Anche il ctu evidenziava che l'interesse e l'attenzione nei confronti del benessere dei figli sono risultati chiari e coerenti (cfr. pag. 9 della ctu depositata il 11.11.2021), ma anch'egli riscontrava che nell'atteggiamento della sig.ra non sono mancate ambivalenze ed è stato possibile constatare che CP_1
nutre una significativa disistima nei confronti di , CP_1 Pt_1
manifestatasi con le critiche ricorrenti che gli ha rivolto e nel sottolineare
14 ripetutamente i suoi limiti ed errori (cfr. pag. 9 della ctu depositata il
11.11.2021), pur concludendo che la resistente ha un contegno complessivamente collaborativo e teso a riconoscere le proprie responsabilità dinanzi ai figli (cfr. pag. 10 della ctu depositata il 11.11.2021, ella ha saputo assumersi le proprie responsabilità nella crisi di coppia, ammettendo, anche davanti ai figli, di aver avuto una relazione extra coniugale).
I figli hanno, dal canto loro, più volte, in corso di causa, manifestato i propri sentimenti negativi nei confronti del padre.
Innanzitutto, dinanzi agli operatori del Servizio Sociale, i bambini raccontano che il padre offende costantemente la mamma e tutte le persone a cui loro sono legati affettivamente, si dichiarano fortemente infastiditi di essere videoregistrati dal padre durante gli incontri, dichiarandosi sfiduciati in un suo cambiamento, mostrando scoraggiamento e riferendo di aver concesso ormai troppe possibilità al padre (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole
ER del 7.6.2021). In sede di consulenza, si è mostrata molto sofferente per le difficoltà nel rapporto con il padre, sentendosi non compresa da quest'ultimo
(cfr. pag. 18 ss. della ctu depositata il 11.11.2021), ed anche ha espresso ER3
un giudizio critico ed emotivamente risentito molto simile a quello della sorella
(cfr. pag. 20 ss. della ctu depositata il 11.11.2021); tutti e tre i figli maggiori hanno concordato nel riferire comportamenti scomposti del padre, quali: alzare la voce con tono aggressivo, dire parolacce, sbattere porte, nei loro confronti oltreché della madre, dei nonni materni e di altre persone vicine alla mamma;
tutti hanno manifestato stanchezza per il comportamento paterno e dubbi sulla sua effettiva volontà e capacità di cambiare (cfr. pag. 24 della ctu depositata il 11.11.2021). Tale fermo rifiuto dei minori è stato, poi, ribadito, non soltanto nelle ulteriori occasioni di incontro con gli operatori del Servizio
Sociale, ma anche in occasione della seconda consulenza di monitoraggio con il dott. (cfr. pag. 9 della ctu depositata il 29.6.2023, I ragazzi più ER8
grandi, come già avevano fatto ripetutamente in passato, hanno espresso la loro convinzione che il padre non fosse cambiato ma, al contrario, avesse messo in atto ulteriori comportamenti inappropriati nei confronti loro e della
ER mamma), riportando sia che sfiducia nel padre, ed evidenziando il ER3
ctu come la posizione dei minori sia ancora più decisa e cristallizzata rispetto al passato.
15 In tale complessa situazione, appare idoneo nell'interesse dei minori un regime di affidamento condiviso, così come anche suggerito dal ctu (cfr. pag. 29 della ctu depositata il 11.11.2021), non potendosi immaginare un affido esclusivo ad uno dei due genitori, che andrebbe ulteriormente ad aggravare il conflitto e la disgregazione esistenti;
si impone, poi, il collocamento dei minori presso la madre, viste le difficili relazioni padre/figli.
Ciò che appare, però, deleterio per il nucleo familiare è la situazione di conflitto nella quale, ancora oggi, si trovano i genitori, atteso che, da un lato, il sig. non riesce a distaccarsi dal proprio vissuto, faticando a connettersi Parte_1
emotivamente coi figli (sia pure con i miglioramenti da ultimo rappresentati dal dott. e, dall'altro lato, la sig.ra anche se maggiormente ER9 CP_1
sintonizzata con i minori, rischia di trasmettere a questi ultimi il proprio vissuto di disistima verso l'ex marito (cfr. cfr. pag. 29 della ctu depositata il
11.11.2021). Entrambi i genitori non riescono a riflettere sui propri comportamenti, ma si concentrano esclusivamente sulle responsabilità dell'altro (cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del 30.5.2022,
La sofferenza e le difficoltà emotive dei figli vengono attribuite esclusivamente agli atteggiamenti dell'altro genitore. Il sig. sostiene che sia la sig.ra Parte_1
a influenzare negativamente i figli nel rapporto con lui, mentre la sig.ra CP_1
racconta di fare tutto il possibile perché i bambini riprendano una CP_1
relazione con il padre e di non avere alcuna responsabilità in merito alla decisione dei figli; cfr. relazione dei Servizi Sociali della Valdinievole del
14.10.2022, il rapporto genitoriale è caratterizzato dal conflitto tanto da essere compromesso). Anche dalla seconda relazione di monitoraggio del dott.
