CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2548/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025147819000 REC.CREDITO.IMP
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO BONARIO n. 0243899520001 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempstivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione Salerno e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n 10020250025147819000, notificata al ricorrente in data 18.4.2025 con la pretesa di € 3291,00
a titolo di Irpef 2019, importo dovuto in seguito a controllo automatizzato effettuato ex art. 36 bis dPR 600/73 giusta comunicazione del 23.10.2024, avviso bonario comunicazione 024389952001 del 23.10.2024.
Il ricorrente ha eccepito:
1. Difetto di motivazione in violazione degli artt. 5, 6 e 7 della Legge n.212/2000; art. 38 bis dPR 600/1973
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno ed ha controdedotto la legittimità della pretesa tributaria.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, quanto al difetto di motivazione, trattandosi di pretesa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1997, appaiono del tutto sufficienti le indicazioni fornite dall'A. F. nella Comunicazione di
Irregolarità, in cui si fa riferimento ad un credito riveniente dall'anno precedente in una misura insufficiente a compensare quanto dovuto con la dichiarazione integrativa per l'anno 2019. Ciò posto, come argomentato dall'Agenzia delle Entrate e non contestato dal ricorrente, l'atto impugnato fa riferimento alla liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata per l'anno 2019 in data 11.2.2022. Il contribuente nelle dichiarazioni ha indicato di aver versato gli acconti Irpef nella misura di € 19.535,00. In sede di controllo automatizzato, si sono riscontrati, invece, versamenti in acconto per € 16.910,00.
Di conseguenza, a fronte di un dovuto di € 19.280,00, il contribuente ha come credito da scontare l'importo di € 2.741,00 (credito riveniente dall'anno precedente) e, tenuto conto, degli acconti versati effettivi di
€ 16.910,00, vanta per compnesare un credito di € 371,00.
A fronte di un credito effettivo di € 371,00, il ricorrente ha riportato erronemante nel quadro RX rigo 1/5 un credito da utilizzare in compensazione/detrazione di € 3.662,00.
La liquidazione automatizzata, pertanto, ha recuperato la differenza di credito - credito riportato come spettante al rigo RX1/5 – pari ad € 3.662,00 – con un credito effettivo di € 371,00 – pertanto, viene recuperata la somma di € 3.291,00.
Va rilevato che il ricorrente, avuta la comunicazione di irregolarità, la cui notifica non è stata contestata, non si è rivolto all'Ufficio per chiarimenti, così da evitare un contenzioso.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 300,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2548/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250025147819000 REC.CREDITO.IMP
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO BONARIO n. 0243899520001 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempstivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione Salerno e dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n 10020250025147819000, notificata al ricorrente in data 18.4.2025 con la pretesa di € 3291,00
a titolo di Irpef 2019, importo dovuto in seguito a controllo automatizzato effettuato ex art. 36 bis dPR 600/73 giusta comunicazione del 23.10.2024, avviso bonario comunicazione 024389952001 del 23.10.2024.
Il ricorrente ha eccepito:
1. Difetto di motivazione in violazione degli artt. 5, 6 e 7 della Legge n.212/2000; art. 38 bis dPR 600/1973
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno ed ha controdedotto la legittimità della pretesa tributaria.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, quanto al difetto di motivazione, trattandosi di pretesa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1997, appaiono del tutto sufficienti le indicazioni fornite dall'A. F. nella Comunicazione di
Irregolarità, in cui si fa riferimento ad un credito riveniente dall'anno precedente in una misura insufficiente a compensare quanto dovuto con la dichiarazione integrativa per l'anno 2019. Ciò posto, come argomentato dall'Agenzia delle Entrate e non contestato dal ricorrente, l'atto impugnato fa riferimento alla liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata per l'anno 2019 in data 11.2.2022. Il contribuente nelle dichiarazioni ha indicato di aver versato gli acconti Irpef nella misura di € 19.535,00. In sede di controllo automatizzato, si sono riscontrati, invece, versamenti in acconto per € 16.910,00.
Di conseguenza, a fronte di un dovuto di € 19.280,00, il contribuente ha come credito da scontare l'importo di € 2.741,00 (credito riveniente dall'anno precedente) e, tenuto conto, degli acconti versati effettivi di
€ 16.910,00, vanta per compnesare un credito di € 371,00.
A fronte di un credito effettivo di € 371,00, il ricorrente ha riportato erronemante nel quadro RX rigo 1/5 un credito da utilizzare in compensazione/detrazione di € 3.662,00.
La liquidazione automatizzata, pertanto, ha recuperato la differenza di credito - credito riportato come spettante al rigo RX1/5 – pari ad € 3.662,00 – con un credito effettivo di € 371,00 – pertanto, viene recuperata la somma di € 3.291,00.
Va rilevato che il ricorrente, avuta la comunicazione di irregolarità, la cui notifica non è stata contestata, non si è rivolto all'Ufficio per chiarimenti, così da evitare un contenzioso.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 300,00, oltre accessori di legge se dovuti.