emerge ancora vivo il conflitto familiare esistente, riconducibile a ER8
entrambi i genitori (cfr. pag. 11 della ctu depositata il 29.6.2023, il sig. focalizzandosi quasi esclusivamente sui torti subiti, fatica a Parte_1 riconoscere le proprie responsabilità sia nell'insorgenza delle problematiche familiari sia nel rapporto con i figli; la sig.ra può giocare un ruolo CP_1
significativo nel promuovere un riavvicinamento del padre ai figli, ma a condizione di uno stemperamento genuino del conflitto).
Ritiene, allora, il Tribunale che, allo stato, non apparendo possibile disciplinare un calendario di frequentazione padre/figli, visto il fermo rifiuto manifestato da
16 quest'ultimi, sia necessario accogliere le indicazioni di cui all'ultima relazione del dott. ER8
L'unica strada possibile è quella di focalizzarsi, anzitutto, sulla relazione tra i genitori, atteso che solo un miglioramento di quest'ultima potrà influire positivamente sul rapporto genitoriale: le parti sono invitate a comunicare, quantomeno una volta alla settimana, per messaggi o telefonicamente, affinché la madre possa aggiornare il padre sulla vita dei figli e affinché i genitori possano confrontarsi sulle decisioni da assumere per i minori;
le parti, altresì, sono invitate ad avviare un intervento di sostegno alla genitorialità con i due consulenti di parte (dott. e dott. o con altri professionisti da ER10 ER11
loro individuati.
Il Servizio Sociale manterrà una funzione di monitoraggio, collaborando anche coi professionisti che prenderanno in carico il nucleo, e inoltrerà relazione semestrale al Giudice Tutelare in sede. Il lavoro dell'equipe che seguirà il nucleo deve essere finalizzato a favorire i rapporti tra il padre e i figli minori, così da potere realizzare, quando possibile, incontri (liberi o osservati) tra gli stessi.
Viene chiarito che, in corso di causa, non si è proceduto all'ascolto diretto dei figli minori da parte del Giudice, atteso che questi sono stati sentiti numerose volte, sia dagli operatori del Servizio Sociale, sia dal consulente per le due relazioni tecniche, così che un ulteriore ascolto è apparso superfluo e, anzi, contrario all'interesse dei minori, già oltremodo coinvolti nelle vicende familiari.
4. La casa coniugale, sita in Monsummano Terme alla via Cesare Battisti n. 819 deve essere assegnata alla resistente, stante il collocamento dei figli minori presso di lei.
5. La resistente domanda contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 250 ciascuno, mentre il ricorrente richiede di corrispondere € 150 ciascuno.
Al fine di vagliare la domanda, è necessario esaminare le condizioni reddituali delle parti.
Il sig. dal 1993, lavora, con contratto a tempo indeterminato e full Parte_1
time, presso la con la qualifica di responsabile Controparte_2
ufficio acquisti, dietro stipendio che egli ha dichiarato pari a circa € 1.900 mensili (vedi quanto dichiarato in sede di memoria di replica).
17 Dalle dichiarazioni dei redditi in atti emerge un reddito lordo di € 30.961 per l'anno 2016, di € 30.825 per l'anno 2017, di € 31.194 per l'anno 2018 (cfr. doc.
3 allegato al ricorso).
Lo stesso è onerato del pagamento di metà della rata del mutuo insistente sulla ex casa familiare (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), per l'importo di circa € 360 mensili (vedi quanto dichiarato all'udienza presidenziale del 14.4.2021), oltre che del pagamento di canone di locazione per la sua nuova abitazione pari ad €
600 mensili (cfr. doc. 6 allegato al ricorso).
La sig.ra lavora anch'essa per la con la CP_1 Controparte_2
qualifica di addetta al ricevimento, con contratto part time, dietro stipendio che ella ha dichiarato pari a circa € 1.200 mensili (vedi quanto dichiarato all'udienza presidenziale del 14.4.2021).
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti emerge un reddito lordo di € 17.012 per l'anno 2016, di € 11.436 per l'anno 2017, di € 8.368 per l'anno 2018, di €
18.548,02 per l'anno 2019, di € 12.030 per l'anno 2020 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso e docc. da 4 a 7 allegati alla memoria del 18.5.2020; doc. 10 allegato alla memoria del 6.12.2021).
La stessa è onerata del pagamento di metà della rata del mutuo insistente sulla ex casa familiare (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), per l'importo di circa € 360 mensili.
Ciò premesso circa le condizioni reddituali delle parti, va osservato come nell'ambito dell'obbligo di mantenimento del figlio minore, la determinazione del contributo dovuto dai genitori deve rispettare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze attuali del minore e al tenore di vita da lui goduto (cfr. Cass. Civ. 27.5.2024, n.
14760).
Ai fini della quantificazione del contributo dovuto dal padre, va valutato che il ricorrente è onerato del pagamento di metà della rata di mutuo e del pagamento del canone di locazione, e che, d'altro canto, rispetto all'introduzione del giudizio lo stesso non è più onerato del contributo per il mantenimento di ER4
(già revocato con provvedimento del Giudice Istruttore del 26.3.2024, che qui si conferma).
18 Tenuto conto anche della rivalutazione Istat maturata in corso di causa, appare congruo porre a carico del ricorrente contributo di mantenimento pari ad € 180 mensili per ciascun figlio (€ 540 mensili).
Viene chiarito che l'assegno di mantenimento, in questo nuovo importo determinato in sentenza, è dovuto a decorrere dalla pronuncia, valendo medio tempore i provvedimenti di volta in volta adottati in corso di causa.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore.
L'assegno unico familiare sarà percepito al 50% da ciascun genitore.
6. In sede di memoria di replica, il ricorrente richiede, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione di espressioni utilizzate da controparte in comparsa conclusionale, ritenute da lui offensive.
Occorre osservare come le affermazioni oggetto della domanda sono attinenti l'oggetto della causa e altro non sono che espressione della ricostruzione dei fatti operata da parte resistente durante l'intero giudizio.
Pertanto, la domanda in questione si ritiene infondata.
7. Le spese di giudizio sono compensate per due terzi, considerato che le rispettive pretese economiche sono state solo parzialmente accolte e considerata la complessa situazione familiare;
per il residuo terzo sono poste a carico della resistente, soccombente sulla domanda di addebito.
Le spese di lite sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri medi per tutte le fasi di giudizio.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra di loro, considerato che le due consulenze sono state svolte nell'interesse dell'intero nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dato atto che con sentenza non definitiva n. 674 pubblicata il 4.9.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, così provvede:
1) accoglie la domanda di addebito del ricorrente;
ER 2) dispone l'affidamento condiviso di e , con collocamento presso ER3
l'abitazione materna;
3) invita le parti ad attivare il percorso di sostegno alla genitorialità di cui alle
19 conclusioni della ctu depositata il 29.6.2023 ed invita le parti a comunicare, quantomeno una volta alla settimana, per messaggi o telefonicamente, affinché la madre possa aggiornare il padre sulla vita dei figli e affinché i genitori possano confrontarsi sulle decisioni da assumere nell'interesse dei minori;
4) dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali della
Valdinievole, con relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare in sede,
e con l'incarico di organizzare incontri (liberi o osservati) padre/figli quando ne ricorrano i presupposti;
5) assegna la casa coniugale sita in Monsummano Terme alla via Cesare Battisti
n. 819 a Controparte_1
6) dispone l'obbligo di di versare a a titolo Parte_1 Controparte_1 di mantenimento dei tre figli, la somma mensile di € 180,00 ciascuno (€ 540 mensili), oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 25 di ogni mese;
7) le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
20 b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
8) l'assegno unico familiare sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
9) condanna alla refusione di un terzo (1/3) delle spese di lite Controparte_1 in favore di liquidate in € 2.538,66 (1/3) per compensi di Parte_1
avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
10) le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra di loro.
Si comunichi ai Servizi Sociali della Valdinievole.
21 Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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